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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/10/2025, n. 3966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3966 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 7236/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7236/2025 R.G. LAVORO (cui è riunita quella R.G.
6849/2024)
TRA
n. a AFRAGOLA (NA) il 16/11/1947 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. IANNUCCI LUIGI, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24/05/2025 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3 l. 104/1992 presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U.
1 nominato in tale procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 6849/2024 ed ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
In via preliminare, occorre evidenziare come il thema decidendum del presente giudizio deve ritenersi limitato solo ed esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento in quanto parte ricorrente ha contestato solo ed esclusivamente il mancato riconoscimento di tale prestazione.
Nel ricorso per A.T.P., infatti, parte ricorrente ha richiesto l'accertamento anche del requisito utile la condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3 l. 104/1992 e, stante il riconoscimento in sede di A.T.P., deve ritenersi che le parti abbiano prestato acquiescenza alle risultanze peritali nella parte relativa al riconoscimento del requisito utile per la condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3 l. 104/1992.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto
2 parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da: “PSICOSI BIPOLARE IN
TRATTAMENTO FARMACOLOGICO, IPERTENSIONE ARTERIOSA,
SPONDILOARTROSI, INCONTINENZA URINARIA”
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato: “il paziente accede al colloquio con atteggiamento sufficientemente collaborante.
Adeguatamente curato nella persona e nell'abbigliamento. Si evidenziano segni da riferire ad alterazioni comportamentali. Presenza di stereotipie buccali”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:” Verificata la sussistenza nel sig.re della totale inabilità che Pt_1 costituisce il presupposto iniziale dell'indennità di accompagnamento come si evince dalla documentazione medica esibita inerente alla patologia di cui è affetto, a questo punto è necessario affrontare il concetto relativo alla seconda essenziale condizione, e cioè l'impossibilità a deambulare senza aiuto continuo oppure l'impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. In una concezione più recente ed oggi condivisa dell'indennità di accompagnamento, si identificano in quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e rendono il minorato che non è in grado di compierle bisognevole di assistenza. In pratica trattasi di azioni quali il vestirsi, il nutrirsi, il provvedere all'igiene personale e dell'ambiente domestico, il dedicarsi anche a semplici passatempi, il provvedere alla propria personale sicurezza in caso di bisogno e nell'uscita autonoma dal proprio domicilio.
3 Talune di queste azioni ne presuppongono altre, talora anche più complesse, come nel caso della nutrizione che è subordinata ad un insieme di attività relazionali quali l'acquisto degli alimenti, la loro scelta, il loro approntamento. Il giudizio su un tal genere di provvidenza non è fondato su criteri e determinazioni di tipo percentualistico, ma tiene conto esclusivamente, pur dopo l'avvenuto riconoscimento della inabilità, della presenza o meno di impedimento alla autonoma deambulazione e/o all'autonoma realizzazione degli atti quotidiani della vita. Nel caso de quo, da una prima esamina dei dati clinici ed anamnestici unitamente alle risultanza dell'esame della documentazione sanitaria in atti, si può affermare che il ricorrente è sofferente di un complesso di infermità riconducibili prevalentemente alla patologia psichiatrica. Nello specifico, dalla ultima certificazione psichiatrica, datata 02.09.2022, si descrive un quadro clinico di “grave psicosi bipolare”. Trattasi di una patologia caratterizzata da un disturbo psichico associato a disfunzioni comportamentali ed emotive, il che determina un deterioramento delle capacità del soggetto in numerose aree funzionali (lavorativa, relazionale ed affettiva), con conseguente isolamento sociale. A ciò si associa una sintomatologia tipica come disturbi della percezione, alterazioni del pensiero, del linguaggio e della comunicazione, disturbi dell'affettività, alterazioni comportamentali, anedonia. Inoltre, sono frequenti disturbi della percezione, i quali posso interessare tutti i sistemi sensoriali.
Rifacendoci di nuovo alla documentazione depositata, vi è certificazione, non datata, effettuata presso il dipartimento dell'AOU CP_2
“Federico II, dove si descrive un soggetto con una sintomatologia caratterizzata da orodinia, dispercezioni orali e focalizzazione selettiva dell'attenzione a cui si associava una degenerazione vascolare da ipoperfusione centrale. Vi è inoltre la cartella clinica numero 5922 redatta presso la UOSM di Afragola, in cui sono riportati nel “diario interventi” diversi incontri effettuati tra il 2021 e 2023 di cui ultime a dicembre 2023 in cui si descrive un soggetto con manifestazioni cliniche di insonnia e agitazione. Confrontando quanto scritto con l'esame personalmente
4 condotto, utilizzando la tecnica del colloquio psicodiagnostico, si evidenza un soggetto vigile, cosciente, sufficientemente curato nella persona e abbigliamento. Presenta normali rapporti cranio facciali. La facies è mimica, tuttavia, presenta un rallentamento ideomotorio: presenza di stereotipie buccali. Dai test somministrati non si evidenziano alterazioni organiche a carico del SNC e SNP, eccetto una riduzione dei ROT agli arti inferiori da verosimile natura farmacologica. Le funzioni cognitive sono in linea con l'età anagrafica. Si mostra sufficientemente disponibile al colloquio, rispondendo prevalentemente con monosillabi o con frasi poco strutturate di senso compiuto e idonee all'argomento trattato. Non è in grado di spiegare la genesi né di datare l'inizio della sintomatologia, viceversa riferisce di un progressivo peggioramento clinico alternato a fasi di relativo benessere. Riferisce sintomatologia caratterizzata da ansia generalizzata, stati di agitazione, insonnia e umore depresso, il che lo inducono ad un ridimensionamento della vita relazionale. Assume regolarmente terapia farmacologica prescritta dalla UOSM di Afragola, che si basa su antipsicotici e ansiolitici. Oltre alla patologia psichiatrica, il ricorrente è affetto da ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico e in attuale compenso emodinamico: all'esame obiettivo non si segnalano alterazioni degne di nota. Per quanto riguarda l'apparato osteoarticolare, il ricorrente, da quanto riferito, è affetto da una sintomatologia riconducibile ad una degenerazione artrosica localizzata maggiormente a livello del rachide vertebrale. È da premettere che in atti non vi è alcuna valutazione clinicostrumentale in cui si attesti una limitazione funzionale. All'anamnesi, non riferisce interventi chirurgici né veneti traumatici recenti degni di nota. Clinicamente, non si evidenzia una alterazione patologica della statica rachidea da riferire a scoliosi deformanti né a significative modificazioni della fisiologica curvatura (lordosi e cifosi), con sostanziale simmetria delle creste iliache. Riferita non dolente la digitopressione in corrispondenza delle apofisi spinose della colonna vertebrale in toto. I movimenti articolari risultano nella norma, eccetto una sintomatologia dolorosa nella flessoestensione lombare. Non si segnalano significative
5 limitazioni a carico dello scheletro appendicolare. Nella norma il tono e trofismo muscolare. Nella norma la deambulazione la quale risulta priva di limitazione funzionale. Ugualmente fattibili sono i cambi posturali e la stazione eretta. Orbene, in virtù a quanto scritto, contestualizzando il tutto in funzione della normativa che regola il diritto all'indennità di accompagnamento, la stessa stabilisce i criteri affinché ad un soggetto possa essere riconosciuto tale diritto, nello specifico, indica nell'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, uno degli elementi da considerare nell'emettere un giudizio di positività.
Nel caso del ricorrente bisogna sottolineare che oltre a valutare la capacità di soddisfacimento dei c.d. “atti della vita”, ossia lavarsi, vestirsi, mangiare ect, occorre valutare anche i c.d. “atti vitali” necessari alla sopravvivenza dell'individuo. È ormai giurisprudenza che nella valutazione del soggetto affetto da patologie, in merito alla capacità di compiere gli elementari atti giornalieri, debba intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica; e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato, nonché la salvaguardia della sua “dignità” come persona (anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità del loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera). Confrontando tale considerazione di carattere giuridico al contesto clinico del ricorrente si può affermare che la patologia psichiatrica non determina una oggettiva riduzione della capacità di provvedere autonomamente al soddisfacimento degli atti di vita quotidiana, pertanto, non vi è la necessità di assistenza continua nelle
24h. In conclusione dopo un'attenta valutazione sia della normativa vigente che della documentazione medica acquisita unitamente al
6 resoconto fatto durante la visita medica personalmente eseguita, si può univocamente affermare che non sussistono i requisiti affinché si possa concedere il diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto il ricorrente non è impossibilitato a compiere, o meglio a gestire, Parte_1 molteplici e significativi atti quotidiani della vita”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONI
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
7 Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale.
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO
Per tali ragioni, il ricorso in opposizione deve essere integralmente rigettato e, pertanto, si impone altresì la necessità di omologare anche la sussistenza del requisito sanitario utile per la condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3 l. 104/1992 in quanto il giudice dell'opposizione è investito dell'intera res controversa. Il che si desume da altra recente pronuncia della Suprema Corte (Cass.
3377/2019), relativa al caso dell'ammissibilità del decreto di omologa parziale, in cui si è evidenziato che “al giudice della opposizione è rimesso l'accertamento della intera res controversa e non soltanto la cognizione delle ragioni di contestazione. Il ricorso in opposizione è definito dall'art. 445 bis, comma 6, come atto "introduttivo del giudizio", che è un giudizio di accertamento in materia di invalidità mentre la preventiva consulenza tecnica non costituisce l'oggetto della decisione bensì semplicemente una condizione di procedibilità della domanda. Una pronuncia limitata all'accoglimento o al rigetto dei motivi di opposizione determinerebbe, nei casi in cui i motivi di contestazione investono solo parzialmente la ctu, la assenza di ogni accertamento giudiziario sulla parte non contestata delle conclusioni del consulente dell'accertamento tecnico preventivo (stante la gíà rilevata impossibilità di emettere il decreto di omologa). Tale esito sarebbe in contrasto, oltre che con la previsione testuale dell'art. 445 bis, con la finalità, deflattiva del contenzioso ed acceleratoria della durata dei processi, dichiarata dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1,
(convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) a fondamento della introduzione dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. La decisione investe dunque per intero le condizioni sanitarie
8 legittimanti la pretesa fatta valere;
a tal fine il giudicante dovrà comunque assicurare adeguato rilievo al principio di non- contestazione, sia in forza della previsione di cui all'art. 115 c.p.c. che in ragione della centralità attribuita dall'art. 445 bis c.p.c., comma 6, ai motivi di contestazione, come requisito di ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. In conclusione, il giudice della opposizione ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, non può limitare la sua pronunzia al rigetto dei motivi di opposizione ma è tenuto ad accertare nella sentenza definitiva del giudizio anche i fatti non contestati dalle parti. che, pertanto, la sentenza impugnata - che, limitandosi al rigetto dei motivi di opposizione, non si è in alcun modo espressa in ordine al requisito sanitario per quanto non contestato - deve essere cassata con ordinanza in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c., e la causa rinviata ad altro giudice del Tribunale di Palermo affinchè accerti il requisito sanitario in conformità ai principi di diritto sopra esposti”.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di entrambe le fasi (cfr. Cass. 10510/2019), possono essere compensate in ragione del riconoscimento del requisito sanitario solo di una delle prestazioni richieste e, quindi, in ragione dell'accoglimento parziale della pretesa.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per
A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che Pt_1
non ha il requisito sanitario utile per l'indennità di
[...] accompagnamento;
2. dichiara che ha il requisito sanitario utile per la Parte_1 condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3 l. 104/1992 dalla domanda amministrativa del 05.10.2022;
3. compensa le spese di lite;
9 4. pone definitivamente a carico delle parti in solido tra loro le spese di
C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 20/10/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7236/2025 R.G. LAVORO (cui è riunita quella R.G.
6849/2024)
TRA
n. a AFRAGOLA (NA) il 16/11/1947 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. IANNUCCI LUIGI, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24/05/2025 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3 l. 104/1992 presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U.
1 nominato in tale procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 6849/2024 ed ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
In via preliminare, occorre evidenziare come il thema decidendum del presente giudizio deve ritenersi limitato solo ed esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento in quanto parte ricorrente ha contestato solo ed esclusivamente il mancato riconoscimento di tale prestazione.
Nel ricorso per A.T.P., infatti, parte ricorrente ha richiesto l'accertamento anche del requisito utile la condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3 l. 104/1992 e, stante il riconoscimento in sede di A.T.P., deve ritenersi che le parti abbiano prestato acquiescenza alle risultanze peritali nella parte relativa al riconoscimento del requisito utile per la condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3 l. 104/1992.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto
2 parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da: “PSICOSI BIPOLARE IN
TRATTAMENTO FARMACOLOGICO, IPERTENSIONE ARTERIOSA,
SPONDILOARTROSI, INCONTINENZA URINARIA”
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato: “il paziente accede al colloquio con atteggiamento sufficientemente collaborante.
Adeguatamente curato nella persona e nell'abbigliamento. Si evidenziano segni da riferire ad alterazioni comportamentali. Presenza di stereotipie buccali”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:” Verificata la sussistenza nel sig.re della totale inabilità che Pt_1 costituisce il presupposto iniziale dell'indennità di accompagnamento come si evince dalla documentazione medica esibita inerente alla patologia di cui è affetto, a questo punto è necessario affrontare il concetto relativo alla seconda essenziale condizione, e cioè l'impossibilità a deambulare senza aiuto continuo oppure l'impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. In una concezione più recente ed oggi condivisa dell'indennità di accompagnamento, si identificano in quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e rendono il minorato che non è in grado di compierle bisognevole di assistenza. In pratica trattasi di azioni quali il vestirsi, il nutrirsi, il provvedere all'igiene personale e dell'ambiente domestico, il dedicarsi anche a semplici passatempi, il provvedere alla propria personale sicurezza in caso di bisogno e nell'uscita autonoma dal proprio domicilio.
3 Talune di queste azioni ne presuppongono altre, talora anche più complesse, come nel caso della nutrizione che è subordinata ad un insieme di attività relazionali quali l'acquisto degli alimenti, la loro scelta, il loro approntamento. Il giudizio su un tal genere di provvidenza non è fondato su criteri e determinazioni di tipo percentualistico, ma tiene conto esclusivamente, pur dopo l'avvenuto riconoscimento della inabilità, della presenza o meno di impedimento alla autonoma deambulazione e/o all'autonoma realizzazione degli atti quotidiani della vita. Nel caso de quo, da una prima esamina dei dati clinici ed anamnestici unitamente alle risultanza dell'esame della documentazione sanitaria in atti, si può affermare che il ricorrente è sofferente di un complesso di infermità riconducibili prevalentemente alla patologia psichiatrica. Nello specifico, dalla ultima certificazione psichiatrica, datata 02.09.2022, si descrive un quadro clinico di “grave psicosi bipolare”. Trattasi di una patologia caratterizzata da un disturbo psichico associato a disfunzioni comportamentali ed emotive, il che determina un deterioramento delle capacità del soggetto in numerose aree funzionali (lavorativa, relazionale ed affettiva), con conseguente isolamento sociale. A ciò si associa una sintomatologia tipica come disturbi della percezione, alterazioni del pensiero, del linguaggio e della comunicazione, disturbi dell'affettività, alterazioni comportamentali, anedonia. Inoltre, sono frequenti disturbi della percezione, i quali posso interessare tutti i sistemi sensoriali.
Rifacendoci di nuovo alla documentazione depositata, vi è certificazione, non datata, effettuata presso il dipartimento dell'AOU CP_2
“Federico II, dove si descrive un soggetto con una sintomatologia caratterizzata da orodinia, dispercezioni orali e focalizzazione selettiva dell'attenzione a cui si associava una degenerazione vascolare da ipoperfusione centrale. Vi è inoltre la cartella clinica numero 5922 redatta presso la UOSM di Afragola, in cui sono riportati nel “diario interventi” diversi incontri effettuati tra il 2021 e 2023 di cui ultime a dicembre 2023 in cui si descrive un soggetto con manifestazioni cliniche di insonnia e agitazione. Confrontando quanto scritto con l'esame personalmente
4 condotto, utilizzando la tecnica del colloquio psicodiagnostico, si evidenza un soggetto vigile, cosciente, sufficientemente curato nella persona e abbigliamento. Presenta normali rapporti cranio facciali. La facies è mimica, tuttavia, presenta un rallentamento ideomotorio: presenza di stereotipie buccali. Dai test somministrati non si evidenziano alterazioni organiche a carico del SNC e SNP, eccetto una riduzione dei ROT agli arti inferiori da verosimile natura farmacologica. Le funzioni cognitive sono in linea con l'età anagrafica. Si mostra sufficientemente disponibile al colloquio, rispondendo prevalentemente con monosillabi o con frasi poco strutturate di senso compiuto e idonee all'argomento trattato. Non è in grado di spiegare la genesi né di datare l'inizio della sintomatologia, viceversa riferisce di un progressivo peggioramento clinico alternato a fasi di relativo benessere. Riferisce sintomatologia caratterizzata da ansia generalizzata, stati di agitazione, insonnia e umore depresso, il che lo inducono ad un ridimensionamento della vita relazionale. Assume regolarmente terapia farmacologica prescritta dalla UOSM di Afragola, che si basa su antipsicotici e ansiolitici. Oltre alla patologia psichiatrica, il ricorrente è affetto da ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico e in attuale compenso emodinamico: all'esame obiettivo non si segnalano alterazioni degne di nota. Per quanto riguarda l'apparato osteoarticolare, il ricorrente, da quanto riferito, è affetto da una sintomatologia riconducibile ad una degenerazione artrosica localizzata maggiormente a livello del rachide vertebrale. È da premettere che in atti non vi è alcuna valutazione clinicostrumentale in cui si attesti una limitazione funzionale. All'anamnesi, non riferisce interventi chirurgici né veneti traumatici recenti degni di nota. Clinicamente, non si evidenzia una alterazione patologica della statica rachidea da riferire a scoliosi deformanti né a significative modificazioni della fisiologica curvatura (lordosi e cifosi), con sostanziale simmetria delle creste iliache. Riferita non dolente la digitopressione in corrispondenza delle apofisi spinose della colonna vertebrale in toto. I movimenti articolari risultano nella norma, eccetto una sintomatologia dolorosa nella flessoestensione lombare. Non si segnalano significative
5 limitazioni a carico dello scheletro appendicolare. Nella norma il tono e trofismo muscolare. Nella norma la deambulazione la quale risulta priva di limitazione funzionale. Ugualmente fattibili sono i cambi posturali e la stazione eretta. Orbene, in virtù a quanto scritto, contestualizzando il tutto in funzione della normativa che regola il diritto all'indennità di accompagnamento, la stessa stabilisce i criteri affinché ad un soggetto possa essere riconosciuto tale diritto, nello specifico, indica nell'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, uno degli elementi da considerare nell'emettere un giudizio di positività.
Nel caso del ricorrente bisogna sottolineare che oltre a valutare la capacità di soddisfacimento dei c.d. “atti della vita”, ossia lavarsi, vestirsi, mangiare ect, occorre valutare anche i c.d. “atti vitali” necessari alla sopravvivenza dell'individuo. È ormai giurisprudenza che nella valutazione del soggetto affetto da patologie, in merito alla capacità di compiere gli elementari atti giornalieri, debba intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica; e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato, nonché la salvaguardia della sua “dignità” come persona (anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità del loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera). Confrontando tale considerazione di carattere giuridico al contesto clinico del ricorrente si può affermare che la patologia psichiatrica non determina una oggettiva riduzione della capacità di provvedere autonomamente al soddisfacimento degli atti di vita quotidiana, pertanto, non vi è la necessità di assistenza continua nelle
24h. In conclusione dopo un'attenta valutazione sia della normativa vigente che della documentazione medica acquisita unitamente al
6 resoconto fatto durante la visita medica personalmente eseguita, si può univocamente affermare che non sussistono i requisiti affinché si possa concedere il diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto il ricorrente non è impossibilitato a compiere, o meglio a gestire, Parte_1 molteplici e significativi atti quotidiani della vita”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONI
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
7 Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale.
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO
Per tali ragioni, il ricorso in opposizione deve essere integralmente rigettato e, pertanto, si impone altresì la necessità di omologare anche la sussistenza del requisito sanitario utile per la condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3 l. 104/1992 in quanto il giudice dell'opposizione è investito dell'intera res controversa. Il che si desume da altra recente pronuncia della Suprema Corte (Cass.
3377/2019), relativa al caso dell'ammissibilità del decreto di omologa parziale, in cui si è evidenziato che “al giudice della opposizione è rimesso l'accertamento della intera res controversa e non soltanto la cognizione delle ragioni di contestazione. Il ricorso in opposizione è definito dall'art. 445 bis, comma 6, come atto "introduttivo del giudizio", che è un giudizio di accertamento in materia di invalidità mentre la preventiva consulenza tecnica non costituisce l'oggetto della decisione bensì semplicemente una condizione di procedibilità della domanda. Una pronuncia limitata all'accoglimento o al rigetto dei motivi di opposizione determinerebbe, nei casi in cui i motivi di contestazione investono solo parzialmente la ctu, la assenza di ogni accertamento giudiziario sulla parte non contestata delle conclusioni del consulente dell'accertamento tecnico preventivo (stante la gíà rilevata impossibilità di emettere il decreto di omologa). Tale esito sarebbe in contrasto, oltre che con la previsione testuale dell'art. 445 bis, con la finalità, deflattiva del contenzioso ed acceleratoria della durata dei processi, dichiarata dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1,
(convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) a fondamento della introduzione dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. La decisione investe dunque per intero le condizioni sanitarie
8 legittimanti la pretesa fatta valere;
a tal fine il giudicante dovrà comunque assicurare adeguato rilievo al principio di non- contestazione, sia in forza della previsione di cui all'art. 115 c.p.c. che in ragione della centralità attribuita dall'art. 445 bis c.p.c., comma 6, ai motivi di contestazione, come requisito di ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. In conclusione, il giudice della opposizione ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, non può limitare la sua pronunzia al rigetto dei motivi di opposizione ma è tenuto ad accertare nella sentenza definitiva del giudizio anche i fatti non contestati dalle parti. che, pertanto, la sentenza impugnata - che, limitandosi al rigetto dei motivi di opposizione, non si è in alcun modo espressa in ordine al requisito sanitario per quanto non contestato - deve essere cassata con ordinanza in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c., e la causa rinviata ad altro giudice del Tribunale di Palermo affinchè accerti il requisito sanitario in conformità ai principi di diritto sopra esposti”.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di entrambe le fasi (cfr. Cass. 10510/2019), possono essere compensate in ragione del riconoscimento del requisito sanitario solo di una delle prestazioni richieste e, quindi, in ragione dell'accoglimento parziale della pretesa.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per
A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che Pt_1
non ha il requisito sanitario utile per l'indennità di
[...] accompagnamento;
2. dichiara che ha il requisito sanitario utile per la Parte_1 condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3 l. 104/1992 dalla domanda amministrativa del 05.10.2022;
3. compensa le spese di lite;
9 4. pone definitivamente a carico delle parti in solido tra loro le spese di
C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 20/10/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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