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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 11/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3945/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 11/03/2025, sono presenti:
per BEI MECCANICA S.R.L., l'avv. Raffaella Arnaboldi, in sostituzione dell'avv. Marcello
Salemme;
per Z1 S.R.L., l'avv. Marko Bogdanovic.
L'avv. Arnaboldi si riporta agli atti depositati ed evidenzia che l'odierna udienza non è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione, bensì per la trattazione del procedimento;
chiede quindi rinvio per discussione orale con autorizzazione al deposito di note scritte.
L'avv. Bogdanovic si riporta all'atto introduttivo e alle note conclusive depositate entro i termini già concessi;
si oppone alla richiesta di controparte ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, riportandosi alle note conclusive.
Il giudice
Sentite le parti e dato atto dell'istanza di rinvio pervenuta da parte attrice;
osservato che la causa già era stata rinviata all'udienza del 5.11.2024, per la precisazione delle conclusioni con discussione orale, e che il rinvio all'odierna udienza è stato disposto, per gli stessi incombenti, per ragioni di riorganizzazione del ruolo dopo l'assegnazione a questo giudice di ulteriori fascicoli provenienti dal ruolo della dott.ssa Gigli;
pagina 1 di 10 rilevato, peraltro, che il processo è sottoposto al rito semplificato, caratterizzato dall'oralità e da una maggiore concentrazione degli atti del processo, potendosi lo stesso risolvere anche in un'unica udienza, nella quale cumulare la fase di trattazione e quella decisionale;
ritenuto, pertanto, che la richiesta avanzata dall'attrice non possa essere accolta;
invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
L'avv. Arnaboldi insiste nella richiesta di concessione di un termine per il deposito di note scritte in quanto, nel decreto del giudice, non era stato indicato che il rinvio era per i medesimi incombenti con assegnazione di un nuovo termine per note.
In subordine, si riporta integralmente agli atti insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già formulate ed opponendosi all'accoglimento delle conclusioni formulate da parte resistente non avendo quest'ultimo fornito adeguata prova dei servizi resi a favore della ricorrente.
L'avv. Bogdanovic si oppone alle istanze di parte ricorrente;
si riporta alle note conclusive depositate con particolare riferimento alla confutazione dei singoli argomenti di controparte da pag. 9 e ss. Insiste infine per l'accoglimento della domanda riconvenzionale con eventuale compensazione dei reciproci crediti e condanna della controparte ex art. 96 c.p.c., per avere incardinato un procedimento il cui reale valore è più basso del contributo unificato.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 2 di 10 R.G. N. 3945/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha emesso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. N. 3945/2023 vertente
TRA
BEI MECCANICA S.R.L. (C.F. 06858780965), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Seregno, via Monte Rosa n. 5, presso lo studio dell'avv.
Marcello Salemme, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso ex art. 281- undecies c.p.c.;
- Ricorrente –
E
Z1 S.R.L. (C.F. 036193101033), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lomagna, via Donatori di Sangue S.n.c., presso lo studio dell'avv. Marko
Bogdanovic, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Resistente –
Conclusioni delle parti:
Per la ricorrente: Precisava le conclusioni riportandosi a quelle già formulate.
pagina 3 di 10 Per la resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como, nella persona del Giudice adito, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni contraria domanda, eccezione
e deduzione e premessa l'istruttoria occorrente, con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre ed argomentare, per i motivi sopra esposti 1) in via principale a) rigettare la richiesta di pagamento formulata da BEI, accertando e dichiarando che BEI non abbia diritto all'importo richiesto;
b) accertare e dichiarare, per le causali di cui nella comparsa di Z1, l'inadempimento contrattuale di BEI;
c) per l'effetto, dichiarare risolto per inadempimento di BEI il contratto stipulato tra le Parti in data 06.06.2022; 2) in via subordinata a) nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse accoglibile anche solo parzialmente la richiesta di pagamento formulata da BEI, accertare e dichiarare siffatto diritto come limitato ad Euro 225,00, fatta salva la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per compensazione dei debiti tra Parti per le causali di cui nella comparsa di Z1; 3) in via riconvenzionale a) accertare e dichiarare che BEI sia debitrice di Z1 per l'importo di Euro 3.375,00, fatta salva la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per le causali di cui nella comparsa di Z1; b) per l'effetto condannare BEi al pagamento di Euro 3.375,00, fatta salva la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o dichiarare la compensazione dei debiti tra Parti esistenti e limitando il debito di Z1 ad Euro 225,00; 4) in ogni caso a) condannare BEI ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” per l'importo di Euro 3.000,00, fatta salva la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
b) dichiarare la vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge tutti e spese esenti c) per l'effetto condannare BEI al versamento dei corrispondenti e liquidati importi”.
Oggetto: Risoluzione per inadempimento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato in data 27.11.2023, la Bei Meccanica S.r.l. adiva l'intestato Ufficio, esponendo di aver concluso con la Z1 S.r.l., in data 6.06.2022, un contratto avente ad oggetto la fornitura della licenza d'uso di un software, denominato “Ad Hoc pagina 4 di 10 Revolution”, con assistenza da remoto (telefonica o mediante collegamento da remoto), installazione e configurazione del sistema, accompagnata dalla formazione del personale, il tutto per un totale di cento ore, e il c.d. SAP (“servizio di aggiornamento dei programmi”), necessario a garantire la funzionalità e l'aggiornamento degli archivi e dei dati;
il prezzo della licenza d'uso era stato individuato dalle parti in € 9.500,00, al quale doveva aggiungersi la somma ulteriore di
€ 60,00 per ciascuna ora di formazione resa dalla controparte.
Precisava tuttavia l'istante che, dopo l'emissione della fattura n. 579 del 29.07.2022, era sorta tra le parti una controversia circa le modalità di esecuzione delle prestazioni di cui al contratto, giacché, oltre al compenso fisso di € 9.500,00, la controparte aveva chiesto il pagamento anche dell'ulteriore importo di € 6.000,00, relativo alle cento ore di formazione promesse, nonostante ne fossero state eseguite appena quindici.
Per questo motivo, stante l'incompleto pagamento della predetta fattura, la Z1 S.r.l. aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo (n. 197/2023), da parte del Tribunale di Como, per la somma di
€ 9.987,87, contro il quale non era stata avanzata opposizione. Essa ricorrente aveva, dunque, provveduto al pagamento di quanto dovuto, maggiorato delle spese di lite.
Premesso tuttavia che, nonostante il pagamento effettuato e sebbene, con la conclusione del contratto, la Bei Meccanica S.r.l. fosse diventata a tutti gli effetti proprietaria della licenza, la convenuta aveva disattivato la licenza presso Zucchetti S.p.a., costringendola ad avvalersi dei servizi resi da terzi, oltre a non aver fornito ottantacinque ore di formazione pagate, chiedeva la condanna della controparte alla restituzione di quanto indebitamente percepito per un totale di €
17.812,00, o comunque della diversa somma ritenuta di giustizia.
Fissata l'udienza e notificato tempestivamente il ricorso, si costituiva in giudizio, con comparsa di risposta depositata il 14.03.2024, la Z1 S.r.l.
Contestava, in primo luogo, la resistente che la controparte avesse acquistato la proprietà del software, giacché il contratto aveva unicamente ad oggetto la fornitura della licenza d'uso, al prezzo di € 9.500,00, oltre al canone mensile di € 320,00, nonché lo svolgimento di prestazioni accessorie, al costo di € 60,00 per ogni ora. Aggiungeva, inoltre, che era stata la controparte a rendersi inadempiente omettendo di pagare quanto dovuto e, per questa esclusiva ragione, la
Zucchetti S.p.a. le aveva revocato la licenza d'uso. pagina 5 di 10 Né sarebbe stato possibile attivarne una nuova, atteso che, a tal fine, sarebbe stato necessario pagare nuovamente il relativo compenso.
Opponeva pertanto l'impossibilità temporanea di adempiere le proprie obbligazioni, di cui all'art. 1256 c.c., divenuta definitiva nel momento stesso in cui la Bei Meccanica S.r.l. aveva scelto di agire in giudizio nei suoi confronti e di stipulare un nuovo contratto con altro fornitore.
Infine, rappresentava che, a differenza di quanto ex adverso dedotto, essa convenuta aveva esaurito il primo pacchetto di cento ore, non solo dedicandosi alle quindici ore di formazione, ma anche effettuando gli interventi di installazione e configurazione dei software, supporto tecnico, parametrizzazione dei documenti ed importazioni dall'esterno, come si evinceva dai report delle attività svolte, messe a disposizione della ricorrente e mai contestati.
Concludeva quindi per il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della controparte al pagamento, in proprio favore, dell'ulteriore somma di € 3.375,00, di cui € 1.000,00 per le attività di personalizzazione, € 455,00 per diritti fissi di uscita a pagamento ed € 1.920,00, relativi ai canoni scaduti nel periodo tra giugno e dicembre 2022; credito, questo, che opponeva comunque in compensazione.
Infine, chiedeva la condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 96, terzo comma,
c.p.c., attesa la natura temeraria dell'avversa iniziativa processuale.
All'esito della prima udienza, il giudice tentava la conciliazione e formulava una proposta conciliativa, che veniva rifiutata dall'attrice.
La causa subiva, quindi, rinvio all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale, al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza contestuale.
2. Tanto esposto, risulta dagli atti di causa che la Bei Meccanica S.r.l. e la Z1 S.r.l. avevano stipulato, in data 6.06.2022, un contratto con il quale la convenuta aveva ceduto alla ricorrente la licenza d'uso del software “Ad Hoc Revolution” al prezzo di € 9.500,00, prevedendo che, dal mese di gennaio 2023, la ricorrente sarebbe stata tenuta anche al pagamento dell'ulteriore importo mensile di € 320,00, a titolo di canone (cfr. all. 3 al ricorso).
È inoltre pacifico tra le parti che l'attrice si era resa inadempiente al pagamento della somma di
€ 9.987,87 e che, pertanto, la Z1 S.r.l. aveva chiesto ed ottenuto, da questo stesso Tribunale, un pagina 6 di 10 decreto ingiuntivo che, notificato alla controparte, non era stato opposto (cfr. all. 6 al fascicolo di parte ricorrente), con ciò costituendo giudicato tra le parti.
Infine, non è contestato che, stante l'inadempimento dell'attrice, la licenza d'uso del software è stata disattivata e non è possibile ripristinarla se non pagando di nuovo il compenso.
3. Tutto ciò premesso, occorre innanzitutto evidenziare che la domanda restitutoria avanzata dall'attrice, sul presupposto dell'inadempimento imputabile alla convenuta, implica una previa declaratoria di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.
Infatti, la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalle parti, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga la domanda di risoluzione (cfr. Cass., sez. II, 18 settembre 2020, n. 19513).
Nel domandare la restituzione di quanto indebitamente versato, non può ritenersi che la ricorrente abbia inteso far comunque salvi gli effetti del rapporto negoziale, dovendosi dunque concludere nel senso della proposizione di una domanda implicita di risoluzione.
Ciò posto, la domanda in questione è fondata e deve essere accolta.
Va detto infatti che, nonostante il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, per effetto della mancata opposizione nei termini di legge, la parte istante ha dedotto una circostanza sopravvenuta e sottratta ai limiti cronologici del giudicato, rappresentata dalla mancata riattivazione della licenza d'uso, nonostante il pagamento del compenso;
un elemento, questo, che non avrebbe potuto essere addotto nell'eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in quanto, fino al pagamento, il rifiuto della Z1 S.r.l. di adempiere le proprie obbligazioni era giustificato dall'altrui inadempimento, secondo il principio “inademplenti non est ademplendum” di cui all'art. 1460 c.c.
Né può sostenersi che, depositando il ricorso monitorio, l'odierna convenuta avesse inteso domandare già da allora la risoluzione del contratto, giacché l'art. 1453, primo comma, c.c. delinea un rapporto di rigida alternatività tra i rimedi contro l'inadempimento, consistenti nell'azione di esatto adempimento e in quella di risoluzione, con la precisazione che “la risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere
l'adempimento, ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la pagina 7 di 10 risoluzione” (comma secondo); chiedendo l'emissione del decreto ingiuntivo, la Z1 S.r.l. ha esclusivamente fatto valere il rimedio conservativo del contratto, portandolo ad esecuzione.
A fronte di ciò, deve ritenersi l'inadempimento di parte convenuta, che non ha garantito la fruizione del software da parte dell'attrice, e questo a prescindere dalla natura della situazione soggettiva acquistata dall'istante e dalla sua qualificazione in termini di “proprietà”.
Dopo il pagamento di quanto dovuto, la convenuta avrebbe dovuto ripristinare il servizio e garantire alla controparte la possibilità di avvalersi del programma informatico.
Trattasi, inoltre, di un inadempimento di importanza tale da giustificare la risoluzione del contratto, in quanto la stessa resistente ha ammesso che non è possibile ripristinare il servizio se non pagando il prezzo di una nuova licenza d'uso.
Né può ritenersi che l'inadempimento sia dovuto ad un'impossibilità della prestazione per causa non imputabile alla convenuta. Quest'ultima si è, infatti, limitata a sollevare generiche deduzioni circa l'impossibilità di garantire il ripristino del servizio, che non trovano tuttavia alcun riscontro nella documentazione in atti, senza peraltro spiegarne la ragione.
Segue la declaratoria di risoluzione del contratto per il grave inadempimento della Z1 S.r.l., con condanna di quest'ultima alla restituzione di quanto da lei ricevuto, a titolo di corrispettivo per la concessione della licenza d'uso, per totali € 9.500,00.
Al predetto importo, non possono aggiungersi gli interessi in mancanza di apposita domanda;
infatti, “in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi - contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria - hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte” (cfr. Cass., sez. VI-2, 25 novembre 2021, n. 36659).
4. Non può invece essere accolta l'ulteriore domanda avanzata dall'attrice, avente ad oggetto la restituzione del compenso versato per le attività professionali non eseguite dalla controparte, ovvero per le ottantacinque ore addebitate in eccesso.
Come sopra accennato, infatti, il decreto ingiuntivo non opposto produce effetti di giudicato tra le parti e la sua autorità concerne non solo la pronuncia esplicitamente contenuta al suo interno,
pagina 8 di 10 ma anche le ragioni che ne integrano, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico; il decreto ingiuntivo non opposto acquista, dunque, efficacia di giudicato non solo rispetto al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni giustificative della domanda in altro e separato giudizio tra le medesime parti, i loro eredi o aventi causa (cfr. Cass., sez. I, 19 settembre 2024, n. 25180; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. I, 24 settembre 2018, n. 22465).
A sostegno del ricorso monitorio, l'allora parte creditrice (Z1 S.r.l.) aveva dedotto, sia pure per relationem tramite richiamo alla fattura n. 579/2022 (cfr. all. 5 al ricorso semplificato), di aver eseguito prestazioni professionali per complessive cento ore, avendo maturato un credito di €
6.000,00, e la circostanza è stata accertata da questo Tribunale con decreto ingiuntivo n.
197/2023, non opposto dall'ingiunta (cfr. all. 6 al ricorso ex art. 281-undecies c.p.c.).
Tale decreto ingiuntivo non è stato opposto nei termini di legge, sicché la questione deve ormai intendersi preclusa poiché coperta dal giudicato.
Diversamente opinando, sarebbe infatti sempre ammissibile una censura collaterale al decreto ingiuntivo in sede di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.
5. Infine, va respinta la domanda riconvenzionale, avanzata da parte convenuta con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, avente ad oggetto il pagamento dell'ulteriore somma di € 3.375,00 a titolo di canoni e compensi.
Quanto alla somma di € 1.920,00, relativa al canone maturato nel periodo intercorrente tra giugno e dicembre 2022, va detto infatti che la sussistenza della relativa obbligazione è documentalmente esclusa dall'art. 4 del contratto, recante il “prospetto economico” dell'operazione, giacché si indica espressamente che “il primo canone annuo partirà come da accordi con fatturazione gennaio 2023” (cfr. all. 3 al ricorso semplificato).
In altri termini, il canone mensile per lo sfruttamento del programma, da aggiungersi al costo fisso di € 9.500,00, sarebbe stato esigibile solo a partire dal mese di gennaio 2023.
Quanto, invece, agli importi di € 1.000,00 per la “personalizzazione” e di € 455,00 per “diritti fissi di uscita a pagamento”, si osserva che tale richiesta non trova sufficiente riscontro nella documentazione in atti e, in particolare, nei report depositati dalla Z1 S.r.l. (cfr. all. 2 alla comparsa di risposta), formati unilateralmente dalla convenuta medesima.
pagina 9 di 10 Né la stessa ha avanzato istanze di prova orale a supporto della sua richiesta di pagamento.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del giudizio (ad eccezione dell'istruttoria, da liquidare ai minimi per via della natura documentale della controversia, e della fase decisionale, atteso il modulo decisorio prescelto, all'esito di discussione orale), tenuto conto del valore della causa.
Va infine respinta la domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, terzo comma,
c.p.c., avanzata da parte convenuta, considerato l'esito del giudizio e il fatto che l'attrice non si
è rivelata soccombente, né ha agito in giudizio in mala fede.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• Dichiara la risoluzione del contratto per grave inadempimento della Z1 S.r.l.;
• Condanna la Z1 S.r.l. alla restituzione, a favore della Bei Meccanica S.r.l., della somma di € 9.500,00;
• Rigetta, per il resto, le domande proposte dall'attrice;
• Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla Z1 S.r.l. nei confronti dell'attrice;
• Condanna la Z1 S.r.l. alla refusione delle spese processuali a favore dell'attrice, che liquida in € 237,00 per esborsi ed € 3.387,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
• Rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96, terzo comma, c.p.c. avanzata da parte convenuta.
Così deciso in Como, all'udienza dell'11 marzo 2025
Il giudice
dott. Paolo Bertollini
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 11/03/2025, sono presenti:
per BEI MECCANICA S.R.L., l'avv. Raffaella Arnaboldi, in sostituzione dell'avv. Marcello
Salemme;
per Z1 S.R.L., l'avv. Marko Bogdanovic.
L'avv. Arnaboldi si riporta agli atti depositati ed evidenzia che l'odierna udienza non è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione, bensì per la trattazione del procedimento;
chiede quindi rinvio per discussione orale con autorizzazione al deposito di note scritte.
L'avv. Bogdanovic si riporta all'atto introduttivo e alle note conclusive depositate entro i termini già concessi;
si oppone alla richiesta di controparte ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, riportandosi alle note conclusive.
Il giudice
Sentite le parti e dato atto dell'istanza di rinvio pervenuta da parte attrice;
osservato che la causa già era stata rinviata all'udienza del 5.11.2024, per la precisazione delle conclusioni con discussione orale, e che il rinvio all'odierna udienza è stato disposto, per gli stessi incombenti, per ragioni di riorganizzazione del ruolo dopo l'assegnazione a questo giudice di ulteriori fascicoli provenienti dal ruolo della dott.ssa Gigli;
pagina 1 di 10 rilevato, peraltro, che il processo è sottoposto al rito semplificato, caratterizzato dall'oralità e da una maggiore concentrazione degli atti del processo, potendosi lo stesso risolvere anche in un'unica udienza, nella quale cumulare la fase di trattazione e quella decisionale;
ritenuto, pertanto, che la richiesta avanzata dall'attrice non possa essere accolta;
invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
L'avv. Arnaboldi insiste nella richiesta di concessione di un termine per il deposito di note scritte in quanto, nel decreto del giudice, non era stato indicato che il rinvio era per i medesimi incombenti con assegnazione di un nuovo termine per note.
In subordine, si riporta integralmente agli atti insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già formulate ed opponendosi all'accoglimento delle conclusioni formulate da parte resistente non avendo quest'ultimo fornito adeguata prova dei servizi resi a favore della ricorrente.
L'avv. Bogdanovic si oppone alle istanze di parte ricorrente;
si riporta alle note conclusive depositate con particolare riferimento alla confutazione dei singoli argomenti di controparte da pag. 9 e ss. Insiste infine per l'accoglimento della domanda riconvenzionale con eventuale compensazione dei reciproci crediti e condanna della controparte ex art. 96 c.p.c., per avere incardinato un procedimento il cui reale valore è più basso del contributo unificato.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 2 di 10 R.G. N. 3945/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha emesso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. N. 3945/2023 vertente
TRA
BEI MECCANICA S.R.L. (C.F. 06858780965), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Seregno, via Monte Rosa n. 5, presso lo studio dell'avv.
Marcello Salemme, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso ex art. 281- undecies c.p.c.;
- Ricorrente –
E
Z1 S.R.L. (C.F. 036193101033), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lomagna, via Donatori di Sangue S.n.c., presso lo studio dell'avv. Marko
Bogdanovic, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Resistente –
Conclusioni delle parti:
Per la ricorrente: Precisava le conclusioni riportandosi a quelle già formulate.
pagina 3 di 10 Per la resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como, nella persona del Giudice adito, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni contraria domanda, eccezione
e deduzione e premessa l'istruttoria occorrente, con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre ed argomentare, per i motivi sopra esposti 1) in via principale a) rigettare la richiesta di pagamento formulata da BEI, accertando e dichiarando che BEI non abbia diritto all'importo richiesto;
b) accertare e dichiarare, per le causali di cui nella comparsa di Z1, l'inadempimento contrattuale di BEI;
c) per l'effetto, dichiarare risolto per inadempimento di BEI il contratto stipulato tra le Parti in data 06.06.2022; 2) in via subordinata a) nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse accoglibile anche solo parzialmente la richiesta di pagamento formulata da BEI, accertare e dichiarare siffatto diritto come limitato ad Euro 225,00, fatta salva la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per compensazione dei debiti tra Parti per le causali di cui nella comparsa di Z1; 3) in via riconvenzionale a) accertare e dichiarare che BEI sia debitrice di Z1 per l'importo di Euro 3.375,00, fatta salva la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per le causali di cui nella comparsa di Z1; b) per l'effetto condannare BEi al pagamento di Euro 3.375,00, fatta salva la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o dichiarare la compensazione dei debiti tra Parti esistenti e limitando il debito di Z1 ad Euro 225,00; 4) in ogni caso a) condannare BEI ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” per l'importo di Euro 3.000,00, fatta salva la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
b) dichiarare la vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge tutti e spese esenti c) per l'effetto condannare BEI al versamento dei corrispondenti e liquidati importi”.
Oggetto: Risoluzione per inadempimento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato in data 27.11.2023, la Bei Meccanica S.r.l. adiva l'intestato Ufficio, esponendo di aver concluso con la Z1 S.r.l., in data 6.06.2022, un contratto avente ad oggetto la fornitura della licenza d'uso di un software, denominato “Ad Hoc pagina 4 di 10 Revolution”, con assistenza da remoto (telefonica o mediante collegamento da remoto), installazione e configurazione del sistema, accompagnata dalla formazione del personale, il tutto per un totale di cento ore, e il c.d. SAP (“servizio di aggiornamento dei programmi”), necessario a garantire la funzionalità e l'aggiornamento degli archivi e dei dati;
il prezzo della licenza d'uso era stato individuato dalle parti in € 9.500,00, al quale doveva aggiungersi la somma ulteriore di
€ 60,00 per ciascuna ora di formazione resa dalla controparte.
Precisava tuttavia l'istante che, dopo l'emissione della fattura n. 579 del 29.07.2022, era sorta tra le parti una controversia circa le modalità di esecuzione delle prestazioni di cui al contratto, giacché, oltre al compenso fisso di € 9.500,00, la controparte aveva chiesto il pagamento anche dell'ulteriore importo di € 6.000,00, relativo alle cento ore di formazione promesse, nonostante ne fossero state eseguite appena quindici.
Per questo motivo, stante l'incompleto pagamento della predetta fattura, la Z1 S.r.l. aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo (n. 197/2023), da parte del Tribunale di Como, per la somma di
€ 9.987,87, contro il quale non era stata avanzata opposizione. Essa ricorrente aveva, dunque, provveduto al pagamento di quanto dovuto, maggiorato delle spese di lite.
Premesso tuttavia che, nonostante il pagamento effettuato e sebbene, con la conclusione del contratto, la Bei Meccanica S.r.l. fosse diventata a tutti gli effetti proprietaria della licenza, la convenuta aveva disattivato la licenza presso Zucchetti S.p.a., costringendola ad avvalersi dei servizi resi da terzi, oltre a non aver fornito ottantacinque ore di formazione pagate, chiedeva la condanna della controparte alla restituzione di quanto indebitamente percepito per un totale di €
17.812,00, o comunque della diversa somma ritenuta di giustizia.
Fissata l'udienza e notificato tempestivamente il ricorso, si costituiva in giudizio, con comparsa di risposta depositata il 14.03.2024, la Z1 S.r.l.
Contestava, in primo luogo, la resistente che la controparte avesse acquistato la proprietà del software, giacché il contratto aveva unicamente ad oggetto la fornitura della licenza d'uso, al prezzo di € 9.500,00, oltre al canone mensile di € 320,00, nonché lo svolgimento di prestazioni accessorie, al costo di € 60,00 per ogni ora. Aggiungeva, inoltre, che era stata la controparte a rendersi inadempiente omettendo di pagare quanto dovuto e, per questa esclusiva ragione, la
Zucchetti S.p.a. le aveva revocato la licenza d'uso. pagina 5 di 10 Né sarebbe stato possibile attivarne una nuova, atteso che, a tal fine, sarebbe stato necessario pagare nuovamente il relativo compenso.
Opponeva pertanto l'impossibilità temporanea di adempiere le proprie obbligazioni, di cui all'art. 1256 c.c., divenuta definitiva nel momento stesso in cui la Bei Meccanica S.r.l. aveva scelto di agire in giudizio nei suoi confronti e di stipulare un nuovo contratto con altro fornitore.
Infine, rappresentava che, a differenza di quanto ex adverso dedotto, essa convenuta aveva esaurito il primo pacchetto di cento ore, non solo dedicandosi alle quindici ore di formazione, ma anche effettuando gli interventi di installazione e configurazione dei software, supporto tecnico, parametrizzazione dei documenti ed importazioni dall'esterno, come si evinceva dai report delle attività svolte, messe a disposizione della ricorrente e mai contestati.
Concludeva quindi per il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della controparte al pagamento, in proprio favore, dell'ulteriore somma di € 3.375,00, di cui € 1.000,00 per le attività di personalizzazione, € 455,00 per diritti fissi di uscita a pagamento ed € 1.920,00, relativi ai canoni scaduti nel periodo tra giugno e dicembre 2022; credito, questo, che opponeva comunque in compensazione.
Infine, chiedeva la condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 96, terzo comma,
c.p.c., attesa la natura temeraria dell'avversa iniziativa processuale.
All'esito della prima udienza, il giudice tentava la conciliazione e formulava una proposta conciliativa, che veniva rifiutata dall'attrice.
La causa subiva, quindi, rinvio all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale, al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza contestuale.
2. Tanto esposto, risulta dagli atti di causa che la Bei Meccanica S.r.l. e la Z1 S.r.l. avevano stipulato, in data 6.06.2022, un contratto con il quale la convenuta aveva ceduto alla ricorrente la licenza d'uso del software “Ad Hoc Revolution” al prezzo di € 9.500,00, prevedendo che, dal mese di gennaio 2023, la ricorrente sarebbe stata tenuta anche al pagamento dell'ulteriore importo mensile di € 320,00, a titolo di canone (cfr. all. 3 al ricorso).
È inoltre pacifico tra le parti che l'attrice si era resa inadempiente al pagamento della somma di
€ 9.987,87 e che, pertanto, la Z1 S.r.l. aveva chiesto ed ottenuto, da questo stesso Tribunale, un pagina 6 di 10 decreto ingiuntivo che, notificato alla controparte, non era stato opposto (cfr. all. 6 al fascicolo di parte ricorrente), con ciò costituendo giudicato tra le parti.
Infine, non è contestato che, stante l'inadempimento dell'attrice, la licenza d'uso del software è stata disattivata e non è possibile ripristinarla se non pagando di nuovo il compenso.
3. Tutto ciò premesso, occorre innanzitutto evidenziare che la domanda restitutoria avanzata dall'attrice, sul presupposto dell'inadempimento imputabile alla convenuta, implica una previa declaratoria di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.
Infatti, la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalle parti, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga la domanda di risoluzione (cfr. Cass., sez. II, 18 settembre 2020, n. 19513).
Nel domandare la restituzione di quanto indebitamente versato, non può ritenersi che la ricorrente abbia inteso far comunque salvi gli effetti del rapporto negoziale, dovendosi dunque concludere nel senso della proposizione di una domanda implicita di risoluzione.
Ciò posto, la domanda in questione è fondata e deve essere accolta.
Va detto infatti che, nonostante il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, per effetto della mancata opposizione nei termini di legge, la parte istante ha dedotto una circostanza sopravvenuta e sottratta ai limiti cronologici del giudicato, rappresentata dalla mancata riattivazione della licenza d'uso, nonostante il pagamento del compenso;
un elemento, questo, che non avrebbe potuto essere addotto nell'eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in quanto, fino al pagamento, il rifiuto della Z1 S.r.l. di adempiere le proprie obbligazioni era giustificato dall'altrui inadempimento, secondo il principio “inademplenti non est ademplendum” di cui all'art. 1460 c.c.
Né può sostenersi che, depositando il ricorso monitorio, l'odierna convenuta avesse inteso domandare già da allora la risoluzione del contratto, giacché l'art. 1453, primo comma, c.c. delinea un rapporto di rigida alternatività tra i rimedi contro l'inadempimento, consistenti nell'azione di esatto adempimento e in quella di risoluzione, con la precisazione che “la risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere
l'adempimento, ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la pagina 7 di 10 risoluzione” (comma secondo); chiedendo l'emissione del decreto ingiuntivo, la Z1 S.r.l. ha esclusivamente fatto valere il rimedio conservativo del contratto, portandolo ad esecuzione.
A fronte di ciò, deve ritenersi l'inadempimento di parte convenuta, che non ha garantito la fruizione del software da parte dell'attrice, e questo a prescindere dalla natura della situazione soggettiva acquistata dall'istante e dalla sua qualificazione in termini di “proprietà”.
Dopo il pagamento di quanto dovuto, la convenuta avrebbe dovuto ripristinare il servizio e garantire alla controparte la possibilità di avvalersi del programma informatico.
Trattasi, inoltre, di un inadempimento di importanza tale da giustificare la risoluzione del contratto, in quanto la stessa resistente ha ammesso che non è possibile ripristinare il servizio se non pagando il prezzo di una nuova licenza d'uso.
Né può ritenersi che l'inadempimento sia dovuto ad un'impossibilità della prestazione per causa non imputabile alla convenuta. Quest'ultima si è, infatti, limitata a sollevare generiche deduzioni circa l'impossibilità di garantire il ripristino del servizio, che non trovano tuttavia alcun riscontro nella documentazione in atti, senza peraltro spiegarne la ragione.
Segue la declaratoria di risoluzione del contratto per il grave inadempimento della Z1 S.r.l., con condanna di quest'ultima alla restituzione di quanto da lei ricevuto, a titolo di corrispettivo per la concessione della licenza d'uso, per totali € 9.500,00.
Al predetto importo, non possono aggiungersi gli interessi in mancanza di apposita domanda;
infatti, “in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi - contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria - hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte” (cfr. Cass., sez. VI-2, 25 novembre 2021, n. 36659).
4. Non può invece essere accolta l'ulteriore domanda avanzata dall'attrice, avente ad oggetto la restituzione del compenso versato per le attività professionali non eseguite dalla controparte, ovvero per le ottantacinque ore addebitate in eccesso.
Come sopra accennato, infatti, il decreto ingiuntivo non opposto produce effetti di giudicato tra le parti e la sua autorità concerne non solo la pronuncia esplicitamente contenuta al suo interno,
pagina 8 di 10 ma anche le ragioni che ne integrano, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico; il decreto ingiuntivo non opposto acquista, dunque, efficacia di giudicato non solo rispetto al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni giustificative della domanda in altro e separato giudizio tra le medesime parti, i loro eredi o aventi causa (cfr. Cass., sez. I, 19 settembre 2024, n. 25180; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. I, 24 settembre 2018, n. 22465).
A sostegno del ricorso monitorio, l'allora parte creditrice (Z1 S.r.l.) aveva dedotto, sia pure per relationem tramite richiamo alla fattura n. 579/2022 (cfr. all. 5 al ricorso semplificato), di aver eseguito prestazioni professionali per complessive cento ore, avendo maturato un credito di €
6.000,00, e la circostanza è stata accertata da questo Tribunale con decreto ingiuntivo n.
197/2023, non opposto dall'ingiunta (cfr. all. 6 al ricorso ex art. 281-undecies c.p.c.).
Tale decreto ingiuntivo non è stato opposto nei termini di legge, sicché la questione deve ormai intendersi preclusa poiché coperta dal giudicato.
Diversamente opinando, sarebbe infatti sempre ammissibile una censura collaterale al decreto ingiuntivo in sede di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.
5. Infine, va respinta la domanda riconvenzionale, avanzata da parte convenuta con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, avente ad oggetto il pagamento dell'ulteriore somma di € 3.375,00 a titolo di canoni e compensi.
Quanto alla somma di € 1.920,00, relativa al canone maturato nel periodo intercorrente tra giugno e dicembre 2022, va detto infatti che la sussistenza della relativa obbligazione è documentalmente esclusa dall'art. 4 del contratto, recante il “prospetto economico” dell'operazione, giacché si indica espressamente che “il primo canone annuo partirà come da accordi con fatturazione gennaio 2023” (cfr. all. 3 al ricorso semplificato).
In altri termini, il canone mensile per lo sfruttamento del programma, da aggiungersi al costo fisso di € 9.500,00, sarebbe stato esigibile solo a partire dal mese di gennaio 2023.
Quanto, invece, agli importi di € 1.000,00 per la “personalizzazione” e di € 455,00 per “diritti fissi di uscita a pagamento”, si osserva che tale richiesta non trova sufficiente riscontro nella documentazione in atti e, in particolare, nei report depositati dalla Z1 S.r.l. (cfr. all. 2 alla comparsa di risposta), formati unilateralmente dalla convenuta medesima.
pagina 9 di 10 Né la stessa ha avanzato istanze di prova orale a supporto della sua richiesta di pagamento.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del giudizio (ad eccezione dell'istruttoria, da liquidare ai minimi per via della natura documentale della controversia, e della fase decisionale, atteso il modulo decisorio prescelto, all'esito di discussione orale), tenuto conto del valore della causa.
Va infine respinta la domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, terzo comma,
c.p.c., avanzata da parte convenuta, considerato l'esito del giudizio e il fatto che l'attrice non si
è rivelata soccombente, né ha agito in giudizio in mala fede.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• Dichiara la risoluzione del contratto per grave inadempimento della Z1 S.r.l.;
• Condanna la Z1 S.r.l. alla restituzione, a favore della Bei Meccanica S.r.l., della somma di € 9.500,00;
• Rigetta, per il resto, le domande proposte dall'attrice;
• Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla Z1 S.r.l. nei confronti dell'attrice;
• Condanna la Z1 S.r.l. alla refusione delle spese processuali a favore dell'attrice, che liquida in € 237,00 per esborsi ed € 3.387,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
• Rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96, terzo comma, c.p.c. avanzata da parte convenuta.
Così deciso in Como, all'udienza dell'11 marzo 2025
Il giudice
dott. Paolo Bertollini
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