Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2229-23
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 18 marzo 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chiama-
ta la causa iscritta al n. 2229/2023 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Gi-
nevra Valguarnera, anche in sostituzione dell'Avv. Fabio Valguarnera, per
NO ET e l'Avv. Marilisa Badami, in sostituzione dell'avv. Buattieri,
per È altresì presente per la pratica forense la dott.ssa CP_1 [...]
(studio Valguarnera). Per_1
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti, e in particolare nelle note conclusive, e chiedono che la stessa venga decisa. L'avv. Badami eccepisce che le doglianze di controparte di cui alla memoria n. 1 e nelle note conclusive siano tardive e potrebbero comporta-
re una violazione del diritto al contraddittorio.
L'avv. Ginevra Valguarnera chiede la distrazione delle spese in proprio favore e per esso lo studio legale Valguarnera S.p.A., ex art. 93 c.p.c., di-
chiarandosi antistatario.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 13:50, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2229/2023 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
NO ET ( ), rappresentato e difeso C.F._1
dall'avv. Fabio Valguarnera ( per pro- Email_1
cura allegata all'atto di citazione in opposizione;
- opponente -
E
( ) in nome e per conto di CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
( ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Clara Gualtieri (
[...]
per procura allegata alla comparsa di Email_2
costituzione e risposta;
- opposta -
Oggetto: Opposizione a Decreto ingiuntivo.
❖❖❖
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Sezione Terza Civile
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da NO ET e revoca il decre-
to ingiuntivo n. 5388/2022 del Tribunale di Palermo depositato il
27 dicembre 2022;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da NO ET avverso il de-
creto ingiuntivo n. 5388/2022 di questo Tribunale (depositato il 27 di-
cembre 2022 e notificato il 4 gennaio 2023), con cui si è ingiunto al pre-
detto il pagamento in favore di della somma di € 32.226,94 a CP_1
titolo di saldo dovuto in forza di due contratti di finanziamento (n.
10954329 e n. 11649026) stipulati con nel 2006 (poi ceduto Parte_1
dapprima a e, da ultimo a di cui Controparte_3 Controparte_4
l'odierna opposta è special servicer per la riscossione, la gestione,
l'amministrazione, l'incasso e il recupero dei crediti oggetto di cessione),
oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
❖❖❖
Tanto premesso, preliminarmente, deve darsi atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis D.Lgs. 28/2010,
stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dalla disposizione in argomento [cfr. produzione parte op-
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Sezione Terza Civile
posta].
Ancora preliminarmente deve ritenersi fondata l'eccezione sollevata da parte opponente di difetto legittimazione attiva di per man- CP_1
canza di prova della presunta cessione del credito ingiunto.
Va innanzitutto evidenziato che la legittimazione ad agire attiene al di-
ritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice
(Cass. civ., SS.UU., 16/2/2016, n. 2951).
Sul punto occorre poi rilevare che “la parte che agisca affermandosi
successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di
un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui
all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo
la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il
resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.
n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU.,
n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n. 15414/2017).
Nella fattispecie, deve innanzitutto rilevarsi che l'opposta non ha forni-
to alcuna prova in ordine alla (presunta) cessione del credito da parte di
(creditore originario), limitandosi ad allegare, al fine di prova- Parte_1
re la propria legittimazione attiva, l'estratto della Gazzetta Ufficiale conte-
nenti l'avviso della cessione di crediti da quest'ultima all'odierna opposta intervenuta in forza di un contratto di cessione stipulato ex art. 58 T.U.B.
[cfr. produzione parte opposta].
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Orbene, com'è noto, in materia di cessione di crediti, l'art. 58 T.U.B. al secondo comma prevede che “La banca cessionaria dà notizia
dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La Banca
d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”.
La norma, pertanto, è volta ad agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale, dispensando così la Banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione.
Più precisamente, la pubblicazione dell'atto di cessione sostituirebbe la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 cc, realizzandone di fatto il me-
desimo effetto di pubblicità (Cass. civ. n. 13954/2006).
Ora, a fronte dell'indirizzo che reputa sufficiente ai fini della prova del-
la cessione del credito in blocco l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, si reputa preferire il più recente orientamento per il quale l'avviso di cessione dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzio-
ne, sopra descritta, di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264
c.c. (Cass. civ., Ord. n. 5617/2020; 22151/2019; n. 22268/2018) allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (Cass. civ. n. 22548/2018) mentre non assolve la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco.
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Ne consegue quindi che, in caso di cessione crediti in blocco ex art 58
T.U.B., la cessionaria non si può limitare a produrre la Gazzetta Ufficiale
in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, ma deve dimostra-
re documentalmente ed in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa (Cass. Civ. n. 24551/2020).
Ciò in quanto, una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini della sua efficacia – altro è la prova dell'esistenza di un contratto di ces-
sione e del suo specifico contenuto (Cass., n. 2780/2019).
D'altronde, il mero fatto della cessione di crediti in blocco ex art. 58
T.U.B., pur se pacifico, non è sufficiente ad attestare che lo specifico cre-
dito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione, atteso che non è in alcun modo possibile desumere se il credito oggetto del pre-
sente giudizio risponda a quei crediti genericamente individuati dalla
Gazzetta Ufficiale allegata.
Per questo - si ripete - la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385/1993, ha l'onere di dimo-
strare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legit-
timazione sostanziale (Cass. Civ., VI, 5/11/2020, n. 24798).
Attesa quindi la limitata funzione dell'avviso di cessione, la pubblica-
zione nella Gazzetta potrebbe al più costituire un elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua "mini-
ma" struttura informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei cre-
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diti che vi sono inclusi ovvero esclusi.
La prova della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria va, dun-
que, fornita, preferibilmente, mediante la produzione del contratto di ces-
sione (completo in tutte le sue parti, ivi compresi gli eventuali allegati)
quale documento dal quale desumere con chiarezza l'oggetto del contratto stesso.
Nella fattispecie, pertanto, non si può ritenere validamente provato che il credito dell'odierna opponente sia ricompreso nella detta cessione dal momento che la stessa ha omesso la produzione in giudizio dei contratti di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., documento idoneo “… a
provare, nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la titolarità del
credito del cessionario … pena la revoca del titolo” (Trib. Milano, Sez. VI,
16/9/2021, n. 7350).
L'onere probatorio gravante sull'opposta non può ancora dirsi assolto dalla produzione mediante il deposito della comunicazione al debitore del-
la cessione da a atteso che “In tema di Controparte_3 Controparte_2
cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debi-
tore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non
è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se av-
venuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art.
58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento com-
plessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione
può rivestire, peraltro, un valore indiziario …” (Cass. civ., n. 3405/2024,
cit.).
Da ultimo, nessun rilievo può attribuirsi alle dichiarazioni di cessione
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(doc. n. 3 e 5, produzione parte opposta) prodotta da parte opposta, atte-
so che le stesse (peraltro riguardanti uno solo dei due finanziamenti og-
getto del Decreto ingiuntivo opposto: il n. 10954329) sono state rilasciate dalla Link IA S.r.l. (in nome e per conto della e Controparte_3
non, come avrebbe dovuto, dalla cedente (originaria titolare Parte_1
del credito).
Pertanto, facendo applicazione dell'ormai consolidato principio secondo cui trattandosi di un fatto costitutivo del diritto fatto valere in sede moni-
toria, sarebbe spettato all'opposta provare compiutamente, ai sensi dell'art. 2697 cc, la propria titolarità soggettiva (Cass., SS.UU., n.
2951/2016), appare evidente che l'opposta non ha assolto CP_1
all'onere probatorio sulla stessa gravante, posto che emerge dalla docu-
mentazione prodotta l'insufficienza probatoria dell'intervenuta cessione del credito in suo favore da parte della cedente (originaria ti- Parte_1
tolare del credito de quo) e la consequenziale successione nella titolarità
del rapporto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi ritenersi sus-
sistente il difetto di legittimazione attiva di dal momento che CP_1
è risultata indimostrata la titolarità del credito posto a fondamento del
Decreto ingiuntivo opposto.
Da ciò consegue, quale inevitabile corollario, l'accoglimento dell'opposizione proposta da NO ET.
Il decreto ingiuntivo n. 5388/2022 del Tribunale di Palermo, quindi,
deve essere ex art. 644 c.p.c. dichiarato inefficace e, per l'effetto, revocato.
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Accertato il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, le ulteriori do-
mande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbi-
te, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere as-
sorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (per tutte: Cass. Civ., II,
3/7/2013, n. 16630; Cass. Civ., III, 16/5/2006, n. 11356).
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Quanto alle spese di lite, tenuto conto delle ragioni in base alle quali si
è addivenuti alla decisione di rigetto e avuto riguardo al contrasto giuri-
sprudenziale esistente in materia, si reputano sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporre l'integrale compensa-
zione delle spese di lite tra le parti (cfr. Cass. Civ., VI, Ord. n.
24489/2015).
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Così deciso in Palermo il 18 marzo 2025
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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