Versione
1 luglio 1967
1 luglio 1967
Art. 9. Dell'iscrizione nell'elenco speciale
Per l'iscrizione nell'elenco speciale dei pubblici impiegati di cui al secondo comma dell'articolo 2 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo precedente.
Per l'iscrizione nell'elenco speciale dei pubblici impiegati di cui al secondo comma dell'articolo 2 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo precedente.
Commentario • 1
- 1. Sperimentazione clinica di medicinali e riordino delle professioni sanitarieAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 febbraio 2018 · 0.8789971
Giurisprudenza • 6
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 18/07/2025, n. 20050Provvedimento: […] quest'ultima iscrizione, secondo la Corte di merito, era necessaria al fine di svolgere la professione in regime di esclusività alle sole dipendenze del datore di lavoro pubblico, come si desumeva dagli artt. 5 e 9 della legge n. 396 del 1967, mentre, nel caso di dirigenti biologi che avessero optato per la coesistenza tra impiego pubblico e libera professione, non era richiesta l'iscrizione nello speciale elenco, […]Leggi di più...
- art. 15-quinquies d.lgs. n. 502/1992·
- art. 2 legge n. 396/1967·
- iscrizione albo obbligatoria·
- compensazione spese processuali·
- esclusività rapporto di lavoro·
- dirigenti biologi·
- contrattazione collettiva·
- rimborso spese iscrizione albo·
- principio di diritto