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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/07/2025, n. 3137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3137 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
RG 9287/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. IO RI ha pronunciato la seguente
Sentenza non definitiva nella causa promossa da
), con l'Avv.to Giuseppe Lanzo, con domicilio eletto Parte_1 C.F._1 in Via Pugliese, 29, Catanzaro
RICORRENTE contro
), con l'Avv.to Diego Di Grazia, con domicilio eletto in Aversa, Via CP_1 P.IVA_1
OR IO 56
e contro
), con l'Avv.to Gabriella Maria Ingegneri, con domicilio Controparte_2 P.IVA_2 eletto in Milano, Via Cordusio 4
RESISTENTI
OGGETTO: retribuzione. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 24/07/2024,
ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 [...]
e per l'accoglimento delle Controparte_3 Controparte_2 seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare che il signor dal 1 agosto 2018 al 13 giugno 2022 ha sempre svolto la Parte_1 prestazione lavorativa secondo quanto meglio precisato nella premessa in fatto e, quindi, per almeno 12 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana (da lunedì al venerdì inclusi), nonché per 3 ore nella giornata del sabato e per l'effetto,
- Condannare la oggi in liquidazione in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_4 pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 44.787,53 a titolo di differenze retributive e contributive per le superiori mansioni svolte;
per lo straordinario prestato;
per il lavoro notturno e quant'altro maturate durante il periodo lavorativo svolto dal lavoratore in favore di detta società (1.8.2018 – 31.3.2020) - come risultante dal prospetto contabile allegato - ovvero alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito degli accertamenti istruttori, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo ed accertare e dichiarare la solidarietà debitoria della n persona del L.R.p.t. ex art. 29 c. 2 del d.Lgs 276/2003 per CP_1 le medesime somme.
- Condannare, quindi, la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del CP_1 ricorrente della somma complessiva di € 110.802,37 a titolo di differenze retributive e contributive per le superiori mansioni svolte;
per lo straordinario prestato;
per il lavoro notturno e quant'altro - come risultante dal prospetto contabile allegato
- ovvero alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito degli accertamenti istruttori, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo.
• Accertare e dichiarare in persona del L.R.p.t., solidamente responsabile con la Controparte_2 CP_1
e, per le somme di spettanza, con la oggi in liquidazione ex art. 29 c. 2 del d.Lgs Controparte_4
276/2003 al pagamento in favore del ricorrente delle somme richieste e per l'effetto condannare - in solido con la Controparte_
, per il periodo di spettanza, con la , oggi in liquidazione - CP_1 Controparte_4 in persona del L.R.p.t. al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 110.802,37 a titolo
[...] di differenze retributive e contributive per le superiori mansioni svolte, per lo straordinario prestato, per il lavoro notturno e quant'altro - come risultante dal prospetto contabile allegato, ovvero alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito degli accertamenti istruttori, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo.
• Condannare, in solido tra loro, le resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio con distrazione a favore del sottoscritto avvocato ex art. 93 c.p.c..
Si sono ritualmente costituite in giudizio e CP_1 Controparte_2 contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso;
spese rifuse.
Con decreto del 30/09/2024 il giudizio veniva interrotto atteso che
[...]
risultava cancellata dal Registro delle Imprese con Controparte_3 atto del 05.08.24, iscritto presso la Camera Commercio nella data del 08.08.24, successivamente alla notifica del ricorso;
parte ricorrente provvedeva quindi alla tempestiva riassunzione.
Il ricorso, nei limiti e per i motivi di seguito esposti, è fondato.
***
2 | 13 Il ricorrente ha esposto che il (oggi risultata Controparte_5 CP_1 aggiudicataria del servizio di trasporto dei prodotti postali e attività collegate nell'ambito territoriale della macro area logistica nord ovest, siglando un accordo quadro con
[...]
e affidando parte dei servizi a CP_2 Controparte_3
; veniva assunto da quest'ultima in data 01/08/2018 con contratto di lavoro a
[...] tempo parziale, mansione di autista ed inquadramento al quarto livello CCNL per le imprese esercenti servizi postali in appalto per 30 ore settimanali su 5 giorni lavorativi;
successivamente a marzo 2020, allorquando Controparte_3 recedeva dal subappalto, il (che nel frattempo ho modificava la propria forma CP_5 societaria, assumendo la denominazione di assumeva la gestione diretta dei servizi CP_1 assumendo tutti i lavoratori lui compreso;
dal dicembre 2021 il rapporto veniva poi trasformato a tempo pieno con riconoscimento del livello 4S; il rapporto infine cessava per licenziamento in data 13 giugno 2022.
Nel presente giudizio il ricorrente ha esposto di aver lavorato per 12-14 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana da lunedì a venerdì oltre a ulteriori tre ore al sabato, senza percepire la relativa retribuzione;
ha, inoltre, richiesto il riconoscimento, sin dall'inizio del rapporto dedotto in causa, all'inquadramento al livello 4S in considerazione delle mansioni svolte.
È stata, quindi, disposta attività istruttoria;
di seguito si riportano i verbali delle testimonianze assunte.
***
Viene introdotto testimone di parte ricorrente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono , dipendente di la , ho avuto un contenzioso con le convenuta definito con Parte_2 Pt_3 accor interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde: CP_ ho lavorato sia per che per all'ottobre 2018 a novembre 2021, anzi sono stati quattro anni e ho finito CP_1 settembre 2022, fa jolly, er nel dettaglio lavoravo nell'ambito dell'appalto di , CP_2 consegnavamo i pacchi e tutta la posta;
io iniziavo tra le 3.30 e le 4 del mattino a seconda della linea che ci veniva assegnata, all'inizio recuperavo il mezzo in via Fratelli a Peschiera dove c'era l'ufficio della dopo un anno lo recuperavamo sempre a Peschiera dove c'è CP_1 un ufficio della Posta;
recuperato il mezzo si andava al CMP di Peschiera, ci si arrivava in 5 minuti;
a quel punto si andava in ribalta e caricavamo il mezzo, se ne occupavano gli autisti che cercavano nel reparto pacchi e raccomandate in funzione della linea;
il mezzo veniva caricato in 20 – 30 minuti;
a quel punto si partiva e si andava a destinazione, il tempo impiegato variava a seconda della linea, la destinazione era CP_ sempre un centro di distribuzione di eravamo noi autisti a scaricare, ci im mo circa 20 o 30 minuti;
scaricato il mezzo, caricavamo carrelli vuoti o i c.d. disguidi, ovvero pacchi e lettere non consegnati, e si tornava al CMP di Peschiera, dove si tornava a seconda della linea tra le 5.30 e le 6.15;
3 | 13 CP_ a quel punto si faceva un secondo giro di carico, con tempi analoghi, e si andava ad un centro di distribuzione che poteva lo stesso o un altro, dove comunque ci occupavamo dello scarico;
fatto lo scarico aspettavamo da una a due ore, all'incirca fino alle 8 alle 8.30, e il personale delle Poste ci dava i cd dispacci (raccomandate, assicurate o pacchi già nelle cassette) da consegnare negli uffici postali;
il giro variava a seconda della linea, alcune avevano 4 uffici altri fino a 9, si finiva questo giro tra le 10.30 e le 11; alle 12 si iniziava poi il ritiro negli uffici postali, e capitava che dall'ultima consegna all'ufficio postale dove effettuare il ritiro alle 12 si potesse impiegare anche 40 minuti;
quindi alle volte c'era un minimo margine prima di iniziare il giro delle 12, alle volte no;
il giro dalle 12 ci impegnava circa due ore e mezzo o tre ore, a seconda delle linee;
dopo l'ultimo ufficio si tornava al CMP di Peschiera a consegnare tutto, la giornata non sempre finiva almeno per me che facevo il jolly;
in ogni caso massimo alle 16 io mi fermavo;
questa attività la si faceva da lunedì a venerdì; CP_ il sabato si lavorava, ma si iniziava alle 6, si caricava a Peschiera, si andava al centro di distribuzione e si tornava, e lì si finiva quindi e a seconda del giro si lavorava dalle 3 ore alle 3 ore e mezzo;
si lavorava tutti i sabati;
era un jolly come me , quindi anche nel suo caso la linea cambiava, non sempre tutti i giorni ma alle volte di Pt_1 a in settimana;
nel caso di lavorava di più al pomeriggio visto che mentre io finivo alle 16 lui finiva alle 18 o alle 19, aveva Pt_1 anche altre e di farmaci che andavano fatte dal capannone della di Peschiera, dove lui andava a CP_1 caricare, un paio di volte l'ho fatto anch'io; so che si occupava anche del giro dei farmaci visto che ci si sentiva giornalmente e ci si raccontava la Pt_1 giornat vo quindi anche quando era impegnato in questo giro;
io ho testimoniato in altre cause contro la CP_1 preciso che tre o quattro volte al sabato lavorato anche fino alle 16 quando siamo andati a recuperare i mezzi a Firenze e Mantova.
*** Viene introdotto testimone di parte ricorrente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono , attualmente disoccupato, ho avuto un contenzioso con le convenute definito con Persona_1 concil interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde: CP_ ho lavorato sia per che per dall'agosto circa 2019 al settembre 2022, ero autista, nell'ambito CP_1 dell'appalto di;
CP_2 io iniziavo alle i Peschiera Borromeo, dove recuperavo il mezzo;
CP_ caricavo il mezzo in circa 15 o venti minuti, e di lì partivo per andare a Legnano, dove c'era il CMP di arrivavo a Legnano verso le 5, scaricavo e alle 6.15 tornavo a Peschiera;
lì facevo un altro carico e verso le 6.45 – 7 andavo al CMP di Melzo, lì scaricavo e recuperavo i vuoti di un altro collega andato al mattino e di lì andavo a Pozzo d'Adda, per arrivarci verso le 8.30; arrivato lì recuperavo oltre alle cassette vuote oltre raccomandate e assicurate, partivo al massimo alle 9 e li consegnavo a complessivi 9 uffici postali, finivo questo giro verso le 10.45 a Pantigliate;
da lì tornavo a Peschiera e vi arrivavo verso le 11 e lì facevo mezz'ora – 45 minuti di pausa;
alle 11.45 dovevo caricare il mezzo con gabbie e carrelli vuoti per iniziare il giro alle 12, recuperavo anche la merce per il CMP di Bovisa, lì scaricavo e poi iniziavo il ritiro in zona, per 6 o 7 uffici;
finivo questo giro verso le 14, l'orario di chiusura della posta, ero vicino a Bresso e di lì dovevo tornare a Peschiera a scaricare, vi arrivavo verso le 15 e visto che c'era coda si finiva anche alle 16; lavoravo con questi orari da lunedì al venerdì; il sabato avevo due corse, al mattino caricavo a Peschiera alle 6 e andavo a Bovisa e , tornavo poi a Peschiera Per_2 con i vuoti alle 9; ho lavorato anche con lui faceva come me l'autista e aveva le stesse mansioni, lui era il primo a partire al Pt_1 mattino, io era il secon arriva alle 3.30; Pt_1 nel caso di aveva fisso ma faceva qualcosa in più di me, l'azienda infatti non seguiva solo gli uffici Pt_1 postali, se a gno di fare altre consegne se ne occupava avendo dato la disponibilità; io vedevo al mattino, mi capitava di vederlo durante la mia pausa, non lo vedevo alle 16 alla consegna finale, Pt_1 mi pare ar opo di me;
non so dire con che frequenza lavorasse oltre il mio orario;
Pt_1 lavorava anche al saba orari analoghi ai miei;
Pt_1 to da testimone anche in altre cause contro CP_1
4 | 13 i giri ulteriori di cui si occupava erano quelli dei farmaci, non li conosco nel dettaglio. Pt_1
*** Viene introdotto testimone di parte resistente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle CP_1 generalità dichiara: Sono , dipen indifferente Testimone_1 CP_1 interrogato sui capitoli di il teste così risp lavoro per al marzo 2017, coordino le giornate degli autisti e l'operatività dei mezzi per la Lombardia;
CP_1 conosco il e, lui è stato autista sotto la mia responsabilità; come tutti gli autisti recuperava il mezzo presso il CMP di Peschiera Borromeo verso le 4.30 – 5 del mattino;
Pt_1 i partecipano al carico, si tratta di una attività che a seconda dei casi può impegnare dai 10 ai 20 minuti;
a quel punto effettuava il giro di consegna presso gli uffici di Milano città o Milano provincia, a seconda dei Pt_1 ntro è previsto tra le 8 e le 8.30 al deposito a Peschiera;
a questo punto l'autista ha tre o quattro ore di pausa in cui non è a disposizione, per ripartire alle 12; alle 12 si effettua la fase ritiri, che impegna l'autista a seconda delle linee fino alle 15.30 – 16, con la fine delle operazioni, il rientro a Peschiera è un po' prima;
l'attività viene svolta da lunedì al venerdì; al sabato la prestazione prevede una partenza per la consegna ai soli uffici di capolinea, l'inizio dipende dalla linea ma si tratta di una attività di due ore;
lavorava su Milano città, non aveva una sua linea, si occupava anche della parte della provincia fino a Pt_1 a Borromeo;
la pausa degli autisti di cui ho detto e confermo è indicativamente quella di tre o quattro ore;
confermo di aver reso testimonianza anche in altri contenziosi, e in relazione al fatto di aver riferito in altre sedi che il ricorrente aveva una pausa di una o due ore e che alle volte nemmeno la facesse, preciso che le linee cambiano;
i ragazzi hanno otto ore di guida su 11 di impegno, quindi, è vero che può essere partito dopo, per es. alle 6, Pt_1 abbia avuto una pausa inferiore a quella che ho detto per rispettare di guida e le 11 di impegno di cui ho riferito;
nei 5 anni di rapporto del ricorrente non so dire con esattezza le pause che ha osservato che dipendevano dalle linee di cui si occupava;
CP_ le consegne e le attività di cui si occupava il ricorrente rientravano nell'appalto di può aver fatto anche eccezionalmente delle consegne estranee all'appalto ma non ricordo di preciso, fer e l'organizzazione era sempre la stessa;
il ricorrente si occupava anche di un servizio per aziende farmaceutiche, non ricordo nel dettaglio, ma può essere che se ne sia occupato, durante il periodo Covid, non era comunque un servizio al sabato ma durante la settimana;
non è una linea, vi è andato due volte e in una occasione ha avuto anche un incidente importante, Per_3 Pt_1 caso di consegne a prodotti postali durante il periodo del black friday;
può essere che in un paio di occasioni sia andato a Roserio, ma in sostituzione di qualche collega. Pt_1
*** Viene introdotto testimone di parte resistente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità CP_1 dichiara: Sono , dipend indifferente Testimone_2 Controparte_6 interrogato sui essi il teste così ho lavorato per dall'1/7/2020 al 24/3/2025, ero magazziniere consegnatario alla sede di Peschiera CP_1 Borromeo;
io iniziavo intorno alle 11 del mattino e finivo verso le 20 nell'ultimo periodo, inizialmente e fino al 2022 iniziavo alle 9 e finivo alle 18, da lunedì al venerdì, non lavoravo al sabato;
conosco il ricorrente, ha lavorato a Peschiera, era autista per la consegna dei servizi postali;
quando arrivavo al magazzino il ricorrente era già fuori ad occuparsi dei giri, e questo anche quando ho iniziato a lavorare alle 11 del mattino;
il ricorrente rientrava a Peschiera verso le 15 – 15.30; so che al mattino faceva una pausa tra le 8.30 – 9 e le 12, lo so perché insieme a mi occupavo Per_4 dell'organizzazione delle linee postali;
iniziava verso le 4.30 – 5 del mattino, arrivava al CMP di Peschiera e recuperava il mezzo, partecipava alle Pt_1 ni di carico che lo impegnavano una ventina di minuti circa;
ha avuto un suo giro, so che seguiva la linea 24 più la 34 e i ritiri della 63 bis, ha poi fatto il jolly ma non Pt_1 i preciso il periodo;
i periodi di pausa variavano, quando faceva il jolly partiva verso le 8 del mattino, e la pausa poteva essere Pt_1 anche dalle 12 alle 14 o alle 15 a seco si;
lavorava anche al sabato sempre come autista per i servizi postali, l'attività lo impegnava per circa due ore;
Pt_1
5 | 13 durante il periodo in cui faceva il jolly il ricorrente faceva anche consegne per le case farmaceutiche, se ne occupava comunque durante la settimana e non al sabato;
le consegne farmaceutiche non erano un di più per rispetto alle attività del servizio postale, visto che partiva Pt_1 più tardi al mattino verso le 8; so riferire delle pause di visto che mi occupavo di organizzare i servizi, anche se non lo vedevo;
Pt_1 non era nelle consegne, vi è andato un paio di volte come jolly;
Per_3 Pt_1
non andava verso Roserio, no ato nella sua linea.
*** All'esito dell'istruttoria si possono svolgere le seguenti considerazioni.
È noto che la giurisprudenza di legittimità oramai consolidata ha stabilito il seguente principio di diritto: Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (ex plurimis Cass., n. 8006 del 14/08/1998).
In altri termini il lavoratore, gravato del relativo onere, deve puntualmente allegare non solo l'orario svolto in via ordinaria ma del pari, altrettanto puntualmente, le ulteriori ore che giornalmente avrebbe osservato nell'interesse del datore di lavoro;
come visto la giurisprudenza esclude radicalmente che possa essere effettuata una valutazione equitativa di tale orario di lavoro essendo tutt'al più consentita una valutazione equitativa dei compensi eventualmente dovuti al dipendente.
*
Nel caso di specie, il ricorrente ha specificamente allegato di iniziare la prestazione lavorativa alle ore 4:00/4.30 A.M. e la concludeva alle ore 17:30 – 18:00 (raramente alle 16:00) per 5 giorni settimanali mentre il sabato iniziava la prestazione alle ore 6:00 a.m. e la concludeva intorno alle 9:00/10:00 a.m. senza alcun ulteriore riconoscimento economico né supplementare né straordinario rispetto l'orario di lavoro contrattualmente definito (30 ore settimanali) (ALL. 8 – Buste paga dal 1/8/2018 al 30/4/2022).
Nel dettaglio il Sig. effettuava la seguente prestazione lavorativa: Pt_1
Alle ore 4:00 A.M. il lavoratore ricorrente era obbligato a presentarsi presso lo stabili-mento aziendale di
Peschiera Borromeo dove ritirava il mezzo di trasporto per effettuare le consegne quotidiane;
b. Ritirato il mezzo di trasporto partiva presso il CMP (Centro di Meccanizzazione Postale) sito in Milano –
Quartiere Roserio dove giungeva alle 4:30 circa per effettuare il carico delle merci a cui doveva attendere personalmente;
c. Concluso il carico di tutte le merci (operazione che richiedeva circa mezz'ora) alle ore 5:00 partiva per effettuare lo smistamento delle merci al servizio postale in direzione generalmente e più raramente in altre di Per_3
Milano e Provincia. Il viaggio durava circa un paio d'ore e giungeva a destinazione alle ore 7:15 dove, scaricate le
6 | 13 merci in carrelli separati e distribuite per lo smistamento, sempre personalmente ritirava i carrelli vuoti e li riportava al CMP di Roserio dove giungeva alle ore 10:15 circa.
Giunto in loco scaricava i carrelli vuoti e ripartiva per Peschiera Borromeo dove chiudeva la corsa.
d. A questo punto il lavoratore avrebbe dovuto concludere la prestazione lavorativa invece, senza soluzione di continuità (salvo rare occasioni in cui gli veniva consentita una pausa di massimo un'ora), ripartiva immediatamente da Peschiera Borromeo dando inizio ad un nuovo “giro” per effettuare il ritiro dei prodotti postali presso i relativi uffici di Milano e Provincia, concluso il quale rientrava intorno alle 15:00/15:30 presso il sito aziendale di Peschiera Borromeo dove iniziava lo scarico e lo smistamento nei carrelli differenziando in base alla tipologia di prodotto postale e consegnando i carrelli nei vari reparti di riferimento. Il tutto si concludeva alle ore
16:00 circa.
e. Inoltre, per almeno tre/quattro volte a settimana il Sig. era ancora onerato – previa sostituzione del Pt_1 mezzo nella medesima sede di Peschiera Borromeo con un furgone frigorifero – a caricare (sempre personalmente) farmaci destinati alle farmacie di Cavenago o, più raramente, ad altre destinazioni in provincia di Milano e/o
Bergamo, dove gli stessi venivano scaricati per poi fare rientro presso lo stabilimento di Peschiera Borromeo dove il lavoratore, dopo circa 14 ore di lavoro ininterrotto, finalmente concludeva la sua giornata lavorativa
*
Va detto che nel presente giudizio sono stati esaminati, tra gli altri, due testi di parte resistente e e due testi di parte ricorrente, CP_1 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
e . Testimone_6
Costoro erano stati esaminati come testimoni anche nell'ambito del giudizio introdotto da contro l'odierno ricorrente per accertarne la responsabilità nella causazione di un CP_1 sinistro stradale e la conseguente condanna al risarcimento dei danni (causa RG 2028/2022).
Tali testimoni, per quanto di interesse, hanno riferito anche in quel giudizio degli orari di lavoro del ricorrente, il quale ha versato in atti i relativi verbali.
Vero che detti verbali non possono, nel presente giudizio, fare prova piena delle allegazioni di parte, ma è altrettanto vero che sono non solo liberamente apprezzabili dal giudice ma, senza dubbio, utilizzabili anche ai fini di valutare l'attendibilità dei testi che hanno riferito sulle medesime circostanze.
*
Ebbene, dal semplice confronto delle dichiarazioni rese nel giudizio RG 2028/2022 e quelle rese nel presente giudizio dai testi e emergono contraddizioni Testimone_3 Testimone_4
7 | 13 e differenti rappresentazioni dell'attività e degli orari osservati dal ricorrente tali da comportare l'inattendibilità di quanto riferito da costoro nel presente giudizio.
*
Si pensi al fatto che il teste nell'ambito delle dichiarazioni rese nel giudizio RG Tes_3
2028/2022, ha riferito di un orario del ricorrente dalle ore 4:00-ore 4:30 fino alle ore 8:30, con una pausa fino alle ore 12:00, con un termine della attività alle ore 16:00 (ma anche ore 18:00-ore
19:00); ha infine confermato l'attività lavorativa al sabato per due ore, oltre che l'attività destinata alle consegne farmaceutiche dal momento del Covid con una fine alle ore 17:30.
Nell'ambito del presente giudizio, per contro, il medesimo testimone ha riferito che l'attività lavorativa del ricorrente iniziasse alle ore 4:30-5:00, con una pausa tra le ore 8:30- 12:00, l'attività di due ore al sabato e, pur confermando l'attività di consegna dei prodotti farmaceutici, ha collocato l'inizio della stessa alle ore 8:00 del mattino.
*
Il teste nell'ambito del giudizio RG 2028/22, ha collocato l'inizio dell'attività Tes_4 lavorativa del dalle ore 6:30 del mattino e il termine alle ore 17:00, con una pausa di uno- Pt_1 due ore al mattino;
dal momento del COVID l'attività lavorativa iniziava alle ore 4:10 per finire alle ore 15:00-15:30.
Nel presente giudizio ha riferito di un'attività lavorativa dalle ore 4:30 alle ore 17:00 con una pausa di tre ore tra le ore 9:00 e le ore 12:00; ha confermato poi l'attività di consegna dei prodotti farmaceutici, salvo riferire che tale attività non modificasse l'impegno orario, in quanto l'organizzazione del lavoro era ispirata al rispetto della normativa prevedendosi otto ore di guida e 11 ore di impegno.
*
Ebbene, dal mero confronto delle dichiarazioni dei due testi sopra indicati, ne emerge l'evidente contraddittorietà.
Gli orari di inizio variano in maniera significativa, così come la misura della pausa lavorativa al mattino, particolarmente rilevante avendo riguardo alle dichiarazioni del teste (molto Tes_4 fermo nel collocarla nel presente giudizio dalle ore 9:00 alle ore 12:00 laddove nell'altro giudizio la medesima pausa di regola era indicata in un'ora, massimo due ore).
***
In tale scenario, i testi di parte ricorrente e , invece, Testimone_5 Testimone_6 hanno reso dichiarazioni tra loro assolutamente univoche e concordanti.
8 | 13 Senza dubbio vero che entrambi i testi hanno avuto un contenzioso con le convenute, sebbene definito con accordo conciliativo, dovendosi anche in tal caso valutarne in maniera rigorosa l'attendibilità.
Tanto più considerato che trattasi di autisti colleghi del ricorrente che, per ovvie ragioni, non seguivano le medesime linee e percorsi.
Nondimeno, il teste ha reso dichiarazioni sostanzialmente omogenee sugli orari del Tes_5 ricorrente, con un minimo scostamento in relazione all'inizio (collocato nel presente giudizio alle ore 3:30 e nell'altro giudizio alle ore 3:45-4.00), così come sul termine dell'orario, collocato quantomeno alle ore 16:00 (ovvero quando terminava la propria attività) fermo restando la conferma circa l'ulteriore attività svolta per le consegne dei prodotti farmaceutici (nella misura di circa tre-quattro volte a settimana); ha inoltre confermato l'attività al sabato per tre ore.
Quanto alle pause ha riferito che le stesse fossero all'incirca di 45 minuti giornalieri.
*
Il teste , del pari, ha collocato nel presente giudizio l'inizio dell'attività Testimone_6 lavorativa tra le ore 3:30-4.00 (e nell'ambito dell'altro giudizio alle ore 4:00) e la fine alle ore
16:00, ma nel caso del ricorrente anche 18-19.
Quanto alle pause, ha riferito di una attesa di uno-due ore al mattino, oltre a possibili ulteriori pause prima della ripresa alle ore 12:00 a seconda dei giri da effettuare, tendenzialmente dando conto di un minimo margine (alle volte totalmente assente) prima dell'inizio del giro delle ore
12:00.
Quanto alla attività del sabato, nel confermarla, ha dato conto che la stessa comportasse un impegno di tre ore.
*
Appare evidente che i testi del ricorrente hanno reso dichiarazioni prive delle contraddizioni e ambiguità rilevate dalle testimonianze dei testi di parte convenuta, fornendo un quadro dell'attività lavorativa e degli orari del oggettivamente omogeneo. Pt_1
*
Ebbene, in tale scenario, ritiene il giudicante che il ricorrente abbia, quantomeno parzialmente, dato riscontro delle allegazioni circa l'orario di lavoro o osservato nel corso del periodo dedotto in causa.
9 | 13 In particolare, si ritiene provato l'inizio della prestazione quantomeno alle ore 4:00 del mattino, riscontrata, come visto, dai testi di parte ricorrente e, in parte, anche da quelli della convenuta.
D'altra parte, si tratta di orari che quantomeno il teste ha riferito nell'ambito del Tes_3 giudizio RG 2028/22 collocando all'inizio della prestazione proprio tra le ore 4:00 e le ore 4:30 da novembre 2020 e, in precedenza, alle ore 4:30.
Può inoltre darsi per provata una pausa al mattino che, ad avviso del giudicante, va collocata nella misura di due ore.
Senza dubbio vero che anche i testi di parte ricorrente, sul punto, hanno riferito di pause anche in misura inferiore, salvo doversi evidenziare che la circostanza non ha trovato un preciso e puntuale riscontro.
Pertanto, l'orario al mattino del ricorrente va collocato tra le ore 4:00 e le ore 12:00 con due ore di pausa.
*
Quanto all'attività pomeridiana, può darsi per provato che l'orario finale fosse alle ore 16:00, come riferito sostanzialmente dai testi di parte ricorrente (e confermato all'udienza resa nell'ambito del giudizio RG 2028/22 dallo stesso test di parte convenuta . Tes_3
Quest'ultimo poi, nel confermare l'attività di consegna dei prodotti farmaceutici, ha dato conto che, come già sopra accennato, la stessa terminasse alle ore 17:30 al rientro al magazzino;
ha poi confermato, in questo riscontrato dalle dichiarazioni del teste che tale attività si Tes_4 rendeva necessaria dallo scoppio della emergenza sanitaria.
In assenza di elementi di ulteriore riscontro che i testi di parte ricorrente non sono stati in grado di riferire, può poi collocarsi l'attività in commento nell'arco della settimana e nella misura di due volte alla settimana, secondo quanto riferito nell'altro giudizio da a comprova Tes_3 della circostanza.
Occorre, difatti, dare conto che le attività di consegna dei prodotti farmaceutici, seppur riferita anche dai testi di parte ricorrente, non ha trovato un preciso, puntuale e ulteriore riscontro circa una ulteriore misura dell'impegno che quindi può ritenersi provata nei limiti anzidetti.
*
Per quanto concerne, invece, l'attività al sabato, pacificamente svolta settimanalmente, deve prendersi atto che l'istruttoria ha dato un esito non certo, quantomeno nella misura indicata dal ricorrente di tre ore, atteso che i testi di parte convenuta, pur nei limiti delle dichiarazioni rese di
10 | 13 cui si è dato conto, hanno concordemente riferito (in questo caso, coerentemente) in entrambi i giudizi di un'attività non superiore alle due ore che, alla luce di ciò, può ritenersi provata.
*
Per quanto visto, l'orario di lavoro del ricorrente in questa sede accertato è nei seguenti termini: da lunedì a venerdì dalle ore 4:00 del mattino alle ore 16:00 del pomeriggio, con due ore di pausa al mattino;
con decorrenza da marzo 2020 e fino alla cessazione del rapporto, per due ulteriori pomeriggi alla settimana, con fine della prestazione alle ore 17:30; al sabato e per tutta la durata del rapporto con ulteriori due ore di attività lavorativa al mattino.
***
ha, inoltre, richiesto il riconoscimento fin dall'inizio del rapporto dedotto Parte_1 in causa dell'inquadramento al livello 4 S CCNL di settore in quanto le mansioni erano riconducibili al 4° livello S previsto per gli “autisti, in possesso di patente B, che oltre alla conduzione dell'automezzo provvedono alle operazioni di scambio, presa, custodia e consegna di effetti postali e valori, recapito pacchi, vuotatura cassette, decorsi dodici mesi di effettivo servizio inquadrati al quarto livello, anche sommando periodi consecutivi presso diverse imprese del settore”.
Ebbene, al fine del decidere sia sufficiente evidenziare che la parte ha documentato che, dal 28 maggio 2014 al 31 luglio 2018, lavorava presso la per lo Parte_4 svolgimento delle medesime mansioni con inquadramento al quarto livello e, da ultimo, al terzo livello, così dando conto anche del decorso di 12 mesi di effettivo servizio inquadrato al quarto livello anche sommando periodi consecutivi presso diverse imprese come previsto dalla contrattazione collettiva.
Pertanto, è da ritenersi fondata anche la domanda in commento.
*
Si deve quindi disporre la prosecuzione del giudizio per determinare le differenze retributive maturate dal lavoratore in forza del presente accertamento.
***
La difesa di ha comunque contestato la sussistenza della responsabilità solidale CP_1 prevista dall'articolo 29 D.lgs 276/03 quantomeno in relazione al periodo di lavoro del ricorrente alle dipendenze di sul presupposto dell'intervenuta Controparte_3 decadenza;
ciò in quanto in data 31 marzo 2020 la cooperativa avrebbe esercitato il recesso dal contratto di subappalto.
11 | 13 Tuttavia, è pacifico e documentale in causa che il contratto di appalto veniva stipulato tra la committente e il (poi nel Controparte_2 Controparte_5 CP_1 dicembre 2017; il provvedeva poi ad affidare i lavori alla cooperativa CP_5 CP_3 allorquando quest'ultima recedeva dal subappalto, il , modificata la propria forma CP_5 societaria e denominazione, provvedeva alla diretta gestione del servizio, assorbendo la forza lavoro della cooperativa.
Dal quadro sopra descritto emerge che la responsabilità di è da intendersi relativa CP_1 all'intera durata del rapporto di lavoro dedotto in causa, in quanto generata dal medesimo contratto di appalto del dicembre 2017, con la conseguenza che il venir meno del subappalto non ha comunque comportato il venir meno della responsabilità di CP_1
***
Deve, inoltre, essere sin d'ora la domanda di di condanna di Controparte_2
a manlevarla e tenere indenne di quanto sarà tenuta a corrispondere al ricorrente in CP_1 esecuzione del presente accertamento e in forza delle disposizioni di condanna della sentenza definitiva.
Ciò avendo riguardo all'art.
7.6 dell'accordo quadro in atti che prevede espressamente che l'impresa affidataria si obbligava a manlevare e tenere indenne da qualsivoglia pretesa Controparte_2 di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
Per inciso, non ha mai contestato nel corso del giudizio la fondatezza della CP_1 domanda di . Controparte_2
***
Infine, nulla si dispone in relazione alla cooperativa come visto cancellata dal registro CP_3 delle imprese, considerato che, per quanto il ricorso sia stato riassunto nei confronti dei soci, il ricorrente, per quanto onerato, non ha minimamente dato conto, secondo le previsioni dell'articolo 2495 c.c., della sussistenza di un attivo ripartito tra i soci nei confronti dei quali far valere eventuali ragioni di credito.
***
Conclusivamente, deve essere accertato il diritto del ricorrente all'inquadramento al livello 4S per tutta la durata del rapporto dedotti in causa (ovvero quello iniziale con Controparte_3
e quello successivo con , nonché lo svolgimento di un orario di
[...] CP_1 lavoro nei termini specificati ai paragrafi precedenti.
Spese al definitivo.
12 | 13
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso:
a) accerta e dichiara che : Parte_1
i) nel periodo dal 1° agosto 2018 al 13 giugno 2022, ha osservato il seguente orario di lavoro: da lunedì a venerdì dalle ore 4:00 del mattino alle ore 16:00 del pomeriggio, con due ore di pausa al mattino;
ii) con decorrenza da marzo 2020 e fino alla cessazione del rapporto, fermo l'orario di lavoro di cui al precedente punto i), ha lavorato anche per due pomeriggi alla settimana, con fine della prestazione alle ore 17:30;
iii) per tutta la durata del rapporto di cui al punto i), ha altresì lavorato al sabato per ulteriori due ore di attività lavorativa al mattino;
b) accerta e dichiara il diritto di all'inquadramento al livello 4S CCNL per le Parte_1 imprese esercenti servizi postali in appalto per tutta la durata del rapporto dedotto in causa;
c) respinge per il resto il ricorso;
d) dispone la prosecuzione del giudizio per determinare le differenze retributive maturate dal ricorrente in forza del presente accertamento;
e) accerta sin d'ora la responsabilità solidale di e per i Controparte_2 CP_1 crediti maturati dal ricorrente;
f) accerta e dichiara sin d'ora l'obbligo di di manlevare e tenere indenne CP_1 [...]
di quanto quest'ultima sarà tenuta a corrispondere al ricorrente in esecuzione CP_2 del presente accertamento e in forza delle disposizioni di condanna della sentenza definitiva;
g) riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Spese al definitivo.
Milano, 03/07/2025
Il Giudice
IO RI
13 | 13
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. IO RI ha pronunciato la seguente
Sentenza non definitiva nella causa promossa da
), con l'Avv.to Giuseppe Lanzo, con domicilio eletto Parte_1 C.F._1 in Via Pugliese, 29, Catanzaro
RICORRENTE contro
), con l'Avv.to Diego Di Grazia, con domicilio eletto in Aversa, Via CP_1 P.IVA_1
OR IO 56
e contro
), con l'Avv.to Gabriella Maria Ingegneri, con domicilio Controparte_2 P.IVA_2 eletto in Milano, Via Cordusio 4
RESISTENTI
OGGETTO: retribuzione. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 24/07/2024,
ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 [...]
e per l'accoglimento delle Controparte_3 Controparte_2 seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare che il signor dal 1 agosto 2018 al 13 giugno 2022 ha sempre svolto la Parte_1 prestazione lavorativa secondo quanto meglio precisato nella premessa in fatto e, quindi, per almeno 12 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana (da lunedì al venerdì inclusi), nonché per 3 ore nella giornata del sabato e per l'effetto,
- Condannare la oggi in liquidazione in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_4 pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 44.787,53 a titolo di differenze retributive e contributive per le superiori mansioni svolte;
per lo straordinario prestato;
per il lavoro notturno e quant'altro maturate durante il periodo lavorativo svolto dal lavoratore in favore di detta società (1.8.2018 – 31.3.2020) - come risultante dal prospetto contabile allegato - ovvero alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito degli accertamenti istruttori, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo ed accertare e dichiarare la solidarietà debitoria della n persona del L.R.p.t. ex art. 29 c. 2 del d.Lgs 276/2003 per CP_1 le medesime somme.
- Condannare, quindi, la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del CP_1 ricorrente della somma complessiva di € 110.802,37 a titolo di differenze retributive e contributive per le superiori mansioni svolte;
per lo straordinario prestato;
per il lavoro notturno e quant'altro - come risultante dal prospetto contabile allegato
- ovvero alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito degli accertamenti istruttori, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo.
• Accertare e dichiarare in persona del L.R.p.t., solidamente responsabile con la Controparte_2 CP_1
e, per le somme di spettanza, con la oggi in liquidazione ex art. 29 c. 2 del d.Lgs Controparte_4
276/2003 al pagamento in favore del ricorrente delle somme richieste e per l'effetto condannare - in solido con la Controparte_
, per il periodo di spettanza, con la , oggi in liquidazione - CP_1 Controparte_4 in persona del L.R.p.t. al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 110.802,37 a titolo
[...] di differenze retributive e contributive per le superiori mansioni svolte, per lo straordinario prestato, per il lavoro notturno e quant'altro - come risultante dal prospetto contabile allegato, ovvero alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito degli accertamenti istruttori, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo.
• Condannare, in solido tra loro, le resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio con distrazione a favore del sottoscritto avvocato ex art. 93 c.p.c..
Si sono ritualmente costituite in giudizio e CP_1 Controparte_2 contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso;
spese rifuse.
Con decreto del 30/09/2024 il giudizio veniva interrotto atteso che
[...]
risultava cancellata dal Registro delle Imprese con Controparte_3 atto del 05.08.24, iscritto presso la Camera Commercio nella data del 08.08.24, successivamente alla notifica del ricorso;
parte ricorrente provvedeva quindi alla tempestiva riassunzione.
Il ricorso, nei limiti e per i motivi di seguito esposti, è fondato.
***
2 | 13 Il ricorrente ha esposto che il (oggi risultata Controparte_5 CP_1 aggiudicataria del servizio di trasporto dei prodotti postali e attività collegate nell'ambito territoriale della macro area logistica nord ovest, siglando un accordo quadro con
[...]
e affidando parte dei servizi a CP_2 Controparte_3
; veniva assunto da quest'ultima in data 01/08/2018 con contratto di lavoro a
[...] tempo parziale, mansione di autista ed inquadramento al quarto livello CCNL per le imprese esercenti servizi postali in appalto per 30 ore settimanali su 5 giorni lavorativi;
successivamente a marzo 2020, allorquando Controparte_3 recedeva dal subappalto, il (che nel frattempo ho modificava la propria forma CP_5 societaria, assumendo la denominazione di assumeva la gestione diretta dei servizi CP_1 assumendo tutti i lavoratori lui compreso;
dal dicembre 2021 il rapporto veniva poi trasformato a tempo pieno con riconoscimento del livello 4S; il rapporto infine cessava per licenziamento in data 13 giugno 2022.
Nel presente giudizio il ricorrente ha esposto di aver lavorato per 12-14 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana da lunedì a venerdì oltre a ulteriori tre ore al sabato, senza percepire la relativa retribuzione;
ha, inoltre, richiesto il riconoscimento, sin dall'inizio del rapporto dedotto in causa, all'inquadramento al livello 4S in considerazione delle mansioni svolte.
È stata, quindi, disposta attività istruttoria;
di seguito si riportano i verbali delle testimonianze assunte.
***
Viene introdotto testimone di parte ricorrente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono , dipendente di la , ho avuto un contenzioso con le convenuta definito con Parte_2 Pt_3 accor interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde: CP_ ho lavorato sia per che per all'ottobre 2018 a novembre 2021, anzi sono stati quattro anni e ho finito CP_1 settembre 2022, fa jolly, er nel dettaglio lavoravo nell'ambito dell'appalto di , CP_2 consegnavamo i pacchi e tutta la posta;
io iniziavo tra le 3.30 e le 4 del mattino a seconda della linea che ci veniva assegnata, all'inizio recuperavo il mezzo in via Fratelli a Peschiera dove c'era l'ufficio della dopo un anno lo recuperavamo sempre a Peschiera dove c'è CP_1 un ufficio della Posta;
recuperato il mezzo si andava al CMP di Peschiera, ci si arrivava in 5 minuti;
a quel punto si andava in ribalta e caricavamo il mezzo, se ne occupavano gli autisti che cercavano nel reparto pacchi e raccomandate in funzione della linea;
il mezzo veniva caricato in 20 – 30 minuti;
a quel punto si partiva e si andava a destinazione, il tempo impiegato variava a seconda della linea, la destinazione era CP_ sempre un centro di distribuzione di eravamo noi autisti a scaricare, ci im mo circa 20 o 30 minuti;
scaricato il mezzo, caricavamo carrelli vuoti o i c.d. disguidi, ovvero pacchi e lettere non consegnati, e si tornava al CMP di Peschiera, dove si tornava a seconda della linea tra le 5.30 e le 6.15;
3 | 13 CP_ a quel punto si faceva un secondo giro di carico, con tempi analoghi, e si andava ad un centro di distribuzione che poteva lo stesso o un altro, dove comunque ci occupavamo dello scarico;
fatto lo scarico aspettavamo da una a due ore, all'incirca fino alle 8 alle 8.30, e il personale delle Poste ci dava i cd dispacci (raccomandate, assicurate o pacchi già nelle cassette) da consegnare negli uffici postali;
il giro variava a seconda della linea, alcune avevano 4 uffici altri fino a 9, si finiva questo giro tra le 10.30 e le 11; alle 12 si iniziava poi il ritiro negli uffici postali, e capitava che dall'ultima consegna all'ufficio postale dove effettuare il ritiro alle 12 si potesse impiegare anche 40 minuti;
quindi alle volte c'era un minimo margine prima di iniziare il giro delle 12, alle volte no;
il giro dalle 12 ci impegnava circa due ore e mezzo o tre ore, a seconda delle linee;
dopo l'ultimo ufficio si tornava al CMP di Peschiera a consegnare tutto, la giornata non sempre finiva almeno per me che facevo il jolly;
in ogni caso massimo alle 16 io mi fermavo;
questa attività la si faceva da lunedì a venerdì; CP_ il sabato si lavorava, ma si iniziava alle 6, si caricava a Peschiera, si andava al centro di distribuzione e si tornava, e lì si finiva quindi e a seconda del giro si lavorava dalle 3 ore alle 3 ore e mezzo;
si lavorava tutti i sabati;
era un jolly come me , quindi anche nel suo caso la linea cambiava, non sempre tutti i giorni ma alle volte di Pt_1 a in settimana;
nel caso di lavorava di più al pomeriggio visto che mentre io finivo alle 16 lui finiva alle 18 o alle 19, aveva Pt_1 anche altre e di farmaci che andavano fatte dal capannone della di Peschiera, dove lui andava a CP_1 caricare, un paio di volte l'ho fatto anch'io; so che si occupava anche del giro dei farmaci visto che ci si sentiva giornalmente e ci si raccontava la Pt_1 giornat vo quindi anche quando era impegnato in questo giro;
io ho testimoniato in altre cause contro la CP_1 preciso che tre o quattro volte al sabato lavorato anche fino alle 16 quando siamo andati a recuperare i mezzi a Firenze e Mantova.
*** Viene introdotto testimone di parte ricorrente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono , attualmente disoccupato, ho avuto un contenzioso con le convenute definito con Persona_1 concil interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde: CP_ ho lavorato sia per che per dall'agosto circa 2019 al settembre 2022, ero autista, nell'ambito CP_1 dell'appalto di;
CP_2 io iniziavo alle i Peschiera Borromeo, dove recuperavo il mezzo;
CP_ caricavo il mezzo in circa 15 o venti minuti, e di lì partivo per andare a Legnano, dove c'era il CMP di arrivavo a Legnano verso le 5, scaricavo e alle 6.15 tornavo a Peschiera;
lì facevo un altro carico e verso le 6.45 – 7 andavo al CMP di Melzo, lì scaricavo e recuperavo i vuoti di un altro collega andato al mattino e di lì andavo a Pozzo d'Adda, per arrivarci verso le 8.30; arrivato lì recuperavo oltre alle cassette vuote oltre raccomandate e assicurate, partivo al massimo alle 9 e li consegnavo a complessivi 9 uffici postali, finivo questo giro verso le 10.45 a Pantigliate;
da lì tornavo a Peschiera e vi arrivavo verso le 11 e lì facevo mezz'ora – 45 minuti di pausa;
alle 11.45 dovevo caricare il mezzo con gabbie e carrelli vuoti per iniziare il giro alle 12, recuperavo anche la merce per il CMP di Bovisa, lì scaricavo e poi iniziavo il ritiro in zona, per 6 o 7 uffici;
finivo questo giro verso le 14, l'orario di chiusura della posta, ero vicino a Bresso e di lì dovevo tornare a Peschiera a scaricare, vi arrivavo verso le 15 e visto che c'era coda si finiva anche alle 16; lavoravo con questi orari da lunedì al venerdì; il sabato avevo due corse, al mattino caricavo a Peschiera alle 6 e andavo a Bovisa e , tornavo poi a Peschiera Per_2 con i vuoti alle 9; ho lavorato anche con lui faceva come me l'autista e aveva le stesse mansioni, lui era il primo a partire al Pt_1 mattino, io era il secon arriva alle 3.30; Pt_1 nel caso di aveva fisso ma faceva qualcosa in più di me, l'azienda infatti non seguiva solo gli uffici Pt_1 postali, se a gno di fare altre consegne se ne occupava avendo dato la disponibilità; io vedevo al mattino, mi capitava di vederlo durante la mia pausa, non lo vedevo alle 16 alla consegna finale, Pt_1 mi pare ar opo di me;
non so dire con che frequenza lavorasse oltre il mio orario;
Pt_1 lavorava anche al saba orari analoghi ai miei;
Pt_1 to da testimone anche in altre cause contro CP_1
4 | 13 i giri ulteriori di cui si occupava erano quelli dei farmaci, non li conosco nel dettaglio. Pt_1
*** Viene introdotto testimone di parte resistente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle CP_1 generalità dichiara: Sono , dipen indifferente Testimone_1 CP_1 interrogato sui capitoli di il teste così risp lavoro per al marzo 2017, coordino le giornate degli autisti e l'operatività dei mezzi per la Lombardia;
CP_1 conosco il e, lui è stato autista sotto la mia responsabilità; come tutti gli autisti recuperava il mezzo presso il CMP di Peschiera Borromeo verso le 4.30 – 5 del mattino;
Pt_1 i partecipano al carico, si tratta di una attività che a seconda dei casi può impegnare dai 10 ai 20 minuti;
a quel punto effettuava il giro di consegna presso gli uffici di Milano città o Milano provincia, a seconda dei Pt_1 ntro è previsto tra le 8 e le 8.30 al deposito a Peschiera;
a questo punto l'autista ha tre o quattro ore di pausa in cui non è a disposizione, per ripartire alle 12; alle 12 si effettua la fase ritiri, che impegna l'autista a seconda delle linee fino alle 15.30 – 16, con la fine delle operazioni, il rientro a Peschiera è un po' prima;
l'attività viene svolta da lunedì al venerdì; al sabato la prestazione prevede una partenza per la consegna ai soli uffici di capolinea, l'inizio dipende dalla linea ma si tratta di una attività di due ore;
lavorava su Milano città, non aveva una sua linea, si occupava anche della parte della provincia fino a Pt_1 a Borromeo;
la pausa degli autisti di cui ho detto e confermo è indicativamente quella di tre o quattro ore;
confermo di aver reso testimonianza anche in altri contenziosi, e in relazione al fatto di aver riferito in altre sedi che il ricorrente aveva una pausa di una o due ore e che alle volte nemmeno la facesse, preciso che le linee cambiano;
i ragazzi hanno otto ore di guida su 11 di impegno, quindi, è vero che può essere partito dopo, per es. alle 6, Pt_1 abbia avuto una pausa inferiore a quella che ho detto per rispettare di guida e le 11 di impegno di cui ho riferito;
nei 5 anni di rapporto del ricorrente non so dire con esattezza le pause che ha osservato che dipendevano dalle linee di cui si occupava;
CP_ le consegne e le attività di cui si occupava il ricorrente rientravano nell'appalto di può aver fatto anche eccezionalmente delle consegne estranee all'appalto ma non ricordo di preciso, fer e l'organizzazione era sempre la stessa;
il ricorrente si occupava anche di un servizio per aziende farmaceutiche, non ricordo nel dettaglio, ma può essere che se ne sia occupato, durante il periodo Covid, non era comunque un servizio al sabato ma durante la settimana;
non è una linea, vi è andato due volte e in una occasione ha avuto anche un incidente importante, Per_3 Pt_1 caso di consegne a prodotti postali durante il periodo del black friday;
può essere che in un paio di occasioni sia andato a Roserio, ma in sostituzione di qualche collega. Pt_1
*** Viene introdotto testimone di parte resistente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità CP_1 dichiara: Sono , dipend indifferente Testimone_2 Controparte_6 interrogato sui essi il teste così ho lavorato per dall'1/7/2020 al 24/3/2025, ero magazziniere consegnatario alla sede di Peschiera CP_1 Borromeo;
io iniziavo intorno alle 11 del mattino e finivo verso le 20 nell'ultimo periodo, inizialmente e fino al 2022 iniziavo alle 9 e finivo alle 18, da lunedì al venerdì, non lavoravo al sabato;
conosco il ricorrente, ha lavorato a Peschiera, era autista per la consegna dei servizi postali;
quando arrivavo al magazzino il ricorrente era già fuori ad occuparsi dei giri, e questo anche quando ho iniziato a lavorare alle 11 del mattino;
il ricorrente rientrava a Peschiera verso le 15 – 15.30; so che al mattino faceva una pausa tra le 8.30 – 9 e le 12, lo so perché insieme a mi occupavo Per_4 dell'organizzazione delle linee postali;
iniziava verso le 4.30 – 5 del mattino, arrivava al CMP di Peschiera e recuperava il mezzo, partecipava alle Pt_1 ni di carico che lo impegnavano una ventina di minuti circa;
ha avuto un suo giro, so che seguiva la linea 24 più la 34 e i ritiri della 63 bis, ha poi fatto il jolly ma non Pt_1 i preciso il periodo;
i periodi di pausa variavano, quando faceva il jolly partiva verso le 8 del mattino, e la pausa poteva essere Pt_1 anche dalle 12 alle 14 o alle 15 a seco si;
lavorava anche al sabato sempre come autista per i servizi postali, l'attività lo impegnava per circa due ore;
Pt_1
5 | 13 durante il periodo in cui faceva il jolly il ricorrente faceva anche consegne per le case farmaceutiche, se ne occupava comunque durante la settimana e non al sabato;
le consegne farmaceutiche non erano un di più per rispetto alle attività del servizio postale, visto che partiva Pt_1 più tardi al mattino verso le 8; so riferire delle pause di visto che mi occupavo di organizzare i servizi, anche se non lo vedevo;
Pt_1 non era nelle consegne, vi è andato un paio di volte come jolly;
Per_3 Pt_1
non andava verso Roserio, no ato nella sua linea.
*** All'esito dell'istruttoria si possono svolgere le seguenti considerazioni.
È noto che la giurisprudenza di legittimità oramai consolidata ha stabilito il seguente principio di diritto: Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (ex plurimis Cass., n. 8006 del 14/08/1998).
In altri termini il lavoratore, gravato del relativo onere, deve puntualmente allegare non solo l'orario svolto in via ordinaria ma del pari, altrettanto puntualmente, le ulteriori ore che giornalmente avrebbe osservato nell'interesse del datore di lavoro;
come visto la giurisprudenza esclude radicalmente che possa essere effettuata una valutazione equitativa di tale orario di lavoro essendo tutt'al più consentita una valutazione equitativa dei compensi eventualmente dovuti al dipendente.
*
Nel caso di specie, il ricorrente ha specificamente allegato di iniziare la prestazione lavorativa alle ore 4:00/4.30 A.M. e la concludeva alle ore 17:30 – 18:00 (raramente alle 16:00) per 5 giorni settimanali mentre il sabato iniziava la prestazione alle ore 6:00 a.m. e la concludeva intorno alle 9:00/10:00 a.m. senza alcun ulteriore riconoscimento economico né supplementare né straordinario rispetto l'orario di lavoro contrattualmente definito (30 ore settimanali) (ALL. 8 – Buste paga dal 1/8/2018 al 30/4/2022).
Nel dettaglio il Sig. effettuava la seguente prestazione lavorativa: Pt_1
Alle ore 4:00 A.M. il lavoratore ricorrente era obbligato a presentarsi presso lo stabili-mento aziendale di
Peschiera Borromeo dove ritirava il mezzo di trasporto per effettuare le consegne quotidiane;
b. Ritirato il mezzo di trasporto partiva presso il CMP (Centro di Meccanizzazione Postale) sito in Milano –
Quartiere Roserio dove giungeva alle 4:30 circa per effettuare il carico delle merci a cui doveva attendere personalmente;
c. Concluso il carico di tutte le merci (operazione che richiedeva circa mezz'ora) alle ore 5:00 partiva per effettuare lo smistamento delle merci al servizio postale in direzione generalmente e più raramente in altre di Per_3
Milano e Provincia. Il viaggio durava circa un paio d'ore e giungeva a destinazione alle ore 7:15 dove, scaricate le
6 | 13 merci in carrelli separati e distribuite per lo smistamento, sempre personalmente ritirava i carrelli vuoti e li riportava al CMP di Roserio dove giungeva alle ore 10:15 circa.
Giunto in loco scaricava i carrelli vuoti e ripartiva per Peschiera Borromeo dove chiudeva la corsa.
d. A questo punto il lavoratore avrebbe dovuto concludere la prestazione lavorativa invece, senza soluzione di continuità (salvo rare occasioni in cui gli veniva consentita una pausa di massimo un'ora), ripartiva immediatamente da Peschiera Borromeo dando inizio ad un nuovo “giro” per effettuare il ritiro dei prodotti postali presso i relativi uffici di Milano e Provincia, concluso il quale rientrava intorno alle 15:00/15:30 presso il sito aziendale di Peschiera Borromeo dove iniziava lo scarico e lo smistamento nei carrelli differenziando in base alla tipologia di prodotto postale e consegnando i carrelli nei vari reparti di riferimento. Il tutto si concludeva alle ore
16:00 circa.
e. Inoltre, per almeno tre/quattro volte a settimana il Sig. era ancora onerato – previa sostituzione del Pt_1 mezzo nella medesima sede di Peschiera Borromeo con un furgone frigorifero – a caricare (sempre personalmente) farmaci destinati alle farmacie di Cavenago o, più raramente, ad altre destinazioni in provincia di Milano e/o
Bergamo, dove gli stessi venivano scaricati per poi fare rientro presso lo stabilimento di Peschiera Borromeo dove il lavoratore, dopo circa 14 ore di lavoro ininterrotto, finalmente concludeva la sua giornata lavorativa
*
Va detto che nel presente giudizio sono stati esaminati, tra gli altri, due testi di parte resistente e e due testi di parte ricorrente, CP_1 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
e . Testimone_6
Costoro erano stati esaminati come testimoni anche nell'ambito del giudizio introdotto da contro l'odierno ricorrente per accertarne la responsabilità nella causazione di un CP_1 sinistro stradale e la conseguente condanna al risarcimento dei danni (causa RG 2028/2022).
Tali testimoni, per quanto di interesse, hanno riferito anche in quel giudizio degli orari di lavoro del ricorrente, il quale ha versato in atti i relativi verbali.
Vero che detti verbali non possono, nel presente giudizio, fare prova piena delle allegazioni di parte, ma è altrettanto vero che sono non solo liberamente apprezzabili dal giudice ma, senza dubbio, utilizzabili anche ai fini di valutare l'attendibilità dei testi che hanno riferito sulle medesime circostanze.
*
Ebbene, dal semplice confronto delle dichiarazioni rese nel giudizio RG 2028/2022 e quelle rese nel presente giudizio dai testi e emergono contraddizioni Testimone_3 Testimone_4
7 | 13 e differenti rappresentazioni dell'attività e degli orari osservati dal ricorrente tali da comportare l'inattendibilità di quanto riferito da costoro nel presente giudizio.
*
Si pensi al fatto che il teste nell'ambito delle dichiarazioni rese nel giudizio RG Tes_3
2028/2022, ha riferito di un orario del ricorrente dalle ore 4:00-ore 4:30 fino alle ore 8:30, con una pausa fino alle ore 12:00, con un termine della attività alle ore 16:00 (ma anche ore 18:00-ore
19:00); ha infine confermato l'attività lavorativa al sabato per due ore, oltre che l'attività destinata alle consegne farmaceutiche dal momento del Covid con una fine alle ore 17:30.
Nell'ambito del presente giudizio, per contro, il medesimo testimone ha riferito che l'attività lavorativa del ricorrente iniziasse alle ore 4:30-5:00, con una pausa tra le ore 8:30- 12:00, l'attività di due ore al sabato e, pur confermando l'attività di consegna dei prodotti farmaceutici, ha collocato l'inizio della stessa alle ore 8:00 del mattino.
*
Il teste nell'ambito del giudizio RG 2028/22, ha collocato l'inizio dell'attività Tes_4 lavorativa del dalle ore 6:30 del mattino e il termine alle ore 17:00, con una pausa di uno- Pt_1 due ore al mattino;
dal momento del COVID l'attività lavorativa iniziava alle ore 4:10 per finire alle ore 15:00-15:30.
Nel presente giudizio ha riferito di un'attività lavorativa dalle ore 4:30 alle ore 17:00 con una pausa di tre ore tra le ore 9:00 e le ore 12:00; ha confermato poi l'attività di consegna dei prodotti farmaceutici, salvo riferire che tale attività non modificasse l'impegno orario, in quanto l'organizzazione del lavoro era ispirata al rispetto della normativa prevedendosi otto ore di guida e 11 ore di impegno.
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Ebbene, dal mero confronto delle dichiarazioni dei due testi sopra indicati, ne emerge l'evidente contraddittorietà.
Gli orari di inizio variano in maniera significativa, così come la misura della pausa lavorativa al mattino, particolarmente rilevante avendo riguardo alle dichiarazioni del teste (molto Tes_4 fermo nel collocarla nel presente giudizio dalle ore 9:00 alle ore 12:00 laddove nell'altro giudizio la medesima pausa di regola era indicata in un'ora, massimo due ore).
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In tale scenario, i testi di parte ricorrente e , invece, Testimone_5 Testimone_6 hanno reso dichiarazioni tra loro assolutamente univoche e concordanti.
8 | 13 Senza dubbio vero che entrambi i testi hanno avuto un contenzioso con le convenute, sebbene definito con accordo conciliativo, dovendosi anche in tal caso valutarne in maniera rigorosa l'attendibilità.
Tanto più considerato che trattasi di autisti colleghi del ricorrente che, per ovvie ragioni, non seguivano le medesime linee e percorsi.
Nondimeno, il teste ha reso dichiarazioni sostanzialmente omogenee sugli orari del Tes_5 ricorrente, con un minimo scostamento in relazione all'inizio (collocato nel presente giudizio alle ore 3:30 e nell'altro giudizio alle ore 3:45-4.00), così come sul termine dell'orario, collocato quantomeno alle ore 16:00 (ovvero quando terminava la propria attività) fermo restando la conferma circa l'ulteriore attività svolta per le consegne dei prodotti farmaceutici (nella misura di circa tre-quattro volte a settimana); ha inoltre confermato l'attività al sabato per tre ore.
Quanto alle pause ha riferito che le stesse fossero all'incirca di 45 minuti giornalieri.
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Il teste , del pari, ha collocato nel presente giudizio l'inizio dell'attività Testimone_6 lavorativa tra le ore 3:30-4.00 (e nell'ambito dell'altro giudizio alle ore 4:00) e la fine alle ore
16:00, ma nel caso del ricorrente anche 18-19.
Quanto alle pause, ha riferito di una attesa di uno-due ore al mattino, oltre a possibili ulteriori pause prima della ripresa alle ore 12:00 a seconda dei giri da effettuare, tendenzialmente dando conto di un minimo margine (alle volte totalmente assente) prima dell'inizio del giro delle ore
12:00.
Quanto alla attività del sabato, nel confermarla, ha dato conto che la stessa comportasse un impegno di tre ore.
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Appare evidente che i testi del ricorrente hanno reso dichiarazioni prive delle contraddizioni e ambiguità rilevate dalle testimonianze dei testi di parte convenuta, fornendo un quadro dell'attività lavorativa e degli orari del oggettivamente omogeneo. Pt_1
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Ebbene, in tale scenario, ritiene il giudicante che il ricorrente abbia, quantomeno parzialmente, dato riscontro delle allegazioni circa l'orario di lavoro o osservato nel corso del periodo dedotto in causa.
9 | 13 In particolare, si ritiene provato l'inizio della prestazione quantomeno alle ore 4:00 del mattino, riscontrata, come visto, dai testi di parte ricorrente e, in parte, anche da quelli della convenuta.
D'altra parte, si tratta di orari che quantomeno il teste ha riferito nell'ambito del Tes_3 giudizio RG 2028/22 collocando all'inizio della prestazione proprio tra le ore 4:00 e le ore 4:30 da novembre 2020 e, in precedenza, alle ore 4:30.
Può inoltre darsi per provata una pausa al mattino che, ad avviso del giudicante, va collocata nella misura di due ore.
Senza dubbio vero che anche i testi di parte ricorrente, sul punto, hanno riferito di pause anche in misura inferiore, salvo doversi evidenziare che la circostanza non ha trovato un preciso e puntuale riscontro.
Pertanto, l'orario al mattino del ricorrente va collocato tra le ore 4:00 e le ore 12:00 con due ore di pausa.
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Quanto all'attività pomeridiana, può darsi per provato che l'orario finale fosse alle ore 16:00, come riferito sostanzialmente dai testi di parte ricorrente (e confermato all'udienza resa nell'ambito del giudizio RG 2028/22 dallo stesso test di parte convenuta . Tes_3
Quest'ultimo poi, nel confermare l'attività di consegna dei prodotti farmaceutici, ha dato conto che, come già sopra accennato, la stessa terminasse alle ore 17:30 al rientro al magazzino;
ha poi confermato, in questo riscontrato dalle dichiarazioni del teste che tale attività si Tes_4 rendeva necessaria dallo scoppio della emergenza sanitaria.
In assenza di elementi di ulteriore riscontro che i testi di parte ricorrente non sono stati in grado di riferire, può poi collocarsi l'attività in commento nell'arco della settimana e nella misura di due volte alla settimana, secondo quanto riferito nell'altro giudizio da a comprova Tes_3 della circostanza.
Occorre, difatti, dare conto che le attività di consegna dei prodotti farmaceutici, seppur riferita anche dai testi di parte ricorrente, non ha trovato un preciso, puntuale e ulteriore riscontro circa una ulteriore misura dell'impegno che quindi può ritenersi provata nei limiti anzidetti.
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Per quanto concerne, invece, l'attività al sabato, pacificamente svolta settimanalmente, deve prendersi atto che l'istruttoria ha dato un esito non certo, quantomeno nella misura indicata dal ricorrente di tre ore, atteso che i testi di parte convenuta, pur nei limiti delle dichiarazioni rese di
10 | 13 cui si è dato conto, hanno concordemente riferito (in questo caso, coerentemente) in entrambi i giudizi di un'attività non superiore alle due ore che, alla luce di ciò, può ritenersi provata.
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Per quanto visto, l'orario di lavoro del ricorrente in questa sede accertato è nei seguenti termini: da lunedì a venerdì dalle ore 4:00 del mattino alle ore 16:00 del pomeriggio, con due ore di pausa al mattino;
con decorrenza da marzo 2020 e fino alla cessazione del rapporto, per due ulteriori pomeriggi alla settimana, con fine della prestazione alle ore 17:30; al sabato e per tutta la durata del rapporto con ulteriori due ore di attività lavorativa al mattino.
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ha, inoltre, richiesto il riconoscimento fin dall'inizio del rapporto dedotto Parte_1 in causa dell'inquadramento al livello 4 S CCNL di settore in quanto le mansioni erano riconducibili al 4° livello S previsto per gli “autisti, in possesso di patente B, che oltre alla conduzione dell'automezzo provvedono alle operazioni di scambio, presa, custodia e consegna di effetti postali e valori, recapito pacchi, vuotatura cassette, decorsi dodici mesi di effettivo servizio inquadrati al quarto livello, anche sommando periodi consecutivi presso diverse imprese del settore”.
Ebbene, al fine del decidere sia sufficiente evidenziare che la parte ha documentato che, dal 28 maggio 2014 al 31 luglio 2018, lavorava presso la per lo Parte_4 svolgimento delle medesime mansioni con inquadramento al quarto livello e, da ultimo, al terzo livello, così dando conto anche del decorso di 12 mesi di effettivo servizio inquadrato al quarto livello anche sommando periodi consecutivi presso diverse imprese come previsto dalla contrattazione collettiva.
Pertanto, è da ritenersi fondata anche la domanda in commento.
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Si deve quindi disporre la prosecuzione del giudizio per determinare le differenze retributive maturate dal lavoratore in forza del presente accertamento.
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La difesa di ha comunque contestato la sussistenza della responsabilità solidale CP_1 prevista dall'articolo 29 D.lgs 276/03 quantomeno in relazione al periodo di lavoro del ricorrente alle dipendenze di sul presupposto dell'intervenuta Controparte_3 decadenza;
ciò in quanto in data 31 marzo 2020 la cooperativa avrebbe esercitato il recesso dal contratto di subappalto.
11 | 13 Tuttavia, è pacifico e documentale in causa che il contratto di appalto veniva stipulato tra la committente e il (poi nel Controparte_2 Controparte_5 CP_1 dicembre 2017; il provvedeva poi ad affidare i lavori alla cooperativa CP_5 CP_3 allorquando quest'ultima recedeva dal subappalto, il , modificata la propria forma CP_5 societaria e denominazione, provvedeva alla diretta gestione del servizio, assorbendo la forza lavoro della cooperativa.
Dal quadro sopra descritto emerge che la responsabilità di è da intendersi relativa CP_1 all'intera durata del rapporto di lavoro dedotto in causa, in quanto generata dal medesimo contratto di appalto del dicembre 2017, con la conseguenza che il venir meno del subappalto non ha comunque comportato il venir meno della responsabilità di CP_1
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Deve, inoltre, essere sin d'ora la domanda di di condanna di Controparte_2
a manlevarla e tenere indenne di quanto sarà tenuta a corrispondere al ricorrente in CP_1 esecuzione del presente accertamento e in forza delle disposizioni di condanna della sentenza definitiva.
Ciò avendo riguardo all'art.
7.6 dell'accordo quadro in atti che prevede espressamente che l'impresa affidataria si obbligava a manlevare e tenere indenne da qualsivoglia pretesa Controparte_2 di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
Per inciso, non ha mai contestato nel corso del giudizio la fondatezza della CP_1 domanda di . Controparte_2
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Infine, nulla si dispone in relazione alla cooperativa come visto cancellata dal registro CP_3 delle imprese, considerato che, per quanto il ricorso sia stato riassunto nei confronti dei soci, il ricorrente, per quanto onerato, non ha minimamente dato conto, secondo le previsioni dell'articolo 2495 c.c., della sussistenza di un attivo ripartito tra i soci nei confronti dei quali far valere eventuali ragioni di credito.
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Conclusivamente, deve essere accertato il diritto del ricorrente all'inquadramento al livello 4S per tutta la durata del rapporto dedotti in causa (ovvero quello iniziale con Controparte_3
e quello successivo con , nonché lo svolgimento di un orario di
[...] CP_1 lavoro nei termini specificati ai paragrafi precedenti.
Spese al definitivo.
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P.Q.M.
non definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso:
a) accerta e dichiara che : Parte_1
i) nel periodo dal 1° agosto 2018 al 13 giugno 2022, ha osservato il seguente orario di lavoro: da lunedì a venerdì dalle ore 4:00 del mattino alle ore 16:00 del pomeriggio, con due ore di pausa al mattino;
ii) con decorrenza da marzo 2020 e fino alla cessazione del rapporto, fermo l'orario di lavoro di cui al precedente punto i), ha lavorato anche per due pomeriggi alla settimana, con fine della prestazione alle ore 17:30;
iii) per tutta la durata del rapporto di cui al punto i), ha altresì lavorato al sabato per ulteriori due ore di attività lavorativa al mattino;
b) accerta e dichiara il diritto di all'inquadramento al livello 4S CCNL per le Parte_1 imprese esercenti servizi postali in appalto per tutta la durata del rapporto dedotto in causa;
c) respinge per il resto il ricorso;
d) dispone la prosecuzione del giudizio per determinare le differenze retributive maturate dal ricorrente in forza del presente accertamento;
e) accerta sin d'ora la responsabilità solidale di e per i Controparte_2 CP_1 crediti maturati dal ricorrente;
f) accerta e dichiara sin d'ora l'obbligo di di manlevare e tenere indenne CP_1 [...]
di quanto quest'ultima sarà tenuta a corrispondere al ricorrente in esecuzione CP_2 del presente accertamento e in forza delle disposizioni di condanna della sentenza definitiva;
g) riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Spese al definitivo.
Milano, 03/07/2025
Il Giudice
IO RI
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