Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G./C. n. 22096/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI
I SEZIONE CIVILE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Gabriella Ferrara, giudice unico in funzione monocratica, all'udienza del 23/01/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 22096 dell'anno 2024 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra
(nato a [...] l'[...] - C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Nicola Cacciapuoti, presso il cui studio, sito in Napoli al Centro Direzionale, isola G/7, elettivamente domicilia
-RICORRENTE -
e con sede in SA al Viale Mancini n. 2, cod. fisc. e n.ro iscrizione Registro delle CP_1
Imprese di SA , n.ro REA SA 103585, P. IVA Gruppo P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2
in persona del l.r.p.t. e per esso del procuratore speciale avv. , nata a [...] il CP_3
21.06.1979, cod. fisc. in qualità di Responsabile dell'Ufficio Legal CodiceFiscale_2
autorizzata in virtù di regolamento della del 05.10.2023, rappresentata e difesa, in CP_1
forza di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Ciro Senatore con studio in Cava de' Tirreni al Corso G. Marconi n. 34,
Autorità Garante per la protezione dei dati personali
-CONVENUTO contumace -
Oggetto: Diritti relativi al trattamento dei dati personali
Conclusioni: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 23/01/2025.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 79 Regolamento Unione Europea 2016/679 in data
18/10/2024 chiedeva: 1) accertare e dichiarare l'inadempimento della resistente Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., per aver disatteso la richiesta di CP_1
opposizione al trattamento dei propri dati formulata nell'istanza del 04.04.2024; 2) per l'effetto condannare la resistente in persona del legale rappresentante p.t. tenuta ad CP_1
accogliere l'istanza di opposizione e quindi astenersi dal trattare ulteriormente i dati personali del ricorrente;
3) in subordine ordinare alla resistente di cancellare, ex art. 17 par. 1, lettera d) del GDPR i dati già presenti e comunicati nei SIC;
4) condannare la in persona del legale CP_1
rappresentante p.t. alla rifusione delle spese e competenze professionali della presente procedura con attribuzione al procuratore costituito. Con riserva di ogni altra azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.”
A fondamento della domanda il ricorrente deduceva che risultava segnalato all'interno dei Sistemi di Informazioni Creditizie (Sic) e precisamente nella banca dati gestita da CTC, relativamente ad un contratto di prestito personale recante n. CON000000000167140 sottoscritto con la CP_1
che aveva provveduto a regolarizzare la propria posizione debitoria mediante il pagamento dell'importo di € 1.589,34 in data 11.06.2024; che, in data 04.04.2024, aveva inviato alla predetta un'istanza contente la richiesta di cancellazione dei propri dati ex art. 17 del GDPR CP_1
e contestualmente aveva esercitato il diritto di opporsi, ai sensi dell'art. 21, par. 1, del GDPR, al trattamento dei propri dati;
che la Bi Banca S.p.A., non aveva dato completo riscontro alle richieste formulate in quanto si era limitata a pronunciarsi esclusivamente sulla richiesta di cancellazione, disattendendo completamente la richiesta di opposizione ai sensi dell'art. 21, par. 1, del GDPR;
che a seguito dell'inadempimento della società Bi Banca S.p.A. egli rischiava di vedere compromessa la possibilità di accedere, con riguardo all'intero sistema del credito, a meccanismi di finanziamento.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. In particolare la resistente eccepiva CP_1
che il ricorrente aveva specificamente sottoscritto il consenso alle segnalazioni alle banche dati all'atto della sottoscrizione della richiesta di affidamento e con il successivo contratto di finanziamento;
che gli era stato comunicato a mezzo racc. a.r. il primo ritardo con sollecito alla regolarizzazione del rapporto, contenente anche il Preavviso di segnalazione al SIC;
che alla data del reclamo, aprile 2024, il ricorrente era ancora inadempiente, atteso che la prima insolvenza si era determinata per la rata di Aprile 2023 e che il pagamento delle rate insolute era stato completato solo aggiungo 2024.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
A fondamento dell'opposizione il ricorrente ha richiamato l'art. 21, par. 1, del GDPR, che prevede:
“L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo
1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria”. Ha altresì precisato che nel caso di specie, sussisterebbero e sarebbero attuali i “motivi connessi alla sua situazione particolare”, richiamati dalla predetta norma ed illustrati nella richiesta inoltrata alla resistente, stante la necessità dell'istante di avere accesso immediato al credito bancario, per le cure dentarie preventivate e per formalizzare l'acquisto della casa ove attualmente già viveva con la propria famiglia.
E però la disposizione richiamata non attiene al caso di specie in quanto il trattamento dei dati personali è fondato sul consenso. Ed invero è incontestato e comunque documentalmente provato che all'atto della sottoscrizione del contratto, il ricorrente ha specificamente sottoscritto il consenso al trattamento dei dati personali e l'informativa europea di base sul credito al consumo (per la concessione e poi in caso di insolvenza) come documentato dalla resistente in sede di costituzione
(doc. 1 pag. 2 e pag. 3-4, doc. 2 art. 7 pag. 11; doc. 3 pag. 4)
Orbene il diritto di opposizione ai sensi dell'art. 21 in esame è limitato ai casi in cui il trattamento dei dati personali si basa sull'articolo 6(1)(e) (" il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento ") o sull'articolo 6(1)(f) del GDPR (" il trattamento è necessario per il perseguimento di interessi legittimi del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato "). Il diritto di opposizione non si applica quando il trattamento si fonda su altre basi giuridiche, quale è appunto il consenso.
L'articolo 6 del GDPR prevede infatti che il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più finalità specifiche;
b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.
Dunque ai sensi del GDPR, esistono sei basi giuridiche per il trattamento dei dati. Ma solo nelle ipotesi di cui alle lettere e) e f), quindi quando il trattamento è basato su un interesse legittimo
o quando i dati sono trattati per interesse pubblico è riconosciuto il diritto di opporsi ai sensi dell'art. 21. La domanda principale va dunque rigettata.
Va poi rigettata anche la domanda subordinata volta ad ottenere la cancellazione, ex art. 17 par. 1, lettera d) del GDPR dei dati già presenti e comunicati nei SIC, non vertendosi nel caso di specie in un'ipotesi di trattamento illecito dei dati personali, presupposto per l'applicazione della normativa invocata. Il regolamento della spese di lite segue la soccombenza e le stesse vengono liquidate come da dispositivo, in mancanza di notula, sulla base dei parametri indicati dai D. M.
147/2022, ed in particolare, tenuto conto del valore della controversia in cui è stata espletata l'attività difensiva, sulla base di quelli relativi allo scaglione di riferimento-valore della causa tra euro da € 5.200,00 e € 26.000,01 per tre fasi (studio, introduttiva e decisoria) con abbattimento del 50% in ragione dell'assenza di questioni giuridiche di particolare difficoltà.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di così provvede: CP_1
rigetta il ricorso;
condanna alla refusione in favore di delle spese di lite che si Parte_1 CP_1
liquidano in complessivi euro 1.698,50, oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 23/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Ferrara