Ordinanza cautelare 23 novembre 2017
Sentenza 19 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/12/2022, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/12/2022
N. 02009/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00611/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 611 del 2017, proposto da
GI AL, rappresentata e difesa dall'avvocato Cataldo Montanaro, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Traldi, in Lecce, Viale De Pietro n. 11;
contro
Comune di Francavilla Fontana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Micolani, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Paladini 50;
per l'annullamento
del diniego definitivo di rilascio del Permesso di Costruire in Sanatoria ex art.36 del DPR 380/01 relativo al fabbricato rurale sito in Francavilla Fontana alla C.da Reale, emesso dall’Ufficio Tecnico Settore Urbanistica del Comune di Francavilla Fontana, a firma del dirigente ing. Sergio M. Rini, Prot. n.0008170/17 datato 27.02.17 e notificato all’istante in data 03.03.2017, nonché per l’annullamento di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell’atto, come sopra impugnato, o che sia comunque posto in rapporto di correlazione, ivi compresa la scheda istruttoria ex art. 20 DPR 380/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Francavilla Fontana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 dicembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente – proprietaria di un terreno agricolo sito in agro di Francavilla Fontana alla c.da Reale, identificato in catasto NCT al foglio 97 p.lle 94, 96, 97, 115, 116, 161 – ha impugnato il provvedimento prot. n. 8170 del 27.2.2017, con cui il Comune di Francavilla Fontana le ha negato il rilascio del titolo in sanatoria.
A sostegno del ricorso, ella ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione dell’art. 36 d.P.R. n. 380/01 (in prosieguo: TUE); violazione dell’art. 3 TUE; violazione delle NTA del vigente PRG; eccesso di potere.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Francavilla Fontana ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Nella camera di consiglio del 22.11.2017 è stata rigettata la domanda di tutela cautelare.
All’udienza pubblica del 16.12.2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4- bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso, in relazione ai dedotti profili di gravame, è infondato, e va dunque rigettato. Ciò esime il Collegio dall’esame della preliminare censura di inammissibilità articolata dall’Amministrazione resistente.
Con sentenza n. 484/12, passata in giudicato, questo TAR ha rigettato il ricorso n.1119/2011, proposto dalla ricorrente avverso il diniego definitivo di sanatoria già in passato richiesta dalla ricorrente sullo stesso immobile.
2.1. In particolare, in quella sede questo TAR ha accertato che: “ il rilascio del permesso di costruire deve rispettare la disciplina urbanistica dell’area su cui insiste il fabbricato e le limitazioni da essa imposte agli interventi di nuova costruzione in zona di rispetto cimiteriale e in zona ad alto rischio idrogeologico. Inoltre, l’intervento deve essere autorizzato dalla Commissione per il Paesaggio. Nella specie, come correttamente rilevato dall’Amministrazione, il nuovo edificio è stato realizzato in violazione delle previsioni del Prg e delle NTA del PAI: conseguentemente non ricorrono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di rilascio di sanatoria edilizia ex articolo 36 del D.P.R. 380 del 2001 ”.
2.2. Orbene, in questa sede la ricorrente ha proposto nuovo ricorso avverso il successivo diniego di sanatoria, in chiara violazione del dictum scaturente dal giudicato formatosi sulla predetta sentenza di questo TAR n. 484/12, che ha accertato l’essere l’immobile in esame collocato in area di rispetto cimiteriale (con la conseguente possibilità di effettuazione di sole opere di manutenzione e risanamento di edifici esistenti), nonché in area ad alta pericolosità idraulica, la qual cosa parimenti esclude interventi del tipo di quelli realizzati dalla ricorrente.
2.3. Per tali ragioni, è evidente l’infondatezza delle avverse censure, in quanto smentite dal giudicato formatosi sulla citata sentenza di questo TAR n. 484/12.
3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite sostenute dall’Amministrazione resistente, che si liquidano in € 1.500 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4- bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO