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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/10/2025, n. 3478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3478 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13161/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin, in applicazione
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 13161/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
P.IVA ), in persona del legale C.F._1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Floridia, nella via Archimede n. 14, presso lo Studio dell'Avv. Cristian
NT che, giusta procura posta in calce all'atto di citazione, la rappresenta e difende;
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, P.IVA. elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Grosseto nella via Trebbia n. 57, presso lo Studio dell'Avv. Niccolò
Scopetani, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI pagina 1 di 4 Come precisate dalle parti con le note depositate ex art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3250/2023, emesso dal Tribunale di Firenze, con cui le è stato ingiunto il pagamento di euro
15.002,00, oltre a interessi e spese, deducendo che
[...]
non avrebbe sottoscritto alcun contratto con Parte_1 [...]
e che la firma apposta al documento contrattuale di CP_1 fornitura (doc. 1 fasc. monitorio) sarebbe apocrifa, con conseguente non debenza delle somme pretese dalla società fornitrice.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita mediante c.t.u. grafologica e, in data
29.10.2025, all'esito del deposito delle memorie ex art. 189 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Ciò detto, l'opposizione è infondata e va rigettata.
L' – al di là delle doglianze relative a una scarsa Parte_1 chiarezza del consulente della nella fase Controparte_1 precontrattuale, le quali non si sono tuttavia tradotte in corrispondenti richieste in sede di conclusioni – ha dedotto, quale unico motivo di opposizione, la mancata sottoscrizione del contratto di fornitura.
Tale doglianza non è, tuttavia, meritevole di accoglimento.
Dalla c.t.u. demandata alla dott.ssa – dai cui Persona_1 esiti questo Giudice non ha ragione di discostarsi, essendo stata la stessa congruamente e logicamente motivata – è emersa la riferibilità delle sottoscrizioni apposte sul modulo di adesione per la fornitura elettrica emesso da riportante la CP_1 numerazione n. MIB21A/11678 del 19/12/2021 al sig.
[...]
. Parte_1
pagina 2 di 4 Sennonché, va, sotto tale profilo, rilevato come, alla luce dell'orientamento espresso, anche di recente, dalla Corte di
AS (cfr., da ultimo, l'ordinanza 2777/25), la c.t.u. grafologica disposta su copia fotostatica (per smarrimento dell'originale) può essere presa in considerazione, al fine di accertare la riferibilità del documento al soggetto che ha disconosciuto la firma, solo se supportata da ulteriori elementi indiziari che confermino l'autenticità della firma medesima.
Nel caso di specie, l'avvenuta stipulazione, da parte dell'opponente, del contratto per cui è causa trova riscontro indiziario sia nel fatto che le fatture antecedenti a quella azionata nel giudizio monitorio
(doc.
4-7 di parte opposta) furono regolarmente pagate dal sig.
(circostanza, questa, non contestata dall'opponente), e che Pt_1 questi abbia, pertanto, dato volontaria esecuzione al contratto, sia nel fatto che il sig. abbia indirizzato un modulo di reclamo Pt_1 alla in qualità di cliente della stessa (doc. 3 di Controparte_1 parte opponente).
Non avendo l' dedotto, in punto quantum, ulteriori Parte_1 specifici motivi di illegittimità del decreto ingiuntivo, lo stesso va confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo ai sensi dei valori medi di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (tutte le fasi del giudizio), diminuiti stante la non particolare complessità delle questioni trattate.
Ritiene questo Giudice che sussistano i presupposti per compensare tra le parti le spese dell'espletata c.t.u., avendo la società omesso la produzione del contratto originale ed essendo stato, pertanto, tale mezzo di prova caratterizzato da una limitata efficacia accertativa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed pagina 3 di 4 eccezione respinta, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge;
Pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese dell'espletata c.t.u.
Firenze, 30 ottobre 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Camilla Fin
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin, in applicazione
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 13161/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
P.IVA ), in persona del legale C.F._1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Floridia, nella via Archimede n. 14, presso lo Studio dell'Avv. Cristian
NT che, giusta procura posta in calce all'atto di citazione, la rappresenta e difende;
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, P.IVA. elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Grosseto nella via Trebbia n. 57, presso lo Studio dell'Avv. Niccolò
Scopetani, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI pagina 1 di 4 Come precisate dalle parti con le note depositate ex art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3250/2023, emesso dal Tribunale di Firenze, con cui le è stato ingiunto il pagamento di euro
15.002,00, oltre a interessi e spese, deducendo che
[...]
non avrebbe sottoscritto alcun contratto con Parte_1 [...]
e che la firma apposta al documento contrattuale di CP_1 fornitura (doc. 1 fasc. monitorio) sarebbe apocrifa, con conseguente non debenza delle somme pretese dalla società fornitrice.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita mediante c.t.u. grafologica e, in data
29.10.2025, all'esito del deposito delle memorie ex art. 189 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Ciò detto, l'opposizione è infondata e va rigettata.
L' – al di là delle doglianze relative a una scarsa Parte_1 chiarezza del consulente della nella fase Controparte_1 precontrattuale, le quali non si sono tuttavia tradotte in corrispondenti richieste in sede di conclusioni – ha dedotto, quale unico motivo di opposizione, la mancata sottoscrizione del contratto di fornitura.
Tale doglianza non è, tuttavia, meritevole di accoglimento.
Dalla c.t.u. demandata alla dott.ssa – dai cui Persona_1 esiti questo Giudice non ha ragione di discostarsi, essendo stata la stessa congruamente e logicamente motivata – è emersa la riferibilità delle sottoscrizioni apposte sul modulo di adesione per la fornitura elettrica emesso da riportante la CP_1 numerazione n. MIB21A/11678 del 19/12/2021 al sig.
[...]
. Parte_1
pagina 2 di 4 Sennonché, va, sotto tale profilo, rilevato come, alla luce dell'orientamento espresso, anche di recente, dalla Corte di
AS (cfr., da ultimo, l'ordinanza 2777/25), la c.t.u. grafologica disposta su copia fotostatica (per smarrimento dell'originale) può essere presa in considerazione, al fine di accertare la riferibilità del documento al soggetto che ha disconosciuto la firma, solo se supportata da ulteriori elementi indiziari che confermino l'autenticità della firma medesima.
Nel caso di specie, l'avvenuta stipulazione, da parte dell'opponente, del contratto per cui è causa trova riscontro indiziario sia nel fatto che le fatture antecedenti a quella azionata nel giudizio monitorio
(doc.
4-7 di parte opposta) furono regolarmente pagate dal sig.
(circostanza, questa, non contestata dall'opponente), e che Pt_1 questi abbia, pertanto, dato volontaria esecuzione al contratto, sia nel fatto che il sig. abbia indirizzato un modulo di reclamo Pt_1 alla in qualità di cliente della stessa (doc. 3 di Controparte_1 parte opponente).
Non avendo l' dedotto, in punto quantum, ulteriori Parte_1 specifici motivi di illegittimità del decreto ingiuntivo, lo stesso va confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo ai sensi dei valori medi di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (tutte le fasi del giudizio), diminuiti stante la non particolare complessità delle questioni trattate.
Ritiene questo Giudice che sussistano i presupposti per compensare tra le parti le spese dell'espletata c.t.u., avendo la società omesso la produzione del contratto originale ed essendo stato, pertanto, tale mezzo di prova caratterizzato da una limitata efficacia accertativa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed pagina 3 di 4 eccezione respinta, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge;
Pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese dell'espletata c.t.u.
Firenze, 30 ottobre 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Camilla Fin
pagina 4 di 4