TAR Palermo, sez. V, sentenza 20/03/2026, n. 732
TAR
Sentenza 20 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art. 17-bis L. 241/1990 e difetto di motivazione

    La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il parere delle amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica ha natura endoprocedimentale ed è suscettibile di essere acquisito mediante il meccanismo del silenzio-assenso tra amministrazioni di cui all'art. 17-bis della L. 241/1990. Il termine per il parere è perentorio e, decorso inutilmente, si forma il silenzio-assenso, rendendo inefficaci le determinazioni tardive.

  • Rigettato
    Incompetenza dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

    Gli aerogeneratori non ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e i tratti di cavidotti interessano marginalmente le fasce di rispetto, con interventi nel sottosuolo privi di incidenza stabile. La VIA considera il paesaggio come fattore ambientale e la competenza al rilascio dei provvedimenti di VIA è attribuita all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente quale autorità ambientale unica.

  • Rigettato
    Incompetenza dell'organo che ha adottato il decreto

    Nell'ordinamento della Regione Siciliana, la competenza all'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di valutazioni ambientali è attribuita all'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente. Tale assetto è coerente con la natura complessa e discrezionale della procedura di VIA.

  • Rigettato
    Localizzazione incompatibile con il contesto territoriale

    Il progetto è stato sottoposto a istruttoria nell'ambito della VIA, con parere favorevole. Le doglianze dei ricorrenti si limitano a riproporre osservazioni già formulate senza dimostrare l'inattendibilità delle valutazioni tecniche. La mancata inclusione di un'area tra quelle qualificate come idonee non ne comporta automaticamente la qualificazione in termini di 'non idoneità' né un divieto assoluto, ma solo l'assenza di regimi semplificati.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria per la tutela dei beni archeologici

    La componente storico-culturale del territorio è stata oggetto di specifica analisi nello studio di impatto ambientale. All'esito delle valutazioni è stata esclusa la sussistenza di interferenze dirette. In sede esecutiva sono previste le ordinarie misure di tutela, inclusa la possibilità di verifiche archeologiche preventive.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. V, sentenza 20/03/2026, n. 732
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 732
    Data del deposito : 20 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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