Articolo 20 della Legge 9 dicembre 1985, n. 705
Articolo 19Articolo 21
Versione
11 dicembre 1985
Art. 20. null a osta delle facolta' interessate, un numero di posti aggiuntivi non superiore al 5 per cento di quelli messi a concorso per ciascun tipo di facolta', e comunque non superiore al 5 per cento della dotazione organica di ogni singola facolta', da riservare a cittadini italiani che svolgano attivita' di ricerca, presso universita' o qualificati centri di ricerca stranieri, da almeno tre anni.
I posti non coperti, entro l'anno accademico durante il quale si e' concluso il concorso, vengono recuperati per essere utilizzati in base al piano di sviluppo di cui all'articolo 2.
La qualificazione delle istituzioni e dei centri di ricerca stranieri e la corrispondenza della posizione sono accertate con le stesse modalita' di cui al dodicesimo comma dell'articolo 103.
I posti riservati, di cui al precedente primo comma, sono conferiti con le normali procedure concorsuali.
In corrispondenza dei vincitori dei posti riservati, il Ministro della pubblica istruzione assegna i posti medesimi all'organico delle facolta' interessate.
Entrata in vigore il 11 dicembre 1985