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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 18/12/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 545/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 18/12/2025, davanti al giudice monocratico dott. LE RI sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Rupolo;
per CP_1 l'avv. Cosentini;
per l'avv. Schenone. CP_2
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
LE RI R.G. 545/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. LE RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 545/2024 promossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dagli avv.ti Giancarlo Moro e Lucia Rupolo, ed elettivamente domiciliato agli indirizzi e Email_1
Email_2 ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_3 telematicamente, dagli avv.ti Riccardo Fuso, Carmelo Fazio ed Antonella Di Matteo, ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Alessandra Lovero a Trieste, via San Francesco d'Assisi 9
resistente
E CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_4 telematicamente, dagli avv.ti Andrea Schenone e Georgia Bascherini, ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Franco Obizzi a Gorizia, Corso Italia 17
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio e memorie autorizzate. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 25 novembre 2024, Pt_1 premesso di aver lavorato dall'08.11.1971 al 31.03.1998, con mansioni di
[...] tubista a bordo delle navi e alle dipendenze di società appaltatrice CP_5 della committente ha agito in giudizio nei confronti di entrambe per CP_1 ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale patito in ragione del carcinoma diagnosticatogli il 09.04.2024 e a suo dire contratto anche in conseguenza dell'attività lavorativa e, in particolare, per l'esposizione all'amianto che questa ha comportato.
1.1. A sostegno della sua pretesa, ha dedotto che nello svolgimento della sua attività di tubista avrebbe lavorato a bordo nave, con esposizione all'amianto in considerazione del suo impiego per il rivestimento dei tubi e per l'impiego fattone da altri operai addetti a lavorazioni contestuali.
1.2 Sulla scorta delle dichiarazioni e delle risultanze raccolte nell'ambito del procedimento penale entro cui sono stati accertati uso e presenza di amianto presso i cantieri di a Monfalcone, e sulla base delle valutazioni CP_1 eseguite nel tempo da Inail e da Contarp, ha sostenuto che il suo stato patologico sia riconducibile alla violazione delle norme in materia di sicurezza da parte di che pertanto dovrebbe essere chiamata a rispondere del danno come CP_1 sopra precisato.
2. si è costituita in giudizio sostenendo l'inammissibilità della CP_1 domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale, attesa l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000. Ha sostenuto che nella fattispecie mancherebbe prova della configurabilità in concreto di un fatto-reato commesso dal datore di lavoro rilevante ai fini del venir meno dell'esonero sancito dall'art. 10, comma 1, d.P.R. n. 1124 del 1965. Nel merito, con considerazioni ribadite nella nota autorizzata in replica alla difesa di ha chiesto il rigetto del ricorso, argomentando, in CP_5 particolare, la mancanza di riscontri rispetto all'esistenza d'appalti con in cui sia stato coinvolto il ricorrente e, in ogni caso, l'assenza di CP_5 prove che egli abbia lavorato continuativamente e quotidianamente presso i cantieri di dal 1971 al 1998. CP_1
Ha inoltre dedotto l'impossibilità di formulare un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti rispetto al determinismo della patologia contratta da Pt_1
All'epoca in cui questi aveva prestato la sua attività lavorativa – ha sostenuto -, non vi era alcun divieto di utilizzo di materiali contenenti fibre di asbesto, non esisteva sul mercato alcuno strumento di protezione idoneo anche soltanto alla riduzione della possibilità di contrazione di patologie asbesto correlate, non vi era alcuna consapevolezza dell'effettiva pericolosità del materiale e, soprattutto, del pericolo derivante anche da minime esposizioni allo stesso. Ha inoltre precisato di non aver mai interferito nei lavori affidati alle imprese appaltatrici, non essendosi riservata alcun potere tecnico-organizzativo. Ha comunque dedotto l'insussistenza del nesso di causalità tra la patologia e la prestazione lavorativa svolta da considerando anche il rilievo da Pt_1 attribuirsi al tabagismo del ricorrente. In via subordinata rispetto al rigetto delle domande, ha chiesto la condanna di a tenerla indenne dalla sentenza negativa, in considerazione CP_5 della sua esclusiva responsabilità.
3. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_5
Con considerazioni ribadite nella memoria di replica alla domanda trasversale di ha sostenuto che l'amianto non sarebbe mai stato impiegato in alcuna CP_1 lavorazione svolta dalla società e che tutti i suoi dipendenti sono stati sempre dotati di tutti gli strumenti protettivi adatti per le diverse attività lavorative svolte. Ha inoltre segnalato il rilievo del tabagismo nell'insorgenza della patologia per cui è causa. In ogni caso, in caso di statuizione negativa, ha chiesto che la CP_1 tenga indenne dalle conseguenze della statuizione, visto che l'esposizione all'amianto sperimentata dal ricorrente ha la propria fonte nelle lavorazioni svolte da committente e diretta responsabile dell'ambiente in cui CP_1 ha sempre operato. Pt_1
4. La causa è stata istruita con l'escussione di testimoni e mediante c.t.u. medico-legale. Successivamente, le parti l'hanno discussa, riportandosi alle rispettive conclusioni.
* 5. Così ricostruito l'iter processuale, va rilevato che il percorso professionale di è pacifico [cfr. doc. 1]. Non è inoltre contestato che egli sia stato Pt_1 impiegato nello svolgimento delle mansioni indicate nel ricorso e che abbia operato sempre presso La circostanza è stata posta in discussione in CP_1 modo assai generico dalla committente, la quale, senz'altro dotata di una conoscenza capillare dei dipendenti delle ditte appaltatrici ammessi nel proprio cantieri, avrebbe potuto e dovuto procedere a contestazioni ben più specifiche;
da parte sua datrice di lavoro e del tutto consapevole del percorso CP_5 professionale di non ha contestato la sua adibizione ad appalti con la Pt_1 predetta committente.
5.1. Chiarito quanto precede, una descrizione delle mansioni del tubista si può già evincere, in via documentale, da un primo parere tecnico del Contarp del 16 dicembre 1996, nel quale si sottolinea come, fino a tutto il 1977, «tutte le mansioni che richiedevano la presenza degli operatori a bordo di nave abbiano comportato delle significative esposizioni a fibre di amianto, sia perché direttamente manipolato o lavorato dagli operatori durante le operazioni di allestimento e sia perché essi, operando in ambienti confinati, erano soggetti al cosiddetto inquinamento ambientale indotto da operazioni inquinanti svolte in zone limitrofe (…). Le figure professionali che, in base a quanto sopra citato, sono da ritenersi esposte a concentrazioni significative di amianto si ritiene siano le seguenti: (…) tubista…» [cfr. doc. 40 ricorrente]. La circostanza ha trovato conferma, rispetto a tutti i lavoratori che operavano prevalentemente a bordo nave fino al 30.09.1985 in un ulteriore parere dello stesso Contarp del 12.06.2000 [cfr. doc. 41 ricorrente].
5.2. L'istruttoria testimoniale1 ha poi confermato l'esposizione ad amianto di
Pt_1 dipendente di dal 1972 al 2000 con Testimone_1 CP_5 mansioni di tubista/collaudatore analoghe a quelle di con cui ha lavorato Pt_1
a stretto contatto negli anni '70 e nei primi anni '80, ha riferito che «il nostro compito, come collaudatori, era soffiare i tubi, fare dei riempimenti, eliminare perdite, tarare le valvole e consegnare l'impianto. Intervenivamo su parti finite. L'impianto era fatto, non dovevamo intervenire per fare modifiche. Non mi risulta che sia mai stato necessario procedere a fare fori su parti coibentate. A me non è mai successo, e non credo sia accaduto nemmeno a Noi lavoravamo in mezzo agli altri. Erano presenti Pt_1 saldatori, tubisti, meccanici. Erano presenti anche i coibentatori e li ho visti personalmente applicare l'amianto. Tutte le altre lavorazioni erano svolte contestualmente alla nostra. L'ambiente in cui operavamo era caratterizzato dalle polveri generate da queste lavorazioni. Non so dire che materiali venissero utilizzati per lo svolgimento delle altre attività. Posso dire che lavoravano contestualmente a noi sia operai di che operai di altre ditte esterne. Non esistevano mascherine. CP_1
Nessuno le utilizzava… Ho visto i coibentatori lavorare a mani nude con l'amianto. Ho visto i coibentatori spuzzare amianto con una spingarda, una sorta di pompa simile a quella oggi in uso per il lavaggio delle auto… Le pulizie erano svolte da una ditta esterna, per quanto ricordo».
, dipendente di dal 1973 al 2005 e, dal 1973 al Tes_2 CP_5
1980, operaio a bordo con mansioni analoghe a quelle di con cui ha Pt_1 lavorato, ha ricordato che «abbiamo lavorato a bordo, nelle sale macchine delle C'erano caldaie enormi che venivano rivestite da una sostanza bianca, Controparte_6 polverosa, estratta da betoniere;
tutti i tubi avevano dei cuscini bianchi isolanti. L'amianto era una componente di queste sostanze. Noi passavamo e, passando dallo scalone per entrare a bordo, c'erano le betoniere in funzione. L'amianto veniva apposto poi nella caldaia mentre noi lavoravamo a bordo…Contestualmente alla nostra, venivano svolte molteplici altre attività, oltre a quella dei coibentatori. Erano sempre presenti i saldatori… Gli altri operai che erano presenti contestualmente a noi erano dipendenti sia di che di ditte esterne. La coibentazione era a cura della ditta CP_1
SO…L'ambiente era polveroso. Ci furono dati in dotazione da CP_2 mascherine, cappello, tappi per le orecchie. Sebbene ci fossero stati consegnati questi dpi, li usavamo poco. Non erano obbligatori, nel senso che questa prescrizione non era scritta da nessuna parte e nessuno controllava che venissero utilizzati i dpi….La descrizione che ho compiuto riguarda la sala macchine e la sala pompe. Negli altri ambienti di bordo, lavoravamo a cielo aperto. Non era caratterizzato dalla presente di polveri. La sala macchine e la sala pompe erano luoghi dove operavamo, più o meno, per la metà del tempo di lavoro sulla nave». Si è espresso in termini affini anche dipendente di Persona_1 dal 1972 al 2014. Costui fu impiegato a bordo nave nel primo anno CP_5 di lavoro e, in proposito, ha riferito che «mettevamo i tubi del gas inerte in coperta e lavoravamo in sala macchine. Noi posavamo i tubi che camminavano lungo la coperta. Installavamo i tubi. Non erano tubi coibentati. Contestualmente a noi, lavoravano anche altri operai, sia dipendenti di che di ditte esterne….In sala macchina ricordo CP_1 che dovevano coibentare le pareti. La coibentazione avveniva anche di notte e la mattina, quando riprendevamo il lavoro, trovavamo la sala macchine parzialmente coibentata. Non ricordo particolari polveri nell'ambiente. Non usavamo mascherine o altri dpi di protezione delle vie respiratorie ».
5.3. Quanto precede dimostra l'esposizione sperimentata da Non è Pt_1 risultato che egli ne facesse impiego diretto e, in generale, che il materiale sia stato utilizzato da ma ha trovato riscontro il fatto che questa CP_5 società, senza fornirgli d.p.i. o comunque senza curarsi del loro effettivo impiego, l'abbia assegnato ad un ambiente lavorativo in cui l'amianto era ampiamente utilizzato dagli operai di e di altre imprese appaltatrici di CP_1 quest'ultima.
* 6. Dimostrata la circostanza che precede, ed ai fini dell'affermazione della responsabilità delle convenute, va ricordato che «la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo sanzionata dalla norma l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81» [Cass., n. 18626/2013]. D'altra parte, «in materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte» [Cass., n. 18503/2016]. In un'altra occasione, la Suprema Corte, affrontando un caso attinente allo svolgimento d'attività lavorativa a contatto con l'amianto tra il 1946 e il 1979, ha affermato che «all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro…era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto…Da tali premesse… derivava l'obbligo del datore di lavoro, evidenziato dalla richiamata giurisprudenza, di adottare misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Soccorrono quindi le norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione» [Cass. n. 6352/2015]. È ad ogni modo da ribadire il principio di chiusura per cui, «in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., 14 maggio 2014, n. 10425].
6.1. Peraltro, quanto alla tesi di per cui non potrebbe ravvisarsi la CP_1 colpa in capo al datore di lavoro, poiché all'epoca presumibile della contrazione della malattia la pericolosità dell'amianto non sarebbe stata ancora nota e sarebbe mancata una normativa specifica in materia di protezione dall'inalazione di amianto, deve rilevarsi che «già il R.D. 14 giugno 1909, n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgs. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell' amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530 , tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del '900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455 . In epoca più recente, oltre alla Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52 , che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648 , si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra l'ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa degli odierni ricorrente [n.d.r.: 1956 – 1987] era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre (per fattispecie con periodi temporali di attività lavorativa analoghi …. v. Cass. n. 8204 del 2003; Cass. n. 16645 del 2003; Cass. n. 14010 del 2010; Cass. n. 2491 del 2008; Cass. n. 15156 del 2011; Cass. n. 26590 del 2014; da ultimo Cass. n. 22710 del 2015 che ha ribadito non solo l'irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali d'amianto, ma anche che a detta epoca non si sapesse che anche singole fibre d'amianto inalate potessero essere letali). Si imponeva dunque, anche per il periodo per cui è causa, l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono altresì essere tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione. L'art. 2087 c.c. in generale e il D.P.R. n. 303 del 1956 in particolare imponevano quindi di adottare provvedimenti idonei ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere peraltro dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio (cfr. Cass. n. 6352 del 2015). Gravava pertanto sulla società datrice di lavoro l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme…» [Cass., n. 17252/2016].
6.2. Nella specie parte convenuta non ha dimostrato di aver posto in essere tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. In particolare, al di là delle ulteriori fonti normative sopra richiamate, va ricordato che ai sensi dell'art. 21, d.P.R. n. 303 del 1956, vigente nel periodo per cui è causa, visto che il ricorrente ha operato alla dirette dipendenze di dal 1974 al 2001: CP_1
«Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro...». Ai sensi dell'art. 19 del medesimo D.P.R. n. 303/1956, «il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni». Ai sensi del successivo art. 25, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere forniti di apparecchi di protezione. Nella specie, non soltanto le convenute non hanno dato prova di aver adottato tali prescrizioni, ma – al contrario - dall'istruttoria svolta è risultata positivamente dimostrata la relativa violazione. Ebbene, il datore di lavoro e il committente hanno omesso di predisporre tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore sul luogo di lavoro. Infatti, le operazioni che implicavano l'esposizione ad inalazione di amianto sono state effettuate sostanzialmente senza le dovute precauzioni, volte ad evitare o ad abbattere l'inalazione di polveri contenti amianto. In questo quadro, rileva che all'interno dello stabilimento non risulta sia stata esercitata vigilanza sull'effettivo uso dei mezzi individuali di protezione contro le polveri nocive: come è noto, ai sensi dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 4, lett. c), d.P.R. n. 547 del 1955, all'epoca vigente, il datore di lavoro è tenuto non soltanto a predisporre le misure necessarie a garantire l'incolumità del lavoratore, ma anche ad esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione, con conseguente responsabilità del datore di lavoro del danno conseguente all'omessa vigilanza sull'utilizzo dei d.p.i..
È poi mancata l'adozione di opportune misure organizzative utili a confinare le lavorazioni comportanti la produzione di polveri nocive rispetto alle altre.
6.3. Che quanto precede debba proiettarsi anche sulla figura del committente è stato affermato, in termini del tutto condivisibili, dalla Corte di cassazione, allorché questa, in tema di responsabilità del committente per fatti o omissioni verificatesi anteriormente all'avvento del d.lgs. n. 626 del 1994, ha chiarito che l'ascrizione di responsabilità è giustificata «alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2087 cod. civ. in quanto proprio le caratteristiche di nocività dei luoghi in cui veniva svolta l'attività lavorativa, rimasti, per come pacifico, nella sostanziale disponibilità e controllo della società implicava CP_1
l'assunzione a carico di quest'ultima dell'obbligo di sicurezza unitamente al soggetto datore di lavoro» [Cass., n. 2393/2023].
* 7. Passando all'esame del nesso eziologico tra l'ambiente entro cui ha Pt_1 operato e le patologie contratte, il c.t.u., valorizzando anche l'esperienza lavorativa ricostruita in sede istruttoria, s'espresso in termini assai nitidi: «nel caso del Sig. i può affermare che sia stato certamente esposto all'amianto. La Pt_1 certezza, anche in maniera indipendente da qualsivoglia indicazione della letteratura, risulta considerando la diagnosi di placche pleuriche calcifiche bilaterali. Quanto poi alla patologia neoplastica, il microcitoma polmonare, come visto risulta annesso fra le patologie correlabili all'amianto…a favore di un'esposizione concretamente oncogena in essere dal 1971 in poi (1998), va considerato il periodo di latenza. Conteggiato infatti dal 1971 sino alla data di manifestazione della patologia, aprile 2024, è stato di circa 53 anni, nell'ambito di una piena compatibilità tra inizio dell'esposizione (per prassi: primo giorno di lavoro con esposizione oncogena) e sviluppo della malattia. Il periodo di latenza medio, calcolato dal primo giorno di lavoro alla data di presentazione della patologia, si colloca infatti intorno ai 40-50 anni», profili che la c.t.u. ha confermato anche leggendo la vicenda al lume dei Criteri di Helsinki.
7.1. Ad ulteriore conferma, si aggiungono le seguenti considerazioni. In primo luogo, va ricordato che «in tema di responsabilità civile nella verifica del nesso causale vige, a differenza del processo penale ove vale il principio del meccanismo processuale del cd. "oltre ragionevole dubbio", la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", da verificarsi in virtù della cd. "probabilità logica", nell'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (Cass.
3.1.2017 n. 47; Cass. 27.9.2018 n. 23197)» [Cass., n. 15761/2019]. In particolare, a fronte di una malattia a eziologia multifattoriale, devono richiamarsi i consolidati principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione, secondo cui «nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale - quale il tumore - il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico (v. Cass. 24 novembre 2015, n. 23951; Cass. 5 agosto 2010, n. 18270, Cass. 20 maggio 2004, n. 9634). Nello stesso quadro … in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. "A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale…potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti» [Cass., n. 5704/2017]. Del resto, è appena il caso di osservare che «in materia di malattia professionale, per l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza, e ciò non a causa dell'incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche "ex post" quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione dell'art. 41 cod. pen., va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un fattore esterno all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni»
[Cass., n. 1135/2011]. Più precisamente, in questo ambito «trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto causale tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendosi escludere l'esistenza nel nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni». (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito - fondata sull'accertamento che la riduzione dell'intensità di esposizione del lavoratore alle polveri di amianto avrebbe evitato o ritardato l'insorgere della patologia mortale - poiché tale circostanza implicava la sussistenza del nesso causale tra l'esposizione in concreto verificatasi e l'insorgenza o la latenza della malattia)» [Cass., n. 27952/2018].
7.2. Conclusivamente, data la molteplicità delle norme di prevenzione violate, sulla base del principio "del più probabile che non" deve ritenersi dimostrata la sussistenza di un nesso causale tra la condotta omissiva della convenuta e la patologia da cui è affetto il ricorrente. In ogni caso, ai sensi dell'art. 2087 c.c., «il dovere del datore di lavoro era di escludere comunque l'esposizione alla sostanza pericolosa, anche se ciò avesse imposto l'adozione di interventi drastici fino alla stessa modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., n. 10425/2014; Cass., n. 291/2017]. D'altra parte, «la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio;
il principio è stato applicato specificamente con riferimento al rischio da esposizione all'amianto…Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81…il rischio da esposizione all'amianto era noto all'epoca dei fatti, come dimostrato…dalla presenza di pubblicazioni scientifiche già all'inizio del secolo scorso che consideravano pericolose le lavorazioni collegate all'amianto…a fronte di tale situazione, il dovere del datore di lavoro era di escludere comunque l'esposizione alla sostanza pericolosa, anche se ciò avesse imposto l'adozione di interventi drastici fino alla stessa modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., n. 15561/2019].
7.3. Ciò posto, l'esperta ha valorizzato anche il ruolo concausale assunto dal tabagismo del ricorrente, pacifico e conclamato, come s'evince dalle parole del teste secondo cui «fumava tantissimo…fumava tre pacchetti di Tes_2 Pt_1 sigarette al giorno…mi risulta che fumi ancora». In proposito, la c.t.u. ha osservato che «secondo il criterio probabilistico dunque si può ammettere il nesso di causa fra le lavorazioni e lo sviluppo del microcitoma polmonare, tuttavia l'abitudine tabagica ha svolto un ruolo rilevante nell'insorgenza dello stesso, rappresentando una concausa. Tuttavia non è possibile definire puntualmente quale sia la percentuale di prevalenza…Volendo tuttavia, parametrare l'attribuzione del valore concausale relativo al fumo, nel caso del Sig. quale Pt_1 parametro orientativo si è utilizzato quanto espresso nelle conclusioni dei “CRITERI ORIENTATIVI PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO DIFFERENZIALE DA ASBESTO CORRELATA Parte_2 Parte_3 , lorio (Rivista Italiana di Medicina Legale 1-
[...] Persona_2 Persona_3
2019): “Avendo come riferimento i citati dati epidemiologici di si estrapola il CP_7 concetto, grossolano ma sufficientemente aderente ai dati statistici, che in caso di neoplasia polmonare, in esposto all'amianto - fumatore, l'incidenza differenziale teorica del danno di origine voluttuaria sia orientativamente pari ai 2/3 del danno biologico assoluto ricavabile dal barème impiegato, mentre il ruolo della tecnopatia è da contenersi nella misura di 1/3”. Tale studio è stato oggetto da parte del CTU di confronto con la Per_ più recente letteratura. I criteri orientativi suggeriti da , di e su Pt_3 Per_2
“rivista italiana di med legale” si basano sui criteri epidemiologici riassunti dallo studio del 1979 di Tali criteri sono i seguenti: posto pari a 1 il rischio di CP_7 carcinoma in un soggetto non esposto ad amianto e non fumatore, il rischio di carcinoma conseguente ad una esposizione significativa è di 5 per un “non fumatore”, mentre il rischio di un “fumatore non esposto” ad amianto è pari a 11. Nel coso di esposizione ad entrambi i rischi, ovvero fumatore esposto ed amianto, il rischio è di 50. La comunità scientifica è quasi unanimemente concorde nell'accettare che la simultaneità di fumo ed esposizione ad amianto abbia un effetto più che “additivo” ovvero l'aumento dei fattori di rischio delle due cause producono un aumento del fattore di rischio maggiore della somma dei due o piuttosto al prodotto dei due. IT e al. concludono che l'attribuzione del rischio debba essere 5/15, ovvero 1/3 per amianto e 10/15, ovvero 2/3 per il fumo. Ora, nonostante i dati dello studio di siano datati, e relativi ad una specifica CP_7 popolazione (industria tessile) e quindi ad una particolare densità di amianto e tipologia di fibra, altri studi più recenti hanno confermato il rapporto, seppur con qualche rettifica dei valori dei rischi relativi… L'aumento di rischio dovuto all'esposizione all'amianto considerando il valore minimo (non avendo a disposizione altro che fosse maggiore del minimo 0.1 f/cm3) è 1,33/0,86=1,54 Nel caso specifico del ricorrente l'effetto dell'esposizione ad amianto al valore soglia di 0.1 f/cm3 ( 30 anni per 0.1 f/cm3) produce un incremento del fattore di rischio (1.33/0.86= 1,54) di 1,54 volte il caso base. Applicando criteri orientativi Per_ suggeriti da , e su “Rivista Italiana di Medicina Legale” a questi Pt_3 Per_2 due valori di fattore di rischio, si ottengono dei dati sovrapponibili: Effetto del fumo = 4,6/(4,6+1,54) =0,749 (75%) Effetto dell'amianto = 1,54/(4,6+1,54)=0,251 (25%) Anche se l'esposizione all'amianto fosse massima >10 fibre/anno avremmo 1.94/0.86=2,256, quindi l'effetto del fumo = 4,6/(4,6+2,256) =0,671 ovvero il (67%)». Conclusivamente, la c.t.u. ha indicato che, «utilizzando la metodologia suggerita da , sia con i valori definiti da sia utilizzando i parametri Pt_3 Pt_3 della metanalsi e dei parametri ottenuti sullo studio epidemiologico dei pazienti tedeschi, si ottiene una percentuale di attribuzione all'amianto compresa fra il 22% e il 33%, e conseguentemente il resto al fumo». È vero che, nelle righe immediatamente successive, la c.t.u., valorizzando anche altro studio presente in letteratura, ha concluso nel senso che il rilievo dell'amianto è pari al 25% e quello del fumo al 75%, ma è altrettanto vero che, per un verso, ciò contraddice quanto esposto nelle righe immediatamente precedenti, ove si indica il rilievo del fumo nel 67%, e, soprattutto, per altro verso, ciò contrasta con quanto indicato dalla stessa esperta allorché, in seguito, nella stima del danno, ha accreditato all'amianto un rilievo pari ad 1/3. Ne deriva che il riferimento al 25% è da ritenersi un refuso o, comunque, un'indicazione cedevole di fronte all'altra, indubbiamente più conforme anche in considerazione della massiccia esposizione all'amianto accertata.
* 8. Con riferimento quindi alle conseguenze, alla luce del percorso clinico descritto da il c.t.u. ha rilevato che «i postumi, sufficientemente stabilizzati Pt_1 si compendiano in un danno biologico nella misura del 50% come da tabella della
“Guida alla valutazione medico legale dell'invalidità permanente ( CP_8 [...]
, di cui il valore attribuibile alla tecnopatia è pari a 1/3». Persona_5 CP_9
A ciò occorre limitarsi, dovendosi escludere che, nel medesimo arco temporale, il ricorrente abbia subito anche un'invalidità temporanea, ciò che pare emergere dall'integrazione peritale, ove si fa riferimento ad un'inabilità temporanea del 50% in corso e procedente dalla data della diagnosi, in contrasto però con l'accertamento della stabilizzazione dei postumi predetti.
* 9. L'accertamento che precede conduce ad affermare la responsabilità di e di per il danno subito da La prima, quale CP_5 CP_1 Pt_1 datrice di lavoro, è da considerarsi responsabile per aver chiamato il ricorrente a svolgere la propria attività lavorativa in un contesto in cui era noto l'uso di amianto, quanto meno, da parte dei dipendenti della committente e delle altre imprese appaltatrici. La seconda è responsabile in quanto ha eseguito direttamente le attività che hanno esposto il ricorrente all'asbesto e non ha curato i luoghi di lavoro in modo tale da eliminare, o almeno ridurre, i rischi legati all'uso dell'amianto.
9.1. In merito all'eccezione di rispetto all'art. 13, d. lgs. n. 38 del CP_1
2000, va ricordato «in tema di responsabilità del datore di lavoro per il danno da inadempimento, l'indennizzo erogato dall'INAIL ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con l'art. 66, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente” [Cass., n. 4972/2018]. È poi consolidato il principio per cui «in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale» [Cass. n. 9166/2017; Cass., n. 20807/2016; Cass., n. 9112/2019]. Il Giudice «valuterà, cioè, il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, e da esso detrarrà quanto indennizzabile dall'INAIL, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale (come già sancito da Cass. n. 20807/2016 cit.)» [Cass., n. 9166/2017]. Inoltre, «in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inali secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente» [Cass., n. 17967/2021]. È poi il caso di precisare che, diversamente da quanto opinato in memoria difensiva da - secondo cui il coinvolgimento datoriale per l'ipotesi di CP_1 astratta rilevanza penale della condotta ascritta presuppone l'accertamento della responsabilità secondo i criteri di giudizio propri del processo penale -, «la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall'Inail, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso» [Cass., n. 12041/2020].
9.2. In merito alla quantificazione del danno, va senz'altro fatto riferimento alla percentuale segnalata dal c.t.u., il quale ha riferito che ha riportato un Pt_1 danno biologico permanente nella misura del 50% dalla data della diagnosi, ossia dal 09.04.2024. 9.3. Nel procedere alla liquidazione del danno, va ricordato che a fini risarcitori esso deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana [così Corte cost., n. 356/1991; Corte Cost., n. 184/1986]. Secondo le più recenti indicazioni della Cassazione, il danno biologico consiste in un'ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali). Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale [cfr. Cass., ord. n. 7513/2018]. Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, solo qualora si sia concretizzato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
devono essersi verificate, in altri termini, conseguenze straordinarie, prive di base organica e quindi estranee alla determinazione medico legale. La Corte di cassazione sopra menzionata, nel forgiare un vero e proprio decalogo, ha espressamente chiarito che «in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). Viceversa, «non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)». Ha quindi specificato che, «ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione». Proprio per considerare i nuovi orientamenti della Cassazione e della Medicina legale e con gli artt. 138 e 139 Codice Assicurazioni, l'Osservatorio di Milano è intervenuto sulle note tabelle e, nell'edizione 2024, ha aggiornato l'elaborazione risalente al 2021, con la conferma che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite, rispettivamente, come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” (media presumibile), ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata. Circa l'entità del risarcimento, il giudice liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del “danno biologico/dinamico- relazionale”, valutando se l'importo ivi indicato, astrattamente compensativo del
“danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta. Ciò nondimeno, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva); l'applicazione degli importi di cui alla Tabella esprime, invece, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del quantum debeatur e cioè alla valutazione della congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della c.t.u.. Chiarito quanto precede, e considerando che la percentuale del 50% a partire dal 09.04.2024, la tabella milanese indica, a titolo di danno biologico dinamico- relazionale e di sofferenza interiore per un soggetto di 79 anni ( è nato il Pt_1
24.09.1944) i seguenti importi standard: euro 225.755,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale ed euro 112.877,00 a titolo di danno da sofferenza interiore media presumibile. Si ritiene che la situazione psicologica in cui versa – costantemente sottoposto all'espressione clinica della patologia e Pt_1 verosimilmente conscio del suo probabilissimo esito – meriti la massima personalizzazione della componente di sofferenza interiore, onde essa va quantificata nell'importo di euro 141.096,25. Il danno risarcibile ammonta dunque ad euro 366.851,25. Nel caso concreto, in cui il ricorrente agisce per la liquidazione del c.d. danno differenziale, al netto degli importi già corrisposti dall'Inail, va considerato che «il giudice nella liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL, in termini coerenti con la struttura bipolare del danno -conseguenza, deve operare un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza del d.lg. n. 38 del 2000, art. 13, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale» [Cass., n. 13645/2019]. Nel dettaglio, «con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente» [Cass., n. 9112/2019]. Nella specie, è documentale che l'Inail, con decorrenza dal 05.06.2024, abbia costituito una rendita in favore del ricorrente. In considerazione dei ratei già erogati e di quelli erogandi, come da prospetto relativo alla capitalizzazione del beneficio [cfr. deposito del 15.10.2025], l'importo da detrarre ai fini del calcolo del danno differenziale – somma di ratei già erogati comprensivi di interessi e di quelli erogandi - è pari ad euro 79.390,19 (15.817,02+63.573,17). Il danno differenziale è perciò astrattamente pari ad euro 287.461,06. Di questa somma complessiva, in ragione dell'incidenza dell'esposizione all'amianto sopra ricostruita, le convenute rispondono al 33%, sicché la somma dovuta è pari ad euro 94.862,15. e vanno condannate a pagare quest'importo. CP_5 CP_1
9.4. Questa somma, attualizzata al momento della pronuncia, è da qualificarsi come credito connesso al rapporto di lavoro. Spettano allora interessi e rivalutazione monetaria dalla data della decorrenza del danno (09.04.2024) al saldo effettivo, da calcolarsi previa devalutazione ad aprile 2024.
* 10. Quanto alla distribuzione delle responsabilità tra e CP_5
oggetto delle rispettive domande trasversali, deve tenersi conto che, CP_1 nella fattispecie, ha trovato riscontro non già l'esposizione diretta del ricorrente, e dunque l'utilizzo di amianto nelle attività assegnate da quanto CP_5
l'esposizione indiretta, derivante da un ambiente connotato dalla presenza d'amianto e dallo svolgimento contestuale di lavorazioni che ne implicavano l'utilizzo. Ciò posto, le condotte rilevanti causalmente debbono allora identificarsi, quanto alla datrice di lavoro, nell'aver impiegato il ricorrente in un contesto lavorativo con le predette caratteristiche, senza curarsi sufficientemente dei rischi cui in tal modo l'ha esposto, e nel non aver approntato, o nell'averlo fatto in modo insufficiente, adeguati strumenti di prevenzione e protezione dai rischi predetti;
quanto alla committente, questa è responsabile in quanto ha direttamente eseguito lavorazioni implicanti l'utilizzo diretto dell'amianto, contribuendo all'insalubrità dell'ambiente, ha appaltato lavorazioni a imprese terze che, a loro volta, hanno utilizzato l'amianto, con i medesimi effetti, e non ha adeguatamente presidiato il luogo di lavoro nella sua sfera di disponibilità, né prevenendo i rischi ivi presenti, né adeguatamente rimediando al loro insorgere. Vi sono dunque cinque condotte rilevanti, due delle quali riconducibili a e tre a CP_5 CP_1
Non è dato identificare il peso specifico di ciascuna di esse, onde va loro attribuito equivalente rilievo. Convertendo questa circostanza in “numeri”, dato il valore 100 punti per l'esposizione all'amianto, ha concorso per 40 CP_5 punti, mentre per 60 punti. CP_1
Ne deriva che, nella ripartizione interna della responsabilità, CP_5 va considerata responsabile rispetto al 40% del danno, ossia per euro 37.944,86, mentre è responsabile del restante 60%, cui corrisponde la somma di CP_1 euro 56.917,29, il tutto oltre accessori nei termini di cui al punto 9.4..
* 11. Le spese tra il ricorrente e le resistenti, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Quanto ai compensi professionali relativi ai difensori, questi vanno liquidati in base al d.m. n. 55 del 2014 in relazione ai parametri previsti per le cause di lavoro, avuto riguardo al valore della controversia e tenendo conto dei valori medi per quanto attiene alla fase di studio e alla fase introduttiva, dei valori minimi per la fase istruttoria e la fase decisoria, stante il numero ridotto dei testi escussi, la sussistenza di consolidate conoscenze scientifiche utili rispetto all'indagine medico-legale e la presenza d'un consolidato orientamento giurisprudenziale che ha reso piuttosto snella la fase decisoria. L'importo va altresì aumentato del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 2, d.m. n. 55 del 2014, vista l'assistenza prestata al ricorrente nei confronti di due soggetti, nonché di un ulteriore 30% ai sensi dell'art. 4, co.
1-bis, d.m. n. 55 del 2014 e distratto a favore dei difensori, antistatari. Va altresì rimborsato il compenso della consulenza di parte, trattandosi di importo finalizzato alla formulazione di allegazioni difensive di natura tecnica, che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare salvo che non siano ritenute superflue ed eccessive [cfr., Cass., n. 84/2013]; nella specie, sono state indicate spese per euro 1.500,00, importo ritenuto congruo e che va integralmente rifuso. 11.1. L'esito rispetto alle domande trasversali proposte reciprocamente da e conduce a compensare le spese processuali per la CP_5 CP_1 frazione di 2/3. La frazione residua di 1/3, liquidata come in dispositivo, considerando il valore liquidato, segue la soccombenza di CP_1
11.2. Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna e Controparte_10
in solido tra loro, a corrispondere al ricorrente la somma di Controparte_3 euro 94.862,15, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 09.04.2024 al saldo effettivo, da calcolarsi previa devalutazione della predetta somma ad aprile 2024; accerta la corresponsabilità di e nella Controparte_3 Controparte_10 misura, quanto alla prima, del 60% del danno come sopra quantificato, e quindi per euro 56.917,29, e, quanto alla seconda, nella misura del 40% del danno medesimo, e quindi per euro 37.944,86, con diritto di regresso reciproco per quanto pagato al ricorrente in eccedenza rispetto alle rispettive quote;
condanna e in solido fra loro, a Controparte_10 Controparte_3 rifondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori, rispetto alla consulenza tecnica di parte, e in complessivi euro 15.888,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre rimborso contributo unificato e accessori di legge, rispetto ai compensi dei difensori, con distrazione in favore degli avv.ti Giancarlo Moro e Lucia Rupolo;
compensa per 2/3 le spese processuali tra e CP_1 CP_5 condanna a rifondere a la frazione residua Controparte_3 CP_5 delle spese del giudizio, liquidata in complessivi euro 3.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre rimborso contributo unificato e accessori di legge;
pone definitivamente a carico delle resistenti le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto. Gorizia, 18 dicembre 2025
Il Giudice
LE RI 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale d'udienza del 25.03.2025.
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 18/12/2025, davanti al giudice monocratico dott. LE RI sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Rupolo;
per CP_1 l'avv. Cosentini;
per l'avv. Schenone. CP_2
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
LE RI R.G. 545/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. LE RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 545/2024 promossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dagli avv.ti Giancarlo Moro e Lucia Rupolo, ed elettivamente domiciliato agli indirizzi e Email_1
Email_2 ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_3 telematicamente, dagli avv.ti Riccardo Fuso, Carmelo Fazio ed Antonella Di Matteo, ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Alessandra Lovero a Trieste, via San Francesco d'Assisi 9
resistente
E CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_4 telematicamente, dagli avv.ti Andrea Schenone e Georgia Bascherini, ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Franco Obizzi a Gorizia, Corso Italia 17
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio e memorie autorizzate. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 25 novembre 2024, Pt_1 premesso di aver lavorato dall'08.11.1971 al 31.03.1998, con mansioni di
[...] tubista a bordo delle navi e alle dipendenze di società appaltatrice CP_5 della committente ha agito in giudizio nei confronti di entrambe per CP_1 ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale patito in ragione del carcinoma diagnosticatogli il 09.04.2024 e a suo dire contratto anche in conseguenza dell'attività lavorativa e, in particolare, per l'esposizione all'amianto che questa ha comportato.
1.1. A sostegno della sua pretesa, ha dedotto che nello svolgimento della sua attività di tubista avrebbe lavorato a bordo nave, con esposizione all'amianto in considerazione del suo impiego per il rivestimento dei tubi e per l'impiego fattone da altri operai addetti a lavorazioni contestuali.
1.2 Sulla scorta delle dichiarazioni e delle risultanze raccolte nell'ambito del procedimento penale entro cui sono stati accertati uso e presenza di amianto presso i cantieri di a Monfalcone, e sulla base delle valutazioni CP_1 eseguite nel tempo da Inail e da Contarp, ha sostenuto che il suo stato patologico sia riconducibile alla violazione delle norme in materia di sicurezza da parte di che pertanto dovrebbe essere chiamata a rispondere del danno come CP_1 sopra precisato.
2. si è costituita in giudizio sostenendo l'inammissibilità della CP_1 domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale, attesa l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000. Ha sostenuto che nella fattispecie mancherebbe prova della configurabilità in concreto di un fatto-reato commesso dal datore di lavoro rilevante ai fini del venir meno dell'esonero sancito dall'art. 10, comma 1, d.P.R. n. 1124 del 1965. Nel merito, con considerazioni ribadite nella nota autorizzata in replica alla difesa di ha chiesto il rigetto del ricorso, argomentando, in CP_5 particolare, la mancanza di riscontri rispetto all'esistenza d'appalti con in cui sia stato coinvolto il ricorrente e, in ogni caso, l'assenza di CP_5 prove che egli abbia lavorato continuativamente e quotidianamente presso i cantieri di dal 1971 al 1998. CP_1
Ha inoltre dedotto l'impossibilità di formulare un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti rispetto al determinismo della patologia contratta da Pt_1
All'epoca in cui questi aveva prestato la sua attività lavorativa – ha sostenuto -, non vi era alcun divieto di utilizzo di materiali contenenti fibre di asbesto, non esisteva sul mercato alcuno strumento di protezione idoneo anche soltanto alla riduzione della possibilità di contrazione di patologie asbesto correlate, non vi era alcuna consapevolezza dell'effettiva pericolosità del materiale e, soprattutto, del pericolo derivante anche da minime esposizioni allo stesso. Ha inoltre precisato di non aver mai interferito nei lavori affidati alle imprese appaltatrici, non essendosi riservata alcun potere tecnico-organizzativo. Ha comunque dedotto l'insussistenza del nesso di causalità tra la patologia e la prestazione lavorativa svolta da considerando anche il rilievo da Pt_1 attribuirsi al tabagismo del ricorrente. In via subordinata rispetto al rigetto delle domande, ha chiesto la condanna di a tenerla indenne dalla sentenza negativa, in considerazione CP_5 della sua esclusiva responsabilità.
3. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_5
Con considerazioni ribadite nella memoria di replica alla domanda trasversale di ha sostenuto che l'amianto non sarebbe mai stato impiegato in alcuna CP_1 lavorazione svolta dalla società e che tutti i suoi dipendenti sono stati sempre dotati di tutti gli strumenti protettivi adatti per le diverse attività lavorative svolte. Ha inoltre segnalato il rilievo del tabagismo nell'insorgenza della patologia per cui è causa. In ogni caso, in caso di statuizione negativa, ha chiesto che la CP_1 tenga indenne dalle conseguenze della statuizione, visto che l'esposizione all'amianto sperimentata dal ricorrente ha la propria fonte nelle lavorazioni svolte da committente e diretta responsabile dell'ambiente in cui CP_1 ha sempre operato. Pt_1
4. La causa è stata istruita con l'escussione di testimoni e mediante c.t.u. medico-legale. Successivamente, le parti l'hanno discussa, riportandosi alle rispettive conclusioni.
* 5. Così ricostruito l'iter processuale, va rilevato che il percorso professionale di è pacifico [cfr. doc. 1]. Non è inoltre contestato che egli sia stato Pt_1 impiegato nello svolgimento delle mansioni indicate nel ricorso e che abbia operato sempre presso La circostanza è stata posta in discussione in CP_1 modo assai generico dalla committente, la quale, senz'altro dotata di una conoscenza capillare dei dipendenti delle ditte appaltatrici ammessi nel proprio cantieri, avrebbe potuto e dovuto procedere a contestazioni ben più specifiche;
da parte sua datrice di lavoro e del tutto consapevole del percorso CP_5 professionale di non ha contestato la sua adibizione ad appalti con la Pt_1 predetta committente.
5.1. Chiarito quanto precede, una descrizione delle mansioni del tubista si può già evincere, in via documentale, da un primo parere tecnico del Contarp del 16 dicembre 1996, nel quale si sottolinea come, fino a tutto il 1977, «tutte le mansioni che richiedevano la presenza degli operatori a bordo di nave abbiano comportato delle significative esposizioni a fibre di amianto, sia perché direttamente manipolato o lavorato dagli operatori durante le operazioni di allestimento e sia perché essi, operando in ambienti confinati, erano soggetti al cosiddetto inquinamento ambientale indotto da operazioni inquinanti svolte in zone limitrofe (…). Le figure professionali che, in base a quanto sopra citato, sono da ritenersi esposte a concentrazioni significative di amianto si ritiene siano le seguenti: (…) tubista…» [cfr. doc. 40 ricorrente]. La circostanza ha trovato conferma, rispetto a tutti i lavoratori che operavano prevalentemente a bordo nave fino al 30.09.1985 in un ulteriore parere dello stesso Contarp del 12.06.2000 [cfr. doc. 41 ricorrente].
5.2. L'istruttoria testimoniale1 ha poi confermato l'esposizione ad amianto di
Pt_1 dipendente di dal 1972 al 2000 con Testimone_1 CP_5 mansioni di tubista/collaudatore analoghe a quelle di con cui ha lavorato Pt_1
a stretto contatto negli anni '70 e nei primi anni '80, ha riferito che «il nostro compito, come collaudatori, era soffiare i tubi, fare dei riempimenti, eliminare perdite, tarare le valvole e consegnare l'impianto. Intervenivamo su parti finite. L'impianto era fatto, non dovevamo intervenire per fare modifiche. Non mi risulta che sia mai stato necessario procedere a fare fori su parti coibentate. A me non è mai successo, e non credo sia accaduto nemmeno a Noi lavoravamo in mezzo agli altri. Erano presenti Pt_1 saldatori, tubisti, meccanici. Erano presenti anche i coibentatori e li ho visti personalmente applicare l'amianto. Tutte le altre lavorazioni erano svolte contestualmente alla nostra. L'ambiente in cui operavamo era caratterizzato dalle polveri generate da queste lavorazioni. Non so dire che materiali venissero utilizzati per lo svolgimento delle altre attività. Posso dire che lavoravano contestualmente a noi sia operai di che operai di altre ditte esterne. Non esistevano mascherine. CP_1
Nessuno le utilizzava… Ho visto i coibentatori lavorare a mani nude con l'amianto. Ho visto i coibentatori spuzzare amianto con una spingarda, una sorta di pompa simile a quella oggi in uso per il lavaggio delle auto… Le pulizie erano svolte da una ditta esterna, per quanto ricordo».
, dipendente di dal 1973 al 2005 e, dal 1973 al Tes_2 CP_5
1980, operaio a bordo con mansioni analoghe a quelle di con cui ha Pt_1 lavorato, ha ricordato che «abbiamo lavorato a bordo, nelle sale macchine delle C'erano caldaie enormi che venivano rivestite da una sostanza bianca, Controparte_6 polverosa, estratta da betoniere;
tutti i tubi avevano dei cuscini bianchi isolanti. L'amianto era una componente di queste sostanze. Noi passavamo e, passando dallo scalone per entrare a bordo, c'erano le betoniere in funzione. L'amianto veniva apposto poi nella caldaia mentre noi lavoravamo a bordo…Contestualmente alla nostra, venivano svolte molteplici altre attività, oltre a quella dei coibentatori. Erano sempre presenti i saldatori… Gli altri operai che erano presenti contestualmente a noi erano dipendenti sia di che di ditte esterne. La coibentazione era a cura della ditta CP_1
SO…L'ambiente era polveroso. Ci furono dati in dotazione da CP_2 mascherine, cappello, tappi per le orecchie. Sebbene ci fossero stati consegnati questi dpi, li usavamo poco. Non erano obbligatori, nel senso che questa prescrizione non era scritta da nessuna parte e nessuno controllava che venissero utilizzati i dpi….La descrizione che ho compiuto riguarda la sala macchine e la sala pompe. Negli altri ambienti di bordo, lavoravamo a cielo aperto. Non era caratterizzato dalla presente di polveri. La sala macchine e la sala pompe erano luoghi dove operavamo, più o meno, per la metà del tempo di lavoro sulla nave». Si è espresso in termini affini anche dipendente di Persona_1 dal 1972 al 2014. Costui fu impiegato a bordo nave nel primo anno CP_5 di lavoro e, in proposito, ha riferito che «mettevamo i tubi del gas inerte in coperta e lavoravamo in sala macchine. Noi posavamo i tubi che camminavano lungo la coperta. Installavamo i tubi. Non erano tubi coibentati. Contestualmente a noi, lavoravano anche altri operai, sia dipendenti di che di ditte esterne….In sala macchina ricordo CP_1 che dovevano coibentare le pareti. La coibentazione avveniva anche di notte e la mattina, quando riprendevamo il lavoro, trovavamo la sala macchine parzialmente coibentata. Non ricordo particolari polveri nell'ambiente. Non usavamo mascherine o altri dpi di protezione delle vie respiratorie ».
5.3. Quanto precede dimostra l'esposizione sperimentata da Non è Pt_1 risultato che egli ne facesse impiego diretto e, in generale, che il materiale sia stato utilizzato da ma ha trovato riscontro il fatto che questa CP_5 società, senza fornirgli d.p.i. o comunque senza curarsi del loro effettivo impiego, l'abbia assegnato ad un ambiente lavorativo in cui l'amianto era ampiamente utilizzato dagli operai di e di altre imprese appaltatrici di CP_1 quest'ultima.
* 6. Dimostrata la circostanza che precede, ed ai fini dell'affermazione della responsabilità delle convenute, va ricordato che «la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo sanzionata dalla norma l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81» [Cass., n. 18626/2013]. D'altra parte, «in materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte» [Cass., n. 18503/2016]. In un'altra occasione, la Suprema Corte, affrontando un caso attinente allo svolgimento d'attività lavorativa a contatto con l'amianto tra il 1946 e il 1979, ha affermato che «all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro…era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto…Da tali premesse… derivava l'obbligo del datore di lavoro, evidenziato dalla richiamata giurisprudenza, di adottare misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Soccorrono quindi le norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione» [Cass. n. 6352/2015]. È ad ogni modo da ribadire il principio di chiusura per cui, «in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., 14 maggio 2014, n. 10425].
6.1. Peraltro, quanto alla tesi di per cui non potrebbe ravvisarsi la CP_1 colpa in capo al datore di lavoro, poiché all'epoca presumibile della contrazione della malattia la pericolosità dell'amianto non sarebbe stata ancora nota e sarebbe mancata una normativa specifica in materia di protezione dall'inalazione di amianto, deve rilevarsi che «già il R.D. 14 giugno 1909, n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgs. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell' amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530 , tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del '900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455 . In epoca più recente, oltre alla Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52 , che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648 , si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra l'ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa degli odierni ricorrente [n.d.r.: 1956 – 1987] era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre (per fattispecie con periodi temporali di attività lavorativa analoghi …. v. Cass. n. 8204 del 2003; Cass. n. 16645 del 2003; Cass. n. 14010 del 2010; Cass. n. 2491 del 2008; Cass. n. 15156 del 2011; Cass. n. 26590 del 2014; da ultimo Cass. n. 22710 del 2015 che ha ribadito non solo l'irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali d'amianto, ma anche che a detta epoca non si sapesse che anche singole fibre d'amianto inalate potessero essere letali). Si imponeva dunque, anche per il periodo per cui è causa, l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono altresì essere tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione. L'art. 2087 c.c. in generale e il D.P.R. n. 303 del 1956 in particolare imponevano quindi di adottare provvedimenti idonei ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere peraltro dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio (cfr. Cass. n. 6352 del 2015). Gravava pertanto sulla società datrice di lavoro l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme…» [Cass., n. 17252/2016].
6.2. Nella specie parte convenuta non ha dimostrato di aver posto in essere tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. In particolare, al di là delle ulteriori fonti normative sopra richiamate, va ricordato che ai sensi dell'art. 21, d.P.R. n. 303 del 1956, vigente nel periodo per cui è causa, visto che il ricorrente ha operato alla dirette dipendenze di dal 1974 al 2001: CP_1
«Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro...». Ai sensi dell'art. 19 del medesimo D.P.R. n. 303/1956, «il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni». Ai sensi del successivo art. 25, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere forniti di apparecchi di protezione. Nella specie, non soltanto le convenute non hanno dato prova di aver adottato tali prescrizioni, ma – al contrario - dall'istruttoria svolta è risultata positivamente dimostrata la relativa violazione. Ebbene, il datore di lavoro e il committente hanno omesso di predisporre tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore sul luogo di lavoro. Infatti, le operazioni che implicavano l'esposizione ad inalazione di amianto sono state effettuate sostanzialmente senza le dovute precauzioni, volte ad evitare o ad abbattere l'inalazione di polveri contenti amianto. In questo quadro, rileva che all'interno dello stabilimento non risulta sia stata esercitata vigilanza sull'effettivo uso dei mezzi individuali di protezione contro le polveri nocive: come è noto, ai sensi dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 4, lett. c), d.P.R. n. 547 del 1955, all'epoca vigente, il datore di lavoro è tenuto non soltanto a predisporre le misure necessarie a garantire l'incolumità del lavoratore, ma anche ad esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione, con conseguente responsabilità del datore di lavoro del danno conseguente all'omessa vigilanza sull'utilizzo dei d.p.i..
È poi mancata l'adozione di opportune misure organizzative utili a confinare le lavorazioni comportanti la produzione di polveri nocive rispetto alle altre.
6.3. Che quanto precede debba proiettarsi anche sulla figura del committente è stato affermato, in termini del tutto condivisibili, dalla Corte di cassazione, allorché questa, in tema di responsabilità del committente per fatti o omissioni verificatesi anteriormente all'avvento del d.lgs. n. 626 del 1994, ha chiarito che l'ascrizione di responsabilità è giustificata «alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2087 cod. civ. in quanto proprio le caratteristiche di nocività dei luoghi in cui veniva svolta l'attività lavorativa, rimasti, per come pacifico, nella sostanziale disponibilità e controllo della società implicava CP_1
l'assunzione a carico di quest'ultima dell'obbligo di sicurezza unitamente al soggetto datore di lavoro» [Cass., n. 2393/2023].
* 7. Passando all'esame del nesso eziologico tra l'ambiente entro cui ha Pt_1 operato e le patologie contratte, il c.t.u., valorizzando anche l'esperienza lavorativa ricostruita in sede istruttoria, s'espresso in termini assai nitidi: «nel caso del Sig. i può affermare che sia stato certamente esposto all'amianto. La Pt_1 certezza, anche in maniera indipendente da qualsivoglia indicazione della letteratura, risulta considerando la diagnosi di placche pleuriche calcifiche bilaterali. Quanto poi alla patologia neoplastica, il microcitoma polmonare, come visto risulta annesso fra le patologie correlabili all'amianto…a favore di un'esposizione concretamente oncogena in essere dal 1971 in poi (1998), va considerato il periodo di latenza. Conteggiato infatti dal 1971 sino alla data di manifestazione della patologia, aprile 2024, è stato di circa 53 anni, nell'ambito di una piena compatibilità tra inizio dell'esposizione (per prassi: primo giorno di lavoro con esposizione oncogena) e sviluppo della malattia. Il periodo di latenza medio, calcolato dal primo giorno di lavoro alla data di presentazione della patologia, si colloca infatti intorno ai 40-50 anni», profili che la c.t.u. ha confermato anche leggendo la vicenda al lume dei Criteri di Helsinki.
7.1. Ad ulteriore conferma, si aggiungono le seguenti considerazioni. In primo luogo, va ricordato che «in tema di responsabilità civile nella verifica del nesso causale vige, a differenza del processo penale ove vale il principio del meccanismo processuale del cd. "oltre ragionevole dubbio", la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", da verificarsi in virtù della cd. "probabilità logica", nell'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (Cass.
3.1.2017 n. 47; Cass. 27.9.2018 n. 23197)» [Cass., n. 15761/2019]. In particolare, a fronte di una malattia a eziologia multifattoriale, devono richiamarsi i consolidati principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione, secondo cui «nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale - quale il tumore - il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico (v. Cass. 24 novembre 2015, n. 23951; Cass. 5 agosto 2010, n. 18270, Cass. 20 maggio 2004, n. 9634). Nello stesso quadro … in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. "A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale…potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti» [Cass., n. 5704/2017]. Del resto, è appena il caso di osservare che «in materia di malattia professionale, per l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza, e ciò non a causa dell'incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche "ex post" quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione dell'art. 41 cod. pen., va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un fattore esterno all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni»
[Cass., n. 1135/2011]. Più precisamente, in questo ambito «trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto causale tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendosi escludere l'esistenza nel nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni». (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito - fondata sull'accertamento che la riduzione dell'intensità di esposizione del lavoratore alle polveri di amianto avrebbe evitato o ritardato l'insorgere della patologia mortale - poiché tale circostanza implicava la sussistenza del nesso causale tra l'esposizione in concreto verificatasi e l'insorgenza o la latenza della malattia)» [Cass., n. 27952/2018].
7.2. Conclusivamente, data la molteplicità delle norme di prevenzione violate, sulla base del principio "del più probabile che non" deve ritenersi dimostrata la sussistenza di un nesso causale tra la condotta omissiva della convenuta e la patologia da cui è affetto il ricorrente. In ogni caso, ai sensi dell'art. 2087 c.c., «il dovere del datore di lavoro era di escludere comunque l'esposizione alla sostanza pericolosa, anche se ciò avesse imposto l'adozione di interventi drastici fino alla stessa modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., n. 10425/2014; Cass., n. 291/2017]. D'altra parte, «la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio;
il principio è stato applicato specificamente con riferimento al rischio da esposizione all'amianto…Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81…il rischio da esposizione all'amianto era noto all'epoca dei fatti, come dimostrato…dalla presenza di pubblicazioni scientifiche già all'inizio del secolo scorso che consideravano pericolose le lavorazioni collegate all'amianto…a fronte di tale situazione, il dovere del datore di lavoro era di escludere comunque l'esposizione alla sostanza pericolosa, anche se ciò avesse imposto l'adozione di interventi drastici fino alla stessa modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., n. 15561/2019].
7.3. Ciò posto, l'esperta ha valorizzato anche il ruolo concausale assunto dal tabagismo del ricorrente, pacifico e conclamato, come s'evince dalle parole del teste secondo cui «fumava tantissimo…fumava tre pacchetti di Tes_2 Pt_1 sigarette al giorno…mi risulta che fumi ancora». In proposito, la c.t.u. ha osservato che «secondo il criterio probabilistico dunque si può ammettere il nesso di causa fra le lavorazioni e lo sviluppo del microcitoma polmonare, tuttavia l'abitudine tabagica ha svolto un ruolo rilevante nell'insorgenza dello stesso, rappresentando una concausa. Tuttavia non è possibile definire puntualmente quale sia la percentuale di prevalenza…Volendo tuttavia, parametrare l'attribuzione del valore concausale relativo al fumo, nel caso del Sig. quale Pt_1 parametro orientativo si è utilizzato quanto espresso nelle conclusioni dei “CRITERI ORIENTATIVI PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO DIFFERENZIALE DA ASBESTO CORRELATA Parte_2 Parte_3 , lorio (Rivista Italiana di Medicina Legale 1-
[...] Persona_2 Persona_3
2019): “Avendo come riferimento i citati dati epidemiologici di si estrapola il CP_7 concetto, grossolano ma sufficientemente aderente ai dati statistici, che in caso di neoplasia polmonare, in esposto all'amianto - fumatore, l'incidenza differenziale teorica del danno di origine voluttuaria sia orientativamente pari ai 2/3 del danno biologico assoluto ricavabile dal barème impiegato, mentre il ruolo della tecnopatia è da contenersi nella misura di 1/3”. Tale studio è stato oggetto da parte del CTU di confronto con la Per_ più recente letteratura. I criteri orientativi suggeriti da , di e su Pt_3 Per_2
“rivista italiana di med legale” si basano sui criteri epidemiologici riassunti dallo studio del 1979 di Tali criteri sono i seguenti: posto pari a 1 il rischio di CP_7 carcinoma in un soggetto non esposto ad amianto e non fumatore, il rischio di carcinoma conseguente ad una esposizione significativa è di 5 per un “non fumatore”, mentre il rischio di un “fumatore non esposto” ad amianto è pari a 11. Nel coso di esposizione ad entrambi i rischi, ovvero fumatore esposto ed amianto, il rischio è di 50. La comunità scientifica è quasi unanimemente concorde nell'accettare che la simultaneità di fumo ed esposizione ad amianto abbia un effetto più che “additivo” ovvero l'aumento dei fattori di rischio delle due cause producono un aumento del fattore di rischio maggiore della somma dei due o piuttosto al prodotto dei due. IT e al. concludono che l'attribuzione del rischio debba essere 5/15, ovvero 1/3 per amianto e 10/15, ovvero 2/3 per il fumo. Ora, nonostante i dati dello studio di siano datati, e relativi ad una specifica CP_7 popolazione (industria tessile) e quindi ad una particolare densità di amianto e tipologia di fibra, altri studi più recenti hanno confermato il rapporto, seppur con qualche rettifica dei valori dei rischi relativi… L'aumento di rischio dovuto all'esposizione all'amianto considerando il valore minimo (non avendo a disposizione altro che fosse maggiore del minimo 0.1 f/cm3) è 1,33/0,86=1,54 Nel caso specifico del ricorrente l'effetto dell'esposizione ad amianto al valore soglia di 0.1 f/cm3 ( 30 anni per 0.1 f/cm3) produce un incremento del fattore di rischio (1.33/0.86= 1,54) di 1,54 volte il caso base. Applicando criteri orientativi Per_ suggeriti da , e su “Rivista Italiana di Medicina Legale” a questi Pt_3 Per_2 due valori di fattore di rischio, si ottengono dei dati sovrapponibili: Effetto del fumo = 4,6/(4,6+1,54) =0,749 (75%) Effetto dell'amianto = 1,54/(4,6+1,54)=0,251 (25%) Anche se l'esposizione all'amianto fosse massima >10 fibre/anno avremmo 1.94/0.86=2,256, quindi l'effetto del fumo = 4,6/(4,6+2,256) =0,671 ovvero il (67%)». Conclusivamente, la c.t.u. ha indicato che, «utilizzando la metodologia suggerita da , sia con i valori definiti da sia utilizzando i parametri Pt_3 Pt_3 della metanalsi e dei parametri ottenuti sullo studio epidemiologico dei pazienti tedeschi, si ottiene una percentuale di attribuzione all'amianto compresa fra il 22% e il 33%, e conseguentemente il resto al fumo». È vero che, nelle righe immediatamente successive, la c.t.u., valorizzando anche altro studio presente in letteratura, ha concluso nel senso che il rilievo dell'amianto è pari al 25% e quello del fumo al 75%, ma è altrettanto vero che, per un verso, ciò contraddice quanto esposto nelle righe immediatamente precedenti, ove si indica il rilievo del fumo nel 67%, e, soprattutto, per altro verso, ciò contrasta con quanto indicato dalla stessa esperta allorché, in seguito, nella stima del danno, ha accreditato all'amianto un rilievo pari ad 1/3. Ne deriva che il riferimento al 25% è da ritenersi un refuso o, comunque, un'indicazione cedevole di fronte all'altra, indubbiamente più conforme anche in considerazione della massiccia esposizione all'amianto accertata.
* 8. Con riferimento quindi alle conseguenze, alla luce del percorso clinico descritto da il c.t.u. ha rilevato che «i postumi, sufficientemente stabilizzati Pt_1 si compendiano in un danno biologico nella misura del 50% come da tabella della
“Guida alla valutazione medico legale dell'invalidità permanente ( CP_8 [...]
, di cui il valore attribuibile alla tecnopatia è pari a 1/3». Persona_5 CP_9
A ciò occorre limitarsi, dovendosi escludere che, nel medesimo arco temporale, il ricorrente abbia subito anche un'invalidità temporanea, ciò che pare emergere dall'integrazione peritale, ove si fa riferimento ad un'inabilità temporanea del 50% in corso e procedente dalla data della diagnosi, in contrasto però con l'accertamento della stabilizzazione dei postumi predetti.
* 9. L'accertamento che precede conduce ad affermare la responsabilità di e di per il danno subito da La prima, quale CP_5 CP_1 Pt_1 datrice di lavoro, è da considerarsi responsabile per aver chiamato il ricorrente a svolgere la propria attività lavorativa in un contesto in cui era noto l'uso di amianto, quanto meno, da parte dei dipendenti della committente e delle altre imprese appaltatrici. La seconda è responsabile in quanto ha eseguito direttamente le attività che hanno esposto il ricorrente all'asbesto e non ha curato i luoghi di lavoro in modo tale da eliminare, o almeno ridurre, i rischi legati all'uso dell'amianto.
9.1. In merito all'eccezione di rispetto all'art. 13, d. lgs. n. 38 del CP_1
2000, va ricordato «in tema di responsabilità del datore di lavoro per il danno da inadempimento, l'indennizzo erogato dall'INAIL ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con l'art. 66, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente” [Cass., n. 4972/2018]. È poi consolidato il principio per cui «in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale» [Cass. n. 9166/2017; Cass., n. 20807/2016; Cass., n. 9112/2019]. Il Giudice «valuterà, cioè, il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, e da esso detrarrà quanto indennizzabile dall'INAIL, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale (come già sancito da Cass. n. 20807/2016 cit.)» [Cass., n. 9166/2017]. Inoltre, «in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inali secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente» [Cass., n. 17967/2021]. È poi il caso di precisare che, diversamente da quanto opinato in memoria difensiva da - secondo cui il coinvolgimento datoriale per l'ipotesi di CP_1 astratta rilevanza penale della condotta ascritta presuppone l'accertamento della responsabilità secondo i criteri di giudizio propri del processo penale -, «la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall'Inail, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso» [Cass., n. 12041/2020].
9.2. In merito alla quantificazione del danno, va senz'altro fatto riferimento alla percentuale segnalata dal c.t.u., il quale ha riferito che ha riportato un Pt_1 danno biologico permanente nella misura del 50% dalla data della diagnosi, ossia dal 09.04.2024. 9.3. Nel procedere alla liquidazione del danno, va ricordato che a fini risarcitori esso deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana [così Corte cost., n. 356/1991; Corte Cost., n. 184/1986]. Secondo le più recenti indicazioni della Cassazione, il danno biologico consiste in un'ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali). Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale [cfr. Cass., ord. n. 7513/2018]. Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, solo qualora si sia concretizzato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
devono essersi verificate, in altri termini, conseguenze straordinarie, prive di base organica e quindi estranee alla determinazione medico legale. La Corte di cassazione sopra menzionata, nel forgiare un vero e proprio decalogo, ha espressamente chiarito che «in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). Viceversa, «non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)». Ha quindi specificato che, «ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione». Proprio per considerare i nuovi orientamenti della Cassazione e della Medicina legale e con gli artt. 138 e 139 Codice Assicurazioni, l'Osservatorio di Milano è intervenuto sulle note tabelle e, nell'edizione 2024, ha aggiornato l'elaborazione risalente al 2021, con la conferma che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite, rispettivamente, come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” (media presumibile), ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata. Circa l'entità del risarcimento, il giudice liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del “danno biologico/dinamico- relazionale”, valutando se l'importo ivi indicato, astrattamente compensativo del
“danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta. Ciò nondimeno, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva); l'applicazione degli importi di cui alla Tabella esprime, invece, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del quantum debeatur e cioè alla valutazione della congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della c.t.u.. Chiarito quanto precede, e considerando che la percentuale del 50% a partire dal 09.04.2024, la tabella milanese indica, a titolo di danno biologico dinamico- relazionale e di sofferenza interiore per un soggetto di 79 anni ( è nato il Pt_1
24.09.1944) i seguenti importi standard: euro 225.755,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale ed euro 112.877,00 a titolo di danno da sofferenza interiore media presumibile. Si ritiene che la situazione psicologica in cui versa – costantemente sottoposto all'espressione clinica della patologia e Pt_1 verosimilmente conscio del suo probabilissimo esito – meriti la massima personalizzazione della componente di sofferenza interiore, onde essa va quantificata nell'importo di euro 141.096,25. Il danno risarcibile ammonta dunque ad euro 366.851,25. Nel caso concreto, in cui il ricorrente agisce per la liquidazione del c.d. danno differenziale, al netto degli importi già corrisposti dall'Inail, va considerato che «il giudice nella liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL, in termini coerenti con la struttura bipolare del danno -conseguenza, deve operare un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza del d.lg. n. 38 del 2000, art. 13, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale» [Cass., n. 13645/2019]. Nel dettaglio, «con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente» [Cass., n. 9112/2019]. Nella specie, è documentale che l'Inail, con decorrenza dal 05.06.2024, abbia costituito una rendita in favore del ricorrente. In considerazione dei ratei già erogati e di quelli erogandi, come da prospetto relativo alla capitalizzazione del beneficio [cfr. deposito del 15.10.2025], l'importo da detrarre ai fini del calcolo del danno differenziale – somma di ratei già erogati comprensivi di interessi e di quelli erogandi - è pari ad euro 79.390,19 (15.817,02+63.573,17). Il danno differenziale è perciò astrattamente pari ad euro 287.461,06. Di questa somma complessiva, in ragione dell'incidenza dell'esposizione all'amianto sopra ricostruita, le convenute rispondono al 33%, sicché la somma dovuta è pari ad euro 94.862,15. e vanno condannate a pagare quest'importo. CP_5 CP_1
9.4. Questa somma, attualizzata al momento della pronuncia, è da qualificarsi come credito connesso al rapporto di lavoro. Spettano allora interessi e rivalutazione monetaria dalla data della decorrenza del danno (09.04.2024) al saldo effettivo, da calcolarsi previa devalutazione ad aprile 2024.
* 10. Quanto alla distribuzione delle responsabilità tra e CP_5
oggetto delle rispettive domande trasversali, deve tenersi conto che, CP_1 nella fattispecie, ha trovato riscontro non già l'esposizione diretta del ricorrente, e dunque l'utilizzo di amianto nelle attività assegnate da quanto CP_5
l'esposizione indiretta, derivante da un ambiente connotato dalla presenza d'amianto e dallo svolgimento contestuale di lavorazioni che ne implicavano l'utilizzo. Ciò posto, le condotte rilevanti causalmente debbono allora identificarsi, quanto alla datrice di lavoro, nell'aver impiegato il ricorrente in un contesto lavorativo con le predette caratteristiche, senza curarsi sufficientemente dei rischi cui in tal modo l'ha esposto, e nel non aver approntato, o nell'averlo fatto in modo insufficiente, adeguati strumenti di prevenzione e protezione dai rischi predetti;
quanto alla committente, questa è responsabile in quanto ha direttamente eseguito lavorazioni implicanti l'utilizzo diretto dell'amianto, contribuendo all'insalubrità dell'ambiente, ha appaltato lavorazioni a imprese terze che, a loro volta, hanno utilizzato l'amianto, con i medesimi effetti, e non ha adeguatamente presidiato il luogo di lavoro nella sua sfera di disponibilità, né prevenendo i rischi ivi presenti, né adeguatamente rimediando al loro insorgere. Vi sono dunque cinque condotte rilevanti, due delle quali riconducibili a e tre a CP_5 CP_1
Non è dato identificare il peso specifico di ciascuna di esse, onde va loro attribuito equivalente rilievo. Convertendo questa circostanza in “numeri”, dato il valore 100 punti per l'esposizione all'amianto, ha concorso per 40 CP_5 punti, mentre per 60 punti. CP_1
Ne deriva che, nella ripartizione interna della responsabilità, CP_5 va considerata responsabile rispetto al 40% del danno, ossia per euro 37.944,86, mentre è responsabile del restante 60%, cui corrisponde la somma di CP_1 euro 56.917,29, il tutto oltre accessori nei termini di cui al punto 9.4..
* 11. Le spese tra il ricorrente e le resistenti, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Quanto ai compensi professionali relativi ai difensori, questi vanno liquidati in base al d.m. n. 55 del 2014 in relazione ai parametri previsti per le cause di lavoro, avuto riguardo al valore della controversia e tenendo conto dei valori medi per quanto attiene alla fase di studio e alla fase introduttiva, dei valori minimi per la fase istruttoria e la fase decisoria, stante il numero ridotto dei testi escussi, la sussistenza di consolidate conoscenze scientifiche utili rispetto all'indagine medico-legale e la presenza d'un consolidato orientamento giurisprudenziale che ha reso piuttosto snella la fase decisoria. L'importo va altresì aumentato del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 2, d.m. n. 55 del 2014, vista l'assistenza prestata al ricorrente nei confronti di due soggetti, nonché di un ulteriore 30% ai sensi dell'art. 4, co.
1-bis, d.m. n. 55 del 2014 e distratto a favore dei difensori, antistatari. Va altresì rimborsato il compenso della consulenza di parte, trattandosi di importo finalizzato alla formulazione di allegazioni difensive di natura tecnica, che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare salvo che non siano ritenute superflue ed eccessive [cfr., Cass., n. 84/2013]; nella specie, sono state indicate spese per euro 1.500,00, importo ritenuto congruo e che va integralmente rifuso. 11.1. L'esito rispetto alle domande trasversali proposte reciprocamente da e conduce a compensare le spese processuali per la CP_5 CP_1 frazione di 2/3. La frazione residua di 1/3, liquidata come in dispositivo, considerando il valore liquidato, segue la soccombenza di CP_1
11.2. Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna e Controparte_10
in solido tra loro, a corrispondere al ricorrente la somma di Controparte_3 euro 94.862,15, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 09.04.2024 al saldo effettivo, da calcolarsi previa devalutazione della predetta somma ad aprile 2024; accerta la corresponsabilità di e nella Controparte_3 Controparte_10 misura, quanto alla prima, del 60% del danno come sopra quantificato, e quindi per euro 56.917,29, e, quanto alla seconda, nella misura del 40% del danno medesimo, e quindi per euro 37.944,86, con diritto di regresso reciproco per quanto pagato al ricorrente in eccedenza rispetto alle rispettive quote;
condanna e in solido fra loro, a Controparte_10 Controparte_3 rifondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori, rispetto alla consulenza tecnica di parte, e in complessivi euro 15.888,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre rimborso contributo unificato e accessori di legge, rispetto ai compensi dei difensori, con distrazione in favore degli avv.ti Giancarlo Moro e Lucia Rupolo;
compensa per 2/3 le spese processuali tra e CP_1 CP_5 condanna a rifondere a la frazione residua Controparte_3 CP_5 delle spese del giudizio, liquidata in complessivi euro 3.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre rimborso contributo unificato e accessori di legge;
pone definitivamente a carico delle resistenti le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto. Gorizia, 18 dicembre 2025
Il Giudice
LE RI 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale d'udienza del 25.03.2025.