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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/04/2025, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori ConIGliere dott. Gabriele Sordi ConIGliere rel. riunita in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 3161 del ruolo degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del 12.12.2024 con concessione dei termini ex art 190 c.p.c., vertente tra
(c.f. ), residente in Roma ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viale di Villa Grazioli n. 15, presso lo studio dell'Avv.
Benedetto Gargani che lo rappresenta e difende;
appellante e
nata a [...] in data [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
residente in [...], ed ivi elettivamente domiciliata in Via Virgilio n 1 L presso lo studio dell'Avv. Giada Bernardi che la rappresenta e difende;
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 18654/2022 del Tribunale di Roma pubblicata il giorno 20/12/22.
Conclusioni
Barberi Cesare Massimo: “- annullare e riformare la sentenza n. 18654 del 2022 del
Tribunale di Roma limitatamente ai capi impugnati;
- per l'effetto, accogliere la domanda riconvenzionale proposta dal IG.
[...]
in primo grado e accertare e dichiarare, per i motivi esposti in Parte_1
1 narrativa, la sussistenza del credito vantato dal IG. nei Pt_1 Parte_1
confronti della SI.ra per la complessiva somma di Euro Controparte_1
185.483,00 o di quella maggiore o minore e, comunque, ritenuta di giustizia e, conseguentemente, condannare la medesima al pagamento delle predette somme in favore del concludente oltre ad interessi legali e rivalutazione dagli esborsi al soddisfo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria si chiede che la Ecc.ma Corte voglia ammettere la CTU non ammessa in primo grado, descritta in narrativa”;
: “In via principale, nel merito rigettare l'appello ed ogni Controparte_1
domanda a mezzo dello stesso avanzata laddove infondato in fatto e diritto e non provato - condannare ex art 93 I co cpc il SI. al Parte_1
risarcimento dei danni in favore SI.ra da liquidarsi d'ufficio e nella CP_1
misura che il Tribunale riterrà congrua;
- rigettare comunque ogni avversaria domanda;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese al 15%, IVA e
CPA”;
* * *
Con atto di citazione ritualmente notificato, il IG. Parte_1
proponeva innanzi al Tribunale di Roma opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10686 del 2019, notificatogli il 6 giugno 2019, con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'ex coniuge IG.ra , della complessiva Controparte_1
somma di euro 138.653,50 a titolo di contributo al mantenimento dovuto e non corrisposto in forza delle condizioni separative.
Deduceva, in particolare, l'opponente che in forza di tali condizioni egli, da ottobre
2004, avrebbe dovuto corrispondere mensilmente alla IG.ra la somma di CP_1 euro 1.000,00 per il suo mantenimento e l'ulteriore somma di euro 1.589,00 per il pagamento del canone di locazione della casa familiare sita in Roma Via del
Plebiscito, per complessivi euro 2.589,00 mensili a fronte dei quali egli avrebbe corrisposto, secondo l'avversa prospettazione monitoria, somme inferiori fino alla pronuncia della sentenza di divorzio del 15 marzo 2019 che aveva dichiarato non più dovuto il mantenimento e rigettato la domanda di assegno divorzile della IG.ra
; che, contestualmente alla sottoscrizione delle condizioni separative, la CP_1
IG.ra aveva preteso dal coniuge la sottoscrizione di una scrittura data 14 CP_1
settembre 2004 in forza della quale il marito si impegnava a corrisponderle
2 mensilmente la ulteriore somma di euro 1.500,00 fino a concorrenza di euro
200.000,00, accordo non trasfuso nelle condizioni omologate e fondato sull'aiuto economico dei genitori dell'istante, aiuto che era venuto meno negli anni;
che egli aveva progressivamente ridotto l'importo del mantenimento corrisposto alla IG.ra fino ad euro 1.200,00 mensili dal novembre 2011, avendo, peraltro, ella CP_1
rilasciato la ex casa familiare sin dal 2005, di talché doveva ritenersi non più dovuto l'importo di euro 1.589,00 mensili.
Tutto ciò premesso ed eccepita la intervenuta prescrizione per i debiti risalenti ad oltre cinque anni prima il ricorso monitorio, il IG. concludeva chiedendo la Pt_1 revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna della IG.ra al versamento in suo favore della somma di euro 185.483,00 CP_1
corrisposta in eccesso.
Si costituiva in giudizio la quale contestava la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione e della domanda riconvenzionale chiedendone il rigetto.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti e disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con la sentenza definitiva il Tribunale così si pronunciava:
“accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
10686/2019 e condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, per i titoli di cui in motivazione, della complessiva somma di Controparte_1
euro 74.467,50, oltre interessi legali a far data dal maggio 2019; rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente; dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti”.
Così motivava:
“L'opposizione è parzialmente fondata e merita di essere accolta per i motivi di seguito esposti. Segnatamente è fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal di talché devono essere dichiarati prescritti i crediti azionati dalla Pt_1 CP_1
e afferenti il periodo antecedente maggio 2014, tenuto conto del deposito del ricorso monitorio a maggio 2019, ai sensi dell'art. 2948 c.c. Ciò premesso, mette conto evidenziare che, contrariamente all'assunto dell'attore- opponente, in sede divorzile sono state confermate le condizioni separative afferenti l'obbligo del di corrispondere alla l'assegno di mantenimento (euro Pt_1 CP_1 1.000,00 mensili) e l'importo del canone di locazione di euro 1.589,00 mensili, non essendo stata, peraltro, mai proposta alcuna modifica ai sensi dell'art. 710 c.p.c., come si evince univocamente dalla motivazione della sentenza di divorzio di primo grado e della sentenza di appello.
Tenuto conto degli importi corrisposti da maggio 2014 a marzo 2019, data della sentenza di divorzio, dal alla , non contestati tra le parti (euro Pt_1 CP_1
3 14.400,00 dal 2014 al 2018 inclusi, euro 2.400,00 nel 2019), il primo deve essere condannato al versamento, in favore dell'ex coniuge, della complessiva somma di euro 74.467,50,00, oltre interessi legali a far data dalla domanda monitoria (maggio
2019). Deve, infine, essere rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente in quanto priva di alcun riscontro probatorio e basata su conteggi in contrasto con le condizioni separative, confermate in sede di divorzio fino alla pronuncia della sentenza, ovvero riferentesi alla scrittura privata sottoscritta dalle parti a latere della separazione e non revocata né altrimenti modificata successivamente.
Le ragioni della decisione in una con la parziale soccombenza reciproca giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti”.
Ha proposto appello il IG. ribadendo che: nonostante il suo impegno di Pt_1
versare alla moglie ulteriori euro 1.500,oo mensili di cui alla scrittura privata del
14.9.04 non fosse stato trasfuso negli accordi della separazione consensuale
(all'udienza del 28.9.04 si era stabilito il suo onere di corrisponderle euro 1.000,oo più euro 1.589,oo pari al canone della casa coniugale assegnatale) egli, dal mese di novembre 2004 a quello di marzo 2008 le aveva versato la somma complessiva mensile di euro 4.000,oo prelevando tali importi da conti correnti di famiglia, anche se, dopo l'udienza presidenziale e nel corso dell'anno 2005, la IG.ra aveva CP_1
deciso spontaneamente di rilasciare la ex casa coniugale, trasferendo altrove il proprio domicilio pagando l'inferiore canone di euro 1.080,oo mensili (per la precisione, dal settembre al dicembre 2004 euro 23.500,00; nell'anno 2005 euro
48.000,00; nell'anno 2006 euro 52.918,00; nell'anno 2007 euro 48.000,00 e nell'anno 2008 euro 29.800,00); solo successivamente alla sentenza di divorzio del
16.4.2019 che le aveva negato qualsiasi ulteriore assegno ella aveva inteso azionare in monitorio l'insussistente credito per il pregresso;
con sentenza n. 17958, depositata 5/12/2022 (all. 07), notificata al domicilio eletto il 16/12/2022 (all. 08), non appellata e passata in giudicato, emessa in altro procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – pendente sempre tra la e il – avente ad oggetto CP_1 Pt_1 proprio la validità della scrittura privata “a latere” sottoscritta in data 14 settembre
2004, il Tribunale di Roma aveva dichiarato la inefficacia radicale di tale scrittura, sentenza che, essendo stata emessa pressoché contestualmente a quella ora impugnata, era da ritenersi producibile nel presente giudizio di gravame ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
Pertanto, il IG. concludeva nei termini sopra trascritti, invocando la Pt_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
4 Costituitasi in giudizio, la IG.ra replicava affermando che: il credito CP_1
riconosciutole dalla sentenza appellata era quindi fondato sulla sentenza di primo grado che statuiva sul divorzio giudiziale e aveva revocato sì il suo diritto a percepire il mantenimento, ma a far data dal 15.03.19, senza aver mutato, né aumentando né diminuendo, il quantum di cui alle condizioni omologate nel 2004; il IG. a Pt_1 supporto dell'appello, non aveva prodotto né dedotto circostanze successive all'emissione del decreto ingiuntivo idonee a far venir meno e/o sminuire il diritto di credito vantato dalla SI.ra ; il rigetto della domanda riconvenzionale era CP_1
corretta in quanto la stessa era stata spiegata sulla scorta di motivazioni non afferenti al thema decidendum del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo definito con l'appellata sentenza e che non aveva mai avuto alcun supporto probatorio, se non meri conteggi di parte;
condizioni di separazione e scrittura privata sono due titoli diversi, come dimostrato dall'aver essa convenuta nel 2019 proposto due separati procedimenti monitori.
Concludeva, dunque, per il rigetto dell'avverso appello.
La Presidente della Sezione, in applicazione della previsione di cui all'art 127 ter c.p.c., disponeva la sostituzione della trattazione orale dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni al 12.12.24 con il deposito di ulteriori note cui autorizzava le rispettive difese, dalla quale decorrevano i termini per le conclusionali e repliche a termini dell'art 190 c.p.c..
* * *
Giusto qualche giorno prima della pubblicazione della sentenza oggi impugnata, lo stesso Tribunale di Roma, con altra sua sentenza n. 17958 del 15.12.2022 passata in giudicato, ha dichiarato l'inefficacia della scrittura privata del 14.8.2004 della quale si è detto sopra, in forza della quale il IG. ha documentato di aver Pt_1
indebitamente corrisposto alla IG.ra versamenti per complessivi euro CP_1
56.440,oo (v. allegata documentazione bancaria in primo grado sub 5-9).
Tale complessivo importo, dunque, deve esser, per compensazione da lui ritualmente proposta, scomputato dal credito di euro 74.467,50 riconosciuto alla controparte dal
Tribunale, sicché l'odierno appellante risulta esser oggi debitore nei suoi confronti per il residuo di euro 18.027,50.
D'altro canto, giustamente il primo giudice ha evidenziato come in sede divorzile erano state confermate le condizioni separative afferenti l'obbligo del di Pt_1 corrispondere alla l'assegno di mantenimento (euro 1.000,oo mensili) e CP_1
5 l'importo del canone di locazione (euro 1.589,oo), né essendo stata mai avanzata dallo stesso ricorrente proposta di modifica di tali condizioni della separazione ai sensi dell'art 710 c.p.c., sicché egli non poteva, e non può, ritenersi esonerato anche da detto ultimo onere sol perché la moglie avrebbe lasciato la casa coniugale a distanza di circa un anno dall'omologa.
Pertanto, non può essergli concesso di portare in detrazione l'importo di detto canone.
In ogni caso – operato per quanto detto lo scomputo delle somme versate in forza della scrittura privata dichiarata inefficace – ogni eventuale ulteriore somma versata dal ricorrente in eccesso ai 2.589,oo euro mensili sarebbe da considerarsi da lui versata alla IG.ra in adempimento di un obbligo morale relativo alle CP_1
eIGenze di mantenimento della stessa, come tale non ripetibile.
Considerato, dunque, che si è riconosciuto alla parte opposta un credito di gran lunga inferiore a quello dalla stessa originariamente ingiunto, si deve ritener equo dichiarare per intero compensate fra le parti le spese di lite.
L'accoglimento pur parziale dell'appello esclude l'applicabilità della sanzione di cui all'art 13 co. 1° quater del d.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- in parziale accoglimento dell'appello, ferma la revoca integrale del d.i. n.
10686/2019, condanna a corrispondere a Parte_1 CP_1
la somma di euro 18.027,50 oltre agli interessi legali sulla stessa a far
[...]
data dal maggio 2019;
- dichiara per intero compensate fra le parti le spese di lite.
Roma, così deciso il 27.3.2025.
Il ConIGliere est. La Presidente
Dr Gabriele Sordi Dr.ssa Sofia Rotunno
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