Art. 9. Dell'iscrizione nell'elenco speciale
Per l'iscrizione nell'elenco speciale dei pubblici impiegati di cui al secondo comma dell'articolo 2 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo precedente.
Per l'iscrizione nell'elenco speciale dei pubblici impiegati di cui al secondo comma dell'articolo 2 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo precedente.