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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 3868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3868 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Consigliere rel. dott. Antonietta Savino
Consiglieredott. Daniele Colucci
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza dell'11/11/2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.967 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2025
TRA
Parte 1 rapp.ta e difesa dagli avv. Francesco Tozzi e
LL NA, presso i quali elett.te domicilia in Casaluce
(CE), via Lemitone n.1
APPELLANTE
E
Controparte 1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in S. Antimo (NA) alla Via G. Carducci,
n.12 presso lo studio dell'Avv. Anna Lioniello che la rappresenta e difende
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24/4/2025, la ricorrente in epigrafe proponeva appello avversO la sentenza n.1239/25, pubblicata il
18/3/2025, con cui il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda, volta all'accertamento della nullità e/o illegittimità del suo trasferimento dal punto vendita sito in Orta di Atella (CE) presso il centro commerciale "Le Fabulae" a quello di EL ed NE
(CE), disposto dalla società datrice di lavoro Controparte 1
[...] in data 21/10/24, ed al conseguente ordine di riassegnazione presso il punto vendita originario. L'appellante censurava la decisione in quanto erroneamente il
Tribunale aveva ritenuto la legittimità del disposto trasferimento per motivi di riorganizzazione aziendale, non avendo la società resistente fornito alcuna prova delle ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificavano il provvedimento impugnato né del nesso di causalità tra il disposto trasferimento e le ragioni poste a base della scelta datoriale.
Il primo giudice inoltre erroneamente aveva omesso di valutare gli eventi descritti in ricorso, antecedenti al disposto trasferimento e quindi a non tenere conto della condotta vessatoria e ritorsiva tenuta dalla resistente a seguito della sua diffida del 2/10/24, con cui essa appellante aveva rivendicato il rispetto delle condizioni di lavoro, in particolare quanto all'orario lavorativo.
Chiedeva, quindi, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento della domanda proposta, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Ricostituito il contraddittorio, la società resistente in via preliminare eccepiva la inammissibilità del gravame e la sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell'appellante, essendo il rapporto di lavoro cessato in seguito alle dimissioni per giusta causa rassegnate dalla lavoratrice in data 14/5/25. Sosteneva in ogni caso l'infondatezza dell'appello per le ragioni espresse in memoria, chiedendone il rigetto.
Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note di entrambe le parti, la causa è stata decisa, all'esito dell'udienza, secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve darsi atto dell'incontestata e documentata circostanza dell'avvenuta cessazione, dopo il deposito del presente gravame, del rapporto di lavoro intercorso tra le parti per volontà della Pt 1 che ha rassegnato le sue dimissioni per giusta causa.
Tale circostanza, come dedotto dalla difesa della società appellata, ha fatto venire meno ogni interesse della odierna impugnante ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità del trasferimento oggetto di impugnazione al fine di essere riassegnata nella sede di lavoro originaria, ossia presso il negozio di Orta di Atella, dove svolgeva le sue mansioni di commessa.
Non è tuttavia venuto meno il suo interesse ad ottenere comunque l'accertamento dell'illegittimità o meno di tale trasferimento, in quanto, come evidenziato nelle note depositate per l'udienza, la odierna impugnante si era riservata, fin dal ricorso introduttivo del giudizio, “di agire in separato giudizio per la quantificazione di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non, determinati dell'illegittimo trasferimento impugnato." Tale riserva vale a rendere persistente l'interesse della ricorrente a conseguire l'accertamento della illegittimità del provvedimento datoriale anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ribaditi conformemente ai principi enunciati dalla Suprema Corte, nella sentenza n.1157/24 richiamata da parte appellante, secondo cui "L'estinzione del rapporto di lavoro in corso di causa non determina il venir meno dell'interesse ad agire del lavoratore che abbia chiesto l'accertamento della illegittimità dei provvedimenti datoriali che incidono sulla sede di lavoro o sulle mansioni svolte, allorquando il ricorrente, sin dal ricorso introduttivo, abbia fatto espressa riserva di agire per il risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento del datore di lavoro, in quanto l'accertamento di tale inadempimento viene a costituire la premessa logica e giuridica delle pretese risarcitorie, determinando il permanere dell'interesse ad ottenere la pronunzia giurisdizionale" (cfr anche Cass. Sez. L
Ordinanza n. 4410 del 10/02/2022).
Tanto premesso l'appello è infondato e va pertanto rigettato.
L'impugnante ribadisce in questa sede del gravame che il provvedimento di trasferimento del 21/10/2024 presso il negozio di
EL ed NE (CE) sia nullo ed illegittimo, in quanto adottato non per motivi di riorganizzazione aziendale, che assume essere insussistenti e non provati dalla società, ma per ritorsione rispetto alle rivendicazioni avanzate dalla stessa, in tal modo censurando le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, che sono pienamente condivise da questa Corte.
"InEd invero, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, tema di mutamento della sede di lavoro del lavoratore, sebbene il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, né il datore di lavoro abbia l'obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda, ove sia contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e, se può integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento, non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma deve comunque dimostrare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento (cfr tra le tante Cass. 2017/807).
Il datore di lavoro, inoltre, come osservato dal Giudice di prime cure, ha la facoltà di scegliere tra le varie possibilità organizzative quella che meglio risponda alle esigenze dell'impresa, non essendo sindacabile la scelta che egli ritiene più idonea e conveniente.
Orbene, applicando i predetti principi alla fattispecie concreta, non può che convenirsi con il primo giudice che la società abbia allegato e comprovato le ragioni del disposto trasferimento di sede di lavoro dell'impugnante ed i motivi per cui la scelta è ricaduta sulla stessa, che non sono certo sindacabili da questa Corte ove effettivi.
E' stato evidenziato, infatti, che il trasferimento era stato reso necessitato dalla circostanza che serviva una commessa di esperienza presso il negozio di EL ed NE, essendo il rapporto di lavoro delle altre due commesse che vi erano addette prossimo alla scadenza, e la scelta era ricaduta sula Pt 1 in quanto più anziana di servizio e quindi più esperta.
Come rappresentato nella memoria difensiva di primo grado, la società resistente possiede due negozi, uno in Orta di Atella e l'altro in
EL ed NE. In Orta di Atella vi erano tre dipendenti addette come commesse al momento del trasferimento della Pt 1 ossia '
l'odierna impugnante (assunta il 4.10.2023), Persona 1
(assunta il (assunta il 22.03.2024) e Persona 2
25.03.2024).
In EL ed NE vi erano, invece, al momento del trasferimento solo due commesse, Parte 2 (assunta 1'11.06.2024, con contratto a termine fino al 31.12.2024) e Parte 3 (assunta il 18.07.2024 fino al 31.12.2024). Risulta evidente, dunque, che nel periodo interessato dal trasferimento, ossia fine ottobre 2024, nel negozio di Orta di Atella fossero presenti tre commesse con una stabilità lavorativa, mentre in quello di EL ed NE vi erano solo due commesse che di lì a poco sarebbero dovute andare via, come di fatto è accaduto,
avendo lasciato il lavoro in data 31.12.2024, circostanze queste comprovate e comunque non contestate dalla Pt 1
La società resistente necessitava, pertanto, di una presenza lavorativa stabile in EL ed NE, che consentisse il prosieguo della attività commerciale, di qui la necessità di trasferire una dipendente presso tale punto vendita;
la scelta era ricaduta sulla Pt 1 in quanto ella era, tra le dipendenti di
Orta di Atella, la più anziana di servizio e, quindi, la più esperta e competente.
Queste le motivazioni per le quali si era necessaria la presenza della presso la sede di EL ed NE e per cui era Pt 1 stata scelta rispetto alle altre lavoratrici.
Il Tribunale, dopo avere analizzato la produzione documentale della società appellata, pertanto, correttamente giunto alla conclusione che fosse stata fornita la prova della sussistenza della ragione organizzativa e del messo di causalità tra il provvedimento di trasferimento e le ragioni poste a fondamento della scelta imprenditoriale. Il dato documentale era infatti coerente con le allegazioni della convenuta, in quanto emergeva l'esigenza che la ricorrente, in qualità di commessa con maggiore esperienza e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dovesse essere impiegata presso la sede di
EL ed NE dove entro la fine del 2024 erano cessati i rapporti di lavoro di tre dipendenti. Ciò anche in considerazione del fatto che dal mese di dicembre 2024 la convenuta aveva assunto nuovi lavoratori quasi esclusivamente con contratti di brevissima durata. Il Tribunale successivamente è pervenuto all'ulteriore condivisa conclusione che si legge nella sentenza impugnata, ossia che "La sussistenza di ragioni giustificatrici e l'accertamento del nesso di causalità tra le stesse ed il trasferimento comportano l'irrilevanza di eventuali motivi ritorsivi. Una volta accertata l'esistenza di ragioni giustificatrici e del relativo nesso di causalità, non vi è spazio per la valutazione di un motivo illecito determinante.
Infatti, pur nell'eventualità del raggiungimento della prova della sussistenza di ulteriori motivi ritorsivi, come allegato dalla ricorrente, gli stessi si affiancherebbero a quello lecito provato dal datore, ma non potrebbero eliderlo, non costituendo l'unica ragione del trasferimento".
Per tali motivi non stata ammessa la prova per testi come articolata dalla odierna impugnante, pedissequamente reiterata in questo grado dell'appello, senza che se ne alleghi e chiarisca la rilevanza e necessità. In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni,
l'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Anche Le spese del presente grado, attese le ragioni della decisione, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello.
Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Napoli 11/11/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Consigliere rel. dott. Antonietta Savino
Consiglieredott. Daniele Colucci
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza dell'11/11/2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.967 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2025
TRA
Parte 1 rapp.ta e difesa dagli avv. Francesco Tozzi e
LL NA, presso i quali elett.te domicilia in Casaluce
(CE), via Lemitone n.1
APPELLANTE
E
Controparte 1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in S. Antimo (NA) alla Via G. Carducci,
n.12 presso lo studio dell'Avv. Anna Lioniello che la rappresenta e difende
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24/4/2025, la ricorrente in epigrafe proponeva appello avversO la sentenza n.1239/25, pubblicata il
18/3/2025, con cui il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda, volta all'accertamento della nullità e/o illegittimità del suo trasferimento dal punto vendita sito in Orta di Atella (CE) presso il centro commerciale "Le Fabulae" a quello di EL ed NE
(CE), disposto dalla società datrice di lavoro Controparte 1
[...] in data 21/10/24, ed al conseguente ordine di riassegnazione presso il punto vendita originario. L'appellante censurava la decisione in quanto erroneamente il
Tribunale aveva ritenuto la legittimità del disposto trasferimento per motivi di riorganizzazione aziendale, non avendo la società resistente fornito alcuna prova delle ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificavano il provvedimento impugnato né del nesso di causalità tra il disposto trasferimento e le ragioni poste a base della scelta datoriale.
Il primo giudice inoltre erroneamente aveva omesso di valutare gli eventi descritti in ricorso, antecedenti al disposto trasferimento e quindi a non tenere conto della condotta vessatoria e ritorsiva tenuta dalla resistente a seguito della sua diffida del 2/10/24, con cui essa appellante aveva rivendicato il rispetto delle condizioni di lavoro, in particolare quanto all'orario lavorativo.
Chiedeva, quindi, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento della domanda proposta, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Ricostituito il contraddittorio, la società resistente in via preliminare eccepiva la inammissibilità del gravame e la sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell'appellante, essendo il rapporto di lavoro cessato in seguito alle dimissioni per giusta causa rassegnate dalla lavoratrice in data 14/5/25. Sosteneva in ogni caso l'infondatezza dell'appello per le ragioni espresse in memoria, chiedendone il rigetto.
Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note di entrambe le parti, la causa è stata decisa, all'esito dell'udienza, secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve darsi atto dell'incontestata e documentata circostanza dell'avvenuta cessazione, dopo il deposito del presente gravame, del rapporto di lavoro intercorso tra le parti per volontà della Pt 1 che ha rassegnato le sue dimissioni per giusta causa.
Tale circostanza, come dedotto dalla difesa della società appellata, ha fatto venire meno ogni interesse della odierna impugnante ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità del trasferimento oggetto di impugnazione al fine di essere riassegnata nella sede di lavoro originaria, ossia presso il negozio di Orta di Atella, dove svolgeva le sue mansioni di commessa.
Non è tuttavia venuto meno il suo interesse ad ottenere comunque l'accertamento dell'illegittimità o meno di tale trasferimento, in quanto, come evidenziato nelle note depositate per l'udienza, la odierna impugnante si era riservata, fin dal ricorso introduttivo del giudizio, “di agire in separato giudizio per la quantificazione di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non, determinati dell'illegittimo trasferimento impugnato." Tale riserva vale a rendere persistente l'interesse della ricorrente a conseguire l'accertamento della illegittimità del provvedimento datoriale anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ribaditi conformemente ai principi enunciati dalla Suprema Corte, nella sentenza n.1157/24 richiamata da parte appellante, secondo cui "L'estinzione del rapporto di lavoro in corso di causa non determina il venir meno dell'interesse ad agire del lavoratore che abbia chiesto l'accertamento della illegittimità dei provvedimenti datoriali che incidono sulla sede di lavoro o sulle mansioni svolte, allorquando il ricorrente, sin dal ricorso introduttivo, abbia fatto espressa riserva di agire per il risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento del datore di lavoro, in quanto l'accertamento di tale inadempimento viene a costituire la premessa logica e giuridica delle pretese risarcitorie, determinando il permanere dell'interesse ad ottenere la pronunzia giurisdizionale" (cfr anche Cass. Sez. L
Ordinanza n. 4410 del 10/02/2022).
Tanto premesso l'appello è infondato e va pertanto rigettato.
L'impugnante ribadisce in questa sede del gravame che il provvedimento di trasferimento del 21/10/2024 presso il negozio di
EL ed NE (CE) sia nullo ed illegittimo, in quanto adottato non per motivi di riorganizzazione aziendale, che assume essere insussistenti e non provati dalla società, ma per ritorsione rispetto alle rivendicazioni avanzate dalla stessa, in tal modo censurando le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, che sono pienamente condivise da questa Corte.
"InEd invero, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, tema di mutamento della sede di lavoro del lavoratore, sebbene il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, né il datore di lavoro abbia l'obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda, ove sia contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e, se può integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento, non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma deve comunque dimostrare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento (cfr tra le tante Cass. 2017/807).
Il datore di lavoro, inoltre, come osservato dal Giudice di prime cure, ha la facoltà di scegliere tra le varie possibilità organizzative quella che meglio risponda alle esigenze dell'impresa, non essendo sindacabile la scelta che egli ritiene più idonea e conveniente.
Orbene, applicando i predetti principi alla fattispecie concreta, non può che convenirsi con il primo giudice che la società abbia allegato e comprovato le ragioni del disposto trasferimento di sede di lavoro dell'impugnante ed i motivi per cui la scelta è ricaduta sulla stessa, che non sono certo sindacabili da questa Corte ove effettivi.
E' stato evidenziato, infatti, che il trasferimento era stato reso necessitato dalla circostanza che serviva una commessa di esperienza presso il negozio di EL ed NE, essendo il rapporto di lavoro delle altre due commesse che vi erano addette prossimo alla scadenza, e la scelta era ricaduta sula Pt 1 in quanto più anziana di servizio e quindi più esperta.
Come rappresentato nella memoria difensiva di primo grado, la società resistente possiede due negozi, uno in Orta di Atella e l'altro in
EL ed NE. In Orta di Atella vi erano tre dipendenti addette come commesse al momento del trasferimento della Pt 1 ossia '
l'odierna impugnante (assunta il 4.10.2023), Persona 1
(assunta il (assunta il 22.03.2024) e Persona 2
25.03.2024).
In EL ed NE vi erano, invece, al momento del trasferimento solo due commesse, Parte 2 (assunta 1'11.06.2024, con contratto a termine fino al 31.12.2024) e Parte 3 (assunta il 18.07.2024 fino al 31.12.2024). Risulta evidente, dunque, che nel periodo interessato dal trasferimento, ossia fine ottobre 2024, nel negozio di Orta di Atella fossero presenti tre commesse con una stabilità lavorativa, mentre in quello di EL ed NE vi erano solo due commesse che di lì a poco sarebbero dovute andare via, come di fatto è accaduto,
avendo lasciato il lavoro in data 31.12.2024, circostanze queste comprovate e comunque non contestate dalla Pt 1
La società resistente necessitava, pertanto, di una presenza lavorativa stabile in EL ed NE, che consentisse il prosieguo della attività commerciale, di qui la necessità di trasferire una dipendente presso tale punto vendita;
la scelta era ricaduta sulla Pt 1 in quanto ella era, tra le dipendenti di
Orta di Atella, la più anziana di servizio e, quindi, la più esperta e competente.
Queste le motivazioni per le quali si era necessaria la presenza della presso la sede di EL ed NE e per cui era Pt 1 stata scelta rispetto alle altre lavoratrici.
Il Tribunale, dopo avere analizzato la produzione documentale della società appellata, pertanto, correttamente giunto alla conclusione che fosse stata fornita la prova della sussistenza della ragione organizzativa e del messo di causalità tra il provvedimento di trasferimento e le ragioni poste a fondamento della scelta imprenditoriale. Il dato documentale era infatti coerente con le allegazioni della convenuta, in quanto emergeva l'esigenza che la ricorrente, in qualità di commessa con maggiore esperienza e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dovesse essere impiegata presso la sede di
EL ed NE dove entro la fine del 2024 erano cessati i rapporti di lavoro di tre dipendenti. Ciò anche in considerazione del fatto che dal mese di dicembre 2024 la convenuta aveva assunto nuovi lavoratori quasi esclusivamente con contratti di brevissima durata. Il Tribunale successivamente è pervenuto all'ulteriore condivisa conclusione che si legge nella sentenza impugnata, ossia che "La sussistenza di ragioni giustificatrici e l'accertamento del nesso di causalità tra le stesse ed il trasferimento comportano l'irrilevanza di eventuali motivi ritorsivi. Una volta accertata l'esistenza di ragioni giustificatrici e del relativo nesso di causalità, non vi è spazio per la valutazione di un motivo illecito determinante.
Infatti, pur nell'eventualità del raggiungimento della prova della sussistenza di ulteriori motivi ritorsivi, come allegato dalla ricorrente, gli stessi si affiancherebbero a quello lecito provato dal datore, ma non potrebbero eliderlo, non costituendo l'unica ragione del trasferimento".
Per tali motivi non stata ammessa la prova per testi come articolata dalla odierna impugnante, pedissequamente reiterata in questo grado dell'appello, senza che se ne alleghi e chiarisca la rilevanza e necessità. In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni,
l'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Anche Le spese del presente grado, attese le ragioni della decisione, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello.
Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Napoli 11/11/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente