TRIB
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/12/2025, n. 6207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6207 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7586/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7586/2025 promossa da:
, (C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
TO RD giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(CF ) domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.11.2025 la causa è stata discussa e posta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 La società attrice avendone interesse (al fine di agire in via esecutiva), ha Parte_1
chiesto di dichiarare devoluta ex lege al patrimonio dello Stato l'eredità vacante di , Persona_1
nato ad [...] il [...] (c.f. ), deceduto a Catania in data C.F._1
13.06.2013.
Orbene, la domanda della parte attrice è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
E invero il primo comma dell'art. 586 c.c. si limita a prevedere che, in mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.
Nella fattispecie non risulta la pubblicazione di alcun testamento e nessuno dei chiamati all'eredità ex lege ha accettato l'eredità (né potrebbe ormai esprimere diversa determinazione, in quanto il termine di prescrizione è ormai maturato). A tal fine parte attrice ha compiutamente individuato tutti i chiamati all'redità e ha condivisibilmente rilevato, alla luce delle visure ipocatastali eseguite, che non risultano trascritte eventuali accettazioni o rinunce all'eredità, anche da parte di eventuali eredi per rappresentazione. Non è stato infine nominato un eventuale curatore dell'eredità giacente (tantomeno sussistono ora i presupposti per tale nomina come richiesto dall , non trattandosi Controparte_1
di eredità momentaneamente vacante). Non vi è in conclusione nessun indizio idoneo a confutare quanto ampiamente presumibile, ossia che l'eredità sia rimasta semplicemente vacante oltre il termine di prescrizione del diritto di accettare, con conseguente assorbimento di ogni questione concernente il diverso istituto dell'eredità giacente perché momentaneamente acefala.
Trattandosi di istituto che opera automaticamente, la parte attrice ha poi correttamente chiesto l'accertamento di un acquisto già avvenuto, indipendentemente dal significato da attribuire al concetto pagina 2 di 4 di “Stato” secondo la disciplina speciale in materia. La disposizione codicistica enuncia infatti il concetto che lo Stato ha la veste di vero e proprio successore legittimo, e stabilisce, contro il principio generale dettato dall'art. 459 c.c., che l'acquisto ha luogo ipso iure, senza bisogno, cioè, di accettazione,
con il conseguente effetto che esso decorre dal momento dell'apertura della successione, non per effetto della domanda proposta in questa sede.
D'altra parte, l' , pur costituendosi in giudizio e confutando la domanda, si è Controparte_1
limitata a formulare delle mere ipotesi prive di riscontro, evidenziando la sola astratta possibilità di una precedente accettazione tacita o di una decadenza dal diritto di rinunciare, senza offrire concreti elementi che possano lasciar presumere la pertinenza di tali considerazioni nel caso in esame.
Privo di rilievo in questa sede e non contestato è infine il rilievo della limitazione di responsabilità dell'Erario ai sensi del comma 2 dell'art. 586 c.c.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese processuali,
perché il procedimento è stato necessariamente introdotto dalla parte attrice nel suo interesse e per garantire la continuità delle trascrizioni, indipendentemente dalla contestazione o meno della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nel procedimento iscritto al n. 7586/2025 R.G.:
1) dichiara devoluta ex lege al patrimonio dello Stato l'eredità vacante di , nato Persona_1
ad Acireale (CT) il 27.05.1950 (c.f. ), deceduto a Catania in data 13.06.2013; C.F._1
2) compensa interamente le spese processuali fra le parti.
Così deciso in Catania, il 29 dicembre 2025
pagina 3 di 4 Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7586/2025 promossa da:
, (C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
TO RD giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(CF ) domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.11.2025 la causa è stata discussa e posta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 La società attrice avendone interesse (al fine di agire in via esecutiva), ha Parte_1
chiesto di dichiarare devoluta ex lege al patrimonio dello Stato l'eredità vacante di , Persona_1
nato ad [...] il [...] (c.f. ), deceduto a Catania in data C.F._1
13.06.2013.
Orbene, la domanda della parte attrice è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
E invero il primo comma dell'art. 586 c.c. si limita a prevedere che, in mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.
Nella fattispecie non risulta la pubblicazione di alcun testamento e nessuno dei chiamati all'eredità ex lege ha accettato l'eredità (né potrebbe ormai esprimere diversa determinazione, in quanto il termine di prescrizione è ormai maturato). A tal fine parte attrice ha compiutamente individuato tutti i chiamati all'redità e ha condivisibilmente rilevato, alla luce delle visure ipocatastali eseguite, che non risultano trascritte eventuali accettazioni o rinunce all'eredità, anche da parte di eventuali eredi per rappresentazione. Non è stato infine nominato un eventuale curatore dell'eredità giacente (tantomeno sussistono ora i presupposti per tale nomina come richiesto dall , non trattandosi Controparte_1
di eredità momentaneamente vacante). Non vi è in conclusione nessun indizio idoneo a confutare quanto ampiamente presumibile, ossia che l'eredità sia rimasta semplicemente vacante oltre il termine di prescrizione del diritto di accettare, con conseguente assorbimento di ogni questione concernente il diverso istituto dell'eredità giacente perché momentaneamente acefala.
Trattandosi di istituto che opera automaticamente, la parte attrice ha poi correttamente chiesto l'accertamento di un acquisto già avvenuto, indipendentemente dal significato da attribuire al concetto pagina 2 di 4 di “Stato” secondo la disciplina speciale in materia. La disposizione codicistica enuncia infatti il concetto che lo Stato ha la veste di vero e proprio successore legittimo, e stabilisce, contro il principio generale dettato dall'art. 459 c.c., che l'acquisto ha luogo ipso iure, senza bisogno, cioè, di accettazione,
con il conseguente effetto che esso decorre dal momento dell'apertura della successione, non per effetto della domanda proposta in questa sede.
D'altra parte, l' , pur costituendosi in giudizio e confutando la domanda, si è Controparte_1
limitata a formulare delle mere ipotesi prive di riscontro, evidenziando la sola astratta possibilità di una precedente accettazione tacita o di una decadenza dal diritto di rinunciare, senza offrire concreti elementi che possano lasciar presumere la pertinenza di tali considerazioni nel caso in esame.
Privo di rilievo in questa sede e non contestato è infine il rilievo della limitazione di responsabilità dell'Erario ai sensi del comma 2 dell'art. 586 c.c.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese processuali,
perché il procedimento è stato necessariamente introdotto dalla parte attrice nel suo interesse e per garantire la continuità delle trascrizioni, indipendentemente dalla contestazione o meno della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nel procedimento iscritto al n. 7586/2025 R.G.:
1) dichiara devoluta ex lege al patrimonio dello Stato l'eredità vacante di , nato Persona_1
ad Acireale (CT) il 27.05.1950 (c.f. ), deceduto a Catania in data 13.06.2013; C.F._1
2) compensa interamente le spese processuali fra le parti.
Così deciso in Catania, il 29 dicembre 2025
pagina 3 di 4 Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4