Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2655 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il G.O.T. dott.ssa Giovanna Calvino della Sezione Immigrazione , ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa n. 8140 /2024 R.G.
Promossa da , nato in Parte_1
Asuncion (Paraguay) il 21/04/1970, residente in [...]Ñú 695,
Lambarè (Paraguay), nata Parte_2 in Asuncion (Paraguay) il 24/01/1998 , residente in [...]Ñú 695,
Lambarè (Paraguay), nato Parte_3 in Asuncion (Paraguay) il 26/07/2003, residente in [...]Ñú 695,
Lambarè (Paraguay), tutti rappresentati e difesi dall'avv. DE
BERNARDO MASSIMO del Foro di Cosenza
Ricorrenti
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 dello Stato di Catania
Resistente
E nei confronti del Procura della Repubblica di Catania
1
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di (capostipite),nato in Persona_1
Italia a Giarratana (RG) il 13/06/1876, cittadino italiano, emigrato in
Paraguay, dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino paraguaiano, il quale aveva trasmesso la cittadinanza ai propri discendenti.
Si costituiva il contestando le ragioni della Controparte_1 domanda formulando le seguenti conclusioni: << chiede che l'Ecc.mo
Tribunale adito VOGLIA in caso di riconoscimento della cittadinanza, compensare le spese di giudizio.>>;
Il P.M., al quale gli atti sono stati trasmessi, nulla osservava.
In ordine alla competenza del Tribunale di Catania, va premesso che la legge n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani», in particolare, la competenza spetta alla
Sezione specializzata competente per il comune di nascita per l'antenato.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione di questo Tribunale.
Nel merito, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al . Controparte_1
2 Il richiedente dovrebbe limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedente non residente in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questa risiede, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Deve dunque affermarsi la legittimazione passiva del
[...]
. CP_1
Parte attrice chiede infatti la concessione della cittadinanza iure sanguinis, per essere discendente di un cittadino italiano per nascita.
In tutte le ipotesi, tra cui quella che occupa, diverse da quelle menzionate dal comma 2 dell'art 16 d.P.R. n. 572/1993 (e cioè degli artt. 2 co. 2 e 3, 3 co. 4, 4 co. 1 lett. c), 4 co. 2, 11, 13 co. 1 lett. c) e d), 14
e 17 L. n. 91/92), competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il al quale l'Autorità Diplomatica o Controparte_1 consolare trasmette copia dell'istanza e della documentazione prodotta dall'interessato (art. 16 comma 4 d.P.R. cit.).
Sempre in via preliminare, deve osservarsi che non ha rilievo l'eventuale instaurazione del procedimento amministrativo, poiché, nel caso di specie, si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza femminile.
La legge n. 555 del 1912, adottata fino all'entrata in vigore della L.
91/1992, prevedeva che solo il padre trasmettesse la cittadinanza ai figli e che la donna italiana perdesse la cittadinanza nel momento in cui si sposava con uno straniero e che quindi non potesse trasmetterla ai discendenti.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, spianando la strada all'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza. 3 Questa equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza
è stata affermata a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del
21 aprile 1983, art. 5 (“E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”), e, successivamente, la
Legge n. 91/1992 ha ulteriormente consolidato questo principio, stabilendo che “è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.
In base al principio dello ius sanguinis, la cittadinanza italiana può essere trasmessa ai discendenti di una madre italiana, purché questi siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita.
Questa è la regola attualmente in vigore, secondo l'orientamento seguito dal che, con circolare n. 9 del Controparte_1
04.07.2001, ritiene che possano usufruire della parità di posizione fra uomo e donna solo i soggetti nati dopo l'1/01/1948.
Tuttavia le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4466/2009, hanno riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948, che possono richiederla in sede giudiziaria: << la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a
4 lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria>> .
I discendenti da donna italiana nati prima del 1948, così come quelli nati da donna italiana che ha sposato uno straniero prima del
1948 (e che quindi aveva perso la cittadinanza per effetto della legge
555/1912 prima dell'entrata in vigore della Costituzione), possono dunque richiedere il riconoscimento della cittadinanza iuris sanguinis solo attraverso la c.d. “via giudiziale materna”.
Risulta, pertanto, giustificato il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata. È infatti stato prodotto dai ricorrenti il certificato negativo di naturalizzazione dell'avo italiano, che pur avendo efficacia dichiarativa, con valenza negativa e possibilità di prova contraria, non è stato contestato dalla parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso.
Risulta, quindi, dalla documentazione in atti, che l'avo italiano non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa iure sanguinis alla figlia , nata il [...] e Persona_2 quindi ai discendenti fino agli odierni ricorrenti.
Dalla documentazione emerge, dunque, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana.
La linea di discendenza dall'avo è così documentata:
(capostipite),nato in Italia a [...] Persona_1
(RG) il 13/06/1876, emigrato in Paraguay dove contraeva matrimonio con in data 12/02/1909 e dove decedeva in data Persona_3
28/08/1949 senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana;
Dal matrimonio tra e Persona_1 Persona_3 nasceva , nata il [...] la quale
[...] Persona_2 contraeva matrimonio con in data 09/12/1931; Persona_4
5 Dall'unione tra e Persona_2 Persona_4 nasceva , nata il [...] Persona_5 la quale contraeva matrimonio con Controparte_2
in data 06/04/1968;
[...]
Dall'unione tra e Persona_5 CP_2
nasceva il ricorrente
[...] Controparte_2 [...]
nato il [...] che Parte_1 contraeva matrimonio con in data Persona_6
16/08/1997;
Dall'unione tra Parte_1
e nascevano i
[...] Persona_6 ricorrenti , nata in Parte_2
Asuncion (Paraguay) il 24/01/1998 e Parte_3
, nato in [...] il [...].
[...]
È dunque provata la discendenza diretta da cittadino italiano.
Pertanto deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Trattandosi di un'attività, sostanzialmente, non contenziosa, non c'è pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che
[...]
, Parte_1 Parte_2
e
[...] Parte_3 sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dall'avo cittadino italiano
2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Controparte_1
Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza
6 delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Nulla sulle spese.
Catania 15/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Calvino
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