Ordinanza cautelare 29 gennaio 2026
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00882/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00047/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 47 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Acqua Padel Village s.r.l. - Società Dilettantistica Sportiva, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Cathia Zedde, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Beinasco, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Leone Giacomo Merani e Susanna Veroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
A.S.D. G House, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del verbale delle sedute della commissione per la valutazione dei progetti di riqualificazione di un impianto sportivo comunale nonché di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali o comunque connessi a quelli impugnati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati dalla ricorrente il 27 febbraio 2026:
- del verbale delle sedute valutative della commissione per la valutazione dei progetti di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’impianto sportivo di strada comunale del Sangone, “ ex tensotennis di Borgaretto ” nonché del suo giudizio finale;
- della determinazione dirigenziale n. 442 del 30.9.2025, con cui è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione di progetti di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’impianto sportivo de quo ;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Beinasco;
Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 1° aprile 2026 il dott. CA AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Nel 2025 il Comune di Beinasco ha avviato un procedimento ex d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 per la riqualificazione ed il recupero dell’impianto sportivo noto come “ ex tensotennis di Borgaretto ” e con la D.G.C. n. 95 del 30 giugno 2025 sono stati definiti i requisiti di partecipazione.
2. Il 30 settembre 2025 è stato pubblicato il relativo avviso pubblico a cui hanno aderito la controinteressata e la ricorrente; quest’ultima è stata tuttavia esclusa dalla procedura a seguito di una valutazione preliminare della sua offerta.
3. Con ricorso, notificato il 30 dicembre 2025 e depositato il successivo 12 gennaio la ricorrente ha impugnato il verbale della commissione tecnica unitamente all’avviso pubblico e al bando, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimi.
4. Il 15 gennaio 2026 il Comune di Beinasco si è costituito con una comparsa di mero stile e con la propria memoria del 26 gennaio ha compendiato le proprie difese eccependo l’inammissibilità del ricorso, oltre che la sua infondatezza nel merito.
5. All’esito della camera di consiglio del 28 gennaio 2026 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare della ricorrente.
6. Il 30 dicembre 2025 l’amministrazione procedente ha avviato una procedura di consultazione volta alla raccolta di proposte, osservazioni e segnalazioni migliorative del progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’impianto sportivo (determinazione n. 666 del 30 dicembre 2025). L’atto è stato impugnato dalla ricorrente con motivi aggiunti, notificati il 27 febbraio 2026 e depositati il successivo 27 febbraio.
7. All’esito dell’udienza pubblica del 1° aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
9. Con proprio ricorso introduttivo la ricorrente sostiene che la stazione appaltante avrebbe travisato il contenuto della propria offerta e che comunque prima di procedere alla sua esclusione essa avrebbe dovuto concederle il beneficio del soccorso istruttorio in modo da permetterle di chiarire eventuali elementi ritenuti dubbi.
Per la ricorrente, infine, la decisione di escluderla sarebbe illegittima, anche perché il motivo posto alla base della scelta non sarebbe contemplato quale causa di esclusione dal nuovo codice dei contratti pubblici.
10. I motivi aggiunti sono, invece, dedicati all’impugnazione del provvedimento con cui il Comune ha avviato una fase di consultazione per raccogliere proposte, osservazioni e segnalazioni migliorative del progetto de quo .
In particolare, la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli articoli 90 e 108 del Codice dei contratti pubblici; degli artt. 3 e 24 Cost. nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente.
11. Tanto premesso, il Collegio reputa fondata, e dirimente, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del provvedimento di esclusione.
Dall’analisi dell’epigrafe del ricorso e del contenuto delle censure proposte si evince che la ricorrente ha impugnato contestato il contenuto del solo verbale con cui è stata proposta la sua esclusione.
Tuttavia, per giurisprudenza pacifica, esso è un atto meramente endoprocedimentale la cui « impugnazione non si rende necessaria, neanche unitamente all'impugnazione del provvedimento di aggiudicazione, essendo solo quest'ultimo atto dotato di efficacia lesiva, traslandosi i vizi degli atti precedenti - di carattere preparatorio - sul provvedimento di aggiudicazione recante l'approvazione di tutti gli atti della serie procedimentale » ( ex multis T.A.R. Lazio, Roma sez. I, 11 aprile 2024, n. 7013).
Gli unici atti muniti di valenza provvedimentale e connotati di carattere lesivo sono, quindi, il provvedimento di aggiudicazione e quello di esclusione, tant’è che è proprio dalla loro comunicazione o acquisita conoscenza che decorre il termine cui al comma 5 dell'art. 120 c.p.a..
Detto altrimenti se anche si volesse ritenere che le peculiarità del caso in esame imponessero l’immediata impugnazione del verbale con cui è stata ravvisata la necessità di « procedere con l’esclusione della proposta progettuale presentata da ACQUA PADEL VILLAGE S.R.L. poiché dalle valutazioni ne deriva che l’effettiva ricaduta dell’intervento sull’interesse pubblico risulta incerta e non verificabile e ciò determina l’inammissibilità della proposta progettuale », questo non avrebbe esentato la ricorrente dall’impugnare il provvedimento di esclusione successivamente emanato dall’amministrazione procedente; pubblicato sulla piattaforma “Traspare” e comunicato via PEC alla ricorrente il 12 dicembre 2025.
Né sul punto può avere rilevanza la formula di stile, a mente della quale costituiscono oggetto di impugnazione « di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali o comunque connessi a quelli impugnati ».
Per giurisprudenza pacifica, infatti, « al fine di individuare lo specifico oggetto dell'impugnativa non può assumere rilevanza l'espressione che estende l'impugnazione anche a "tutti gli atti ad essi presupposti, preordinati, preparatori, consequenziali e comunque connessi", trattandosi di mera formula di stile priva di qualsiasi valore processuale » ( ex multis T.A.R. Marche, sez. I, 10 febbraio 2020, n. 113).
12. Poiché quindi la ricorrente non ha mai impugnato la propria esclusione il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile così come i successivi motivi aggiunti, posto che la ricorrente non otterrebbe alcuna utilità dall’impugnare il prosieguo di una procedura dalla quale è stata esclusa con un provvedimento divenuto inoppugnabile.
13. In virtù delle peculiarità della vicenda e della natura della presente decisione il Collegio reputa equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 1° aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AF ER, Presidente
CA AV, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA AV | AF ER |
IL SEGRETARIO