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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/01/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 8750/ 2018 R. G. A. C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice rel.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi con il numero d'ordine 8750 dell'anno 2018, avente ad oggetto: separazione giudiziale Par
Strusi nato a [...] il [...] (C.F. ) rappresentato e difeso Pt_2 C.F._1 dall' Avv. Alessandro Bitonto ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dello stesso sito in
Taranto alla via Acclavio n. 73, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
ricorrente e
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall' Avv. Francesca Fischetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale della stessa sito in Taranto alla via De Cesare n. 71, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
resistente nonché
, nata a [...] il [...] (C.F. ) rappresentata e difesa dall' CP_2 C.F._3
Avv. Giulia Scalzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale della stessa sito in Taranto alla via De Cesare n. 71, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
intervenuta nonchè
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) rappresentata e difesa Controparte_3 C.F._4 dall' Avv. Alessandro Bitonto ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dello stesso sito in
Taranto alla via Acclavio n. 73, come da mandato in calce all'atto di intervento;
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
CONCLUSIONI: Per le parti come da verbale di udienza del 03.04.2024 e per il P.M. con visto del
11.04.2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.12.2018 , deduceva di aver contratto matrimonio Parte_3
con il 24.04.1997; che dalla loro unione sono nate due figlie, entrambe Controparte_1
maggiorenni, nata a [...] in data [...] e nata a [...] in data [...]; CP_2 CP_3
che la convivenza materiale e spirituale era divenuta insostenibile a causa di incompatibilità caratteriali, incomprensioni e litigi sempre più accesi, dovuti ad atteggiamenti aggressivi e prepotenti della moglie. Per tale situazione era stato costretto ad abbandonare il tetto coniugale.
Domandava quindi pronunciarsi la separazione dalla moglie con addebito alla stessa per violazione dei diritti e doveri derivanti dal matrimonio.
Parte ricorrente domandava altresì disporsi l'assegnazione della casa coniugale, condotta in locazione a , nulla prevedersi a titolo di assegno di mantenimento di quest'ultima, Controparte_1
in ragione della giovane età e della capacità lavorativa della stessa, in subordine prevedersi un assegno di mantenimento non superiore ad euro 150,00 mensili, con condanna alle spese di lite.
, ritualmente citata, si costituiva in giudizio, non si opponeva alla domanda di Controparte_1
separazione e chiedeva il rigetto della richiesta di addebito, con contestuale domanda di addebito della separazione al ricorrente. Deduceva che le cause della separazione erano esclusivamente riconducibili al comportamento del marito, che era venuto meno agli obblighi nascenti dal matrimonio manifestando e reiterando comportamenti ostili e rimanendo assente ed insensibile ai bisogni della famiglia. Riferiva che di fatto la già compromessa situazione familiare era degenerata al culmine di una discussione ed il 24.10.2018 lo aveva abbandonato il tetto coniugale. CP_2
Domandava altresì la previsione di un assegno di mantenimento nella misura di euro 300,00 per sé, in quanto disoccupata ed inabile al lavoro in ragione delle patologie da cui era affetta, l'assegnazione della casa coniugale condotta in locazione , con accollo del pagamento del canone mensile al resistente, con vittoria delle spese del giudizio.
Con contestuale atto di intervento volontario si costituiva in giudizio , GL maggiorenne CP_2
di anni ventuno, la quale domandava prevedersi in suo favore un assegno di euro 200,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento, in capo al padre poichè pur maggiorenne non era economicamente autosufficiente, in quanto studentessa universitaria di Giurisprudenza presso l'università di Bari, con vittoria di spese.
All'udienza presidenziale del 04.06.2019 comparivano entrambe le parti ed esperito invano il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato dal Presidente, adottava i provvedimenti provvisori, autorizzando i coniugi a vivere separati, assegnava il godimento della casa familiare a CP_1
e poneva a carico dello l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di € 200,00 in
[...] CP_2 favore della moglie, e di € 200,00 per il mantenimento della GL con rivalutazione annuale CP_2
ed oltre al pagamento delle spese straordinarie.
Il giudizio è stato oggetto di numerose istanze di modifica ex art. 709 ter c.p.c.
Con Ordinanza depositata il 05.12.2019 veniva rideterminato l'assegno di mantenimento in favore di nella misura di € 380,00 mensili, con decorrenza da dicembre 2019, “tale modifica Controparte_1
risulta giustificata dalla necessìtà della resistente di far fronte alle eSIenze abitative sue e della GL alle quali il ricorrente non provvede più mediante il pagamento del canone e considerato che allo stato…..la resistente non risulta percepire redditi ad eccezione di un assegno di invalidità.”.
Con atto di intervento del 11.07.2022 si costituiva in giudizio la GL maggiorenne , CP_3
convivente con il padre non autonoma economicamente in quanto studentessa universitaria, pertanto domandava porsi a carico della madre resistente l'obbligo di corrisponderle un assegno di mantenimento nella misura di euro 400,00 mensili, oltre alla contribuzione del 50% delle spese straordinarie
Successivamente, in data 28/09/2022, su istanza del procuratore di , il G.I., in Parte_3
modifica delle statuizione provvisorie in essere, revocava l'assegno di mantenimento per la GL
in quanto percettrice di reddito di cittadinanza nella misura di euro 770,00 mensili, così come CP_2 accertato dalle informative rese dall'INPS e rigettava la domanda di riconoscimento di un assegno in favore della GL , da porsi a carico della madre, in considerazione delle limitate Controparte_3 risorse economiche della SI.ra , stante l'inabilità lavorativa della stessa. CP_1
Sollecitate le parti ad addivenire ad una soluzione concordata della lite, sulla scorta dei provvedimenti emessi, le stesse non raggiungevano l'accordo auspicato, pertanto, concessi i termini di cui all'art.183, sesto comma, c.p.c., venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti.
La causa è stata istruita documentalmente, nonché mediante prova e successivamente veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 03.04.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******************** Preliminarmente devono essere confermate le statuizioni relative ai mezzi istruttori ammessi, non sussistendo motivi per discostarsene.
La domanda di separazione appare meritevole di accoglimento, atteso che il vano esperimento del tentativo di conciliazione, la volontà di entrambe le parti di ottenere la separazione giudiziale e l'interruzione della convivenza coniugale, conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione.
Venendo all'esame delle reciproche richieste di addebito della separazione formulata dalle parti, si ritiene che le stesse non possano trovare accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.
La domanda di addebito ha natura autonoma e distinta rispetto a quella di separazione e, come tale, è caratterizzata da una propria causa petendi e da un proprio petitum;
essa presuppone la violazione dei doveri coniugali e il nesso di causalità tra tale violazione e l'intollerabilità della convivenza, per i quali sussiste l'onere della prova da parte del richiedente. In sostanza la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi;
è, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, sicché, in caso di mancato raggiungimento della prova circa la rilevanza del comportamento di un coniuge o di entrambi per il fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito. L'indagine in ordine all'intollerabilità della convivenza non può che essere svolta sulla base della valutazione globale e della comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno formare oggetto di apprezzamento senza un raffronto con quella dell'altro, dal momento che solo tale comparazione permette di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano avuto, nelle loro reciproche interferenze, agli effetti della determinazione della crisi matrimoniale.
Ciò premesso , in merito alla richiesta di addebito della separazione alla moglie formulata dal ricorrente dall'istruttoria svolta (confronta testimonianze dei testi e , Tes_1 Testimone_2
sorella del ricorrente) è emerso che in alcune circostanze la aveva apostrofato il marito CP_1 con epiteti sconvenienti quali “fallito, pezzente, morto di fame, stronzo, sfaticato ecc…” .
Tuttavia si tratta di condotte non specificatamente circostanziate nel tempo, infatti il teste Tes_1 riferiva “Questi fatti accadevano nel 2018 e 2019 se ben ricordo.”, sicchè non può apprezzarsi
[...] efficacia causale di tali condotte rispetto al venir meno dell'affectio coniugalis. Va infatti considerato che la separazione veniva istaurata nel dicembre 2018, sicchè può presumersi che tali fatti accadevano quando la crisi della coppia ormai conclamata.
Non è stata invece fornita dimostrazione della pregressa abitualità di tali comportamenti, sicuramente lesivi della dignità dell'altro coniuge. In tema di addebito della separazione la Suprema Corte ha precisato che "... grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza." (Cass. n. 16691 del 05/08/2020). Orbene, ritiene questo Tribunale che nel caso di specie le offese verbali mosse dalla se pur non giustificabili da Parte_4
un punto di vista morale, rappresentano di fatto le conseguenze della definitiva rottura dell'affectio coniugalis stante l'impossibilità di ricostruire l'originaria comunione di vita matrimoniale, non di certo la causa e pertanto, non possono considerarsi elementi idonei a giustificare l'addebito della separazione alla resistente.
Quanto alla domanda di addebito della separazione formulata dalla moglie nei confronti del marito, alcuna prova è stata fornita circa l'addebitabilità della separazione allo da parte della ricorrente. CP_2
Infatti, la denuncia querela sporta dalla SI.ra nei confronti del marito, per generici Controparte_1
maltrattamenti, violenze fisiche e psicologiche stante una condizione di vita caratterizzata da ristrettezza economica, è del 12.12.2018, dunque successiva all'iscrizione al ruolo del ricorso, pertanto nulla potrebbe dire sull'efficacia causale degli episodi ivi descritti, nella determinazione della crisi coniugale delle parti. Inoltre parte resistente non ha articolato alcun mezzo di prova in sede di memorie istruttorie, né ha dimostrato l'esito di tale iniziativa assunta in sede penale.
Per tali ragioni le rispettive richieste di addebito della separazione formulate dalle parti devono essere rigettate.
Quanto al mantenimento per la GL maggiorenne di anni ventisette e prossima al compimento CP_2
dei ventotto anni, deve osservarsi che i presupposti su cui si fonda l'esclusione o riduzione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di esclusione o riduzione del contributo oppure il figlio, se costituito in giudizio, sono integrati: a) dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
b) dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro
(cfr. Cass. n. 17644/2023, Cass. n. 10450/2022; Cass. n. 38366/2021).
Il giudice deve dunque valutare con criteri proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei figli beneficiari le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che esso non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura. In sostanza, il diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto dai genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e formativo, nel rispetto delle sue capacità ed aspirazioni. Ciò comporta che l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli cessa qualora venga dimostrato l'avvenuto ingresso dei figli nel mondo del lavoro, seppure con lavori saltuari ed a tempo determinato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, il figlio divenuto maggiorenne non ha difatti un diritto perenne al mantenimento da parte del genitore divorziato ( o separato): “Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'eSIenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale eSIenza di vita dell'individuo bisognoso”. (cfr. Cassazione civile sez. I, 07/ 10/2022, n.
29264).
Ciò posto, nel caso di specie, la GL maggiorenne ha percepito negli anni di causa il Reddito CP_2
di cittadinanza per un importo pari ad euro 770,00 mensili, circostanza taciuta ed emersa solo successivamente alle indagini espletate presso L'INPS. Attualmente e a seguito della revoca di tale sussidio a livello nazionale, non è dato sapere se fruisce del reddito di inclusione.
Inoltre la ragazza ha dedotto di essere studentessa Universitaria, ma non ha dato prova dell'andamento del suo percorso universitario, a titolo esemplificativo depositando copia del libretto universitario, limitandosi ad asserire di essere fuori corso e di aver partecipato a concorsi pubblici nelle forze armate senza esito . Va inoltre considerato che in sede di audizione la teste
[...]
, zia della ragazza, ha riferito “ cominciò ad andare all'università e dopo un pò ha Tes_2 CP_2
smesso ma non abbiamo capito il perchè. Poi aveva cominciato a fare dei lavoretti, aveva avuto un contratto a tempo indeterminato in una ditta a San Giorgio che produceva tramezzini, ma poi la mamma non l'ha fatta andare più. Tanto so perchè ho assistito personalmente ai dialoghi tra madre
e GL.”.
Pertanto, in ossequio ai principi espressi dalla citata giurisprudenza di legittimità, nonché alla luce degli elementi di causa acquisiti, ritiene il Collegio che, debba essere quindi confermata anche in questa sede la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della GL maggiorenne a carico CP_2
del padre, già disposta con ordinanza del 28/09/2022.
Parimenti devono essere confermate le decisioni assunte in merito al contributo al mantenimento per la GL da porsi in capo alla madre, per le ragioni di cui al provvedimento del 28.09.2024, CP_3
non essendo emersi nuovi elementi di giudizio in corso di causa. Tale regolamentazione dei rapporti economici tra le parti non può non fondarsi anche sulla situazione reddituale non florida di che è un bracciante agricolo ed ha percepito Parte_3
un reddito annuo pari ad euro 8.640,09 (Isee 2023), Euro 1.793,00 euro 7.876,97, euro 5.635,44 ( tre
CUD/2021), è inoltre gravato dal pagamento di alcuni finanziamenti (confr. documenti),mentre Pt_5
non rilevano le risultanze del CUD 2023 allegato da parte resistente alla comparsa conclusionale, rappresentando un documento parziale e comunque depositato tardivamente e pertanto inutilizzabile.
Lo stesso inoltre paga un canone di locazione pari ad euro 250,00 mensili per la casa in cui abita unitamente alla GL di anni ventiquattro, che sostiene economicamente integralmente in CP_3
quanto non autosufficiente, poiché studentessa universitaria (confr. documentazione depositata in atti).
Quanto all'assegno di mantenimento in favore di , soggetto inabile al lavoro e Controparte_1
percettrice di assegno di invalidità, deve essere confermata anche in questa sede la previsione di un assegno di mantenimento, come già quantificato nell' Ordinanza del 05.12.2019 per tutte le ragioni ivi indicate, che qui interamente si richiamano.
La natura e l'esito del giudizio, nonché i rapporti tra le parti consentono di ritenere giustificata l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, composto come in epigrafe, assorbita ogni diversa domanda, richiesta ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara la separazione personale fra i coniugi , nato a [...] il [...] e Parte_3
, nata a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio in Carosino il Controparte_1
24.04.1997 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Carosino dell'anno 1997 al n.6, parte II, S. A, e per l'effetto ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- rigetta la domanda di addebito formulata dal ricorrente nei confronti della resistente;
- rigetta la domanda di addebito formulata dalla resistente nei confronti del ricorrente;
- conferma l'obbligo posto a carico di , di corrispondere a la somma Parte_3 Controparte_1
mensile di euro 380,00 a titolo di assegno di mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (a far data dal 05.12.2019);
- rigetta la domanda di contributo al mantenimento formulata da;
CP_2
- rigetta la domanda di contributo al mantenimento formulata da;
Controparte_3
- spese compensate.
Così deciso il 27.01.2025 nella camera di conSIlio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto. Il Giudice est. Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice rel.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi con il numero d'ordine 8750 dell'anno 2018, avente ad oggetto: separazione giudiziale Par
Strusi nato a [...] il [...] (C.F. ) rappresentato e difeso Pt_2 C.F._1 dall' Avv. Alessandro Bitonto ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dello stesso sito in
Taranto alla via Acclavio n. 73, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
ricorrente e
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall' Avv. Francesca Fischetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale della stessa sito in Taranto alla via De Cesare n. 71, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
resistente nonché
, nata a [...] il [...] (C.F. ) rappresentata e difesa dall' CP_2 C.F._3
Avv. Giulia Scalzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale della stessa sito in Taranto alla via De Cesare n. 71, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
intervenuta nonchè
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) rappresentata e difesa Controparte_3 C.F._4 dall' Avv. Alessandro Bitonto ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dello stesso sito in
Taranto alla via Acclavio n. 73, come da mandato in calce all'atto di intervento;
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
CONCLUSIONI: Per le parti come da verbale di udienza del 03.04.2024 e per il P.M. con visto del
11.04.2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.12.2018 , deduceva di aver contratto matrimonio Parte_3
con il 24.04.1997; che dalla loro unione sono nate due figlie, entrambe Controparte_1
maggiorenni, nata a [...] in data [...] e nata a [...] in data [...]; CP_2 CP_3
che la convivenza materiale e spirituale era divenuta insostenibile a causa di incompatibilità caratteriali, incomprensioni e litigi sempre più accesi, dovuti ad atteggiamenti aggressivi e prepotenti della moglie. Per tale situazione era stato costretto ad abbandonare il tetto coniugale.
Domandava quindi pronunciarsi la separazione dalla moglie con addebito alla stessa per violazione dei diritti e doveri derivanti dal matrimonio.
Parte ricorrente domandava altresì disporsi l'assegnazione della casa coniugale, condotta in locazione a , nulla prevedersi a titolo di assegno di mantenimento di quest'ultima, Controparte_1
in ragione della giovane età e della capacità lavorativa della stessa, in subordine prevedersi un assegno di mantenimento non superiore ad euro 150,00 mensili, con condanna alle spese di lite.
, ritualmente citata, si costituiva in giudizio, non si opponeva alla domanda di Controparte_1
separazione e chiedeva il rigetto della richiesta di addebito, con contestuale domanda di addebito della separazione al ricorrente. Deduceva che le cause della separazione erano esclusivamente riconducibili al comportamento del marito, che era venuto meno agli obblighi nascenti dal matrimonio manifestando e reiterando comportamenti ostili e rimanendo assente ed insensibile ai bisogni della famiglia. Riferiva che di fatto la già compromessa situazione familiare era degenerata al culmine di una discussione ed il 24.10.2018 lo aveva abbandonato il tetto coniugale. CP_2
Domandava altresì la previsione di un assegno di mantenimento nella misura di euro 300,00 per sé, in quanto disoccupata ed inabile al lavoro in ragione delle patologie da cui era affetta, l'assegnazione della casa coniugale condotta in locazione , con accollo del pagamento del canone mensile al resistente, con vittoria delle spese del giudizio.
Con contestuale atto di intervento volontario si costituiva in giudizio , GL maggiorenne CP_2
di anni ventuno, la quale domandava prevedersi in suo favore un assegno di euro 200,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento, in capo al padre poichè pur maggiorenne non era economicamente autosufficiente, in quanto studentessa universitaria di Giurisprudenza presso l'università di Bari, con vittoria di spese.
All'udienza presidenziale del 04.06.2019 comparivano entrambe le parti ed esperito invano il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato dal Presidente, adottava i provvedimenti provvisori, autorizzando i coniugi a vivere separati, assegnava il godimento della casa familiare a CP_1
e poneva a carico dello l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di € 200,00 in
[...] CP_2 favore della moglie, e di € 200,00 per il mantenimento della GL con rivalutazione annuale CP_2
ed oltre al pagamento delle spese straordinarie.
Il giudizio è stato oggetto di numerose istanze di modifica ex art. 709 ter c.p.c.
Con Ordinanza depositata il 05.12.2019 veniva rideterminato l'assegno di mantenimento in favore di nella misura di € 380,00 mensili, con decorrenza da dicembre 2019, “tale modifica Controparte_1
risulta giustificata dalla necessìtà della resistente di far fronte alle eSIenze abitative sue e della GL alle quali il ricorrente non provvede più mediante il pagamento del canone e considerato che allo stato…..la resistente non risulta percepire redditi ad eccezione di un assegno di invalidità.”.
Con atto di intervento del 11.07.2022 si costituiva in giudizio la GL maggiorenne , CP_3
convivente con il padre non autonoma economicamente in quanto studentessa universitaria, pertanto domandava porsi a carico della madre resistente l'obbligo di corrisponderle un assegno di mantenimento nella misura di euro 400,00 mensili, oltre alla contribuzione del 50% delle spese straordinarie
Successivamente, in data 28/09/2022, su istanza del procuratore di , il G.I., in Parte_3
modifica delle statuizione provvisorie in essere, revocava l'assegno di mantenimento per la GL
in quanto percettrice di reddito di cittadinanza nella misura di euro 770,00 mensili, così come CP_2 accertato dalle informative rese dall'INPS e rigettava la domanda di riconoscimento di un assegno in favore della GL , da porsi a carico della madre, in considerazione delle limitate Controparte_3 risorse economiche della SI.ra , stante l'inabilità lavorativa della stessa. CP_1
Sollecitate le parti ad addivenire ad una soluzione concordata della lite, sulla scorta dei provvedimenti emessi, le stesse non raggiungevano l'accordo auspicato, pertanto, concessi i termini di cui all'art.183, sesto comma, c.p.c., venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti.
La causa è stata istruita documentalmente, nonché mediante prova e successivamente veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 03.04.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******************** Preliminarmente devono essere confermate le statuizioni relative ai mezzi istruttori ammessi, non sussistendo motivi per discostarsene.
La domanda di separazione appare meritevole di accoglimento, atteso che il vano esperimento del tentativo di conciliazione, la volontà di entrambe le parti di ottenere la separazione giudiziale e l'interruzione della convivenza coniugale, conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione.
Venendo all'esame delle reciproche richieste di addebito della separazione formulata dalle parti, si ritiene che le stesse non possano trovare accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.
La domanda di addebito ha natura autonoma e distinta rispetto a quella di separazione e, come tale, è caratterizzata da una propria causa petendi e da un proprio petitum;
essa presuppone la violazione dei doveri coniugali e il nesso di causalità tra tale violazione e l'intollerabilità della convivenza, per i quali sussiste l'onere della prova da parte del richiedente. In sostanza la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi;
è, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, sicché, in caso di mancato raggiungimento della prova circa la rilevanza del comportamento di un coniuge o di entrambi per il fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito. L'indagine in ordine all'intollerabilità della convivenza non può che essere svolta sulla base della valutazione globale e della comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno formare oggetto di apprezzamento senza un raffronto con quella dell'altro, dal momento che solo tale comparazione permette di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano avuto, nelle loro reciproche interferenze, agli effetti della determinazione della crisi matrimoniale.
Ciò premesso , in merito alla richiesta di addebito della separazione alla moglie formulata dal ricorrente dall'istruttoria svolta (confronta testimonianze dei testi e , Tes_1 Testimone_2
sorella del ricorrente) è emerso che in alcune circostanze la aveva apostrofato il marito CP_1 con epiteti sconvenienti quali “fallito, pezzente, morto di fame, stronzo, sfaticato ecc…” .
Tuttavia si tratta di condotte non specificatamente circostanziate nel tempo, infatti il teste Tes_1 riferiva “Questi fatti accadevano nel 2018 e 2019 se ben ricordo.”, sicchè non può apprezzarsi
[...] efficacia causale di tali condotte rispetto al venir meno dell'affectio coniugalis. Va infatti considerato che la separazione veniva istaurata nel dicembre 2018, sicchè può presumersi che tali fatti accadevano quando la crisi della coppia ormai conclamata.
Non è stata invece fornita dimostrazione della pregressa abitualità di tali comportamenti, sicuramente lesivi della dignità dell'altro coniuge. In tema di addebito della separazione la Suprema Corte ha precisato che "... grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza." (Cass. n. 16691 del 05/08/2020). Orbene, ritiene questo Tribunale che nel caso di specie le offese verbali mosse dalla se pur non giustificabili da Parte_4
un punto di vista morale, rappresentano di fatto le conseguenze della definitiva rottura dell'affectio coniugalis stante l'impossibilità di ricostruire l'originaria comunione di vita matrimoniale, non di certo la causa e pertanto, non possono considerarsi elementi idonei a giustificare l'addebito della separazione alla resistente.
Quanto alla domanda di addebito della separazione formulata dalla moglie nei confronti del marito, alcuna prova è stata fornita circa l'addebitabilità della separazione allo da parte della ricorrente. CP_2
Infatti, la denuncia querela sporta dalla SI.ra nei confronti del marito, per generici Controparte_1
maltrattamenti, violenze fisiche e psicologiche stante una condizione di vita caratterizzata da ristrettezza economica, è del 12.12.2018, dunque successiva all'iscrizione al ruolo del ricorso, pertanto nulla potrebbe dire sull'efficacia causale degli episodi ivi descritti, nella determinazione della crisi coniugale delle parti. Inoltre parte resistente non ha articolato alcun mezzo di prova in sede di memorie istruttorie, né ha dimostrato l'esito di tale iniziativa assunta in sede penale.
Per tali ragioni le rispettive richieste di addebito della separazione formulate dalle parti devono essere rigettate.
Quanto al mantenimento per la GL maggiorenne di anni ventisette e prossima al compimento CP_2
dei ventotto anni, deve osservarsi che i presupposti su cui si fonda l'esclusione o riduzione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di esclusione o riduzione del contributo oppure il figlio, se costituito in giudizio, sono integrati: a) dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
b) dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro
(cfr. Cass. n. 17644/2023, Cass. n. 10450/2022; Cass. n. 38366/2021).
Il giudice deve dunque valutare con criteri proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei figli beneficiari le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che esso non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura. In sostanza, il diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto dai genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e formativo, nel rispetto delle sue capacità ed aspirazioni. Ciò comporta che l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli cessa qualora venga dimostrato l'avvenuto ingresso dei figli nel mondo del lavoro, seppure con lavori saltuari ed a tempo determinato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, il figlio divenuto maggiorenne non ha difatti un diritto perenne al mantenimento da parte del genitore divorziato ( o separato): “Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'eSIenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale eSIenza di vita dell'individuo bisognoso”. (cfr. Cassazione civile sez. I, 07/ 10/2022, n.
29264).
Ciò posto, nel caso di specie, la GL maggiorenne ha percepito negli anni di causa il Reddito CP_2
di cittadinanza per un importo pari ad euro 770,00 mensili, circostanza taciuta ed emersa solo successivamente alle indagini espletate presso L'INPS. Attualmente e a seguito della revoca di tale sussidio a livello nazionale, non è dato sapere se fruisce del reddito di inclusione.
Inoltre la ragazza ha dedotto di essere studentessa Universitaria, ma non ha dato prova dell'andamento del suo percorso universitario, a titolo esemplificativo depositando copia del libretto universitario, limitandosi ad asserire di essere fuori corso e di aver partecipato a concorsi pubblici nelle forze armate senza esito . Va inoltre considerato che in sede di audizione la teste
[...]
, zia della ragazza, ha riferito “ cominciò ad andare all'università e dopo un pò ha Tes_2 CP_2
smesso ma non abbiamo capito il perchè. Poi aveva cominciato a fare dei lavoretti, aveva avuto un contratto a tempo indeterminato in una ditta a San Giorgio che produceva tramezzini, ma poi la mamma non l'ha fatta andare più. Tanto so perchè ho assistito personalmente ai dialoghi tra madre
e GL.”.
Pertanto, in ossequio ai principi espressi dalla citata giurisprudenza di legittimità, nonché alla luce degli elementi di causa acquisiti, ritiene il Collegio che, debba essere quindi confermata anche in questa sede la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della GL maggiorenne a carico CP_2
del padre, già disposta con ordinanza del 28/09/2022.
Parimenti devono essere confermate le decisioni assunte in merito al contributo al mantenimento per la GL da porsi in capo alla madre, per le ragioni di cui al provvedimento del 28.09.2024, CP_3
non essendo emersi nuovi elementi di giudizio in corso di causa. Tale regolamentazione dei rapporti economici tra le parti non può non fondarsi anche sulla situazione reddituale non florida di che è un bracciante agricolo ed ha percepito Parte_3
un reddito annuo pari ad euro 8.640,09 (Isee 2023), Euro 1.793,00 euro 7.876,97, euro 5.635,44 ( tre
CUD/2021), è inoltre gravato dal pagamento di alcuni finanziamenti (confr. documenti),mentre Pt_5
non rilevano le risultanze del CUD 2023 allegato da parte resistente alla comparsa conclusionale, rappresentando un documento parziale e comunque depositato tardivamente e pertanto inutilizzabile.
Lo stesso inoltre paga un canone di locazione pari ad euro 250,00 mensili per la casa in cui abita unitamente alla GL di anni ventiquattro, che sostiene economicamente integralmente in CP_3
quanto non autosufficiente, poiché studentessa universitaria (confr. documentazione depositata in atti).
Quanto all'assegno di mantenimento in favore di , soggetto inabile al lavoro e Controparte_1
percettrice di assegno di invalidità, deve essere confermata anche in questa sede la previsione di un assegno di mantenimento, come già quantificato nell' Ordinanza del 05.12.2019 per tutte le ragioni ivi indicate, che qui interamente si richiamano.
La natura e l'esito del giudizio, nonché i rapporti tra le parti consentono di ritenere giustificata l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, composto come in epigrafe, assorbita ogni diversa domanda, richiesta ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara la separazione personale fra i coniugi , nato a [...] il [...] e Parte_3
, nata a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio in Carosino il Controparte_1
24.04.1997 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Carosino dell'anno 1997 al n.6, parte II, S. A, e per l'effetto ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- rigetta la domanda di addebito formulata dal ricorrente nei confronti della resistente;
- rigetta la domanda di addebito formulata dalla resistente nei confronti del ricorrente;
- conferma l'obbligo posto a carico di , di corrispondere a la somma Parte_3 Controparte_1
mensile di euro 380,00 a titolo di assegno di mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (a far data dal 05.12.2019);
- rigetta la domanda di contributo al mantenimento formulata da;
CP_2
- rigetta la domanda di contributo al mantenimento formulata da;
Controparte_3
- spese compensate.
Così deciso il 27.01.2025 nella camera di conSIlio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto. Il Giudice est. Il Presidente