Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 10/05/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 839\2024 R.G. avente ad oggetto: azione di simulazione e revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. , e vertente
T R A
) rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. FERRONI RICCARDO, giusta procura alle liti in atti;
-Attrice-
E
rapp.ta e difesa Controparte_1 C.F._2
dall' avv.to PACETTI DOMENICO, giusta procura in atti;
) rapp.to e difeso CP_2 C.F._3
dall'avv. PIERO PACIARONI, come da procura in atti;
-Convenuti-
conclusioni delle parti: come da note scritte di p.c., comparse conclusionali e memorie di replica depositaste per l'udienza di rimessione in decisione dell'undici aprile 2025
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo che, se del caso, sarà richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi (art. 132 cpc come mod. dall'art. 45 co. 17° L. 69/09).
La controversia viene definita sulla base delle ragioni che di seguito si espongono dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli argomenti, difese, domande, eccezioni e conclusioni che, sebbene non espressamente menzionati, sono logicamente incompatibili con la presente decisione.
L'attrice ha formulato, in via principale, domanda di nullità per simulazione assoluta e, in via subordinata, domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c., dell'atto notarile stipulato in data 11.4.2019 dal notaio dott.ssa di vendita delle quote pari ad 1/2 Persona_1 dell'appartamento sito al piano terreno dell'immobile sito in Monte
San Giusto (MC) via Madonna di Loreto n. 55 con annesso garage in favore di , per il prezzo di euro 45.000,00. CP_2
Entrambi i convenuti hanno eccepito la prescrizione della revocatoria e, nel merito, hanno concluso per il rigetto delle avverse domande con il favore delle spese.
L'eccezione di prescrizione della revocatoria è infondata in quanto i cinque anni decorrono dalla data in cui i terzi possono esercitare il proprio diritto per essere stati posti nelle condizioni di avere conoscenza dell'atto dispositivo e quindi, nel caso di specie, dal 16.4.2019, ossia dalla data di registrazione e trascrizione della compravendita. Il termine prescrizionale si calcola ad anni e quindi scadeva il 16.4.2024. La notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stata chiesta all'Ufficiale Giudiziario in data
11.4.2024 quindi il termine non è scaduto e la prescrizione non si è maturata.
Il Tribunale ritiene comunque fondata la domanda di simulazione assoluta formulata in via principale,
2 Nr. 839\2024 R.G.
A febbraio 2016 ha disposto il trasferimento di Parte_2 titoli per un valore complessivo di euro 250.000 su un conto di
. Controparte_1
Ad agosto 2016 il ha effettuato altro analogo trasferimento Pt_2 titoli per un valore complessivo di euro 200.000
Il 23.6.2018 muore. Parte_2
A ottobre 2018 l'attrice, figlia legittima e sua erede universale, chiede ed ottiene, in danno di , con decreto inaudita altera Controparte_1 parte (poi confermato con ordinanza) il sequestro giudiziario di un conto titoli cointestato con , per un valore di euro Parte_2
130.000.
A questo punto (ottobre 2018) è legittimo supporre che la convenuta abbia incominciato a temere azioni recuperatorie delle consistenti somme ricevute (non si sa per quale motivo) dal . Parte_2
Ed infatti, due mesi dopo la conferma del sequestro, ossia a gennaio
2019 chiede in via stragiudiziale (v. a doc. 1 Parte_3 missiva dell'avv.to Ferroni) a la restituzione del Controparte_1 controvalore dei titoli ricevuti a febbraio 2016 per un ammontare di euro 250.000.
A gennaio 2019 i coniugi (con due figli all'epoca già Parte_4 maggiorenni) depositano ricorso per separazione consensuale in cui si prevede che la dovrà cedere al il 50% della proprietà CP_1 CP_2 sull'abitazione (ex casa coniugale) e garage al prezzo di euro
45.000,00. In sede di separazione non si stabiliscono le modalità di pagamento del corrispettivo. L'accodo tra i coniugi viene omologato ad aprile 2019.
Quando i coniugi decidono di separarsi e, Parte_4 contestualmente, decidono che la cederà al l'unico CP_1 CP_2 cespite immobiliare di cui dispone, entrambi sono consapevoli delle intenzioni recuperatorie dell'attrice.
3 Nr. 839\2024 R.G.
L'atto dispositivo, esecutivo dell'accordo preso in sede di separazione, viene compiuto in data 11.4.2019, registrato e trascritto, nei pubblici registri, il 16.4.2019.
In questa occasione le parti stabiliscono le modalità di pagamento e prevedono che il prezzo di euro 45.000 viene pagato “quanto a Euro
15.000,00 (quindicimila//00) con assegno circolare e bonifici come sotto indicati e quanto a Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) con l'accollo del prestito personale chirografario n. C0000020625358 concesso in data 10.04.2019 alla cedente dalla
Compass Banca SpA con sede in Milano, Via Caldera n. 21/D con intermediario del credito la società Credito Valtellinese SpA con sede in Sondrio, Piazza Quadrivio n.
8. Del prezzo come sopra indicato la cedente rilascia ampia e finale quietanza con rinuncia all'iscrizione all'ipoteca legale comunque nascente da questo atto (…)”.
Dopo la diffida stragiudiziale l'attrice avvia due azioni giudiziali che si concludono con le sentenze nr. 378\21 e 719\21 che dichiarano la nullità delle donazioni effettuate dal de cuius con i due trasferimenti titoli e condannano la alla restituzione, in favore, dell'attrice, CP_1 del controvalore degli stessi, oltre interessi e spese di lite.
E' noto che l'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte in via alternativa o subordinata nello stesso giudizio, con la differenza che, nel primo caso, l'attore rimette al potere discrezionale del giudice l'inquadramento della pretesa fatta valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre, nel secondo, richiede espressamente che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'altra (cass. 7121\2024).
In caso di simulazione di vendita, spetta all'acquirente (in quanto il creditore che agisce in simulazione è terzo rispetto ai contraenti) dimostrare il pagamento effettivo al di là delle mere dichiarazioni contenute nel rogito notarile, potendosi trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto proprio da tale onere probatorio non soddisfatto (Cass. 18347\2024).
4 Nr. 839\2024 R.G.
La prova della simulazione assoluta che i terzi o i creditori sono chiamati a fornire ex art. 1417 c.c. può fondarsi su elementi presuntivi che normalmente sono la regola.
I convenuti sostengono che è provato il pagamento dal prezzo in quanto il prezzo pagato di euro 45.000,00 per 1/2 di quota di proprietà
è superiore all'importo minimo dichiarabile ai fini fiscali che è pari ad euro 69.466,32 per l'intero appartamento ( R.C. 506,13 ) più il garage
( R.C. 45,19 ) ed è stato effettivamente corrisposto con consegna di un assegno circolare di euro 3.000,00intestato alla venditrice ( doc. n. 6 )
e con 4 bonifici postagiro di euro 3.000,00 ciascuno effettuati da a favore di ( doc. n. 7 ), CP_2 Controparte_1 nonché con l'accollo per euro 30.000,00 delle rate del prestito personale chirografario n.0000020625358 concesso il 10 aprile 2019 che aveva ricevuto da Compass Banca SPA. Controparte_1
L'assunto non convince.
Le risultanze dell'atto pubblico non sono decisive, perché la sua efficacia probatoria riguarda la provenienza delle dichiarazioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, e non l'intrinseca verità delle dichiarazioni, né la rispondenza dei fatti alla vera intenzione delle parti.
La conformità al reale interno volere di tali manifestazioni di volontà può, quindi, essere contrastata con ogni mezzo di prova nei casi contemplati dall'art. 1417 c.c., ivi compresa la prova per presunzioni.
Al netto di quanto dichirato nel rogito notarile, i convenuti hanno depositato solo le ricevute dei quattro bonifici ma non hanno fornito prova né dell'effettivo avvenuto incameramento dell'assegno circolare né dell'avvenuto pagamento del debito che ha dichirato di essersi CP_2 accollato.
Né è stato prodotto il contratto di finanziamento citato nell'atto notarile, da cui emerge solo che il finanziamento la l'ha CP_1 ottenuto il giorno prima della stipula dell'atto notarile (dato temporale di per sé stesso alquanto sospetto).
5 Nr. 839\2024 R.G.
Altre circostanza non spiegata dai convenuti, che concorre a rendere non credibile l'intera operazione, è che la pur formalmente CP_1 disoccupata, aveva comunque ricevuto -con i trasferimenti di febbraio e agosto 2016- la consistente somma di 450.000 euro, eppure il
10.4.2019 avrebbe chiesto a Compass un prestito personale (per ragioni ingote) di euro 30.000.
Comportamento assolutamente inspiegabile e inspiegato che non può che supportare la tesi della simulazione assoluta dalla compravendita ex art. 1415 c.c. nella misura in cui pregiudica i diritti dell'attrice.
La mancata prova dell'integrale intervenuto pagamento, l'inspiegabile prestito personale contratto dalla il giorno prima della vendita CP_1 costituiscono fatti idonei e sufficienti a concludere per la simulazione assoluta della vendita.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura stabilita in dispositivo considerato lo scaglione 26.001-52.000, in quanto il valore della causa di accertamento della simulazione assoluta della compravendita, va determinato esclusivamente in base al prezzo indicato nell'atto che si assume simulato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando cosi provvede:
dichiara nullo per simulazione assoluta l'atto di cessione a firma
Notaio Dott.ssa , iscritta nel Collegio dei distretti Notarili Persona_1 di Macerata e Camerino nel Suo Studio in Macerata alla Via
Emanuela Filiberto n. 8, registrato a Macerata il 16.04.2019 al n. 3484 serie 1T trascritto a Macerata il 16.04.2019 al n. 4865 RG al n. 3649
R.P. con il quale cede e trasferisce al sig. Controparte_1 [...]
che acquistava diritti pari a ½ sui seguenti beni immobili- CP_2 porzione di fabbricato consistente in abitazione al piano terra sito in
Monte San Giusto, Via Madonna di Loreto n. 55 distinto in Catasto
Fabbricati al foglio 10 particella 381 sub 4, Categ. A/3, classe 3 vani 7
6 Nr. 839\2024 R.G.
(sette) rendita catastale Euro 506,13 confinante con , Persona_2
, corte comune, ecc.. – garage al piano primo Persona_3 sottostrada sito ove sopra, distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 10 particella 381 sub 18, Categ. c/6, classe 3, mq. 35, rendita catastale
Euro 45,29 confinante con corte comune, corridoio Parte_5 comune, ecc…. Nella vendita sono compresi tutti i diritti proporzionali sulle parti comuni per legge o convenzione o uso tra cui i seguenti subalterni del foglio 10 particella 381: sub 1, corte comune
(BCNC a tutti i sub), sub 4, 5, da 7 a 14) e sub 38, corridoio (BCNC ai sub da 15 a 18). Per l'esatta indicazione degli immobili di cui sopra si sarebbe fatto riferimento alle planimetrie depositate in catasto il
10.12.1992. Ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985 n. 52 come modificato dalla Legge 31.7.2010 n. 122 la cedente dichiara che lo stato di fatto degli immobili in oggetto è conforme ai dati catastali e alle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. Gli immobili vengono ceduti liberi da ipoteche con tutti gli annessi e connessi, accensioni, pertinenze, dipendenze, servitù attive e passive, diritti e ragioni per il prezzo di Euro 45.000,00
(quarantacinquemila virgola zero zero) che viene pagato quanto a
Euro 15.000,00 (quindicimila//00) con assegno circolare e bonifici come sotto indicati e quanto a Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) con l'accollo del prestito personale chirografario n.
C0000020625358 concesso in data 10.04.2019 alla cedente dalla
Compass Banca SpA con sede in Milano, Via Caldera n. 21/D con intermediario del credito la società Credito Valtellinese SpA con sede in Sondrio, Piazza Quadrivio n.
8. Del prezzo come sopra indicato la cedente rilascia ampia e finale quietanza con rinuncia all'iscrizione all'ipoteca legale comunque nascente da questo atto. Le parti ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, previa ammonizione circa la responsabilità penale cui sono soggette in caso di dichiarazione falsa o mendace, dichiarano, ai sensi della Legge 4.8.2006 n. 248: che non si sono avvalse dell'opera di un mediatore e che il prezzo è stato pagato mediante: - assegno circolare non trasferibile n. 8200351052-
10 di Euro 3.000,00 emesso a Monte San Giusto il 28.01.2019 dalla
Ubi Banca Spa, intestato a - postagiro di Euro Controparte_1
3.000,00 in data 19.02.2019 addebitato sul c/c n. 1044963716 intestato
7 Nr. 839\2024 R.G.
a e accreditato sul c/c n. CP_2
[...] intestato a Controparte_1 entrambi presso le;
- postagiro di Euro 3.000,00 in Controparte_3 data 20.3.2019 addebitato sul c/c n. 1044963716 intestato a
[...]
e accreditato sul c/c n. [...] CP_2 intestato a entrambi presso;
- Controparte_1 Controparte_3 postagiro di Euro 3.000,00 in data 4.4.2019 addebitato sul c/c n.
1044963716 intestato a e accreditato sul c/c n. CP_2
[...] intestato a Controparte_1 entrambi presso;
postagiro di Euro 3.000,00 in data CP_3 CP_3
8.4.2019 addebitato sul c/c n. 1044963716 intestato a e CP_2 accreditato sul c/c n. [...] intestato a entrambi presso;
- Euro 30.000,00 Controparte_1 Controparte_3
(trentamila virgola zero zero) con accollo del prestito sopra indicato.
Ordinare all'Agenzia delle Entrate, con esonero da ogni responsabilità, di procedere alle annotazioni, trascrizioni e volturazioni conseguenti la presente decisione.
Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro
1241,00 per spese ed euro 7.700,00, oltre rimborso forfettario iva e cap come per legge.
Così deciso in Macerata, il 10/05/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
8