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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/07/2025, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
r.g. 2025/601
Tribunale Ordinario di Velletri
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il collegio, così composto:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di divorzio congiunto - cessazione effetti civili iscritta al RG 601/2025 proposta da (C.F. ) Parte_1 C.F._1
con l'avv. DEL GUERCIO MARIA ADELAIDE
e da (c.f. ) con l'avv. CIACE MARIA Parte_2 C.F._2
IN c.f. C.F._3
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
esaminate le note in sostituzione dell'udienza del 9.07.2025; rilevato che le parti, avvalendosi della facoltà di non comparire all'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre
1970 n. 898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno raggiunto l'accordo secondo le seguenti condizioni:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dalle parti il 13.09.2002, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roma, anno 2002, atto 01291, parte due, serie
A01, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
2. Confermare che l'unità immobiliare acquistata fruendo delle agevolazioni per l'acquisto della “prima casa”, sita nel Comune di Pomezia (Roma), via Sesia n.9/C, distinta al catasto con il numero int. 1
(uno), composto di soggiorno, cucina, bagno, portico e giardino di pertinenza esclusiva al piano terra, una camera, bagno, soffitta e balconi al piano primo, collegati fra loro da scala interna, distinto nel
Catasto dei Fabbricati del Comune di Pomezia nel Foglio 4 particella 3004 sub. 502 graffata alla particella 3004 sub 501 (derivati dal sub 1 graffato al sub 2), Via Sesia 9/C, p. T-1, int 1, Categ. A/7,
Cl. 2, vani 6, R.C. Euro 743,70 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resti nella disponibilità esclusiva della Sig.ra sino alla definizione del trasferimento immobiliare di cui al punto Pt_1 successivo3. il Sig. si obbliga a trasferire alla Sig.ra per il corrispettivo di Euro Pt_2 Pt_1
60.000,00 (sessantamila/00), la quota di sua proprietà dell'immobile descritto in premessa. Detto trasferimento immobiliare è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed il tutto dovrà essere perfezionato, ai fini della trascrizione, innanzi al notaio scelto dalla sig.ra in quanto onere a suo carico, non appena erogato il finanziamento che la Sig.ra si Pt_1 Pt_1 impegna a chiedere successivamente alla sottoscrizione del presente ricorso e, comunque, entro e non oltre 60 giorni dall'udienza di comparizione dinanzi al Giudice, nel corso della quale i coniugi confermeranno la volontà di procedere al trasferimento immobiliare.
4. Le parti dichiarano di essere entrambe autosufficienti e rinunciano a qualsiasi richiesta di assegno divorzile.
5. Il figlio maggiorenne ma non autosufficiente continuerà ad abitare presso la casa coniugale, potendo, Per_1 vista la sua età, far visita al padre quando vorrà e soggiornando presso i genitori a suo piacimento. 6.
Il Signor verserà alla signora per il mantenimento di la cifra di euro 250 Pt_2 Pt_1 Per_1 mensili, oltre rivalutazione Istat ed oltre il 50% delle spese straordinarie concordate. Per la determinazione delle spese da definirsi straordinarie e per quelle rientranti nell'assegno di mantenimento ordinario si fa riferimento al protocollo stipulato presso il tribunale di Velletri in materia di famiglia.
7. L'Assegno unico sarà percepito direttamente da , che lo utilizzerà per le Per_1 sue piccole spese personali.
8. Il Sig. infine, poiché si è allontanato dalla casa familiare sin Pt_2
dal 2020, si obbliga a trasferire la residenza entro la data del rogito per il trasferimento della quota di sua proprietà dell'immobile che costituisce casa coniugale”. ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, di cui al ricorso depositato, non ponendosi esse in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della prole.
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in Roma in data 13/09/2002 e annotato nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile di Roma dell'anno 2002, al n. 1291, Parte 2, Serie A, Volume 1 alle condizioni riportate in parte motiva.
Ordina l'annotazione come per legge.
Spese irripetibili.
Così deciso in Velletri il 09/07/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Tribunale Ordinario di Velletri
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il collegio, così composto:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di divorzio congiunto - cessazione effetti civili iscritta al RG 601/2025 proposta da (C.F. ) Parte_1 C.F._1
con l'avv. DEL GUERCIO MARIA ADELAIDE
e da (c.f. ) con l'avv. CIACE MARIA Parte_2 C.F._2
IN c.f. C.F._3
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
esaminate le note in sostituzione dell'udienza del 9.07.2025; rilevato che le parti, avvalendosi della facoltà di non comparire all'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre
1970 n. 898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno raggiunto l'accordo secondo le seguenti condizioni:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dalle parti il 13.09.2002, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roma, anno 2002, atto 01291, parte due, serie
A01, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
2. Confermare che l'unità immobiliare acquistata fruendo delle agevolazioni per l'acquisto della “prima casa”, sita nel Comune di Pomezia (Roma), via Sesia n.9/C, distinta al catasto con il numero int. 1
(uno), composto di soggiorno, cucina, bagno, portico e giardino di pertinenza esclusiva al piano terra, una camera, bagno, soffitta e balconi al piano primo, collegati fra loro da scala interna, distinto nel
Catasto dei Fabbricati del Comune di Pomezia nel Foglio 4 particella 3004 sub. 502 graffata alla particella 3004 sub 501 (derivati dal sub 1 graffato al sub 2), Via Sesia 9/C, p. T-1, int 1, Categ. A/7,
Cl. 2, vani 6, R.C. Euro 743,70 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resti nella disponibilità esclusiva della Sig.ra sino alla definizione del trasferimento immobiliare di cui al punto Pt_1 successivo3. il Sig. si obbliga a trasferire alla Sig.ra per il corrispettivo di Euro Pt_2 Pt_1
60.000,00 (sessantamila/00), la quota di sua proprietà dell'immobile descritto in premessa. Detto trasferimento immobiliare è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed il tutto dovrà essere perfezionato, ai fini della trascrizione, innanzi al notaio scelto dalla sig.ra in quanto onere a suo carico, non appena erogato il finanziamento che la Sig.ra si Pt_1 Pt_1 impegna a chiedere successivamente alla sottoscrizione del presente ricorso e, comunque, entro e non oltre 60 giorni dall'udienza di comparizione dinanzi al Giudice, nel corso della quale i coniugi confermeranno la volontà di procedere al trasferimento immobiliare.
4. Le parti dichiarano di essere entrambe autosufficienti e rinunciano a qualsiasi richiesta di assegno divorzile.
5. Il figlio maggiorenne ma non autosufficiente continuerà ad abitare presso la casa coniugale, potendo, Per_1 vista la sua età, far visita al padre quando vorrà e soggiornando presso i genitori a suo piacimento. 6.
Il Signor verserà alla signora per il mantenimento di la cifra di euro 250 Pt_2 Pt_1 Per_1 mensili, oltre rivalutazione Istat ed oltre il 50% delle spese straordinarie concordate. Per la determinazione delle spese da definirsi straordinarie e per quelle rientranti nell'assegno di mantenimento ordinario si fa riferimento al protocollo stipulato presso il tribunale di Velletri in materia di famiglia.
7. L'Assegno unico sarà percepito direttamente da , che lo utilizzerà per le Per_1 sue piccole spese personali.
8. Il Sig. infine, poiché si è allontanato dalla casa familiare sin Pt_2
dal 2020, si obbliga a trasferire la residenza entro la data del rogito per il trasferimento della quota di sua proprietà dell'immobile che costituisce casa coniugale”. ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, di cui al ricorso depositato, non ponendosi esse in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della prole.
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in Roma in data 13/09/2002 e annotato nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile di Roma dell'anno 2002, al n. 1291, Parte 2, Serie A, Volume 1 alle condizioni riportate in parte motiva.
Ordina l'annotazione come per legge.
Spese irripetibili.
Così deciso in Velletri il 09/07/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE