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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 26/01/2026, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 677/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8143/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170019118864000 TRIBUTI CATASTA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data
16.10.2024, Ricorrente_1 esponeva che mediante la cartella di pagamento con numeri finali 8864, notificata in data 26.06.2024, l'Agente per la Riscossione aveva ingiunto al ricorrente il pagamento della somma di complessivi € 615,64.
Il suddetto importo si riferiva a Tributi Speciali Catastali per l'anno 2012.
Tanto premesso, proponeva ricorso/reclamo avverso la suddetta cartella di pagamento, chiedendone l'annullamento.
Eccepiva la decadenza e la prescrizione.
L'ADER si costituiva in giudizio;
conveniva sul fatto che si era verificata la prescrizione e pertanto chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 22.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.
In data 26.06.2024 veniva notificata all'odierno ricorrente una cartella di pagamento attinente dei Tributi catastali relativi all'anno 2012.
Il termine di prescrizione nell'ipotesi in oggetto è certamente decorso, tenuto anche conto del fatto che anche l'ADER lo ha ammesso nella sua memoria di costituzione.
Dalle superiori osservazioni consegue l'annullamento della cartella di pagamento impugnata.
Non può invece accogliersi la richiesta avanzata dall'ADER di giungere ad una dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, tenuto conto del fatto che il provvedimento impugnato non risulta essere stato annullato, né è stato emesso un provvedimento di sgravio.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
Non si riscontrano gli estremi per sancire nel caso in oggetto la responsabilità aggravata ex art 96 cpc, tenuto anche conto della dichiarazione di ammissione effettuata dall'ADER nella sua memoria di costituzione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato;
condanna l'ADER al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate nella somma di €250,00 oltre Iva, Cpa, Spese generali e CUT.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
22.01.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr. Pasquale Nigro
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8143/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170019118864000 TRIBUTI CATASTA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data
16.10.2024, Ricorrente_1 esponeva che mediante la cartella di pagamento con numeri finali 8864, notificata in data 26.06.2024, l'Agente per la Riscossione aveva ingiunto al ricorrente il pagamento della somma di complessivi € 615,64.
Il suddetto importo si riferiva a Tributi Speciali Catastali per l'anno 2012.
Tanto premesso, proponeva ricorso/reclamo avverso la suddetta cartella di pagamento, chiedendone l'annullamento.
Eccepiva la decadenza e la prescrizione.
L'ADER si costituiva in giudizio;
conveniva sul fatto che si era verificata la prescrizione e pertanto chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 22.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.
In data 26.06.2024 veniva notificata all'odierno ricorrente una cartella di pagamento attinente dei Tributi catastali relativi all'anno 2012.
Il termine di prescrizione nell'ipotesi in oggetto è certamente decorso, tenuto anche conto del fatto che anche l'ADER lo ha ammesso nella sua memoria di costituzione.
Dalle superiori osservazioni consegue l'annullamento della cartella di pagamento impugnata.
Non può invece accogliersi la richiesta avanzata dall'ADER di giungere ad una dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, tenuto conto del fatto che il provvedimento impugnato non risulta essere stato annullato, né è stato emesso un provvedimento di sgravio.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
Non si riscontrano gli estremi per sancire nel caso in oggetto la responsabilità aggravata ex art 96 cpc, tenuto anche conto della dichiarazione di ammissione effettuata dall'ADER nella sua memoria di costituzione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato;
condanna l'ADER al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate nella somma di €250,00 oltre Iva, Cpa, Spese generali e CUT.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
22.01.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr. Pasquale Nigro