Articolo 9 della Legge 2 gennaio 1958, n. 3
Articolo 8Articolo 10
Versione
31 gennaio 1958
Art. 9.
Al personale dell'A.R.A.R. che non venga assunto ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7 alle dipendenze dello Stato e' corrisposta una integrazione del trattamento, di cui al precedente art. 5, pari a tre mensilita' dello stipendio o della paga e delle indennita' accessorie aventi carattere continuativo se trattasi di impiegati ovvero pari a 90 giornate della paga e delle indennita' accessorie, sempre a carattere continuativo, se trattasi di personale salariato.
Tale integrazione va computata sull'ammontare dello stipendio o della paga spettante alla scadenza del termine indicato al primo comma del precedente art. 5.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1958