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Sentenza 17 marzo 2026
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00034/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 17/03/2026
N. 00610 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00034/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 34 del 2026, proposto da
IA RA, rappresentata e difesa dagli avvocati Velia Scarnecchia e Maria
CH IN, che si dichiarano antistatari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, San Marco 63;
nei confronti N. 00034/2026 REG.RIC.
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
- Ambito Territoriale di Treviso, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 818/2024 resa e pubblicata in data 18 dicembre 2024, dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, avente ad oggetto il riconoscimento della Carta del docente ex art. 1, comma 121, della L. 107 del 13 luglio 2015, e notificata in copia conforme all'originale, e come tale esecutiva per legge ex art. 475 c.p.c., sia ai fini del decorso del termine breve che ai fini del decorso del termine per l'esecuzione forzata, al Ministero dell'Istruzione e del Merito convenuto e, per esso, all'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Venezia, all'Ufficio Gabinetto del MIM ed alla Direzione
Generale per il personale Scolastico, ed all'Ufficio Scolastico per il Veneto AT di
Treviso, in data 19 dicembre 2024, come risulta dalle relative ricevute.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. ER MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La parte ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l'attuazione della sentenza n. 818/2024, pubblicata il
18 dicembre 2024, resa dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, contenente l'accertamento del diritto all'assegnazione della “Carta elettronica per N. 00034/2026 REG.RIC.
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, del valore annuo di € 500,00, con riferimento agli anni scolastici dal 2021/2022 al
2023/2024, nei quali la stessa parte ricorrente aveva prestato servizio a tempo determinato per il Ministero dell'Istruzione e del Merito (d'ora innanzi, solo
Ministero), con conseguente condanna al pagamento dell'importo nominale di €
1.500,00 (millecinquecento/00).
La parte ricorrente espone di aver notificato il 19 dicembre 2024 la sentenza in epigrafe presso il domicilio digitale dell'Amministrazione soccombente al fine di chiederne l'esecuzione e che la stessa pronuncia è passata in giudicato.
Lamenta, in proposito, l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, per l'esecuzione forzata nei confronti di Pubbliche Amministrazioni.
Proprio perché la pronuncia in epigrafe non è stata spontaneamente eseguita dal
Ministero soccombente, quantomeno rispetto al capo condannatorio concernente il rilascio della “Carta elettronica”, la parte ricorrente chiede l'attivazione di quest'ultima con l'accredito “dell'importo di €. 500,00 per ogni annualità riconosciuta alla ricorrente, e quindi di € 1.500,00”.
Chiede altresì la nomina di un Commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione.
2. Il Ministero si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
In particolare, il Ministero ha rilevato di aver fornito – al link https://www.cartadeldocente.istruzione.it/docentiBeneficiario/#/accesso – le indicazioni necessarie per l'attivazione del voucher ai soggetti interessati da una sentenza favorevole passata in giudicato: donde ha ritenuto “in tal modo ottemperate le sentenze dei giudici ordinari che condannano l'amministrazione al riconoscimento N. 00034/2026 REG.RIC.
del beneficio”, essendo “semmai onere del ricorrente dimostrare di aver attivato senza esito la procedura suddetta”.
3. All'esito della camera di consiglio dell'11 marzo 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso dev'essere accolto, nei sensi e nei limiti di seguito precisati, in quanto:
a) ai sensi dell'art. 112, comma 2, cod. proc. amm.: “l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”;
b) la sentenza ottemperanda risulta notificata presso il domicilio digitale dell'Amministrazione in epigrafe ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. (come novellato dall'art. 3, comma 34, lett. e], del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva);
c) è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni dal richiamato art. 14 del d.l. n. 669/1996;
d) la sentenza da ottemperare è passata in giudicato, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio da parte ricorrente;
e) la procedura posta a disposizione dell'utenza descritta dal Ministero resistente
(diretta a semplificare la gestione delle richieste di erogazione del contributo), avente valenza meramente interna agli uffici ministeriali e comunque non prevista da alcuna disposizione di legge, non può di certo essere considerata alla stregua di una condizione di procedibilità del giudizio di ottemperanza, per come disciplinato dagli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., né di una misura satisfattoria del credito riconosciuto N. 00034/2026 REG.RIC.
dal Giudice ordinario, il quale può estinguersi solo tramite il rilascio della “Carta elettronica” con l'accredito della somma esatta oggetto del capo condannatorio.
4.1. Tanto premesso, siccome è una circostanza di fatto incontestata che l'Amministrazione in epigrafe non abbia dato esecuzione alla pronuncia in questione, va dichiarato l'obbligo della stessa di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza a cura della parte ricorrente e, per l'effetto, di attivare la “Carta elettronica” e di versare in essa l'importo di € 1.500,00
(millecinquecento/00), come da richiesta della ricorrente.
4.2. Sempre in accoglimento della domanda attorea, dev'essere nominato sin d'ora, per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione debitrice, quale Commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero resistente, con facoltà di delega ad altro Dirigente, il quale vi dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della parte ricorrente.
Il Commissario ad acta dovrà provvedere all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, in quanto il predetto organo straordinario deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta. N. 00034/2026 REG.RIC.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con clausola di distrazione come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di € 800,00
(ottocento/00), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge,
a favore dei difensori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EO AN, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario
ER MO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
ER MO EO AN N. 00034/2026 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 17/03/2026
N. 00610 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00034/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 34 del 2026, proposto da
IA RA, rappresentata e difesa dagli avvocati Velia Scarnecchia e Maria
CH IN, che si dichiarano antistatari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, San Marco 63;
nei confronti N. 00034/2026 REG.RIC.
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
- Ambito Territoriale di Treviso, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 818/2024 resa e pubblicata in data 18 dicembre 2024, dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, avente ad oggetto il riconoscimento della Carta del docente ex art. 1, comma 121, della L. 107 del 13 luglio 2015, e notificata in copia conforme all'originale, e come tale esecutiva per legge ex art. 475 c.p.c., sia ai fini del decorso del termine breve che ai fini del decorso del termine per l'esecuzione forzata, al Ministero dell'Istruzione e del Merito convenuto e, per esso, all'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Venezia, all'Ufficio Gabinetto del MIM ed alla Direzione
Generale per il personale Scolastico, ed all'Ufficio Scolastico per il Veneto AT di
Treviso, in data 19 dicembre 2024, come risulta dalle relative ricevute.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. ER MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La parte ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l'attuazione della sentenza n. 818/2024, pubblicata il
18 dicembre 2024, resa dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, contenente l'accertamento del diritto all'assegnazione della “Carta elettronica per N. 00034/2026 REG.RIC.
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, del valore annuo di € 500,00, con riferimento agli anni scolastici dal 2021/2022 al
2023/2024, nei quali la stessa parte ricorrente aveva prestato servizio a tempo determinato per il Ministero dell'Istruzione e del Merito (d'ora innanzi, solo
Ministero), con conseguente condanna al pagamento dell'importo nominale di €
1.500,00 (millecinquecento/00).
La parte ricorrente espone di aver notificato il 19 dicembre 2024 la sentenza in epigrafe presso il domicilio digitale dell'Amministrazione soccombente al fine di chiederne l'esecuzione e che la stessa pronuncia è passata in giudicato.
Lamenta, in proposito, l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, per l'esecuzione forzata nei confronti di Pubbliche Amministrazioni.
Proprio perché la pronuncia in epigrafe non è stata spontaneamente eseguita dal
Ministero soccombente, quantomeno rispetto al capo condannatorio concernente il rilascio della “Carta elettronica”, la parte ricorrente chiede l'attivazione di quest'ultima con l'accredito “dell'importo di €. 500,00 per ogni annualità riconosciuta alla ricorrente, e quindi di € 1.500,00”.
Chiede altresì la nomina di un Commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione.
2. Il Ministero si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
In particolare, il Ministero ha rilevato di aver fornito – al link https://www.cartadeldocente.istruzione.it/docentiBeneficiario/#/accesso – le indicazioni necessarie per l'attivazione del voucher ai soggetti interessati da una sentenza favorevole passata in giudicato: donde ha ritenuto “in tal modo ottemperate le sentenze dei giudici ordinari che condannano l'amministrazione al riconoscimento N. 00034/2026 REG.RIC.
del beneficio”, essendo “semmai onere del ricorrente dimostrare di aver attivato senza esito la procedura suddetta”.
3. All'esito della camera di consiglio dell'11 marzo 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso dev'essere accolto, nei sensi e nei limiti di seguito precisati, in quanto:
a) ai sensi dell'art. 112, comma 2, cod. proc. amm.: “l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”;
b) la sentenza ottemperanda risulta notificata presso il domicilio digitale dell'Amministrazione in epigrafe ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. (come novellato dall'art. 3, comma 34, lett. e], del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva);
c) è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni dal richiamato art. 14 del d.l. n. 669/1996;
d) la sentenza da ottemperare è passata in giudicato, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio da parte ricorrente;
e) la procedura posta a disposizione dell'utenza descritta dal Ministero resistente
(diretta a semplificare la gestione delle richieste di erogazione del contributo), avente valenza meramente interna agli uffici ministeriali e comunque non prevista da alcuna disposizione di legge, non può di certo essere considerata alla stregua di una condizione di procedibilità del giudizio di ottemperanza, per come disciplinato dagli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., né di una misura satisfattoria del credito riconosciuto N. 00034/2026 REG.RIC.
dal Giudice ordinario, il quale può estinguersi solo tramite il rilascio della “Carta elettronica” con l'accredito della somma esatta oggetto del capo condannatorio.
4.1. Tanto premesso, siccome è una circostanza di fatto incontestata che l'Amministrazione in epigrafe non abbia dato esecuzione alla pronuncia in questione, va dichiarato l'obbligo della stessa di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza a cura della parte ricorrente e, per l'effetto, di attivare la “Carta elettronica” e di versare in essa l'importo di € 1.500,00
(millecinquecento/00), come da richiesta della ricorrente.
4.2. Sempre in accoglimento della domanda attorea, dev'essere nominato sin d'ora, per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione debitrice, quale Commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero resistente, con facoltà di delega ad altro Dirigente, il quale vi dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della parte ricorrente.
Il Commissario ad acta dovrà provvedere all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, in quanto il predetto organo straordinario deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta. N. 00034/2026 REG.RIC.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con clausola di distrazione come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di € 800,00
(ottocento/00), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge,
a favore dei difensori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EO AN, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario
ER MO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
ER MO EO AN N. 00034/2026 REG.RIC.
IL SEGRETARIO