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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 13/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
- SEZIONE UNICA CIVILE –
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, Dr. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 37 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Domenico Di Berardino;
- OPPONENTE -
E
(C.F.: , in Controparte_1 P.IVA_1
p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dalla Dott.ssa Lucia Iannuzzi, Viceprefetto Vicario;
- OPPOSTA -
OGGETTO: l'Ordinanza di Ingiunzione di pagamento ex art. 18 della L. 689/1981 e s.m.i. prot. n. 0113599 dell'11.12.2023, emessa dalla Prefettura U.T.G. di Catanzaro
– Area III bis, nella persona del Vice Prefetto aggiunto Dott. Molè, notificata in data
11.12.2023 (doc. n. 1 bis).
CONCLUSIONI: Come in atti.
Motivi della decisione
Con ricorso ritualmente depositato impugnava l'ordinanza Parte_2
ingiunzione di pagamento -ex art. 18 della L. 689/1981 e s.m.i. prot. n. 0113599 dell'11.12.2023, emessa dalla ,- per la complessiva Controparte_2
somma di € 30.000,00 quale sanzione prevista per l'esercizio dell'attività di giardino zoologico aperto al pubblico in assenza della prevista autorizzazione del Ministero
1 dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'art. 4 del d.lgs 73\2005
e s.m.i., deducendo, in via principale, la nullità del provvedimento per mancata audizione dell'interessato.
La resisteva. Controparte_1
Il ricorso deve legittimamente essere accolto perché la mancata audizione dell'interessato, che ne abbia, come nel caso di specie, fatto richiesta, costituisce una violazione di norme procedimentali che rende illegittimi sia il procedimento amministrativo attraverso cui si esercita la potestà sanzionatoria, sia l'ordinanza- ingiunzione emanata a conclusione del procedimento stesso (Cass. Sez. I Sent.n.
10911/98, n.12535/2003, Cass Sez I Sent.n.13505/2004). Il rispetto della regola procedimentale è prescritto dall'art. 18 L. 24.11.1981 nr. 689 a garanzia del diritto di difesa del presunto trasgressore nella fase amministrativa.
Peraltro, la preventiva audizione dell'interessato da parte del Prefetto condiziona la legittimità dell'ordinanza ingiunzione soltanto nell'ipotesi –sussistente nel caso di specie- in cui ne sia fatta apposita richiesta, la quale per poter essere presa in considerazione, dev'essere espressa, contestuale al ricorso ed incondizionata, costituendo esercizio di una mera facoltà dell'interessato (Cass. Sez. I
Sent.n.2817/2006).
Resta assorbita ogni diversa questione, in forza del criterio della ragione più liquida, che permette di limitare la motivazione all'esame del motivo dirimente della domanda (v. Cass. 8 marzo 2017, n. 5805).
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, nella prefata composizione monocratica, nel procedimento indicato in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione prot. n. 0113599 dell'11.12.2023, emessa dalla U.T.G. di . CP_1 CP_1
- Spese compensate.
Cosi deciso in Lamezia Terme all'udienza del 13 gennaio 2025
Il Giudice
Dr. Marino Reda
2
- SEZIONE UNICA CIVILE –
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, Dr. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 37 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Domenico Di Berardino;
- OPPONENTE -
E
(C.F.: , in Controparte_1 P.IVA_1
p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dalla Dott.ssa Lucia Iannuzzi, Viceprefetto Vicario;
- OPPOSTA -
OGGETTO: l'Ordinanza di Ingiunzione di pagamento ex art. 18 della L. 689/1981 e s.m.i. prot. n. 0113599 dell'11.12.2023, emessa dalla Prefettura U.T.G. di Catanzaro
– Area III bis, nella persona del Vice Prefetto aggiunto Dott. Molè, notificata in data
11.12.2023 (doc. n. 1 bis).
CONCLUSIONI: Come in atti.
Motivi della decisione
Con ricorso ritualmente depositato impugnava l'ordinanza Parte_2
ingiunzione di pagamento -ex art. 18 della L. 689/1981 e s.m.i. prot. n. 0113599 dell'11.12.2023, emessa dalla ,- per la complessiva Controparte_2
somma di € 30.000,00 quale sanzione prevista per l'esercizio dell'attività di giardino zoologico aperto al pubblico in assenza della prevista autorizzazione del Ministero
1 dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'art. 4 del d.lgs 73\2005
e s.m.i., deducendo, in via principale, la nullità del provvedimento per mancata audizione dell'interessato.
La resisteva. Controparte_1
Il ricorso deve legittimamente essere accolto perché la mancata audizione dell'interessato, che ne abbia, come nel caso di specie, fatto richiesta, costituisce una violazione di norme procedimentali che rende illegittimi sia il procedimento amministrativo attraverso cui si esercita la potestà sanzionatoria, sia l'ordinanza- ingiunzione emanata a conclusione del procedimento stesso (Cass. Sez. I Sent.n.
10911/98, n.12535/2003, Cass Sez I Sent.n.13505/2004). Il rispetto della regola procedimentale è prescritto dall'art. 18 L. 24.11.1981 nr. 689 a garanzia del diritto di difesa del presunto trasgressore nella fase amministrativa.
Peraltro, la preventiva audizione dell'interessato da parte del Prefetto condiziona la legittimità dell'ordinanza ingiunzione soltanto nell'ipotesi –sussistente nel caso di specie- in cui ne sia fatta apposita richiesta, la quale per poter essere presa in considerazione, dev'essere espressa, contestuale al ricorso ed incondizionata, costituendo esercizio di una mera facoltà dell'interessato (Cass. Sez. I
Sent.n.2817/2006).
Resta assorbita ogni diversa questione, in forza del criterio della ragione più liquida, che permette di limitare la motivazione all'esame del motivo dirimente della domanda (v. Cass. 8 marzo 2017, n. 5805).
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, nella prefata composizione monocratica, nel procedimento indicato in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione prot. n. 0113599 dell'11.12.2023, emessa dalla U.T.G. di . CP_1 CP_1
- Spese compensate.
Cosi deciso in Lamezia Terme all'udienza del 13 gennaio 2025
Il Giudice
Dr. Marino Reda
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