TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/05/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. 529/2025 pendente tra
Parte_1
(c. f. C.F._1
Difensore: avv. Fausto Maggi
Domicilio eletto: Genova, Via I. Frugoni 11/6
Presso la persona e lo studio del difensore
E
Controparte_1
(c. f. ) C.F._2
Difensore: avv. Tiziana Tamagno
Domicilio eletto: Genova, Via di Brera 2/12
Presso lo studio del difensore
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto emesso il 27.01.2025) avente ad oggetto la causa di divorzio
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da accordo raggiunto a verbale di udienza del 13.05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche il ricorrente o Parte_1 il marito o il padre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver contratto matrimonio con rito concordatario con
[...] in Genova in data 06.09.1981, trascritto nei registri dello CP_1 stato civile del Comune di Genova, atto n. 829, Parte II, serie A, Vol. 1, Anno 1981, Uff. 1;
- Che dall'unione coniugale sono nate a Genova due figlie: in Per_1 data 24.12.1983 e in data 22.12.1984, oggi entrambe Per_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- Che le parti sono addivenute a separazione personale consensuale alle condizioni di cui al decreto di omologazione del 04.04.95 del Tribunale di Genova nel procedimento RG n. 14662/94;
- Di aver dovuto cessare la propria attività di imprenditore edile con conseguente peggioramento della propria situazione economica gravata dai debiti di tale attività e da un pignoramento del quinto dello stipendio a seguito di precetto per crediti vantati da Controparte_1
- Di aver avuto un aggravamento delle proprie condizioni di salute e di essere in procinto di pensionamento con un importo di pensione non superiore a euro 1.000,00;
- Che la separazione fra i coniugi si era protratta ininterrottamente.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia del divorzio
- La revoca dell'assegno di mantenimento a favore di Controparte_1 ammontante ad euro 347,51 mensili determinato in verbale di separazione, a decorrere dal 01.04.19
- In subordine, la previsione di un assegno di mantenimento in favore di i importo non superiore a euro 100,00 mensili a Controparte_1 fronte di rinuncia da parte della moglie all'importo di cui al precetto
Con vittoria delle spese.
(da ora anche la resistente o la moglie o la madre) si Controparte_1 costituiva mediante memoria con la quale allegava in estrema sintesi e per
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 quanto di rilevanza:
- Di nulla opporre alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, stante l'ininterrotta separazione fra le parti;
- Di non aver svolto attività lavorativa ulteriore rispetto a quella di casalinga e madre, essendosi sempre occupata delle figlie;
- Di non poter perciò beneficiare di alcun trattamento pensionistico e/o assistenziale;
- Che, essendo figlie cresciute e diventate economicamente indipendenti e venendo meno l'obbligazione paterna nei loro confronti, il suo unico reddito era il contributo al mantenimento stabilito in suo favore in sede di separazione.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia del divorzio
- Respingere la domanda di revoca del contributo economico a suo favore
- In subordine, la previsione di un assegno in suo favore di minor importo.
Con vittoria delle spese.
Svolte le rispettive difese di rito, le parti comparivano personalmente all'udienza del 13.05.2025 e dichiaravano che la vita coniugale non era ripresa dopo la separazione e che non vi erano possibilità di conciliazione.
Le stesse concordavano di conciliare la causa alle seguenti condizioni:
- Pronuncia di stato
- Obbligo a carico di di corrispondere a , Parte_1 Controparte_1 con decorrenza dal gennaio 2025, a titolo di assegno divorzile, entro il giorno quindici di ogni mese, la somma di euro 100,00 mensile con rivalutazione annuale Istat
- Spese compensate
Dato atto di quanto sopra, il giudice disponeva la conversione del rito e rimetteva la causa in decisione
Quanto sopra premesso,
O S S E R V A
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra le parti deve essere accolta.
Non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 coniugale, avuto riguardo al lasso di tempo decorso rispetto all'intervenuta separazione e atteso che i coniugi hanno vissuto separati ininterrottamente dal momento della loro separazione senza che la vita coniugale sia mai ripresa.
Le parti sul punto sono state concordi e inoltre hanno espressamente escluso ogni possibilità di riconciliazione.
Deve essere, conseguentemente, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970, n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987, n. 74.
Le condizioni concordate dalle parti, che hanno sottoscritto per adesione il verbale di udienza del 13.05.2025, condizioni che si riportano in dispositivo, possono venire integralmente recepite non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico o all'interesse della prole, tenuto conto che entrambi i genitori hanno dato atto che le figlie sono divenute economicamente indipendenti.
Viste le conclusioni del P.M.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Genova in data 06.09.1981, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova, atto n. 829, Parte II, serie A, Vol. 1, Anno 1981, Uff. 1 da
(c. f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26.08.1959,
E
(c. f. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
14.10.1960,
OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di mantenimento degli ex coniugi, concordate tra le parti:
- Obbligo a carico di di corrispondere a Parte_1 CP_1
, con decorrenza dal gennaio 2025, a titolo di assegno
[...]
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 divorzile, entro il giorno quindici di ogni mese, la somma di euro 100,00 mensile con rivalutazione annuale Istat.
- Spese compensate
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata.
Così deciso in Genova il giorno 24.5.2025
Il Presidente Est. Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. 529/2025 pendente tra
Parte_1
(c. f. C.F._1
Difensore: avv. Fausto Maggi
Domicilio eletto: Genova, Via I. Frugoni 11/6
Presso la persona e lo studio del difensore
E
Controparte_1
(c. f. ) C.F._2
Difensore: avv. Tiziana Tamagno
Domicilio eletto: Genova, Via di Brera 2/12
Presso lo studio del difensore
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto emesso il 27.01.2025) avente ad oggetto la causa di divorzio
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da accordo raggiunto a verbale di udienza del 13.05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche il ricorrente o Parte_1 il marito o il padre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver contratto matrimonio con rito concordatario con
[...] in Genova in data 06.09.1981, trascritto nei registri dello CP_1 stato civile del Comune di Genova, atto n. 829, Parte II, serie A, Vol. 1, Anno 1981, Uff. 1;
- Che dall'unione coniugale sono nate a Genova due figlie: in Per_1 data 24.12.1983 e in data 22.12.1984, oggi entrambe Per_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- Che le parti sono addivenute a separazione personale consensuale alle condizioni di cui al decreto di omologazione del 04.04.95 del Tribunale di Genova nel procedimento RG n. 14662/94;
- Di aver dovuto cessare la propria attività di imprenditore edile con conseguente peggioramento della propria situazione economica gravata dai debiti di tale attività e da un pignoramento del quinto dello stipendio a seguito di precetto per crediti vantati da Controparte_1
- Di aver avuto un aggravamento delle proprie condizioni di salute e di essere in procinto di pensionamento con un importo di pensione non superiore a euro 1.000,00;
- Che la separazione fra i coniugi si era protratta ininterrottamente.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia del divorzio
- La revoca dell'assegno di mantenimento a favore di Controparte_1 ammontante ad euro 347,51 mensili determinato in verbale di separazione, a decorrere dal 01.04.19
- In subordine, la previsione di un assegno di mantenimento in favore di i importo non superiore a euro 100,00 mensili a Controparte_1 fronte di rinuncia da parte della moglie all'importo di cui al precetto
Con vittoria delle spese.
(da ora anche la resistente o la moglie o la madre) si Controparte_1 costituiva mediante memoria con la quale allegava in estrema sintesi e per
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 quanto di rilevanza:
- Di nulla opporre alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, stante l'ininterrotta separazione fra le parti;
- Di non aver svolto attività lavorativa ulteriore rispetto a quella di casalinga e madre, essendosi sempre occupata delle figlie;
- Di non poter perciò beneficiare di alcun trattamento pensionistico e/o assistenziale;
- Che, essendo figlie cresciute e diventate economicamente indipendenti e venendo meno l'obbligazione paterna nei loro confronti, il suo unico reddito era il contributo al mantenimento stabilito in suo favore in sede di separazione.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia del divorzio
- Respingere la domanda di revoca del contributo economico a suo favore
- In subordine, la previsione di un assegno in suo favore di minor importo.
Con vittoria delle spese.
Svolte le rispettive difese di rito, le parti comparivano personalmente all'udienza del 13.05.2025 e dichiaravano che la vita coniugale non era ripresa dopo la separazione e che non vi erano possibilità di conciliazione.
Le stesse concordavano di conciliare la causa alle seguenti condizioni:
- Pronuncia di stato
- Obbligo a carico di di corrispondere a , Parte_1 Controparte_1 con decorrenza dal gennaio 2025, a titolo di assegno divorzile, entro il giorno quindici di ogni mese, la somma di euro 100,00 mensile con rivalutazione annuale Istat
- Spese compensate
Dato atto di quanto sopra, il giudice disponeva la conversione del rito e rimetteva la causa in decisione
Quanto sopra premesso,
O S S E R V A
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra le parti deve essere accolta.
Non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 coniugale, avuto riguardo al lasso di tempo decorso rispetto all'intervenuta separazione e atteso che i coniugi hanno vissuto separati ininterrottamente dal momento della loro separazione senza che la vita coniugale sia mai ripresa.
Le parti sul punto sono state concordi e inoltre hanno espressamente escluso ogni possibilità di riconciliazione.
Deve essere, conseguentemente, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970, n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987, n. 74.
Le condizioni concordate dalle parti, che hanno sottoscritto per adesione il verbale di udienza del 13.05.2025, condizioni che si riportano in dispositivo, possono venire integralmente recepite non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico o all'interesse della prole, tenuto conto che entrambi i genitori hanno dato atto che le figlie sono divenute economicamente indipendenti.
Viste le conclusioni del P.M.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Genova in data 06.09.1981, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova, atto n. 829, Parte II, serie A, Vol. 1, Anno 1981, Uff. 1 da
(c. f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26.08.1959,
E
(c. f. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
14.10.1960,
OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di mantenimento degli ex coniugi, concordate tra le parti:
- Obbligo a carico di di corrispondere a Parte_1 CP_1
, con decorrenza dal gennaio 2025, a titolo di assegno
[...]
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 divorzile, entro il giorno quindici di ogni mese, la somma di euro 100,00 mensile con rivalutazione annuale Istat.
- Spese compensate
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata.
Così deciso in Genova il giorno 24.5.2025
Il Presidente Est. Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5