Art. 1.
L'art. 64 del regolamento approvato col R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2801 , e' integralmente applicabile alle sole contravvenzioni accertate in sede di ordinaria gestione e tutela dei tratturi e delle trazzere.
Per le contravvenzioni accertate dai funzionari tecnici del Commissariato di reintegra e da quelli dell'Ufficio tecnico speciale, in sede di accertamento o di revisione della consistenza dei tratturi e delle trazzere, il quarto delle somme pagate dai contravventori a titolo di penalita' - fermi restando i limiti massimi stabiliti dall'art. 64 del regolamento suddetto - viene, invece, diviso in parti centesimali ed attribuito come segue:
a) 25 parti centesimali al funzionario tecnico che ha accertata la contravvenzione;
b) 5 parti centesimali al direttore del Commissariato di reintegra, ovvero a quello dell'Ufficio tecnico speciale, a seconda che trattasi di contravvenzione tratturale o trazzerale;
c) 20 parti centesimali in quote uguali fra tutti i funzionari tecnici delegati alla reintegra (esclusi i direttori capi) e adibiti rispettivamente al Commissariato dei tratturi, e all'Ufficio speciale delle trazzere;
d) 50 parti centesimali a tutti gli altri funzionari amministrativi e tecnici che, essendo addetti al servizio dei tratturi e delle trazzere, eseguono i lavori straordinari concernenti l'assetto definitivo di tali demani.
L'art. 64 del regolamento approvato col R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2801 , e' integralmente applicabile alle sole contravvenzioni accertate in sede di ordinaria gestione e tutela dei tratturi e delle trazzere.
Per le contravvenzioni accertate dai funzionari tecnici del Commissariato di reintegra e da quelli dell'Ufficio tecnico speciale, in sede di accertamento o di revisione della consistenza dei tratturi e delle trazzere, il quarto delle somme pagate dai contravventori a titolo di penalita' - fermi restando i limiti massimi stabiliti dall'art. 64 del regolamento suddetto - viene, invece, diviso in parti centesimali ed attribuito come segue:
a) 25 parti centesimali al funzionario tecnico che ha accertata la contravvenzione;
b) 5 parti centesimali al direttore del Commissariato di reintegra, ovvero a quello dell'Ufficio tecnico speciale, a seconda che trattasi di contravvenzione tratturale o trazzerale;
c) 20 parti centesimali in quote uguali fra tutti i funzionari tecnici delegati alla reintegra (esclusi i direttori capi) e adibiti rispettivamente al Commissariato dei tratturi, e all'Ufficio speciale delle trazzere;
d) 50 parti centesimali a tutti gli altri funzionari amministrativi e tecnici che, essendo addetti al servizio dei tratturi e delle trazzere, eseguono i lavori straordinari concernenti l'assetto definitivo di tali demani.