TAR
Sentenza 20 marzo 2026
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 20/03/2026, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01428/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 20/03/2026
N. 00732 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01428/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1428 del 2025, proposto da
TO AN, PI AN e TO MO, rappresentati e difesi dall'avvocato
Flavia Milazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana – Assessorato Territorio e Ambiente e Assessorato dei Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in MO, via Mariano Stabile n. 182.
nei confronti
Comune di Racalmuto, Comune di Grotte, Comune di Comitini, Comune di Aragona
e Comune di Favara, non costituiti in giudizio; N. 01428/2025 REG.RIC.
Rwe Renewables Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani, Elisabetta Sordini, Laura
VA UA AG e NE IO, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia.
per l'annullamento
del decreto ARTA 6 giugno 2025, n. 150, recante giudizio positivo di compatibilità ambientale e parere favorevole di NC per un impianto eolico da 30 MW; di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni regionali competenti e di Rwe Renewables Italia S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 12 marzo 2026 il dott. ND UM e uditi i difensori come da verbale.
MOTIVAZIONI
1 – Con ricorso depositato il 12 agosto 2025, i sigg. TO AN, in proprio e quale legale rappresentante della società Fontanamara società semplice agricola, PI
AN e TO MO hanno chiesto al TAR l'annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto assessoriale n. 150 del 6 giugno 2025 emanato dall'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente della Regione
Siciliana, recante giudizio positivo di compatibilità ambientale (VIA), parere favorevole di valutazione di incidenza ambientale e parere favorevole sul piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo relativo al progetto di impianto eolico denominato N. 01428/2025 REG.RIC.
“Racalmuto–Grotte” della potenza complessiva di 30 MW, nonché l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
A fondamento del ricorso, i ricorrenti hanno dedotto:
– che, con istanza acquisita al protocollo dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente in data 15 aprile 2024, la società WE Renewables Italia S.r.l. ha presentato domanda di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs.
n. 152/2006, integrata con la valutazione di incidenza ambientale ai sensi del d.P.R. n.
357/1997, relativa alla realizzazione di un parco eolico della potenza complessiva di
30 MW, costituito da cinque aerogeneratori da 6 MW ciascuno;
– che il progetto prevede la collocazione degli aerogeneratori nei territori comunali di
Racalmuto e Grotte, con opere connesse consistenti in piazzole di servizio, viabilità di cantiere, cavidotti interrati di media tensione per circa 17 km, nonché una cabina di trasformazione da realizzare nel Comune di Favara, collegata alla sottostazione elettrica Terna esistente, interessando un'area a prevalente vocazione agricola inserita nel contesto paesaggistico denominato “Colline di Grotte e Racalmuto”;
– di essere direttamente incisi dal progetto in quanto proprietari o detentori di fondi e immobili ubicati nelle immediate vicinanze degli aerogeneratori e delle opere di connessione; in particolare, alcuni immobili del sig. TO AN e della società
Fontanamara si troverebbero a circa 200 metri dall'aerogeneratore n. 1, mentre altri terreni del sig. TO MO risulterebbero direttamente interessati dalle opere di esproprio e dalla localizzazione dell'impianto;
– che, nel corso del procedimento, la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Agrigento ha dapprima comunicato un preavviso di esito negativo, evidenziando la ritenuta incompatibilità del progetto con le prescrizioni del piano paesaggistico provinciale, e successivamente, con nota del 14 maggio 2025, ha espresso parere negativo, ritenendo l'intervento in contrasto con gli indirizzi di tutela paesaggistica e con gli obiettivi di conservazione del contesto territoriale; N. 01428/2025 REG.RIC.
– che, nondimeno, con decreto assessoriale n. 150 del 6 giugno 2025, l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, ritenendo acquisito l'assenso delle amministrazioni coinvolte;
– che, successivamente all'adozione del decreto, la medesima Soprintendenza di
Agrigento ha trasmesso una nota con cui ha evidenziato l'erroneità della decisione amministrativa, chiedendone la revoca in autotutela e contestando sia il mancato adeguato esame del proprio parere negativo sia l'applicazione del meccanismo del silenzio-assenso nei procedimenti riguardanti beni culturali e paesaggistici.
Svolta questa premessa in fatto, i ricorrenti hanno articolato plurimi motivi di ricorso avverso il decreto impugnato.
In primo luogo, essi deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 17-bis della legge n. 241 del 1990, nonché il difetto di motivazione e l'eccesso di potere, sostenendo che l'Assessorato regionale avrebbe erroneamente ritenuto maturato il silenzio-assenso sul parere della Soprintendenza. Secondo la prospettazione attorea, tale meccanismo non sarebbe applicabile nei procedimenti attinenti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, nei quali sarebbe invece necessaria una valutazione espressa e motivata. In ogni caso, il parere della Soprintendenza, pur ritenuto tardivo dall'amministrazione procedente, sarebbe stato comunque acquisito prima dell'adozione del decreto e avrebbe dovuto essere valutato nel merito.
Con un ulteriore profilo di censura, i ricorrenti deducono l'incompetenza dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente ad adottare il provvedimento impugnato, sostenendo che, trattandosi di un intervento incidente su aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, la competenza spetterebbe all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana. In tale prospettiva, la valutazione di impatto ambientale non potrebbe sostituire l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Codice dei beni culturali, che costituirebbe atto autonomo e presupposto necessario per la realizzazione dell'intervento. N. 01428/2025 REG.RIC.
I ricorrenti lamentano altresì l'incompetenza dell'organo che ha adottato il decreto, rilevando che lo stesso sarebbe stato emanato dall'Assessore regionale anziché da un dirigente amministrativo, in violazione del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, che riserva ai dirigenti l'adozione degli atti amministrativi con rilevanza esterna, specie quando implicano valutazioni di natura tecnico-scientifica.
Sotto altro profilo, viene contestata la localizzazione dell'intervento, ritenuta incompatibile con il contesto territoriale di riferimento, caratterizzato – secondo i ricorrenti – da elevato valore paesaggistico e ambientale, nonché dalla presenza di beni culturali e archeologici e di elementi identitari del paesaggio rurale. In tale ambito, vengono altresì dedotte ulteriori criticità istruttorie, tra cui la mancata acquisizione del nulla osta del demanio trazzerale, l'assenza del parere della
Soprintendenza di Caltanissetta e la carente valutazione degli effetti cumulativi derivanti dalla presenza di altri impianti energetici.
Infine, i ricorrenti lamentano il difetto di istruttoria con riferimento alla tutela dei beni archeologici, sostenendo che l'amministrazione avrebbe omesso di svolgere un'adeguata valutazione preventiva dell'interesse archeologico dell'area interessata, nonostante la presenza di numerosi siti e testimonianze storiche che avrebbero imposto lo svolgimento di specifiche indagini e verifiche preliminari.
2 – Nel corso del giudizio si sono costituiti, con separati atti depositati rispettivamente il 2 settembre 2025 e il 5 settembre 2025, WE Renewables Italia S.r.l. e la Regione
Siciliana – Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, senza svolgere difese. N. 01428/2025 REG.RIC.
formato il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 17-bis della legge n. 241 del 1990 e, quindi, inefficace il parere successivamente reso, comunque non vincolante nell'ambito del procedimento di VIA. Quanto alle ulteriori censure, la difesa ha sottolineato la completezza dell'istruttoria svolta dall'amministrazione, fondata su molteplici elaborati tecnici e sul parere favorevole della Commissione Tecnica
Specialistica, evidenziando come le doglianze dei ricorrenti si risolvano in una mera contrapposizione alle valutazioni tecnico-discrezionali dell'autorità procedente. Sotto il profilo paesaggistico e culturale, la controinteressata ha inoltre escluso la sussistenza di interferenze significative con beni tutelati o contesti di particolare pregio, richiamando le risultanze degli studi specialistici prodotti. Con riguardo alla localizzazione dell'impianto, è stato poi evidenziato che la mancata qualificazione dell'area come “idonea” non comporta un divieto di realizzazione, ma soltanto l'assenza di regimi semplificati, restando comunque possibile l'autorizzazione all'esito della valutazione ambientale. Infine, la difesa ha escluso la sussistenza di criticità in ordine ai profili archeologici e agli effetti cumulativi con altri impianti, ritenendo adeguate le valutazioni già svolte in sede istruttoria.
4 – Con ordinanza dell'11 settembre 2025, il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo non fondate le censure di incompetenza e rinviando l'esame delle ulteriori questioni al merito, fissato per l'udienza pubblica del 12 marzo 2026.
5 – All'udienza pubblica del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previa discussione.
6 – Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.
6.1 – Con il primo motivo i ricorrenti deducono l'illegittimità del decreto assessoriale n. 150 del 6 giugno 2025, nella parte in cui l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente ha ritenuto tardivo e, dunque, irrilevante il parere negativo reso dalla
Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Agrigento con nota prot. n. 4673 del 14 maggio 2025. Secondo la prospettazione attorea, la disciplina del silenzio- N. 01428/2025 REG.RIC.
assenso tra amministrazioni di cui all'art. 17-bis della legge n. 241 del 1990 non troverebbe applicazione nel caso di specie, trattandosi di procedimento incidente su interessi sensibili relativi alla tutela paesaggistica; conseguentemente, il parere soprintendentizio non potrebbe considerarsi superato dal decorso del termine procedimentale e l'amministrazione procedente avrebbe dovuto conformarsi alle relative determinazioni.
La censura non è suscettibile di positiva valutazione
Dalla ricostruzione dell'iter procedimentale emerge che, a seguito della pubblicazione delle integrazioni progettuali sul portale regionale delle valutazioni ambientali, il
Servizio 1 dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, con nota del 19 settembre 2024, ha avviato una nuova fase di consultazione ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, dandone comunicazione alle amministrazioni interessate, tra cui la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Agrigento.
Ai sensi della citata disposizione, le amministrazioni coinvolte erano tenute a trasmettere i propri pareri entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione delle integrazioni progettuali. Non risulta contestato che il parere negativo della
Soprintendenza sia stato reso soltanto in data 14 maggio 2025, dunque a distanza di diversi mesi dalla scadenza del termine previsto dalla normativa di settore.
In tale contesto trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 25, comma 1, del d.lgs.
n. 152 del 2006, secondo cui l'autorità competente procede comunque alla valutazione anche qualora i pareri delle amministrazioni coinvolte non siano resi nei termini previsti.
La giurisprudenza amministrativa ha inoltre chiarito che, nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale, il parere delle amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica ha natura endoprocedimentale ed è suscettibile di essere acquisito anche mediante il meccanismo del silenzio-assenso tra amministrazioni di cui all'art. 17-bis N. 01428/2025 REG.RIC.
della legge n. 241 del 1990 (cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. II, 1° luglio 2025, n. 903;
TAR Sicilia, MO, sez. V, 23 gennaio 2025, n. 178).
Il richiamo operato dai ricorrenti alla disciplina del silenzio-assenso nei procedimenti ad istanza di parte di cui all'art. 20 della legge n. 241 del 1990, che esclude dal proprio ambito applicativo i procedimenti nei quali vengono in rilievo interessi sensibili, tra cui quello paesaggistico, non è pertinente, trattandosi di istituto distinto da quello previsto dall'art. 17-bis della medesima legge, che disciplina invece il silenzio-assenso tra amministrazioni nell'ambito di procedimenti complessi e trova applicazione anche con riferimento alle amministrazioni preposte alla tutela di tali interessi.
Nel caso di specie, decorso inutilmente il termine previsto per l'espressione del parere, deve pertanto ritenersi formato il silenzio-assenso endoprocedimentale, con conseguente inefficacia delle determinazioni tardivamente adottate ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241 del 1990. Ne consegue che l'amministrazione procedente ha correttamente ritenuto tardivo e non vincolante il parere negativo reso dalla Soprintendenza e ha legittimamente concluso il procedimento di valutazione ambientale sulla base delle risultanze istruttorie disponibili.
Il motivo deve pertanto essere respinto.
6.2 – Con il secondo motivo i ricorrenti deducono l'illegittimità del provvedimento impugnato per incompetenza assoluta dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, sostenendo che, trattandosi di intervento incidente su beni paesaggistici, la competenza avrebbe dovuto essere esercitata dall'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana ai sensi degli artt. 134 e 146 del d.lgs. n. 42 del 2004.
La censura non è fondata.
In primo luogo, dalla documentazione progettuale e dalla relazione paesaggistica emerge che gli aerogeneratori non ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, mentre soltanto limitati tratti dei cavidotti interrati interessano marginalmente le fasce N. 01428/2025 REG.RIC.
di rispetto dei corsi d'acqua. Con riferimento a tali opere, deve rilevarsi che esse sono interamente realizzate nel sottosuolo e non comportano modifiche permanenti della morfologia del terreno; trova pertanto applicazione l'allegato A del d.P.R. n. 31 del
2017, che esclude dall'autorizzazione paesaggistica gli interventi nel sottosuolo privi di incidenza stabile sugli assetti territoriali.
Sotto diverso profilo, va osservato che la valutazione di impatto ambientale è per sua natura diretta a verificare gli effetti del progetto su una pluralità di fattori ambientali, tra cui il paesaggio e il patrimonio culturale (art. 5, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 152 del
2006); ne consegue che la considerazione del profilo paesaggistico nell'ambito della
VIA non implica l'esercizio delle competenze proprie dell'amministrazione preposta alla tutela paesaggistica, ma costituisce espressione delle attribuzioni proprie dell'autorità ambientale procedente.
Quanto alla relativa individuazione, deve rilevarsi che, nell'ordinamento della
Regione Siciliana, la competenza al rilascio dei provvedimenti di VIA è espressamente attribuita all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente quale autorità ambientale unica, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.
48 del 26 febbraio 2015. Ne consegue che il decreto impugnato è stato adottato dall'amministrazione competente secondo il vigente assetto ordinamentale.
Il motivo deve pertanto essere respinto.
63. – Da analoga infondatezza è affetto il terzo motivo, con cui i ricorrenti deducono l'illegittimità del provvedimento impugnato per incompetenza relativa dell'Assessore regionale, assumendo che il decreto di valutazione di impatto ambientale avrebbe dovuto essere adottato da un dirigente amministrativo e non dall'organo politico.
Nell'ordinamento della Regione Siciliana, la competenza all'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di valutazioni ambientali è espressamente attribuita all'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente dalla deliberazione della Giunta regionale n. 307 del 20 luglio 2020, che individua nel Dipartimento N. 01428/2025 REG.RIC.
regionale dell'ambiente l'organo competente allo svolgimento dell'istruttoria tecnica e nell'Assessore l'autorità competente all'adozione del provvedimento finale in materia di VIA, VAS, NC e AIA.
Tale assetto risulta coerente con la natura della procedura di valutazione di impatto ambientale, che implica una valutazione complessa e discrezionale, coinvolgente una pluralità di interessi pubblici, e che può quindi essere legittimamente rimessa all'organo politico-amministrativo competente. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa, la quale ha chiarito la distinzione tra la fase di verifica di assoggettabilità a VIA – connotata da profili prevalentemente tecnico-discrezionali e rimessa all'organo tecnico – e la successiva procedura di VIA, che implica una valutazione comparativa di interessi e può essere attribuita all'organo politico (cfr.
TAR Sicilia, nn. 1502 e 1503 del 2019; CGARS, nn. 206 e 207 del 2020).
Va inoltre rilevato che la deliberazione della Giunta regionale sopra richiamata non è stata oggetto di autonoma impugnazione, con conseguente preclusione alla possibilità di sindacarne in questa sede la legittimità.
6.4 – Con il quarto motivo i ricorrenti deducono l'illegittimità del decreto impugnato, assumendo che l'area interessata dal progetto non sarebbe idonea alla localizzazione di impianti eolici, sia per la presenza di rilevanti valori paesaggistici e ambientali, sia in quanto ricadente nella fascia di rispetto di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. n. 199 del 2021.
La censura è priva di pregio giuridico.
In primo luogo, il progetto è stato sottoposto a un'articolata istruttoria tecnico- ambientale nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, nel corso della quale la Commissione Tecnica Specialistica ha esaminato lo studio di impatto ambientale, la relazione paesaggistica, la documentazione cartografica e le integrazioni progettuali richieste, giungendo a esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale (parere istruttorio conclusivo n. 80 del 21 N. 01428/2025 REG.RIC.
marzo 2025), ritenendo l'intervento non idoneo a determinare impatti significativi incompatibili con il contesto territoriale.
Le doglianze dei ricorrenti non evidenziano specifiche lacune dell'istruttoria, ma si limitano in larga parte a riproporre le osservazioni già formulate in sede procedimentale e il contenuto del parere negativo tardivamente espresso dalla
Soprintendenza, senza tuttavia fornire elementi idonei a dimostrare l'inattendibilità o l'incompletezza delle valutazioni tecniche svolte.
Dalla documentazione versata in atti emerge, in particolare, che gli aerogeneratori non ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, che l'impatto visivo dell'impianto è stato oggetto di specifiche analisi di intervisibilità
e simulazioni fotografiche – dalle quali risulta una incidenza non significativa sui principali punti panoramici e sui beni tutelati – e che il progetto non comporta alterazioni morfologiche rilevanti del territorio interessato.
Analogamente, le censure relative alla presenza di beni architettonici o archeologici non risultano fondate, atteso che tali profili sono stati oggetto di specifica valutazione nell'ambito dello studio di impatto ambientale, senza che siano emerse interferenze dirette tra l'impianto e i siti di interesse storico-culturale richiamati.
Le doglianze attoree si risolvono, pertanto, in una mera contrapposizione valutativa rispetto alle conclusioni cui è pervenuta l'amministrazione, non consentita nel giudizio di legittimità in assenza di evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, che nel caso di specie non risultano dimostrati.
Parimenti priva di pregio è la censura relativa alla dedotta violazione dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. n. 199 del 2021.
La disposizione richiamata individua le aree considerate idonee ex lege alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, prevedendo che non rientrino in tale categoria le aree ricadenti entro determinate fasce di rispetto rispetto ai beni sottoposti a tutela paesaggistica. N. 01428/2025 REG.RIC.
Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, la mancata inclusione di un'area tra quelle qualificate come idonee non ne comporta automaticamente la qualificazione in termini di “non idoneità”, né determina un divieto assoluto di realizzazione degli impianti (Cons. Stato, sez. IV, 11 settembre 2023, n. 8263; TAR
Umbria, sez. I, 6 agosto 2024, n. 592). La norma, infatti, si limita a individuare ambiti territoriali nei quali operano regimi di semplificazione procedimentale, senza precludere, al di fuori di essi, la possibilità di autorizzare gli interventi all'esito della ordinaria valutazione ambientale.
Nel caso di specie, il progetto è stato regolarmente sottoposto a procedura di VIA regionale e non ha beneficiato di alcun regime derogatorio o semplificato, sicché la circostanza che l'area non rientri tra quelle qualificate come idonee ex lege non assume valenza ostativa alla realizzazione dell'impianto.
6.5 – Il motivo è pertanto infondato, così come il quinto, con cui i ricorrenti deducono l'illegittimità del provvedimento impugnato assumendo che l'impianto eolico ricadrebbe in un contesto territoriale caratterizzato dalla presenza di numerosi siti archeologici e beni di interesse storico-culturale, circostanza che avrebbe imposto una più approfondita verifica preventiva dell'interesse archeologico.
Dalla documentazione istruttoria emerge che la componente storico-culturale del territorio è stata oggetto di specifica analisi nell'ambito dello studio di impatto ambientale e della relazione paesaggistica, mediante l'esame dei beni culturali presenti nell'area vasta, della localizzazione dei siti archeologici noti e della visibilità dell'impianto rispetto ai principali elementi identitari del paesaggio.
All'esito di tali valutazioni è stata esclusa la sussistenza di interferenze dirette tra le opere in progetto e i siti archeologici individuati. Inoltre, in sede esecutiva, è prevista l'adozione delle ordinarie misure di tutela previste dalla normativa di settore, ivi inclusa la possibilità di effettuare verifiche archeologiche preventive in occasione delle attività di scavo. N. 01428/2025 REG.RIC.
Le censure dei ricorrenti si limitano, per contro, a richiamare in termini generici la presenza di siti archeologici nel territorio, senza individuare specifici beni direttamente interferiti né evidenziare concrete carenze dell'istruttoria svolta.
Ne consegue che anche tale motivo si risolve in una mera contrapposizione valutativa rispetto alle conclusioni cui è pervenuta l'amministrazione, non consentita nel giudizio di legittimità in assenza di evidenti profili di illogicità o travisamento dei fatti, che nella specie non risultano dimostrati.
6.6 – In definitiva il ricorso va nel suo complesso respinto.
7 – Le spese di lite in favore della parte controinteressata, liquidate in euro 2.500,00, oltre oneri accessori di legge (IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali), seguono la soccombenza dei ricorrenti. Le spese nei confronti dell'Amministrazione regionale intimata sono integralmente compensate, in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – MO, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controinteressata, delle spese di lite, che liquida in euro 2.500,00, oltre oneri accessori di legge (IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali);
Compensa integralmente le spese di lite nei confronti dell'Amministrazione regionale intimata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in MO nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 01428/2025 REG.RIC.
EF EN, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
ND UM, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
ND UM
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
EF EN 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 – Con memoria del 8 settembre 2025 Renewables Italia S.r.l. ha contestato integralmente le censure proposte dai ricorrenti, sostenendone l'infondatezza.
In particolare, con riferimento al primo motivo, la società ha evidenziato la tardività del parere negativo espresso dalla Soprintendenza, ritenendo conseguentemente
Pubblicato il 20/03/2026
N. 00732 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01428/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1428 del 2025, proposto da
TO AN, PI AN e TO MO, rappresentati e difesi dall'avvocato
Flavia Milazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana – Assessorato Territorio e Ambiente e Assessorato dei Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in MO, via Mariano Stabile n. 182.
nei confronti
Comune di Racalmuto, Comune di Grotte, Comune di Comitini, Comune di Aragona
e Comune di Favara, non costituiti in giudizio; N. 01428/2025 REG.RIC.
Rwe Renewables Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani, Elisabetta Sordini, Laura
VA UA AG e NE IO, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia.
per l'annullamento
del decreto ARTA 6 giugno 2025, n. 150, recante giudizio positivo di compatibilità ambientale e parere favorevole di NC per un impianto eolico da 30 MW; di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni regionali competenti e di Rwe Renewables Italia S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 12 marzo 2026 il dott. ND UM e uditi i difensori come da verbale.
MOTIVAZIONI
1 – Con ricorso depositato il 12 agosto 2025, i sigg. TO AN, in proprio e quale legale rappresentante della società Fontanamara società semplice agricola, PI
AN e TO MO hanno chiesto al TAR l'annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto assessoriale n. 150 del 6 giugno 2025 emanato dall'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente della Regione
Siciliana, recante giudizio positivo di compatibilità ambientale (VIA), parere favorevole di valutazione di incidenza ambientale e parere favorevole sul piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo relativo al progetto di impianto eolico denominato N. 01428/2025 REG.RIC.
“Racalmuto–Grotte” della potenza complessiva di 30 MW, nonché l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
A fondamento del ricorso, i ricorrenti hanno dedotto:
– che, con istanza acquisita al protocollo dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente in data 15 aprile 2024, la società WE Renewables Italia S.r.l. ha presentato domanda di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs.
n. 152/2006, integrata con la valutazione di incidenza ambientale ai sensi del d.P.R. n.
357/1997, relativa alla realizzazione di un parco eolico della potenza complessiva di
30 MW, costituito da cinque aerogeneratori da 6 MW ciascuno;
– che il progetto prevede la collocazione degli aerogeneratori nei territori comunali di
Racalmuto e Grotte, con opere connesse consistenti in piazzole di servizio, viabilità di cantiere, cavidotti interrati di media tensione per circa 17 km, nonché una cabina di trasformazione da realizzare nel Comune di Favara, collegata alla sottostazione elettrica Terna esistente, interessando un'area a prevalente vocazione agricola inserita nel contesto paesaggistico denominato “Colline di Grotte e Racalmuto”;
– di essere direttamente incisi dal progetto in quanto proprietari o detentori di fondi e immobili ubicati nelle immediate vicinanze degli aerogeneratori e delle opere di connessione; in particolare, alcuni immobili del sig. TO AN e della società
Fontanamara si troverebbero a circa 200 metri dall'aerogeneratore n. 1, mentre altri terreni del sig. TO MO risulterebbero direttamente interessati dalle opere di esproprio e dalla localizzazione dell'impianto;
– che, nel corso del procedimento, la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Agrigento ha dapprima comunicato un preavviso di esito negativo, evidenziando la ritenuta incompatibilità del progetto con le prescrizioni del piano paesaggistico provinciale, e successivamente, con nota del 14 maggio 2025, ha espresso parere negativo, ritenendo l'intervento in contrasto con gli indirizzi di tutela paesaggistica e con gli obiettivi di conservazione del contesto territoriale; N. 01428/2025 REG.RIC.
– che, nondimeno, con decreto assessoriale n. 150 del 6 giugno 2025, l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, ritenendo acquisito l'assenso delle amministrazioni coinvolte;
– che, successivamente all'adozione del decreto, la medesima Soprintendenza di
Agrigento ha trasmesso una nota con cui ha evidenziato l'erroneità della decisione amministrativa, chiedendone la revoca in autotutela e contestando sia il mancato adeguato esame del proprio parere negativo sia l'applicazione del meccanismo del silenzio-assenso nei procedimenti riguardanti beni culturali e paesaggistici.
Svolta questa premessa in fatto, i ricorrenti hanno articolato plurimi motivi di ricorso avverso il decreto impugnato.
In primo luogo, essi deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 17-bis della legge n. 241 del 1990, nonché il difetto di motivazione e l'eccesso di potere, sostenendo che l'Assessorato regionale avrebbe erroneamente ritenuto maturato il silenzio-assenso sul parere della Soprintendenza. Secondo la prospettazione attorea, tale meccanismo non sarebbe applicabile nei procedimenti attinenti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, nei quali sarebbe invece necessaria una valutazione espressa e motivata. In ogni caso, il parere della Soprintendenza, pur ritenuto tardivo dall'amministrazione procedente, sarebbe stato comunque acquisito prima dell'adozione del decreto e avrebbe dovuto essere valutato nel merito.
Con un ulteriore profilo di censura, i ricorrenti deducono l'incompetenza dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente ad adottare il provvedimento impugnato, sostenendo che, trattandosi di un intervento incidente su aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, la competenza spetterebbe all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana. In tale prospettiva, la valutazione di impatto ambientale non potrebbe sostituire l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Codice dei beni culturali, che costituirebbe atto autonomo e presupposto necessario per la realizzazione dell'intervento. N. 01428/2025 REG.RIC.
I ricorrenti lamentano altresì l'incompetenza dell'organo che ha adottato il decreto, rilevando che lo stesso sarebbe stato emanato dall'Assessore regionale anziché da un dirigente amministrativo, in violazione del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, che riserva ai dirigenti l'adozione degli atti amministrativi con rilevanza esterna, specie quando implicano valutazioni di natura tecnico-scientifica.
Sotto altro profilo, viene contestata la localizzazione dell'intervento, ritenuta incompatibile con il contesto territoriale di riferimento, caratterizzato – secondo i ricorrenti – da elevato valore paesaggistico e ambientale, nonché dalla presenza di beni culturali e archeologici e di elementi identitari del paesaggio rurale. In tale ambito, vengono altresì dedotte ulteriori criticità istruttorie, tra cui la mancata acquisizione del nulla osta del demanio trazzerale, l'assenza del parere della
Soprintendenza di Caltanissetta e la carente valutazione degli effetti cumulativi derivanti dalla presenza di altri impianti energetici.
Infine, i ricorrenti lamentano il difetto di istruttoria con riferimento alla tutela dei beni archeologici, sostenendo che l'amministrazione avrebbe omesso di svolgere un'adeguata valutazione preventiva dell'interesse archeologico dell'area interessata, nonostante la presenza di numerosi siti e testimonianze storiche che avrebbero imposto lo svolgimento di specifiche indagini e verifiche preliminari.
2 – Nel corso del giudizio si sono costituiti, con separati atti depositati rispettivamente il 2 settembre 2025 e il 5 settembre 2025, WE Renewables Italia S.r.l. e la Regione
Siciliana – Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, senza svolgere difese. N. 01428/2025 REG.RIC.
formato il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 17-bis della legge n. 241 del 1990 e, quindi, inefficace il parere successivamente reso, comunque non vincolante nell'ambito del procedimento di VIA. Quanto alle ulteriori censure, la difesa ha sottolineato la completezza dell'istruttoria svolta dall'amministrazione, fondata su molteplici elaborati tecnici e sul parere favorevole della Commissione Tecnica
Specialistica, evidenziando come le doglianze dei ricorrenti si risolvano in una mera contrapposizione alle valutazioni tecnico-discrezionali dell'autorità procedente. Sotto il profilo paesaggistico e culturale, la controinteressata ha inoltre escluso la sussistenza di interferenze significative con beni tutelati o contesti di particolare pregio, richiamando le risultanze degli studi specialistici prodotti. Con riguardo alla localizzazione dell'impianto, è stato poi evidenziato che la mancata qualificazione dell'area come “idonea” non comporta un divieto di realizzazione, ma soltanto l'assenza di regimi semplificati, restando comunque possibile l'autorizzazione all'esito della valutazione ambientale. Infine, la difesa ha escluso la sussistenza di criticità in ordine ai profili archeologici e agli effetti cumulativi con altri impianti, ritenendo adeguate le valutazioni già svolte in sede istruttoria.
4 – Con ordinanza dell'11 settembre 2025, il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo non fondate le censure di incompetenza e rinviando l'esame delle ulteriori questioni al merito, fissato per l'udienza pubblica del 12 marzo 2026.
5 – All'udienza pubblica del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previa discussione.
6 – Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.
6.1 – Con il primo motivo i ricorrenti deducono l'illegittimità del decreto assessoriale n. 150 del 6 giugno 2025, nella parte in cui l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente ha ritenuto tardivo e, dunque, irrilevante il parere negativo reso dalla
Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Agrigento con nota prot. n. 4673 del 14 maggio 2025. Secondo la prospettazione attorea, la disciplina del silenzio- N. 01428/2025 REG.RIC.
assenso tra amministrazioni di cui all'art. 17-bis della legge n. 241 del 1990 non troverebbe applicazione nel caso di specie, trattandosi di procedimento incidente su interessi sensibili relativi alla tutela paesaggistica; conseguentemente, il parere soprintendentizio non potrebbe considerarsi superato dal decorso del termine procedimentale e l'amministrazione procedente avrebbe dovuto conformarsi alle relative determinazioni.
La censura non è suscettibile di positiva valutazione
Dalla ricostruzione dell'iter procedimentale emerge che, a seguito della pubblicazione delle integrazioni progettuali sul portale regionale delle valutazioni ambientali, il
Servizio 1 dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, con nota del 19 settembre 2024, ha avviato una nuova fase di consultazione ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, dandone comunicazione alle amministrazioni interessate, tra cui la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Agrigento.
Ai sensi della citata disposizione, le amministrazioni coinvolte erano tenute a trasmettere i propri pareri entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione delle integrazioni progettuali. Non risulta contestato che il parere negativo della
Soprintendenza sia stato reso soltanto in data 14 maggio 2025, dunque a distanza di diversi mesi dalla scadenza del termine previsto dalla normativa di settore.
In tale contesto trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 25, comma 1, del d.lgs.
n. 152 del 2006, secondo cui l'autorità competente procede comunque alla valutazione anche qualora i pareri delle amministrazioni coinvolte non siano resi nei termini previsti.
La giurisprudenza amministrativa ha inoltre chiarito che, nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale, il parere delle amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica ha natura endoprocedimentale ed è suscettibile di essere acquisito anche mediante il meccanismo del silenzio-assenso tra amministrazioni di cui all'art. 17-bis N. 01428/2025 REG.RIC.
della legge n. 241 del 1990 (cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. II, 1° luglio 2025, n. 903;
TAR Sicilia, MO, sez. V, 23 gennaio 2025, n. 178).
Il richiamo operato dai ricorrenti alla disciplina del silenzio-assenso nei procedimenti ad istanza di parte di cui all'art. 20 della legge n. 241 del 1990, che esclude dal proprio ambito applicativo i procedimenti nei quali vengono in rilievo interessi sensibili, tra cui quello paesaggistico, non è pertinente, trattandosi di istituto distinto da quello previsto dall'art. 17-bis della medesima legge, che disciplina invece il silenzio-assenso tra amministrazioni nell'ambito di procedimenti complessi e trova applicazione anche con riferimento alle amministrazioni preposte alla tutela di tali interessi.
Nel caso di specie, decorso inutilmente il termine previsto per l'espressione del parere, deve pertanto ritenersi formato il silenzio-assenso endoprocedimentale, con conseguente inefficacia delle determinazioni tardivamente adottate ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241 del 1990. Ne consegue che l'amministrazione procedente ha correttamente ritenuto tardivo e non vincolante il parere negativo reso dalla Soprintendenza e ha legittimamente concluso il procedimento di valutazione ambientale sulla base delle risultanze istruttorie disponibili.
Il motivo deve pertanto essere respinto.
6.2 – Con il secondo motivo i ricorrenti deducono l'illegittimità del provvedimento impugnato per incompetenza assoluta dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, sostenendo che, trattandosi di intervento incidente su beni paesaggistici, la competenza avrebbe dovuto essere esercitata dall'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana ai sensi degli artt. 134 e 146 del d.lgs. n. 42 del 2004.
La censura non è fondata.
In primo luogo, dalla documentazione progettuale e dalla relazione paesaggistica emerge che gli aerogeneratori non ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, mentre soltanto limitati tratti dei cavidotti interrati interessano marginalmente le fasce N. 01428/2025 REG.RIC.
di rispetto dei corsi d'acqua. Con riferimento a tali opere, deve rilevarsi che esse sono interamente realizzate nel sottosuolo e non comportano modifiche permanenti della morfologia del terreno; trova pertanto applicazione l'allegato A del d.P.R. n. 31 del
2017, che esclude dall'autorizzazione paesaggistica gli interventi nel sottosuolo privi di incidenza stabile sugli assetti territoriali.
Sotto diverso profilo, va osservato che la valutazione di impatto ambientale è per sua natura diretta a verificare gli effetti del progetto su una pluralità di fattori ambientali, tra cui il paesaggio e il patrimonio culturale (art. 5, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 152 del
2006); ne consegue che la considerazione del profilo paesaggistico nell'ambito della
VIA non implica l'esercizio delle competenze proprie dell'amministrazione preposta alla tutela paesaggistica, ma costituisce espressione delle attribuzioni proprie dell'autorità ambientale procedente.
Quanto alla relativa individuazione, deve rilevarsi che, nell'ordinamento della
Regione Siciliana, la competenza al rilascio dei provvedimenti di VIA è espressamente attribuita all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente quale autorità ambientale unica, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.
48 del 26 febbraio 2015. Ne consegue che il decreto impugnato è stato adottato dall'amministrazione competente secondo il vigente assetto ordinamentale.
Il motivo deve pertanto essere respinto.
63. – Da analoga infondatezza è affetto il terzo motivo, con cui i ricorrenti deducono l'illegittimità del provvedimento impugnato per incompetenza relativa dell'Assessore regionale, assumendo che il decreto di valutazione di impatto ambientale avrebbe dovuto essere adottato da un dirigente amministrativo e non dall'organo politico.
Nell'ordinamento della Regione Siciliana, la competenza all'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di valutazioni ambientali è espressamente attribuita all'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente dalla deliberazione della Giunta regionale n. 307 del 20 luglio 2020, che individua nel Dipartimento N. 01428/2025 REG.RIC.
regionale dell'ambiente l'organo competente allo svolgimento dell'istruttoria tecnica e nell'Assessore l'autorità competente all'adozione del provvedimento finale in materia di VIA, VAS, NC e AIA.
Tale assetto risulta coerente con la natura della procedura di valutazione di impatto ambientale, che implica una valutazione complessa e discrezionale, coinvolgente una pluralità di interessi pubblici, e che può quindi essere legittimamente rimessa all'organo politico-amministrativo competente. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa, la quale ha chiarito la distinzione tra la fase di verifica di assoggettabilità a VIA – connotata da profili prevalentemente tecnico-discrezionali e rimessa all'organo tecnico – e la successiva procedura di VIA, che implica una valutazione comparativa di interessi e può essere attribuita all'organo politico (cfr.
TAR Sicilia, nn. 1502 e 1503 del 2019; CGARS, nn. 206 e 207 del 2020).
Va inoltre rilevato che la deliberazione della Giunta regionale sopra richiamata non è stata oggetto di autonoma impugnazione, con conseguente preclusione alla possibilità di sindacarne in questa sede la legittimità.
6.4 – Con il quarto motivo i ricorrenti deducono l'illegittimità del decreto impugnato, assumendo che l'area interessata dal progetto non sarebbe idonea alla localizzazione di impianti eolici, sia per la presenza di rilevanti valori paesaggistici e ambientali, sia in quanto ricadente nella fascia di rispetto di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. n. 199 del 2021.
La censura è priva di pregio giuridico.
In primo luogo, il progetto è stato sottoposto a un'articolata istruttoria tecnico- ambientale nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, nel corso della quale la Commissione Tecnica Specialistica ha esaminato lo studio di impatto ambientale, la relazione paesaggistica, la documentazione cartografica e le integrazioni progettuali richieste, giungendo a esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale (parere istruttorio conclusivo n. 80 del 21 N. 01428/2025 REG.RIC.
marzo 2025), ritenendo l'intervento non idoneo a determinare impatti significativi incompatibili con il contesto territoriale.
Le doglianze dei ricorrenti non evidenziano specifiche lacune dell'istruttoria, ma si limitano in larga parte a riproporre le osservazioni già formulate in sede procedimentale e il contenuto del parere negativo tardivamente espresso dalla
Soprintendenza, senza tuttavia fornire elementi idonei a dimostrare l'inattendibilità o l'incompletezza delle valutazioni tecniche svolte.
Dalla documentazione versata in atti emerge, in particolare, che gli aerogeneratori non ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, che l'impatto visivo dell'impianto è stato oggetto di specifiche analisi di intervisibilità
e simulazioni fotografiche – dalle quali risulta una incidenza non significativa sui principali punti panoramici e sui beni tutelati – e che il progetto non comporta alterazioni morfologiche rilevanti del territorio interessato.
Analogamente, le censure relative alla presenza di beni architettonici o archeologici non risultano fondate, atteso che tali profili sono stati oggetto di specifica valutazione nell'ambito dello studio di impatto ambientale, senza che siano emerse interferenze dirette tra l'impianto e i siti di interesse storico-culturale richiamati.
Le doglianze attoree si risolvono, pertanto, in una mera contrapposizione valutativa rispetto alle conclusioni cui è pervenuta l'amministrazione, non consentita nel giudizio di legittimità in assenza di evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, che nel caso di specie non risultano dimostrati.
Parimenti priva di pregio è la censura relativa alla dedotta violazione dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. n. 199 del 2021.
La disposizione richiamata individua le aree considerate idonee ex lege alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, prevedendo che non rientrino in tale categoria le aree ricadenti entro determinate fasce di rispetto rispetto ai beni sottoposti a tutela paesaggistica. N. 01428/2025 REG.RIC.
Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, la mancata inclusione di un'area tra quelle qualificate come idonee non ne comporta automaticamente la qualificazione in termini di “non idoneità”, né determina un divieto assoluto di realizzazione degli impianti (Cons. Stato, sez. IV, 11 settembre 2023, n. 8263; TAR
Umbria, sez. I, 6 agosto 2024, n. 592). La norma, infatti, si limita a individuare ambiti territoriali nei quali operano regimi di semplificazione procedimentale, senza precludere, al di fuori di essi, la possibilità di autorizzare gli interventi all'esito della ordinaria valutazione ambientale.
Nel caso di specie, il progetto è stato regolarmente sottoposto a procedura di VIA regionale e non ha beneficiato di alcun regime derogatorio o semplificato, sicché la circostanza che l'area non rientri tra quelle qualificate come idonee ex lege non assume valenza ostativa alla realizzazione dell'impianto.
6.5 – Il motivo è pertanto infondato, così come il quinto, con cui i ricorrenti deducono l'illegittimità del provvedimento impugnato assumendo che l'impianto eolico ricadrebbe in un contesto territoriale caratterizzato dalla presenza di numerosi siti archeologici e beni di interesse storico-culturale, circostanza che avrebbe imposto una più approfondita verifica preventiva dell'interesse archeologico.
Dalla documentazione istruttoria emerge che la componente storico-culturale del territorio è stata oggetto di specifica analisi nell'ambito dello studio di impatto ambientale e della relazione paesaggistica, mediante l'esame dei beni culturali presenti nell'area vasta, della localizzazione dei siti archeologici noti e della visibilità dell'impianto rispetto ai principali elementi identitari del paesaggio.
All'esito di tali valutazioni è stata esclusa la sussistenza di interferenze dirette tra le opere in progetto e i siti archeologici individuati. Inoltre, in sede esecutiva, è prevista l'adozione delle ordinarie misure di tutela previste dalla normativa di settore, ivi inclusa la possibilità di effettuare verifiche archeologiche preventive in occasione delle attività di scavo. N. 01428/2025 REG.RIC.
Le censure dei ricorrenti si limitano, per contro, a richiamare in termini generici la presenza di siti archeologici nel territorio, senza individuare specifici beni direttamente interferiti né evidenziare concrete carenze dell'istruttoria svolta.
Ne consegue che anche tale motivo si risolve in una mera contrapposizione valutativa rispetto alle conclusioni cui è pervenuta l'amministrazione, non consentita nel giudizio di legittimità in assenza di evidenti profili di illogicità o travisamento dei fatti, che nella specie non risultano dimostrati.
6.6 – In definitiva il ricorso va nel suo complesso respinto.
7 – Le spese di lite in favore della parte controinteressata, liquidate in euro 2.500,00, oltre oneri accessori di legge (IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali), seguono la soccombenza dei ricorrenti. Le spese nei confronti dell'Amministrazione regionale intimata sono integralmente compensate, in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – MO, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controinteressata, delle spese di lite, che liquida in euro 2.500,00, oltre oneri accessori di legge (IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali);
Compensa integralmente le spese di lite nei confronti dell'Amministrazione regionale intimata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in MO nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 01428/2025 REG.RIC.
EF EN, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
ND UM, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
ND UM
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
EF EN 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 – Con memoria del 8 settembre 2025 Renewables Italia S.r.l. ha contestato integralmente le censure proposte dai ricorrenti, sostenendone l'infondatezza.
In particolare, con riferimento al primo motivo, la società ha evidenziato la tardività del parere negativo espresso dalla Soprintendenza, ritenendo conseguentemente