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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 6572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6572 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5655/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 5655/2019 R.G.
TRA
p.iva elettivamente domiciliata in Benevento, alla via Caggiano n.18, Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Luigi Casillo, c.f. , che la rappresenta e difende in C.F._1 virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata Controparte_1 P.IVA_2 alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Fabio De Donato, c.f. , C.F._2 presso il cui studio elettivamente domicilia, in Grottaminarda (AV), alla Via G. Boccaccio, 42,
APPELLATA
NONCHE'
p.i. Controparte_2 C.F._3
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
p.i. CP_3 P.IVA_3
1 APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
p.i. CP_4 P.IVA_4
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 126/2019, pubblicata il 4.12.2019.
Conclusioni dell'appellante “in riforma, anche parziale, della sentenza impugnata, Parte_1 accertare e dichiarare la violazione in capo all'impresa opposta dei principi di correttezza, buona fede e lealtà e per l'effetto revocare l'impugnato D.I. oltre che per tutte le motivazioni in fatto e in diritto meglio dedotte in narrativa, tenendo indenne l'opponente da qualsivoglia pretesa creditizia avversaria;
nel merito in via subordinata: - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono, revocare comunque l'impugnato D.I. nella misura dei lavori eventualmente eseguiti dall'impresa opposta, riducendo in termini di Giustizia il credito ex adverso azionato, tenuto conto anche dei costi aggiuntivi da imputarsi all'erronea esecuzione dell'opera di trasporto da parte della così come descritto in narrativa, anche a mezzo CTU Controparte_1 contabile;
sempre e comunque IN VIA PRELIMINARE, per i motivi innanzi espressi: - accertare e dichiarare tardiva, inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondata in fatto e in diritto la chiamata in causa in garanzia e la domanda di regresso formulata dalla Controparte_2
in persona del l.r. p.t, nei confronti della in persona del legale
[...] Parte_1 rappresentante p.t, e per l'effetto, rigettarle in toto, con ogni conseguente provvedimento;
- accertare e dichiarare la inammissibilità, la improponibilità, improcedibilità, nonchè la infondatezza in fatto e in diritto della domanda così come estesa dalla in persona del l.r.p.t., nei Controparte_1 confronti della in persona del l.r.p.t., e, per l'effetto, rigettarla con ogni conseguente Parte_1 provvedimento;
sempre e comunque, NEL MERITO, per i motivi innanzi espressi: - rigettare le domande tutte ex adverso proposte nei confronti della in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., in quanto infondate in fatto ed in diritto”.
Conclusioni dell'appellata “1) in via preliminare di rito, dichiarare la Controparte_1 inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342, comma 1^, n. 1 e 2, c.p.c.; 2) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle preliminari eccezioni di inammissibilità, salvo gravame, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata;
3) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle ragioni espresse ai precedenti punti, salvo gravame, porre ogni effetto negativo del presente giudizio per l'appellata, anche di restituzione delle somme e delle spese legali, ad esclusivo carico della in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore per avervi dato causa”;
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 6.05.2013 dinanzi al Tribunale di Ariano Irpino la (d'ora in avanti espose che: a) aveva formulato a favore della Controparte_1 CP_1
(d'ora in avanti ) un'offerta mediante scrittura recante il Controparte_2 Controparte_2 CP_2
2 numero 140/2012, per “lavaggio, carico in deposito, trasporti e noleggio autogrù per sollevamento in cantiere di 3 turbine eoliche DE WIND da 1 MW”, al costo complessivo di euro 160.000,00, offerta che veniva accettata dalla;
b) con successiva scrittura n. 141/2012, connessa alla CP_2 precedente, la formulava in favore della un'ulteriore offerta, per “extra costi di CP_1 CP_2 noleggio autogru per sollevamento in cantiere di 3 turbine eoliche DE WIND da 1 MW”; c) nell'offerta di cui alla scrittura n. 141/12, anch'essa accettata dalla , erano stati CP_2 dettagliatamente indicati i costi delle prestazioni 'extra' rispetto a quelle oggetto della precedente offerta;
d) in virtù degli accordi intercorsi, venivano innanzitutto eseguite le prestazioni relative all'offerta n. 140/2012 ed emesse le fatture nn. 1 e 2 del 2013, per complessivi euro 160.000,00, regolarmente saldate;
e) anche le prestazioni 'extra' erano state eseguite e, per ciascuna di esse, erano stati emessi 'buoni prestazioni', sottoscritti dal responsabile del cantiere;
f) non era stato pagato l'importo di euro 67.980,00, di cui alla fattura n. 41/2013, nella quale risultavano specificamente indicati i singoli 'buoni prestazioni'; g) vane erano state le richieste di pagamento.
Il Tribunale di Ariano Irpino, con decreto n. 151 del 2013 ingiunse alla il pagamento di CP_2 euro 67.980,00, oltre interessi come richiesti, a favore di CP_1
§ 1.2. La propose opposizione deducendo che la sottoscrizione per accettazione dell'offerta CP_2
n. 141/2012 non era riconducibile al legale rappresentate di essa società opponente, . CP_5
Precisò di aver pagato integralmente “quanto convenuto in esecuzione dell'unico contratto sottoscritto dal OR , nella sua qualità, il solo ed unico contratto sottoscritto tra CP_5 le parti in contesa, relativo all'offerta di trasporto e noleggio n° 140/2012”. Aggiunse: “il supposto credito nel suo complessivo ammontare non è mai esistito” e “nella denegata e non creduta ipotesi che sia confermata in punto di quantum l'ingiunzione de qua, non si potrà non tenere conto, per quanto attiene al merito della pretesa avversaria, anche della pessima esecuzione delle opere e dei danni dalla stessa arrecati a causa dell'inesatto adempimento, il cui costo da portarsi in detrazione ci si riserva di meglio quantificare in prosieguo, se del caso anche per mezzo di idonea CTU”.
Chiese, quindi, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
§ 1.3. Si costituì la propose istanza di verificazione della firma in calce alla scrittura-contratto CP_1
n. 141/2012. Rappresentò di aver eseguito i lavori a regola d'arte. Depositò documentazione ulteriore, rispetto a quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, ed evidenziò che, stante la mancata contestazione dei “buoni prestazioni”, le doglianze dell'opponente dovevano ritenersi infondate.
Parte opponente, nelle prime memorie depositate ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c., sul presupposto che la fondava le proprie pretese, non solo sulla scrittura n. 141/2012, ma anche CP_1 su numerose “bolle di consegna”, viste “per la prima volta” dopo la costituzione di controparte (in
3 quanto depositate unitamente alla comparsa di costituzione) e che il sottoscrittore dei suddetti documenti era l'ing. in rapporto di collaborazione con le società CP_6 Parte_1 CP_4
e chiese di chiamare in causa le indicate società per essere da esse manlevata in
[...] CP_3 caso di condanna al pagamento di somme a favore della
[...]
che la aveva commissionato l'istallazione dell'impianto eolico in questione ad essa Parte_2 Pt_1 società , la quale, a sua volta, si era avvalsa delle prestazioni della rese a seguito del Pt_3 CP_1 solo contratto di cui all'offerta n. 140/2012 e non anche di quella indicata con il n. 141/2012, e che l'ing. non era mai stato preposto dalla allo svolgimento di alcuna attività presso il CP_6 CP_2 cantiere.
§ 1.4. Autorizzata la chiamata in causa, si costituì l' ed espose di aver incaricato la Parte_1 CP_2 della fornitura e dell'installazione di due aereogeneratori con potenza nominale 999 KW, e che la aveva subappaltato alla lo stoccaggio dei componenti presso il suo magazzino di CP_2 CP_1
Grottaminarda, nonché il loro trasporto in sito e il sollevamento per il montaggio, precisando di non conoscere i dettagli dell'accordo tra la e la CP_2 CP_1
Concluse chiedendo il rigetto della domanda di manleva.
Si costituirono la e la contestando, anch'esse, la domanda di manleva. CP_3 CP_4
§ 1.5. Il primo giudice, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettò l'opposizione proposta dalla e confermò il decreto ingiuntivo del Tribunale di Ariano Irpino n. 151 del 23.05.2013 (capo CP_2
1) del dispositivo); rigettò le domande proposte nei confronti della e della (capo 2) del CP_3 CP_4 dispositivo); condannò in solido con la , al pagamento a favore della ella Parte_1 CP_2 CP_1 somma di euro 45.320,00, pari ai due terzi dell'importo ingiunto, con diritto di regresso per la nei confronti della qualora il pagamento fosse stato eseguito dalla (capo 3) CP_2 Pt_1 CP_2 del dispositivo); condannò la al pagamento delle spese di lite a favore della della CP_2 CP_1
e della (capo 4) del dispositivo); condannò in solido con la , a pagare a CP_3 CP_4 Pt_1 CP_2 favore della le spese di lite, nella misura di due terzi, con diritto di regresso per la CP_1 CP_2 nei confronti della qualora il pagamento fosse eseguito dalla (capo 5) del dispositivo); Pt_1 CP_2 compensò le spese di lite tra ed (capo 6) del dispositivo). CP_2 Pt_1
Il Tribunale ha posto a fondamento della decisione le ragioni che di seguito si sintetizzano.
1) L'opposizione è infondata. La ha fondato il proprio credito sulla scrittura-contratto n. CP_1
141/2012, depositata unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo. La riconducibilità della sottoscrizione del contratto alla va affermata senza necessità di disporre consulenza CP_2 grafologica. L'espletamento delle prestazioni di cui al citato contratto è stato provato mediante documenti (buoni prestazioni e documenti di trasporto, che il teste ha confermato di aver CP_6 sottoscritto presso il cantiere dove sono stati installati gli impianti eolici) e a mezzo testimoni. La
4 stessa sottoscrizione del contratto ed il suo contenuto, anche nel quantum, è stato confermato mediante prova orale (testi e . Non vi è dunque motivo per Testimone_1 Testimone_2 dubitare dell'esistenza del rapporto contrattuale e dell'esecuzione delle prestazioni ivi previste tra e , così come dedotto in lite. Dal confronto tra il contratto n. 140/2012 e quello n. CP_1 CP_2
141/2012 “emerge che gli oggetti in essi contemplati sono tra di loro differenti e che il pagamento addotto dalla si riferisce unicamente alle prestazioni di cui al contratto 140/2012”. CP_2
Pertanto, sussistendo la prova dell'esistenza della fonte dell'obbligazione contrattuale (il contratto
141/2012) e dell'esecuzione delle prestazioni, spettava all'opponente dare prova del pagamento, prova che non risulta fornita.
2) I dedotti inadempimenti della - qualificati dalla nell'atto di citazione come << CP_1 CP_2 gravi errori nell'adempimento del contratto, quali l'aver provveduto allo smontaggio ed al rimontaggio delle parti, abbinando erroneamente le parti, nonostante queste recassero numeri di matricola ben evidenti, errori di tale gravità da provocare ritardi e danni>> - oltre che rimasti sforniti di prova, comunque non sarebbero riconducibili alla in quanto il montaggio della CP_1 componentistica eolica non era demandata contrattualmente all'opposta bensì al montatore RK
Kirscbaum, mentre la doveva curare unicamente le attività di sollevamento dei componenti CP_1 eolici ( è quanto emerge dal contratto 141/2012 e dalle dichiarazioni testimoniali).
3) E' fondata la domanda di garanzia della nei confronti della chiamata in causa. Essa CP_2 Pt_1 si basa sulla scrittura privata stipulata tra le parti, confermata da , mai contestata in Testimone_3 nessuno degli scritti difensivi dalla In particolare è intervenuto nella citata Pt_1 Testimone_3 scrittura, in nome e per conto della assumendo << ogni tipo di responsabilità per mancata Parte_1 consegna su sito dei generatori, sia successiva messa a dimora, danni causati all'oggetto della fornitura>>. Il documento, dunque, “e' idoneo a vincolare la a garantire la Parte_1 CP_2 dagli effetti nefasti derivanti dalla esecuzione dei contratti di fornitura chiavi in mano degli impianti eolici”.
4) Non risultano, invece, legittimate passivamente la e la chiamate in CP_3 CP_4 garanzia, per un duplice ordine di ragioni: a) i nomi delle due società non compaiono nella scrittura privata intercorsa tra la e la b) la ha curato le sole attività di supervisione in CP_2 Pt_1 CP_4 cantiere durante le fasi di monitoraggio;
ciò risulta esplicitamente dalla documentazione in atti.
Pertanto la domanda di garanzia formulata dalla nei confronti della e della CP_2 CP_3 CP_4 deve essere disattesa.
5) La domanda di garanzia della nei confronti della estensibile a favore della CP_2 Pt_1 CP_1 come richiesto da quest'ultima. Va, quindi, accolta la domanda di condanna della in solido, Parte_1 con la , a favore della Nello specifico, risulta dalla documentazione in atti che la CP_2 CP_1
5 aveva commissionato alla la < Parte_1 CP_2 nominale 999kwe Erezione degli stessi presso il sito di Cerignola>>. Il terzo generatore, invece, era oggetto del contratto tra e . La domanda di pagamento formulata da nei CP_2 CP_3 CP_1 confronti della per euro 67.980,00 attiene agli extra costi per le attività di sollevamento dei CP_2 tre generatori. Pertanto la risponde esclusivamente per i due terzi di tali extra costi: euro Pt_1
45.320,00, oltre agli interessi di mora dalla emissione delle fatture al soddisfo. Per detto importo la isulta obbligata in via solidale con la , in virtù del rapporto di garanzia scaturente dalla Pt_1 CP_2 scrittura privata prodotta in atti. Va altresì riconosciuto il diritto di regresso, fino alla concorrenza di due terzi, di nei confronti di qualora il pagamento dell'importo innanzi menzionato CP_2 Pt_1
(e delle spese e competenze di causa) dovesse essere eseguito direttamente dalla . CP_2
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, cui ha resistito, costituendosi, Parte_1 la CP_1
Pur ritualmente citate, non si sono costituite la , la e la ne va, pertanto, CP_2 CP_3 CP_4 dichiarata la contumacia.
Le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 1° luglio 2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c., ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
In data 11.09.2025 il difensore della ha depositato istanza di interruzione del giudizio sul CP_1 rilievo che la società appellante era stata cancellata dal registro delle imprese.
§ 3. Prima di esaminare il gravame, per ragioni di ordine logico-giuridico deve essere valutata la richiesta di interruzione del giudizio.
Non sussistono i presupposti per l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c.
E invero la perdita della capacità di stare in giudizio di una parte costituita comporta l'interruzione del processo soltanto quando il procuratore della stessa dichiari l'evento in udienza o lo notifichi alle altre parti.
Nel caso di specie la dedotta cancellazione dal registro delle imprese della società appellante,
[...]
segnalata dal difensore della non è stata dichiarata dal procuratore costituito dell' Pt_1 CP_1 Pt_1 avv.to Luigi Casillo, né risulta che quest'ultimo abbia notificato l'evento alle altre parti.
I files eml depositati dall'avv.to Fabio De Donato, difensore della sono relativi a notifiche CP_1 effettuate a sua cura, e non da parte del difensore della alle altre parti costituite. Pt_1
Significativo al riguardo è il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora
6 l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c, la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza
l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4, c.p.c.” (cfr., tra le ultime, ordinanza della Corte di Cassazione n. 2439/2024).
Ne consegue che non può essere dichiarata l'interruzione del processo e che, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato, l'avv.to Luigi Casillo, continua a rappresentare la parte appellante, risultando stabilizzata la posizione processuale di quest'ultima. Pt_1
§ 3.1. Con l'atto di appello, non articolato in separati motivi di gravame, ensura la sentenza del Pt_1
Tribunale sul preliminare rilievo che “Il giudice di prime cure correttamente avrebbe dovuto ritenere tardiva e non ammissibile, poiché non formulata nei termini di legge, la chiamata in causa avanzata dalla nei confronti della . Secondo l'appellante ne deriverebbe la nullità della CP_2 Parte_1 sentenza di primo grado.
L'appellante argomenta che la chiamata di terzo in causa non doveva e non poteva essere autorizzata poiché la domanda è stata tardivamente avanzata dalla , soltanto a seguito della costituzione CP_2 in giudizio da parte della in fase di concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.. Secondo CP_1
l'appellante la avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione a chiamarla in causa con Pt_1 CP_2
l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, poiché, sin dall'inizio del processo conosceva i rapporti intercorrenti con essa società né la nella comparsa di costituzione nel giudizio Pt_1 CP_1 di primo grado, aveva dedotto o eccepito fatti che avrebbero potuto far sorgere l'esigenza di chiamare in manleva la Parte_1
§ 3.2. La parte appellante si duole, poi, della mancata ammissione della prova testimoniale sulle circostanze indicate ai capi 1), 2), 3) e 4) delle memorie depositate nei termini di cui all'art. 183,6° comma, c.p.c., pur essendo, invece, stata ammessa la prova testimoniale richiesta dalla CP_1 finalizzata a dimostrare l'esistenza di un contratto scritto, quello relativo all'accettazione dell'offerta contraddistinta dal n. 141/2012, nonostante la sottoscrizione del legale rappresentante della CP_2 fosse stata espressamente disconosciuta. In particolare deduce che: a) il primo giudice avrebbe dovuto
7 disporre consulenza tecnica d'ufficio grafologica, al fine di dissipare ogni possibile dubbio sulla provenienza della scrittura privata, anche alla luce del disposto dell'art. 2721 c.c. secondo il quale la prova testimoniale dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede due euro e cinquantotto centesimi;
b) il teste non risulta attendibile in quanto lavora per la ditta Testimone_2
, la quale ha affidato gru (noleggio a caldo) alla società e quest'ultima e Controparte_7 CP_1 la ditta hanno la stessa sede operativa, dove ci sono dipendenti di entrambe;
c) anche il Tes_1 teste è inattendibile in quanto socio della d) il teste afferma nella Testimone_1 CP_1 CP_6 sostanza di essere assolutamente estraneo sia alla che alla . Pt_1 CP_2
§ 3.3. L sostiene, inoltre, che il primo giudice “avrebbe dovuto dichiarare irrilevante e/o Pt_1 inammissibile e/o inutilizzabile e/o infondata la scrittura sottoscritta da in nome e per Testimone_3 conto della poiché la parte che ha prodotto il documento e la parte che ha inteso Pt_1 avvantaggiarsene NON hanno espressamente fondato le loro domande ed eccezioni sul documento medesimo, dichiarando per l'effetto infondate e non provate le domande avanzate nei confronti della
rigettandole in toto”. Pt_1
Aggiunge, infine, che dalla lettura della scrittura sottoscritta dal emerge che non vi è alcun Tes_3 impegno da parte della al pagamento di debiti assunti per qualsivoglia ragione dalla Pt_1 CP_2 nei confronti della potendosi, al più ravvisare una garanzia per responsabilità nell'esecuzione CP_1 della prestazione, ma non di certo per i debiti contratti dalla . Argomenta: “È del tutto CP_2 illogico, immotivato e imprudente ritenere che la avesse potuto impegnarsi illimitatamente e Pt_1 genericamente nei confronti della per pagamenti che avrebbe dovuto effettuare CP_2 quest'ultima a favore della CP_1
§ 4. Il gravame è fondato nei termini che di seguito si espongono.
Va premesso che la non ha impugnato la sentenza di primo grado e, pertanto, resta ferma CP_2 la statuizione del primo giudice di rigetto dell'opposizione dalla stessa proposta in primo grado, con conferma del decreto ingiuntivo n. 151 del 23.5.2013.
Quanto alla posizione dell'appellante - chiamata in garanzia nel giudizio di primo grado e Pt_1 condannata in solido con la , al pagamento della somma di euro 45.320,00 - si osserva come CP_2 il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni del giudicante assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione. (cfr. Cass. sentenza n.
2331 del 26/01/2022).
Ne consegue che inammissibili sono le doglianze dell' esposte al precedente paragrafo 3.1, Pt_1 relative alla tardività della sua chiamata in causa, non essendo stata, peraltro, dedotta dalla terza
8 chiamata una lesione del diritto al contraddittorio, né la circostanza che abbia subito preclusioni processuali nell'espletamento dell'attività difensiva.
Ciò posto, la fondatezza della doglianza esposta al precedente paragrafo 3.3. - con la quale si contesta la sussistenza di un obbligo della i garantire il pagamento delle prestazioni eseguite dalla Pt_1 CP_1
a favore della - rende superfluo l'esame del motivo di gravame sintetizzato al paragrafo CP_2
3.2.
E invero l'incontestato contenuto della scrittura sottoscritta da , per conto della Testimone_3 Pt_1 con la quale quest'ultima assume nei confronti della << ogni tipo di responsabilità per CP_2 mancata consegna su sito dei generatori, sia successiva messa a dimora, danni causati all'oggetto della fornitura e quant'altro non espressamente qui riportato e riconducibile alla scrivente >>, come condivisibilmente sottolineato dall'appellante, non può essere, all'evidenza, interpretata nel senso che la avrebbe garantito il pagamento delle prestazioni che la aveva subappaltato alla Pt_1 Pt_3
.. Il riferimento alla 'responsabilità per mancata consegna' dei generatori e per gli eventuali CP_1 danni causati dagli stessi, non implica affatto che la vrebbe dovuto garantire il pagamento della Pt_1
alla L.A.S. relativo agli “extra costi di noleggio autogru per sollevamento in cantiere di 3 CP_2 turbine eoliche DE WIND da 1 MW” (posti a fondamento del credito della a seguito di accordi CP_1 intercorsi tra la e la . Del resto è pacifico che la aveva commissionato CP_2 CP_1 Pt_1
l'istallazione dell'impianto eolico in questione alla , la quale, a sua volta, si era avvalsa delle Pt_3 prestazioni della L.A.S.; non emerge, quindi, alcun obbligo di pagamento - né a titolo di garanzia né
a titolo di manleva - a carico della ed a favore della . Al più, in forza della citata Pt_1 CP_2 scrittura, la avrebbe dovuto manlevare la da responsabilità per fatti imputabili a terzi Pt_1 CP_2 in fase di consegna dei generatori e di installazione degli stessi, ma non certo dall'obbligo di pagamento di prestazioni che, nella qualità di subappaltatrice, quest'ultima aveva assunto nei confronti della L.A.S.
Peraltro, il ricorso dell'appaltatore - nel caso di specie la - al subappalto, con affidamento CP_2 di lavori alla (subappaltatore) non comporta l'instaurazione di alcun rapporto diretto tra il CP_1 committente a monte ( e il subappaltatore ( , con la conseguenza che quest'ultimo può Pt_1 CP_1 rivolgersi ai fini dell'adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione, soltanto all'appaltatore (cfr. Cass. sentenza n. 16917 del CP_2
2011).
Per quanto esposto la sentenza di primo grado va parzialmente riformata, con l'eliminazione della statuizione di condanna di al pagamento della somma di euro 45.320,00 a favore della Pt_1 CP_1
§ 5. La riforma della sentenza impugnata comporta un nuovo regolamento delle spese del giudizio di primo grado, tenendo conto dell'esito complessivo della lite.
9 La e la vanno, quindi, condannate al pagamento delle spese di entrambi i gradi di CP_1 CP_2 giudizio a favore della Esse si liquidano in base allo scaglione compreso tra euro 26.000,01 ed Pt_1 euro 52.000,00, in misura prossima ai minimi di tariffa, in considerazione della contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione.
Quanto al rapporto processuale tra l'appellante e le società e nulla va disposto sulle CP_3 CP_4 spese di lite del grado, atteso che l'appellante non ha formulato nessuna domanda nei loro confronti.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
a) dichiara la contumacia di di e di Controparte_2 CP_3 CP_4
b) in accoglimento dell'appello, rigetta la domanda di garanzia formulata in primo grado dalla e dalla nei confronti della con Controparte_2 Controparte_1 Pt_1 conseguente caducazione del capo 3) e del capo 5) del dispositivo della sentenza impugnata;
c) condanna e in via solidale, al Controparte_2 Controparte_1 pagamento delle spese processuali a favore di spese che, per il primo grado, si liquidano Parte_1 in euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, e, per il presente grado, si liquidano in euro 5.000,00 per compensi e in euro 1.158,00 per esborsi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
d) restano fermi i capi 1), 2), 4) e 6) del dispositivo della sentenza impugnata.
Così deciso il 15.12.2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 5655/2019 R.G.
TRA
p.iva elettivamente domiciliata in Benevento, alla via Caggiano n.18, Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Luigi Casillo, c.f. , che la rappresenta e difende in C.F._1 virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata Controparte_1 P.IVA_2 alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Fabio De Donato, c.f. , C.F._2 presso il cui studio elettivamente domicilia, in Grottaminarda (AV), alla Via G. Boccaccio, 42,
APPELLATA
NONCHE'
p.i. Controparte_2 C.F._3
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
p.i. CP_3 P.IVA_3
1 APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
p.i. CP_4 P.IVA_4
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 126/2019, pubblicata il 4.12.2019.
Conclusioni dell'appellante “in riforma, anche parziale, della sentenza impugnata, Parte_1 accertare e dichiarare la violazione in capo all'impresa opposta dei principi di correttezza, buona fede e lealtà e per l'effetto revocare l'impugnato D.I. oltre che per tutte le motivazioni in fatto e in diritto meglio dedotte in narrativa, tenendo indenne l'opponente da qualsivoglia pretesa creditizia avversaria;
nel merito in via subordinata: - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono, revocare comunque l'impugnato D.I. nella misura dei lavori eventualmente eseguiti dall'impresa opposta, riducendo in termini di Giustizia il credito ex adverso azionato, tenuto conto anche dei costi aggiuntivi da imputarsi all'erronea esecuzione dell'opera di trasporto da parte della così come descritto in narrativa, anche a mezzo CTU Controparte_1 contabile;
sempre e comunque IN VIA PRELIMINARE, per i motivi innanzi espressi: - accertare e dichiarare tardiva, inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondata in fatto e in diritto la chiamata in causa in garanzia e la domanda di regresso formulata dalla Controparte_2
in persona del l.r. p.t, nei confronti della in persona del legale
[...] Parte_1 rappresentante p.t, e per l'effetto, rigettarle in toto, con ogni conseguente provvedimento;
- accertare e dichiarare la inammissibilità, la improponibilità, improcedibilità, nonchè la infondatezza in fatto e in diritto della domanda così come estesa dalla in persona del l.r.p.t., nei Controparte_1 confronti della in persona del l.r.p.t., e, per l'effetto, rigettarla con ogni conseguente Parte_1 provvedimento;
sempre e comunque, NEL MERITO, per i motivi innanzi espressi: - rigettare le domande tutte ex adverso proposte nei confronti della in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., in quanto infondate in fatto ed in diritto”.
Conclusioni dell'appellata “1) in via preliminare di rito, dichiarare la Controparte_1 inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342, comma 1^, n. 1 e 2, c.p.c.; 2) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle preliminari eccezioni di inammissibilità, salvo gravame, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata;
3) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle ragioni espresse ai precedenti punti, salvo gravame, porre ogni effetto negativo del presente giudizio per l'appellata, anche di restituzione delle somme e delle spese legali, ad esclusivo carico della in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore per avervi dato causa”;
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 6.05.2013 dinanzi al Tribunale di Ariano Irpino la (d'ora in avanti espose che: a) aveva formulato a favore della Controparte_1 CP_1
(d'ora in avanti ) un'offerta mediante scrittura recante il Controparte_2 Controparte_2 CP_2
2 numero 140/2012, per “lavaggio, carico in deposito, trasporti e noleggio autogrù per sollevamento in cantiere di 3 turbine eoliche DE WIND da 1 MW”, al costo complessivo di euro 160.000,00, offerta che veniva accettata dalla;
b) con successiva scrittura n. 141/2012, connessa alla CP_2 precedente, la formulava in favore della un'ulteriore offerta, per “extra costi di CP_1 CP_2 noleggio autogru per sollevamento in cantiere di 3 turbine eoliche DE WIND da 1 MW”; c) nell'offerta di cui alla scrittura n. 141/12, anch'essa accettata dalla , erano stati CP_2 dettagliatamente indicati i costi delle prestazioni 'extra' rispetto a quelle oggetto della precedente offerta;
d) in virtù degli accordi intercorsi, venivano innanzitutto eseguite le prestazioni relative all'offerta n. 140/2012 ed emesse le fatture nn. 1 e 2 del 2013, per complessivi euro 160.000,00, regolarmente saldate;
e) anche le prestazioni 'extra' erano state eseguite e, per ciascuna di esse, erano stati emessi 'buoni prestazioni', sottoscritti dal responsabile del cantiere;
f) non era stato pagato l'importo di euro 67.980,00, di cui alla fattura n. 41/2013, nella quale risultavano specificamente indicati i singoli 'buoni prestazioni'; g) vane erano state le richieste di pagamento.
Il Tribunale di Ariano Irpino, con decreto n. 151 del 2013 ingiunse alla il pagamento di CP_2 euro 67.980,00, oltre interessi come richiesti, a favore di CP_1
§ 1.2. La propose opposizione deducendo che la sottoscrizione per accettazione dell'offerta CP_2
n. 141/2012 non era riconducibile al legale rappresentate di essa società opponente, . CP_5
Precisò di aver pagato integralmente “quanto convenuto in esecuzione dell'unico contratto sottoscritto dal OR , nella sua qualità, il solo ed unico contratto sottoscritto tra CP_5 le parti in contesa, relativo all'offerta di trasporto e noleggio n° 140/2012”. Aggiunse: “il supposto credito nel suo complessivo ammontare non è mai esistito” e “nella denegata e non creduta ipotesi che sia confermata in punto di quantum l'ingiunzione de qua, non si potrà non tenere conto, per quanto attiene al merito della pretesa avversaria, anche della pessima esecuzione delle opere e dei danni dalla stessa arrecati a causa dell'inesatto adempimento, il cui costo da portarsi in detrazione ci si riserva di meglio quantificare in prosieguo, se del caso anche per mezzo di idonea CTU”.
Chiese, quindi, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
§ 1.3. Si costituì la propose istanza di verificazione della firma in calce alla scrittura-contratto CP_1
n. 141/2012. Rappresentò di aver eseguito i lavori a regola d'arte. Depositò documentazione ulteriore, rispetto a quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, ed evidenziò che, stante la mancata contestazione dei “buoni prestazioni”, le doglianze dell'opponente dovevano ritenersi infondate.
Parte opponente, nelle prime memorie depositate ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c., sul presupposto che la fondava le proprie pretese, non solo sulla scrittura n. 141/2012, ma anche CP_1 su numerose “bolle di consegna”, viste “per la prima volta” dopo la costituzione di controparte (in
3 quanto depositate unitamente alla comparsa di costituzione) e che il sottoscrittore dei suddetti documenti era l'ing. in rapporto di collaborazione con le società CP_6 Parte_1 CP_4
e chiese di chiamare in causa le indicate società per essere da esse manlevata in
[...] CP_3 caso di condanna al pagamento di somme a favore della
[...]
che la aveva commissionato l'istallazione dell'impianto eolico in questione ad essa Parte_2 Pt_1 società , la quale, a sua volta, si era avvalsa delle prestazioni della rese a seguito del Pt_3 CP_1 solo contratto di cui all'offerta n. 140/2012 e non anche di quella indicata con il n. 141/2012, e che l'ing. non era mai stato preposto dalla allo svolgimento di alcuna attività presso il CP_6 CP_2 cantiere.
§ 1.4. Autorizzata la chiamata in causa, si costituì l' ed espose di aver incaricato la Parte_1 CP_2 della fornitura e dell'installazione di due aereogeneratori con potenza nominale 999 KW, e che la aveva subappaltato alla lo stoccaggio dei componenti presso il suo magazzino di CP_2 CP_1
Grottaminarda, nonché il loro trasporto in sito e il sollevamento per il montaggio, precisando di non conoscere i dettagli dell'accordo tra la e la CP_2 CP_1
Concluse chiedendo il rigetto della domanda di manleva.
Si costituirono la e la contestando, anch'esse, la domanda di manleva. CP_3 CP_4
§ 1.5. Il primo giudice, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettò l'opposizione proposta dalla e confermò il decreto ingiuntivo del Tribunale di Ariano Irpino n. 151 del 23.05.2013 (capo CP_2
1) del dispositivo); rigettò le domande proposte nei confronti della e della (capo 2) del CP_3 CP_4 dispositivo); condannò in solido con la , al pagamento a favore della ella Parte_1 CP_2 CP_1 somma di euro 45.320,00, pari ai due terzi dell'importo ingiunto, con diritto di regresso per la nei confronti della qualora il pagamento fosse stato eseguito dalla (capo 3) CP_2 Pt_1 CP_2 del dispositivo); condannò la al pagamento delle spese di lite a favore della della CP_2 CP_1
e della (capo 4) del dispositivo); condannò in solido con la , a pagare a CP_3 CP_4 Pt_1 CP_2 favore della le spese di lite, nella misura di due terzi, con diritto di regresso per la CP_1 CP_2 nei confronti della qualora il pagamento fosse eseguito dalla (capo 5) del dispositivo); Pt_1 CP_2 compensò le spese di lite tra ed (capo 6) del dispositivo). CP_2 Pt_1
Il Tribunale ha posto a fondamento della decisione le ragioni che di seguito si sintetizzano.
1) L'opposizione è infondata. La ha fondato il proprio credito sulla scrittura-contratto n. CP_1
141/2012, depositata unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo. La riconducibilità della sottoscrizione del contratto alla va affermata senza necessità di disporre consulenza CP_2 grafologica. L'espletamento delle prestazioni di cui al citato contratto è stato provato mediante documenti (buoni prestazioni e documenti di trasporto, che il teste ha confermato di aver CP_6 sottoscritto presso il cantiere dove sono stati installati gli impianti eolici) e a mezzo testimoni. La
4 stessa sottoscrizione del contratto ed il suo contenuto, anche nel quantum, è stato confermato mediante prova orale (testi e . Non vi è dunque motivo per Testimone_1 Testimone_2 dubitare dell'esistenza del rapporto contrattuale e dell'esecuzione delle prestazioni ivi previste tra e , così come dedotto in lite. Dal confronto tra il contratto n. 140/2012 e quello n. CP_1 CP_2
141/2012 “emerge che gli oggetti in essi contemplati sono tra di loro differenti e che il pagamento addotto dalla si riferisce unicamente alle prestazioni di cui al contratto 140/2012”. CP_2
Pertanto, sussistendo la prova dell'esistenza della fonte dell'obbligazione contrattuale (il contratto
141/2012) e dell'esecuzione delle prestazioni, spettava all'opponente dare prova del pagamento, prova che non risulta fornita.
2) I dedotti inadempimenti della - qualificati dalla nell'atto di citazione come << CP_1 CP_2 gravi errori nell'adempimento del contratto, quali l'aver provveduto allo smontaggio ed al rimontaggio delle parti, abbinando erroneamente le parti, nonostante queste recassero numeri di matricola ben evidenti, errori di tale gravità da provocare ritardi e danni>> - oltre che rimasti sforniti di prova, comunque non sarebbero riconducibili alla in quanto il montaggio della CP_1 componentistica eolica non era demandata contrattualmente all'opposta bensì al montatore RK
Kirscbaum, mentre la doveva curare unicamente le attività di sollevamento dei componenti CP_1 eolici ( è quanto emerge dal contratto 141/2012 e dalle dichiarazioni testimoniali).
3) E' fondata la domanda di garanzia della nei confronti della chiamata in causa. Essa CP_2 Pt_1 si basa sulla scrittura privata stipulata tra le parti, confermata da , mai contestata in Testimone_3 nessuno degli scritti difensivi dalla In particolare è intervenuto nella citata Pt_1 Testimone_3 scrittura, in nome e per conto della assumendo << ogni tipo di responsabilità per mancata Parte_1 consegna su sito dei generatori, sia successiva messa a dimora, danni causati all'oggetto della fornitura>>. Il documento, dunque, “e' idoneo a vincolare la a garantire la Parte_1 CP_2 dagli effetti nefasti derivanti dalla esecuzione dei contratti di fornitura chiavi in mano degli impianti eolici”.
4) Non risultano, invece, legittimate passivamente la e la chiamate in CP_3 CP_4 garanzia, per un duplice ordine di ragioni: a) i nomi delle due società non compaiono nella scrittura privata intercorsa tra la e la b) la ha curato le sole attività di supervisione in CP_2 Pt_1 CP_4 cantiere durante le fasi di monitoraggio;
ciò risulta esplicitamente dalla documentazione in atti.
Pertanto la domanda di garanzia formulata dalla nei confronti della e della CP_2 CP_3 CP_4 deve essere disattesa.
5) La domanda di garanzia della nei confronti della estensibile a favore della CP_2 Pt_1 CP_1 come richiesto da quest'ultima. Va, quindi, accolta la domanda di condanna della in solido, Parte_1 con la , a favore della Nello specifico, risulta dalla documentazione in atti che la CP_2 CP_1
5 aveva commissionato alla la < Parte_1 CP_2 nominale 999kwe Erezione degli stessi presso il sito di Cerignola>>. Il terzo generatore, invece, era oggetto del contratto tra e . La domanda di pagamento formulata da nei CP_2 CP_3 CP_1 confronti della per euro 67.980,00 attiene agli extra costi per le attività di sollevamento dei CP_2 tre generatori. Pertanto la risponde esclusivamente per i due terzi di tali extra costi: euro Pt_1
45.320,00, oltre agli interessi di mora dalla emissione delle fatture al soddisfo. Per detto importo la isulta obbligata in via solidale con la , in virtù del rapporto di garanzia scaturente dalla Pt_1 CP_2 scrittura privata prodotta in atti. Va altresì riconosciuto il diritto di regresso, fino alla concorrenza di due terzi, di nei confronti di qualora il pagamento dell'importo innanzi menzionato CP_2 Pt_1
(e delle spese e competenze di causa) dovesse essere eseguito direttamente dalla . CP_2
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, cui ha resistito, costituendosi, Parte_1 la CP_1
Pur ritualmente citate, non si sono costituite la , la e la ne va, pertanto, CP_2 CP_3 CP_4 dichiarata la contumacia.
Le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 1° luglio 2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c., ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
In data 11.09.2025 il difensore della ha depositato istanza di interruzione del giudizio sul CP_1 rilievo che la società appellante era stata cancellata dal registro delle imprese.
§ 3. Prima di esaminare il gravame, per ragioni di ordine logico-giuridico deve essere valutata la richiesta di interruzione del giudizio.
Non sussistono i presupposti per l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c.
E invero la perdita della capacità di stare in giudizio di una parte costituita comporta l'interruzione del processo soltanto quando il procuratore della stessa dichiari l'evento in udienza o lo notifichi alle altre parti.
Nel caso di specie la dedotta cancellazione dal registro delle imprese della società appellante,
[...]
segnalata dal difensore della non è stata dichiarata dal procuratore costituito dell' Pt_1 CP_1 Pt_1 avv.to Luigi Casillo, né risulta che quest'ultimo abbia notificato l'evento alle altre parti.
I files eml depositati dall'avv.to Fabio De Donato, difensore della sono relativi a notifiche CP_1 effettuate a sua cura, e non da parte del difensore della alle altre parti costituite. Pt_1
Significativo al riguardo è il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora
6 l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c, la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza
l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4, c.p.c.” (cfr., tra le ultime, ordinanza della Corte di Cassazione n. 2439/2024).
Ne consegue che non può essere dichiarata l'interruzione del processo e che, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato, l'avv.to Luigi Casillo, continua a rappresentare la parte appellante, risultando stabilizzata la posizione processuale di quest'ultima. Pt_1
§ 3.1. Con l'atto di appello, non articolato in separati motivi di gravame, ensura la sentenza del Pt_1
Tribunale sul preliminare rilievo che “Il giudice di prime cure correttamente avrebbe dovuto ritenere tardiva e non ammissibile, poiché non formulata nei termini di legge, la chiamata in causa avanzata dalla nei confronti della . Secondo l'appellante ne deriverebbe la nullità della CP_2 Parte_1 sentenza di primo grado.
L'appellante argomenta che la chiamata di terzo in causa non doveva e non poteva essere autorizzata poiché la domanda è stata tardivamente avanzata dalla , soltanto a seguito della costituzione CP_2 in giudizio da parte della in fase di concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.. Secondo CP_1
l'appellante la avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione a chiamarla in causa con Pt_1 CP_2
l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, poiché, sin dall'inizio del processo conosceva i rapporti intercorrenti con essa società né la nella comparsa di costituzione nel giudizio Pt_1 CP_1 di primo grado, aveva dedotto o eccepito fatti che avrebbero potuto far sorgere l'esigenza di chiamare in manleva la Parte_1
§ 3.2. La parte appellante si duole, poi, della mancata ammissione della prova testimoniale sulle circostanze indicate ai capi 1), 2), 3) e 4) delle memorie depositate nei termini di cui all'art. 183,6° comma, c.p.c., pur essendo, invece, stata ammessa la prova testimoniale richiesta dalla CP_1 finalizzata a dimostrare l'esistenza di un contratto scritto, quello relativo all'accettazione dell'offerta contraddistinta dal n. 141/2012, nonostante la sottoscrizione del legale rappresentante della CP_2 fosse stata espressamente disconosciuta. In particolare deduce che: a) il primo giudice avrebbe dovuto
7 disporre consulenza tecnica d'ufficio grafologica, al fine di dissipare ogni possibile dubbio sulla provenienza della scrittura privata, anche alla luce del disposto dell'art. 2721 c.c. secondo il quale la prova testimoniale dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede due euro e cinquantotto centesimi;
b) il teste non risulta attendibile in quanto lavora per la ditta Testimone_2
, la quale ha affidato gru (noleggio a caldo) alla società e quest'ultima e Controparte_7 CP_1 la ditta hanno la stessa sede operativa, dove ci sono dipendenti di entrambe;
c) anche il Tes_1 teste è inattendibile in quanto socio della d) il teste afferma nella Testimone_1 CP_1 CP_6 sostanza di essere assolutamente estraneo sia alla che alla . Pt_1 CP_2
§ 3.3. L sostiene, inoltre, che il primo giudice “avrebbe dovuto dichiarare irrilevante e/o Pt_1 inammissibile e/o inutilizzabile e/o infondata la scrittura sottoscritta da in nome e per Testimone_3 conto della poiché la parte che ha prodotto il documento e la parte che ha inteso Pt_1 avvantaggiarsene NON hanno espressamente fondato le loro domande ed eccezioni sul documento medesimo, dichiarando per l'effetto infondate e non provate le domande avanzate nei confronti della
rigettandole in toto”. Pt_1
Aggiunge, infine, che dalla lettura della scrittura sottoscritta dal emerge che non vi è alcun Tes_3 impegno da parte della al pagamento di debiti assunti per qualsivoglia ragione dalla Pt_1 CP_2 nei confronti della potendosi, al più ravvisare una garanzia per responsabilità nell'esecuzione CP_1 della prestazione, ma non di certo per i debiti contratti dalla . Argomenta: “È del tutto CP_2 illogico, immotivato e imprudente ritenere che la avesse potuto impegnarsi illimitatamente e Pt_1 genericamente nei confronti della per pagamenti che avrebbe dovuto effettuare CP_2 quest'ultima a favore della CP_1
§ 4. Il gravame è fondato nei termini che di seguito si espongono.
Va premesso che la non ha impugnato la sentenza di primo grado e, pertanto, resta ferma CP_2 la statuizione del primo giudice di rigetto dell'opposizione dalla stessa proposta in primo grado, con conferma del decreto ingiuntivo n. 151 del 23.5.2013.
Quanto alla posizione dell'appellante - chiamata in garanzia nel giudizio di primo grado e Pt_1 condannata in solido con la , al pagamento della somma di euro 45.320,00 - si osserva come CP_2 il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni del giudicante assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione. (cfr. Cass. sentenza n.
2331 del 26/01/2022).
Ne consegue che inammissibili sono le doglianze dell' esposte al precedente paragrafo 3.1, Pt_1 relative alla tardività della sua chiamata in causa, non essendo stata, peraltro, dedotta dalla terza
8 chiamata una lesione del diritto al contraddittorio, né la circostanza che abbia subito preclusioni processuali nell'espletamento dell'attività difensiva.
Ciò posto, la fondatezza della doglianza esposta al precedente paragrafo 3.3. - con la quale si contesta la sussistenza di un obbligo della i garantire il pagamento delle prestazioni eseguite dalla Pt_1 CP_1
a favore della - rende superfluo l'esame del motivo di gravame sintetizzato al paragrafo CP_2
3.2.
E invero l'incontestato contenuto della scrittura sottoscritta da , per conto della Testimone_3 Pt_1 con la quale quest'ultima assume nei confronti della << ogni tipo di responsabilità per CP_2 mancata consegna su sito dei generatori, sia successiva messa a dimora, danni causati all'oggetto della fornitura e quant'altro non espressamente qui riportato e riconducibile alla scrivente >>, come condivisibilmente sottolineato dall'appellante, non può essere, all'evidenza, interpretata nel senso che la avrebbe garantito il pagamento delle prestazioni che la aveva subappaltato alla Pt_1 Pt_3
.. Il riferimento alla 'responsabilità per mancata consegna' dei generatori e per gli eventuali CP_1 danni causati dagli stessi, non implica affatto che la vrebbe dovuto garantire il pagamento della Pt_1
alla L.A.S. relativo agli “extra costi di noleggio autogru per sollevamento in cantiere di 3 CP_2 turbine eoliche DE WIND da 1 MW” (posti a fondamento del credito della a seguito di accordi CP_1 intercorsi tra la e la . Del resto è pacifico che la aveva commissionato CP_2 CP_1 Pt_1
l'istallazione dell'impianto eolico in questione alla , la quale, a sua volta, si era avvalsa delle Pt_3 prestazioni della L.A.S.; non emerge, quindi, alcun obbligo di pagamento - né a titolo di garanzia né
a titolo di manleva - a carico della ed a favore della . Al più, in forza della citata Pt_1 CP_2 scrittura, la avrebbe dovuto manlevare la da responsabilità per fatti imputabili a terzi Pt_1 CP_2 in fase di consegna dei generatori e di installazione degli stessi, ma non certo dall'obbligo di pagamento di prestazioni che, nella qualità di subappaltatrice, quest'ultima aveva assunto nei confronti della L.A.S.
Peraltro, il ricorso dell'appaltatore - nel caso di specie la - al subappalto, con affidamento CP_2 di lavori alla (subappaltatore) non comporta l'instaurazione di alcun rapporto diretto tra il CP_1 committente a monte ( e il subappaltatore ( , con la conseguenza che quest'ultimo può Pt_1 CP_1 rivolgersi ai fini dell'adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione, soltanto all'appaltatore (cfr. Cass. sentenza n. 16917 del CP_2
2011).
Per quanto esposto la sentenza di primo grado va parzialmente riformata, con l'eliminazione della statuizione di condanna di al pagamento della somma di euro 45.320,00 a favore della Pt_1 CP_1
§ 5. La riforma della sentenza impugnata comporta un nuovo regolamento delle spese del giudizio di primo grado, tenendo conto dell'esito complessivo della lite.
9 La e la vanno, quindi, condannate al pagamento delle spese di entrambi i gradi di CP_1 CP_2 giudizio a favore della Esse si liquidano in base allo scaglione compreso tra euro 26.000,01 ed Pt_1 euro 52.000,00, in misura prossima ai minimi di tariffa, in considerazione della contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione.
Quanto al rapporto processuale tra l'appellante e le società e nulla va disposto sulle CP_3 CP_4 spese di lite del grado, atteso che l'appellante non ha formulato nessuna domanda nei loro confronti.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
a) dichiara la contumacia di di e di Controparte_2 CP_3 CP_4
b) in accoglimento dell'appello, rigetta la domanda di garanzia formulata in primo grado dalla e dalla nei confronti della con Controparte_2 Controparte_1 Pt_1 conseguente caducazione del capo 3) e del capo 5) del dispositivo della sentenza impugnata;
c) condanna e in via solidale, al Controparte_2 Controparte_1 pagamento delle spese processuali a favore di spese che, per il primo grado, si liquidano Parte_1 in euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, e, per il presente grado, si liquidano in euro 5.000,00 per compensi e in euro 1.158,00 per esborsi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
d) restano fermi i capi 1), 2), 4) e 6) del dispositivo della sentenza impugnata.
Così deciso il 15.12.2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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