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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 03/07/2024, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 623/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 623/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARCHEGIANI ANNALISA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. CASAGRANDE GIANPIETRO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ASCANI Controparte_2 C.F._3
ROSELLA
CONVENUTI oggetto: azione ex art. 1669 c.c.
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1669 c.c. dei convenuti Controparte_1
in persona del legale rappresentante e del D.L. geom.
[...] CP_1 CP_2
per i gravi vizi e difetti delle opere eseguite di cui nella premessa dell'atto di citazione e nel
[...] presente atto e di quelli che verranno accertati in corso di giudizio, su proprietà privata dell'attrice e su parti condominiali dell'immobile sito in territorio di San Benedetto del Tronto, via Belli n. 6, angolo via Fogazzaro, meglio individuato in premessa, in comproprietà tra l'attrice e le sig.re CP_3
e CP_4
- condannarsi i convenuti , in persona del legale Controparte_1 rappresentante e la nella persona del geom. , in solido tra CP_1 CP_5 Controparte_2 loro, ciascuno per titolo e grado di responsabilità, al risarcimento del danno per equivalente pecuniario, complessivamente pari ai costi per l'eliminazione definitiva di tutti i vizi e difetti e per le spese di riduzione in pristino, oltre spese tecniche ed accessori, sulla proprietà esclusiva facente parte dell'immobile sito in San Benedetto del Tronto alla via Belli n. 6, angolo Via Fogazzaro, come descritti nella premessa dell'atto di citazione e nel presente atto e meglio accertati in corso di giudizio con CTU, quantificati nella somma di euro 10.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito della CTU, oltre accessori, rivalutazione ed interessi legali e moratori dalla data del fatto all'effettivo saldo;
pagina 1 di 6 - Condannarsi la , in persona del legale rappresentante Controparte_1
e il geom. , quale D.L., ciascuno per titolo ed grado di CP_1 Controparte_2 responsabilità, in solido tra loro, al risarcimento del danno per equivalente pecuniario, pro-quota, subito dall'attrice, pari complessivamente ai costi per l'eliminazione definitiva di tutti i vizi e difetti sulle parti comuni dell'immobile sito in San Benedetto del Tronto alla via Belli n.
6- angolo via Fogazzaro, come indicati nella premessa dell'atto di citazione e nella presente memoria ex art 183 Vi co. n. 1 c.p.c. e come meglio riscontrati in CTU, e alle spese di ripristino, oltre spese tecniche ed accessori e per la sicurezza del cantiere, quantificati nella somma complessiva di euro 30.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre accessori, rivalutazione ed interessi legali e moratori dalla data del fatto all'effettivo saldo;
-rigettare la domanda riconvenzionale della convenuta per il Controparte_1 pagamento in suo favore ed a carico dell'attrice della somma complessiva di Parte_1 euro 13.774,75 perché non dovuta ed infondata in fatto ed in diritto e non qualificata per le motivazioni espresse nell'atto di citazione e nella presente memoria ex art 183 VI co. n. 1 c.p.c stante la concordata parziarietà dell'obbligazione pecuniaria;
-- in via reconventio reconventionis: nella denegata ipotesi di accoglimento ancorchè parziale della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p-t-, accertata la prestazione professionale negligente del D.L. Santori, i lavori eseguiti e quelli non corrispondenti alla regola dell'arte e della tecnica, nonché la eventuale somma ancora dovuta dall'attrice a saldo, dichiarare la compensazione tra l'eventuale credito ancora vantato a saldo dall'Impresa, sulla base della contabilità e dei prezziari in atti, con il credito vantato dall'attrice a titolo di risarcimento del danno per equivalente pecuniario ,complessivamente pari ai costi per l'eliminazione definitiva di tutti i vizi e difetti e per le spese di riduzione in pristino, oltre spese tecniche ed accessori, su proprietà privata e, pro-quota, su proprietà comune, che risulterà di giustizia, oltre accessori, rivalutazione ed interessi legali e moratori dalla data del fatto all'effettivo saldo, con ogni conseguente statuizione di pratica e di legge;
-rigettare la domanda del convenuto Direttore dei Lavori perché infondata in fatto ed Controparte_2 in diritto per le motivazioni espresse;
-in via meramente subordinata: attesa la responsabilità ex art 1669 c.c. dei convenuti condannarsi la
, in persona del legale rappresentante ed Controparte_1 CP_1 il geom. , quale D.D.L., in solido tra loro, ciascuno per titolo e grado di Controparte_2 responsabilità, al pagamento della somma che il Giudice liquiderà secondo equità per il risarcimento del danno per equivalente pecuniario pari complessivamente ai costi per l'eliminazione definitiva dei difetti riscontrati su proprietà esclusiva dell'attrice e spese di rimessa in pristino, oltre spese tecniche, ed accessori di legge, nonché per il risarcimento del danno per equivalente pro-quota pari complessivamente ai costi per l'eliminazione definitiva dei vizi e difetti e spese di rimessa in pristino, oltre ai costi per le spese tecniche, subiti dall'attrice su parti comuni, oltre accessori, rivalutazione ed interessi legali e moratori dalla data del fatto all'effettivo saldo nonché per la mancata consegna da parte dei convenuti della documentazione attestante la conformità alla regola dell'arte e della tecnica della copertura tetto-ventilato;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”.
Per il convenuto : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, adversis reiectis: Controparte_1
1) rigettare la domanda attrice perché quanto lamentato dalla stessa non rientra nelle fattispecie di cui all'art.1669 cod. civ. e per decadenza dalla garanzia prevista da tale articolo e dall'art.1667 cod. civ. per decorso dei termini previsti in tali norme;
2) rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
3) accogliere la domanda riconvenzionale e condannare, pertanto, Parte_1 al pagamento in favore della ditta della somma di euro 13.774,75, Controparte_1
o di quella, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali dal luglio 2016 fino al saldo;
4) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio”. pagina 2 di 6 Per il convenuto “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via Controparte_2 principale respingere in toto ogni avversaria domanda avanzata nei confronti del Signor CP_2 nella sua qualifica di Direttore dei Lavori , per i motivi di cui in narrativa.
[...]
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorario di giudizio.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in date 26-28.4.2022 conveniva in giudizio Parte_1
(quale titolare dell'omonoma ditta individuale e CP_1 CP_1 Controparte_2 deducendo che: ella, quale proprietaria di un immobile sito in San Benedetto del Tronto, aveva stipulato con la un contratto d'appalto avente ad oggetto “l'esecuzione di opere di CP_6 manutenzione straordinaria alla copertura-tetto, realizzazione di tetto ventilato sulla parte piana di copertura, tinteggiatura delle parti esterne;
prospetti, frontalini balconi ed opere interne del locale mansarda del suddetto immobile etc” (citazione pag. 1-2); la ditta aveva nel luglio 2016 lasciato i lavori incompiuti, senza applicare “lo strato di vernice argentata a protezione”; nella mansarda sottostante il tetto si erano verificate a Novembre 2020 delle macchie di umidità e successive infiltrazioni;
la copertura del tetto ventilato realizzata non rispondeva alle prestazioni termiche richieste dalle esigenze abitative rappresentate dalla committente e la copertura del tetto non garantiva la calpestabilità; nei balconi ristrutturati l'acqua ristagnava e si infiltrava;
la tinteggiatura esterna delle pareti presentava distacchi. Sul presupposto della responsabilità in solido ex art. 1669 c.c. della ditta appaltatrice e del direttore dei lavori che aveva omesso di vigilare, l'attrice ne chiedeva la condanna in solido CP_2 all'esecuzione delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi e per la rimessione in pristino, nonché al risarcimento del danno per equivalente monetario.
Si costituiva tempestivamente il convenuto eccependo l'inapplicabilità alla fattispecie CP_1 della garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. e comunque la decadenza sia ai sensi dell'art. 1669 che dell'art. 1667 c.c., essendo i lavori stati ultimati a luglio 2016 ed essendosi l'umidità presentata già a novembre 2020 e non avendo l'attrice denunciato i vizi entro i termini previsti dalle citate norme.
Contestava nel merito la fondatezza delle domande attoree ed eccepiva la piena conformità delle opere effettuate a quanto previsto in contratto. Chiedeva, dunque, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, domandava la condanna della al pagamento del corrispettivo residuo dei Pt_1 lavori, pari ad € 13.774,75 iva compresa.
Alla prima udienza veniva dichiarata la contumacia del convenuto e disposto un rinvio per CP_2 consentire lo svolgimento del tentativo di mediazione in corso. In data 27.1.2023 la causa veniva assegnata all'attuale giudice.
Si costituiva tardivamente in data 19.5.2023 il convenuto contestando le avverse pretese e CP_2 chiedendone l'integrale rigetto. Revocata la dichiarazione di contumacia, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. Con ordinanza del 9.11.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni. In data 23.5.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c. abbreviati (20 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica). Tutte le parti hanno depositato le rispettive comparse e repliche.
Preliminarmente non può essere accolta la richiesta di rimessione in istruttoria formulata dall'attrice all'udienza di precisazione delle conclusioni sul rilievo che altra precedente sentenza avente ad oggetto pagina 3 di 6 i medesimi lavori sarebbe stata “annullata” dalla corte d'appello di ancona. Deve, infatti, rilevarsi che detta sentenza non vede coinvolte le medesime odierne parti, vedendo invece contrapposta alla ditta Contro
di la signora (proprietaria di altro e diverso appartamento dello CP_1 CP_3 stabile), e non l'odierna attrice. Detta sentenza non spiega il benché minimo influsso nel presente giudizio, che, come detto, verte tra parti diverse, né questo giudice si è in alcun modo basato su detta sentenza (o sugli atti istruttori in quel giudizio svolti, comunque non depositati agli atti di questo giudizio) per la decisione di rigetto delle istanze istruttorie formulate dall'attrice.
Nel merito della domanda di accertamento della responsabilità e risarcimento del danno svolta da parte attrice, deve premettersi, in diritto, che la responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 cod. civ. trova applicazione esclusivamente quando siano riscontrabili vizi riguardanti la costruzione dell'edificio stesso o di una parte di esso, ma non anche in caso di modificazioni o riparazioni apportate ad un edificio preesistente o ad altre preesistenti cose immobili, anche se destinate per loro natura a lunga durata (Cass. sez. 2, sentenza n. 24143 del 20/11/2007; nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza di merito che aveva ritenuto configurabile tale ipotesi di responsabilità in riferimento all'opera di mero rifacimento della impermeabilizzazione e pavimentazione del terrazzo di un edificio CP_7 preesistente).
Nel caso di specie appare evidente come l'art. 1669 c.c. invocato dall'attrice non sia in alcun modo applicabile, consistendo l'oggetto del contratto di appalto intercorso tra le parti in semplici opere di manutenzione straordinaria di costruzione preesistente, e non in una nuova costruzione. Infatti, come indicato dall'attrice stessa in citazione, si trattava di “esecuzione di opere di manutenzione straordinaria alla copertura-tetto, realizzazione di tetto ventilato sulla parte piana di copertura, tinteggiatura delle parti esterne;
prospetti, frontalini balconi ed opere interne del locale mansarda del suddetto immobile etc”. Negli stessi termini si esprime l'elencazione delle lavorazioni contenuta alle pag. 1 e 2 del contratto di appalto (doc. 2 allegato alla citazione).
Né appare possibile procedere ad un'operazione di riqualificazione della fattispecie con suo inquadramento nell'art. 1667 c.c., posto che è l'attrice stessa ad invocare espressamente l'applicazione proprio dell'art. 1669 c.c. sia nel corpo dei propri atti che nelle relative conclusioni e ad insistere sui relativi presupposti (da ultimo in comparsa conclusionale), appunto diversi da quelli di cui all'art. 1667
c.c. In ogni caso, anche qualora si ritenesse possibile l'operazione di riqualificazione, risulterebbe fondata l'eccezione di decadenza formulata dal convenuto perché i vizi sarebbero - nella CP_1 prospettazione fornita dall'attrice - stati scoperti a novembre 2020, mentre la prima denuncia è del 16 aprile 2021.
Semmai qualche dubbio circa il carattere di “nuova costruzione” piuttosto che di mera “modificazione o riparazione” apportata all'edificio preesistente potrebbe residuare solo per quella parte dei lavori consistenti nella “realizzazione di tetto ventilato sulla parte piana di copertura” (punto b) dell'articolo del contratto di appalto dedicato all'oggetto del contratto stesso), che potrebbe seppur con qualche forzatura considerarsi quale nuova costruzione (ma nella SCIA prodotta da parte attrice si parla comunque sempre e solo di “opere di manutenzione straordinaria” e risultano barrate la casella per cui l'intervento “non è soggetto al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all'articolo 125 del D.P.R. n. 380/2001 e del D.Lgs. n. 192/20052 e la casella “non è soggetto all'applicazione del D.Lgs.
n. 28/2011, in quanto non riguarda edifici di nuova costruzione o edifici sottoposti ad una ristrutturazione rilevante”). In ogni caso, in ordine alla doglianza, formulata in relazione a tale parte dei pagina 4 di 6 lavori eseguiti, di non conformità (tetto non calpestabile e non rispondente alle prestazioni termiche promesse) non è stata fornita prova alcuna circa le caratteristiche costruttive diverse che il tetto avrebbe dovuto possedere. In particolare, sostenere che avrebbe dovuto essere calpestabile e con ringhiera e sotto abitabile non consente di apprezzare la nascita di un preciso obbligo in tal senso in capo all'appaltatore, né esiste un progetto in tal senso, né ciò risulta indicato in contratto;
né tantomeno idoneo a fornire tale prova era il capitolo 11 della prova testimoniale articolata nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 attorea, poiché del tutto generico quanto a circostanze di tempo/luogo/persone ed avente ad oggetto un'intenzione soggettiva più che un vero e proprio fatto.
Le domande attoree devono essere, pertanto, integralmente rigettate.
Deve essere, poi, esaminata la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del residuo prezzo formulata da . CP_1
Per il pagamento la ditta GM aveva già precedentemente convenuto in giudizio la con Pt_1 citazione del 6.10.2017 (v. doc. 23 allegato alla seconda memoria attorea), causa che però è stata definita in rito con sentenza del 18.7.2018 (r.g.n. 2152/2017, v. doc. 28 allegato alla memoria n. 3 attorea), con improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione. Trattandosi di mera pronuncia in rito essa non ha efficacia di giudicato sostanziale sul merito della domanda di pagamento, che dunque correttamente è stata riproposta in questa sede.
A prova del credito vi sono il contratto, recante il prezzo unitario complessivo dell'appalto, i computi metrici (prodotti dall' attrice), nonché i S.A.L. emessi nel corso dell'avanzamento dei lavori e prodotti in giudizio dall'attrice stessa. In particolare, dal S.A.L. al 10.12.2017 (doc. 18 allegato alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c., intestato a che è il marito dell'attrice proprietaria Controparte_8 dell'immobile su cui materialmente i lavori sono stati eseguiti) si evince – tenuto conto degli acconti in precedenza pagati - che la somma ancora dovuta dalla proprietà attorea era pari ad € 12.522,50 (€
13.774,75 compresa iva). Del tutto generiche e comunque inammissibili poiché formulate dall'attrice tardivamente per la prima volta nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. anziché nella prima udienza
(come si evince dal disposto dell'art. 183, c. 5, e c. 6 n. 1, c.p.c.), sono le eccezioni di inadempimento e di prescrizione del detto credito. Quanto alla contestazione, già inizialmente avanzata, per cui l'impresa avrebbe lasciato il cantiere senza ultimare i lavori e, in particolare, senza “applicare lo strato di vernice argentata a protezione”, deve rilevarsi che né nel contratto né nei computi metrici risulta essere indicata una tale lavorazione (ve ne è traccia solo nel preventivo del 19.8.2015, doc. 10 allegato alla memoria n.
2 attorea), la quale, comunque, non è stata richiesta in pagamento. Non vi è, poi, prova della parziarietà del credito in questione, nulla al riguardo essendo specificato in contratto (l'avvenuta fatturazione separata di alcuni importi in capo al e alla appare rispondere esclusivamente ad CP_8 Pt_1 esigenze dei committenti più che dimostrare una parziarietà a monte dell'obbligazione nei rapporti esterni con l'appaltatore), e tenuto presente il disposto dell'art. 1294 c.c. (i condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente). Sulla somma indicata sono dovuti gli interessi legali ex art. 1284, c. 4, c.c. dal 28.4.2017 (data di ricevimento della messa in mora, doc. 7 Contro allegata alla comparsa di costituzione della ) al saldo effettivo.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone: rigetta le domande di parte attrice;
pagina 5 di 6 in accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto, condanna l'attrice al pagamento, in favore di , della somma di € 13.774,75 oltre interessi ex Controparte_1 art. 1284, c. 4, c.c. dal 28.4.2017 fino al saldo effettivo;
condanna l'attrice al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese di giudizio, che si liquidano: per in € 5.810,00 per compensi, oltre il 15 % per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.; Controparte_2 per in € 6.713,00 per compensi, oltre il 15% per Controparte_1 rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.
Ascoli Piceno, 3 luglio 2024
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 623/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARCHEGIANI ANNALISA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. CASAGRANDE GIANPIETRO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ASCANI Controparte_2 C.F._3
ROSELLA
CONVENUTI oggetto: azione ex art. 1669 c.c.
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1669 c.c. dei convenuti Controparte_1
in persona del legale rappresentante e del D.L. geom.
[...] CP_1 CP_2
per i gravi vizi e difetti delle opere eseguite di cui nella premessa dell'atto di citazione e nel
[...] presente atto e di quelli che verranno accertati in corso di giudizio, su proprietà privata dell'attrice e su parti condominiali dell'immobile sito in territorio di San Benedetto del Tronto, via Belli n. 6, angolo via Fogazzaro, meglio individuato in premessa, in comproprietà tra l'attrice e le sig.re CP_3
e CP_4
- condannarsi i convenuti , in persona del legale Controparte_1 rappresentante e la nella persona del geom. , in solido tra CP_1 CP_5 Controparte_2 loro, ciascuno per titolo e grado di responsabilità, al risarcimento del danno per equivalente pecuniario, complessivamente pari ai costi per l'eliminazione definitiva di tutti i vizi e difetti e per le spese di riduzione in pristino, oltre spese tecniche ed accessori, sulla proprietà esclusiva facente parte dell'immobile sito in San Benedetto del Tronto alla via Belli n. 6, angolo Via Fogazzaro, come descritti nella premessa dell'atto di citazione e nel presente atto e meglio accertati in corso di giudizio con CTU, quantificati nella somma di euro 10.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito della CTU, oltre accessori, rivalutazione ed interessi legali e moratori dalla data del fatto all'effettivo saldo;
pagina 1 di 6 - Condannarsi la , in persona del legale rappresentante Controparte_1
e il geom. , quale D.L., ciascuno per titolo ed grado di CP_1 Controparte_2 responsabilità, in solido tra loro, al risarcimento del danno per equivalente pecuniario, pro-quota, subito dall'attrice, pari complessivamente ai costi per l'eliminazione definitiva di tutti i vizi e difetti sulle parti comuni dell'immobile sito in San Benedetto del Tronto alla via Belli n.
6- angolo via Fogazzaro, come indicati nella premessa dell'atto di citazione e nella presente memoria ex art 183 Vi co. n. 1 c.p.c. e come meglio riscontrati in CTU, e alle spese di ripristino, oltre spese tecniche ed accessori e per la sicurezza del cantiere, quantificati nella somma complessiva di euro 30.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre accessori, rivalutazione ed interessi legali e moratori dalla data del fatto all'effettivo saldo;
-rigettare la domanda riconvenzionale della convenuta per il Controparte_1 pagamento in suo favore ed a carico dell'attrice della somma complessiva di Parte_1 euro 13.774,75 perché non dovuta ed infondata in fatto ed in diritto e non qualificata per le motivazioni espresse nell'atto di citazione e nella presente memoria ex art 183 VI co. n. 1 c.p.c stante la concordata parziarietà dell'obbligazione pecuniaria;
-- in via reconventio reconventionis: nella denegata ipotesi di accoglimento ancorchè parziale della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p-t-, accertata la prestazione professionale negligente del D.L. Santori, i lavori eseguiti e quelli non corrispondenti alla regola dell'arte e della tecnica, nonché la eventuale somma ancora dovuta dall'attrice a saldo, dichiarare la compensazione tra l'eventuale credito ancora vantato a saldo dall'Impresa, sulla base della contabilità e dei prezziari in atti, con il credito vantato dall'attrice a titolo di risarcimento del danno per equivalente pecuniario ,complessivamente pari ai costi per l'eliminazione definitiva di tutti i vizi e difetti e per le spese di riduzione in pristino, oltre spese tecniche ed accessori, su proprietà privata e, pro-quota, su proprietà comune, che risulterà di giustizia, oltre accessori, rivalutazione ed interessi legali e moratori dalla data del fatto all'effettivo saldo, con ogni conseguente statuizione di pratica e di legge;
-rigettare la domanda del convenuto Direttore dei Lavori perché infondata in fatto ed Controparte_2 in diritto per le motivazioni espresse;
-in via meramente subordinata: attesa la responsabilità ex art 1669 c.c. dei convenuti condannarsi la
, in persona del legale rappresentante ed Controparte_1 CP_1 il geom. , quale D.D.L., in solido tra loro, ciascuno per titolo e grado di Controparte_2 responsabilità, al pagamento della somma che il Giudice liquiderà secondo equità per il risarcimento del danno per equivalente pecuniario pari complessivamente ai costi per l'eliminazione definitiva dei difetti riscontrati su proprietà esclusiva dell'attrice e spese di rimessa in pristino, oltre spese tecniche, ed accessori di legge, nonché per il risarcimento del danno per equivalente pro-quota pari complessivamente ai costi per l'eliminazione definitiva dei vizi e difetti e spese di rimessa in pristino, oltre ai costi per le spese tecniche, subiti dall'attrice su parti comuni, oltre accessori, rivalutazione ed interessi legali e moratori dalla data del fatto all'effettivo saldo nonché per la mancata consegna da parte dei convenuti della documentazione attestante la conformità alla regola dell'arte e della tecnica della copertura tetto-ventilato;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”.
Per il convenuto : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, adversis reiectis: Controparte_1
1) rigettare la domanda attrice perché quanto lamentato dalla stessa non rientra nelle fattispecie di cui all'art.1669 cod. civ. e per decadenza dalla garanzia prevista da tale articolo e dall'art.1667 cod. civ. per decorso dei termini previsti in tali norme;
2) rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
3) accogliere la domanda riconvenzionale e condannare, pertanto, Parte_1 al pagamento in favore della ditta della somma di euro 13.774,75, Controparte_1
o di quella, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali dal luglio 2016 fino al saldo;
4) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio”. pagina 2 di 6 Per il convenuto “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via Controparte_2 principale respingere in toto ogni avversaria domanda avanzata nei confronti del Signor CP_2 nella sua qualifica di Direttore dei Lavori , per i motivi di cui in narrativa.
[...]
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorario di giudizio.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in date 26-28.4.2022 conveniva in giudizio Parte_1
(quale titolare dell'omonoma ditta individuale e CP_1 CP_1 Controparte_2 deducendo che: ella, quale proprietaria di un immobile sito in San Benedetto del Tronto, aveva stipulato con la un contratto d'appalto avente ad oggetto “l'esecuzione di opere di CP_6 manutenzione straordinaria alla copertura-tetto, realizzazione di tetto ventilato sulla parte piana di copertura, tinteggiatura delle parti esterne;
prospetti, frontalini balconi ed opere interne del locale mansarda del suddetto immobile etc” (citazione pag. 1-2); la ditta aveva nel luglio 2016 lasciato i lavori incompiuti, senza applicare “lo strato di vernice argentata a protezione”; nella mansarda sottostante il tetto si erano verificate a Novembre 2020 delle macchie di umidità e successive infiltrazioni;
la copertura del tetto ventilato realizzata non rispondeva alle prestazioni termiche richieste dalle esigenze abitative rappresentate dalla committente e la copertura del tetto non garantiva la calpestabilità; nei balconi ristrutturati l'acqua ristagnava e si infiltrava;
la tinteggiatura esterna delle pareti presentava distacchi. Sul presupposto della responsabilità in solido ex art. 1669 c.c. della ditta appaltatrice e del direttore dei lavori che aveva omesso di vigilare, l'attrice ne chiedeva la condanna in solido CP_2 all'esecuzione delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi e per la rimessione in pristino, nonché al risarcimento del danno per equivalente monetario.
Si costituiva tempestivamente il convenuto eccependo l'inapplicabilità alla fattispecie CP_1 della garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. e comunque la decadenza sia ai sensi dell'art. 1669 che dell'art. 1667 c.c., essendo i lavori stati ultimati a luglio 2016 ed essendosi l'umidità presentata già a novembre 2020 e non avendo l'attrice denunciato i vizi entro i termini previsti dalle citate norme.
Contestava nel merito la fondatezza delle domande attoree ed eccepiva la piena conformità delle opere effettuate a quanto previsto in contratto. Chiedeva, dunque, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, domandava la condanna della al pagamento del corrispettivo residuo dei Pt_1 lavori, pari ad € 13.774,75 iva compresa.
Alla prima udienza veniva dichiarata la contumacia del convenuto e disposto un rinvio per CP_2 consentire lo svolgimento del tentativo di mediazione in corso. In data 27.1.2023 la causa veniva assegnata all'attuale giudice.
Si costituiva tardivamente in data 19.5.2023 il convenuto contestando le avverse pretese e CP_2 chiedendone l'integrale rigetto. Revocata la dichiarazione di contumacia, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. Con ordinanza del 9.11.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni. In data 23.5.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c. abbreviati (20 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica). Tutte le parti hanno depositato le rispettive comparse e repliche.
Preliminarmente non può essere accolta la richiesta di rimessione in istruttoria formulata dall'attrice all'udienza di precisazione delle conclusioni sul rilievo che altra precedente sentenza avente ad oggetto pagina 3 di 6 i medesimi lavori sarebbe stata “annullata” dalla corte d'appello di ancona. Deve, infatti, rilevarsi che detta sentenza non vede coinvolte le medesime odierne parti, vedendo invece contrapposta alla ditta Contro
di la signora (proprietaria di altro e diverso appartamento dello CP_1 CP_3 stabile), e non l'odierna attrice. Detta sentenza non spiega il benché minimo influsso nel presente giudizio, che, come detto, verte tra parti diverse, né questo giudice si è in alcun modo basato su detta sentenza (o sugli atti istruttori in quel giudizio svolti, comunque non depositati agli atti di questo giudizio) per la decisione di rigetto delle istanze istruttorie formulate dall'attrice.
Nel merito della domanda di accertamento della responsabilità e risarcimento del danno svolta da parte attrice, deve premettersi, in diritto, che la responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 cod. civ. trova applicazione esclusivamente quando siano riscontrabili vizi riguardanti la costruzione dell'edificio stesso o di una parte di esso, ma non anche in caso di modificazioni o riparazioni apportate ad un edificio preesistente o ad altre preesistenti cose immobili, anche se destinate per loro natura a lunga durata (Cass. sez. 2, sentenza n. 24143 del 20/11/2007; nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza di merito che aveva ritenuto configurabile tale ipotesi di responsabilità in riferimento all'opera di mero rifacimento della impermeabilizzazione e pavimentazione del terrazzo di un edificio CP_7 preesistente).
Nel caso di specie appare evidente come l'art. 1669 c.c. invocato dall'attrice non sia in alcun modo applicabile, consistendo l'oggetto del contratto di appalto intercorso tra le parti in semplici opere di manutenzione straordinaria di costruzione preesistente, e non in una nuova costruzione. Infatti, come indicato dall'attrice stessa in citazione, si trattava di “esecuzione di opere di manutenzione straordinaria alla copertura-tetto, realizzazione di tetto ventilato sulla parte piana di copertura, tinteggiatura delle parti esterne;
prospetti, frontalini balconi ed opere interne del locale mansarda del suddetto immobile etc”. Negli stessi termini si esprime l'elencazione delle lavorazioni contenuta alle pag. 1 e 2 del contratto di appalto (doc. 2 allegato alla citazione).
Né appare possibile procedere ad un'operazione di riqualificazione della fattispecie con suo inquadramento nell'art. 1667 c.c., posto che è l'attrice stessa ad invocare espressamente l'applicazione proprio dell'art. 1669 c.c. sia nel corpo dei propri atti che nelle relative conclusioni e ad insistere sui relativi presupposti (da ultimo in comparsa conclusionale), appunto diversi da quelli di cui all'art. 1667
c.c. In ogni caso, anche qualora si ritenesse possibile l'operazione di riqualificazione, risulterebbe fondata l'eccezione di decadenza formulata dal convenuto perché i vizi sarebbero - nella CP_1 prospettazione fornita dall'attrice - stati scoperti a novembre 2020, mentre la prima denuncia è del 16 aprile 2021.
Semmai qualche dubbio circa il carattere di “nuova costruzione” piuttosto che di mera “modificazione o riparazione” apportata all'edificio preesistente potrebbe residuare solo per quella parte dei lavori consistenti nella “realizzazione di tetto ventilato sulla parte piana di copertura” (punto b) dell'articolo del contratto di appalto dedicato all'oggetto del contratto stesso), che potrebbe seppur con qualche forzatura considerarsi quale nuova costruzione (ma nella SCIA prodotta da parte attrice si parla comunque sempre e solo di “opere di manutenzione straordinaria” e risultano barrate la casella per cui l'intervento “non è soggetto al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all'articolo 125 del D.P.R. n. 380/2001 e del D.Lgs. n. 192/20052 e la casella “non è soggetto all'applicazione del D.Lgs.
n. 28/2011, in quanto non riguarda edifici di nuova costruzione o edifici sottoposti ad una ristrutturazione rilevante”). In ogni caso, in ordine alla doglianza, formulata in relazione a tale parte dei pagina 4 di 6 lavori eseguiti, di non conformità (tetto non calpestabile e non rispondente alle prestazioni termiche promesse) non è stata fornita prova alcuna circa le caratteristiche costruttive diverse che il tetto avrebbe dovuto possedere. In particolare, sostenere che avrebbe dovuto essere calpestabile e con ringhiera e sotto abitabile non consente di apprezzare la nascita di un preciso obbligo in tal senso in capo all'appaltatore, né esiste un progetto in tal senso, né ciò risulta indicato in contratto;
né tantomeno idoneo a fornire tale prova era il capitolo 11 della prova testimoniale articolata nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 attorea, poiché del tutto generico quanto a circostanze di tempo/luogo/persone ed avente ad oggetto un'intenzione soggettiva più che un vero e proprio fatto.
Le domande attoree devono essere, pertanto, integralmente rigettate.
Deve essere, poi, esaminata la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del residuo prezzo formulata da . CP_1
Per il pagamento la ditta GM aveva già precedentemente convenuto in giudizio la con Pt_1 citazione del 6.10.2017 (v. doc. 23 allegato alla seconda memoria attorea), causa che però è stata definita in rito con sentenza del 18.7.2018 (r.g.n. 2152/2017, v. doc. 28 allegato alla memoria n. 3 attorea), con improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione. Trattandosi di mera pronuncia in rito essa non ha efficacia di giudicato sostanziale sul merito della domanda di pagamento, che dunque correttamente è stata riproposta in questa sede.
A prova del credito vi sono il contratto, recante il prezzo unitario complessivo dell'appalto, i computi metrici (prodotti dall' attrice), nonché i S.A.L. emessi nel corso dell'avanzamento dei lavori e prodotti in giudizio dall'attrice stessa. In particolare, dal S.A.L. al 10.12.2017 (doc. 18 allegato alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c., intestato a che è il marito dell'attrice proprietaria Controparte_8 dell'immobile su cui materialmente i lavori sono stati eseguiti) si evince – tenuto conto degli acconti in precedenza pagati - che la somma ancora dovuta dalla proprietà attorea era pari ad € 12.522,50 (€
13.774,75 compresa iva). Del tutto generiche e comunque inammissibili poiché formulate dall'attrice tardivamente per la prima volta nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. anziché nella prima udienza
(come si evince dal disposto dell'art. 183, c. 5, e c. 6 n. 1, c.p.c.), sono le eccezioni di inadempimento e di prescrizione del detto credito. Quanto alla contestazione, già inizialmente avanzata, per cui l'impresa avrebbe lasciato il cantiere senza ultimare i lavori e, in particolare, senza “applicare lo strato di vernice argentata a protezione”, deve rilevarsi che né nel contratto né nei computi metrici risulta essere indicata una tale lavorazione (ve ne è traccia solo nel preventivo del 19.8.2015, doc. 10 allegato alla memoria n.
2 attorea), la quale, comunque, non è stata richiesta in pagamento. Non vi è, poi, prova della parziarietà del credito in questione, nulla al riguardo essendo specificato in contratto (l'avvenuta fatturazione separata di alcuni importi in capo al e alla appare rispondere esclusivamente ad CP_8 Pt_1 esigenze dei committenti più che dimostrare una parziarietà a monte dell'obbligazione nei rapporti esterni con l'appaltatore), e tenuto presente il disposto dell'art. 1294 c.c. (i condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente). Sulla somma indicata sono dovuti gli interessi legali ex art. 1284, c. 4, c.c. dal 28.4.2017 (data di ricevimento della messa in mora, doc. 7 Contro allegata alla comparsa di costituzione della ) al saldo effettivo.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone: rigetta le domande di parte attrice;
pagina 5 di 6 in accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto, condanna l'attrice al pagamento, in favore di , della somma di € 13.774,75 oltre interessi ex Controparte_1 art. 1284, c. 4, c.c. dal 28.4.2017 fino al saldo effettivo;
condanna l'attrice al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese di giudizio, che si liquidano: per in € 5.810,00 per compensi, oltre il 15 % per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.; Controparte_2 per in € 6.713,00 per compensi, oltre il 15% per Controparte_1 rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.
Ascoli Piceno, 3 luglio 2024
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
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