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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/11/2025, n. 5953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5953 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 4817 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), difesi dall'avv. Benedetto Barra, giusta procura in atti C.F._2
Appellanti
E
(C.F. ), difesa dall'avv. Fabrizio Zarone, giusta Controparte_1 C.F._3 procura in atti
Appellata
NONCHÈ
(C.F. ), difesa dall'avv. Benedetto Barra, giusta procura in CP_2 C.F._4 atti
Appellata e Appellante incidentale
NONCHÈ
(C.F. ) e (C.F. ), CP_3 C.F._5 Controparte_4 C.F._6
Appellati contumaci FATTI DI CAUSA
1.Nel procedimento R.G. n. 1801117/2010, conveniva, innanzi al Controparte_1
Tribunale di Santa RI CA Vetere, i germani , e CP_2 CP_3 Controparte_4 al fine di sentir dichiarare la sussistenza del proprio diritto di prelazione ereditaria previsto dall'art. 732 c.c. sull'immobile – asseritamente in comproprietà – sito in Teano alla Via NI
GL, 81 (già 77) e, conseguentemente, di ottenere una pronuncia traslativa delle quote di proprietà, pari ad 11/12, trasferite da , e ad e CP_2 CP_3 CP_4 Parte_1
, questi ultimi anch'essi regolarmente convenuti in giudizio innanzi al Parte_2
Tribunale, nonché odierni appellanti.
Si premette che, con scrittura privata del 7.8.2007, ed si Parte_2 Parte_1 impegnavano ad acquistare da – in proprio ed in rappresentanza dei fratelli CP_2 comproprietari , e – l'immobile sopra richiamato ed Controparte_1 CP_4 CP_3 identificato al foglio 500, particella 326, subalterno 4, categoria 2, classe quinta.
In data 28.3.2009, mediante atto di compravendita per Notar Dott. da Persona_1
Teano (CE) del 04 settembre 2009, Rep. N O 3358, Raccolta a 0 1907, regolarmente trascritto, gli odierni appellanti acquistavano da , e le quote di CP_2 CP_3 CP_4
11/12 dell'immobile in questione.
, pur interpellata dagli acquirenti, circa le proprie intenzioni in merito alla Controparte_1 stipula del definitivo, non prendeva parte al rogito.
2. Si costituivano , ed , gli ultimi due CP_2 Parte_2 Controparte_5 spiegando domanda riconvenzionale, con la quale chiedevano emettersi sentenza di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del contratto preliminare del 7.8.2007, al fine di ottenere il trasferimento della residua quota di 1/12 di proprietà di . Controparte_1
3. I convenuti e restavano, invece, contumaci. Controparte_4 CP_3
4. Veniva emessa sentenza n.1346/2021, pubblicata il 27.04.2021, con la quale il
Tribunale di Santa RI CA Vetere rigettava la domanda azionata dall'attrice
[...]
, non ritenendo sussistenti i presupposti per l'esercizio del retratto successorio CP_1
e, in particolare, perché l'intervenuta vendita concerneva un bene determinato e non una quota d'eredità, anzi, la comunione ereditaria sull'appartamento acquistato da Parte_2 ed era da considerarsi già divisa tra i germani . Pt_1 CP_1 Il Tribunale rigettava, altresì, la domanda riconvenzionale spiegata dagli acquirenti
[...]
e poiché, sebbene il contratto preliminare di cui veniva Parte_2 Parte_1 richiesta l'esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. fosse stato concluso da in nome e per conto anche dei fratelli, non veniva fornita prova della procura a CP_2 vendere da parte di . Controparte_1
Nello specifico, a pagina 5 della sentenza di primo grado si leggeva che “la promessa di vendita di cui chiedono l'esecuzione [i convenuti ed è stata sottoscritta Parte_2 Pt_1 da per conto anche dei fratelli, ma non risulta allegata alcuna procura da parte CP_2 della sorella , odierna attrice, la quale ha eccepito di non aver dato Controparte_1 mandato alla sorella di promettere in vendita il detto bene ai convenuti in riconvenzionale.
Né una simile volontà emerge dalla istruttoria espletata”.
Le spese di lite venivano, sulla scorta della “soccombenza reciproca” e della “natura e particolarità della controversia”, compensate tra tutte le parti in causa.
5. e propongono appello. Parte_2 Controparte_5
In primo luogo, gli appellanti deducono la sussistenza di “errore di fatto ed errore di diritto della sentenza del Tribunale di S. RI CA Vetere n. 1346/2021 nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta da ed . Parte_2 Parte_1 errore di fatto ed erronea od omessa valutazione di un fatto rilevante;
violazione ed erronea
o falsa applicazione di legge”.
Invero, secondo gli appellanti, il Tribunale di S. RI CA Vetere non avrebbe tenuto conto dell'intervenuta ratifica, ad opera di , del preliminare di vendita Controparte_1 stipulato con la scrittura privata del 7.8.2007, ratifica che, asseriscono, andrebbe rinvenuta nell'accordo (depositato in primo grado) con cui i germani transigevano altro giudizio CP_1 tra di loro pendente (R.G. n. 5193/2005 del Tribunale di S. RI CA Vetere) ed avente ad oggetto azione di riduzione spiegata da . Accordo poi confluito nel Controparte_1 verbale di conciliazione con cui si è concluso il giudizio ereditario da ultimo richiamato.
Al verbale di conciliazione veniva, inoltre, allegata – oltre che espressamente richiamata – la scrittura privata del 7.8.2007 debitamente sottoscritta con cui , in nome e per CP_2 conto anche dei fratelli, prometteva in vendita l'immobile sito in Teano alla Via NI GL,
81.
In via subordinata, gli appellanti deducono, poi, “l'errore di fatto ed errore di diritto della sentenza del Tribunale di S. RI CA Vetere n. 1346/2021 nella parte in cui ha integralmente compensato le spese”, dal momento che né la particolarità della materia né l'opinabilità della soluzione accolta possono, da sole, essere considerate idonee a sorreggere una pronuncia di compensazione delle spese processuali.
Chiedono, in riforma della sentenza di primo grado, di:
“- accogliere la domanda riconvenzionale proposta nel giudizio davanti al Tribunale di S.
RI CA Vetere avente n. RG 801117/2010 (già davanti al Tribunale di S. RI CA Par Vetere – Sezione Distaccata di Carinola n. 1117/2010 RG) dai signori e Parte_1
; Parte_2
- accertare e dichiarare che l'attrice sig.ra è tenuta a vendere la propria Controparte_1 quota di proprietà dell'immobile sito in Teano alla via NI GL n. 81, in catasto al Foglio
500, particella 326, subalterno 4 con pertinenze ed accessori a e Parte_1 [...]
convenuti in riconvenzionale nel giudizio di primo grado ed odierni Parte_2 appellanti;
- ordinare il trasferimento della quota di proprietà della sig.ra a favore Controparte_1 dei signori e , ai sensi dell'art. 2932 c.c., con Parte_1 Parte_2 obbligo dei predetti di pagare all'attrice una somma pari ad 1/12 del prezzo di cui alla promessa di vendita;
- emettere sentenza di trasferimento della quota di proprietà dell'attrice a favore degli appellanti e , ai sensi dell'art. 2932 c.c., con obbligo dei predetti di Pt_1 Parte_2 pagare all'attrice una somma di € 2.916,67, pari ad 1/12 del prezzo di cui alla promessa di vendita, che era di € 35.000,00;
- sia disposto quant'altro ritenuto utile e necessario.
- Con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per il primo grado, e, in caso di resistenza, anche per il grado d'appello;
- Ordinare al conservatore di effettuare le dovute trascrizioni.
- Condannare a rifondere le spese di lite del doppio grado di giudizio ai Controparte_1 signori e;
oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per Parte_2 Parte_1 legge, con attribuzione all'avv. Benedetto Barra antistatario”.
6. si costituisce con comparsa del 30.5.2022 e spiega appello incidentale, CP_2 volto a riformare il capo della sentenza di primo grado afferente alla compensazione integrale delle spese di lite tra le parti “attesa la soccombenza reciproca” e stante la “natura
e particolarità” della controversia.
, in particolare, deduce come “la facoltà del Giudice di compensare le spese non CP_2 sussiste in caso di accoglimento delle eccezioni di parte, siccome la parte totalmente vittoriosa non può vedersi costretta a sostenere le spese del giudizio, a meno che non ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni” da indicare necessariamente ed in maniera esplicita nella motivazione (Cass. 1950/2022)”.
Chiede di:
“- accogliere la domanda relativa alla vittoria delle spese di lite proposta nel giudizio davanti al Tribunale di S. RI CA Vetere avente n. RG 801117/2010 (già davanti al Tribunale di S. RI CA Vetere – Sezione Distaccata di Carinola n. 1117/2010 RG) dalla sig.ra
, convenuta totalmente vittoriosa in primo grado;
CP_2
- Con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per il primo grado, e, in caso di resistenza, anche per il grado d'appello;
- Condannare a rifondere le spese di lite del doppio grado di giudizio alla Controparte_1 sig.ra ; oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione CP_2 all'avv. Benedetto Barra antistatario.
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'appello sopra il rigetto della domanda riconvenzionale fosse respinto:
- Stabilire che le spese di giudizio del primo grado non andavano integralmente compensate
e, in riforma della sentenza gravata, porre le stesse, oltre accessori, IVA e CPA, a carico della sig.ra per la parte qui domandata o effettivamente ritenuta di Controparte_1 giustizia, in ogni caso con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario;
- Vittoria di spese, accessori, IVA e CPA, con attribuzione, anche per il grado di appello”.
7. si costituisce – tardivamente - con comparsa del 31.1.2025, Controparte_1 contestando tutto quanto asserito dagli appellanti ed insistendo per il rigetto sia dell'appello principale che dell'appello incidentale.
Ha chiesto il rigetto degli appelli;
con vittoria di spese da distrarsi.
8. e , già contumaci in primo grado, non si costituiscono CP_3 Controparte_4 nel presente giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente, verificato che nonostante la regolarità delle notifiche effettuate nei confronti degli appellati e , questi ultimi non hanno inteso Controparte_4 CP_3 costituirsi nel presente giudizio, se ne dichiara la contumacia.
2. L'appello principale proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 1346/2021 del Tribunale di Santa RI CA Vetere è fondato.
2.1. La stipula di un contratto preliminare avente ad oggetto diritti reali deve necessariamente avvenire mediante atto scritto ed anche un'eventuale procura sarà assoggettata al medesimo requisito formale, previsto ad substantiam dall'art. 1350 c.c.
Forma scritta che – in siffatte ipotesi – è posta a tutela di molteplici interessi e garantisce le esigenze sia di responsabilizzazione del consenso che di certezza delle situazioni giuridiche.
2.2.Ciò posto, un preliminare di vendita avente ad oggetto beni immobili e stipulato senza la necessaria procura scritta darà luogo ad un contratto inefficace per la parte che non ha rilasciato la procura e, di conseguenza, qualora non si addivenga alla stipula del contratto definitivo, non sarà possibile richiedere una pronuncia ai sensi dell'art. 2932 c.c.
Inoltre, si aggiunga che, all'eventuale assenza di procura o comunque in caso di rilascio della stessa senza il rispetto della forma imposta dall'ordinamento quando il requisito formale è richiesto ad substantiam, le parti, non possono neanche invocare il principio di apparenza del diritto al fine di sopperire al difetto di procura, posto che tale principio, per consolidata giurisprudenza, non trova applicazione in tutte le ipotesi in cui la corrispondenza tra situazione di fatto e situazione di diritto può essere agevolmente accertata attraverso uno strumento legale di pubblicità (v. Cass. 13357/2004).
Dunque, in assenza di una valida procura, il contratto preliminare di compravendita stipulato in nome e per conto di altri soggetti non può essere idoneo a fondare una richiesta di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c.
2.3. Nel caso di specie, non vi è prova del rilascio di procura scritta da parte di CP_1
in favore della sorella .
[...] CP_2
Tuttavia, alla carenza della procura nelle forme prescritte può sopperire l'eventuale ratifica successiva alla stipula del preliminare, come tale atta a fondare una pronuncia di esecuzione in forma specifica che tenga luogo del definitivo non concluso.
La decisione di primo grado qui impugnata nulla espone in ordine all'accertamento della sussistenza di un'eventuale ratifica del contratto preliminare di cui ed Parte_2
hanno chiesto l'esecuzione in forma specifica. Parte_1 A ben vedere, mediante la ratifica, si consente a colui il quale sia stato rappresentato da un soggetto sfornito di poteri in tal senso, di far propri gli effetti del contratto concluso a suo nome “immettendo, con effetto retroattivo, nella propria sfera giuridica il risultato dell'attività compiuta dal rappresentante senza poteri”. Stante il suo carattere recettizio, poi, la sua efficacia conseguirà alla comunicazione della ratifica stessa al terzo.
D'altronde, è pacifico che “il negozio compiuto dal falsus procurator non è invalido, ma soltanto in itinere, ovvero a formazione successiva, sicché la ratifica si atteggia come condicio iuris sospensiva, idonea a rendere operante, con il suo avveramento, una fattispecie temporaneamente inefficace, ma pienamente valida”. (v. Cass. 12843/2024).
Quello che ha rilevanza, ove la ratifica afferisca ad un contratto che debba essere redatto per iscritto ai fini della sua validità, è il rispetto del requisito formale. Invero, è il dettato normativo, all'art. 1399 c.c., prevede che la ratifica – volta ad approvare l'operato di chi abbia agito in assenza dei poteri rappresentativi – debba rivestire la medesima forma prescritta per il contratto a cui si riferisce.
Garantita la necessaria forma scritta, la volontà di ratificare potrà anche essere implicita (v.
Cass. 9505/2010) e concretizzarsi in una manifestazione chiara ed inequivoca da cui possa agevolmente desumersi l'intenzione, da parte di chi la attua, di far propri gli effetti del contratto concluso da chi non aveva i poteri rappresentativi necessari alla stipula.
Dunque, si avrà un'ipotesi di ratifica tacita in tutti i casi in cui esista un documento che seppur redatto ad altri fini, sia idoneo ad evidenziare direttamente una volontà incompatibile con quella di rifiutare l'atto del rappresentante senza potere. (v. Cass. 2617/2021).
2.4. Tanto premesso, dall'esame degli atti di causa – gli scritti difensivi degli attuali appellanti principali, ma anche la parte motiva della sentenza impugnata –, si evince che CP_1
, mediante l'accordo del 26.2.2008 redatto a conciliazione del giudizio pendente con i
[...] germani ed avente ad oggetto l'azione di riduzione relativa all'eredità paterna, dà atto dell'esistenza del preliminare di vendita con gli odierni appellanti, relativo all'immobile di Via
NI GL, 81.
Con il riferito accordo, debitamente sottoscritto da tutti i fratelli , e quindi anche da CP_1 [...]
, si stabilisce, testualmente, che “le parti costituite hanno promesso di alienare CP_1
a terzi l'unico immobile, sito in agro di Teano (CE) alla Via NI GIGLI n. 81, secondo piano, come da scrittura privata di cui si allega copia. Mentre una cantinola sita al pian terreno di contiguo stabile annesso sito in Via Calata Concordia è stata ceduta alla costituita
”. Controparte_1 All'accordo era allegato – oltre che richiamato espressamente – il preliminare di vendita con cui prometteva, in proprio e per conto dei fratelli comproprietari, di trasferire agli CP_2 odierni appellanti l'immobile di Teano, sito alla Via NI GL, 81.
Il riportato accordo veniva, inoltre, trasfuso nel verbale di conciliazione del 17.7.2008, conclusivo del giudizio di riduzione iscritto al n. di R.G. 5193/2005 del Tribunale di Santa
RI CA Vetere.
, attraverso i suddetti atti ha, quindi, chiaramente confermato la promessa Controparte_1 di vendita dell'immobile sito in Teano alla via NI GL, 81, ed effettuata anche per suo conto, ai coniugi e . Pt_1 Parte_2
2.5. In ragione di quanto premesso, l'accordo conciliativo ed il verbale conclusivo del giudizio di riduzione sopra richiamati vanno correttamente inquadrati nell'istituto della ratifica e, di conseguenza, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta dagli appellanti principali.
2.6. La sentenza del Tribunale di Santa RI CA Vetere n. 1346/2021 va, dunque, parzialmente riformata nella parte in cui ha statuito il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata ex art. 2932 c.c. da e . Parte_2 Parte_1
In ragione dell'accoglimento del gravame, dunque, va dichiarato il trasferimento in favore di e della quota dell'immobile sito in Teano alla via NI Parte_2 Parte_1
GLo n. 81, in catasto al foglio 500, particella 326, sub. 4 con pertinenze ed accessori, in proprietà di , pari ad 1/12, della intera proprietà dell'immobile, Controparte_1 subordinando il trasferimento al pagamento, in favore di , della somma di Controparte_1 euro 2.916,67, pari ad 1/12 del prezzo indicato nella promessa di vendita (v. Cass.
14372/2018).
3. L'appello incidentale, proposto da , è fondato. CP_2
3.1.Dall'esame degli atti di primo grado, emerge che è da considerarsi parte CP_2 vittoriosa in conseguenza del rigetto della domanda spiegata dall'allora attrice CP_1
e volta ad accertare la violazione del diritto di prelazione di cui all'art. 732 c.c.
[...]
Il principio della soccombenza e quello della compensazione sono messi tra loro in un rapporto di regola ed eccezione, sicché la compensazione potrà operare in ipotesi di rilevanti elementi di “gravità ed eccezionalità”, sempre tendendo a mente che, però, anche in dette ipotesi, la legge lungi dal prevedere un meccanismo automatico, attribuisce al giudice un potere discrezionale che gli consenta, all'esito di un'accurata valutazione complessiva, di optare per una pronuncia di compensazione delle spese processuali.
Inoltre, sebbene “il principio della soccombenza vada inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse” (v. Cass.19613/2017), tuttavia, la compensazione delle spese, totale o parziale, qualora si fondi su particolari sopravvenienze e quindi sulle “gravi”
e “particolari” ragioni di cui all'art. 92 c.p.c., è indispensabile che siffatte ragioni siano motivate dal giudice.
Eventuali motivi idonei a fondare la decisione di compensare le spese processuali tra le parti in causa dovranno, in ogni caso, essere connessi a specifiche circostanze o particolari aspetti della controversia decisa, posto che la giurisprudenza è costante nell'affermare che
“i casi di compensazione cristallizzati nell'art. 92 c.p.c., non possono essere giustificati esclusivamente dalla natura della controversia o della pronuncia” (Cass. ord. n. 24634 e ord. n. 16037 del 2014) e che, in ogni caso i motivi che giustificherebbero la compensazione devono necessariamente essere esposti dal giudice (v. Cass. 13020/2011).
Ove, quindi, si versi in un'ipotesi di soccombenza totale di una parte e ciononostante il giudice si determini per la compensazione delle spese, tale pronuncia dovrà essere annullata in carenza di motivazione o comunque, in caso di motivazione incomprensibile.
3.2.Nel caso in esame, la sentenza impugnata appare sfornita di una motivazione idonea a giustificare la scelta di compensare le spese processuali. Quanto al rapporto tra CP_1
e la compensazione risulta giustificata in ragione della “particolarità della
[...] CP_2 controversia” (v. pg. 5 della sentenza di primo grado). Si tratta di motivazione assai generica;
per altro, nella controversia in esame non vi è nulla di singolare.
3.3. Dagli atti di causa non emergono elementi tali da giustificare la compensazione delle spese;
pertanto, deve farsi applicazione della regola della soccombenza, ex art. 91 cpc, alla luce della quale, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere Controparte_1 condannata al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore di , CP_2 con attribuzione in favore del difensore di questa.
4.In punto di spese, si rammenta che l'accoglimento dell'appello principale e la conseguente parziale riforma della decisione impugnata comporta, per l'effetto espansivo interno, la modifica relativa al pagamento delle spese processuali di primo grado nei confronti degli appellanti e . Parte_1 Parte_2
4.1. Invero, in base a quanto statuito all'art. 336 c.p.c., “secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse” (v. Cass. n. 23059/2007).
4.2. Dunque, accertato che la domanda riconvenzionale spiegata innanzi al Tribunale di
Santa RI CA Vetere da ed avrebbe dovuto essere Parte_2 Parte_1 accolta – posto che, nonostante l'assenza di una valida procura, era stato assolto l'onere della prova circa la sussistenza della ratifica del preliminare di vendita – e che, dalla valutazione complessiva della lite, risulta essere parte soccombente, Controparte_1 quest'ultima sarà tenuta a corrispondere agli appellanti principali, le spese del doppio grado di giudizio.
4.3. Si precisa che per la liquidazione delle spese deve farsi applicazione dei c.d. parametri, dettati dal d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.
4.4. Il valore della domanda è pari ad 1/12 della proprietà dell'immobile di Via GL, quantificabile in euro 2.916,67. Pertanto, le spese di lite vengono determinate avendo riguardo allo scaglione compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, e distratte in favore del legale dei coniugi ed per dichiarato anticipo. Parte_2 Pt_1
4.5. Per entrambi i gradi del giudizio, con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi.
Pertanto, quanto al primo grado, va liquidata la somma di euro 2.552,00 titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Quanto al secondo grado, va liquidata la somma di euro 2.915,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
5.In virtù dell'accoglimento dell'appello incidentale proposto da , e sempre CP_2 tenendo conto dell'esito complessivo della lite, sarà tenuta a Controparte_1 corrispondere le spese del doppio grado di giudizio anche in favore di . CP_2
5.1.Con riferimento al primo grado, il valore della domanda – quella esperita in ragione del disposto di cui all'art. 732 c.c. – corrisponde ad 11/12 della proprietà dell'immobile di Via
NI GL, quantificabile in euro 32.083,00.
Pertanto, in applicazione dei c.d. parametri dettati dal d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, le spese di lite vengono determinate avendo riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.000,00 e 52.000,00, con distrazione nei confronti del difensore di per dichiarato anticipo. CP_2
Per le fasi di studio, introduttiva di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 7.616,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
5.2.Quanto al secondo grado, il valore della domanda azionata da è da CP_2 quantificarsi in euro 7.616,00 – l'importo corrispondente alle spese liquidate per il primo grado.
Pertanto, in applicazione dei c.d. parametri dettati dal d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, le spese processuali di questo grado vengono determinate avendo riguardo allo scaglione compreso tra euro 5.200,00 e 26.000,00, con distrazione al difensore di CP_2
per dichiarato anticipo.
[...]
Per le fasi di studio, introduttiva di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 5.809,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
6.Non può trovare accoglimento la domanda formulata sia dagli appellanti principali che dall'appellante incidentale ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
6.1. A tal proposito, si ricorda che i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata in appello si possono concretizzare nell'insistenza colpevole in tesi giuridiche già considerate infondate al giudice di primo grado ovvero in ipotesi di abuso del processo o anche, se si tratta dell'appellante, nella proposizione di un'impugnazione fondata su motivi palesemente discordanti con il diritto vivente o il codice di rito. (v. Cass. 34429/2024). Senza tralasciare che, in ogni caso, la condanna per responsabilità aggravata ai sensi del comma 1 dell'art. 96 c.p.c. richiede la prova del dolo o della colpa grave della parte soccombente, nonché dell'allegazione e dimostrazione di un danno ulteriore rispetto alle spese di lite;
la condanna prevista dal comma 3 del medesimo articolo, a connotazione pubblicistica, pur prescindendo dall'elemento soggettivo, presuppone comunque un comportamento oggettivamente qualificabile come abuso del processo ossia l'avere agito o resistito pretestuosamente.
6.2. Nonostante il rigetto della domanda formulata in primo grado da ed il Controparte_1 mancato accoglimento delle tesi difensive prospettate nel presente giudizio, la malafede o la negligenza grave non sono state provate, né appaiono riscontrabili in questa sede avendo riguardo alla condotta processuale tenuta.
Pertanto, non può essere disposta la condanna per lite temeraria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) dichiara la contumacia degli appellati, regolarmente citati, e CP_3 [...]
; CP_4
B) accoglie l'appello principale e, in riforma, per quanto di ragione, della sentenza del
Tribunale di Santa RI CA Vetere n. 1346, pubblicata il 27.4.201, ai sensi dell'art.,
2932 c.c. trasferisce da a ed la quota Controparte_1 Parte_2 Parte_1 di proprietà di 1/12 dell'immobile sito in Teano alla Via NI GL, 81, così catastalmente identificato: foglio 500, particella 326, subalterno 4, categoria 2, classe quinta, subordinando l'effetto traslativo al pagamento, da parte di e in favore Parte_2 Parte_1 di , dell'importo di euro 2.916.67, somma corrispondente ad 1/12 del Controparte_1 prezzo di cui alla promessa di vendita, pattuito in euro 35.000,00;
C) condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_2 Pt_1
, con attribuzione al difensore antistatario avv. Benedetto Barra, delle spese del
[...] doppio grado di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in euro 2.552,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, e quanto al secondo grado, in euro 2.915,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
D) accoglie l'appello incidentale formulato da e, per l'effetto, in parziale riforma CP_2 della sentenza del Tribunale di Santa RI CA Vetere n. 1346, pubblicata il 27.4.2021, condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore Controparte_1 di , con attribuzione al procuratore antistatario, liquidandole nella misura di euro CP_2
7.616,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
E) condanna al pagamento in favore di , delle spese di questo Controparte_1 CP_2 grado, liquidandole nella misura di euro 5.809,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 11.11.2025
Il Presidente
Dott, Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 4817 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), difesi dall'avv. Benedetto Barra, giusta procura in atti C.F._2
Appellanti
E
(C.F. ), difesa dall'avv. Fabrizio Zarone, giusta Controparte_1 C.F._3 procura in atti
Appellata
NONCHÈ
(C.F. ), difesa dall'avv. Benedetto Barra, giusta procura in CP_2 C.F._4 atti
Appellata e Appellante incidentale
NONCHÈ
(C.F. ) e (C.F. ), CP_3 C.F._5 Controparte_4 C.F._6
Appellati contumaci FATTI DI CAUSA
1.Nel procedimento R.G. n. 1801117/2010, conveniva, innanzi al Controparte_1
Tribunale di Santa RI CA Vetere, i germani , e CP_2 CP_3 Controparte_4 al fine di sentir dichiarare la sussistenza del proprio diritto di prelazione ereditaria previsto dall'art. 732 c.c. sull'immobile – asseritamente in comproprietà – sito in Teano alla Via NI
GL, 81 (già 77) e, conseguentemente, di ottenere una pronuncia traslativa delle quote di proprietà, pari ad 11/12, trasferite da , e ad e CP_2 CP_3 CP_4 Parte_1
, questi ultimi anch'essi regolarmente convenuti in giudizio innanzi al Parte_2
Tribunale, nonché odierni appellanti.
Si premette che, con scrittura privata del 7.8.2007, ed si Parte_2 Parte_1 impegnavano ad acquistare da – in proprio ed in rappresentanza dei fratelli CP_2 comproprietari , e – l'immobile sopra richiamato ed Controparte_1 CP_4 CP_3 identificato al foglio 500, particella 326, subalterno 4, categoria 2, classe quinta.
In data 28.3.2009, mediante atto di compravendita per Notar Dott. da Persona_1
Teano (CE) del 04 settembre 2009, Rep. N O 3358, Raccolta a 0 1907, regolarmente trascritto, gli odierni appellanti acquistavano da , e le quote di CP_2 CP_3 CP_4
11/12 dell'immobile in questione.
, pur interpellata dagli acquirenti, circa le proprie intenzioni in merito alla Controparte_1 stipula del definitivo, non prendeva parte al rogito.
2. Si costituivano , ed , gli ultimi due CP_2 Parte_2 Controparte_5 spiegando domanda riconvenzionale, con la quale chiedevano emettersi sentenza di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del contratto preliminare del 7.8.2007, al fine di ottenere il trasferimento della residua quota di 1/12 di proprietà di . Controparte_1
3. I convenuti e restavano, invece, contumaci. Controparte_4 CP_3
4. Veniva emessa sentenza n.1346/2021, pubblicata il 27.04.2021, con la quale il
Tribunale di Santa RI CA Vetere rigettava la domanda azionata dall'attrice
[...]
, non ritenendo sussistenti i presupposti per l'esercizio del retratto successorio CP_1
e, in particolare, perché l'intervenuta vendita concerneva un bene determinato e non una quota d'eredità, anzi, la comunione ereditaria sull'appartamento acquistato da Parte_2 ed era da considerarsi già divisa tra i germani . Pt_1 CP_1 Il Tribunale rigettava, altresì, la domanda riconvenzionale spiegata dagli acquirenti
[...]
e poiché, sebbene il contratto preliminare di cui veniva Parte_2 Parte_1 richiesta l'esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. fosse stato concluso da in nome e per conto anche dei fratelli, non veniva fornita prova della procura a CP_2 vendere da parte di . Controparte_1
Nello specifico, a pagina 5 della sentenza di primo grado si leggeva che “la promessa di vendita di cui chiedono l'esecuzione [i convenuti ed è stata sottoscritta Parte_2 Pt_1 da per conto anche dei fratelli, ma non risulta allegata alcuna procura da parte CP_2 della sorella , odierna attrice, la quale ha eccepito di non aver dato Controparte_1 mandato alla sorella di promettere in vendita il detto bene ai convenuti in riconvenzionale.
Né una simile volontà emerge dalla istruttoria espletata”.
Le spese di lite venivano, sulla scorta della “soccombenza reciproca” e della “natura e particolarità della controversia”, compensate tra tutte le parti in causa.
5. e propongono appello. Parte_2 Controparte_5
In primo luogo, gli appellanti deducono la sussistenza di “errore di fatto ed errore di diritto della sentenza del Tribunale di S. RI CA Vetere n. 1346/2021 nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta da ed . Parte_2 Parte_1 errore di fatto ed erronea od omessa valutazione di un fatto rilevante;
violazione ed erronea
o falsa applicazione di legge”.
Invero, secondo gli appellanti, il Tribunale di S. RI CA Vetere non avrebbe tenuto conto dell'intervenuta ratifica, ad opera di , del preliminare di vendita Controparte_1 stipulato con la scrittura privata del 7.8.2007, ratifica che, asseriscono, andrebbe rinvenuta nell'accordo (depositato in primo grado) con cui i germani transigevano altro giudizio CP_1 tra di loro pendente (R.G. n. 5193/2005 del Tribunale di S. RI CA Vetere) ed avente ad oggetto azione di riduzione spiegata da . Accordo poi confluito nel Controparte_1 verbale di conciliazione con cui si è concluso il giudizio ereditario da ultimo richiamato.
Al verbale di conciliazione veniva, inoltre, allegata – oltre che espressamente richiamata – la scrittura privata del 7.8.2007 debitamente sottoscritta con cui , in nome e per CP_2 conto anche dei fratelli, prometteva in vendita l'immobile sito in Teano alla Via NI GL,
81.
In via subordinata, gli appellanti deducono, poi, “l'errore di fatto ed errore di diritto della sentenza del Tribunale di S. RI CA Vetere n. 1346/2021 nella parte in cui ha integralmente compensato le spese”, dal momento che né la particolarità della materia né l'opinabilità della soluzione accolta possono, da sole, essere considerate idonee a sorreggere una pronuncia di compensazione delle spese processuali.
Chiedono, in riforma della sentenza di primo grado, di:
“- accogliere la domanda riconvenzionale proposta nel giudizio davanti al Tribunale di S.
RI CA Vetere avente n. RG 801117/2010 (già davanti al Tribunale di S. RI CA Par Vetere – Sezione Distaccata di Carinola n. 1117/2010 RG) dai signori e Parte_1
; Parte_2
- accertare e dichiarare che l'attrice sig.ra è tenuta a vendere la propria Controparte_1 quota di proprietà dell'immobile sito in Teano alla via NI GL n. 81, in catasto al Foglio
500, particella 326, subalterno 4 con pertinenze ed accessori a e Parte_1 [...]
convenuti in riconvenzionale nel giudizio di primo grado ed odierni Parte_2 appellanti;
- ordinare il trasferimento della quota di proprietà della sig.ra a favore Controparte_1 dei signori e , ai sensi dell'art. 2932 c.c., con Parte_1 Parte_2 obbligo dei predetti di pagare all'attrice una somma pari ad 1/12 del prezzo di cui alla promessa di vendita;
- emettere sentenza di trasferimento della quota di proprietà dell'attrice a favore degli appellanti e , ai sensi dell'art. 2932 c.c., con obbligo dei predetti di Pt_1 Parte_2 pagare all'attrice una somma di € 2.916,67, pari ad 1/12 del prezzo di cui alla promessa di vendita, che era di € 35.000,00;
- sia disposto quant'altro ritenuto utile e necessario.
- Con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per il primo grado, e, in caso di resistenza, anche per il grado d'appello;
- Ordinare al conservatore di effettuare le dovute trascrizioni.
- Condannare a rifondere le spese di lite del doppio grado di giudizio ai Controparte_1 signori e;
oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per Parte_2 Parte_1 legge, con attribuzione all'avv. Benedetto Barra antistatario”.
6. si costituisce con comparsa del 30.5.2022 e spiega appello incidentale, CP_2 volto a riformare il capo della sentenza di primo grado afferente alla compensazione integrale delle spese di lite tra le parti “attesa la soccombenza reciproca” e stante la “natura
e particolarità” della controversia.
, in particolare, deduce come “la facoltà del Giudice di compensare le spese non CP_2 sussiste in caso di accoglimento delle eccezioni di parte, siccome la parte totalmente vittoriosa non può vedersi costretta a sostenere le spese del giudizio, a meno che non ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni” da indicare necessariamente ed in maniera esplicita nella motivazione (Cass. 1950/2022)”.
Chiede di:
“- accogliere la domanda relativa alla vittoria delle spese di lite proposta nel giudizio davanti al Tribunale di S. RI CA Vetere avente n. RG 801117/2010 (già davanti al Tribunale di S. RI CA Vetere – Sezione Distaccata di Carinola n. 1117/2010 RG) dalla sig.ra
, convenuta totalmente vittoriosa in primo grado;
CP_2
- Con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per il primo grado, e, in caso di resistenza, anche per il grado d'appello;
- Condannare a rifondere le spese di lite del doppio grado di giudizio alla Controparte_1 sig.ra ; oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione CP_2 all'avv. Benedetto Barra antistatario.
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'appello sopra il rigetto della domanda riconvenzionale fosse respinto:
- Stabilire che le spese di giudizio del primo grado non andavano integralmente compensate
e, in riforma della sentenza gravata, porre le stesse, oltre accessori, IVA e CPA, a carico della sig.ra per la parte qui domandata o effettivamente ritenuta di Controparte_1 giustizia, in ogni caso con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario;
- Vittoria di spese, accessori, IVA e CPA, con attribuzione, anche per il grado di appello”.
7. si costituisce – tardivamente - con comparsa del 31.1.2025, Controparte_1 contestando tutto quanto asserito dagli appellanti ed insistendo per il rigetto sia dell'appello principale che dell'appello incidentale.
Ha chiesto il rigetto degli appelli;
con vittoria di spese da distrarsi.
8. e , già contumaci in primo grado, non si costituiscono CP_3 Controparte_4 nel presente giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente, verificato che nonostante la regolarità delle notifiche effettuate nei confronti degli appellati e , questi ultimi non hanno inteso Controparte_4 CP_3 costituirsi nel presente giudizio, se ne dichiara la contumacia.
2. L'appello principale proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 1346/2021 del Tribunale di Santa RI CA Vetere è fondato.
2.1. La stipula di un contratto preliminare avente ad oggetto diritti reali deve necessariamente avvenire mediante atto scritto ed anche un'eventuale procura sarà assoggettata al medesimo requisito formale, previsto ad substantiam dall'art. 1350 c.c.
Forma scritta che – in siffatte ipotesi – è posta a tutela di molteplici interessi e garantisce le esigenze sia di responsabilizzazione del consenso che di certezza delle situazioni giuridiche.
2.2.Ciò posto, un preliminare di vendita avente ad oggetto beni immobili e stipulato senza la necessaria procura scritta darà luogo ad un contratto inefficace per la parte che non ha rilasciato la procura e, di conseguenza, qualora non si addivenga alla stipula del contratto definitivo, non sarà possibile richiedere una pronuncia ai sensi dell'art. 2932 c.c.
Inoltre, si aggiunga che, all'eventuale assenza di procura o comunque in caso di rilascio della stessa senza il rispetto della forma imposta dall'ordinamento quando il requisito formale è richiesto ad substantiam, le parti, non possono neanche invocare il principio di apparenza del diritto al fine di sopperire al difetto di procura, posto che tale principio, per consolidata giurisprudenza, non trova applicazione in tutte le ipotesi in cui la corrispondenza tra situazione di fatto e situazione di diritto può essere agevolmente accertata attraverso uno strumento legale di pubblicità (v. Cass. 13357/2004).
Dunque, in assenza di una valida procura, il contratto preliminare di compravendita stipulato in nome e per conto di altri soggetti non può essere idoneo a fondare una richiesta di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c.
2.3. Nel caso di specie, non vi è prova del rilascio di procura scritta da parte di CP_1
in favore della sorella .
[...] CP_2
Tuttavia, alla carenza della procura nelle forme prescritte può sopperire l'eventuale ratifica successiva alla stipula del preliminare, come tale atta a fondare una pronuncia di esecuzione in forma specifica che tenga luogo del definitivo non concluso.
La decisione di primo grado qui impugnata nulla espone in ordine all'accertamento della sussistenza di un'eventuale ratifica del contratto preliminare di cui ed Parte_2
hanno chiesto l'esecuzione in forma specifica. Parte_1 A ben vedere, mediante la ratifica, si consente a colui il quale sia stato rappresentato da un soggetto sfornito di poteri in tal senso, di far propri gli effetti del contratto concluso a suo nome “immettendo, con effetto retroattivo, nella propria sfera giuridica il risultato dell'attività compiuta dal rappresentante senza poteri”. Stante il suo carattere recettizio, poi, la sua efficacia conseguirà alla comunicazione della ratifica stessa al terzo.
D'altronde, è pacifico che “il negozio compiuto dal falsus procurator non è invalido, ma soltanto in itinere, ovvero a formazione successiva, sicché la ratifica si atteggia come condicio iuris sospensiva, idonea a rendere operante, con il suo avveramento, una fattispecie temporaneamente inefficace, ma pienamente valida”. (v. Cass. 12843/2024).
Quello che ha rilevanza, ove la ratifica afferisca ad un contratto che debba essere redatto per iscritto ai fini della sua validità, è il rispetto del requisito formale. Invero, è il dettato normativo, all'art. 1399 c.c., prevede che la ratifica – volta ad approvare l'operato di chi abbia agito in assenza dei poteri rappresentativi – debba rivestire la medesima forma prescritta per il contratto a cui si riferisce.
Garantita la necessaria forma scritta, la volontà di ratificare potrà anche essere implicita (v.
Cass. 9505/2010) e concretizzarsi in una manifestazione chiara ed inequivoca da cui possa agevolmente desumersi l'intenzione, da parte di chi la attua, di far propri gli effetti del contratto concluso da chi non aveva i poteri rappresentativi necessari alla stipula.
Dunque, si avrà un'ipotesi di ratifica tacita in tutti i casi in cui esista un documento che seppur redatto ad altri fini, sia idoneo ad evidenziare direttamente una volontà incompatibile con quella di rifiutare l'atto del rappresentante senza potere. (v. Cass. 2617/2021).
2.4. Tanto premesso, dall'esame degli atti di causa – gli scritti difensivi degli attuali appellanti principali, ma anche la parte motiva della sentenza impugnata –, si evince che CP_1
, mediante l'accordo del 26.2.2008 redatto a conciliazione del giudizio pendente con i
[...] germani ed avente ad oggetto l'azione di riduzione relativa all'eredità paterna, dà atto dell'esistenza del preliminare di vendita con gli odierni appellanti, relativo all'immobile di Via
NI GL, 81.
Con il riferito accordo, debitamente sottoscritto da tutti i fratelli , e quindi anche da CP_1 [...]
, si stabilisce, testualmente, che “le parti costituite hanno promesso di alienare CP_1
a terzi l'unico immobile, sito in agro di Teano (CE) alla Via NI GIGLI n. 81, secondo piano, come da scrittura privata di cui si allega copia. Mentre una cantinola sita al pian terreno di contiguo stabile annesso sito in Via Calata Concordia è stata ceduta alla costituita
”. Controparte_1 All'accordo era allegato – oltre che richiamato espressamente – il preliminare di vendita con cui prometteva, in proprio e per conto dei fratelli comproprietari, di trasferire agli CP_2 odierni appellanti l'immobile di Teano, sito alla Via NI GL, 81.
Il riportato accordo veniva, inoltre, trasfuso nel verbale di conciliazione del 17.7.2008, conclusivo del giudizio di riduzione iscritto al n. di R.G. 5193/2005 del Tribunale di Santa
RI CA Vetere.
, attraverso i suddetti atti ha, quindi, chiaramente confermato la promessa Controparte_1 di vendita dell'immobile sito in Teano alla via NI GL, 81, ed effettuata anche per suo conto, ai coniugi e . Pt_1 Parte_2
2.5. In ragione di quanto premesso, l'accordo conciliativo ed il verbale conclusivo del giudizio di riduzione sopra richiamati vanno correttamente inquadrati nell'istituto della ratifica e, di conseguenza, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta dagli appellanti principali.
2.6. La sentenza del Tribunale di Santa RI CA Vetere n. 1346/2021 va, dunque, parzialmente riformata nella parte in cui ha statuito il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata ex art. 2932 c.c. da e . Parte_2 Parte_1
In ragione dell'accoglimento del gravame, dunque, va dichiarato il trasferimento in favore di e della quota dell'immobile sito in Teano alla via NI Parte_2 Parte_1
GLo n. 81, in catasto al foglio 500, particella 326, sub. 4 con pertinenze ed accessori, in proprietà di , pari ad 1/12, della intera proprietà dell'immobile, Controparte_1 subordinando il trasferimento al pagamento, in favore di , della somma di Controparte_1 euro 2.916,67, pari ad 1/12 del prezzo indicato nella promessa di vendita (v. Cass.
14372/2018).
3. L'appello incidentale, proposto da , è fondato. CP_2
3.1.Dall'esame degli atti di primo grado, emerge che è da considerarsi parte CP_2 vittoriosa in conseguenza del rigetto della domanda spiegata dall'allora attrice CP_1
e volta ad accertare la violazione del diritto di prelazione di cui all'art. 732 c.c.
[...]
Il principio della soccombenza e quello della compensazione sono messi tra loro in un rapporto di regola ed eccezione, sicché la compensazione potrà operare in ipotesi di rilevanti elementi di “gravità ed eccezionalità”, sempre tendendo a mente che, però, anche in dette ipotesi, la legge lungi dal prevedere un meccanismo automatico, attribuisce al giudice un potere discrezionale che gli consenta, all'esito di un'accurata valutazione complessiva, di optare per una pronuncia di compensazione delle spese processuali.
Inoltre, sebbene “il principio della soccombenza vada inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse” (v. Cass.19613/2017), tuttavia, la compensazione delle spese, totale o parziale, qualora si fondi su particolari sopravvenienze e quindi sulle “gravi”
e “particolari” ragioni di cui all'art. 92 c.p.c., è indispensabile che siffatte ragioni siano motivate dal giudice.
Eventuali motivi idonei a fondare la decisione di compensare le spese processuali tra le parti in causa dovranno, in ogni caso, essere connessi a specifiche circostanze o particolari aspetti della controversia decisa, posto che la giurisprudenza è costante nell'affermare che
“i casi di compensazione cristallizzati nell'art. 92 c.p.c., non possono essere giustificati esclusivamente dalla natura della controversia o della pronuncia” (Cass. ord. n. 24634 e ord. n. 16037 del 2014) e che, in ogni caso i motivi che giustificherebbero la compensazione devono necessariamente essere esposti dal giudice (v. Cass. 13020/2011).
Ove, quindi, si versi in un'ipotesi di soccombenza totale di una parte e ciononostante il giudice si determini per la compensazione delle spese, tale pronuncia dovrà essere annullata in carenza di motivazione o comunque, in caso di motivazione incomprensibile.
3.2.Nel caso in esame, la sentenza impugnata appare sfornita di una motivazione idonea a giustificare la scelta di compensare le spese processuali. Quanto al rapporto tra CP_1
e la compensazione risulta giustificata in ragione della “particolarità della
[...] CP_2 controversia” (v. pg. 5 della sentenza di primo grado). Si tratta di motivazione assai generica;
per altro, nella controversia in esame non vi è nulla di singolare.
3.3. Dagli atti di causa non emergono elementi tali da giustificare la compensazione delle spese;
pertanto, deve farsi applicazione della regola della soccombenza, ex art. 91 cpc, alla luce della quale, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere Controparte_1 condannata al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore di , CP_2 con attribuzione in favore del difensore di questa.
4.In punto di spese, si rammenta che l'accoglimento dell'appello principale e la conseguente parziale riforma della decisione impugnata comporta, per l'effetto espansivo interno, la modifica relativa al pagamento delle spese processuali di primo grado nei confronti degli appellanti e . Parte_1 Parte_2
4.1. Invero, in base a quanto statuito all'art. 336 c.p.c., “secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse” (v. Cass. n. 23059/2007).
4.2. Dunque, accertato che la domanda riconvenzionale spiegata innanzi al Tribunale di
Santa RI CA Vetere da ed avrebbe dovuto essere Parte_2 Parte_1 accolta – posto che, nonostante l'assenza di una valida procura, era stato assolto l'onere della prova circa la sussistenza della ratifica del preliminare di vendita – e che, dalla valutazione complessiva della lite, risulta essere parte soccombente, Controparte_1 quest'ultima sarà tenuta a corrispondere agli appellanti principali, le spese del doppio grado di giudizio.
4.3. Si precisa che per la liquidazione delle spese deve farsi applicazione dei c.d. parametri, dettati dal d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.
4.4. Il valore della domanda è pari ad 1/12 della proprietà dell'immobile di Via GL, quantificabile in euro 2.916,67. Pertanto, le spese di lite vengono determinate avendo riguardo allo scaglione compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, e distratte in favore del legale dei coniugi ed per dichiarato anticipo. Parte_2 Pt_1
4.5. Per entrambi i gradi del giudizio, con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi.
Pertanto, quanto al primo grado, va liquidata la somma di euro 2.552,00 titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Quanto al secondo grado, va liquidata la somma di euro 2.915,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
5.In virtù dell'accoglimento dell'appello incidentale proposto da , e sempre CP_2 tenendo conto dell'esito complessivo della lite, sarà tenuta a Controparte_1 corrispondere le spese del doppio grado di giudizio anche in favore di . CP_2
5.1.Con riferimento al primo grado, il valore della domanda – quella esperita in ragione del disposto di cui all'art. 732 c.c. – corrisponde ad 11/12 della proprietà dell'immobile di Via
NI GL, quantificabile in euro 32.083,00.
Pertanto, in applicazione dei c.d. parametri dettati dal d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, le spese di lite vengono determinate avendo riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.000,00 e 52.000,00, con distrazione nei confronti del difensore di per dichiarato anticipo. CP_2
Per le fasi di studio, introduttiva di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 7.616,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
5.2.Quanto al secondo grado, il valore della domanda azionata da è da CP_2 quantificarsi in euro 7.616,00 – l'importo corrispondente alle spese liquidate per il primo grado.
Pertanto, in applicazione dei c.d. parametri dettati dal d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, le spese processuali di questo grado vengono determinate avendo riguardo allo scaglione compreso tra euro 5.200,00 e 26.000,00, con distrazione al difensore di CP_2
per dichiarato anticipo.
[...]
Per le fasi di studio, introduttiva di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 5.809,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
6.Non può trovare accoglimento la domanda formulata sia dagli appellanti principali che dall'appellante incidentale ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
6.1. A tal proposito, si ricorda che i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata in appello si possono concretizzare nell'insistenza colpevole in tesi giuridiche già considerate infondate al giudice di primo grado ovvero in ipotesi di abuso del processo o anche, se si tratta dell'appellante, nella proposizione di un'impugnazione fondata su motivi palesemente discordanti con il diritto vivente o il codice di rito. (v. Cass. 34429/2024). Senza tralasciare che, in ogni caso, la condanna per responsabilità aggravata ai sensi del comma 1 dell'art. 96 c.p.c. richiede la prova del dolo o della colpa grave della parte soccombente, nonché dell'allegazione e dimostrazione di un danno ulteriore rispetto alle spese di lite;
la condanna prevista dal comma 3 del medesimo articolo, a connotazione pubblicistica, pur prescindendo dall'elemento soggettivo, presuppone comunque un comportamento oggettivamente qualificabile come abuso del processo ossia l'avere agito o resistito pretestuosamente.
6.2. Nonostante il rigetto della domanda formulata in primo grado da ed il Controparte_1 mancato accoglimento delle tesi difensive prospettate nel presente giudizio, la malafede o la negligenza grave non sono state provate, né appaiono riscontrabili in questa sede avendo riguardo alla condotta processuale tenuta.
Pertanto, non può essere disposta la condanna per lite temeraria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) dichiara la contumacia degli appellati, regolarmente citati, e CP_3 [...]
; CP_4
B) accoglie l'appello principale e, in riforma, per quanto di ragione, della sentenza del
Tribunale di Santa RI CA Vetere n. 1346, pubblicata il 27.4.201, ai sensi dell'art.,
2932 c.c. trasferisce da a ed la quota Controparte_1 Parte_2 Parte_1 di proprietà di 1/12 dell'immobile sito in Teano alla Via NI GL, 81, così catastalmente identificato: foglio 500, particella 326, subalterno 4, categoria 2, classe quinta, subordinando l'effetto traslativo al pagamento, da parte di e in favore Parte_2 Parte_1 di , dell'importo di euro 2.916.67, somma corrispondente ad 1/12 del Controparte_1 prezzo di cui alla promessa di vendita, pattuito in euro 35.000,00;
C) condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_2 Pt_1
, con attribuzione al difensore antistatario avv. Benedetto Barra, delle spese del
[...] doppio grado di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in euro 2.552,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, e quanto al secondo grado, in euro 2.915,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
D) accoglie l'appello incidentale formulato da e, per l'effetto, in parziale riforma CP_2 della sentenza del Tribunale di Santa RI CA Vetere n. 1346, pubblicata il 27.4.2021, condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore Controparte_1 di , con attribuzione al procuratore antistatario, liquidandole nella misura di euro CP_2
7.616,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
E) condanna al pagamento in favore di , delle spese di questo Controparte_1 CP_2 grado, liquidandole nella misura di euro 5.809,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 11.11.2025
Il Presidente
Dott, Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini