Articolo 9 della Legge 24 maggio 1967, n. 396
Articolo 8Articolo 10
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1 luglio 1967
Art. 9. Dell'iscrizione nell'elenco speciale

Per l'iscrizione nell'elenco speciale dei pubblici impiegati di cui al secondo comma dell'articolo 2 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo precedente.
Entrata in vigore il 1 luglio 1967
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