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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 22/12/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4070/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4070/2025, promossa con ricorso depositato il 15/10/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...] cittadino Italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Flavio Yoice Lorenzin e
1) Parte_2
nata a [...] il [...] cittadina Italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Flavio Yoice Lorenzin
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Venegono Superiore (VA), in data 19 agosto 2009
(anno 2009 atto n. 4 parte I ), optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni al momento della celebrazione del matrimonio, ma successivamente optando per la separazione dei beni in pagina1 di 4 data 20/09/2021 con atto a rogito del notaio del distretto notarile di Saronno, Persona_1
con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...], maggiore d'età, ma Persona_2
economicamente non autosufficiente in quanto studente;
, nato il [...] a [...], minore d'età e non autosufficiente. Persona_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 15/10/2025, richiedevano cumulativamente la pronuncia di separazione personale e la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio allo spirare dei termini previsti dalla legge 55/2015, alle seguenti condizioni:
1) vivere separati di letto, mensa e abitazione nel reciproco rispetto;
2) il figlio minore viene affidato congiuntamente ai genitori e collocato presso Per_3 la madre, e manterrà la sua residenza anagrafica e la dimora abituale nella casa coniugale che è assegnata alla moglie e ai figli;
la moglie continuerà a pagare le rate del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile già di sua proprietà esclusiva.
Nel preminente interesse del figlio, i coniugi si impegnano ad un costante e reciproco scambio di informazioni relative a tutto ciò che concerne il medesimo, in modo da consentire comunque una partecipazione congiunta e continuativa alla sua educazione. I coniugi si impegnano pertanto ad assumere di comune accordo tutte le decisioni relative all'educazione, all'istruzione, allo sviluppo ed alla salute di tenendo conto dei Per_3 suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, rendendosi altresì partecipi delle attività scolastiche, sportive e ricreative.
Anche il figlio , seppur maggiorenne ma non autosufficiente, continuerà a Per_2 mantenere la sua residenza anagrafica e la dimora abituale presso la casa coniugale;
3) il signor , tenuto conto dei tempi di permanenza di entrambi i figli presso Parte_1 ciascun genitore, si impegna a versare mensilmente alla GN , entro il Parte_2 giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed , oltre a rivalutazione annuale Per_3 Per_2
ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei due figli da determinarsi come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale di Varese.
L'assegno unico universale sarà percepito interamente dalla madre.
4) l'abitazione coniugale sita a Venegono Superiore (VA) in Via Kennedy n. 192, unitamente all'arredamento ivi presente, di proprietà della GN , Parte_2 rimarrà a questa in uso esclusivo, dove la stessa rimarrà a vivere con i figli ed Per_3
. Si dà atto che il signor ha già provveduto ad asportare da detta Per_2 Parte_1 abitazione i propri beni mobili ed effetti personali.
pagina2 di 4 I coniugi danno atto dell'avvenuto trasferimento da tempo del signor presso Parte_1 altra abitazione sita a Malnate (VA) in Via Trento n. 9, ove ha la propria residenza anagrafica;
5) l'autovettura Opel OR targata DM347LG ed il motociclo targato ET48108, in uso al figlio , sono di proprietà della GN ed alla stessa Per_2 Parte_2 rimarranno intestati ed assegnati;
6) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio un giorno durante la settimana Per_3 da dopo la scuola fino a dopo cena, ed a fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola alla domenica dopo cena, quando il signor riporterà il minore a casa della Pt_1 GN ciò nell'interesse esclusivo del figlio e finalizzato al suo miglior sviluppo Pt_2 psicofisico, in modo da conservare il rapporto affettivo che lega figlio e papà, così mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo tra loro.
Durante le vacanze estive trascorrerà sia con la madre che con il padre un Per_3 periodo di almeno quindici giorni;
tali periodi verranno concordati dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno, salvo diverso accordo.
Per quanto riguarda le vacanze natalizie, starà con l'uno o l'altro genitore dal Per_3
24 dicembre al 30 dicembre compreso o dal 31 dicembre al gennaio compreso ad anni alterni, sempre salvo differente accordo tra i coniugi. Per quanto attiene invece le vacanze pasquali ed ogni altra festività (25 aprile, I° maggio, 2 giugno, etc.) verranno concordate di volta in volta tra i genitori, sempre nel rispetto del principio dell'alternanza.
I coniugi si impegnano a tenersi reciprocamente informati sul luogo dove soggiorneranno con il figlio.
7) i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed autosufficienti sotto il profilo patrimoniale e reddituale e, pertanto, rinunciano ad ogni eventuale contributo al mantenimento;
8) i coniugi danno altresì atto di aver regolato tra loro ogni rapporto economico- patrimoniale come meglio specificato e regolato e che quanto sopra costituisce regolamentazione di ogni loro rapporto patrimoniale e, dichiarano che ogni ulteriore rapporto patrimoniale è già stato tra loro definito e adempiuto e che nulla hanno più a pretendere l'uno dall'altra, con la sottoscrizione del presente atto;
9) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale e per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio allo spirare dei termini previsti dalla legge 55/2015; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici. pagina3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio civile contratto dai coniugi in Venegono Superiore (VA), in data 19/08/2009 con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Venegono Superiore (VA) (anno 2009 atto n. 4 parte I), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande. Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4070/2025, promossa con ricorso depositato il 15/10/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...] cittadino Italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Flavio Yoice Lorenzin e
1) Parte_2
nata a [...] il [...] cittadina Italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Flavio Yoice Lorenzin
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Venegono Superiore (VA), in data 19 agosto 2009
(anno 2009 atto n. 4 parte I ), optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni al momento della celebrazione del matrimonio, ma successivamente optando per la separazione dei beni in pagina1 di 4 data 20/09/2021 con atto a rogito del notaio del distretto notarile di Saronno, Persona_1
con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...], maggiore d'età, ma Persona_2
economicamente non autosufficiente in quanto studente;
, nato il [...] a [...], minore d'età e non autosufficiente. Persona_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 15/10/2025, richiedevano cumulativamente la pronuncia di separazione personale e la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio allo spirare dei termini previsti dalla legge 55/2015, alle seguenti condizioni:
1) vivere separati di letto, mensa e abitazione nel reciproco rispetto;
2) il figlio minore viene affidato congiuntamente ai genitori e collocato presso Per_3 la madre, e manterrà la sua residenza anagrafica e la dimora abituale nella casa coniugale che è assegnata alla moglie e ai figli;
la moglie continuerà a pagare le rate del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile già di sua proprietà esclusiva.
Nel preminente interesse del figlio, i coniugi si impegnano ad un costante e reciproco scambio di informazioni relative a tutto ciò che concerne il medesimo, in modo da consentire comunque una partecipazione congiunta e continuativa alla sua educazione. I coniugi si impegnano pertanto ad assumere di comune accordo tutte le decisioni relative all'educazione, all'istruzione, allo sviluppo ed alla salute di tenendo conto dei Per_3 suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, rendendosi altresì partecipi delle attività scolastiche, sportive e ricreative.
Anche il figlio , seppur maggiorenne ma non autosufficiente, continuerà a Per_2 mantenere la sua residenza anagrafica e la dimora abituale presso la casa coniugale;
3) il signor , tenuto conto dei tempi di permanenza di entrambi i figli presso Parte_1 ciascun genitore, si impegna a versare mensilmente alla GN , entro il Parte_2 giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed , oltre a rivalutazione annuale Per_3 Per_2
ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei due figli da determinarsi come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale di Varese.
L'assegno unico universale sarà percepito interamente dalla madre.
4) l'abitazione coniugale sita a Venegono Superiore (VA) in Via Kennedy n. 192, unitamente all'arredamento ivi presente, di proprietà della GN , Parte_2 rimarrà a questa in uso esclusivo, dove la stessa rimarrà a vivere con i figli ed Per_3
. Si dà atto che il signor ha già provveduto ad asportare da detta Per_2 Parte_1 abitazione i propri beni mobili ed effetti personali.
pagina2 di 4 I coniugi danno atto dell'avvenuto trasferimento da tempo del signor presso Parte_1 altra abitazione sita a Malnate (VA) in Via Trento n. 9, ove ha la propria residenza anagrafica;
5) l'autovettura Opel OR targata DM347LG ed il motociclo targato ET48108, in uso al figlio , sono di proprietà della GN ed alla stessa Per_2 Parte_2 rimarranno intestati ed assegnati;
6) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio un giorno durante la settimana Per_3 da dopo la scuola fino a dopo cena, ed a fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola alla domenica dopo cena, quando il signor riporterà il minore a casa della Pt_1 GN ciò nell'interesse esclusivo del figlio e finalizzato al suo miglior sviluppo Pt_2 psicofisico, in modo da conservare il rapporto affettivo che lega figlio e papà, così mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo tra loro.
Durante le vacanze estive trascorrerà sia con la madre che con il padre un Per_3 periodo di almeno quindici giorni;
tali periodi verranno concordati dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno, salvo diverso accordo.
Per quanto riguarda le vacanze natalizie, starà con l'uno o l'altro genitore dal Per_3
24 dicembre al 30 dicembre compreso o dal 31 dicembre al gennaio compreso ad anni alterni, sempre salvo differente accordo tra i coniugi. Per quanto attiene invece le vacanze pasquali ed ogni altra festività (25 aprile, I° maggio, 2 giugno, etc.) verranno concordate di volta in volta tra i genitori, sempre nel rispetto del principio dell'alternanza.
I coniugi si impegnano a tenersi reciprocamente informati sul luogo dove soggiorneranno con il figlio.
7) i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed autosufficienti sotto il profilo patrimoniale e reddituale e, pertanto, rinunciano ad ogni eventuale contributo al mantenimento;
8) i coniugi danno altresì atto di aver regolato tra loro ogni rapporto economico- patrimoniale come meglio specificato e regolato e che quanto sopra costituisce regolamentazione di ogni loro rapporto patrimoniale e, dichiarano che ogni ulteriore rapporto patrimoniale è già stato tra loro definito e adempiuto e che nulla hanno più a pretendere l'uno dall'altra, con la sottoscrizione del presente atto;
9) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale e per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio allo spirare dei termini previsti dalla legge 55/2015; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici. pagina3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio civile contratto dai coniugi in Venegono Superiore (VA), in data 19/08/2009 con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Venegono Superiore (VA) (anno 2009 atto n. 4 parte I), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande. Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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