Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 25904/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - in composizione monocratica - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 25904 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenzioni dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 05.11.2024, avente ad oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa giusta, procura in atti, dall'avv. Paolo Salvo, c.f.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via G. C.F._2
Carducci n. 61
ATTRICE
E
in persona del Sindaco p.t. Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE pagina 1 di 6
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte, la difesa di parte attrice ha così concluso: “Parte attrice si riporta integralmente al proprio atto di citazione, nonché alle memorie ex art. 183 6 comma c.p.c. I e II termine ed a tutta la documentazione prodotta, atti tutti depositati telematicamente nonché all'espletata prova per teste. In osservanza al decreto del G.U. di svolgimento di udienza, mediante trattazione scritta, comunicato a mezzo pec di cancelleria, conclude riportandosi alle conclusioni già precisate nell'atto di citazione che si abbiano qui per ripetute e trascritte, precisando ulteriormente che la quantificazione di tutti i danni subiti dall'attrice per il complessivo importo di € 14.521,77 , venga liquidato interamente, o in subordine in quella maggiore e/o minor somma che il Tribunale riterrà di determinare, anche in via equitativa. Tanto premesso, parte attrice CHIEDE Alla S.V. Ill.ma: di voler introitare la causa a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 cpc”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09, in vigore dal 4.07.2009.
Tanto premesso, con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 citato in giudizio l'odierno convenuto per sentirlo condannare, previo accertamento della sua esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro de quo, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. In particolare, parte attrice ha dedotto che in data 10.03.2022, in Napoli al Corso Vittorio Emanuele, all'altezza del civico n. 677, alle ore 10:30 circa, mentre percorreva il marciapiede antistante il supermercato 365, rovinava al suolo a causa di una deformazione del piano di calpestio del marciapiede, non custodita ed assolutamente non segnalata.
A seguito dell'evento, parte attrice riportava lesioni personali ed era soccorsa dapprima dalla guardia che si trovava all'ingresso del supermercato e subito dopo trasportata presso il P.S. dell'Ospedale Buon Consiglio – Fatebenefratelli, dove le era diagnosticata pagina 2 di 6 la frattura composta apice- malleolo peroniero e base 5 del metatarso destro e trauma distorsivo collo piede sinistro.
Orbene ai fini della decisione, va premesso che la domanda proposta dall'attrice, relativa ad un sinistro avvenuto su strada pubblica, rientra nell'ambito delle azioni di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.; norma che prevede la responsabilità dei soggetti i quali, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi (proprio in tema cfr. Cass n.16422/2011).
Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha natura oggettiva e prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, necessitando, ai fini della sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Inoltre, tale responsabilità sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa in custodia, essendo esclusa solo dal caso fortuito, la cui prova è a carico del custode e che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista ed imprevedibile, sia nella condotta della stessa vittima o nel fatto del terzo.
Va aggiunto che, di recente, la Suprema Corte, a Sezioni Unite ( cfr. ord.
n. 20943 del 30/06/2022), è intervenuta a risolvere il contrasto formatosi all'interno della stessa Corte riguardo al tema della rilevanza, nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del rilievo di tali obblighi ai fini dell'esonero della responsabilità ed ha espresso, in funzione nomofilattica, il seguente principio: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.”. In ordine al caso fortuito, con particolare riferimento al comportamento del danneggiato,
l'orientamento maggioritario della Suprema Corte ( cfr. ( Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno
2022, n. 20943, Cass. Sez. 2 n. 2376 del 24.01.2024) ha superato l'orientamento, tra pagina 3 di 6 l'altro del tutto minoritario secondo il quale “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26524; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035).
Ed invero i giudici di legittimità, sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute “funzionali” sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023,
n. 11152, e successive conformi), hanno ribadito “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto), “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n.
14228). In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che pagina 4 di 6 oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.).
Applicando i principi esposti al caso sub iudice, ritiene questo Giudice che la domanda sia infondata, per le ragioni che si vanno ad esporre.
E invero, risulta provato, anche in base al referto del pronto soccorso depositato in atti nonché dalle dichiarazioni dell'unico teste escusso, , che il giorno Testimone_1
10.03.2022 l'attrice è rovinata al suolo in corrispondenza di una buca presente sul manto stradale.
Tuttavia, ritiene la scrivente che il sinistro sia addebitabile esclusivamente alla condotta colposa dell'attrice, la quale non ha prestato la dovuta attenzione al manto stradale, incorrendo nell'avvallamento dello stesso.
Tanto si deduce sia dall'orario in cui è avvenuto il sinistro (alle ore 10:30 circa, dunque, in pieno giorno e con una perfetta visibilità della strada) sia dalle dichiarazioni del il quale ha riferito circa la grandezza della depressione del manto stradale: Tes_1
“[…] Se non sbaglio la depressione del manto stradale era piuttosto ampia ed aveva il diametro di circa un metro”.
E invero, anche la Suprema Corte ha sovente affermato: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime)” (Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. del 23/05/2023 (Rv. 667836 - 02).
Né può rilevare in questa sede la circostanza che l'attrice fosse solita recarsi al supermercato con la macchina piuttosto che a piedi e che, dunque, non conoscesse lo stato dei luoghi, considerando che proprio in virtù della mancata conoscenza degli stessi detta parte avrebbe dovuto tenere un comportamento maggiormente diligente e attento.
pagina 5 di 6 In definitiva, quindi, la scrivente ritiene, che il comportamento dell'istante abbia inciso sul dinamismo causale del danno al punto da interrompere del tutto il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, essendo lo stesso agevolmente evitabile con l'utilizzo della ordinaria diligenza.
Tutti questi elementi fanno propendere per il rigetto della domanda attorea, con conseguente esonero del giudicante dal dover esaminare il quantum della stessa.
La regolamentazione delle spese processuali
Tenuto conto dell'esito della lite, in ragione della contumacia del convenuto va dichiarata la non ripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli- in funzione di Giudice Unico- dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
• rigetta la domanda dell'attrice;
• dichiara non ripetibili le spese di lite
Così deciso in Napoli il 15.01.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Roberta Di Clemente
pagina 6 di 6