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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 5295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5295 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. IO Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 1466 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 con
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi e vertente
TRA
nata ad [...] il [...] (C.F: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
nato a [...] il [...] (C.F: ), entrambi elettivamente domiciliati in Avellino alla CodiceFiscale_2
Via E. Capozzi n. 62 presso l'avv. Eleonora Guerriero (C.F: ) da cui sono CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi giusta procura a margine della citazione in primo grado.
APPELLANTI
E
Avv. nata ad [...] in data [...] (C.F: ), rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_4
difesa da sé stessa giusta il disposto dell'art. 86 c.p.c. e domiciliata presso il proprio studio legale sito in
Avellino, alla via Due Principati n. 64, intervenuta per crediti professionali nel proc. immobiliare n. 99/2011.
APPELLATA
E
nata ad [...] il [...] (C.F: ed ivi elettivamente Controparte_2 CodiceFiscale_5
domiciliata alla via Due Principati n. 64 presso l'avv. da cui è rappresentata e difesa in virtù di Controparte_1
procura alle liti rilasciata nel primo grado di giudizio e valevole anche per l'appello.
pagina 1 di 14 APPELLATA
E
nata ad [...] il [...] (C.F: ), rappresentata e difesa Controparte_3 CodiceFiscale_6
dall'avv. IO Petrozziello (C.F: ) in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa CodiceFiscale_7
di costituzione in appello depositata telematicamente e con lui elettivamente domiciliata in Napoli alla Via P.
Colletta n. 12 presso lo studio dell'avv. Liana Nesta.
APPELLATA
E
Avv. Petrozziello IO nato ad [...] il [...] (C.F: ) ed ivi domiciliato CodiceFiscale_7
alla Contrada Baccanico n. 43/a (già 18/a), rappresentato e difeso da sé stesso giusta il disposto dell'art. 86 c.p.c.
APPELLATO
E
nata ad [...] il [...] ed ivi residente alla c.da Bagnoli n. 44 in qualità di tutrice Controparte_4
dell'interdetto . CP_5
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI: “Premesso che all'udienza del 28.01.2022 la Corte d'Appello disponeva la rinotifica al tutore dell'interdetto , laddove fosse risultato persona diversa dalla sig.ra CP_5 Persona_1
onerando all'appellante il deposito della documentazione comprovante l'attuale identità del tutore;
[...]
che in data 01.02.2022 lo scrivente avvocato inviava, a mezzo posta elettronica certificata, alla Cancelleria
della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Avellino richiesta per ottenere la documentazione comprovante l'identità del tutore del succitato interdetto, al fine di notificare l'appello nei termini indicati nell'anzidetto provvedimento, ossia entro il 04.03.2022; che in data 03.02.2022 il Giudice Tutelare autorizzava quanto richiesto provvedendo a mezzo del sig. Cancelliere all'inoltro della nomina del tutore del sig. con CP_5
pedissequo verbale di giuramento tutore definitivo, ; che lo scrivente difensore provvedeva a Controparte_4
rinotificare l'atto di appello alla sig.ra , tutore dell'interdetto , in data Controparte_4 CP_5
21.02.2022; che con provvedimento della Corte d'Appello di Napoli si disponeva la trattazione scritta per la pagina 2 di 14 prossima udienza del 24.05.2024. Tutto ciò premesso, lo scrivente avvocato difensore della sig.ra CP_6
come sopra rappresentata e difesa, provvede a tanto e, riportandosi ai propri scritti difensivi dei
[...]
quali chiede l'integrale accoglimento, con vittoria di spese diritti ed onorari, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito da parti avverse, deposita quanto richiesto e chiede all'Ecc.ma
Corte d'Appello di Napoli, verificata l'acquisizione del fascicolo di I grado, che la causa venga assegnata a sentenza”.
PER SPINA E : “Questa difesa rinvia a tutti gli atti già depositati nel Email_1 Email_2
fascicolo telematico, in particolare alla comparsa di costituzione e risposta, e in via preliminare contesta tutte le eccezioni di controparte e chiede dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione di controparte per i seguenti motivi: 1) Questa difesa chiede dichiarare l'inammissibilità dell'appello giacché proposto contro sentenza non impugnabile. Infatti tale sentenza ha ad oggetto una procedura di opposizione che è stata qualificata dal
Giudice come agli atti esecutivi…pertanto essendo una sentenza avente ad oggetto una procedura di opposizione agli atti esecutivi, anche indipendentemente dalla sua effettiva natura, non può essere impugnata davanti alla Corte di Appello in applicazione dell'ordinanza n. 9868/21, depositata il 15 aprile 2021 dalla Corte
di cassazione, e altri orientamenti giurisprudenziali sulla questione dell'inappellabilità e sentenze in Pt_3
allegato. 2) Inammissibilità e improcedibilità dell'atto di appello di controparte, per mancato rispetto degli schemi previsti per la redazione di un atto di appello e per difetto di motivazione;
3) Sempre in via preliminare,
questa difesa chiede dichiarare l'inammissibilità delle nuove eccezioni di nullità e di riduzione della controparte, concernenti l'atto di intervento dell'avv. e della sua chiamata. La “motivazione di tale CP_1
inammissibilità” è che la controparte ha compiuto, nel successivo giudizio di merito davanti al Tribunale
ordinario, una modificazione, rispetto al giudizio cautelare, dell'oggetto e delle parti della domanda cautelare di controparte (come in atti allegato ricorso debitori introduttivo cautelare di opposizione all'esecuzione del 12
Gennaio 2015, già in atti); 4) Inammissibilità dell'appello per acquiescenza al capo della sentenza che fa riferimento al principio di conservazione degli atti processuali che abbiano raggiunto il loro scopo. In virtù di tale principio il Giudice di prime cure ha ritenuto sanata, a seguito della riunione dei procedimenti esecutivi,
ogni eventuale irregolarità del pignoramento. In tal sede di appello si fa rilevare che nessuna censura è
sollevata nell'atto di appello della controparte al principio di conservazione degli atti processuali che abbiano raggiunto il loro scopo, che è al contrario stato applicato dalla sentenza del Tribunale. Infatti in tale pagina 3 di 14 provvedimento impugnato si evidenzia che l'avvenuta riunione dei procedimenti esecutivi al numero 99/2011,
non impugnata, avendo determinato l'effetto di far procedere l'esecuzione sull'intero immobile ricadente nella comunione legale dei due coniugi, nella sostanza ha sanato l'originaria irritualità dei pignoramenti effettuati sulle quote e, quindi, impone di conservare gli atti precedenti, essendo stato raggiunto lo scopo della norma.
Conseguentemente, non essendo stato questo capo della sentenza in alcun modo oggetto di censura, l'appello va comunque dichiarato inammissibile per acquiescenza. Nel merito: 1) Si contesta la qualificazione dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. di controparte (punto 1 dell'atto di appello). Si chiede la conferma della sentenza che ribadisce che l'opposizione di controparte è da qualificare come opposizione agli atti esecutivi, non come opposizione all'esecuzione, perché non è stato contestato il diritto a procedere ad esecuzione forzata e tantomeno l'esistenza del credito, bensì la regolarità di un atto esecutivo (tale essendo anche il pignoramento). Inoltre l'opposizione è inammissibile perché andava proposta nelle forme e nei termini perentori stabiliti dalla legge (art. 617 c.p.c.). Sotto questo profilo, secondo la sentenza, pertanto, un'eventuale illegittimità dei pignoramenti, eccepita da controparte, resta sanata nel caso di mancato rispetto di quei termini
(anche ove la si qualifichi nullità: Cass. 4652/2008 in tema di nullità del precetto e del pignoramento. 2) Questa
difesa contesta l'eccezione al punto 1 dell'atto di appello della controparte di inefficacia e/o nullità dei pignoramenti e dell'intervento connesso dell'avv. , in virtù dell'applicazione della sentenza della Corte di CP_1
Cassazione del 14/3/2013 n. 6575. Infatti tale sentenza della cassazione non può essere applicata perché si è
pronunciata dopo la riunione dei due procedimenti esecutivi e in virtù di tale riunione l'esecuzione del pignoramento si sta svolgendo, unitariamente, sull'intero bene. 3) La ripetuta sentenza di Cassazione non può
essere applicata alla fattispecie, perché integra un mutamento repentino di giurisprudenza. Quindi, la sentenza impugnata merita di essere confermata sul punto che un'eventuale illegittimità dei pignoramenti, eccepita da controparte, resta sanata, in ossequio al principio di conservazione degli atti che hanno raggiunto lo scopo voluto dalla norma nei termini indicati dalla Suprema Corte (così nell'ordinanza). A tal proposito, si ripete, che questi capi della sentenza, che hanno ritenuto sanato ogni eventuale irregolarità del pignoramento (a seguito della riunione dei procedimenti esecutivi e per il principio di conservazione degli atti), non sono stati impugnati nell'appello e quindi accettati per acquiescenza dalla controparte. 4) Si contesta l'eccezione di controparte al punto 2 dell'atto di appello, sulla possibilità di sanare la tardività dell'opposizione di controparte per fatti sopravvenuti, proprio perché in ogni stato e grado del suddetto procedimento non sono mai stati argomentati pagina 4 di 14 dalla controparte. Tanto premesso si precisano le seguenti conclusioni. Questa difesa impugna le allegazioni,
deduzioni e richieste formulate nell'atto di appello e si riporta a tutto quanto argomentato nella comparsa di costituzione e risposta...Conclude affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria eccezione disattesa,
voglia così provvedere: in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello, perché proposto contro sentenza non impugnabile, in quanto avente ad oggetto una procedura di opposizione che è stata qualificata
“opposizione agli atti esecutivi” dai Giudici di primo grado;
in via preliminare chiede dichiarare l'inammissibilità e improcedibilità dell'atto di appello di controparte per mancato rispetto degli schemi previsti per la redazione di un atto di appello, in particolare per difetto di motivazione;
sempre in via preliminare chiede dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione di nullità ed inefficacia concernente l'atto di intervento dell'avv.
in proprio, e quale difensore di e della sua chiamata, per mutamento dell'oggetto e delle CP_1 Controparte_2
parti della domanda cautelare di controparte (come in atti allegato ricorso debitori introduttivo cautelare di opposizione all'esecuzione del 12 Gennaio 2015, già in atti), nel successivo giudizio di merito;
1) in via principale questa difesa conclude chiedendo di rigettare l'appello e dichiarare l'efficacia e validità dei pignoramenti e dell'intervento connesso dell'avv. e , per tutti i motivi su esposti;
2) per CP_1 Controparte_2
l'effetto confermare la sentenza n. 1416 del 2020 del Tribunale di Avellino, depositata in cancelleria in data 29
settembre 2020, avente ad oggetto l'ordinanza decisoria G.E. del 16-06-2015 sull'opposizione agli atti esecutivi;
3) condannare gli attori al pagamento di spese e competenze della causa, al procuratore antistatario.
4) Si oppone alla richiesta di controparte in virtù dell'art. 283 c.p.c. di sospensione in tutto (o in parte)
dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per inesistenza del fumus e del periculum. L'unico pericolo di danno in caso di sospensione è quello che si arrecherebbe ai creditori, derivante dall'insolvibilità dei debitori.
Nulla è dovuto per contributo unificato, non essendo proposto appello incidentale, né domande che siano suscettibili di mutare il valore della causa. Con richiesta di far acquisire come già in atti il fascicolo d'ufficio dell'appello, comprensivo del fascicolo di parte, si rimette ai seguenti documenti già trasmessi: 1) sentenza n.
1416 del 2020, del Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica…pubblicata in data 29 settembre 2020, nel proc. n. 4095/2015 R.G e attestazioni di conformità su tutti i documenti trasmessi;
2) consultazione del fascicolo telematico de quo, dal portale servizi telematici, che riassume e dimostra gli eventi del pignoramento riunito nel proc. n. 99-11 R.G, fascicolo in atti;
3) ordinanza di vendita 29.01.2014
proc. 99-11; 4) pec comunicazione cancelleria avv. ordinanza di vendita 99-2011; 5) ricorso debitori CP_1
pagina 5 di 14 introduttivo cautelare di opposizione all'esecuzione del 12 Gennaio 2015, già in atti;
6) ordinanza decisoria de quo…del 16-06-2015, sull'opposizione all'esecuzione in oggetto della sig.ra , già in atti;
7) ordinanza Pt_1
d'inammissibilità 23-06-2016 dell'istanza conversione nel proc. n. 99-11, già in atti;
8) ordinanza di estinzione procedura immobiliare e di approvazione distribuzione somme nel pignoramento n. 99-11, successiva del
09/08/2018; 9) giurisprudenza sul concetto d'inappellabilità dei procedimenti, definiti “opposizione agli atti esecutivi” - Sentenza Cass. n. 9868-21 del 15 aprile 2021 e sentenze Pt_3
PER ZI NI: “Con provvedimento del 24/5/2024 era concesso alle parti termine fino alle ore 9,30 del giorno 4/7/2025 per il deposito telematico di note scritte, in sostituzione della udienza di precisazione delle conclusioni. Ciò premesso, il sottoscritto difensore dell'appellata si Controparte_3
riporta integralmente alla comparsa di costituzione e risposta del 15/7/2021, ritualmente depositata, e contesta ancora una volta l'atto di appello, ribadendo l'inammissibilità dello stesso, in quanto proposto contro sentenza non impugnabile ex art. 618 comma 2 c.p.c., e l'infondatezza dello stesso, sia per la tardività della originaria opposizione (agli atti esecutivi) e sia per la manifestata acquiescenza ai capi non impugnati della sentenza gravati, da soli idonei a sostenere la decisione, nonché per tutte le motivazioni specificamente argomentate nello scritto difensivo iniziale. Il sottoscritto difensore, nel riservarsi ogni più ampia deduzione in sede di scritti difensivi conclusionali, conclude affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria eccezione disattesa,
voglia così provvedere: dichiarare, per tutte le ragioni esposte, inammissibile l'atto di appello proposto;
dichiarare, in ogni caso, infondato il gravame e rigettarlo, confermando integralmente la sentenza impugnata;
condannare gli appellanti, in solido, al pagamento di spese e competenze del grado, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario. Chiede concedersi i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica”.
PER ZI ON: “Con provvedimento del 24.5.2024 era concesso alle parti termine fino alle ore 9,30 del giorno 4/7/2025 per il deposito telematico di note scritte, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Ciò premesso, il sottoscritto, nel presente atto difensore di sé medesimo ex art. 86 c.p.c., si riporta integralmente alla comparsa di costituzione e risposta del 15/7/2021, ritualmente depositata,
e contesta ancora una volta l'atto di appello, ribadendo l'inammissibilità dello stesso, in quanto proposto contro sentenza non impugnabile ex art. 618 comma 2 c.p.c., e la infondatezza dello stesso, anche per acquiescenza ai capi non impugnati della sentenza gravati, da soli idonei a sostenere la decisione, nonché per tutte le pagina 6 di 14 motivazioni specificamente argomentate nello scritto difensivo iniziale, ivi compresa quella attinente all'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'esponente, già accolta in primo grado. Impugna, inoltre,
ancora una volta, le allegazioni, deduzioni e richieste formulate nell'atto di appello e si riporta a tutto quanto argomentato nella comparsa di costituzione e risposta, Rassegna, pertanto, le seguenti conclusioni. Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria eccezione disattesa, così provvedere: dichiarare, per tutte le ragioni esposte, inammissibile l'atto di appello proposto;
dichiarare, comunque, il difetto di legitimatio ad causam del concludente, come già ritenuto dal Tribunale, con ogni conseguente statuizione;
dichiarare, in ogni caso, infondato il gravame e rigettarlo, confermando integralmente la sentenza impugnata;
condannare gli appellanti, in solido, al pagamento di spese e competenze del grado in favore del sottoscritto. Chiede riservarsi la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di precetto notificato il 31.03.2011 agendo in veste di tutore dell'interdetto Parte_4
, col patrocinio dell'avv. ha intimato a il pagamento di € CP_5 Controparte_1 Parte_2
6.972,65 oltre interessi e spese.
Successivamente, stante il mancato pagamento del dovuto, ha notificato al debitore atto di pignoramento avente ad oggetto gli immobili di proprietà di così individuati: “Deposito uso garage con Parte_2
annessa cantinola, sito in Avellino alla località C.da Bagnoli, 49, riportato nel Catasto Fabbricato del Comune
di Avellino al fl. 28, part.lla 336, confinante con , e Fondo Rustico esteso 600 mq sito in Controparte_3
Avellino alla località C.da Bagnoli, 49, riportato nel Catasto Terreni del Comune di Avellino al fl. 28, part.lla
338 e 340 confinante con i fondi di e ” dando avvio al procedimento Controparte_3 Controparte_7
esecutivo n. 99/2011 R.G.
Lo stesso ritenendo che tali beni non coprissero il valore del credito azionato, ha poi Parte_4
notificato al debitore altro atto di pignoramento dando avvio alla procedura n. 14/2012 R.G. avente per oggetto la quota del 50% dell'immobile di proprietà di e della moglie così Parte_2 Controparte_6
descritto: “Fabbricato di abitazione civile, sito in Avellino alla località C.da Bagnoli, 49, riportato nel Catasto
Fabbricati del Comune di Avellino al fl 28, part.lla 194”.
Le suddette procedure a carico di sono state poi riunite ad un'altra, pendente sempre Parte_2
innanzi al Tribunale di Avellino ed identificata dal n. 169/2012 R.G., intentata da a carico Controparte_3
pagina 7 di 14 di ed avente per oggetto il pignoramento della restante quota del 50% dell'immobile di Parte_1
proprietà della e del marito , ossia del: “Fabbricato di abitazione civile, sito in Pt_1 Parte_2
Avellino alla località C.da Bagnoli, 49, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Avellino al fl 28, part.lla
194”. In data 19.06.2015 il G.E., a seguito dell'opposizione proposta dai debitori esecutati, ha sospeso l'esecuzione limitatamente al lotto n. 2) dell'ordinanza di vendita precedentemente adottata rigettando per il resto l'istanza di sospensione e fissando un termine di gg. 60 per l'introduzione del giudizio di merito.
Con citazione notificata il 18 e il 21.09.2015 i coniugi e hanno Parte_1 Parte_2
quindi convenuto innanzi al Tribunale di Avellino i creditori procedenti e quelli intervenuti nelle tre procedure riunite richiamando la pronunzia di legittimità n. 6575/2013 sulla cui base hanno svolto le seguenti deduzioni:
“…la comunione legale è una comunione senza quote, in cui i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e, rispetto alla quale, non è ammessa la partecipazione di estranei trattandosi di comunione finalizzata, diversamente da quella ordinaria, alla tutela della proprietà non individuale, bensì di famiglia. La quota non è quindi un elemento strutturale della proprietà dei coniugi e, nei confronti dei terzi, ciascuno dei coniugi, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell'intero bene comune. Pertanto, il coniuge non debitore si trova nelle stesse condizioni dell'esecutato come contitolare e deve essere destinatario della notifica del pignoramento da parte del creditore personale del coniuge debitore in regime di comunione legale. Ammettere, infatti, un'espropriazione per la sola quota della metà (del coniuge debitore) significherebbe consentire l'assegnazione della quota dell'esecutato anche agli estranei o, ancor peggio, la sua vendita giudiziaria con l'introduzione all'interno di un bene che per definizione è restato nella comunione legale, di un estraneo a quest'ultima”.
Gli attori hanno pertanto concluso chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare l'inefficacia dei pignoramenti non promossi dai creditori anche nei confronti del coniuge non debitore, in comunione legale dei beni con il coniuge debitore, e di dichiarare nullo ed inefficace l'atto di intervento dell'avv. in proprio e CP_1
quale difensore di , nella procedura esecutiva contro operato per una sorta Controparte_2 Parte_1
capitale di € 30.180,00 e di € 5.270,00 per spese legali in virtù della sentenza n. 564/2013, disponendo la riduzione del pignoramento e liberando i suddetti beni dal vincolo.
Si è costituito l'avv. in proprio e quale difensore di - tutore Controparte_1 Parte_4
dell'interdetto - nonché di che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità CP_5 Controparte_2
pagina 8 di 14 dell'opposizione la quale, non essendo diretta a far valere l'impignorabilità dei beni staggiti ma le modalità di esecuzione del pignoramento, andava qualificata come opposizione agli atti esecutivi ed avrebbe pertanto dovuto essere proposta nel rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 617 c.p.c. I comparenti hanno inoltre fatto presente che, al momento della proposizione dell'opposizione, l'intero bene in comunione legale tra i coniugi,
sia pur per effetto della riunione delle tre procedure, era sottoposto ad esecuzione, e non già le singole quote, con possibilità per entrambi i coniugi di esercitare i diritti loro riconosciuti sia nella qualità di debitori che di contitolari del bene in comunione.
Era quindi venuta meno la stessa situazione di fatto (espropriazione promossa sul 50% del cespite)
fondante la richiesta di inefficacia del pignoramento.
Si è costituita anche , con il patrocinio dell'avv. IO Petrozziello, che ha Controparte_3
proposto le medesime eccezioni chiedendo al Tribunale di qualificare l'azione proposta come opposizione agli atti esecutivi dichiarandola inammissibile, in quanto tardiva, ed in ogni caso di rigettare la stessa.
Con una separata comparsa si è infine costituito in proprio l'avv. IO Petruzziello il quale, in via preliminare, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva facendo presente di essere intervenuto nella procedura esecutiva n. 99/2011, a cui venivano poi riunite le altre due, quale creditore di in Parte_2
base alla sentenza n. 2280/2011 del Tribunale di Avellino che aveva distratto in suo favore le spese di quel giudizio. Con atto dell'01.09.2014, essendo stato soddisfatto il proprio credito, egli aveva tuttavia rinunziato agli atti ed all'intervento, ex art. 629 c.p.c., come risultante dai verbali della procedura esecutiva. n. 99/2011.
Pertanto, nella procedura di che trattasi, il comparente si era costituito unicamente come difensore della creditrice e non più anche in proprio. L'avv. , sempre in via preliminare, ha Controparte_3 CP_3
infine chiesto di qualificare l'azione come opposizione agli atti esecutivi, dichiarandone la inammissibilità per essere stata tardivamente proposta, ed in ogni caso di rigettare la domanda con condanna degli attori al pagamento di spese processuali.
La causa, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni venendo poi decisa con sentenza pubblicata il 29.09.2020 e non notificata la quale ha accolto l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata dai convenuti tutti ed ha condannato gli attori al rimborso delle spese avversarie sulla scorta della seguente motivazione: “Gli opponenti deducono la nullità del pignoramento de quo perché eseguito su quota ideale del bene facente parte della comunione legale tra i pagina 9 di 14 coniugi - e ciò in dispregio del principio che impedisce di individuare quote ideali nella Parte_2 Pt_1
comunione legale e che impone, pertanto, di pignorare per intero i beni che ne fanno parte.
A tal fine richiamano la sentenza della Corte di Cassazione n. 6575/2013. La Corte di Cassazione, nella storica sentenza n. 6575 del 14.3.2013, ha chiaramente stabilito che: “La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi,
di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione” (nello stesso senso anche Cass. Civ. n. 6230/2016).
Ora, qualora il creditore personale di uno dei coniugi aggredisca esclusivamente la quota ideale di questi e non l'intero bene, per il caso dell'impugnazione da parte dell'altro coniuge non debitore, si tratterà di motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c. in quanto viene rappresentata la contestazione in ordine alla validità di un atto del processo esecutivo, e dunque il pignoramento, senza investire il diritto del creditore ad agire in executivis. Tale tipo di opposizione all'atto esecutivo va proposta entro venti giorni dal compimento dell'atto impugnato e comunque nell'ipotesi di atti volti ad ottenere la vendita del bene staggito entro il termine fissato dall'art. 569 comma 2 c.p.c.”.
Pertanto l'opposizione de qua è da qualificarsi, appunto, quale opposizione agli atti esecutivi. A tal proposito è noto che la qualificazione giuridica dell'opposizione proposta compete esclusivamente al giudice adito, previa valutazione delle contestazioni poste al suo esame, e che l'opposizione all'esecuzione riguarda l'an dell'esecuzione stessa mentre l'opposizione agli atti esecutivi riguarda il quomodo nel senso che con la prima si contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata mentre con la seconda si contesta la regolarità del titolo esecutivo, del precetto e di ogni altro atto successivo.
Così qualificata, la presente opposizione è inammissibile perché tardiva, rilevato che l'opposizione risulta proposta al G.E. in data 12 gennaio 2015 e dunque successivamente al termine ultimo di decadenza rappresentato dall'ordinanza di vendita ex art. 569 comma 2 c.p.c…”.
§§§§§§
Con atto notificato il 25.03.2021 ed iscritto a ruolo il successivo 01.04.2021 e Pt_1 Parte_1
hanno tempestivamente appellato tale decisione chiedendone la riforma. Con comparsa Parte_2
pagina 10 di 14 depositata il 14.07.2021 si sono costituite l'avv. e chiedendo preliminarmente Controparte_1 Controparte_2
di interrompere il processo per la morte di costituito in primo grado nella qualità di tutore Parte_4
dell'interdetto . Le stesse, sempre in via preliminare, hanno inoltre eccepito l'inammissibilità del CP_5
gravame richiamando il principio secondo cui sono inappellabili le sentenze che decidono cause qualificate dal giudice di primo grado come opposizioni agli atti esecutivi.
Con comparse rispettivamente depositate il 15 ed 16.07.2021 si sono inoltre costituiti CP_3
con il patrocinio dell'avv. Petrozziello IO, e quest'ultimo in proprio eccependo a loro volta
[...]
l'inammissibilità dell'appello perché rivolto contro sentenza non appellabile a norma dell'art. 618 u.c. c.p.c.
La causa, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, è stata rinviata in prosieguo di prima udienza ordinando agli appellanti la notifica dell'appello all'attuale tutore dell'interdetto che è risultato essere a cui l'atto è stato ritualmente notificato in CP_5 Controparte_4
data 21.02.2022 senza che la stessa si costituisse.
È stata quindi fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe. La causa è stata infine introitata in decisione disponendo il deposito degli scritti difensivi finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§§§§
In accoglimento della preliminare eccezione formulata da tutti i convenuti va dichiarata l'inammissibilità
dell'appello ex art. 618 u.c. c.p.c. Nella fattispecie in esame va infatti applicato il seguente principio:
“L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere operata con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice “a quo”,
sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (giurisprudenza costante;
ex plurimis: Cass., Sez. U, Sentenza n. 10073 del 09/05/2011, Rv. 616877 - 01; Sez. U, Sentenza n.
4617 del 25/02/2011, Rv. 616599 - 01; Sez. L, Sentenza n. 13381 del 26/05/2017, Rv. 644992 -01; Sez. 3,
Sentenza n. 12872 del 22/06/2016, Rv. 640421 - 01; Sez. L, Sentenza n. 21520 del 22/10/2015, Rv. 637395 - 01;
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3338 del 02/03/2012, Rv. 621960 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 17791 del 30/08/2011, Rv.
619365 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 3712 del 15/02/2011, Rv. 616508 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 9923 del 26/04/2010,
Rv. 612491 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 26919 del 21/12/2009, Rv. 610652 - 01; Sez. U, Sentenza n. 2434 del pagina 11 di 14 01/02/2008, Rv. 601595 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 30201 del 23/12/2008, Rv. 606106 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
26294 del 14/12/2007, Rv. 601090 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11012 del 14/05/2007, Rv. 597778 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 8103 del 02/04/2007, Rv. 597623 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4507 del 28/02/2006, Rv. 588209 - 01).
Poiché l'opposizione avanzata da…è stata espressamente qualificata dal giudice di primo grado (il Tribunale di
Sassari) come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (ed è stata dichiarata inammissibile proprio sulla base di tale qualificazione, in quanto ritenuta proposta tardivamente), l'unico mezzo di impugnazione della stessa era il ricorso straordinario per cassazione, da proporsi ai sensi dell'art. 111 Cost. nel termine di cui agli artt. 325, comma 2, e 326 ovvero 327, comma 1, c.p.c...” (così, in motivazione, Cass. Sez. VI,
Ord. n. 9868/2021 pag. 2-3).
Anche nel caso in esame il Tribunale di Avellino ha espressamente qualificato l'azione proposta da e come opposizione agli atti esecutivi e pertanto l'unico mezzo di Parte_1 Parte_2
impugnazione esperibile era il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
È d'altro canto da escludere la possibilità di una conversione del proposto appello in ricorso per cassazione. Esprimendosi sul punto, la Suprema Corte ha infatti enunciato il seguente principio:
“Qualora l'appello (nella specie, avanzato avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 617
c.p.c.) sia inammissibile in quanto strumento processuale radicalmente diverso da quello corretto, non può
operare la “translatio iudicii” perché l'impugnazione proposta è inidonea, anche solo in astratto, a configurare l'instaurazione di un regolare rapporto processuale, né l'appello può convertirsi in ricorso per cassazione giacché difetta dei requisiti di validità dell'atto nel quale dev'essere convertito, essendo il ricorso di legittimità
un mezzo di impugnazione a critica vincolata (a maggior ragione, se proposto in via straordinaria ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.), strutturalmente diverso” (cfr. così Cass. civ., Sez. VI, ord. 03.03.2020 n. 5712).
Le spese processuali vengono governate in ossequio al principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riconoscimento, in base al valore del bene esecutato, dei compensi medi stabiliti dal D.M. n.
147 del 13.08.22 per lo scaglione tariffario fino a € 52.000,00.
Detti importi medi, come previsto dall'art. 4 co. 2 D.M. n. 55/2014, vanno incrementati del 30% con riconoscimento di un unico compenso tanto in favore di e dell'avv. quanto in favore di Controparte_2 CP_1
e dell'avv. IO Petrozziello. Controparte_3
Comporta infatti violazione di legge la liquidazione di un doppio integrale compenso, in caso di difesa pagina 12 di 14 di più parti costituite con lo stesso avvocato, dovendosi riconoscere un compenso unico, secondo il criterio fissato dall'artt. 4 m. n. 55 del 2014, anche nel caso di redazione di distinte comparse. La disposizione che prevede la spettanza di un solo compenso, ma in misura maggiorata, è poi applicabile anche nel caso in cui l'avvocato assista più soggetti contro le domande proposte da più parti, sussistendo, anche in tal caso, la medesima ratio della norma che va individuata nell'esigenza di remunerare l'avvocato in misura maggiore quando maggiore è stato il suo impegno evitando, al contempo, una duplicazione dell'onorario a fronte di un'attività solo formalmente reiterata ma sostanzialmente unitaria (cfr. così cass. n. 2956/2024).
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico degli appellanti, della sanzione prevista dall'art. 13 co.
1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto dai coniugi e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1416/2020 pubblicata in data 29.09.2020.
2) Condanna in solido e al rimborso delle spese processuali sostenute da Parte_1 Parte_2
e dall'avv. che si liquidano nel complessivo importo di € 12.988,30 a titolo di Controparte_2 Controparte_1
compensi, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge,
distraendo la somma in favore dell'avv. per dichiarato anticipo. CP_1
3) Condanna in solido e al rimborso delle spese processuali sostenute da Parte_1 Parte_2
e dall'avv. Petrozziello IO che si liquidano nel complessivo importo di € 12.988,30 Controparte_3
per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge,
distraendo la somma in favore dell'avv. per dichiarato anticipo. CP_3
4) Dà atto dell'applicabilità, a carico di e , di una sanzione pari al Parte_1 Parte_2
contributo unificato dovuto per la proposizione del gravame.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 28.10.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
pagina 13 di 14 Dr. Alessandro Cocchiara
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'
Dr. Alberto Canale
dr.ssa Antonella Mauriello. CP_8
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