Articolo 37 della Legge 28 marzo 1979, n. 88
Articolo 36Articolo 38
Versione
14 aprile 1979
Art. 37.
Il Ministro del tesoro, in relazione alla definizione dei relativi fabbisogni, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli numeri 5941 e 5942 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.
Entrata in vigore il 14 aprile 1979