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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 677/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 677 R.G.A.C., anno 2023, passata in decisione all'udienza del 30.10.24 e vertente
TRA
el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Enrico Parte_1
Francesca, che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine dell'appello
Appellante
E
Controparte_1
Appellata contumace
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del
30.10.24 da intendersi qui interamente trascritto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO impugnava la sentenza n. 371/22, emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, con la quale veniva accolto il ricorso da lui proposto nei confronti della Controparte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione indicta nell'atto e, per l'effetto, annullata pagina 1 di 4 l'ordinanza ingiunzione impugnata, con la compensazione delle spese di lite.
A sostegno del gravame censurava la statuizione in ordine alle spese di lite e chiedeva integrarsi la motivazione della sentenza
Non si costituiva l'appellata
All'udienza del 30.10.24 la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
Risulta dagli atti che aveva impugnato, davanti alla Parte_1
Prefettura di , il verbale elevato dalla Polizia Municipale di CP_1
Puglianello, con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 142, comma 7 C.d.S., chiedendo disporsi l'annullamento dell'atto.
Rigettando il ricorso amministrativo, la aveva emesso CP_1
ordinanza ingiunzione che era stata a sua volta impugnata davanti al
Giudice di Pace di Guardia Sanframondi.
All'esito del giudizio, il giudice adito accoglieva il ricorso, evidenziando la mancanza di prova che fosse stata l'autovettura del ricorrente a commettere l'infrazione contestata.
Compensava poi le spese processuali ritenendo che la facoltà di stare in giudizio personalmente fosse motivo sufficiente per disporre la totale compensazione delle spese di lite.
La richiesta di integrazione della motivazione non appare accoglibile per carenza di interesse, stante l'avvenuta statuizione con la quale è stato disposto l'annullamento dell'atto.
Quanto alla censura relativa all'avvenuta compensazione delle spese, deve premettersi che la nuova formulazione dell'art. 92 CPC, nel prevedere la facoltà del Giudice di compensare le spese, consente che essa possa essere esercitata legittimamente solo in presenza di pagina 2 di 4 determinate ragioni, tra cui non rientra quella utilizzata dal Giudice di
Pace.
L'art. 92 C.P.C. prevede infatti che il Giudice possa compensare le spese di lite solo quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni (e tale non può essere la facoltà di stare in giudizio personalmente) ed in presenza delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c.
Secondo la Suprema Corte (come evidenziato dell'appellante, che ha citato giurisprudenza di legittimità intervenuta sul punto), la facoltà di stare in giudizio personalmente non rientra tra le gravi ed eccezionali ragioni;
ragionando diversamente la parte vittoriosa, benchè assistita da un legale, subirebbe conseguenze simili ad una soccombenza virtuale.
Quindi la “facoltà di stare in giudizio personalmente” non può giustificare la compensazione delle spese processuali da parte del
Giudice.
Le spese di primo grado vanno dunque liquidate in complessivi € 250,00
(€ 50 per la fase di studio, € 50 per la fase introduttiva, e 50 per la fase di trattazione, € 100 per la fase decisionale), oltre alle spese di C.U., rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 371/22, emessa dal Giudice di Pace di
[...]
Guardia Sanframondi, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellata al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, pari ad € 250,00, oltre alle spese di C.U.,
pagina 3 di 4 rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa, con attribuzione in favore dell'avv. Errico Francesca, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
2) Condanna l'appellato al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 70 per la fase di studio, € 70 per la fase introduttiva, e 150 per la fase decisionale, oltre alle spese di C.U., rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa, con attribuzione in favore dell'avv. Errico Francesca, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Benevento 28 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonietta Genovese
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 677 R.G.A.C., anno 2023, passata in decisione all'udienza del 30.10.24 e vertente
TRA
el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Enrico Parte_1
Francesca, che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine dell'appello
Appellante
E
Controparte_1
Appellata contumace
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del
30.10.24 da intendersi qui interamente trascritto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO impugnava la sentenza n. 371/22, emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, con la quale veniva accolto il ricorso da lui proposto nei confronti della Controparte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione indicta nell'atto e, per l'effetto, annullata pagina 1 di 4 l'ordinanza ingiunzione impugnata, con la compensazione delle spese di lite.
A sostegno del gravame censurava la statuizione in ordine alle spese di lite e chiedeva integrarsi la motivazione della sentenza
Non si costituiva l'appellata
All'udienza del 30.10.24 la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
Risulta dagli atti che aveva impugnato, davanti alla Parte_1
Prefettura di , il verbale elevato dalla Polizia Municipale di CP_1
Puglianello, con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 142, comma 7 C.d.S., chiedendo disporsi l'annullamento dell'atto.
Rigettando il ricorso amministrativo, la aveva emesso CP_1
ordinanza ingiunzione che era stata a sua volta impugnata davanti al
Giudice di Pace di Guardia Sanframondi.
All'esito del giudizio, il giudice adito accoglieva il ricorso, evidenziando la mancanza di prova che fosse stata l'autovettura del ricorrente a commettere l'infrazione contestata.
Compensava poi le spese processuali ritenendo che la facoltà di stare in giudizio personalmente fosse motivo sufficiente per disporre la totale compensazione delle spese di lite.
La richiesta di integrazione della motivazione non appare accoglibile per carenza di interesse, stante l'avvenuta statuizione con la quale è stato disposto l'annullamento dell'atto.
Quanto alla censura relativa all'avvenuta compensazione delle spese, deve premettersi che la nuova formulazione dell'art. 92 CPC, nel prevedere la facoltà del Giudice di compensare le spese, consente che essa possa essere esercitata legittimamente solo in presenza di pagina 2 di 4 determinate ragioni, tra cui non rientra quella utilizzata dal Giudice di
Pace.
L'art. 92 C.P.C. prevede infatti che il Giudice possa compensare le spese di lite solo quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni (e tale non può essere la facoltà di stare in giudizio personalmente) ed in presenza delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c.
Secondo la Suprema Corte (come evidenziato dell'appellante, che ha citato giurisprudenza di legittimità intervenuta sul punto), la facoltà di stare in giudizio personalmente non rientra tra le gravi ed eccezionali ragioni;
ragionando diversamente la parte vittoriosa, benchè assistita da un legale, subirebbe conseguenze simili ad una soccombenza virtuale.
Quindi la “facoltà di stare in giudizio personalmente” non può giustificare la compensazione delle spese processuali da parte del
Giudice.
Le spese di primo grado vanno dunque liquidate in complessivi € 250,00
(€ 50 per la fase di studio, € 50 per la fase introduttiva, e 50 per la fase di trattazione, € 100 per la fase decisionale), oltre alle spese di C.U., rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 371/22, emessa dal Giudice di Pace di
[...]
Guardia Sanframondi, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellata al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, pari ad € 250,00, oltre alle spese di C.U.,
pagina 3 di 4 rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa, con attribuzione in favore dell'avv. Errico Francesca, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
2) Condanna l'appellato al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 70 per la fase di studio, € 70 per la fase introduttiva, e 150 per la fase decisionale, oltre alle spese di C.U., rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa, con attribuzione in favore dell'avv. Errico Francesca, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Benevento 28 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonietta Genovese
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