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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/04/2025, n. 5728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5728 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50934/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 50934 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2022, alla quale è stata riunita la causa n. r.g. 25888/2023, trattenuta in decisione giusta ordinanza del 28.11.2024 all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente tra loro dall'Avv.
Alessandro Astengo e dall'Avv. Angelo Boero del Foro di Genova ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in 16121 Genova, Via XX Settembre n. 14/16 come da procura in atti
OPPONENTE
E
Controparte_1 rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, in OM via dei TOghesi
n. 12 sono per legge domiciliate.
OPPOSTE
OGGETTO: opposizione alla “Seconda Richiesta di Pagamento (Indennità di euro 149.626,06), per l'utilizzo senza titolo dell'immobile denominato Aeroidroscalo del Lido di Ostia Lido emessa da
[...]
ex art. dell'art. 1 co 274 l.n.311/2004 (legge finanziaria 2005), notificata il 16.06.2022 e CP_1
pagina 1 di 7 opposizione a cartella di pagamento n. 09720230047948310000 emessa da Controparte_2
avente ad oggetto la stessa pretesa creditoria
[...]
CONCLUSIONI: come da note depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi interamente richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 26.10.2022, a seguito di mutamento del rito disposto dal Tribunale con provvedimento del 20.09.2022, la società proponeva opposizione avverso la nota Parte_1
Cont prot. 2022/6282/DRC del 31.5.2022 con cui aveva richiesto il pagamento Controparte_1 dell'indennità di occupazione, per l'utilizzo senza titolo di un'area sita in OM, loc. Idroscalo di Ostia, pari a complessivi euro 149.626,06.
Parte opponente, dopo avere premesso di operare da tempo nel settore della cantieristica da diporto e di avere acquistato il ramo di azienda di NA di TO di OM (di cui aveva acquistato tutti i rapporti contrattuali a nome della medesima, comunicati e approvati dall' ), deduceva di avere Controparte_1
acquistato il complesso aziendale precedentemente appartenente alla dal Controparte_4
Fallimento della suddetta (dichiarato dal Tribunale di OM in data 11/12/2014 con Controparte_4
sentenza n. 1037/2014), così succedendo in tutti i rapporti attivi e passivi, compreso il rapporto di locazione di cui all'atto del 09.07.2002 (avente ad oggetto il bene a cui si riferiva la richiesta di pagamento opposta), ritenuto valido fino al 2020 e da ritenersi prorogato, in mancanza di una formale disdetta fino a tutto il 2026.
Ciò premesso formulava i seguenti motivi di opposizione: - l'improcedibilità della richiesta di pagamento per omessa proposizione del procedimento di mediazione obbligatoria;
- la nullità/annullabilità della richiesta per difetto di corrispondenza tra seconda richiesta e prima richiesta di pagamento (riportanti causali e titoli differenti); - l'insussistenza della indebita occupazione e del credito richiesto, a fronte dell'esistenza, validità ed efficacia di un regolare contratto di locazione tra le parti;
- la prescrizione quinquennale del credito richiesto;
- la compensazione del minor credito preteso da Controparte_1 per l'uso dei beni demaniali con quello maggiore da quest'ultima vantato verso l'ente quale corrispettivo pagina 2 di 7 delle opere eseguite sui beni demaniali oggetto di locazione, salvo il residuo (alla luce dell'art. 4 del contratto);
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via principale, dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della Seconda Richiesta di Pagamento impugnata per vizio e/o difetto di corrispondenza tra la medesima e la Prima Richiesta di Pagamento per i motivi tutti di cui sopra quantomeno nei limiti dell'importo maggiore richiesto e delle differenti causali indicate nei relativi atti e comunque, nella denegata ipotesi di rigetto della declaratoria richiesta, ridurre l'importo di cui alla Seconda Richiesta di Pagamento di € 20.394,52; sempre in via principale, accertare e dichiarare l'esistenza, la validità e l'efficacia del contratto di locazione tra le parti come specificato in premessa e in ogni caso l'inesistenza di qualsivoglia diritto della convenuta a pretendere ed ottenere alcuna indennità per occupazione senza titolo dei beni demaniali oggetto di locazione tra le parti per le ragioni di cui in premessa;
sempre in via principale, accertato e dichiarato che gli importi ex adverso richiesti in pagamento dall'
[...] con il provvedimento opposto sono da ritenersi canoni di locazione, dichiarare Controparte_5 la loro intervenuta prescrizione e per l'effetto dichiarare nulla e/o annullabile e/o illegittima e/o inefficace la “Seconda Richiesta di Pagamento (Indennità)” senza indicazione della data di emissione e senza indicazione di numero protocollare, Cod 2022SRP01501 - Cod. Utenza UTPPRI00026798000 CP_6 per l'utilizzo, senza titolo, dei beni immobili denominati RMB0886 AREA IDROSCALO DEL LIDO OSTIA LIDO, RM2293148002 NESSUNA DESCRIZIONE RM2293181001 NESSUNA DESCRIZIONE per periodi compresi tra il 2.5.2012 e il 30.11.2015 con ogni conseguenza di legge;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che gli importi ex adverso richiesti in pagamento dall'
[...] con l'impugnato provvedimento non fossero ritenuti dovuti a titolo di Controparte_5 canoni di locazione e comunque non fossero ritenuti prescritti, ritenuto il diritto della società ricorrente al rimborso dei costi sostenuti nella misura di cui alle premesse e comunque nella migliore somma vista e ritenuta a titolo di corrispettivo delle opere di manutenzione eseguite all'interno dell'area demaniale in godimento, accertare e dichiarare la compensazione parziale tra il minor credito dell'
[...]
e quello maggiore di a completa estinzione di Controparte_5 Parte_1 qualsiasi obbligazione di pagamento a carico di quest'ultima ai sensi e per gli effetti tutti di legge e per l'effetto dichiarare nulla e/o annullabile e/o illegittima e/o inefficace la Seconda Richiesta di Pagamento (Indennità) emessa da Controparte_5 in data 30/09/2019 con protocollo n. 2019SRP02673 - Cod 2012SRP02673 - Cod. Utenza CP_6 UTPPRI00026798000 notificata all'esponente a mezzo PEC in data 30 settembre 2019 con ogni conseguenza di legge”
pagina 3 di 7 Si costituivano tempestivamente e contestando Controparte_1 Controparte_1 analiticamente i motivi di opposizione e chiedendone il rigetto. In particolare, evidenziavano l'intervenuta risoluzione del contratto, verificatasi con disdetta del 2005 (come già accertato dal Tribunale di OM
Sez.VI con sentenza nel procedimento N. R.G. 69345/2019) e proponevano domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna di al pagamento di quanto richiesto. Parte_1
Alla causa era riunita quella attivata dalla stessa società opponente, recante n.r.g. 25888/2023, con cui quest'ultima aveva proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n. 09720230047948310000 emessa da , per la riscossione del credito derivante dalla richiesta di pagamento Controparte_1
notificata in data 16.06.2022 (già opposta).
Nel giudizio di opposizione alla cartella, la società opponente eccepiva l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità della notificazione della cartella esattoriale effettuata da CP_1
da un indirizzo pec non risultante dal registro pubblico. Per il resto riproponeva i medesimi motivi
[...]
di opposizione già formulati avverso la seconda richiesta di pagamento.
Le parti opposte si costituiva nel giudizio RGN 25888/2023, tardivamente in data 17.01.2024, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
La causa rgn. 25888/2023 era riunita a quella di più antica iscrizione rgn. 50934/2022 e, all'esito dell'istruttoria documentale, entrambe le cause riunite erano trattenute in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Le opposizioni proposte sono entrambe infondate.
Quanto all'eccepito difetto di notifica della cartella n. 09720230047948310000, (l'unico motivo di opposizione attinente a vizio proprio della cartella impugnata) deve rilevarsi che vi è prova della notifica della stessa e quindi del raggiungimento dello scopo della notifica, avendo la stessa parte opponente prodotto l'atto impugnato (cfr. doc. 1 allegato all'atto introduttivo nel giudizio nrg.25888/2023).
I motivi di opposizione attinenti al merito della pretesa creditoria oggetto della seconda richiesta di pagamento ex art. dell'art. 1 co 274 l.n.311/2004 (legge finanziaria 2005), notificata il 16.06.2022 e della cartella di pagamento n. 09720230047948310000 sono tutti infondati.
pagina 4 di 7 L'odierno giudizio ha ad oggetto la seconda richiesta di pagamento opposta “presupposto necessario per la riscossione coattiva dell'intero credito vantato dallo Stato” (cfr. doc 2 del fascicolo di parte attrice) ed è stata emessa da ai sensi dell'art. 1 co 274 l.n.311/2004 (legge finanziaria 2005) Controparte_1 secondo cui “Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell CP_1
ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a
[...]
titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali”. Ne consegue che, non avendo ad oggetto la controversia nessuno dei rapporti indicati dall'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, ma l'accertamento del credito oggetto della richiesta di pagamento, non vi è alcun onere di esperire preliminarmente il procedimento di mediazione di cui alla disposizione citata.
Sussiste la sostanziale corrispondenza tra la seconda richiesta e le precedenti prime richieste di pagamento, come chiarito e documentato dalla difesa erariale. Invero, la seconda richiesta di pagamento di euro
149.626,06, oggetto di opposizione, rappresenta la somma di tutti gli importi già richiesti in precedenti richieste e intimazioni di pagamento (cfr. docc. da 7 a 10 del fascicolo di parte opposta). In ogni caso,
l'asserita non corrispondenza non rileva nell'odierno giudizio che, come già detto, nel merito ha ad oggetto l'accertamento della debenza dell'importo preteso e oggetto di riscossione.
I motivi di opposizione relativi all'insussistenza della indebita occupazione e del credito richiesto (a fronte dell'esistenza, validità ed efficacia di un regolare contratto di locazione tra le parti) e della prescrizione quinquennale del credito richiesto, vanno esaminati congiuntamente perché connessi sotto il profilo logico giuridico.
Parte opposta ha provato che il contratto di locazione stipulato nel 2002 (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte opposta e doc. 7 del fascicolo dell'opponente) al quale si riferisce parte opponente per sostenere la legittima detenzione dell'immobile, è stato risolto, in quanto l' ha comunicato la Controparte_1
disdetta (cfr. nota prot. 3380/2007 del 22/6/2007, notificata a in data 29.08.2007 doc. 4 Parte_1
del fascicolo di parte convenuta- opposta). Ne consegue che, a fronte della rituale disdetta, il pacifico pagina 5 di 7 utilizzo da parte della società opponente dell'immobile e il suo mancato rilascio alla scadenza del contratto la obbliga al pagamento dell'importo richiesto da . Controparte_1
La circostanza è stata accertata anche dalla sentenza del Tribunale di OM (R.G. n. 69345/2019, cfr. doc.
6 del fascicolo di parte opposta). La dedotta impugnazione di tale sentenza, nel giudizio pendente in grado di appello, non comporta la sospensione dell'odierno processo. Al riguardo, deve darsi continuità alla giurisprudenza di legittimità che ha affermato (cfr. Cass. 12773/2017) che il presupposto della necessaria pregiudizialità logico-giuridica tra i rapporti giuridici nei due giudizi implicati è comune ad entrambe le ipotesi di cui agli artt. 295 e 337 c.p.c. “là dove poi l'art. 337 cod. proc. civ. opera in ragione dell'intervento di sentenza non passata in giudicato e, dunque, richiede, ai fini della sospensione, una valutazione del giudice della causa dipendente, tenuto a motivare anche sulla controvertibilità effettiva della decisione impugnata (tra le altre, Cass. n. 9478/2012; Cass. n. 21664/2015; Cass. n. 13823/2016)”.
Invero, “salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se sia stata disposta, è possibile proporre subito istanza di prosecuzione in virtù dell'art. 297 c.p.c., il cui conseguente provvedimento giudiziale è assoggettabile a regolamento necessario di competenza), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass. 8885/ 2023, Cass. Sez. U. n.
21763/2021).
In sostanza non ci sono i presupposti per la sospensione, non essendo ad avviso del Tribunale controvertibile l'accertamento compiuto con la sentenza allegata da parte opposta (doc.6) riguardo alla insussistenza del contratto di locazione.
Quanto all'eccepita prescrizione, (come evidenziato nella richiamata sentenza) trattandosi di canoni richiesti a seguito del mancato rilascio, deve trovare applicazione l'art. 1591 c.c., con conseguente applicazione del termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'articolo 2946c.c. Tenuto conto pagina 6 di 7 che la seconda richiesta di pagamento è stata notificata in data 16.06.2022 ( e che con la stessa sono stati richiesti i canoni per i periodi dal giugno 2012) non risulta maturato il termine decennale di prescrizione.
Infine, parte opponente eccepisce in compensazione un asserito per credito a titolo di rimborso delle spese e dei costi sostenuti per opere di manutenzione straordinaria che tuttavia, da un lato, non risultano autorizzate da (a cui sono state semplicemente comunicate cfr. doc. 12 del fascicolo Controparte_1 di parte opponente) e, dall'altro, risultano eseguite in virtù di quanto previsto dall'originario contratto (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte opposta, pure depositato da parte opponente quale doc. 7) stipulato dalla dante causa dell'odierna opponente (società NA TO di OM) che, all'art. 5, prevedeva che la conduttrice assumeva l'impegno di integrare sino alla concorrenza di euro 361.519,82, le costruzioni, le infrastrutture e gli impianti esistenti con spesa a totale carico della locataria.
Ancora si evince dall'art. 4 del contratto che Agenzia del demanio si impegnava “a rimborsare i costi che la società conduttrice andrà eventualmente a sostenere per ulteriori addizioni e migliorie dei manufatti e degli impianti esistenti (esclusi quelli per lavori di ordinaria manutenzione ed escluse altresì le spese previste nei successivi art. 5 e secondo periodo del secondo comma dell'art. 7), la cui esecuzione sia stata preventivamente autorizzata da questa Filiale”.
In conclusione, le opposizioni proposte da devono essere respinte e devono essere Parte_1
confermate la seconda richiesta di pagamento e la cartella esattoriale opposte. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di liquidazione di cui al dm n. 55/2014, aggiornati al d.m. n. 147/2022, del valore della domanda e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le opposizioni e conferma la seconda richiesta di pagamento e la cartella esattoriale opposte;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti opposte, Parte_1
liquidate in complessivi euro 9.000,00, oltre al rimborso di eventuali spese prenotate a debito e accessori come per legge.
OM 15.04.2025 Il Giudice
Assunta Canonaco
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 50934 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2022, alla quale è stata riunita la causa n. r.g. 25888/2023, trattenuta in decisione giusta ordinanza del 28.11.2024 all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente tra loro dall'Avv.
Alessandro Astengo e dall'Avv. Angelo Boero del Foro di Genova ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in 16121 Genova, Via XX Settembre n. 14/16 come da procura in atti
OPPONENTE
E
Controparte_1 rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, in OM via dei TOghesi
n. 12 sono per legge domiciliate.
OPPOSTE
OGGETTO: opposizione alla “Seconda Richiesta di Pagamento (Indennità di euro 149.626,06), per l'utilizzo senza titolo dell'immobile denominato Aeroidroscalo del Lido di Ostia Lido emessa da
[...]
ex art. dell'art. 1 co 274 l.n.311/2004 (legge finanziaria 2005), notificata il 16.06.2022 e CP_1
pagina 1 di 7 opposizione a cartella di pagamento n. 09720230047948310000 emessa da Controparte_2
avente ad oggetto la stessa pretesa creditoria
[...]
CONCLUSIONI: come da note depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi interamente richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 26.10.2022, a seguito di mutamento del rito disposto dal Tribunale con provvedimento del 20.09.2022, la società proponeva opposizione avverso la nota Parte_1
Cont prot. 2022/6282/DRC del 31.5.2022 con cui aveva richiesto il pagamento Controparte_1 dell'indennità di occupazione, per l'utilizzo senza titolo di un'area sita in OM, loc. Idroscalo di Ostia, pari a complessivi euro 149.626,06.
Parte opponente, dopo avere premesso di operare da tempo nel settore della cantieristica da diporto e di avere acquistato il ramo di azienda di NA di TO di OM (di cui aveva acquistato tutti i rapporti contrattuali a nome della medesima, comunicati e approvati dall' ), deduceva di avere Controparte_1
acquistato il complesso aziendale precedentemente appartenente alla dal Controparte_4
Fallimento della suddetta (dichiarato dal Tribunale di OM in data 11/12/2014 con Controparte_4
sentenza n. 1037/2014), così succedendo in tutti i rapporti attivi e passivi, compreso il rapporto di locazione di cui all'atto del 09.07.2002 (avente ad oggetto il bene a cui si riferiva la richiesta di pagamento opposta), ritenuto valido fino al 2020 e da ritenersi prorogato, in mancanza di una formale disdetta fino a tutto il 2026.
Ciò premesso formulava i seguenti motivi di opposizione: - l'improcedibilità della richiesta di pagamento per omessa proposizione del procedimento di mediazione obbligatoria;
- la nullità/annullabilità della richiesta per difetto di corrispondenza tra seconda richiesta e prima richiesta di pagamento (riportanti causali e titoli differenti); - l'insussistenza della indebita occupazione e del credito richiesto, a fronte dell'esistenza, validità ed efficacia di un regolare contratto di locazione tra le parti;
- la prescrizione quinquennale del credito richiesto;
- la compensazione del minor credito preteso da Controparte_1 per l'uso dei beni demaniali con quello maggiore da quest'ultima vantato verso l'ente quale corrispettivo pagina 2 di 7 delle opere eseguite sui beni demaniali oggetto di locazione, salvo il residuo (alla luce dell'art. 4 del contratto);
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via principale, dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della Seconda Richiesta di Pagamento impugnata per vizio e/o difetto di corrispondenza tra la medesima e la Prima Richiesta di Pagamento per i motivi tutti di cui sopra quantomeno nei limiti dell'importo maggiore richiesto e delle differenti causali indicate nei relativi atti e comunque, nella denegata ipotesi di rigetto della declaratoria richiesta, ridurre l'importo di cui alla Seconda Richiesta di Pagamento di € 20.394,52; sempre in via principale, accertare e dichiarare l'esistenza, la validità e l'efficacia del contratto di locazione tra le parti come specificato in premessa e in ogni caso l'inesistenza di qualsivoglia diritto della convenuta a pretendere ed ottenere alcuna indennità per occupazione senza titolo dei beni demaniali oggetto di locazione tra le parti per le ragioni di cui in premessa;
sempre in via principale, accertato e dichiarato che gli importi ex adverso richiesti in pagamento dall'
[...] con il provvedimento opposto sono da ritenersi canoni di locazione, dichiarare Controparte_5 la loro intervenuta prescrizione e per l'effetto dichiarare nulla e/o annullabile e/o illegittima e/o inefficace la “Seconda Richiesta di Pagamento (Indennità)” senza indicazione della data di emissione e senza indicazione di numero protocollare, Cod 2022SRP01501 - Cod. Utenza UTPPRI00026798000 CP_6 per l'utilizzo, senza titolo, dei beni immobili denominati RMB0886 AREA IDROSCALO DEL LIDO OSTIA LIDO, RM2293148002 NESSUNA DESCRIZIONE RM2293181001 NESSUNA DESCRIZIONE per periodi compresi tra il 2.5.2012 e il 30.11.2015 con ogni conseguenza di legge;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che gli importi ex adverso richiesti in pagamento dall'
[...] con l'impugnato provvedimento non fossero ritenuti dovuti a titolo di Controparte_5 canoni di locazione e comunque non fossero ritenuti prescritti, ritenuto il diritto della società ricorrente al rimborso dei costi sostenuti nella misura di cui alle premesse e comunque nella migliore somma vista e ritenuta a titolo di corrispettivo delle opere di manutenzione eseguite all'interno dell'area demaniale in godimento, accertare e dichiarare la compensazione parziale tra il minor credito dell'
[...]
e quello maggiore di a completa estinzione di Controparte_5 Parte_1 qualsiasi obbligazione di pagamento a carico di quest'ultima ai sensi e per gli effetti tutti di legge e per l'effetto dichiarare nulla e/o annullabile e/o illegittima e/o inefficace la Seconda Richiesta di Pagamento (Indennità) emessa da Controparte_5 in data 30/09/2019 con protocollo n. 2019SRP02673 - Cod 2012SRP02673 - Cod. Utenza CP_6 UTPPRI00026798000 notificata all'esponente a mezzo PEC in data 30 settembre 2019 con ogni conseguenza di legge”
pagina 3 di 7 Si costituivano tempestivamente e contestando Controparte_1 Controparte_1 analiticamente i motivi di opposizione e chiedendone il rigetto. In particolare, evidenziavano l'intervenuta risoluzione del contratto, verificatasi con disdetta del 2005 (come già accertato dal Tribunale di OM
Sez.VI con sentenza nel procedimento N. R.G. 69345/2019) e proponevano domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna di al pagamento di quanto richiesto. Parte_1
Alla causa era riunita quella attivata dalla stessa società opponente, recante n.r.g. 25888/2023, con cui quest'ultima aveva proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n. 09720230047948310000 emessa da , per la riscossione del credito derivante dalla richiesta di pagamento Controparte_1
notificata in data 16.06.2022 (già opposta).
Nel giudizio di opposizione alla cartella, la società opponente eccepiva l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità della notificazione della cartella esattoriale effettuata da CP_1
da un indirizzo pec non risultante dal registro pubblico. Per il resto riproponeva i medesimi motivi
[...]
di opposizione già formulati avverso la seconda richiesta di pagamento.
Le parti opposte si costituiva nel giudizio RGN 25888/2023, tardivamente in data 17.01.2024, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
La causa rgn. 25888/2023 era riunita a quella di più antica iscrizione rgn. 50934/2022 e, all'esito dell'istruttoria documentale, entrambe le cause riunite erano trattenute in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Le opposizioni proposte sono entrambe infondate.
Quanto all'eccepito difetto di notifica della cartella n. 09720230047948310000, (l'unico motivo di opposizione attinente a vizio proprio della cartella impugnata) deve rilevarsi che vi è prova della notifica della stessa e quindi del raggiungimento dello scopo della notifica, avendo la stessa parte opponente prodotto l'atto impugnato (cfr. doc. 1 allegato all'atto introduttivo nel giudizio nrg.25888/2023).
I motivi di opposizione attinenti al merito della pretesa creditoria oggetto della seconda richiesta di pagamento ex art. dell'art. 1 co 274 l.n.311/2004 (legge finanziaria 2005), notificata il 16.06.2022 e della cartella di pagamento n. 09720230047948310000 sono tutti infondati.
pagina 4 di 7 L'odierno giudizio ha ad oggetto la seconda richiesta di pagamento opposta “presupposto necessario per la riscossione coattiva dell'intero credito vantato dallo Stato” (cfr. doc 2 del fascicolo di parte attrice) ed è stata emessa da ai sensi dell'art. 1 co 274 l.n.311/2004 (legge finanziaria 2005) Controparte_1 secondo cui “Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell CP_1
ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a
[...]
titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali”. Ne consegue che, non avendo ad oggetto la controversia nessuno dei rapporti indicati dall'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, ma l'accertamento del credito oggetto della richiesta di pagamento, non vi è alcun onere di esperire preliminarmente il procedimento di mediazione di cui alla disposizione citata.
Sussiste la sostanziale corrispondenza tra la seconda richiesta e le precedenti prime richieste di pagamento, come chiarito e documentato dalla difesa erariale. Invero, la seconda richiesta di pagamento di euro
149.626,06, oggetto di opposizione, rappresenta la somma di tutti gli importi già richiesti in precedenti richieste e intimazioni di pagamento (cfr. docc. da 7 a 10 del fascicolo di parte opposta). In ogni caso,
l'asserita non corrispondenza non rileva nell'odierno giudizio che, come già detto, nel merito ha ad oggetto l'accertamento della debenza dell'importo preteso e oggetto di riscossione.
I motivi di opposizione relativi all'insussistenza della indebita occupazione e del credito richiesto (a fronte dell'esistenza, validità ed efficacia di un regolare contratto di locazione tra le parti) e della prescrizione quinquennale del credito richiesto, vanno esaminati congiuntamente perché connessi sotto il profilo logico giuridico.
Parte opposta ha provato che il contratto di locazione stipulato nel 2002 (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte opposta e doc. 7 del fascicolo dell'opponente) al quale si riferisce parte opponente per sostenere la legittima detenzione dell'immobile, è stato risolto, in quanto l' ha comunicato la Controparte_1
disdetta (cfr. nota prot. 3380/2007 del 22/6/2007, notificata a in data 29.08.2007 doc. 4 Parte_1
del fascicolo di parte convenuta- opposta). Ne consegue che, a fronte della rituale disdetta, il pacifico pagina 5 di 7 utilizzo da parte della società opponente dell'immobile e il suo mancato rilascio alla scadenza del contratto la obbliga al pagamento dell'importo richiesto da . Controparte_1
La circostanza è stata accertata anche dalla sentenza del Tribunale di OM (R.G. n. 69345/2019, cfr. doc.
6 del fascicolo di parte opposta). La dedotta impugnazione di tale sentenza, nel giudizio pendente in grado di appello, non comporta la sospensione dell'odierno processo. Al riguardo, deve darsi continuità alla giurisprudenza di legittimità che ha affermato (cfr. Cass. 12773/2017) che il presupposto della necessaria pregiudizialità logico-giuridica tra i rapporti giuridici nei due giudizi implicati è comune ad entrambe le ipotesi di cui agli artt. 295 e 337 c.p.c. “là dove poi l'art. 337 cod. proc. civ. opera in ragione dell'intervento di sentenza non passata in giudicato e, dunque, richiede, ai fini della sospensione, una valutazione del giudice della causa dipendente, tenuto a motivare anche sulla controvertibilità effettiva della decisione impugnata (tra le altre, Cass. n. 9478/2012; Cass. n. 21664/2015; Cass. n. 13823/2016)”.
Invero, “salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se sia stata disposta, è possibile proporre subito istanza di prosecuzione in virtù dell'art. 297 c.p.c., il cui conseguente provvedimento giudiziale è assoggettabile a regolamento necessario di competenza), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass. 8885/ 2023, Cass. Sez. U. n.
21763/2021).
In sostanza non ci sono i presupposti per la sospensione, non essendo ad avviso del Tribunale controvertibile l'accertamento compiuto con la sentenza allegata da parte opposta (doc.6) riguardo alla insussistenza del contratto di locazione.
Quanto all'eccepita prescrizione, (come evidenziato nella richiamata sentenza) trattandosi di canoni richiesti a seguito del mancato rilascio, deve trovare applicazione l'art. 1591 c.c., con conseguente applicazione del termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'articolo 2946c.c. Tenuto conto pagina 6 di 7 che la seconda richiesta di pagamento è stata notificata in data 16.06.2022 ( e che con la stessa sono stati richiesti i canoni per i periodi dal giugno 2012) non risulta maturato il termine decennale di prescrizione.
Infine, parte opponente eccepisce in compensazione un asserito per credito a titolo di rimborso delle spese e dei costi sostenuti per opere di manutenzione straordinaria che tuttavia, da un lato, non risultano autorizzate da (a cui sono state semplicemente comunicate cfr. doc. 12 del fascicolo Controparte_1 di parte opponente) e, dall'altro, risultano eseguite in virtù di quanto previsto dall'originario contratto (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte opposta, pure depositato da parte opponente quale doc. 7) stipulato dalla dante causa dell'odierna opponente (società NA TO di OM) che, all'art. 5, prevedeva che la conduttrice assumeva l'impegno di integrare sino alla concorrenza di euro 361.519,82, le costruzioni, le infrastrutture e gli impianti esistenti con spesa a totale carico della locataria.
Ancora si evince dall'art. 4 del contratto che Agenzia del demanio si impegnava “a rimborsare i costi che la società conduttrice andrà eventualmente a sostenere per ulteriori addizioni e migliorie dei manufatti e degli impianti esistenti (esclusi quelli per lavori di ordinaria manutenzione ed escluse altresì le spese previste nei successivi art. 5 e secondo periodo del secondo comma dell'art. 7), la cui esecuzione sia stata preventivamente autorizzata da questa Filiale”.
In conclusione, le opposizioni proposte da devono essere respinte e devono essere Parte_1
confermate la seconda richiesta di pagamento e la cartella esattoriale opposte. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di liquidazione di cui al dm n. 55/2014, aggiornati al d.m. n. 147/2022, del valore della domanda e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le opposizioni e conferma la seconda richiesta di pagamento e la cartella esattoriale opposte;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti opposte, Parte_1
liquidate in complessivi euro 9.000,00, oltre al rimborso di eventuali spese prenotate a debito e accessori come per legge.
OM 15.04.2025 Il Giudice
Assunta Canonaco
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