Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 25/06/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01044/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00691/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 691 del 2022, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto della domanda di emersione del lavoro ex art. 103 co. 1 D.L. n. 34/2020 emessa dal Ministero dell'Interno – Prefettura di Torino in data -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha adito l’intestato TAR contestando il provvedimento con il quale è stata rigettata la sua domanda di emersione e deducendo di essere cittadina peruviana ed avere presentato domanda di protezione internazionale presso la Questura di Torino; avendo ottenuto titolo di soggiorno provvisorio, la ricorrente iniziava regolare attività lavorativa a tempo indeterminato come assistente di persona non autosufficiente. Considerata la natura provvisoria del titolo di soggiorno ottenuto, in data -OMISSIS- la ricorrente presentava altresì domanda di emersione. In data -OMISSIS- la domanda di protezione internazionale veniva respinta dalla competente commissione territoriale.
Con il provvedimento impugnato veniva altresì respinta la domanda di emersione, sull’assunto che, al momento della domanda, la ricorrente era comunque titolare di regolare rapporto lavorativo e dunque non versava nell’imprescindibile condizione di irregolarità considerata dalla norma.
Lamenta parte ricorrente:
1) l’illegittimità e/o annullabilità del provvedimento impugnato ex art. 21 octies della legge n. 241 del 1990; la violazione di legge ed, in particolare, dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020; il d.l. n. 34/2020 avrebbe ammesso a presentare domanda di emersione non solo i soggetti presenti sul territorio nazionale prima dell’8.3.2020 e titolari di un rapporto di lavoro in nero in determinati ambiti occupazionali (tra cui l’assistenza alla persona) ma anche i soggetti titolari di rapporti di natura precaria, in ragione del titolo di soggiorno posseduto; in particolare i soggetti che formulano domanda di protezione internazionale in attesa della definizione della pratica che li riguarda possono svolgere attività lavorativa regolare, attività che tuttavia presenta carattere di precarietà/temporaneità, in quanto necessariamente collegata ad una richiesta di protezione internazionale non ancora definita e, come tale, suscettibile di essere caducata in caso di reiezione della domanda di protezione internazionale;
2) illegittimità e/o annullabilità del provvedimento impugnato ex art. 21 octies della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per manifesta illogicità della motivazione del provvedimento; il titolo di soggiorno di cui la ricorrente era titolare era precario mentre la disciplina dell’emersione è volta a conferire stabilità alle posizioni lavorativa, sicché il provvedimento qui impugnato contrasterebbe con la ratio legis.
Si è costituita l’amministrazione resistente, chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza dell.11.6.2025 la causa è stata discussa e decisa nel merito.
DIRITTO
Ritiene il Collegio che il giudizio vada definito secondo una interpretazione sistematica che tenga conto della complessiva ratio legis .
La disciplina dell’emersione mira a stabilizzare situazioni lavorative di fatto da parte di soggetti che, non controindicati al soggiorno per altri motivi, siano di fatto entrati nel sistema economico, benché in termini informali.
La disciplina della protezione internazionale ammette il soggetto che abbia fatto richiesta di protezione internazionale al lavoro, se pure trattasi di ammissione “precaria” in quanto qualora, come nel caso di specie, la richiesta di protezione internazionale venga rigettata, di fatto il lavoratore si trova privo di legittimazione alcuna ad assumere una posizione regolare nel mercato del lavoro pur essendovisi di fatto inserito.
Senonché la ricorrente vantava tale posizione “precaria” all’epoca in cui, contestualmente ed ove fosse stata del tutto irregolare, sarebbe stata ammessa a richiedere un’emersione. In sostanza la ricorrente, che pacificamente prestava all’epoca in questione una attività lavorativa inclusa fra quelle abilitanti all’emersione, avrebbe in astratto vantato due possibili forme di regolarizzazione della propria posizione lavorativa: la protezione internazionale e/o, qualora non avesse richiesto nessun titolo ma semplicemente prestato la sua attività in nero, l’emersione.
In siffatto contesto pare al Collegio che la ratio sottesa ad entrambe le disposizioni sia quella comune di rendere stabile la posizione lavorativa di soggetti che vedono incerta la loro posizione di accesso al territorio nazionale e tuttavia consolidata la loro posizione lavorativa; le due discipline richiedono pertanto un ragionevole coordinamento alla luce del quale l’esclusione dell’”irregolarità sul territorio” predicata dall’amministrazione non possa che essere valutata al termine del procedimento per la verifica di sussistenza delle condizioni per ottenere la protezione internazionale; in altri termini solo all’atto di definizione della domanda di protezione internazionale è possibile verificare se l’interessato versa in condizione di regolarità (accoglimento della domanda) o irregolarità (come nel caso di specie, rigetto della domanda) e conseguentemente se sussistono i presupposti per l’emersione. D’altro canto il rigetto della domanda di protezione internazionale vanifica la posizione dell’istante ab origine finendo per consolidare quella posizione di irregolarità che giustificava l’istanza di emersione. Diversamente opinando si potrebbe dare accesso ad esiti del tutto casuali, perché condizionati dall’incertezza di durata dei due procedimenti e del rispettivo intrecciarsi che demanderebbe, in sostanza, al caso la definizione prioritaria dell’una o dell’altra istanza condizionando gli esiti e la posizione dell’interessato sul territorio in termini sostanzialmente arbitrari.
Si ritiene pertanto che l’impugnato diniego debba essere annullato, con onere dell’amministrazione di rivalutare la posizione della ricorrente alla luce del suo acclarato stato di irregolare cristallizzatosi all’esito del procedimento per protezione internazionale.
La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;
compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere, Estensore
Pietro Buzano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Malanetto | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO