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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/08/2025, n. 3498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3498 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7923 del R.G.A.C. anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza del 6.2.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e , (c.f. , tutti C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Carlo Mansi e Marco
Viscusi, con facoltà sia congiunte che disgiunte, unitamente ai quali sono elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in Salerno, alla via Lungomare C. Colombo
n. 151
- Ricorrenti -
E
Controparte_1
(c.f. – p.iva , in persona del Direttore Generale
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Eva Anzalone e Annarita Colantuono ed elettivamente domiciliata presso l'ufficio avvocatura funzione affari legali dell' Controparte_1
stessa, sito in Salerno alla via S. Leonardo
- Resistente -
1 OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità medica.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi, note telematiche depositate ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 3.2.2025 e comparse conclusionali, da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
in proprio e quali eredi di , chiedevano che l'intestato Tribunale Persona_1
riconoscesse e dichiarasse la responsabilità dell'
[...]
, per i danni subiti dal ON
sig. per gli eventi descritti in premessa;
in conseguenza di ciò, Persona_1
chiedevano, inoltre, di riconoscere loro il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e consequenziali alle omissioni e/o responsabilità addebitabili alla predetta
[...]
, vinte le spese di lite. CP_1
A sostegno di tali conclusioni deducevano che: - alle prime ore del mattino del giorno 6.1.2018, il loro congiunto , a seguito di perdita di coscienza Persona_1
causata da uno stato febbrile, veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale
[...]
di Salerno, tramite ambulanza del 118; - alle ore Controparte_1
06,43 gli veniva diagnosticato dai medici in servizio e presso il Pronto Soccorso, un
“trauma facciale con ecchimosi occhio e frontale destro”; - alle ore 10,30 Persona_1
cadeva dalla barella “senza spondine” in cui era stato posto al P.S., del tutto isolato, riportando un “trauma cranico facciale con escoriazione dell' occhio sinistro” e, in seguito a nuova TC cerebrale effettuata e confrontata con quella delle ore 8,00, risultavano (in aggiunta a quanto emerso dalla precedente TC cerebrale) “frattura delle ossa nasali con ematoma sottocutaneo in regione orbitaria di sinistra”; - in seguito alla caduta venivano contattati alcuni parenti e conoscenti presenti all'esterno del P.S., cui veniva richiesto di
“restare vicino al sig. , 1 o massimo 2 alla volta, onde evitare nuove cadute”; Per_1
dinnanzi alle rimostranze di questi ultimi relative alla mancanza delle spondine ai lati
2 della barella, non veniva fornita alcuna risposta;
- il paziente, al momento del ricovero, non ricordava nemmeno come era caduto in casa e che era stato ricoverato per “sincope
in corso di episodio febbrile. Cardiopatia ischemica cronica. Diabete mellito tipo 2. Sindrome depressiva”; - le conseguenze del trauma intervenuto presso il P.S. il giorno 6.1.2018 venivano ulteriormente aggravate dalla frettolosa ed ingiustificata dimissione del
16.1.2018, con ingravescenza dei disturbi neurologici, che determinavano un ricovero d'urgenza in data 16.3.2018, a seguito del riscontro alla TC cranio di controllo del
14.3.2018 di progressione dell'ESA a sinistra (incremento della falda sub durale); - il successivo 17.3.2018, sempre presso l'Ospedale Controparte_1
di Salerno, il sig. veniva sottoposto ad intervento chirurgico di evacuazione di Per_1
ematoma subdurale mediante piccola craniectomia;
- i ricorrenti hanno subito danni derivanti dalla significativa alterazione della vita quotidiana del proprio congiunto,
derivanti da un peggioramento delle sue condizioni di salute, non solo con impossibilità
a guidare ma anche semplicemente a deambulare;
- in data 28.5.2018 l'Ospedale convenuto veniva diffidato a mezzo pec al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei fatti in premessa;
- veniva promosso un procedimento di A.T.P. conciliativa ex art. 696-bis c.p.c., definito con il deposito della CTU in data 18.2.2020, la quale riconosceva in toto i danni denunciati e la responsabilità dell'azienda resistente;
- nelle more Per_1
decedeva, ma per ragioni indipendenti dei danni di cui al ricorso 696-bis c.p.c.
[...]
(tumore al polmone ed alla ghiandola subrenale destra); - in data 13.7.2020 i ricorrenti, in proprio (per le sofferenze ed il patema sofferto in conseguenza della perdita di autonomia del loro congiunto e della continua assistenza di cui egli aveva bisogno) e quali eredi del sig. , presentavano istanza di mediazione ma, Persona_1
nell'incontro fissato per il 3.8.2020, l' non presenziava e veniva redatto verbale CP_3
negativo di mediazione.
Tanto premesso, gli eredi agivano in giudizio rassegnando le seguenti Per_1
conclusioni: “1) In via preliminare richiedere l' acquisizione del fascicolo di A.T.P. – Tribunale di Salerno –R.G. 10134/2018; 2) Accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità dell'
3 ON
, per i danni subiti dal sig. per gli eventi descritti in
[...] Persona_1
premessa; 3) Riconoscere agli odierni ricorrenti in proprio e quali eredi del sig. il Persona_1
diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi consequenziali alle omissioni / responsabilità dell' ON
; 4) Condannare la resistente in ogni caso al
[...]
pagamento di spese, spese generali forfettizzate e competenze di giudizio, oltre oneri previdenziali
e fiscali, come per legge”.
Con comparsa depositata in data 14.5.2021, si costituiva in giudizio l'
[...]
, chiedendo il rigetto della domanda, perché non Controparte_4
provata.
Con ordinanza del 24.5.2021 veniva mutato il rito da sommario in ordinario di cognizione, ma alcuna delle parti richiedeva la concessione dei termini ex art. 183, co. 6,
c.p.c.
Il Giudicante ammetteva, quindi, la prova testimoniale di e TE
, richiesta in ricorso, e disponeva l'acquisizione del fascicolo d'ufficio _2
relativo all'ATP svolta ante causam.
Acquisita documentazione varia, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.4.2023.
La scrivente, subentrata nella gestione della causa, la introitava, infine, in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 6.2.2025, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, la causa è stata istruita con prove testimoniali e con la CTU espletata nel procedimento di A.T.P. conciliativo.
In particolare, il teste ha dichiarato di aver fatto visita al signor _2
, essendo essa stessa ricoverata in quel periodo presso l'Ospedale Ruggi Per_1
d'Aragona, e ha confermato l'assenza delle spondine sulla barella ove il signor Per_1
era stato adagiato per tutta la degenza al Pronto Soccorso.
4 L'altro teste, , ha affermato di essere riuscito ad entrare nel Pronto TE
Soccorso dell'Ospedale Ruggi d'Aragona e di aver visto il sig. circondato Persona_1
da medici ed infermieri a seguito della caduta dalla barella, così come riferito dagli infermieri presenti;
ha dichiarato che l' presentava fuoriuscite di sangue sul Per_1
volto e che, al momento del suo arrivo, lo stavano medicando. Ha confermato, a sua volta, che la barella ove era adagiato il sig. era priva di spondine, dichiarando, Per_1
inoltre, che dopo il ritorno a casa, il sig. presentava difficoltà cognitive e Per_1
necessitava di assistenza continua, che gli veniva fornita dalla moglie e dai figli, i quali,
a volte, si facevano aiutare da un'infermiera.
Il collegio peritale, previo espletamento degli accertamenti necessari, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: l' nel corso del suo ricovero presso l' Per_1 [...]
resistente ha contratto un “trauma cranio facciale con lesione parenchimale CP_1
encefalica emisferica sx (ESA) e lesione fratturativa ossea nasale conseguente alla caduta dalla barella senza spondine, causandogli “ESA POST TRAUMATICA di sinistra e FRATTURA
OSSA NASALI”.
I CC.TT.UU. hanno ritenuto che vi fosse rapporto causale-materiale tra la caduta dalla barella per asserita carenza di spondine, successiva alla caduta in seguito a malore in ambiente domestico, e le suindicate lesioni somatiche riportate dall'Apicella, essendo la sequenza degli eventi legata con questa successione:
a) 6.1.2018: lipotimia con politrauma da caduta al suolo, domiciliare;
b) ricovero in ospedale in barella con espletamento esami di ingresso, con TC cranio negativa ma con sensorio non ancora del tutto recuperato;
notevole agitazione psichica del paziente nella richiesta di rimozione del catetere con sua successiva caduta dalla barella, riferita senza spondine, e comparsa, alla successiva immediata valutazione diagnostica, con TC cranio ed esami rx scheletrici, di ESA post traumatica parietale sin.
e frattura ossa nasali, quali lesioni conseguenti al trauma contratto dalla caduta dalla barella;
5 c) dimissione con diagnosi di: “Ipertermia. Trauma cranio-facciale con es post- tarumatica. Trauma facciale con frattura ossa nasali. Politrauma. Diabete”.
d) 14.3.2018: TC cranio esterna con evidenza di: esiti di frattura composta delle ossa nasali. In regione fronto-parietale sx, a sede extracerebrale, si evidenzia un'estesa falda semilunare iso-iperdensa (spessore max 16mm), con zaffi intrinseci di maggiore iperdensità sul versante anteriore, riferibile ad ematoma subdurale in fase subacuta, con segni di recente e ricorrente risanguinamento. Le circonvoluzioni cerebrali sottostanti risultano discretamente compresse. Piccolo focolaio ipodenso, da esito lacunare ischemico, a livello della testa del nucleo caudato di destra. I ventricoli laterali sono in sede, regolari per forma e volume. Terzo e quarto ventricolo sulla linea mediana, di volume normale;
e) 16.3.2018: nuovo ricovero nello stesso Reparto di Neurochirurgia e successiva sottoposizione del paziente, in data 17.3.2018, a necessario intervento chirurgico di svuotamento e drenaggio dell'ematoma subdurale cronico emisferico omolaterale.
Successiva stabilizzazione della situazione clinico-funzionale del paziente, senza la necessità di prosecuzione di cure.
La sequenza degli eventi che ha investito il signor è in sè legata, Per_1
inequivocabilmente in tutti i suoi passaggi, a partire dalla lipotimia domiciliare che ha richiesto il ricovero ospedaliero, al politrauma conseguente al ricovero in barella, senza spondine, che ha generato ESA post-traumatica e frattura ossa nasali ed infine, a distanza di poco più di due mesi e mezzo, al rilievo dell'ematoma subdurale cronico emisferico sinistro che ha richiesto l'intervento chirurgico di svuotamento e drenaggio.
Tutto quanto successo è iniziato da una sofferenza di ordine generale (lipotimia) in soggetto dismetabolico a cui si è aggiunto, nel corso del ricovero, un trauma cranico medio che ha provocato - a distanza un mese – un ematoma subdurale cronico emisferico sinistro che ha necessitato dell'intervento chirurgico.
Tanto accertato, i periti hanno concluso che l' ha patito un danno biologico Per_1
di durata temporanea, per complessivi giorni centocinquanta, così ripartiti: I.T.T.: giorni
6 40; I.T.P. (media 75%): giorni 20; I.T.P. (media 50%): giorni 40 e I.T.P. (media 25%) giorni
50, oltre a postumi invalidanti in misura del 9%.
Passando alle considerazioni giuridiche, la domanda risarcitoria promossa dagli eredi attiene alle lesioni personali da lui patite a seguito della caduta da Persona_1
un lettino del P.S. dell'Ospedale Ruggi d'Aragona. A fondamento della richiesta di risarcimento danni viene postulata la responsabilità del personale sanitario della struttura convenuta per non aver adagiato l' su un lettino dotato di spondine Per_1
che ne avrebbero evitato la caduta e le conseguenti lesioni.
La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
I due testi escussi non hanno assistito direttamente alla caduta dal lettino, ma il secondo teste escusso si è avvicinato all' subito dopo tale evento, assistendo alle Per_1
cure prestate in sua conseguenza. Entrambi i testi, inoltre, hanno confermato che il letto su cui era stato adagiato il paziente era privo di spondine.
L'evento caduta è stato provato anche dalla CTU svolta nel procedimento di ATP, che ha confermato la compatibilità tra le lesioni riscontrate ed una caduta dal lettino del
PS dell'Ospedale convenuto.
Sussiste, pertanto, la responsabilità del personale infermieristico che avrebbe dovuto assumere la sorveglianza sul paziente ed adottare precauzioni per prevenirne la caduta, come l'apposizione, appunto, di spondine al letto.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di approfondire la tematica dei mezzi di contenzione, anche se principalmente sul versante della responsabilità penale.
In particolare, in sentenza del 20 giugno 2018 - n. 50497, la Cassazione penale ha precisato che la contenzione non ha natura di “atto medico” secondo l'accezione classica di tale termine accolto in giurisprudenza, ossia di trattamento finalizzato a realizzare un
“beneficio per la salute, bene tutelato dall'articolo 32 della Costituzione, che consente di fornire copertura costituzionale all'atto medico”; ma si riduce ad un “presidio restrittivo
della libertà personale che non ha né una finalità curativa né produce materialmente l'effetto di migliorare le condizioni di salute del paziente”, che svolge una “mera funzione di tipo
7 "cautelare", essendo diretto a salvaguardare l'integrità fisica del paziente, o di coloro che vengono
a contatto con quest'ultimo, allorquando ricorra una situazione di concreto pericolo per
l'incolumità dei medesimi”. Ciò premesso gli richiamando la legge 180/1978, c.d. Parte_4
legge , che ha superato l'impostazione custodialistica della psichiatria, e Per_2
ricordando che nella previgente legislazione manicomiale non era previsto certo un utilizzo indiscriminato della contenzione, hanno affermato il principio in base al quale la liceità di un trattamento di contenzione possiede efficacia scriminante per medici ed infermieri solo nelle ipotesi previste dall'articolo 54 del codice penale.
Tuttavia, come evidenziato anche in perizia, le sponde di protezione dei lettini di ospedale non impediscono i movimenti del paziente;
non gli impediscono di scendere comunque autonomamente dal letto;
ne consegue che, non essendo uno strumento di contenzione in senso proprio, non vigono gli stringenti limiti dello stato di necessità per la loro azione e gli infermieri del P.S. dell'Ospedale Ruggi d'Aragona avrebbero potuto e dovuto predisporle, quale modalità idonea a prevenire cadute accidentali del paziente, anche e soprattutto in considerazione della caduta domestica che ne aveva giustificato il ricovero.
In un caso assolutamente speculare a quello odierno, infatti, un infermiere è stato condannato penalmente per omicidio colposo a seguito del decesso per grave trauma contusivo di un paziente conseguente a caduta accidentale, causata dalla mancata apposizione delle spondine del letto, per il rifiuto opposto dal paziente medesimo. Il rifiuto del paziente non ha scriminato, infatti, l'infermiere, la cui posizione determina un obbligo di protezione e garanzia in favore dei pazienti fragili che deve estrinsecarsi nell'adozione delle misure preventive atte ad evitare il verificarsi di eventi accidentali.
Con tale motivazione la Cassazione Penale, con sentenza del n. 21285/2013, ha rigettato il ricorso presentato dall'infermiere e confermato la sentenza di condanna.
Applicando il principio al caso di specie, va detto che, dopo l'abrogazione della
Legge n. 180/1978, non esiste una disciplina normativa specifica sull'uso dei mezzi di contenzione in genere e che le spondine utilizzate per impedire ad un paziente di
8 scendere dal letto non sono una vera e propria forma di contenzione, perché non impediscono allo stesso di scendere dal letto;
gli infermieri e il medico di turno, per andare esenti da responsabilità, avrebbero dovuto adottare le sponde al lettino, se non erano in grado di assicurare la sorveglianza sul paziente . Per_1
Infatti, il medico ed i singoli infermieri del reparto, assumono nei confronti dei pazienti ricoverati una posizione di garanzia della loro incolumità, che si traduce in obbligo di adottare tutte le misure idonee a salvaguardarla. Proprio in ragione di tale posizione di garanzia, se il medico di turno e gli infermieri presenti avessero alzato le spondine, avrebbero impedito la causazione dell'evento caduta dell' dal lettino. Per_1
Invece, sia il medico che il personale infermieristico, hanno assunto una condotta che integra la colpa generica, violando il parametro della prudenza e della diligenza, avendo sottovalutato le condizioni dell' , non adottando giuste precauzioni atte Per_1
ad evitare che l'evento si verificasse né predisponendo una sorveglianza costante sulla sua persona, così da predisporre un rapido intervento per prevenire la sua caduta dal lettino nel momento in cui si stava verificando.
Si riportano alcune pronunce giurisprudenziali in materia di nesso di causalità tra evento dannoso e responsabilità colposa tramite omissione che supportano le conclusioni sopra rassegnate: Cass Ordinanza n. 21008 del 23/08/2018, a mente della quale “La prova dell'inadempimento del medico non è sufficiente ad affermarne la responsabilità
per la morte del paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra
l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del c.d. "più probabile
che non"; Cass. sentenza n. 15709 del 18/07/2011, secondo cui “In tema di responsabilità civile, nell'imputazione di un evento dannoso per omissione colposa il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto;
il giudice, pertanto, è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva) nel senso che
esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi. L'accertamento del rapporto di causalità
9 ipotetica passa attraverso l'enunciato "controfattuale", che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il
danno lamentato dal danneggiato”; Cass. Sentenza n. 11609 del 31/05/2005, per cui “… in riferimento all'illecito aquiliano per omissione colposa, detta nozione di prevedibilità statistica dev'essere adattata alla circostanza che in esso il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta in quanto colposa (in senso proprio od improprio) e non la mera causalità materiale,
di modo che per l'imputazione della responsabilità occorre che il danno sia una concretizzazione del rischio che la norma di condotta violata tendeva a prevenire, verificandosi un intreccio fra la causalità e la colpa, giacché la causalità nell'omissione non può essere meramente materiale, in
quanto "ex nihilo nihil fit" ed il suo accertamento postula un giudizio ipotetico sulla idoneità dell'azione prescritta e colpevolmente omessa ad impedire l'evento, pur restando, comunque, distinguibili il piano della causalità e quello della colpevolezza”; Cass. Sentenza n. 21894 del
19/11/2004, a mente della quale “Nella causalità cd. omissiva (o normativa, o ipotetica) il giudice, in forza della clausola generale di equivalenza prevista dall'art.40 cod.pen., è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa
impostagli (nella specie, da un contratto di prestazione d'opera professionale di avvocato) secondo le regole di avvedutezza e diligenza che devono guidare l'"homo eiusdem condicionis ac professionis": il ragionamento del giudice sul rapporto causale, adeguato e logicamente coerente,
deve, pertanto basarsi su regole di natura probabilistica tali da consentire una generalizzazione sul nesso di condizionamento omissione/evento nel senso che, se l'azione doverosa fosse intervenuta, l'evento danno si sarebbe evitato, sicchè, essendosi per converso verificato, esso può
essere oggettivamente imputato (causalità normativa) alla condotta omissiva che, così, viene a costituire l'antecedente necessario dell'evento. Ne consegue ancora che il giudice, partendo dalla condotta del (presunto) responsabile connotata da colposa inadempienza, dovrà svolgere una inferenza probabilistica (che rappresenta indubbiamente una "complicazione" nella formulazione
del giudizio causale, ma) che non può essere pretermessa, onde la necessità di una formulazione di giudizio corretta e analitica che pervenga - senza affrettate approssimazioni e senza salti logici
10 - alla conclusione, positiva o negativa, di sussistenza del legame causale tra condotta esaminata ed evento prodottosi. L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica deve, poi, necessariamente
passare attraverso l'enunciato "controfattuale" che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe assicurato apprezzabili probabilità di evitare (o, comunque, di ridurre significativamente) il danno lamentato dal contraente adempiente”.
Applicando tali principi al caso di specie, si ribadisce che il medico ed il personale infermieristico sono risultati inadempienti agli obblighi di protezione scaturenti dalla loro posizione di garanzia, omettendo di predisporre l'apposizione delle spondine che avrebbero prevenuto la caduta dal lettino del paziente, ovvero di incrementare la sorveglianza sul paziente, non avendo altresì dimostrato la impossibilità di assicurare la sorveglianza costante e continuativa del paziente . Per_1
Secondo il giudizio c.d. “controfattuale”, ove tali misure di prevenzione fossero state adottate, l'evento caduta accidentale dannosa sarebbe stato probabilmente evitato, secondo il canone del “più probabile che non”.
I fatti si sono verificati dopo l'entrata in vigore della Legge EL CO (n. 24/17)
che regola attualmente la materia. L'art 7 della predetta legge dispone:
“
1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal
paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e
1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in
regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai
sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno,
11 tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente
legge.
4. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo
138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo.
5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile”.
La legge EL-CO ha formalizzato normativamente gli orientamenti giurisprudenziali sulla responsabilità contrattuale, da contatto sociale, affermatisi antecedentemente al varo dell'art. 3 della Legge Balduzzi, poi abrogata. Pertanto, lo scrivente Tribunale può avvalersi dei postulati ermeneutici affermati dalla S.C. di
Cassazione relativamente alla responsabilità ex artt. 1218 – 1228 c.c. della struttura sanitaria per i danni causati dai suoi sanitari ai pazienti determinati da errori durante l'erogazione delle prestazioni sanitarie.
In dettaglio, la responsabilità della struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata,
è di natura contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente comporta la conclusione di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (contratto di spedalità o contratto di assistenza sanitaria). Per di più, nel caso in analisi, per quanto concerne i danni derivanti dall'inadempimento di obbligazioni mediche in senso stretto, la struttura sanitaria risponde del fatto illecito dei suoi operatori sanitari ai sensi dell'art. 1228 c.c. L'imputazione della responsabilità dell'ente trova fondamento non già nella colpa del medico, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione di terzi nell'adempimento dell'obbligazione sanitaria, cuius commoda eius et incommoda.
12 Sul punto da ultimo Cass. Sentenza n. 29001 del 20/10/2021 ha affermato che “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità
della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale”.
La configurazione della responsabilità del medico e della struttura ospedaliera – che risponde ex art. 1228 c.c. del fatto illecito dei suoi operatori – come contrattuale (o da contatto sociale) determina evidenti ricadute sul piano del riparto dell'onere della prova e del regime di prescrizione.
Quanto al primo profilo si richiama il principio consolidato in giurisprudenza di legittimità, confermato ex multis in sentenza n. 10050 del 29/03/2022, secondo cui “In tema
di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista
e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che
l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da
intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente”.
Parti attrici hanno adempiuto al proprio onere probatorio, allegando la sussistenza del rapporto con l' convenuta incardinato a seguito del ricovero del Controparte_1
6.1.2018 ed hanno poi provato l'evento dannoso, ossia la caduta del loro congiunto da un lettino privo di spondine e le lesioni che ne sono conseguite (comprovate con la CTU resa nel procedimento di ATP).
Sarebbe spettato alla struttura ospedaliere offrire la prova liberatoria che l'evento si è verificato per causa ad essa non imputabile (art. 1218 c.c.) o di aver comunque adottato tutte le misure idonee ad evitarne la verificazione secondo il criterio di
13 vicinanza della prova, enunciato dalle S.U. della Cassazione nella storica sentenza n.
13533/2001 (più recentemente si cita l'Ordinanza della Cass n. 12910 del 22/04/2022
secondo cui “Il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c.
(che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte) ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche
per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua
i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che
la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova”).
Più in dettaglio, la struttura convenuta – che si ribadisce, risponde ex art. 1228 c.c.
per i fatti dannosi dei propri dipendenti – avrebbe dovuto provare che non era necessario alzare le spondine del lettino a cagione delle condizioni in cui si trovava il paziente in quel momento;
che, addirittura, le spondine avrebbero messo maggiormente in pericolo il paziente, che poteva incastrarvisi nel caso in cui si fosse girato su uno dei due lati;
oppure che non era in condizione di assicurare sorveglianza continua al paziente.
L' non ha offerto alcuna prova liberatoria, per cui va affermata Controparte_1
la sua responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 7, co. 1, della Legge EL-CO.
Passando al risarcimento del danno, il comma 4 dell'art. 7 richiama, ai fini della liquidazione, gli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private.
Il risarcimento del danno spettante agli attori iure haereditatis è indicato nel seguente prospetto di liquidazione:
Età del danneggiato alla data del sinistro: 71 anni
Percentuale di invalidità permanente: 9%
Punto base danno permanente: € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale: 40
14 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%: 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%: 50
Indennità giornaliera : € 56,18
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 13.859,95
Invalidità temporanea totale € 2.247,20
Invalidità temporanea parziale al 75% € 842,70
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.123,60
Invalidità temporanea parziale al 25% € 702,25
Totale danno biologico temporaneo € 4.915,75
Danno morale (20%) € 3.755,14
TOTALE GENERALE: € 22.530,84
Si è ritenuto di riconoscere il danno morale nella misura del 20%, invece che nel massimo importo (33%), poiché le lesioni scaturite dalla caduta dal lettino si sono innestate in un quadro clinico già compromesso;
non va tralasciato, infatti, che l' Per_1
era stato ricoverato il 6.1.2018 a seguito di una caduta accidentale avvenuta in casa, per cui la sofferenza psicofisica del paziente è determinata da una commistione tra diversi eventi traumatici.
Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, deve essere incrementata di interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'evento dannoso
(6.1.2018) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995). Sulla somma così determinata, dalla data di pubblicazione della sentenza decorreranno ulteriori interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Va invece rigettata la domanda di risarcimento danni iure proprio formulata dagli attori e scaturita dalla presunta alterazione della loro vita quotidiana derivante dal
15 peggioramento delle condizioni di salute del loro congiunto, divenuto incapace di deambulare.
Gli attori hanno inteso provare tale voce di danno con la testimonianza di ES
, che ha confermato che, dopo il ritorno a casa, il sig. presentava
[...] Per_1
difficoltà cognitive e necessitava di assistenza continua la quale gli veniva fornita dalla moglie e dai figli, i quali, a volte, si facevano aiutare da un'infermiera.
Tuttavia, non va tralasciato il complesso quadro clinico dell' e la Per_1
comorbilità che ne ha determinato il lento declino psicofisico fino al decesso.
Non va dimenticato che il 6.1.2018 l' fu ricoverato presso il P.S. Per_1
dell'Ospedale Ruggi d'Aragona per una “lipotimia con politrauma da caduta al suolo, domiciliare”. Successivamente l' si è ammalato di tumore che ne ha causato il Per_1
decesso nel 2020. Dalla caduta dal lettino sono residuati al paziente esiti di un trauma cranio-facciale con esa post-tarumatica, la qual cosa non è causa, di per sé, incidente sulla deambulazione.
Non risulta, pertanto, provato dagli attori che l'assistenza continua da loro fornita al proprio congiunto, anche tramite l'ausilio di un'infermiera, si sia resa necessaria per i postumi dalla caduta dal lettino e non a causa delle pregresse e successive patologie dell'Apicella.
Spese di lite secondo soccombenza, con liquidazione secondo i parametri intermedi tra i minimi e medi dello scaglione di valore della causa secondo il decisum. L'importo va incrementato del 30% ex art. 4 D.M. 55/14 per ciascuno degli attori oltre al primo, ma va ridotto del 30% ex co. 4 del medesimo articolo, perché la prestazione professionale dei difensori nei confronti dei diversi attori non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
Naturalmente la convenuta va condannata al rimborso delle spese sostenute dagli attori nel procedimento di ATP nonché al rimborso delle spese sostenute per il proprio
CTP pari ad € 488,00.
16 Su questo specifico punto, il Tribunale richiama il principio di diritto enunciato dagli Ermellini nell'ordinanza n. 26729 della Cassazione del 15 ottobre 2024 secondo cui
“Le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c.”.
Applicando il principio al caso di specie, in considerazione del particolare tecnicismo della materia e della opportunità di allegare una ctp per supportare la richiesta di espletamento di una ctu nel procedimento sommario di ATP, ritiene la scrivente che le spese di ctp affrontate dagli attori non siano state né superflue né
eccessive per quanto concerne il compenso corrisposto, che rientra peraltro nei parametri delle tariffe forensi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, quale giudice monocratico, in persona della dott.ssa Simona
D'Ambrosio, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dagli eredi di nei confronti dell' Persona_1 Controparte_1
ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita,
[...]
respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) accertata la responsabilità del personale sanitario del P.S. dell'
[...]
per le lesioni patite dal de cuius Controparte_1
, condanna parte convenuta, ai sensi dell'art. 1228 c.c., al risarcimento Persona_1
del danno non patrimoniale a favore degli attori in solido attivo, iure haereditatis, che si quantificano in euro 22.530,84, oltre rivalutazione ed interessi come indicati in parte motiva;
2) rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dagli attori iure proprio;
3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore di parti attrici, che si liquidano complessivamente in € 3.920,00 per onorari (già applicati gli incrementi e decrementi per la difesa di più parti ex art. 4 D.M. 55/14), oltre rimborso 17 spese vive, rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario;
4) condanna parte convenuta al rimborso agli attori delle spese di giudizio sostenute nel procedimento di ATP e delle spese di ctp che si quantificano in € 488,00, oltre interessi legali dal giorno della domanda in sede di ATP fino al soddisfo.
Salerno, lì 26 agosto 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7923 del R.G.A.C. anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza del 6.2.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e , (c.f. , tutti C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Carlo Mansi e Marco
Viscusi, con facoltà sia congiunte che disgiunte, unitamente ai quali sono elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in Salerno, alla via Lungomare C. Colombo
n. 151
- Ricorrenti -
E
Controparte_1
(c.f. – p.iva , in persona del Direttore Generale
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Eva Anzalone e Annarita Colantuono ed elettivamente domiciliata presso l'ufficio avvocatura funzione affari legali dell' Controparte_1
stessa, sito in Salerno alla via S. Leonardo
- Resistente -
1 OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità medica.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi, note telematiche depositate ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 3.2.2025 e comparse conclusionali, da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
in proprio e quali eredi di , chiedevano che l'intestato Tribunale Persona_1
riconoscesse e dichiarasse la responsabilità dell'
[...]
, per i danni subiti dal ON
sig. per gli eventi descritti in premessa;
in conseguenza di ciò, Persona_1
chiedevano, inoltre, di riconoscere loro il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e consequenziali alle omissioni e/o responsabilità addebitabili alla predetta
[...]
, vinte le spese di lite. CP_1
A sostegno di tali conclusioni deducevano che: - alle prime ore del mattino del giorno 6.1.2018, il loro congiunto , a seguito di perdita di coscienza Persona_1
causata da uno stato febbrile, veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale
[...]
di Salerno, tramite ambulanza del 118; - alle ore Controparte_1
06,43 gli veniva diagnosticato dai medici in servizio e presso il Pronto Soccorso, un
“trauma facciale con ecchimosi occhio e frontale destro”; - alle ore 10,30 Persona_1
cadeva dalla barella “senza spondine” in cui era stato posto al P.S., del tutto isolato, riportando un “trauma cranico facciale con escoriazione dell' occhio sinistro” e, in seguito a nuova TC cerebrale effettuata e confrontata con quella delle ore 8,00, risultavano (in aggiunta a quanto emerso dalla precedente TC cerebrale) “frattura delle ossa nasali con ematoma sottocutaneo in regione orbitaria di sinistra”; - in seguito alla caduta venivano contattati alcuni parenti e conoscenti presenti all'esterno del P.S., cui veniva richiesto di
“restare vicino al sig. , 1 o massimo 2 alla volta, onde evitare nuove cadute”; Per_1
dinnanzi alle rimostranze di questi ultimi relative alla mancanza delle spondine ai lati
2 della barella, non veniva fornita alcuna risposta;
- il paziente, al momento del ricovero, non ricordava nemmeno come era caduto in casa e che era stato ricoverato per “sincope
in corso di episodio febbrile. Cardiopatia ischemica cronica. Diabete mellito tipo 2. Sindrome depressiva”; - le conseguenze del trauma intervenuto presso il P.S. il giorno 6.1.2018 venivano ulteriormente aggravate dalla frettolosa ed ingiustificata dimissione del
16.1.2018, con ingravescenza dei disturbi neurologici, che determinavano un ricovero d'urgenza in data 16.3.2018, a seguito del riscontro alla TC cranio di controllo del
14.3.2018 di progressione dell'ESA a sinistra (incremento della falda sub durale); - il successivo 17.3.2018, sempre presso l'Ospedale Controparte_1
di Salerno, il sig. veniva sottoposto ad intervento chirurgico di evacuazione di Per_1
ematoma subdurale mediante piccola craniectomia;
- i ricorrenti hanno subito danni derivanti dalla significativa alterazione della vita quotidiana del proprio congiunto,
derivanti da un peggioramento delle sue condizioni di salute, non solo con impossibilità
a guidare ma anche semplicemente a deambulare;
- in data 28.5.2018 l'Ospedale convenuto veniva diffidato a mezzo pec al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei fatti in premessa;
- veniva promosso un procedimento di A.T.P. conciliativa ex art. 696-bis c.p.c., definito con il deposito della CTU in data 18.2.2020, la quale riconosceva in toto i danni denunciati e la responsabilità dell'azienda resistente;
- nelle more Per_1
decedeva, ma per ragioni indipendenti dei danni di cui al ricorso 696-bis c.p.c.
[...]
(tumore al polmone ed alla ghiandola subrenale destra); - in data 13.7.2020 i ricorrenti, in proprio (per le sofferenze ed il patema sofferto in conseguenza della perdita di autonomia del loro congiunto e della continua assistenza di cui egli aveva bisogno) e quali eredi del sig. , presentavano istanza di mediazione ma, Persona_1
nell'incontro fissato per il 3.8.2020, l' non presenziava e veniva redatto verbale CP_3
negativo di mediazione.
Tanto premesso, gli eredi agivano in giudizio rassegnando le seguenti Per_1
conclusioni: “1) In via preliminare richiedere l' acquisizione del fascicolo di A.T.P. – Tribunale di Salerno –R.G. 10134/2018; 2) Accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità dell'
3 ON
, per i danni subiti dal sig. per gli eventi descritti in
[...] Persona_1
premessa; 3) Riconoscere agli odierni ricorrenti in proprio e quali eredi del sig. il Persona_1
diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi consequenziali alle omissioni / responsabilità dell' ON
; 4) Condannare la resistente in ogni caso al
[...]
pagamento di spese, spese generali forfettizzate e competenze di giudizio, oltre oneri previdenziali
e fiscali, come per legge”.
Con comparsa depositata in data 14.5.2021, si costituiva in giudizio l'
[...]
, chiedendo il rigetto della domanda, perché non Controparte_4
provata.
Con ordinanza del 24.5.2021 veniva mutato il rito da sommario in ordinario di cognizione, ma alcuna delle parti richiedeva la concessione dei termini ex art. 183, co. 6,
c.p.c.
Il Giudicante ammetteva, quindi, la prova testimoniale di e TE
, richiesta in ricorso, e disponeva l'acquisizione del fascicolo d'ufficio _2
relativo all'ATP svolta ante causam.
Acquisita documentazione varia, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.4.2023.
La scrivente, subentrata nella gestione della causa, la introitava, infine, in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 6.2.2025, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, la causa è stata istruita con prove testimoniali e con la CTU espletata nel procedimento di A.T.P. conciliativo.
In particolare, il teste ha dichiarato di aver fatto visita al signor _2
, essendo essa stessa ricoverata in quel periodo presso l'Ospedale Ruggi Per_1
d'Aragona, e ha confermato l'assenza delle spondine sulla barella ove il signor Per_1
era stato adagiato per tutta la degenza al Pronto Soccorso.
4 L'altro teste, , ha affermato di essere riuscito ad entrare nel Pronto TE
Soccorso dell'Ospedale Ruggi d'Aragona e di aver visto il sig. circondato Persona_1
da medici ed infermieri a seguito della caduta dalla barella, così come riferito dagli infermieri presenti;
ha dichiarato che l' presentava fuoriuscite di sangue sul Per_1
volto e che, al momento del suo arrivo, lo stavano medicando. Ha confermato, a sua volta, che la barella ove era adagiato il sig. era priva di spondine, dichiarando, Per_1
inoltre, che dopo il ritorno a casa, il sig. presentava difficoltà cognitive e Per_1
necessitava di assistenza continua, che gli veniva fornita dalla moglie e dai figli, i quali,
a volte, si facevano aiutare da un'infermiera.
Il collegio peritale, previo espletamento degli accertamenti necessari, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: l' nel corso del suo ricovero presso l' Per_1 [...]
resistente ha contratto un “trauma cranio facciale con lesione parenchimale CP_1
encefalica emisferica sx (ESA) e lesione fratturativa ossea nasale conseguente alla caduta dalla barella senza spondine, causandogli “ESA POST TRAUMATICA di sinistra e FRATTURA
OSSA NASALI”.
I CC.TT.UU. hanno ritenuto che vi fosse rapporto causale-materiale tra la caduta dalla barella per asserita carenza di spondine, successiva alla caduta in seguito a malore in ambiente domestico, e le suindicate lesioni somatiche riportate dall'Apicella, essendo la sequenza degli eventi legata con questa successione:
a) 6.1.2018: lipotimia con politrauma da caduta al suolo, domiciliare;
b) ricovero in ospedale in barella con espletamento esami di ingresso, con TC cranio negativa ma con sensorio non ancora del tutto recuperato;
notevole agitazione psichica del paziente nella richiesta di rimozione del catetere con sua successiva caduta dalla barella, riferita senza spondine, e comparsa, alla successiva immediata valutazione diagnostica, con TC cranio ed esami rx scheletrici, di ESA post traumatica parietale sin.
e frattura ossa nasali, quali lesioni conseguenti al trauma contratto dalla caduta dalla barella;
5 c) dimissione con diagnosi di: “Ipertermia. Trauma cranio-facciale con es post- tarumatica. Trauma facciale con frattura ossa nasali. Politrauma. Diabete”.
d) 14.3.2018: TC cranio esterna con evidenza di: esiti di frattura composta delle ossa nasali. In regione fronto-parietale sx, a sede extracerebrale, si evidenzia un'estesa falda semilunare iso-iperdensa (spessore max 16mm), con zaffi intrinseci di maggiore iperdensità sul versante anteriore, riferibile ad ematoma subdurale in fase subacuta, con segni di recente e ricorrente risanguinamento. Le circonvoluzioni cerebrali sottostanti risultano discretamente compresse. Piccolo focolaio ipodenso, da esito lacunare ischemico, a livello della testa del nucleo caudato di destra. I ventricoli laterali sono in sede, regolari per forma e volume. Terzo e quarto ventricolo sulla linea mediana, di volume normale;
e) 16.3.2018: nuovo ricovero nello stesso Reparto di Neurochirurgia e successiva sottoposizione del paziente, in data 17.3.2018, a necessario intervento chirurgico di svuotamento e drenaggio dell'ematoma subdurale cronico emisferico omolaterale.
Successiva stabilizzazione della situazione clinico-funzionale del paziente, senza la necessità di prosecuzione di cure.
La sequenza degli eventi che ha investito il signor è in sè legata, Per_1
inequivocabilmente in tutti i suoi passaggi, a partire dalla lipotimia domiciliare che ha richiesto il ricovero ospedaliero, al politrauma conseguente al ricovero in barella, senza spondine, che ha generato ESA post-traumatica e frattura ossa nasali ed infine, a distanza di poco più di due mesi e mezzo, al rilievo dell'ematoma subdurale cronico emisferico sinistro che ha richiesto l'intervento chirurgico di svuotamento e drenaggio.
Tutto quanto successo è iniziato da una sofferenza di ordine generale (lipotimia) in soggetto dismetabolico a cui si è aggiunto, nel corso del ricovero, un trauma cranico medio che ha provocato - a distanza un mese – un ematoma subdurale cronico emisferico sinistro che ha necessitato dell'intervento chirurgico.
Tanto accertato, i periti hanno concluso che l' ha patito un danno biologico Per_1
di durata temporanea, per complessivi giorni centocinquanta, così ripartiti: I.T.T.: giorni
6 40; I.T.P. (media 75%): giorni 20; I.T.P. (media 50%): giorni 40 e I.T.P. (media 25%) giorni
50, oltre a postumi invalidanti in misura del 9%.
Passando alle considerazioni giuridiche, la domanda risarcitoria promossa dagli eredi attiene alle lesioni personali da lui patite a seguito della caduta da Persona_1
un lettino del P.S. dell'Ospedale Ruggi d'Aragona. A fondamento della richiesta di risarcimento danni viene postulata la responsabilità del personale sanitario della struttura convenuta per non aver adagiato l' su un lettino dotato di spondine Per_1
che ne avrebbero evitato la caduta e le conseguenti lesioni.
La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
I due testi escussi non hanno assistito direttamente alla caduta dal lettino, ma il secondo teste escusso si è avvicinato all' subito dopo tale evento, assistendo alle Per_1
cure prestate in sua conseguenza. Entrambi i testi, inoltre, hanno confermato che il letto su cui era stato adagiato il paziente era privo di spondine.
L'evento caduta è stato provato anche dalla CTU svolta nel procedimento di ATP, che ha confermato la compatibilità tra le lesioni riscontrate ed una caduta dal lettino del
PS dell'Ospedale convenuto.
Sussiste, pertanto, la responsabilità del personale infermieristico che avrebbe dovuto assumere la sorveglianza sul paziente ed adottare precauzioni per prevenirne la caduta, come l'apposizione, appunto, di spondine al letto.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di approfondire la tematica dei mezzi di contenzione, anche se principalmente sul versante della responsabilità penale.
In particolare, in sentenza del 20 giugno 2018 - n. 50497, la Cassazione penale ha precisato che la contenzione non ha natura di “atto medico” secondo l'accezione classica di tale termine accolto in giurisprudenza, ossia di trattamento finalizzato a realizzare un
“beneficio per la salute, bene tutelato dall'articolo 32 della Costituzione, che consente di fornire copertura costituzionale all'atto medico”; ma si riduce ad un “presidio restrittivo
della libertà personale che non ha né una finalità curativa né produce materialmente l'effetto di migliorare le condizioni di salute del paziente”, che svolge una “mera funzione di tipo
7 "cautelare", essendo diretto a salvaguardare l'integrità fisica del paziente, o di coloro che vengono
a contatto con quest'ultimo, allorquando ricorra una situazione di concreto pericolo per
l'incolumità dei medesimi”. Ciò premesso gli richiamando la legge 180/1978, c.d. Parte_4
legge , che ha superato l'impostazione custodialistica della psichiatria, e Per_2
ricordando che nella previgente legislazione manicomiale non era previsto certo un utilizzo indiscriminato della contenzione, hanno affermato il principio in base al quale la liceità di un trattamento di contenzione possiede efficacia scriminante per medici ed infermieri solo nelle ipotesi previste dall'articolo 54 del codice penale.
Tuttavia, come evidenziato anche in perizia, le sponde di protezione dei lettini di ospedale non impediscono i movimenti del paziente;
non gli impediscono di scendere comunque autonomamente dal letto;
ne consegue che, non essendo uno strumento di contenzione in senso proprio, non vigono gli stringenti limiti dello stato di necessità per la loro azione e gli infermieri del P.S. dell'Ospedale Ruggi d'Aragona avrebbero potuto e dovuto predisporle, quale modalità idonea a prevenire cadute accidentali del paziente, anche e soprattutto in considerazione della caduta domestica che ne aveva giustificato il ricovero.
In un caso assolutamente speculare a quello odierno, infatti, un infermiere è stato condannato penalmente per omicidio colposo a seguito del decesso per grave trauma contusivo di un paziente conseguente a caduta accidentale, causata dalla mancata apposizione delle spondine del letto, per il rifiuto opposto dal paziente medesimo. Il rifiuto del paziente non ha scriminato, infatti, l'infermiere, la cui posizione determina un obbligo di protezione e garanzia in favore dei pazienti fragili che deve estrinsecarsi nell'adozione delle misure preventive atte ad evitare il verificarsi di eventi accidentali.
Con tale motivazione la Cassazione Penale, con sentenza del n. 21285/2013, ha rigettato il ricorso presentato dall'infermiere e confermato la sentenza di condanna.
Applicando il principio al caso di specie, va detto che, dopo l'abrogazione della
Legge n. 180/1978, non esiste una disciplina normativa specifica sull'uso dei mezzi di contenzione in genere e che le spondine utilizzate per impedire ad un paziente di
8 scendere dal letto non sono una vera e propria forma di contenzione, perché non impediscono allo stesso di scendere dal letto;
gli infermieri e il medico di turno, per andare esenti da responsabilità, avrebbero dovuto adottare le sponde al lettino, se non erano in grado di assicurare la sorveglianza sul paziente . Per_1
Infatti, il medico ed i singoli infermieri del reparto, assumono nei confronti dei pazienti ricoverati una posizione di garanzia della loro incolumità, che si traduce in obbligo di adottare tutte le misure idonee a salvaguardarla. Proprio in ragione di tale posizione di garanzia, se il medico di turno e gli infermieri presenti avessero alzato le spondine, avrebbero impedito la causazione dell'evento caduta dell' dal lettino. Per_1
Invece, sia il medico che il personale infermieristico, hanno assunto una condotta che integra la colpa generica, violando il parametro della prudenza e della diligenza, avendo sottovalutato le condizioni dell' , non adottando giuste precauzioni atte Per_1
ad evitare che l'evento si verificasse né predisponendo una sorveglianza costante sulla sua persona, così da predisporre un rapido intervento per prevenire la sua caduta dal lettino nel momento in cui si stava verificando.
Si riportano alcune pronunce giurisprudenziali in materia di nesso di causalità tra evento dannoso e responsabilità colposa tramite omissione che supportano le conclusioni sopra rassegnate: Cass Ordinanza n. 21008 del 23/08/2018, a mente della quale “La prova dell'inadempimento del medico non è sufficiente ad affermarne la responsabilità
per la morte del paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra
l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del c.d. "più probabile
che non"; Cass. sentenza n. 15709 del 18/07/2011, secondo cui “In tema di responsabilità civile, nell'imputazione di un evento dannoso per omissione colposa il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto;
il giudice, pertanto, è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva) nel senso che
esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi. L'accertamento del rapporto di causalità
9 ipotetica passa attraverso l'enunciato "controfattuale", che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il
danno lamentato dal danneggiato”; Cass. Sentenza n. 11609 del 31/05/2005, per cui “… in riferimento all'illecito aquiliano per omissione colposa, detta nozione di prevedibilità statistica dev'essere adattata alla circostanza che in esso il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta in quanto colposa (in senso proprio od improprio) e non la mera causalità materiale,
di modo che per l'imputazione della responsabilità occorre che il danno sia una concretizzazione del rischio che la norma di condotta violata tendeva a prevenire, verificandosi un intreccio fra la causalità e la colpa, giacché la causalità nell'omissione non può essere meramente materiale, in
quanto "ex nihilo nihil fit" ed il suo accertamento postula un giudizio ipotetico sulla idoneità dell'azione prescritta e colpevolmente omessa ad impedire l'evento, pur restando, comunque, distinguibili il piano della causalità e quello della colpevolezza”; Cass. Sentenza n. 21894 del
19/11/2004, a mente della quale “Nella causalità cd. omissiva (o normativa, o ipotetica) il giudice, in forza della clausola generale di equivalenza prevista dall'art.40 cod.pen., è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa
impostagli (nella specie, da un contratto di prestazione d'opera professionale di avvocato) secondo le regole di avvedutezza e diligenza che devono guidare l'"homo eiusdem condicionis ac professionis": il ragionamento del giudice sul rapporto causale, adeguato e logicamente coerente,
deve, pertanto basarsi su regole di natura probabilistica tali da consentire una generalizzazione sul nesso di condizionamento omissione/evento nel senso che, se l'azione doverosa fosse intervenuta, l'evento danno si sarebbe evitato, sicchè, essendosi per converso verificato, esso può
essere oggettivamente imputato (causalità normativa) alla condotta omissiva che, così, viene a costituire l'antecedente necessario dell'evento. Ne consegue ancora che il giudice, partendo dalla condotta del (presunto) responsabile connotata da colposa inadempienza, dovrà svolgere una inferenza probabilistica (che rappresenta indubbiamente una "complicazione" nella formulazione
del giudizio causale, ma) che non può essere pretermessa, onde la necessità di una formulazione di giudizio corretta e analitica che pervenga - senza affrettate approssimazioni e senza salti logici
10 - alla conclusione, positiva o negativa, di sussistenza del legame causale tra condotta esaminata ed evento prodottosi. L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica deve, poi, necessariamente
passare attraverso l'enunciato "controfattuale" che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe assicurato apprezzabili probabilità di evitare (o, comunque, di ridurre significativamente) il danno lamentato dal contraente adempiente”.
Applicando tali principi al caso di specie, si ribadisce che il medico ed il personale infermieristico sono risultati inadempienti agli obblighi di protezione scaturenti dalla loro posizione di garanzia, omettendo di predisporre l'apposizione delle spondine che avrebbero prevenuto la caduta dal lettino del paziente, ovvero di incrementare la sorveglianza sul paziente, non avendo altresì dimostrato la impossibilità di assicurare la sorveglianza costante e continuativa del paziente . Per_1
Secondo il giudizio c.d. “controfattuale”, ove tali misure di prevenzione fossero state adottate, l'evento caduta accidentale dannosa sarebbe stato probabilmente evitato, secondo il canone del “più probabile che non”.
I fatti si sono verificati dopo l'entrata in vigore della Legge EL CO (n. 24/17)
che regola attualmente la materia. L'art 7 della predetta legge dispone:
“
1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal
paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e
1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in
regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai
sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno,
11 tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente
legge.
4. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo
138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo.
5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile”.
La legge EL-CO ha formalizzato normativamente gli orientamenti giurisprudenziali sulla responsabilità contrattuale, da contatto sociale, affermatisi antecedentemente al varo dell'art. 3 della Legge Balduzzi, poi abrogata. Pertanto, lo scrivente Tribunale può avvalersi dei postulati ermeneutici affermati dalla S.C. di
Cassazione relativamente alla responsabilità ex artt. 1218 – 1228 c.c. della struttura sanitaria per i danni causati dai suoi sanitari ai pazienti determinati da errori durante l'erogazione delle prestazioni sanitarie.
In dettaglio, la responsabilità della struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata,
è di natura contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente comporta la conclusione di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (contratto di spedalità o contratto di assistenza sanitaria). Per di più, nel caso in analisi, per quanto concerne i danni derivanti dall'inadempimento di obbligazioni mediche in senso stretto, la struttura sanitaria risponde del fatto illecito dei suoi operatori sanitari ai sensi dell'art. 1228 c.c. L'imputazione della responsabilità dell'ente trova fondamento non già nella colpa del medico, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione di terzi nell'adempimento dell'obbligazione sanitaria, cuius commoda eius et incommoda.
12 Sul punto da ultimo Cass. Sentenza n. 29001 del 20/10/2021 ha affermato che “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità
della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale”.
La configurazione della responsabilità del medico e della struttura ospedaliera – che risponde ex art. 1228 c.c. del fatto illecito dei suoi operatori – come contrattuale (o da contatto sociale) determina evidenti ricadute sul piano del riparto dell'onere della prova e del regime di prescrizione.
Quanto al primo profilo si richiama il principio consolidato in giurisprudenza di legittimità, confermato ex multis in sentenza n. 10050 del 29/03/2022, secondo cui “In tema
di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista
e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che
l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da
intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente”.
Parti attrici hanno adempiuto al proprio onere probatorio, allegando la sussistenza del rapporto con l' convenuta incardinato a seguito del ricovero del Controparte_1
6.1.2018 ed hanno poi provato l'evento dannoso, ossia la caduta del loro congiunto da un lettino privo di spondine e le lesioni che ne sono conseguite (comprovate con la CTU resa nel procedimento di ATP).
Sarebbe spettato alla struttura ospedaliere offrire la prova liberatoria che l'evento si è verificato per causa ad essa non imputabile (art. 1218 c.c.) o di aver comunque adottato tutte le misure idonee ad evitarne la verificazione secondo il criterio di
13 vicinanza della prova, enunciato dalle S.U. della Cassazione nella storica sentenza n.
13533/2001 (più recentemente si cita l'Ordinanza della Cass n. 12910 del 22/04/2022
secondo cui “Il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c.
(che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte) ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche
per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua
i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che
la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova”).
Più in dettaglio, la struttura convenuta – che si ribadisce, risponde ex art. 1228 c.c.
per i fatti dannosi dei propri dipendenti – avrebbe dovuto provare che non era necessario alzare le spondine del lettino a cagione delle condizioni in cui si trovava il paziente in quel momento;
che, addirittura, le spondine avrebbero messo maggiormente in pericolo il paziente, che poteva incastrarvisi nel caso in cui si fosse girato su uno dei due lati;
oppure che non era in condizione di assicurare sorveglianza continua al paziente.
L' non ha offerto alcuna prova liberatoria, per cui va affermata Controparte_1
la sua responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 7, co. 1, della Legge EL-CO.
Passando al risarcimento del danno, il comma 4 dell'art. 7 richiama, ai fini della liquidazione, gli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private.
Il risarcimento del danno spettante agli attori iure haereditatis è indicato nel seguente prospetto di liquidazione:
Età del danneggiato alla data del sinistro: 71 anni
Percentuale di invalidità permanente: 9%
Punto base danno permanente: € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale: 40
14 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%: 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%: 50
Indennità giornaliera : € 56,18
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 13.859,95
Invalidità temporanea totale € 2.247,20
Invalidità temporanea parziale al 75% € 842,70
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.123,60
Invalidità temporanea parziale al 25% € 702,25
Totale danno biologico temporaneo € 4.915,75
Danno morale (20%) € 3.755,14
TOTALE GENERALE: € 22.530,84
Si è ritenuto di riconoscere il danno morale nella misura del 20%, invece che nel massimo importo (33%), poiché le lesioni scaturite dalla caduta dal lettino si sono innestate in un quadro clinico già compromesso;
non va tralasciato, infatti, che l' Per_1
era stato ricoverato il 6.1.2018 a seguito di una caduta accidentale avvenuta in casa, per cui la sofferenza psicofisica del paziente è determinata da una commistione tra diversi eventi traumatici.
Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, deve essere incrementata di interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'evento dannoso
(6.1.2018) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995). Sulla somma così determinata, dalla data di pubblicazione della sentenza decorreranno ulteriori interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Va invece rigettata la domanda di risarcimento danni iure proprio formulata dagli attori e scaturita dalla presunta alterazione della loro vita quotidiana derivante dal
15 peggioramento delle condizioni di salute del loro congiunto, divenuto incapace di deambulare.
Gli attori hanno inteso provare tale voce di danno con la testimonianza di ES
, che ha confermato che, dopo il ritorno a casa, il sig. presentava
[...] Per_1
difficoltà cognitive e necessitava di assistenza continua la quale gli veniva fornita dalla moglie e dai figli, i quali, a volte, si facevano aiutare da un'infermiera.
Tuttavia, non va tralasciato il complesso quadro clinico dell' e la Per_1
comorbilità che ne ha determinato il lento declino psicofisico fino al decesso.
Non va dimenticato che il 6.1.2018 l' fu ricoverato presso il P.S. Per_1
dell'Ospedale Ruggi d'Aragona per una “lipotimia con politrauma da caduta al suolo, domiciliare”. Successivamente l' si è ammalato di tumore che ne ha causato il Per_1
decesso nel 2020. Dalla caduta dal lettino sono residuati al paziente esiti di un trauma cranio-facciale con esa post-tarumatica, la qual cosa non è causa, di per sé, incidente sulla deambulazione.
Non risulta, pertanto, provato dagli attori che l'assistenza continua da loro fornita al proprio congiunto, anche tramite l'ausilio di un'infermiera, si sia resa necessaria per i postumi dalla caduta dal lettino e non a causa delle pregresse e successive patologie dell'Apicella.
Spese di lite secondo soccombenza, con liquidazione secondo i parametri intermedi tra i minimi e medi dello scaglione di valore della causa secondo il decisum. L'importo va incrementato del 30% ex art. 4 D.M. 55/14 per ciascuno degli attori oltre al primo, ma va ridotto del 30% ex co. 4 del medesimo articolo, perché la prestazione professionale dei difensori nei confronti dei diversi attori non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
Naturalmente la convenuta va condannata al rimborso delle spese sostenute dagli attori nel procedimento di ATP nonché al rimborso delle spese sostenute per il proprio
CTP pari ad € 488,00.
16 Su questo specifico punto, il Tribunale richiama il principio di diritto enunciato dagli Ermellini nell'ordinanza n. 26729 della Cassazione del 15 ottobre 2024 secondo cui
“Le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c.”.
Applicando il principio al caso di specie, in considerazione del particolare tecnicismo della materia e della opportunità di allegare una ctp per supportare la richiesta di espletamento di una ctu nel procedimento sommario di ATP, ritiene la scrivente che le spese di ctp affrontate dagli attori non siano state né superflue né
eccessive per quanto concerne il compenso corrisposto, che rientra peraltro nei parametri delle tariffe forensi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, quale giudice monocratico, in persona della dott.ssa Simona
D'Ambrosio, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dagli eredi di nei confronti dell' Persona_1 Controparte_1
ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita,
[...]
respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) accertata la responsabilità del personale sanitario del P.S. dell'
[...]
per le lesioni patite dal de cuius Controparte_1
, condanna parte convenuta, ai sensi dell'art. 1228 c.c., al risarcimento Persona_1
del danno non patrimoniale a favore degli attori in solido attivo, iure haereditatis, che si quantificano in euro 22.530,84, oltre rivalutazione ed interessi come indicati in parte motiva;
2) rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dagli attori iure proprio;
3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore di parti attrici, che si liquidano complessivamente in € 3.920,00 per onorari (già applicati gli incrementi e decrementi per la difesa di più parti ex art. 4 D.M. 55/14), oltre rimborso 17 spese vive, rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario;
4) condanna parte convenuta al rimborso agli attori delle spese di giudizio sostenute nel procedimento di ATP e delle spese di ctp che si quantificano in € 488,00, oltre interessi legali dal giorno della domanda in sede di ATP fino al soddisfo.
Salerno, lì 26 agosto 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
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