TAR Torino, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 882
TAR
Ordinanza cautelare 29 gennaio 2026
>
TAR
Sentenza 13 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Mancata impugnazione del provvedimento di esclusione

    Il Collegio reputa fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del provvedimento di esclusione. Il verbale di esclusione è un atto meramente endoprocedimentale e non ha efficacia lesiva. L'unico atto lesivo è il provvedimento di esclusione, che doveva essere impugnato. Anche la formula di stile che estende l'impugnazione a tutti gli atti connessi non ha valore processuale.

  • Inammissibile
    Inammissibilità dei motivi aggiunti per inammissibilità del ricorso introduttivo

    Poiché la ricorrente non ha mai impugnato la propria esclusione, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile, così come i successivi motivi aggiunti, posto che la ricorrente non otterrebbe alcuna utilità dall’impugnare il prosieguo di una procedura dalla quale è stata esclusa con un provvedimento divenuto inoppugnabile.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 882
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 882
    Data del deposito : 13 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo