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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/07/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. del 30.06.2025 e del deposito di note sostitutive, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3550/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione” e vertente TRA rapp.ta e difesa dagli avv. Gianluca Corriere e Giuseppe Tescione ed Parte_1 resso lo studio legale Nemesi in Caserta (Ce) alla via Roma n. 08 RICORRENTE E
– in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e Controparte_1 n Napoli alla via Diaz n. 11
RESISTENTE
NONCHE' in persona del legale rappresentante p.t. rapp.to e difeso dagli avvocati Erminio Capasso, Luca CP_2 poli ed Itala De Benedictis ed elettivamente domiciliati in Caserta, alla via Arena località San Benedetto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 10/06/2021, la ricorrente, in epigrafe indicata, esponeva di aver lavorato dal 1° luglio 2001 al 31 agosto 2018, in qualità di assistente amministrativo presso l'ITC “L.
Da Vinci” di S. Maria C.V. (CE) in forza di una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, e senza soluzione di continuità, sino all'esito della procedura selettiva che aveva consentito la sua immissione in ruolo con contratto part-time .
Asseriva di aver, di fatto, svolto le mansioni di assistente amministrativo, alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta in base a plurimi contratti a termine (formalmente di collaborazione coordinata e continuativa) per un periodo superiore ai 36 mesi, di essere stato sottoposto alle direttive imposte dal Dirigente Scolastico (D.S.) o dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (D.S.G.A.), di aver osservato un turno dal lunedì al sabato dalle 08:00 alle14:00; che doveva osservare l'obbligo di giustificazione le proprie assenze ed i ritardi anche tramite la certificazione medica;
che tutti i contratti a termine sottoscritti dalla ricorrente con la resistente e l'attività da ella svolta, contrariamente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, dell'Intesa del 30.9.2002, secondo cui “la prestazione oggetto della collaborazione 1 è riferita a progetti specifici funzionalmente connessi con l'attività istituzionale generale ed agli obiettivi della scuola” non erano finalizzati alla realizzazione di alcun progetto specifico per la regolamentazione dei Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, istaurati all'interno dell'Amministrazione scolastica;
che i contratti di subordinazione a tempo determinato non hanno mai concesso autonomia ma hanno imposto solo i caratteri di subordinazione non essendo mai stata concordata alcuna modalità di coordinamento.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 2126 c.c., che tra la ricorrente e il è intercorso un rapporto di lavoro Controparte_3 subordinato continuativo ed ininterrotto dall'01.07.2001 al 31.08.2018, corrispondente alla qualifica di
Assistente Amministrativo del CCNL del 2007 del Comparto Scuola. Chiedeva, per l'effetto, di condannare l'Amministrazione Scolastica resistente alle differenze tra il trattamento economico e quello spettante ad un lavoratore inquadrato nel ruolo di assistente amministrativo B1 del CCNL di comparto per un totale complessivo di € € 158.936,43 di cui € 129.416,36 a titolo di differenze retributive ed €
29.520,07 a titolo di trattamento di fine rapporto;
accertare la propria posizione contributiva conseguente all'anzianità di servizio e per l'effetto condannare l'Amministrazione scolastica al versamento dei contributi previdenziali. Vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il il quale Controparte_1 preliminarmente eccepiva l' intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti retributivi richiesti relativamente alle annualità anteriori al quinquennio precedente la notifica del ricorso;
rilevava l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato e la conseguente infondatezza della domanda avanzata dal ricorrente per ottenere l'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio, della conseguente progressione stipendiale e del pagamento di ferie non godute. CP_ Ritualmente citato in giudizio si costituiva l' che concludeva come in atti per la condanna del datore di lavoro o i datori di lavoro in solido al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali non CP_ coperti da prescrizione;
al versamento della rendita vitalizia presso l' ed in favore del lavoratore ex art.13 L. 1338/1962 per quanto attiene alla contribuzione prescritta;
rigettare ogni richiesta nei CP_ confronti dell' Con vittoria di spese di lite.
Espletata l'istruttoria, nominato un consulente tecnico, all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
*********
Il ricorso è fondato per quanto di ragione e va accolto nei limiti della presente motivazione.
2 Occorre, preliminarmente, verificare quale sia l'esatta qualificazione dell'attività lavorativa prestata dal ricorrente, in favore dell'amministrazione scolastica resistente presso l'ITC “L. Da Vinci” di S. Maria
C.V. (CE)
Trattasi, come è evidente, di questione preliminare in senso logico: è chiaro infatti che solo avendo una esatta percezione della natura sostanziale del rapporto di lavoro contestato, sarà poi possibile individuare la normativa pertinente e trarre le necessarie conclusioni in ordine alle domande formulate dal ricorrente.
Sul punto, è opportuno chiarire che non vi è contestazione circa il fatto che i rapporti di lavoro de quibus siano sorti come collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 6 co. II del D.Lgs. 81/2000.
Il Decreto Interministeriale n. 66/2001, poi, ha previsto come i soggetti che avessero espletato lavori socialmente utili «riconducibili in parte a funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico nelle istituzioni scolastiche statali» (art. 1) fossero destinatari di «incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di
Assistente Amministrativo o Tecnico, secondo le modalità indicate dall'art.6, comma 2, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81».
Ciò posto, dalla documentazione contrattuale versata in atti si ricava che – con previsione assolutamente costante, dal 2001 al 2018, l'oggetto della prestazione lavorativa dell'odierno ricorrente veniva individuato con protocollo 7556/fp del 31.12.2001 che:“ il rapporto in questione deve intendersi, ad ogni effetto, di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo reciproco di esclusiva”. Si precisava, anche qui in via assolutamente costante, che il collaboratore avrebbe espletato la sua attività “senza impiego di mezzi organizzati, senza alcun vincolo di subordinazione, salvo il necessario coordinamento programmatico esercitato dalla committente al fine di utilizzare compiutamente la Sua attività”.
Già analizzando, pertanto, tali contratti di lavoro vi è, sul piano operativo, una pedissequa assimilazione del collaboratore coordinato e continuativo con i colleghi “di ruolo” in relazione alle mansioni da espletare (di assistente amministrativo o tecnico) anche se al collaboratore veniva attribuita autonomia nelle modalità di organizzazione della prestazione da rendersi, salvo il fisiologico potere di coordinamento del Dirigente Scolastico.
Dalla documentazione in atti risulta, peraltro, acclarato che il ricorrente abbia svolto le medesime mansioni di un dipendente di ruolo, inquadrato quale assistente amministrativo o tecnico, e nella specie, negli anni in oggetto, ha svolto presso il predetto istituto scolastico le seguenti mansioni: gestione amministrativa;
gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, con cura specifica della gestione di beni patrimoniali: tenuta degli inventari- discarico- passaggio di consegne- ecc.; la compilazione dell'anagrafica degli alunni, rilascio certificazioni, redazione e compilazione di modelli di iscrizione, tenuta dei registri matricola, voti, certificati, assenze, pratiche infortuni, statistiche alunni e foglio notizie, tenuta archivio corrente, compilazione e consegna di pagelle e diplomi, il rilevamento assenze
3 alunni, la verifica del pagamento tasse di esame, comunicazioni alle famiglie da parte del preside, redazione di circolari destinate agli alunni (cfr. allegati in produzione ricorrente) .
Dalla loro semplice elencazione appare chiaro come non vi fosse alcun “progetto specifico” (tipico dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa) al quale il lavoratore era addetto, essendo allo stesso demandata puramente e semplicemente una certa porzione del complesso di attività amministrative che si svolgono nell'ambito di un plesso scolastico.
Peraltro, in relazione a dette attività, appare obiettivamente molto difficile configurare anche solo astrattamente una “coordinazione” del committente cui faccia da contraltare l'autonomia del collaboratore nell'individuazione delle modalità di svolgimento della prestazione, trattandosi di mansioni “d'ordine” e che quindi ontologicamente presuppongono un potere datoriale di tipo gerarchico o comunque diretto.
La ricorrente ha poi inteso provare l'esistenza di un vincolo di subordinazione e quindi di un potere datoriale anche in forza di altri indici sintomatici, individuati com'è noto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito. In particolare, ha affermato (e documentato) l'esistenza di un orario di lavoro predeterminato e fisso, con necessità di giustificare la assenze dal luogo di lavoro, di comunicazione dei periodi di malattia, di concordare le ferie, la ricezione di “ordini di servizio” (che ovviamente trascendono il mero potere di “coordinamento” del committente di co. co. co.) nonché l'impiego sostanzialmente esclusivo di mezzi di proprietà del committente (rectius, datore) per l'espletamento della prestazione analoga a quella di un assistente amministrativo .
Tali circostanze sono state confermate dall'istruttoria espletata.
Il teste , attualmente pensionata ed ex dipendente del Testimone_1 Controparte_1
ha dichiarato : “ Ho sempre lavorato con tali contratti COCOCO dal 2001 fino all'immissione in ruolo
[...] avvenuta nel 2018 presso l'Istituto Scolastico ITC Leonardo Da Vinci. Ho lavorato insieme alla ricorrente dal 2001 al
2018 con tali contratti cococo. Siamo state immesse in ruolo nel 2018 con la qualifica di assistenti amministrativi. La ricorrente era addetta al protocollo, affari generali ed archiviazione. Io invece mi occupavo del personale.
Lavoravamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì all'inizio anche il sabato, dalle ore 08:00 alle ore 14:00. Dovevamo firmare un figlio in entrata ed in uscita dal lavoro che attestava la nostra presenza in servizio. Anche se dovevamo chiedere un permesso breve dovevamo sempre chiedere l'autorizzazione per iscritto al Segretario ed eravamo obbligate a recuperare le ore perse. Il Segretario ci assegnava le attività da svolgere e ci dava le direttive sul luogo di lavoro . E' capitato di aver svolto anche attività lavorativa oltre le ore 14:00; tale prestazione non ci veniva pagata ma le ore andavano in conto recupero . Dovevamo giustificare le assenze dal lavoro, anche con un certificato medico. Ricordo che una volta è stata mandata anche la visita fiscale. Anche le ferie dovevano essere autorizzate preventivamente ed eravamo inserite nel piano ferie degli assistenti amministrativi di ruolo. In seguito all'immissione in ruolo io e la ricorrente abbiamo continuato a svolgere le stesse mansioni”
(cfr. verbale di udienza del 24.02.2024)
4 Ora, è noto come la giurisprudenza di legittimità, a lungo interrogatasi sugli indici di identificazione della fattispecie di lavoro subordinato, sia oramai granitica nel ritenere che l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro dipendente risulti costituito proprio dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del primo al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del secondo, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, con oggetto della prestazione individuato nella semplice messa a disposizione delle energie lavorative (tra le numerose decisioni, V. Cass. 3 aprile 2000 n. 4036; Cass. 9 gennaio 2001 n. 224; Cass. 29 novembre 2002, n. 16697; Cass. 1 marzo 2001, n. 2970, Cass. 15 giugno
2009 n. 13858 e Cass. 19 aprile 2010 n. 9251). Quindi, l'elemento decisivo per l'esatto inquadramento di una prestazione lavorativa negli schemi della subordinazione è il vincolo della soggezione personale del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore, il quale si risolve, in concreto, nel suo assoggettamento al controllo sull'espletamento delle attività affidate e nella significativa limitazione della sua autonoma funzionale, con osservanza di moduli organizzativi predefiniti e stabile inserimento nell'organizzazione aziendale.
Con specifico riferimento al rapporto di pubblico impiego, poi, è stato affermato che i suoi indici rivelatori consistono nella natura pubblica dell'Ente datore di lavoro, nella diretta correlazione dell'attività lavorativa prestata con i fini istituzionali perseguiti, nell'effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'Ente, nell'orario predeterminato e assoggettato a controllo, nella retribuzione prefissata e a cadenza mensile, nel carattere continuativo, professionale e prevalente, se non esclusivo, delle prestazioni lavorative effettuate e nella subordinazione gerarchica, nel senso che la prestazione del lavoratore deve essere regolata nel suo svolgimento, configurandosi la subordinazione come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (Consiglio di Stato n. 4930/2014).
Ebbene, tutti questi elementi risultano ictu oculi rilevabili nel caso che oggi occupa, essendo evidente che la ricorrente avesse svolto le funzioni tipiche del lavoratore subordinato addetto alle funzioni di assistente tecnico ed amministrativo, pur senza essere formalmente inquadrato come tali: in sostanza, i contratti di co. co. co. ciclicamente reiterati, anche se astrattamente giustificati dalla normativa volta alla creazione di opportunità occupazionali anche a favore dei lavoratori socialmente utili, in concreto, per le mansioni demandate al ricorrente e per le modalità di espletamento delle stesse, con il pieno inserimento nell'organizzazione scolastica, si rivelano privi di un progetto e dettati dalla mera esigenza di provvedere alla normale attività amministrativa propria della scuola (in termini, Tribunale Siracusa
Sez. lavoro, Sent., 28/11/2019).
5 Si deve dunque concludere che l'attività espletata dalla ricorrente dal 1° luglio 2001 sino al
31.08.2018, sia sostanzialmente riconducibile alla figura del lavoro subordinato alle dipendenze della P.A.
In quanto prestazioni qualificabili come prestazioni di lavoro subordinato rese in via di fatto alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, esse danno luogo all'applicazione della sola tutela apprestata dall'art. 2126 c.c., trattandosi di prestazioni rese in violazione delle norme imperative di legge vigenti in materia di assunzioni nel pubblico impiego (art. 97, comma 4, Cost. e art. 35 d.lgs.
n.165/2001), che, in base al disposto dell'art. 36, comma 5, del d.lgs n. 368/2001, non possono in ogni caso dare luogo alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Vertendosi in materia di pubblico impiego deve rilevarsi che la equiparazione del rapporto di lavoro valido a quello invalido, disposta dall'art. 2116 c.c., è limitato al piano retributivo e previdenziale, sicché il rapporto di “fatto” non costituisce elemento idoneo a radicare i presupposti di ulteriori sviluppi di carriera, anche basati sulla sola anzianità (Cass. 12.5.1990 n. 4081; Cons. Stato 15.5.2000 n. 2735; Cass.,
25.7.2014, n. 17008) né produce effetti per l'avvenire, ossia per il periodo di tempo successivo a quello in cui la prestazione è stata resa (Cass.,28.10.2916, n. 21884).
E' vero che la storia dell'impiego pubblico in Italia è ( anche ) storia della costante deroga al principio concorsuale attraverso norme di “ sanatoria “ e immissioni in ruolo straordinarie , spesso a causa di un utilizzo improprio dell'amministrazione come “ ammortizzatore sociale “ , ma rimane il fatto che , anche a prescindere dalla stabilizzazione , gli “ avventizi “ trattenuti illegittimamente al lavoro per periodi lunghi e per fini ordinari , se non hanno diritto alla immissione in ruolo , hanno però diritto a percepire la retribuzione che sarebbe loro spettata se fossero stato assunti regolarmente .L'art. 2126 c.c. dispone , infatti , che “ la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione , salvo il caso di illiceità ( pacificamente estranea alla fattispecie dedotta in giudizio ) ed esso costituisce esplicitazione del principio della effettività della prestazione lavorativa e della corrispettività tra questa e la controprestazione retributiva .
Con l'art. 2126 c.c. il Legislatore ha, infatti , voluto affermare che la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non può pregiudicare la posizione del lavoratore , il quale vanta una serie di diritti connessi all'attività svolta , prima fra tutti quello ad un'adeguata retribuzione e alla copertura previdenziale , in conformità ai principi sanciti dagli artt. 36 e 38 della Costituzione .
E la disposizione trova applicazione anche nella ipotesi di nullità del rapporto di lavoro costituito in violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche
Amministrazioni ( Cass. SS.UU.n. 8519/2012 ; n.26829/2009 , n. 22669/2016 , n. 22485/2016 , n.
24120/2016 , n. 7680/2014, n. 1639/2012 , n. 12749/2008 ; n. 18276/2006 ; n. 20009/2005 ; n.
6 10376/2001) , in quanto gli obblighi retributivi sono connessi con l'attività lavorativa prestata in via di fatto e senza che rilevi che il rapporto sia nullo perché instaurato in violazione delle norme che regolano le assunzioni alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ( Cass. SS.UU. n.8519/2012 ;
Cass. 13940/2017)
Consegue, a quanto osservato, che il danno subito dal lavoratore derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative, risarcibile ai sensi dell'art. 36 cost. coincide con le retribuzioni non percepite e ciò in virtù del principio di corrispettività affermato dall'art. 2126 c.c. con riguardo alle prestazioni di lavoro svolte in via di fatto
In altri termini, si deve affermare che la domanda volta a conseguire le differenze retributive derivanti dalla applicazione di un trattamento economico deteriore rispetto ai colleghi di ruolo presenti non solo un petitum diverso, ma anche una causa petendi del tutto autonoma rispetto alle rivendicazioni afferenti alla reiterazione dei contratti a termine. In tal senso, del resto, si è orientata la S.C. allorché ha dichiarato l'inammissibilità, per tardività, di una domanda relativa al riconoscimento della progressione stipendiale sulla base del principio di non discriminazione poiché tale domanda era stata formulata solo dopo il deposito dell'atto introduttivo in cui venivano viceversa formulate doglianze di illegittima reiterazione di contratti a termine con le relative pretese ripristinatorie/risarcitorie (v. si la già richiamata sentenza 22554/2016).
Pertanto, con riferimento al periodo oggetto di causa , deve dirsi fondata la domanda in quanto non esisteva alcuna “ragione obiettiva” che giustificasse la differenza di trattamento economico tra i lavoratori comparabili a tempo indeterminato e i lavoratori “ precari “ , con la conseguenza che esiste il diritto del medesimo al versamento delle correlate differenze retributive, da limitarsi al trattamento economico base e alla tredicesima mensilità spettanti al lavoratore dipendente a tempo indeterminato comparabile.
LA ricorrente, pertanto, ha diritto ad ottenere le differenze retributive maturate tra il trattamento economico conseguito quale collaboratore coordinato e continuativo, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 31 agosto 2018, e quello dovuto sulla base delle previsioni del
CCNL del Comparto Scuola ai dipendenti ATA con profilo professionale di assistente amministrativo Profilo F1 (ex B1) non essendo stato in alcun modo contestata la riconducibilità
a tale inquadramento delle mansioni svolte, peraltro confortata dalle risultanze orali e documentali.
Sul punto il resistente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti per Controparte_1 le consequenziali differenze retributive rivendicate.
Il termine quinquennale è quello applicabile alle retribuzioni del pubblico impiego contrattualizzato
(cfr. da ultimo, Cass. 28-5-2020, n.10219), atteso che si è condivisibilmente individuato il termine che vale per l'obbligazione alla quale si riferisce la domanda di equiparazione, perché, diversamente, si
7 verificherebbe una discriminazione alla rovescia, nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile.
Avuto riguardo alla individuazione del dies a quo da assumere ai fini del calcolo del quinquennio, occorre innanzitutto richiamare il noto principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite le quali, risolvendo il contrasto sorto sull'applicabilità ai rapporti a termine succedutisi fra le stesse parti della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 2948 n. 4 c.c., avevano affermato che nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi di cui agli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e
2956 n. 1 c.c., inizia a decorrere per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive di cui agli artt. 2941 e
2942 c.c., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste ( Cass. S.U. n. 575/2003).
Nella pronuncia qui richiamata (alla quale è stata data continuità da Cass. n. 20918/2019; Cass. n.
8996/2018; Cass. n. 14827/2018; Cass. n. 12161/2017; Cass. n.22146/2014) le Sezioni Unite avevano osservato che il metus, ritenuto dal Giudice delle leggi motivo decisivo per addivenire alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, presuppone l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato nel quale non sia prevista alcuna garanzia di continuità: pertanto, quanto al rapporto a termine, è ravvisabile solo qualora, in conseguenza della riscontrata frode alla legge o della violazione dei limiti posti dalla normativa succedutasi nel tempo, si operi una conversione dei diversi contratti in un unico rapporto a tempo indeterminato, con la ricorrenza di tutti i presupposti (esistenza di un unico rapporto lavorativo a tempo indeterminato e metus) che portano ad escludere - alla stregua dei summenzionati pronunziati della Corte Costituzionale - la decorrenza della prescrizione sino alla cessazione del rapporto lavorativo
(Cass. cfr. 10219/2020 cit.).
Invece, nel contratto a termine legittimamente stipulato, poiché il lavoratore ha solo diritto a che il rapporto venga mantenuto in vita sino alla scadenza concordata e l'eventuale risoluzione ante tempus non fa venir meno alcuno dei diritti derivanti dal contratto, non è configurabile quel metus costituente ragione giustificatrice della regolamentazione della prescrizione nel rapporto a tempo indeterminato non assistito dal regime di stabilità reale.
Dunque, le ragioni sottese al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite in relazione al rapporto di impiego privato inducono necessariamente a ritenere che nell'ambito dell'impiego pubblico
8 contrattualizzato, nel quale opera il divieto di conversione posto dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, anche nell'ipotesi di contratti a termine affetti da nullità debba valere la medesima regola fissata per i contratti validi ed efficaci: infatti, essendo impedita per legge la conversione in un unico rapporto a tempo indeterminato, non è riscontrabile la condizione, valorizzata dalla Corte Costituzionale ai fini della parziale dichiarazione di incostituzionalità e ritenuta imprescindibile dalle Sezioni Unite, ossia «il timore del recesso, cioè del licenziamento, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinunzia a una parte dei propri diritti» ( Corte Cost. n. 63/1966).
Dalla documentazione in atti risulta, peraltro, che il ricorrente in contemperanza con altri richiedenti, abbia avanzato alle controparti le regolari richieste di diffida al pagamento dei propri crediti maturati, richieste regolarmente ricevute in data 30/10/2009, 05/11/2012 e 05/09/2016., oltre ad aver notificato il ricorso entro il successivo termine quinquennale (tenuto conto del periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale)
Tanto premesso, nel caso di specie, avendo il ricorrente interrotto la prescrizione con la notifica dei seguenti atti interruttivi: 30.10.2009 - 5.12.2012 -05-09-2016- nonchè dell'odierno ricorso giudiziale, in applicazione dell'art.2948 n.4 c.c. devono ritenersi tuttavia estinti tutti i crediti maturati in data anteriore al 30.10.2004 in assenza di un precedente atto interruttivo - per intervenuta prescrizione quinquennale.
Pertanto, con riferimento al periodo oggetto di causa, deve dirsi fondata la domanda del ricorrente inerente i crediti maturati dal 30.10.2004 al 31-08-2018 in quanto non esisteva alcuna “ragione obiettiva” che giustificasse la differenza di trattamento economico tra i lavoratori comparabili a tempo indeterminato e i lavoratori “ precari”, con la conseguenza che esiste una pretesa, di natura risarcitoria, al versamento delle correlate differenze retributive, da limitarsi al trattamento economico base e alla tredicesima mensilità spettanti al lavoratore dipendente a tempo indeterminato comparabile.
La ricorrente, dunque, ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno commisurato alle differenze retributive tra il trattamento economico conseguito quale collaboratore coordinato e continuativo, per il periodo dal 31 ottobre 2009 al 31 agosto 2018, e quello dovuto sulla base delle previsioni del CCNL del Comparto Scuola ai dipendenti ATA con profilo professionale di assistente amministrativo Profilo
F1 (ex B1) non essendo stato in alcun modo contestata la riconducibilità a tale inquadramento delle mansioni svolte, peraltro confortata dalla copiosa documentazione in atti (ordini di servizio).
Sulla scorta delle risultanze istruttorie acquisite, pertanto, il giudice, ritenuta la domanda sufficientemente istruita e documentata, ha disposto ctu contabile al fine dell'esatta determinazione delle spettanze in ipotesi a credito, tenuto conto dell'importo percepito dalla lavoratrice e sulla base del normativo ed economico previsto dai c.c.n.l. di settore via via vigenti ed applicati dal datore di lavoro.
9 Il giudicante, ritiene di poter fare affidamento ai conteggi, contenuti nell'esaustivo lavoro peritale stante la loro precisione e la mancanza di vizi tecnici e logici, oltre che di errori matematici (cfr. consulenza tecnica depositata in data 25.06.2025 ipotesi 2°)
Tale differenze ammontano complessivamente ad euro 81.274,47
Per quanto concerne il governo delle spese di lite, tra il ricorrente e il resistente, le stesse CP_1 vanno compensate, nella misura della metà, tenuto conto sia del dato per cui la domanda del ricorrente è stata accolta solo in quota parte, sia pure valorizzando la particolare complessità delle questioni di diritto sottostanti alla controversia nonché l'evoluzione giurisprudenziale tuttora in fieri, come testimoniato dall'esistenza di rinvii pregiudiziali alla CGUE di recentissimo promovimento e da pronunce ugualmente recenti del Giudice di legittimità e di quello delle Leggi. La restante metà è posta a carico del resistente e si liquida come da dispositivo con distrazione. CP_1
CP_ Le spese di lite tra e ricorrente sono interamente compensate tenuto conto che alcuna domanda è stata formulata nei riguardi dell' . Controparte_4
Le spese di ctu sono poste a definitivo carico del e sono liquidate Controparte_1 come da separato decreto.
P.Q.M
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e dichiara che l'attività svolta da , in favore Parte_1 dell' Amministrazione scolastica resistente, si è svolta secondo le modalità tipiche del lavoro subordinato per il periodo dal 1° luglio 2001 al 31 agosto 2018;
2) condanna il resistente al risarcimento del danno, in favore della Controparte_1 parte ricorrente pari alla differenza tra il trattamento economico conseguito quale collaboratore coordinato e continuativo, per il periodo dal 31 ottobre 2009 al 31 agosto 2018, e quello dovuto sulla base delle previsioni del CCNL del Comparto Scuola ai dipendenti ATA con profilo professionale di assistente amministrativo Profilo F1 (ex B1), come indicato in parte motiva, per un importo complessivo di euro 81.274,47 oltre interessi legali a decorrere dal giorno della maturazione dei crediti fino al soddisfo;
3) rigetta nel resto il ricorso;
4) condanna il resistente al pagamento di metà delle spese di lite, detta metà che liquida in € CP_1
3.348,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore degli avvocati Giuseppe
Tescione e Gianluca Corriere , compensando tra le medesime parti la restante metà delle spese di lite CP_ 5) compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l
10 6) pone a definitivo carico del le spese di ctu liquidate come da Controparte_1 separato decreto
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data deposito
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Gambardella
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nella causa civile iscritta al N. 3550/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione” e vertente TRA rapp.ta e difesa dagli avv. Gianluca Corriere e Giuseppe Tescione ed Parte_1 resso lo studio legale Nemesi in Caserta (Ce) alla via Roma n. 08 RICORRENTE E
– in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e Controparte_1 n Napoli alla via Diaz n. 11
RESISTENTE
NONCHE' in persona del legale rappresentante p.t. rapp.to e difeso dagli avvocati Erminio Capasso, Luca CP_2 poli ed Itala De Benedictis ed elettivamente domiciliati in Caserta, alla via Arena località San Benedetto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 10/06/2021, la ricorrente, in epigrafe indicata, esponeva di aver lavorato dal 1° luglio 2001 al 31 agosto 2018, in qualità di assistente amministrativo presso l'ITC “L.
Da Vinci” di S. Maria C.V. (CE) in forza di una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, e senza soluzione di continuità, sino all'esito della procedura selettiva che aveva consentito la sua immissione in ruolo con contratto part-time .
Asseriva di aver, di fatto, svolto le mansioni di assistente amministrativo, alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta in base a plurimi contratti a termine (formalmente di collaborazione coordinata e continuativa) per un periodo superiore ai 36 mesi, di essere stato sottoposto alle direttive imposte dal Dirigente Scolastico (D.S.) o dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (D.S.G.A.), di aver osservato un turno dal lunedì al sabato dalle 08:00 alle14:00; che doveva osservare l'obbligo di giustificazione le proprie assenze ed i ritardi anche tramite la certificazione medica;
che tutti i contratti a termine sottoscritti dalla ricorrente con la resistente e l'attività da ella svolta, contrariamente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, dell'Intesa del 30.9.2002, secondo cui “la prestazione oggetto della collaborazione 1 è riferita a progetti specifici funzionalmente connessi con l'attività istituzionale generale ed agli obiettivi della scuola” non erano finalizzati alla realizzazione di alcun progetto specifico per la regolamentazione dei Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, istaurati all'interno dell'Amministrazione scolastica;
che i contratti di subordinazione a tempo determinato non hanno mai concesso autonomia ma hanno imposto solo i caratteri di subordinazione non essendo mai stata concordata alcuna modalità di coordinamento.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 2126 c.c., che tra la ricorrente e il è intercorso un rapporto di lavoro Controparte_3 subordinato continuativo ed ininterrotto dall'01.07.2001 al 31.08.2018, corrispondente alla qualifica di
Assistente Amministrativo del CCNL del 2007 del Comparto Scuola. Chiedeva, per l'effetto, di condannare l'Amministrazione Scolastica resistente alle differenze tra il trattamento economico e quello spettante ad un lavoratore inquadrato nel ruolo di assistente amministrativo B1 del CCNL di comparto per un totale complessivo di € € 158.936,43 di cui € 129.416,36 a titolo di differenze retributive ed €
29.520,07 a titolo di trattamento di fine rapporto;
accertare la propria posizione contributiva conseguente all'anzianità di servizio e per l'effetto condannare l'Amministrazione scolastica al versamento dei contributi previdenziali. Vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il il quale Controparte_1 preliminarmente eccepiva l' intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti retributivi richiesti relativamente alle annualità anteriori al quinquennio precedente la notifica del ricorso;
rilevava l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato e la conseguente infondatezza della domanda avanzata dal ricorrente per ottenere l'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio, della conseguente progressione stipendiale e del pagamento di ferie non godute. CP_ Ritualmente citato in giudizio si costituiva l' che concludeva come in atti per la condanna del datore di lavoro o i datori di lavoro in solido al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali non CP_ coperti da prescrizione;
al versamento della rendita vitalizia presso l' ed in favore del lavoratore ex art.13 L. 1338/1962 per quanto attiene alla contribuzione prescritta;
rigettare ogni richiesta nei CP_ confronti dell' Con vittoria di spese di lite.
Espletata l'istruttoria, nominato un consulente tecnico, all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
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Il ricorso è fondato per quanto di ragione e va accolto nei limiti della presente motivazione.
2 Occorre, preliminarmente, verificare quale sia l'esatta qualificazione dell'attività lavorativa prestata dal ricorrente, in favore dell'amministrazione scolastica resistente presso l'ITC “L. Da Vinci” di S. Maria
C.V. (CE)
Trattasi, come è evidente, di questione preliminare in senso logico: è chiaro infatti che solo avendo una esatta percezione della natura sostanziale del rapporto di lavoro contestato, sarà poi possibile individuare la normativa pertinente e trarre le necessarie conclusioni in ordine alle domande formulate dal ricorrente.
Sul punto, è opportuno chiarire che non vi è contestazione circa il fatto che i rapporti di lavoro de quibus siano sorti come collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 6 co. II del D.Lgs. 81/2000.
Il Decreto Interministeriale n. 66/2001, poi, ha previsto come i soggetti che avessero espletato lavori socialmente utili «riconducibili in parte a funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico nelle istituzioni scolastiche statali» (art. 1) fossero destinatari di «incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di
Assistente Amministrativo o Tecnico, secondo le modalità indicate dall'art.6, comma 2, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81».
Ciò posto, dalla documentazione contrattuale versata in atti si ricava che – con previsione assolutamente costante, dal 2001 al 2018, l'oggetto della prestazione lavorativa dell'odierno ricorrente veniva individuato con protocollo 7556/fp del 31.12.2001 che:“ il rapporto in questione deve intendersi, ad ogni effetto, di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo reciproco di esclusiva”. Si precisava, anche qui in via assolutamente costante, che il collaboratore avrebbe espletato la sua attività “senza impiego di mezzi organizzati, senza alcun vincolo di subordinazione, salvo il necessario coordinamento programmatico esercitato dalla committente al fine di utilizzare compiutamente la Sua attività”.
Già analizzando, pertanto, tali contratti di lavoro vi è, sul piano operativo, una pedissequa assimilazione del collaboratore coordinato e continuativo con i colleghi “di ruolo” in relazione alle mansioni da espletare (di assistente amministrativo o tecnico) anche se al collaboratore veniva attribuita autonomia nelle modalità di organizzazione della prestazione da rendersi, salvo il fisiologico potere di coordinamento del Dirigente Scolastico.
Dalla documentazione in atti risulta, peraltro, acclarato che il ricorrente abbia svolto le medesime mansioni di un dipendente di ruolo, inquadrato quale assistente amministrativo o tecnico, e nella specie, negli anni in oggetto, ha svolto presso il predetto istituto scolastico le seguenti mansioni: gestione amministrativa;
gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, con cura specifica della gestione di beni patrimoniali: tenuta degli inventari- discarico- passaggio di consegne- ecc.; la compilazione dell'anagrafica degli alunni, rilascio certificazioni, redazione e compilazione di modelli di iscrizione, tenuta dei registri matricola, voti, certificati, assenze, pratiche infortuni, statistiche alunni e foglio notizie, tenuta archivio corrente, compilazione e consegna di pagelle e diplomi, il rilevamento assenze
3 alunni, la verifica del pagamento tasse di esame, comunicazioni alle famiglie da parte del preside, redazione di circolari destinate agli alunni (cfr. allegati in produzione ricorrente) .
Dalla loro semplice elencazione appare chiaro come non vi fosse alcun “progetto specifico” (tipico dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa) al quale il lavoratore era addetto, essendo allo stesso demandata puramente e semplicemente una certa porzione del complesso di attività amministrative che si svolgono nell'ambito di un plesso scolastico.
Peraltro, in relazione a dette attività, appare obiettivamente molto difficile configurare anche solo astrattamente una “coordinazione” del committente cui faccia da contraltare l'autonomia del collaboratore nell'individuazione delle modalità di svolgimento della prestazione, trattandosi di mansioni “d'ordine” e che quindi ontologicamente presuppongono un potere datoriale di tipo gerarchico o comunque diretto.
La ricorrente ha poi inteso provare l'esistenza di un vincolo di subordinazione e quindi di un potere datoriale anche in forza di altri indici sintomatici, individuati com'è noto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito. In particolare, ha affermato (e documentato) l'esistenza di un orario di lavoro predeterminato e fisso, con necessità di giustificare la assenze dal luogo di lavoro, di comunicazione dei periodi di malattia, di concordare le ferie, la ricezione di “ordini di servizio” (che ovviamente trascendono il mero potere di “coordinamento” del committente di co. co. co.) nonché l'impiego sostanzialmente esclusivo di mezzi di proprietà del committente (rectius, datore) per l'espletamento della prestazione analoga a quella di un assistente amministrativo .
Tali circostanze sono state confermate dall'istruttoria espletata.
Il teste , attualmente pensionata ed ex dipendente del Testimone_1 Controparte_1
ha dichiarato : “ Ho sempre lavorato con tali contratti COCOCO dal 2001 fino all'immissione in ruolo
[...] avvenuta nel 2018 presso l'Istituto Scolastico ITC Leonardo Da Vinci. Ho lavorato insieme alla ricorrente dal 2001 al
2018 con tali contratti cococo. Siamo state immesse in ruolo nel 2018 con la qualifica di assistenti amministrativi. La ricorrente era addetta al protocollo, affari generali ed archiviazione. Io invece mi occupavo del personale.
Lavoravamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì all'inizio anche il sabato, dalle ore 08:00 alle ore 14:00. Dovevamo firmare un figlio in entrata ed in uscita dal lavoro che attestava la nostra presenza in servizio. Anche se dovevamo chiedere un permesso breve dovevamo sempre chiedere l'autorizzazione per iscritto al Segretario ed eravamo obbligate a recuperare le ore perse. Il Segretario ci assegnava le attività da svolgere e ci dava le direttive sul luogo di lavoro . E' capitato di aver svolto anche attività lavorativa oltre le ore 14:00; tale prestazione non ci veniva pagata ma le ore andavano in conto recupero . Dovevamo giustificare le assenze dal lavoro, anche con un certificato medico. Ricordo che una volta è stata mandata anche la visita fiscale. Anche le ferie dovevano essere autorizzate preventivamente ed eravamo inserite nel piano ferie degli assistenti amministrativi di ruolo. In seguito all'immissione in ruolo io e la ricorrente abbiamo continuato a svolgere le stesse mansioni”
(cfr. verbale di udienza del 24.02.2024)
4 Ora, è noto come la giurisprudenza di legittimità, a lungo interrogatasi sugli indici di identificazione della fattispecie di lavoro subordinato, sia oramai granitica nel ritenere che l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro dipendente risulti costituito proprio dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del primo al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del secondo, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, con oggetto della prestazione individuato nella semplice messa a disposizione delle energie lavorative (tra le numerose decisioni, V. Cass. 3 aprile 2000 n. 4036; Cass. 9 gennaio 2001 n. 224; Cass. 29 novembre 2002, n. 16697; Cass. 1 marzo 2001, n. 2970, Cass. 15 giugno
2009 n. 13858 e Cass. 19 aprile 2010 n. 9251). Quindi, l'elemento decisivo per l'esatto inquadramento di una prestazione lavorativa negli schemi della subordinazione è il vincolo della soggezione personale del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore, il quale si risolve, in concreto, nel suo assoggettamento al controllo sull'espletamento delle attività affidate e nella significativa limitazione della sua autonoma funzionale, con osservanza di moduli organizzativi predefiniti e stabile inserimento nell'organizzazione aziendale.
Con specifico riferimento al rapporto di pubblico impiego, poi, è stato affermato che i suoi indici rivelatori consistono nella natura pubblica dell'Ente datore di lavoro, nella diretta correlazione dell'attività lavorativa prestata con i fini istituzionali perseguiti, nell'effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'Ente, nell'orario predeterminato e assoggettato a controllo, nella retribuzione prefissata e a cadenza mensile, nel carattere continuativo, professionale e prevalente, se non esclusivo, delle prestazioni lavorative effettuate e nella subordinazione gerarchica, nel senso che la prestazione del lavoratore deve essere regolata nel suo svolgimento, configurandosi la subordinazione come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (Consiglio di Stato n. 4930/2014).
Ebbene, tutti questi elementi risultano ictu oculi rilevabili nel caso che oggi occupa, essendo evidente che la ricorrente avesse svolto le funzioni tipiche del lavoratore subordinato addetto alle funzioni di assistente tecnico ed amministrativo, pur senza essere formalmente inquadrato come tali: in sostanza, i contratti di co. co. co. ciclicamente reiterati, anche se astrattamente giustificati dalla normativa volta alla creazione di opportunità occupazionali anche a favore dei lavoratori socialmente utili, in concreto, per le mansioni demandate al ricorrente e per le modalità di espletamento delle stesse, con il pieno inserimento nell'organizzazione scolastica, si rivelano privi di un progetto e dettati dalla mera esigenza di provvedere alla normale attività amministrativa propria della scuola (in termini, Tribunale Siracusa
Sez. lavoro, Sent., 28/11/2019).
5 Si deve dunque concludere che l'attività espletata dalla ricorrente dal 1° luglio 2001 sino al
31.08.2018, sia sostanzialmente riconducibile alla figura del lavoro subordinato alle dipendenze della P.A.
In quanto prestazioni qualificabili come prestazioni di lavoro subordinato rese in via di fatto alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, esse danno luogo all'applicazione della sola tutela apprestata dall'art. 2126 c.c., trattandosi di prestazioni rese in violazione delle norme imperative di legge vigenti in materia di assunzioni nel pubblico impiego (art. 97, comma 4, Cost. e art. 35 d.lgs.
n.165/2001), che, in base al disposto dell'art. 36, comma 5, del d.lgs n. 368/2001, non possono in ogni caso dare luogo alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Vertendosi in materia di pubblico impiego deve rilevarsi che la equiparazione del rapporto di lavoro valido a quello invalido, disposta dall'art. 2116 c.c., è limitato al piano retributivo e previdenziale, sicché il rapporto di “fatto” non costituisce elemento idoneo a radicare i presupposti di ulteriori sviluppi di carriera, anche basati sulla sola anzianità (Cass. 12.5.1990 n. 4081; Cons. Stato 15.5.2000 n. 2735; Cass.,
25.7.2014, n. 17008) né produce effetti per l'avvenire, ossia per il periodo di tempo successivo a quello in cui la prestazione è stata resa (Cass.,28.10.2916, n. 21884).
E' vero che la storia dell'impiego pubblico in Italia è ( anche ) storia della costante deroga al principio concorsuale attraverso norme di “ sanatoria “ e immissioni in ruolo straordinarie , spesso a causa di un utilizzo improprio dell'amministrazione come “ ammortizzatore sociale “ , ma rimane il fatto che , anche a prescindere dalla stabilizzazione , gli “ avventizi “ trattenuti illegittimamente al lavoro per periodi lunghi e per fini ordinari , se non hanno diritto alla immissione in ruolo , hanno però diritto a percepire la retribuzione che sarebbe loro spettata se fossero stato assunti regolarmente .L'art. 2126 c.c. dispone , infatti , che “ la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione , salvo il caso di illiceità ( pacificamente estranea alla fattispecie dedotta in giudizio ) ed esso costituisce esplicitazione del principio della effettività della prestazione lavorativa e della corrispettività tra questa e la controprestazione retributiva .
Con l'art. 2126 c.c. il Legislatore ha, infatti , voluto affermare che la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non può pregiudicare la posizione del lavoratore , il quale vanta una serie di diritti connessi all'attività svolta , prima fra tutti quello ad un'adeguata retribuzione e alla copertura previdenziale , in conformità ai principi sanciti dagli artt. 36 e 38 della Costituzione .
E la disposizione trova applicazione anche nella ipotesi di nullità del rapporto di lavoro costituito in violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche
Amministrazioni ( Cass. SS.UU.n. 8519/2012 ; n.26829/2009 , n. 22669/2016 , n. 22485/2016 , n.
24120/2016 , n. 7680/2014, n. 1639/2012 , n. 12749/2008 ; n. 18276/2006 ; n. 20009/2005 ; n.
6 10376/2001) , in quanto gli obblighi retributivi sono connessi con l'attività lavorativa prestata in via di fatto e senza che rilevi che il rapporto sia nullo perché instaurato in violazione delle norme che regolano le assunzioni alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ( Cass. SS.UU. n.8519/2012 ;
Cass. 13940/2017)
Consegue, a quanto osservato, che il danno subito dal lavoratore derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative, risarcibile ai sensi dell'art. 36 cost. coincide con le retribuzioni non percepite e ciò in virtù del principio di corrispettività affermato dall'art. 2126 c.c. con riguardo alle prestazioni di lavoro svolte in via di fatto
In altri termini, si deve affermare che la domanda volta a conseguire le differenze retributive derivanti dalla applicazione di un trattamento economico deteriore rispetto ai colleghi di ruolo presenti non solo un petitum diverso, ma anche una causa petendi del tutto autonoma rispetto alle rivendicazioni afferenti alla reiterazione dei contratti a termine. In tal senso, del resto, si è orientata la S.C. allorché ha dichiarato l'inammissibilità, per tardività, di una domanda relativa al riconoscimento della progressione stipendiale sulla base del principio di non discriminazione poiché tale domanda era stata formulata solo dopo il deposito dell'atto introduttivo in cui venivano viceversa formulate doglianze di illegittima reiterazione di contratti a termine con le relative pretese ripristinatorie/risarcitorie (v. si la già richiamata sentenza 22554/2016).
Pertanto, con riferimento al periodo oggetto di causa , deve dirsi fondata la domanda in quanto non esisteva alcuna “ragione obiettiva” che giustificasse la differenza di trattamento economico tra i lavoratori comparabili a tempo indeterminato e i lavoratori “ precari “ , con la conseguenza che esiste il diritto del medesimo al versamento delle correlate differenze retributive, da limitarsi al trattamento economico base e alla tredicesima mensilità spettanti al lavoratore dipendente a tempo indeterminato comparabile.
LA ricorrente, pertanto, ha diritto ad ottenere le differenze retributive maturate tra il trattamento economico conseguito quale collaboratore coordinato e continuativo, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 31 agosto 2018, e quello dovuto sulla base delle previsioni del
CCNL del Comparto Scuola ai dipendenti ATA con profilo professionale di assistente amministrativo Profilo F1 (ex B1) non essendo stato in alcun modo contestata la riconducibilità
a tale inquadramento delle mansioni svolte, peraltro confortata dalle risultanze orali e documentali.
Sul punto il resistente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti per Controparte_1 le consequenziali differenze retributive rivendicate.
Il termine quinquennale è quello applicabile alle retribuzioni del pubblico impiego contrattualizzato
(cfr. da ultimo, Cass. 28-5-2020, n.10219), atteso che si è condivisibilmente individuato il termine che vale per l'obbligazione alla quale si riferisce la domanda di equiparazione, perché, diversamente, si
7 verificherebbe una discriminazione alla rovescia, nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile.
Avuto riguardo alla individuazione del dies a quo da assumere ai fini del calcolo del quinquennio, occorre innanzitutto richiamare il noto principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite le quali, risolvendo il contrasto sorto sull'applicabilità ai rapporti a termine succedutisi fra le stesse parti della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 2948 n. 4 c.c., avevano affermato che nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi di cui agli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e
2956 n. 1 c.c., inizia a decorrere per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive di cui agli artt. 2941 e
2942 c.c., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste ( Cass. S.U. n. 575/2003).
Nella pronuncia qui richiamata (alla quale è stata data continuità da Cass. n. 20918/2019; Cass. n.
8996/2018; Cass. n. 14827/2018; Cass. n. 12161/2017; Cass. n.22146/2014) le Sezioni Unite avevano osservato che il metus, ritenuto dal Giudice delle leggi motivo decisivo per addivenire alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, presuppone l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato nel quale non sia prevista alcuna garanzia di continuità: pertanto, quanto al rapporto a termine, è ravvisabile solo qualora, in conseguenza della riscontrata frode alla legge o della violazione dei limiti posti dalla normativa succedutasi nel tempo, si operi una conversione dei diversi contratti in un unico rapporto a tempo indeterminato, con la ricorrenza di tutti i presupposti (esistenza di un unico rapporto lavorativo a tempo indeterminato e metus) che portano ad escludere - alla stregua dei summenzionati pronunziati della Corte Costituzionale - la decorrenza della prescrizione sino alla cessazione del rapporto lavorativo
(Cass. cfr. 10219/2020 cit.).
Invece, nel contratto a termine legittimamente stipulato, poiché il lavoratore ha solo diritto a che il rapporto venga mantenuto in vita sino alla scadenza concordata e l'eventuale risoluzione ante tempus non fa venir meno alcuno dei diritti derivanti dal contratto, non è configurabile quel metus costituente ragione giustificatrice della regolamentazione della prescrizione nel rapporto a tempo indeterminato non assistito dal regime di stabilità reale.
Dunque, le ragioni sottese al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite in relazione al rapporto di impiego privato inducono necessariamente a ritenere che nell'ambito dell'impiego pubblico
8 contrattualizzato, nel quale opera il divieto di conversione posto dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, anche nell'ipotesi di contratti a termine affetti da nullità debba valere la medesima regola fissata per i contratti validi ed efficaci: infatti, essendo impedita per legge la conversione in un unico rapporto a tempo indeterminato, non è riscontrabile la condizione, valorizzata dalla Corte Costituzionale ai fini della parziale dichiarazione di incostituzionalità e ritenuta imprescindibile dalle Sezioni Unite, ossia «il timore del recesso, cioè del licenziamento, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinunzia a una parte dei propri diritti» ( Corte Cost. n. 63/1966).
Dalla documentazione in atti risulta, peraltro, che il ricorrente in contemperanza con altri richiedenti, abbia avanzato alle controparti le regolari richieste di diffida al pagamento dei propri crediti maturati, richieste regolarmente ricevute in data 30/10/2009, 05/11/2012 e 05/09/2016., oltre ad aver notificato il ricorso entro il successivo termine quinquennale (tenuto conto del periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale)
Tanto premesso, nel caso di specie, avendo il ricorrente interrotto la prescrizione con la notifica dei seguenti atti interruttivi: 30.10.2009 - 5.12.2012 -05-09-2016- nonchè dell'odierno ricorso giudiziale, in applicazione dell'art.2948 n.4 c.c. devono ritenersi tuttavia estinti tutti i crediti maturati in data anteriore al 30.10.2004 in assenza di un precedente atto interruttivo - per intervenuta prescrizione quinquennale.
Pertanto, con riferimento al periodo oggetto di causa, deve dirsi fondata la domanda del ricorrente inerente i crediti maturati dal 30.10.2004 al 31-08-2018 in quanto non esisteva alcuna “ragione obiettiva” che giustificasse la differenza di trattamento economico tra i lavoratori comparabili a tempo indeterminato e i lavoratori “ precari”, con la conseguenza che esiste una pretesa, di natura risarcitoria, al versamento delle correlate differenze retributive, da limitarsi al trattamento economico base e alla tredicesima mensilità spettanti al lavoratore dipendente a tempo indeterminato comparabile.
La ricorrente, dunque, ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno commisurato alle differenze retributive tra il trattamento economico conseguito quale collaboratore coordinato e continuativo, per il periodo dal 31 ottobre 2009 al 31 agosto 2018, e quello dovuto sulla base delle previsioni del CCNL del Comparto Scuola ai dipendenti ATA con profilo professionale di assistente amministrativo Profilo
F1 (ex B1) non essendo stato in alcun modo contestata la riconducibilità a tale inquadramento delle mansioni svolte, peraltro confortata dalla copiosa documentazione in atti (ordini di servizio).
Sulla scorta delle risultanze istruttorie acquisite, pertanto, il giudice, ritenuta la domanda sufficientemente istruita e documentata, ha disposto ctu contabile al fine dell'esatta determinazione delle spettanze in ipotesi a credito, tenuto conto dell'importo percepito dalla lavoratrice e sulla base del normativo ed economico previsto dai c.c.n.l. di settore via via vigenti ed applicati dal datore di lavoro.
9 Il giudicante, ritiene di poter fare affidamento ai conteggi, contenuti nell'esaustivo lavoro peritale stante la loro precisione e la mancanza di vizi tecnici e logici, oltre che di errori matematici (cfr. consulenza tecnica depositata in data 25.06.2025 ipotesi 2°)
Tale differenze ammontano complessivamente ad euro 81.274,47
Per quanto concerne il governo delle spese di lite, tra il ricorrente e il resistente, le stesse CP_1 vanno compensate, nella misura della metà, tenuto conto sia del dato per cui la domanda del ricorrente è stata accolta solo in quota parte, sia pure valorizzando la particolare complessità delle questioni di diritto sottostanti alla controversia nonché l'evoluzione giurisprudenziale tuttora in fieri, come testimoniato dall'esistenza di rinvii pregiudiziali alla CGUE di recentissimo promovimento e da pronunce ugualmente recenti del Giudice di legittimità e di quello delle Leggi. La restante metà è posta a carico del resistente e si liquida come da dispositivo con distrazione. CP_1
CP_ Le spese di lite tra e ricorrente sono interamente compensate tenuto conto che alcuna domanda è stata formulata nei riguardi dell' . Controparte_4
Le spese di ctu sono poste a definitivo carico del e sono liquidate Controparte_1 come da separato decreto.
P.Q.M
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e dichiara che l'attività svolta da , in favore Parte_1 dell' Amministrazione scolastica resistente, si è svolta secondo le modalità tipiche del lavoro subordinato per il periodo dal 1° luglio 2001 al 31 agosto 2018;
2) condanna il resistente al risarcimento del danno, in favore della Controparte_1 parte ricorrente pari alla differenza tra il trattamento economico conseguito quale collaboratore coordinato e continuativo, per il periodo dal 31 ottobre 2009 al 31 agosto 2018, e quello dovuto sulla base delle previsioni del CCNL del Comparto Scuola ai dipendenti ATA con profilo professionale di assistente amministrativo Profilo F1 (ex B1), come indicato in parte motiva, per un importo complessivo di euro 81.274,47 oltre interessi legali a decorrere dal giorno della maturazione dei crediti fino al soddisfo;
3) rigetta nel resto il ricorso;
4) condanna il resistente al pagamento di metà delle spese di lite, detta metà che liquida in € CP_1
3.348,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore degli avvocati Giuseppe
Tescione e Gianluca Corriere , compensando tra le medesime parti la restante metà delle spese di lite CP_ 5) compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l
10 6) pone a definitivo carico del le spese di ctu liquidate come da Controparte_1 separato decreto
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data deposito
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Gambardella
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