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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 16/12/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI MATERA
PRIMA SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa NI D'EL, applicata ai sensi dell'art. 3 d.l. 117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 494 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. all'udienza cartolare del 09.12.2025 e promossa da
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Teggiano alla Via Parte_1 C.F._1
Codaglioni n. 86 presso lo studio dell'avv. INNAMORATO ANTONIO, dichiaratosi antistatario, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-PARTE OPPONENTE - contro
(CF ) e per essa (C.F. ) elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2
domiciliata in Bari Via Garruba 57 presso lo studio dell'avv. GIAMMARIA SALVATORE che la rappresentata e difende giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI: come da note scritte e atti difensivi.
Considerazioni in fatto e diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato, opponeva l'atto di precetto Parte_1
notificatogli da per essa , in data 12.03.2024 intimante il pagamento Controparte_1 CP_2
di euro 361.139,32 oltre interessi di mora contrattuali in forza del contratto di mutuo ipotecario del
04.12.2001, per atto pubblico notarile, Rep. n. 32787, Racc. n. 11572. A tale fine, conveniva in giudizio il creditore al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto:
1 - in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare in via pregiudiziale e cautelare la sospensione del precetto notificato in data 12/03/2024.
NEL MERITO
1) Accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione attiva da parte della in Controparte_3
riferimento al contratto di mutuo rep. n. 32787 e Racc. n. 11572, per quanto esposto in narrativa.
2) Accertare e dichiarare che il titolo riportato nel precetto non può costituire valido titolo esecutivo, per assenza, nel contratto di mutuo, dell'indicatore TAEG/ISC, con conseguenza indeterminatezza del tasso d'interesse e delle condizioni contrattuali ed applicazione di un nuovo tasso di interesse da applicare per rideterminare l'importo economico da corrispondere, -ex art. 117 c.4 T.U.B.-.
3) Condannare la al pagamento delle spese e onorari”. Controparte_3
A sostegno della propria pretesa, l'opponente deduceva:
- che i contratti di cessione del credito da ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. in favore di
[...]
erano nulli, inesistenti e privi di efficacia;
CP_3
- che l'avvenuta pubblicazione in GU n. 143 del 5.12.2019 nulla provava in ordine all'intervenuta cessione del credito;
- che non vi era prova che lo specifico credito oggetto di causa fosse ricompreso tra quelli oggetto di cessione;
- che la titolarità attiva del rapporto era un requisito della fondatezza della domanda;
- che tra i beni oggetto di espropriazione vi era un immobile privo della garanzia ipotecaria
(Catasto T-Terreno Prov. Matera (MT), Foglio 15, Particella 96);
- che il contratto di mutuo non era un valido titolo esecutivo in quanto privo dell'indicatore
TAEG/ISC;
- che, inoltre, il mutuo prevedeva un ammortamento alla francese in spregio al divieto di anatocismo e al principio di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto (quanto agli interessi).
Si costituiva per essa la mandataria , contestando tutto quanto ex Controparte_1 CP_2
adverso affermato e, in particolare, eccependo:
- che essendo cessionaria del credito in blocco, era carente di legittimazione Controparte_3
passiva in relazione ad eventuali pretese restitutorie/risarcitorie;
- che era succeduta nel solo credito e non anche nel rapporto contrattuale Controparte_3
dell'originaria titolare;
Parte_2
2 - che per il recupero del credito ipotecario azionato con il precetto opposto era stata incardinata una prima esecuzione immobiliare RGE 31/09;
- che tale procedura veniva opposta in data 15.09.2017 con rigetto di tutte le richieste in fase cautelare e in fase di reclamo;
- che anche il merito (RG 1551/18) si concludeva con accertamento dell'esposizione debitoria di euro 360.312 (passata in giudicato), somma intimata con il nuovo precetto opposto nel presente giudizio;
- che, sempre nell'ambito della procedura RGE 31/09, veniva proposta una seconda opposizione in data 26.02.2022 con rigetto di tutte le richieste in fase di cautelare, non reclamata né seguita dal merito (doc. 5 fascicolo opposto);
- che, successivamente, veniva introdotta una terza opposizione anch'essa respinta in fase cautelare e non coltivata né in sede di reclamo ma solo in sede di merito (RG 1106/2024 pendente – doc. 6 fascicolo opposto);
- che il presente precetto opposto si era reso necessario per pignorare una particella di terreno (fg
15 p.lla 96) rimasta esclusa dal pignoramento del 2009, onde consentire la riunione della nuova procedura R.G.E. n. 29/24 per facilitare la vendita di tutti i terreni pignorati, nelle procedure riunite, costituenti un UNICO LOTTO (doc. 4 fascicolo opposto);
- che sul presunto difetto di legittimazione della si era già pronunciato il Controparte_3
Tribunale di Matera con provvedimento del 17.05.2022 (doc. 5 fascicolo opposto) e che tale provvedimento era divenuto definitivo per assenza di reclamo o introduzione del giudizio di merito;
- che, quindi, l'opposizione era da dichiarare inammissibile per violazione del divieto del ne bis in idem;
- che, comunque, dalla documentazione in atti si evinceva che veniva dato avviso della cessione di crediti pro-soluto mediante pubblicazione sulla GU del 05 dicembre 2019 foglio delle inserzioni n. 143;
- che l'avviso conteneva l'indicazione dei rapporti ceduti in blocco e cioè “tutti i crediti pecuniari
(derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i "Crediti"). In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti
3 nel periodo tra febbraio 1975 e luglio 2019 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti”;
- che il credito verso il rientrava in queste categorie;
Parte_1
- che l'inclusione del credito poteva essere verificato anche su https://www.securitisation- cessioni/4851/ (NDG 104585 e numero di Controparte_4 Controparte_5
RAPPORTO ID 9060990503401);
- che il cessionario era nella disponibilità dell'originale del titolo esecutivo;
- che la cedente ICCREA Banca aveva rilasciato una dichiarazione di cessione (doc. 11 fascicolo opposto);
- che il secondo motivo di contestazione non era facilmente decifrabile in quanto la part. 96 fg. 15 non era stata precedentemente pignorata;
- che, quanto alle anomalie del contratto, le doglianze erano già state vagliate nel giudizio RG
1551/2018 con sentenza 214/22 passata in giudicato che aveva accertato l'entità dell'esposizione debitoria;
- che, comunque, tali doglianze erano prive della relativa prova;
- che il non aveva escluso di dovere delle somme alla Banca e, anzi, secondo i calcoli Pt_1
apportati al giudizio, tali somme erano superiori a quelle intimate.
Insisteva per il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita con la concessione dei termini per le memorie ex art. 171 ter c.p.c. all'esito delle quali il Giudice, precedente assegnatario del fascicolo, rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Nelle more, la causa veniva assegnata allo scrivente magistrato applicato al Tribunale di Matera ai sensi dell'art. 3 d.l. 117/2025 che anticipava l'udienza.
Chiamata all'udienza del 09.12.2025, sulle note scritte depositate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
*
La questione posta all'attenzione del Tribunale attiene all'accertamento del diritto di CP_3
ad agire esecutivamente nei confronti di sulla base dell'atto di precetto
[...] Parte_1
opposto per come portato dal contratto di mutuo agricolo sottoscritto per atto pubblico in data
04.12.2001.
4 Invero, tale stesso titolo esecutivo è già stato azionato dal creditore , e poi dalla Controparte_6
cessionaria intervenuta a fondamento della procedura esecutiva RGE 31/09 del Controparte_3
Tribunale di Matera.
1. Sulla titolarità del credito.
Tale preliminare osservazione è fondamentale in quanto nell'ambito di un'opposizione all'esecuzione promossa in quella sede, il debitore ha già eccepito il difetto di titolarità attiva in capo al creditore opposto che è stata respinta in sede cautelare.
Si riporta, in particolare, uno stralcio dell'intervenuta decisione in fase cautelare (doc. 5 fascicolo opposto):
Ora,
5 ancorché agli atti non vi sia alcuna attestazione sulla mancata introduzione del reclamo o della fase di merito relativa all'opposizione in cui è stata adottata l'ordinanza sopra richiamata, il debitore nulla ha contestato sul punto. Egli, infatti, nel corso dell'udienza del 06.02.2025, si è limitato a contestare “quanto ex adverso dedotto ed eccepito specie con riferimento al ne bi in idem atteso che, nella specie, ci si trova difronte ad una nuova contestazione mai prima articolata afferente all'esistenza del contratto di cessione” (così verbale udienza del 06.02.2025).
Pertanto, il debitore ha confermato la statuizione resa nel corso dell'opposizione ex art 615 co. 2
c.p.c. ma chiarendo che, nella presente opposizione, è stata introdotta una nuova contestazione mai prima articolata afferente all'esistenza del contratto di cessione.
Tuttavia, deve rilevare il Tribunale che nell'atto introduttivo dell'opposizione a precetto il debitore espressamente afferma “Ne discende che il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione, avendo invece la cessionaria l'onere di dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione” (pag. 3 della memoria introduttiva). Pertanto, non pare che nel presente giudizio sia stata introdotta una doglianza circa l'esistenza del contratto di cessione che il debitore dà per pacifico quanto, nuovamente, la contestazione sulla mancata inclusione del credito bel contratto di cessione.
Ancorché quanto appena riferito sia dirimente per il rigetto del motivo, ritiene il Tribunale opportuno spendere, comunque, qualche breve osservazione sulla doglianza proposta dal debitore circa il difetto di legittimazione attiva di CP_7
Ora, la questione, sovente sottoposta nella prassi in termini di sussistenza della legittimazione attiva
(locuzione invero impiegata in senso atecnico), presuppone una breve disamina in relazione, appunto, alla distinzione tra difetto di legittimazione e difetto di titolarità del diritto.
In proposito, si osserva come la legittimazione ad agire o contraddire integri una questione di rito, mentre la titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso è questione di merito, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini processuali. La Corte di Cassazione (Sez. Un., sent.
n. 2951/2016) ha ampiamente ripercorso la distinzione tra legittimazione attiva e titolarità del rapporto controverso, sottolineando come la mancanza della prima possa ricavarsi dalla prospettazione fatta nella domanda di parte attrice vertendosi, invece, negli altri casi, in ambito di titolarità del rapporto e, dunque, in un problema di merito da decidere in sentenza. In sostanza, solo ove l'atto introduttivo (o, nel caso della chiamata di terzo, l'atto contenente la domanda nei confronti del chiamato) non indichi, anche implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si
6 chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, potrà parlarsi di difetto di legittimazione attiva o passiva, con la conseguente inammissibilità della domanda.
È evidente, pertanto, che parte opponente ha inteso sollevare una questione di merito relativa alla titolarità del diritto in capo che è, tra l'altro, sconfessata per tabulas dalla CP_7
documentazione depositata in atti.
Ed infatti, ha depositato in atti: a) la pubblicazione in GU n. 143/2019 con indicazione CP_7
dei caratteri del credito e cioè: “(i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra febbraio 1975 e luglio 2019 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti. In particolare, è stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla Data di Stipulazione ad eccezione delle posizioni debitorie corrispondenti ai seguenti NDG: (i) in relazione ai Crediti ceduti da Iccrea BancaImpresa
S.p.A., 1281836 (ID rapporto 2000029487), 1281836 (ID rapporto 9000000601), 1281836 (ID rapporto 9000001472), 1281836 (ID rapporto 9000001473), 1281836 (ID rapporto 9000001475),
1680068 (ID rapporto 9022000901), 1235185 (ID rapporto 9737000500453), 1267455 (ID rapporto
9000001107), 1434587 (ID rapporto 9737000501842), 1687900 (ID rapporto 9737000501222),
2047179 (ID rapporto 9737000501437), 1281836 (ID rapporto 9737000504273), 1281836 (ID rapporto 9737000504272), 1281836 (ID rapporto 9737000504275), 1281836 (ID rapporto
9737000504274) e 1281836 (ID rapporto 0002000000608)” (doc. 9 fascicolo opposto); b) la dichiarazione di cessione proveniente dalla cedente ICCREA BANCA con indicazione del NDG 104585 che, essendo una dichiarazione proveniente da un soggetto terzo su fatti aventi relazione con la lite, acquisisce comunque valore indiziario nel presente giudizio (Cassazione civile sez. II, 23/10/2017,
n.24976) (doc. 11 fascicolo opposto); c) l'elenco delle posizioni cedute (doc. 10 fascicolo opposto) ed ha riferito di essere in possesso dell'originale del contratto di mutuo, fatto non contestato dal debitore.
Tali circostanze sono tutti elementi indiziari che valorizzati nel loro insieme portano a confermare l'esistenza del contratto di cessione tra ICCREA e nonché l'inclusione del credito CP_7
esistente nei confronti di nella suddetta cessione. Parte_1
D'altra parte, la Corte di Cassazione ha affermato che “in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto rileva al solo fine di escludere l'efficace liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima laddove sia oggetto di
7 specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni”(Cassazione civile sez. III, 22/06/2023,
n. 17944).
Pertanto, in assenza della produzione del contratto di cessione (come nel caso di specie), la prova della sua esistenza può essere fornita dal creditore anche mediante altri elementi presuntivi tanto più che il contratto di cessione non richiede alcuna forma né ad substantiam né ad probationem.
I medesimi elementi devono, poi, essere valorizzati anche con riferimento alla prova dell'inclusione del credito posto che “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (Cass. ord. 9412 del 05.04.2023).
È chiaro che gli elementi elencati, individualmente considerati, non hanno un rilievo probatorio tale da potere confermare l'esistenza del contratto di cessione e l'inclusione del credito;
è la loro considerazione globale, in ragione della loro gravità, precisione e concordanza, che permette di ritenere esistente il contratto di cessione. Inoltre, è bene evidenziare che il , odierno Pt_1
opponente, non ha, in alcun modo, introdotto indizi di segno opposto nel giudizio.
Deve, inoltre, essere rigettato quanto chiesto tardivamente, nella nota a trattazione scritta in vista dell'udienza cartolare del 09.12.2025, dal debitore e cioè di “Accertare e dichiarare la nullità del potere di rappresentanza processuale della ex art. 77 cpc”. In atti è stata, infatti, Controparte_3
prodotta la procura alle liti rilasciata da (oggi ), che è la parte convenuta CP_8 CP_2
costituita, al difensore costituito in giudizio.
2. Sull'idoneita' del contratto di mutuo in atti a costituire un titolo esecutivo legittimante
l'esecuzione forzata
Parte opponente si duole, inoltre, che un immobile non soggetto ad ipoteca sia oggetto di espropriazione e conclude chiedendo la nullità dell'iscrizione ipotecaria.
Tale motivo di doglianza, criptico nella sua formulazione e di difficile interpretazione, deve essere disatteso in quanto il presente giudizio, essendo un'opposizione a precetto, ha ad oggetto un atto preesecutivo il quale può essere contestato sotto l'an o sotto il quantum senza che possa rilevare né l'iscrizione ipotecaria né la trascrizione di altro pignoramento.
8
3. Sull'esistenza di un valido titolo esecutivo.
Il debitore contesta, poi, che il contratto di mutuo agricolo ipotecario stipulato con atto pubblico del
04.12.2001, Rep. n. 32787, Racc. n. 11572 non sia un valido titolo esecutivo in ragione dell'esistenza di varie anomalie ed omissioni che rendono inesistente le somme precettate e cioè “l'assenza in contratto dell'indicatore TAEG/ISC, mancata indicazione degli indici informativi che determina una
“diversa percezione della realtà” al punto di giustificare una responsabilità risarcitoria in capo alla banca mutuante cfr Cass. Civile, 9 settembre 2022, n. 26585);
- L'illegittimità del mutuo alla francese sotto diversi aspetti:
a) violazione di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.;
b) indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1348 c.c.;
c) indeterminatezza del tasso d'interesse art. 1248 c.3 c.c.;
d) indeterminatezza del tasso d'interesse e delle condizioni contrattuali ex art. 117 c.4 T.U.B.;
e) violazione delle regole di trasparenza bancaria”.
A riprova di quanto sostenuto ha allegato una perizia di parte nella quale il proprio CTP ha proceduto al ricalcolo del piano di ammortamento giungendo ad affermare la debenza di “480.600,45 di cui euro 361.519,83 per sorte capitale ed euro 119.080,62 interessi ricalcolati” (così nell'atto di citazione in opposizione).
Ora, considerando che le anomalie asseritamente contestate dal debitore non portano all'inesistenza delle somme precettate quanto, semmai, ad una loro riduzione - anche considerato che il debitore non ha mai riferito di avere rimborsato il capitale che è stato regolarmente erogato
– dovranno, quindi, svolgersi alcune brevi considerazioni.
Ed infatti, non può non rilevarsi che l'atto di precetto opposto porta un'ingiunzione pari a euro
361.139,32 euro mentre il debitore ha riferito come dovuto al creditore, “all'esito al ricalcolo del piano di ammortamento del mutuo Rep. n. 32787, e in relazione alle anomalie riportate nel mutuo che ne determinano l'indeterminatezza e indeterminabilità delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 117 del T.U.B., ha sostituito il TAN concordato del 6,15% con il tasso BOT più basso nei 12 mesi precedenti la stipula, pari al 3,890%”, una somma maggiore pari a euro 480.600,45.
Se così è, tale conclusione dispensa il Tribunale da ogni valutazione sulla fondatezza delle suesposte doglianze posto che anche il ricalcolo, svolto secondo i dettami ritenuti corretti da debitore, conferma un'esposizione debitoria di almeno euro 361.139,32 che è l'importo contenuto nell'atto di precetto, pertanto, da considerarsi come dovuto da nei confronti del Parte_1
creditore.
9 Alla luce di quanto sopra, il Tribunale deve confermare il diritto di e per essa Controparte_1 [...]
a diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base dell'atto di precetto notificato in CP_2
data 12.03.2024.
5. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono, quindi, la soccombenza di e si liquidano, in assenza di Parte_1
nota spese, come in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal Decreto del Ministero della giustizia del n. 147 del 13.08.2022, applicabile a tutte le “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23.10.2022) in relazione al valore della controversia
(scaglione da euro 260.000 a euro 520.000 – parametri medi per la fase di studio e minimi per tutte le altre fasi con esclusione della fase istruttoria in relazione all'attività processuale effettivamente espletata).
PQM
Il Tribunale di Matera, definitivamente pronunciando ogni domanda, eccezione ed istanza contraria disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta nell'interesse di e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
e per essa ha diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base Controparte_1 CP_2
dell'atto di precetto notificato in data 12.03.2024;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di e per Parte_1 Controparte_1
essa che liquida in euro 7.795 per compensi oltre spese generali, CPA come per CP_2
legge ed IVA se dovuta.
Così deciso in Matera, 16.12.2025
Il Giudice
NI D'EL
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