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Decreto 10 febbraio 2025
Decreto 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, decreto 10/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale del Lavoro di Nola, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott.ssa Maria Bertha Romano: esaminati gli atti della procedura n. R.G. 4622 /2021 introdotta da nata il [...] a [...] Parte_1
(NA) difesa come in atti nei confronti dell'
in persona del legale rappresentante p.t., difeso come in atti CP_1
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c.; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
P.Q.M.
Omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio e pertanto dichiara che NON sussistono i presupposti sanitari per il riconoscimento del beneficio richiesto:
- Dichiara non dovuto il rimborso all' delle spese della procedura, CP_1
sussistendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c ; - Compensa tra le parti integralmente le spese processuali, tenuto conto della dichiarazione reddituale in atti;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese relative all'accertamento CP_1
peritale, liquidate come da separato decreto.
Nola, addì 04/02/2025
Il GIUDICE DEL LAVORO
G.O.P. Dott.ssa Maria Bertha Romano
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale del Lavoro di Nola, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott.ssa Maria Bertha Romano: esaminati gli atti della procedura n. R.G. 4622 /2021 introdotta da nata il [...] a [...] Parte_1
(NA) difesa come in atti nei confronti dell'
in persona del legale rappresentante p.t., difeso come in atti CP_1
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c.; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
P.Q.M.
Omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio e pertanto dichiara che NON sussistono i presupposti sanitari per il riconoscimento del beneficio richiesto:
- Dichiara non dovuto il rimborso all' delle spese della procedura, CP_1
sussistendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c ; - Compensa tra le parti integralmente le spese processuali, tenuto conto della dichiarazione reddituale in atti;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese relative all'accertamento CP_1
peritale, liquidate come da separato decreto.
Nola, addì 04/02/2025
Il GIUDICE DEL LAVORO
G.O.P. Dott.ssa Maria Bertha Romano