Art. 26. Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 13, valutati in 1,2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023, n. 111 .
Note all' art. 26 :
- Il comma 3 dell'art. 22 della legge 9 agosto 2023, n. 111 e' il seguente:
«3. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione al loro interno o mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all' art. 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1, si provvede ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, trasmessi alle Camere prima di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tale fine, le maggiori entrate o i risparmi di spesa confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. I decreti legislativi che recano nuovi o maggiori oneri o minori entrate entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria.».
Note all' art. 26 :
- Il comma 3 dell'art. 22 della legge 9 agosto 2023, n. 111 e' il seguente:
«3. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione al loro interno o mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all' art. 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1, si provvede ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, trasmessi alle Camere prima di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tale fine, le maggiori entrate o i risparmi di spesa confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. I decreti legislativi che recano nuovi o maggiori oneri o minori entrate entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria.».