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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel.
Dott. Roberto Bonanni Consigliere all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11.3.2025
nella causa civile in sede di RINVIO ex art. 392 c.p.c. iscritta al n. R.G. 1669/2024
vertente tra
Parte_1
Parte ricorrente in riassunzione contro
Controparte_1
Parte convenuta in riassunzione
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: ricorso ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 11622/24 del 30.4.2024, che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4838/2017 depositata l'11.12.2017. Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 18.6.2024 la ha riassunto il giudizio a Parte_1 seguito di Ordinanza della Corte di Cassazione n. 11622/24.
Si è costituita la resistente aderendo alla definizione del presente Controparte_1 giudizio di rinvio con applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte.
Sostituita l'udienza dell'11/03/2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. la causa è decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
2. Con l'Ordinanza in oggetto la Corte di Cassazione, accolto il quarto motivo del ricorso proposto dalla RO di LATINA, aveva annullato la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4838/17 che, confermando la sentenza di primo grado, aveva riconosciuto il diritto della a CP_1 percepire, per il periodo 1996 -2004, le differenze retributive tra quanto corrispostole dalla
Provincia di per l'attività lavorativa prestata quale LSU-LPU e quanto dovuto sulla base di Pt_1 un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento Cat. C, CCNL applicabile.
3. La Corte d'Appello aveva in particolare ritenuto pacifico e provato il fatto che l'appellata avesse prestato attività quale LSU-LPU ex art.1 e ss. del D. Lgs. n. 468/1997 dapprima nel progetto denominato “manutenzione strade” (art.1 comma 2 lett. b del D. Lgs. 468/1997) e successivamente nel progetto “assistenza infanzia adolescenza” (art.1 comma 2 lett. a del D. Lgs. 468/1997) venendo poi assunta a tempo indeterminato dalla stessa Provincia di a far tempo dal 1°luglio 2004. Pt_1
3.1 Operata tale premessa, la Corte territoriale, per quanto qui di interesse, ha disatteso l'eccezione di parziale prescrizione sollevata dall'appellante ritenendo il rapporto di lavoro in questione non assistito da stabilità reale in quanto non avente caratteristiche di subordinazione ma finalità essenzialmente assistenziale, e una volta accertato che l'appellata non era stata in concreto adibita per l'intero periodo dedotto in giudizio a mansioni di tipo impiegatizio nel settore amministrativo svolgendo attività che esulavano dall'oggetto dei progetti, e che avesse anche svolto dette mansioni per un periodo esorbitante rispetto alla durata di legge, aveva concluso nel senso dell'applicabilità del disposto di cui all'art.2126 c.c.
4. La Suprema Corte, in punto prescrizione, ha rilevato che, versandosi in materia di lavoro subordinato nel pubblico impiego, trovava applicazione il principio espresso dalle Sezioni Unite per cui la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso di successione di contratti a termine – decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che maturano alla cessazione a partire da tale data, sia perché non è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione, sia perché nei rapporti a tempo determinato il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica (Cass. Sez. Unite, sent.
n.36197 del 28/12/2023), così ribadita la diversità che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato privato da quello di pubblico impiego, il quale - sebbene oramai privatizzato - resta comunque non solo assoggettato ai limiti conformativi posti dalle norme costituzionali di cui agli articoli 28, 51,
97, 98 Cost. nonché dall'ordinamento dell'Unione Europea, ma anche caratterizzato da una specifica disciplina, quella del D. Lgs 165- 2001, in tema di esclusione della configurabilità della stabilizzazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in quanto vincolate al rispetto dei principi costituzionali e della legge.
4.1 Ha aggiunto la Corte nella ordinanza di rinvio che in questo quadro - nel quale sia pure in presenza dell'instaurarsi in via di fatto di un rapporto di lavoro subordinato deve comunque escludersi qualunque aspettativa alla stabilizzazione dell'impiego - emerge la conseguente assenza del profilo fondamentale al quale invece nel caso del rapporto di lavoro privato è stato ricollegato quel metus che paralizzerebbe l'esercizio dei diritti precludendo di conseguenza il decorso della prescrizione.
4.2 Ha perciò concluso per la piena decorrenza della prescrizione, nel caso in esame, anche in costanza di rapporto, poiché se la qualificazione formale di un rapporto come lavoro socialmente utile non impedisce di accertare che esso abbia avuto nel concreto carattere diverso, configurando un vero e proprio lavoro subordinato, è proprio da tale affermazione che discende la conclusione per cui il rapporto in questione resta comunque escluso da un orizzonte di stabilizzazione, con conseguente piena valenza del principio che afferma la decorrenza della prescrizione anche in costanza di rapporto. 5. La SC ha pertanto cassato la sentenza della Corte territoriale rinviando alla Corte d'Appello di
Roma in diversa composizione per il riesame della fattispecie alla luce del suddetto principio.
6. Rileva questa Corte che, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nell'Ordinanza di rinvio (cui ha aderito la odierna convenuta in sede di costituzione in giudizio e nelle note di trattazione scritta), la prescrizione dei crediti retributivi nell'ambito del pubblico impiego decorre comunque in costanza di rapporto e pertanto, tenuto conto, nella fattispecie, dell'effetto interruttivo della prescrizione da ricondursi alla notifica alla Parte_1
del tentativo di conciliazione in data 25.9.2006, il periodo non interessato da prescrizione
[...] deve intendersi a partire dalla data del 25.9.2001 (quinquennio antecedente alla predetta notifica) fino alla data del 30.6.2004, data dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, dovendosi invece dichiarare non dovute alla , in quanto prescritte, le differenze retributive maturate CP_1 prima del 25.9.2001, ossia prima del quinquennio precedente alla notifica del tentativo di conciliazione, avvenuta come detto il 25.9.2006.
7. Le spese di lite di tutte le fasi e gradi possono essere regolate tenendo conto dell'esito complessivo della lite e dunque poste a carico della in ragione di 2/3 e Parte_1 compensate nel resto, liquidate in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi e da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando ex art. 392 c.p.c., nei limiti del devoluto,
a -Dichiara non dovute dalla a in quanto prescritte, le Parte_1 Controparte_1 differenze retributive maturate anteriormente al 25.9.2001, e dovute quelle maturate nel periodo 25.9.2001-30.6.2004, oltre gli accessori di legge.
b- Spese di tutte le fasi e gradi compensate per 1/3 e poste a carico della per la Parte_1 residua quota dei 2/3, liquidate - per l'intero - quanto al primo grado in euro 2.000,00, quanto all'appello in euro 1.900,00, quanto al giudizio di legittimità in euro 2.600,00 e quanto al presente giudizio in euro 2.000,00 oltre - su tutte le somme – il rimborso delle spese forfettarie nella misura prevista dalle disposizioni tempo per tempo vigenti, Iva e Cpa di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. .
Roma, 11/03/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste