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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/11/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Francesca Pastore, ha emesso la seguente
-============== SENTENZA ================ nella causa iscritta al n.6219 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, avente ad oggetto: divisione immobiliare
-======================TRA=======================
rappresentata e difesa dall'avv. Marilena Ficco, CP_1 dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti -----
---------------------------------------------------------attrice
-=====E=======
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Controparte_2
IN ON e IN GI PI giusta procura in atti--------------------------------------------------convenuto
CONCLUSIONI
All'udienza fissata per la discussione del progetto la CP_1 ha concluso chiedendo l'approvazione del progetto di divisione del 3.5.2024 e il pur chiedendone l'approvazione, ha CP_2 chiesto altresì il rimborso delle spese affrontate per l'acquisto dell'immobile come richieste con la comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha CP_1 agito per sentire dichiarare lo scioglimento della comunione pagina 1 di 6 ordinaria con il coniuge sull'appartamento Controparte_2 sito in Ruvo di Puglia in via Peucetia n.19, identificato in catasto fg.16 p.lla 1295, sub 4 e sul pertinenziale box auto identificato in catasto fg.16 p.lla 1295 sub 14 e, sull'assunto della indivisibilità, essa ha chiesto la vendita del compendio con distribuzione in parti uguali del ricavato.
Il costituitosi tempestivamente, ha contestato la CP_2 domanda di divisione adducendo che l'assegnazione in sede di separazione personale dei coniugi dell'appartamento quale casa coniugale alla collocataria del figlio minorenne, fosse CP_1 impeditiva della divisione;
in subordine, ha chiesto di dividere con rimborso dei costi sostenuti per l'acquisto del bene (v. conclusioni pag. 4 della comparsa di risposta).
Nel corso del processo vi sono state numerose richieste di rinvio per tentare il componimento, emergendo chiaramente che la domanda di divisione faceva pendant con le scelte (in fieri) dei coniugi sulla loro separazione e poi sul loro divorzio.
Una volta assodato che non era stato raggiunto un accordo tra le parti, è stata disposta la vendita con delega al professionista in virtù dell'incontestata indivisibilità materiale dei beni
(accertata anche con la c.t.u.).
La vendita, quindi, è stata sospesa allorché è emerso che in corso di processo il aveva provveduto a trascrivere il CP_2 provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla CP_1
e che tale dato non era stato pubblicizzato ai terzi nella vendita.
Quindi, il ha formulato domanda di assegnazione ex CP_2 art.720 c.c. della quota di metà della e, in virtù di CP_1 tanto, è stato formulato progetto di divisione con previsione dell'assegnazione al al prezzo di stima di € 48.396,56, CP_2 come derivante dalla c.t.u. del 5.4.2024.
All'atto della discussione del progetto, però, il ha CP_2 insistito nella propria domanda di rimborso delle spese pagina 2 di 6 affrontate per l'acquisto dei beni oggetto di divisione, facendo con ciò emergere un condizionamento della sua approvazione del progetto (con sostanziale contestazione del conguaglio) sicché la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Pertanto, il tribunale ha riservato in decisione la controversia con i termini ex art.190 c.p.c.
2. Deve prima di tutto prendersi atto che il che CP_2 inizialmente aveva avversato la domanda di scioglimento della comunione, ha rinunciato a quella difesa e ha egli stesso chiesto la divisione con assegnazione a sé ex art.720 c.c. della quota
Come noto, la domanda di assegnazione è ben proponibile anche al di fuori delle ordinarie preclusioni, potendo anche essere svolta per la prima volta in appello (v. Cass.n. 14756/2016,
n.15926/2019).
Negli scritti conclusionali, peraltro, il ha ribadito CP_2 expressis verbis di chiedere lo scioglimento della comunione con l'assegnazione a sé della quota della sui detti beni, CP_1 chiarendo altresì di essere d'accordo anche con la somma da pagare per la detta assegnazione, indicata da tutte le parti in
€ 51.602,81 sull'assunto (condiviso anche dalla difesa della
, v. scritti conclusionali) che la stima del box auto non CP_1 dovesse essere decurtata in relazione all'assegnazione della casa coniugale giacché il provvedimento non era su quello trascritto.
Il però, ha insistito per il rimborso di spese CP_2 affrontate per l'immobile; quindi, in comparsa conclusionale ha chiesto in via principale, oltre all'assegnazione, la restituzione della somma di € 7.994,00 da lui anticipata pagando le restanti rate di mutuo.
Quanto allo scioglimento della comunione, quindi, il tribunale deve semplicemente prendere atto che, alla fine, le parti hanno concluso congiuntamente per l'accoglimento della domanda del pagina 3 di 6 di assegnazione della quota della al valore di CP_2 CP_1
€ 51.602,81.
Pertanto, il tribunale altro non deve che accogliere l'istanza di assegnazione, trasferire di conseguenza in capo al CP_2 la quota di metà dei beni come sopra descritti e disporre il pagamento da parte del in favore della della CP_2 CP_1 somma di € 51.602,81.
3. Rimane da trattare la domanda del di “rimborso di CP_2 quanto conferito per l'acquisto” dei beni (v. testualmente pag.4 della comparsa di risposta), che non è stata né precisata né modificata con la memoria ex art.183, co.6, n.1, c.p.c.
Al riguardo deve dirsi che nel corpo dell'atto il ha CP_2 indicato che buona parte della provvista per l'acquisto degli immobili da parte dei due ex-coniugi sarebbe venuta dalle finanze sue e di suo padre;
e per questa ragione egli ha formulato la domanda di pagamento di queste somme come sopra testualmente riportata.
La domanda va rigettata: è incontestato che le parti fossero in comunione ordinaria pari quota sui beni;
emerge altresì pacificamente che il non ha chiesto un accertamento CP_2 relativo a una diversa titolarità dei beni, anzi, egli stesso allega la contitolarità al 50% tra loro. Quindi, egli non allega e non spiega in alcun modo a quale titolo giuridico dovrebbe ora avere queste somme dalla , giacché la sua allegazione non CP_1
è di indebito oggettivo, né egli afferma esservi stato un prestito.
In altri termini, lo stesso ha chiesto sciogliersi la CP_2 comunione in parti uguali sull'aperto e pacifico presupposto che l'acquisto, quali che ne siano state le provviste (che ben possono essersi tradotte in una donazione indiretta), sia avvenuto in quote pari fra le parti;
quindi, non si vede perché la debba pagare queste somme al in assenza CP_1 CP_2 totale di una qualche allegazione (e quindi anche della prova)
pagina 4 di 6 di un titolo negoziale o di una ragione in diritto (es. donazione inficiata da qualche vizio) in tal senso.
Ed anzi, ogni eventuale dazione ben si inquadra e giustifica quale contributo alla convivenza coniugale e familiare, quale esecuzione del dovere di solidarietà e reciproco sostegno, sicché si tratterebbe, per il vero, di versamenti irripetibili.
Quanto poi alla domanda, formulata solo con la comparsa conclusionale, di restituzione delle somme che egli avrebbe versato per pagare il mutuo, essa è palesemente tardiva e inammissibile, essendo stata proposta a preclusioni tutte maturate.
3. Atteso l'esito della lite e la natura della domanda di scioglimento della comunione, le spese di lite possono compensarsi per metà tra le parti;
l'altra metà, come liquidata in dispositivo secondo d.m.55/2014 in base a tutte le fasi svolte, al valore del compendio, e nei valori fra i minimi e i medi (fase di studio: € 1.000,00, fase introduttiva: € 800,00, fase istruttoria: € 1.000,00, fase decisoria: € 1.800,00), deve essere posta a carico del in ragione della sua CP_2 soccombenza sulla domanda di pagamento, che ha reso necessaria la decisione con sentenza, e della sua condotta processuale di iniziale inutile resistenza alla divisione.
Quanto alle spese di c.t.u. e quelle del professionista delegato, come già liquidate con separati decreti, devono essere poste a carico delle parti, in misura di metà per ciascuno, giacché si tratta di attività svolte solo al fine dello scioglimento della comunione.
Deve essere tenuto in conto che, al momento dell'emissione della sentenza, la è ammessa al patrocinio a spese CP_1 dell'Erario.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni altra eccezione e domanda disattesa:
pagina 5 di 6 a) dichiara sciolta la comunione tra e CP_1 CP_2
;
[...]
b) in accoglimento dell'istanza di assegnazione ex art.720 c.c. trasferisce da a la piena CP_1 Controparte_2 proprietà per la quota di un mezzo dell'appartamento sito in
Ruvo di Puglia in via Peucetia n.19, identificato in catasto fg.16 p.lla 1295, sub 4 e sul pertinenziale box auto identificato in catasto fg.16 p.lla 1295 sub 14;
c) condanna al pagamento in favore di Controparte_2 CP_1 della somma di € 51.602,58, oltre interessi al saggio
[...] legale ex art.1284, co.1, c.c., dalla sentenza al saldo;
d) compensa le spese di lite per metà fra le parti;
e) condanna alla rifusione in favore di Controparte_2 delle spese di lite in misura di metà, quota che CP_1 liquida in € 4.600,00 per compensi oltre spese generali al 15%, iva e cpa se e come per legge, con distrazione in favore dell'Erario, salva revoca del patrocinio a spese dello Stato;
f) pone le spese di c.t.u. come liquidate con separato decreto a carico di per metà, e a carico dell'Erario Controparte_2 per l'altra metà, salva revoca del patrocinio a spese dello
Stato;
f) pone il compenso del professionista delegato a carico di per metà e dell'Erario per l'altra metà, Controparte_2 salva revoca del patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Trani il 14.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Pastore
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