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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/10/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. IE SI Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2030 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 02/10/1972, elettivamente domiciliata in Palermo Parte_1 Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 15, presso lo studio dell'avv. Dioguardi Fabrizio che la rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 04/01/1973, elettivamente domiciliato in Controparte_1 Palermo via Val Di Mazara n.31, presso lo studio dell'avv. Piccione Daniela che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 18/04/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 16 settembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto. Gli stessi saranno, pertanto, liberi di fissare la propria residenza ovunque vorranno e potranno mutare detta residenza o domicilio senza bisogno di reciproco consenso e con il solo obbligo di darne tempestiva comunicazione all'altro coniuge.
2) La casa coniugale sita a Palermo, Via Michelangelo 1004, di proprietà della moglie viene assegnata alla Sig.ra che la continuerà ad abitare insieme ad entrambi i figli che Parte_1 attualmente convivono con la ricorrente;
i mobili e le suppellettili a corredo dell'abitazione coniugale rimangono assegnati in uso alla signora Pt_1
3) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
4) Attesa la relativa precarietà occupazionale e, per l'effetto, la disparità reddituale e patrimoniale tra i coniugi, gli stessi convengono che il Sig. verserà a titolo di contributo per il Controparte_1 mantenimento dei figli attualmente conviventi con la Sig.ra la somma di € 250,00 Parte_1 mensili (€ 125,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo a quello di omologa della separazione da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
5) I genitori concorreranno nella misura rispettivamente del 70% a carico della sig.ra e del Pt_1 30% a carico del sig. al pagamento delle spese di natura straordinaria che dovessero CP_1 rendersi necessarie nell'interesse dei figli ed al riguardo convengono di adottare il Protocollo redatto dell'Osservatorio della Giustizia Civile Distretto di Palermo e sottoscritto in data 2.7.2019 dal Presidente del Tribunale cosi come di seguito riportato :
Spese extra rimborsabili al genitore che le ha anticipate anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori.
A. spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
B. spese scolastiche relative a:a) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
b) gite scolastiche senza pernottamento;
c) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro);
2 d) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
e) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici.
spese extra-scolastiche relative a:a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola; b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura) laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola e/o amici per una spesa massima complessiva di € 30 mensili;
Spese extra il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori: A.spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
B. spese scolastiche relative a:a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare. spese extra-scolastiche relative a:a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio - assenso su spese extra-assegno sanitarie Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibile ed urgente, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza).Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Silenzio-assenso su spese extra-assegno scolastiche e sportive Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento, nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso delle spese extra-assegno al genitore anticipatario
3 In relazione alle spese extra-assegno, il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta.
6) Le parti convengono che la Sig.ra a titolo di sistemazione patrimoniale definitiva in Pt_1 conseguenza della separazione personale, riconosce e corrisponde al Sig. la somma di euro CP_1 6.000,00 da versarsi in un'unica soluzione entro dieci giorni dall'omologazione della separazione a mezzo bonifico bancario. Tale somma è pattuita a titolo di riconoscimento economico una tantum, liberamente determinato dalle parti ed ha natura transattiva, compensativa e liberatoria, escludendo ogni ulteriore obbligo di contribuzione economica tra i coniugi, anche in sede di futuro divorzio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata.
Le parti dichiarano che, con il pagamento dell'importo sopra convenuto:
• non sussiste né sussisterà in futuro alcun obbligo di mantenimento ordinario o straordinario tra loro;
• nessuna delle parti potrà avanzare, in sede di divorzio, richiesta di assegno divorzile o altra pretesa economica a carico dell'altra parte. La presente clausola ha valore di accordo transattivo ex art. 1965 c.c. e sarà vincolante anche in sede di divorzio, ferma la possibilità per le parti di confermare tale assetto nei successivi atti di natura consensuale.
7) La sig.ra provvederà autonomamente a corrispondere l'importo della relativa Pt_1 CP_2 all'immobile di sua proprietà sito in Palermo, Via Michelangelo 1004, scala E, 1°piano .
8) Le spese del presente procedimento e consequenziali restano a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
9) I sottoscritti coniugi sin da ora si danno reciproco consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti ed eventuali rinnovi”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 18/04/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 21/06/2001 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 87 - P. II – serie A - Anno 2001).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 2 ottobre 2025.
Il Presidente
IE SI
4 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. IE SI Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2030 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 02/10/1972, elettivamente domiciliata in Palermo Parte_1 Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 15, presso lo studio dell'avv. Dioguardi Fabrizio che la rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 04/01/1973, elettivamente domiciliato in Controparte_1 Palermo via Val Di Mazara n.31, presso lo studio dell'avv. Piccione Daniela che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 18/04/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 16 settembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto. Gli stessi saranno, pertanto, liberi di fissare la propria residenza ovunque vorranno e potranno mutare detta residenza o domicilio senza bisogno di reciproco consenso e con il solo obbligo di darne tempestiva comunicazione all'altro coniuge.
2) La casa coniugale sita a Palermo, Via Michelangelo 1004, di proprietà della moglie viene assegnata alla Sig.ra che la continuerà ad abitare insieme ad entrambi i figli che Parte_1 attualmente convivono con la ricorrente;
i mobili e le suppellettili a corredo dell'abitazione coniugale rimangono assegnati in uso alla signora Pt_1
3) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
4) Attesa la relativa precarietà occupazionale e, per l'effetto, la disparità reddituale e patrimoniale tra i coniugi, gli stessi convengono che il Sig. verserà a titolo di contributo per il Controparte_1 mantenimento dei figli attualmente conviventi con la Sig.ra la somma di € 250,00 Parte_1 mensili (€ 125,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo a quello di omologa della separazione da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
5) I genitori concorreranno nella misura rispettivamente del 70% a carico della sig.ra e del Pt_1 30% a carico del sig. al pagamento delle spese di natura straordinaria che dovessero CP_1 rendersi necessarie nell'interesse dei figli ed al riguardo convengono di adottare il Protocollo redatto dell'Osservatorio della Giustizia Civile Distretto di Palermo e sottoscritto in data 2.7.2019 dal Presidente del Tribunale cosi come di seguito riportato :
Spese extra rimborsabili al genitore che le ha anticipate anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori.
A. spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
B. spese scolastiche relative a:a) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
b) gite scolastiche senza pernottamento;
c) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro);
2 d) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
e) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici.
spese extra-scolastiche relative a:a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola; b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura) laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola e/o amici per una spesa massima complessiva di € 30 mensili;
Spese extra il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori: A.spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
B. spese scolastiche relative a:a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare. spese extra-scolastiche relative a:a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio - assenso su spese extra-assegno sanitarie Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibile ed urgente, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza).Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Silenzio-assenso su spese extra-assegno scolastiche e sportive Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento, nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso delle spese extra-assegno al genitore anticipatario
3 In relazione alle spese extra-assegno, il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta.
6) Le parti convengono che la Sig.ra a titolo di sistemazione patrimoniale definitiva in Pt_1 conseguenza della separazione personale, riconosce e corrisponde al Sig. la somma di euro CP_1 6.000,00 da versarsi in un'unica soluzione entro dieci giorni dall'omologazione della separazione a mezzo bonifico bancario. Tale somma è pattuita a titolo di riconoscimento economico una tantum, liberamente determinato dalle parti ed ha natura transattiva, compensativa e liberatoria, escludendo ogni ulteriore obbligo di contribuzione economica tra i coniugi, anche in sede di futuro divorzio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata.
Le parti dichiarano che, con il pagamento dell'importo sopra convenuto:
• non sussiste né sussisterà in futuro alcun obbligo di mantenimento ordinario o straordinario tra loro;
• nessuna delle parti potrà avanzare, in sede di divorzio, richiesta di assegno divorzile o altra pretesa economica a carico dell'altra parte. La presente clausola ha valore di accordo transattivo ex art. 1965 c.c. e sarà vincolante anche in sede di divorzio, ferma la possibilità per le parti di confermare tale assetto nei successivi atti di natura consensuale.
7) La sig.ra provvederà autonomamente a corrispondere l'importo della relativa Pt_1 CP_2 all'immobile di sua proprietà sito in Palermo, Via Michelangelo 1004, scala E, 1°piano .
8) Le spese del presente procedimento e consequenziali restano a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
9) I sottoscritti coniugi sin da ora si danno reciproco consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti ed eventuali rinnovi”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 18/04/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 21/06/2001 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 87 - P. II – serie A - Anno 2001).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 2 ottobre 2025.
Il Presidente
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