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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 14/10/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1311/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PESARO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. AN MB ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1311/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. ELENA DISCEPOLI domiciliata in Parte_1 SENIGALLIA, via GUIDO RENI , n°11 PARTE ATTRICE Contro
rappresentata e difesa dall'Avv. ANDREA BERTI, e domiciliato Controparte_1 C/O Controparte_1
PARTE CONVENUTA
rappresentata e difesa dall'avv. ANDREA GIRARDI e dell'avv. GABRIELLA CP_2 CESARI, ed elettivamente domiciliata in VIA DEL BRENNERO 139, 38122 TRENTO PARTE TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti. MOTIVI 1) La Sig.ra chiamava nel presente giudizio, riassunto avanti l'intestato Tribunale a Parte_1 seguito di declaratoria di incompetenza per valore e per territoriale del giudice di Pace di Rimini, il in persona del Sindaco p.t., per sentirlo condannare al risarcimento del Controparte_1 danno, alla stessa attrice occorso, in conseguenza di una caduta, mentre, in bicicletta, percorreva via
Romagna, in alle ore 18.30 circa del 7.1.22. CP_1
La caduta veniva imputata ad una fessurazione del manto stradale che bloccava la ruota della bicicletta.
Si costituiva il convenuto contestando le avverse pretese, chiedendone il rigetto. CP_1
Il giudizio era esteso anche al terzo chiamato che pure concludeva per il rigetto. CP_2
Le parti antagoniste dell'attrice, svolte le difese sul merito, eccepivano la tardività della riassunzione per altro effettuata mediante ricorso e non con comparsa come previsto dal codice di rito.
La causa veniva posta in decisione.
pagina 1 di 3 2) Deve osservarsi che il giudizio, pendente avanti giudice che si sia dichiarato territorialmente incompetente, senza che quest'ultimo dia il termine entro cui riassumere avanti al giudice indicato invece competente, deve avvenire mediante comparsa in riassunzione ai sensi dell'art 125 disp.att. cpc. nel termine di tre mesi dalla comunicazione del provvedimento dichiarativo di incompetenza.
Cionondimeno la suddetta riassunzione è possibile e valida, anche a mezzo citazione a udienza fissa o mediante ricorso, ancorchè, con quest'ultimo mezzo, la parte venga ad assumersi il rischio che il decreto o la notifica alle controparti intervengano tardivamente.
Se, per la citazione a udienza fissa, la questione relativa alla osservanza dei termini di riassunzione, si pone nel limite della verifica che la notifica alle controparti sia avvenuta entro il termine trimestrale, diversa è la questione in ordine alla riassunzione mediante ricorso, ciò in quanto il ricorso opera in senso inverso rispetto alla citazione, nel senso che, depositato il ricorso, solo successivamente sarà emesso il decreto di fissazione della data di comparizione che sarà oggetto, col ricorso, di successiva notifica.
Data la legittimità, per dar corso ad una valida riassunzione, dell'uso dei tre diversi mezzi ricordati, si tratta qui di verificare se, in caso di utilizzo del ricorso sia sufficiente il suo deposito nei termini ovvero, in detti termini, debba anche avvenire la notifica alle Controparti, affinchè possa affermarsi il rispetto del termine trimestrale.
Si ritiene, a tal proposito, che, depositato il ricorso nei termini, la parte abbia così espresso la volontà di proseguire nel giudizio e tale espressione di volontà non possa non avere un qualche rilievo anche qualora intervenga una notifica tardiva.
Deve in vero rilevarsi che già la Corte di Cassazione ha espresso la prevalenza del raggiungimento degli effetti dell'atto sul dato formale del rispetto del termine trimestrale anche per la notifica, allorchè la riassunzione sia effettuata con ricorso, e ciò ha fatto rimettendo alle parti interessate l'onere di tempestiva eccezione della tardività della notifica.
Evidenzia infatti la Corte che l'eccezione di tardività della notifica è eccezione che le parti interessate devono sollevare prima di ogni altra difesa, risultando altrimenti superata dall'aver l'atto raggiunto il suo effetto, appunto quello di ricostituire il contraddittorio sul merito avanti al giudice territorialmente competente.
L'ipotesi che ci occupa e' quindi esattamente quella che viene decisa da Cass. ordinanza n. 16144/19.
Si osserva infatti che le parti convenute hanno sì eccepito la tardività della notifica di ricorso e decreto, ma ciò hanno fatto con atto successivo alla costituzione e quindi dopo aver preso posizione sul merito.
Deve per conseguenza dichiararsi la tempestività, per raggiungimento dello scopo.
pagina 2 di 3 Nonostante tale aspetto deve tuttavia osservarsi che dell'evento manca in atti qualsivoglia elemento di natura probatoria che attesti il suo verificarsi come narrato.
Anche nelle irrituali memorie depositate da parte attrice manca l'indicazione di un mezzo di prova che fornisca in giudizio la narrazione dell'accaduto.
In assenza di detta prova non solo manca in atti il nesso causale tra evento e lesioni subite, ma financo la prova dell'evento stesso, non potendosi così procedere oltre.
Neppure il documento n° 10 di parte convenuta appare poter fornire la prova necessaria giacchè
l'intervento dei Carabinieri sul posto è successivo all'evento ed in esso viene specificato che non venivano trovati testimoni che potessero far risalire alla dinamica dell'accaduto.
Quanto riportato nel verbale dei C.C. e le foto rammostranti la rottura del telaio della bicicletta contenute nella ctp in atti sono elementi di per sé insufficienti ad integrare la prova necessaria.
La domanda deve quindi andare respinta.
Spese a carico di parte attrice che si liquidano in € 1.700, oltre accessori in favore di parte convenuta
Comune di CP_1
Compensa le spese tra le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge la domanda
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 1.700,00 oltre accessori di legge in favore del Controparte_1
3) compensa le spese tra le altre parti
PESARO, li 10/10/2025
Il Giudice
AN MB
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PESARO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. AN MB ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1311/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. ELENA DISCEPOLI domiciliata in Parte_1 SENIGALLIA, via GUIDO RENI , n°11 PARTE ATTRICE Contro
rappresentata e difesa dall'Avv. ANDREA BERTI, e domiciliato Controparte_1 C/O Controparte_1
PARTE CONVENUTA
rappresentata e difesa dall'avv. ANDREA GIRARDI e dell'avv. GABRIELLA CP_2 CESARI, ed elettivamente domiciliata in VIA DEL BRENNERO 139, 38122 TRENTO PARTE TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti. MOTIVI 1) La Sig.ra chiamava nel presente giudizio, riassunto avanti l'intestato Tribunale a Parte_1 seguito di declaratoria di incompetenza per valore e per territoriale del giudice di Pace di Rimini, il in persona del Sindaco p.t., per sentirlo condannare al risarcimento del Controparte_1 danno, alla stessa attrice occorso, in conseguenza di una caduta, mentre, in bicicletta, percorreva via
Romagna, in alle ore 18.30 circa del 7.1.22. CP_1
La caduta veniva imputata ad una fessurazione del manto stradale che bloccava la ruota della bicicletta.
Si costituiva il convenuto contestando le avverse pretese, chiedendone il rigetto. CP_1
Il giudizio era esteso anche al terzo chiamato che pure concludeva per il rigetto. CP_2
Le parti antagoniste dell'attrice, svolte le difese sul merito, eccepivano la tardività della riassunzione per altro effettuata mediante ricorso e non con comparsa come previsto dal codice di rito.
La causa veniva posta in decisione.
pagina 1 di 3 2) Deve osservarsi che il giudizio, pendente avanti giudice che si sia dichiarato territorialmente incompetente, senza che quest'ultimo dia il termine entro cui riassumere avanti al giudice indicato invece competente, deve avvenire mediante comparsa in riassunzione ai sensi dell'art 125 disp.att. cpc. nel termine di tre mesi dalla comunicazione del provvedimento dichiarativo di incompetenza.
Cionondimeno la suddetta riassunzione è possibile e valida, anche a mezzo citazione a udienza fissa o mediante ricorso, ancorchè, con quest'ultimo mezzo, la parte venga ad assumersi il rischio che il decreto o la notifica alle controparti intervengano tardivamente.
Se, per la citazione a udienza fissa, la questione relativa alla osservanza dei termini di riassunzione, si pone nel limite della verifica che la notifica alle controparti sia avvenuta entro il termine trimestrale, diversa è la questione in ordine alla riassunzione mediante ricorso, ciò in quanto il ricorso opera in senso inverso rispetto alla citazione, nel senso che, depositato il ricorso, solo successivamente sarà emesso il decreto di fissazione della data di comparizione che sarà oggetto, col ricorso, di successiva notifica.
Data la legittimità, per dar corso ad una valida riassunzione, dell'uso dei tre diversi mezzi ricordati, si tratta qui di verificare se, in caso di utilizzo del ricorso sia sufficiente il suo deposito nei termini ovvero, in detti termini, debba anche avvenire la notifica alle Controparti, affinchè possa affermarsi il rispetto del termine trimestrale.
Si ritiene, a tal proposito, che, depositato il ricorso nei termini, la parte abbia così espresso la volontà di proseguire nel giudizio e tale espressione di volontà non possa non avere un qualche rilievo anche qualora intervenga una notifica tardiva.
Deve in vero rilevarsi che già la Corte di Cassazione ha espresso la prevalenza del raggiungimento degli effetti dell'atto sul dato formale del rispetto del termine trimestrale anche per la notifica, allorchè la riassunzione sia effettuata con ricorso, e ciò ha fatto rimettendo alle parti interessate l'onere di tempestiva eccezione della tardività della notifica.
Evidenzia infatti la Corte che l'eccezione di tardività della notifica è eccezione che le parti interessate devono sollevare prima di ogni altra difesa, risultando altrimenti superata dall'aver l'atto raggiunto il suo effetto, appunto quello di ricostituire il contraddittorio sul merito avanti al giudice territorialmente competente.
L'ipotesi che ci occupa e' quindi esattamente quella che viene decisa da Cass. ordinanza n. 16144/19.
Si osserva infatti che le parti convenute hanno sì eccepito la tardività della notifica di ricorso e decreto, ma ciò hanno fatto con atto successivo alla costituzione e quindi dopo aver preso posizione sul merito.
Deve per conseguenza dichiararsi la tempestività, per raggiungimento dello scopo.
pagina 2 di 3 Nonostante tale aspetto deve tuttavia osservarsi che dell'evento manca in atti qualsivoglia elemento di natura probatoria che attesti il suo verificarsi come narrato.
Anche nelle irrituali memorie depositate da parte attrice manca l'indicazione di un mezzo di prova che fornisca in giudizio la narrazione dell'accaduto.
In assenza di detta prova non solo manca in atti il nesso causale tra evento e lesioni subite, ma financo la prova dell'evento stesso, non potendosi così procedere oltre.
Neppure il documento n° 10 di parte convenuta appare poter fornire la prova necessaria giacchè
l'intervento dei Carabinieri sul posto è successivo all'evento ed in esso viene specificato che non venivano trovati testimoni che potessero far risalire alla dinamica dell'accaduto.
Quanto riportato nel verbale dei C.C. e le foto rammostranti la rottura del telaio della bicicletta contenute nella ctp in atti sono elementi di per sé insufficienti ad integrare la prova necessaria.
La domanda deve quindi andare respinta.
Spese a carico di parte attrice che si liquidano in € 1.700, oltre accessori in favore di parte convenuta
Comune di CP_1
Compensa le spese tra le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge la domanda
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 1.700,00 oltre accessori di legge in favore del Controparte_1
3) compensa le spese tra le altre parti
PESARO, li 10/10/2025
Il Giudice
AN MB
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