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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/09/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1444/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA GENERALE A. CANTORE, 27, presso lo studio dell'Avv. SCRUDATO GIUSEPPINA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA GENERALE CANTORE, 27, presso lo studio dell'Avv. PECORARO CINZIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale d'udienza del 12/9/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 19/3/2025 e sottoscritto il
12/3/2025.
All'udienza del 12/9/2025 i coniugi sono comparsi personalmente e hanno dichiarato che non è possibile una riconciliazione, dando indicazioni sulle loro
1 condizioni reddituali e patrimoniali;
il Presidente ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
2 ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, pertanto, il sig.
dichiara di rinunciare a qualsiasi assegno di mantenimento in Parte_1 suo favore ed a carico della signora che a sua volta, parimenti, CP_1 dichiara di rinunciare a qualsiasi assegno di mantenimento in suo favore ed a carico del sig. Pt_1
3. i figli rimangono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre (sito in Palermo, Via Luigi Vanvitelli n.
55) e con la possibilità per il padre di vederli ogni qualvolta lo desideri compatibilmente con le esigenze e gli impegni dei minori;
4. la sig.ra si impegna a comunicare qualsiasi variazione del CP_1 domicilio con congruo anticipo al SI. ; Parte_1
5. il sig. dichiara di avere domicilio in Palermo via Giafar n. 65 e si Pt_1 impegna, a sua volta, a comunicare alla SI.ra le variazioni di domicilio;
CP_1
6. tutte le festività religiose e civili del calendario saranno alternate tra i genitori con possibilità per le parti di cambiare e/o invertire l'ordine previo accordo;
7. per quanto concerne le vacanze estive il sig. ogni anni potrà Pt_1 tenere con sé i figli per 15 gg. consecutivi con possibilità per le parti di cambiare e/o invertire l'ordine previo accordo;
8. il sig. si obbliga a corrispondere alla SI.ra mensilmente la Pt_1 CP_1 somma di curo 600,00 a titolo di contribuito al mantenimento dei figli. Detta somma verrà rivalutata secondo gli indici ISTAT
9. Le spese scolastiche e mediche non mutuabili e ogni altra spesa straordinaria o extra che si rendessero necessarie nell'interesse dei figli minori saranno a carico di entrambi i genitori per quote uguali pari al 50 %.
2 10. L'intera quota dell'assegno unico sarà percepita dalla SI.ra
[...]
. CP_1
11. Le parti si concedono il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti uso espatrio anche per i figli minori”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 8 P. 1, Anno 2013) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 18/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1444/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA GENERALE A. CANTORE, 27, presso lo studio dell'Avv. SCRUDATO GIUSEPPINA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA GENERALE CANTORE, 27, presso lo studio dell'Avv. PECORARO CINZIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale d'udienza del 12/9/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 19/3/2025 e sottoscritto il
12/3/2025.
All'udienza del 12/9/2025 i coniugi sono comparsi personalmente e hanno dichiarato che non è possibile una riconciliazione, dando indicazioni sulle loro
1 condizioni reddituali e patrimoniali;
il Presidente ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
2 ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, pertanto, il sig.
dichiara di rinunciare a qualsiasi assegno di mantenimento in Parte_1 suo favore ed a carico della signora che a sua volta, parimenti, CP_1 dichiara di rinunciare a qualsiasi assegno di mantenimento in suo favore ed a carico del sig. Pt_1
3. i figli rimangono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre (sito in Palermo, Via Luigi Vanvitelli n.
55) e con la possibilità per il padre di vederli ogni qualvolta lo desideri compatibilmente con le esigenze e gli impegni dei minori;
4. la sig.ra si impegna a comunicare qualsiasi variazione del CP_1 domicilio con congruo anticipo al SI. ; Parte_1
5. il sig. dichiara di avere domicilio in Palermo via Giafar n. 65 e si Pt_1 impegna, a sua volta, a comunicare alla SI.ra le variazioni di domicilio;
CP_1
6. tutte le festività religiose e civili del calendario saranno alternate tra i genitori con possibilità per le parti di cambiare e/o invertire l'ordine previo accordo;
7. per quanto concerne le vacanze estive il sig. ogni anni potrà Pt_1 tenere con sé i figli per 15 gg. consecutivi con possibilità per le parti di cambiare e/o invertire l'ordine previo accordo;
8. il sig. si obbliga a corrispondere alla SI.ra mensilmente la Pt_1 CP_1 somma di curo 600,00 a titolo di contribuito al mantenimento dei figli. Detta somma verrà rivalutata secondo gli indici ISTAT
9. Le spese scolastiche e mediche non mutuabili e ogni altra spesa straordinaria o extra che si rendessero necessarie nell'interesse dei figli minori saranno a carico di entrambi i genitori per quote uguali pari al 50 %.
2 10. L'intera quota dell'assegno unico sarà percepita dalla SI.ra
[...]
. CP_1
11. Le parti si concedono il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti uso espatrio anche per i figli minori”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 8 P. 1, Anno 2013) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 18/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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