Articolo 1 della Legge 8 maggio 1971, n. 302
Versione
20 giugno 1971
Art. 1. Articolo unico

Il numero 2) dell' articolo 514 del codice di procedura civile , approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 , e' sostituito dal seguente:
"2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;".

Entrata in vigore il 20 giugno 1971