Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 06/05/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
n. 844/2024 r.g.
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
All'esito della camera di consiglio tenutasi in data 30.4.2025 in merito alla causa iscritta al n. 844/2024 r.g.,
trattenuta in decisione all'udienza del 19.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
in Strada Marrucina n. 1/A, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Matilde Cionini e Silvia Tortorella
del Foro di Pescara
ricorrente e
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._2
Grele n. 26 D, rappresentato e difeso dall'avv. Manuela D'Arcangelo del Foro di Chieti
resistente e
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
interventore necessario
Oggetto: modifica delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
Conclusioni delle parti: definizione del procedimento sulla base dell'accordo tra esse raggiunto, con compensazione delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
La sig.ra ha citato in giudizio il sig. , chiedendo che le condizioni relative Parte_1 CP_1
all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati dal loro preesistente rapporto di convivenza more uxorio, (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]) - Per_1 Per_2 regolamentate dal provvedimento di omologa del loro accordo, emesso da questo Tribunale il 12.4.2022,
nell'ambito del giudizio n. 377/2022 r.g.- vengano modificate sulla base delle indicazioni contenute nel suo ricorso o, in subordine, che venga revocato l'obbligo a suo carico di versare al sig. la somma di € 200,00 CP_1
mensili a titolo di contributo di mantenimento del figlio . Per_1
Ha dato atto dell'inadeguatezza della regolamentazione formalizzata nell'accordo omologato, la quale rappresenta una fonte di notevole stress per i minori.
Ha dichiarato altresì di vivere in un appartamento di proprietà della madre e di svolgere attività lavorativa con contratto part-time.
Il sig. si è costituito in giudizio, opponendosi alla modifica delle condizioni inerenti all'esercizio CP_1
della responsabilità genitoriale e chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza dei presupposti a fondamento della richiesta modifica, e nel merito, il rigetto delle domande della sig.ra o, in subordine, in caso di modifica della regolamentazione dell'esercizio della Pt_1
responsabilità genitoriale, l'accoglimento delle condizioni indicate nella sua comparsa.
Nel corso dell'istruttoria, i tentativi delle parti di addivenire ad una soluzione concordata del giudizio si sono conclusi all'udienza del 19.3.2025, in cui le parti hanno chiesto al Tribunale di fare proprie le condizioni tra loro concordate di seguito integralmente trascritte: “a) I minori e resteranno affidati ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, i quali eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza della prole.
b) e resteranno collocati in modo paritetico presso entrambi i genitori secondo i seguenti tempi e Per_1 Per_2
modalità di frequentazione:
1) durante il periodo di frequentazione scolastica, e dunque nel corso delle settimane feriali:
- e trascorreranno una settimana con la madre e una settimana con il padre, in via alternata, Per_1 Per_2
segnatamente dal lunedì al lunedì mattina successivo, quando il genitore che vi ha trascorso la settimana li accompagnerà presso i rispettivi istituti scolastici;
- nella settimana di spettanza di un genitore, i minori trascorreranno con l'altro due pomeriggi a settimana e segnatamente il mercoledì ed il venerdì dall'uscita di scuola fino alle ore 18.30/19,00; inoltre, nella settimana in cui i bambini sono presso la madre il padre terrà anche il lunedì fino alle ore 18.30/19.00 e la settimana in cui i Per_1
bambini sono collocati presso il padre, la madre terrà anche il lunedì fino alle ore 18.30/19.00. Eventuali Per_2 indisponibilità e/o cambiamenti della frequentazione infrasettimanale dovranno essere comunicati di settimana in settimana, entro la domenica precedente.
2) Durante i mesi di luglio ed agosto:
ciascun genitore trascorrerà in via esclusiva con i minori due settimane in luglio e due settimane in agosto, anche non consecutive, da concordare preventivamente entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, con la specificazione per cui,
qualora durante il periodo trascorso esclusivamente con ciascun genitore i minori dovessero rimanere in Guardiagrele,
questi ultimi potranno comunque vedere anche l'altro genitore, previa comunicazione e disponibilità del genitore di spettanza. Resta inteso che, qualora i genitori conducessero la prole in diversa località, durante i tempi di propria spettanza, dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
Per tutti gli altri periodi di sospensione scolastica avrà vigore il regime ordinario, come da punto 1).
3) I minori trascorreranno le festività natalizie e pasquali con ciascun genitore alternativamente, ovvero Natale/Pasqua
con un genitore e Vigilia di Natale/Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, ed in particolare gli anni pari i bambini trascorreranno rispettivamente la Vigilia di Natale/Pasqua con la madre ed il Natale/Lunedì dell'Angelo con il padre,
mentre gli anni dispari la Vigilia di Natale/Pasqua con il padre ed il Natale/Lunedì dell'Angelo con la madre. In tal caso, l'orario di permanenza presso il genitore nel giorno di festa a lui spettante è da intendersi dalle ore 10,00 alle ore
10,00 del giorno successivo e dunque con pernotto. Con la precisazione che le settimane di sospensione scolastica natalizia (24 dicembre -31 dicembre e 1 gennaio - 6 gennaio) saranno divise in via alternata ed in via esclusiva, fatti salvi i giorni di cui sopra.
4) Per ogni altra festività segnata in rosso sul calendario, non espressamente regolamentata, verrà applicato il principio dell'alternanza e l'orario di spettanza sarà inteso dalle ore 10,00 alle ore 10,00 del giorno successivo e dunque con pernotto, previo avviso di almeno 3 giorni prima della festività.
5) I minori trascorreranno con ciascun genitore il compleanno del medesimo, dall'uscita da scuola sino all'ingresso a scuola nel giorno successivo, e quindi con pernotto;
nei giorni non scolastici dalle 9.00 alle 9.00 del giorno successivo,
quindi con pernotto.
6) Ove possibile, il giorno dei compleanni dei minori verranno festeggiati insieme ad entrambi i genitori, altrimenti ad anni alterni con ciascuno, ovvero nei modi e tempi già indicati al punto 5 che precede.
7) I suddetti orari potranno essere modificati, con preventivo accordo tra le parti, secondo le esigenze lavorative ed i turni di lavoro dei genitori ed in base ai desideri o alle esigenze dei minori. Ciascun genitore, inoltre, si impegna a prediligere la presenza e l'intervento dell'altro, invece che dei terzi, nel caso in cui, durante la settimana di permanenza della prole presso di sé, accada che non possa presenziare personalmente e direttamente nella gestione dei figli.
CP_ c) Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento della prole. Tuttavia essendo il sig. destinatario di un reddito maggiore rispetto a quello percepito dalla sig.ra le parti convengono che il padre verserà alla madre, Pt_1
in via perequativa, entro il 5 di ogni mese, € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario di e Per_1
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
diversamente la sig.ra nulla verserà al sig. Per_2 Pt_1
CP_ a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole.
CP_ d) I sigg. ed contribuiranno nelle spese straordinarie da sostenersi in favore dei minori, rispettivamente Pt_1
nella misura del 60% e del 40%, nel rispetto delle Linee guida per la regolamentazione del mantenimento dei figli nelle cause di diritto di famiglia del CNF del 29.11.2017. I genitori, inoltre, si danno reciprocamente atto che, oltre alle spese già individuate dal Protocollo come spese straordinarie, per cui non si rende necessaria la previa concertazione, non sarà
necessario alcun preventivo accordo per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus e mensa).
e) La sig.ra continuerà a percepire per intero l'assegno unico erogato dall' Pt_1 CP_2
f) conserverà la propria residenza anagrafica presso il padre mentre conserverà la propria presso la Per_1 Per_2
madre.
g) spese di lite compensate.
f) quanto alla lettera b), punti n. 1) e n. 2), del presente accordo entreranno in vigore a far data dal 1 settembre 2025.
Tutte le altre condizioni dalla data odierna”.
1. Osserva il collegio che ricorrono le condizioni stabilite dagli artt. 473bis.47 e segg. c.p.c. per l'omologa dell'accordo concluso dalle parti a modifica delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale -regolamentate con provvedimento di questo Tribunale del 12.4.2022,
all'esito del giudizio n. 377/2022 r.g.-, vista la propria competenza per territorio (dato il luogo di residenza dei minori e , e dato che la disciplina pattuita dai sig.ri e Per_1 Persona_3 Pt_1
è conforme agli interessi dei figli e compatibile con le condizioni economiche delle parti. CP_1
2. Deve essere infine disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, come richiesto dalle stesse.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra Pt_1
nei confronti del sig. con ricorso presentato in data 17.7.2024, così decide:
[...] CP_1 • dispone che, in modifica delle condizioni stabilite con provvedimento emesso da questo Tribunale il
12.4.2022, all'esito del giudizio n. 377/2022 r.g., la responsabilità genitoriale nei confronti di e Per_1 sia regolamentata sulla base dell'accordo raggiunto dalle parti e testualmente riportato Persona_3
in motivazione;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Chieti, 30.4.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco