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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 16/07/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N.________ SENT.
N. 138/2025 R.G.V.G.
N._________CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ISERNIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Caroppoli Presidente rel.
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, codice fiscale , nato il [...], a [...], Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'Avv. ALDO MOSCARDINO, codice fiscale C.F._2
e
, codice fiscale , nata il [...], a [...]_2 C.F._3
(IS), assistita e difesa dall'Avv. ANTONIO CARANCI, codice fiscale C.F._4
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, compreso il PM, hanno concluso per l'accoglimento della domanda di divorzio congiunto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.01.2025, premessa l'avvenuta separazione coniugale di cui al provvedimento del 15.04.2021 e l'impossibilità di ricostruire la convivenza coniugale, veniva richiesta la presente pronuncia.
All'udienza davanti al Presidente relatore del 30.05.2025, esclusa la possibilità di riconciliazione, i coniugi hanno confermato la domanda congiunta di divorzio, avendo il P.M. in data 14.02.2025 espresso parere favorevole al suo accoglimento.
Ritiene il Collegio, sentito il Presidente relatore che ne ha riferito nell'odierna camera di consiglio da remoto, che la richiesta vada accolta, compensandosi le spese processuali.
Dai documenti prodotti si rileva, infatti, che i suddetti, dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale, alla quale gli stessi avevano rinunciato, ai sensi dell'art. 23, co. 6 DL n. 137/2020, sostituendola con il deposito di note scritte, ai fini della separazione, non hanno più ripreso coniugale convivenza, come da dichiarazioni concordemente rese dagli interessati anche nel presente procedimento. Devono pertanto ritenersi sussistenti tutte le condizioni di legge (art. 3 della L.
898/1970 e succ. mod.), attesa anche la circostanza che il ricorso introduttivo della presente domanda
è stato proposto quando era trascorso il termine prescritto dalla legge di ininterrotta separazione, a far tempo dalla data innanzi indicata;
e tale circostanza rende evidente che tra gli interessati è ormai venuto a cessare qualsiasi elemento, anche affettivo, che possa ragionevolmente far ritenere la ripresa della futura convivenza.
In particolare, il Tribunale dà atto della conformità alla legge dei patti e delle condizioni concordati dai coniugi, come indicati nel ricorso introduttivo del presente procedimento e confermati nel verbale della predetta udienza di comparizione davanti al Presidente relatore, patti e condizioni che vengono di seguito riportati:
“1. Per i figli minorenni i genitori concordano per l'affido condiviso con domicilio prevalente presso la madre nell'abitazione sita alla località Comino n.165 di Guardiagrele (CH).
2. I genitori eserciteranno congiuntamente la potestà parentale, consultandosi e accordandosi per le scelte di educazione e d'istruzione nonché per ogni altra questione essenziale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
si impegnano a cooperare per la loro equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Quanto ai tempi ed alle modalità di permanenza dei figli presso ciascun genitore si concorda quanto segue:
Il padre li terrà con sè:
- dalle ore 15,30 del sabato alle ore 20,00 della domenica e, durante le vacanze estive dalle ore 9,30 del sabato alle ore 21,30 della domenica, a settimane alterne;
l'ultimo fine settimana di ogni mese, i figli saranno accompagnati dalla madre presso il padre, a Venafro, e con lui resteranno dalle ore
17,00 del sabato alle ore 18,00 della domenica, sempre facendo salve le esigenze lavorative della madre;
- l'intera giornata del 19 marzo e, ad anni alterni, del 13 dicembre (giorno del suo compleanno) di ogni anno, nonché i giorni 16, 17 e 18 giugno di ogni anno (festa patronale a Venafro) dalle ore 9,30 fino alle ore 10,00 del giorno successivo;
tanto a prescindere dal giorno in cui ricadono tali festività
e da chi spetti il diritto di visita;
- ad anni alterni, le festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto e 8 dicembre;
- ad anni alterni, la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo (dalle ore 9,30 alle ore 20,30);
- sempre ad anni alterni sette giorni consecutivi dal 23 al 29 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- quindici giorni non consecutivi nel mese di luglio e quindici giorni non consecutivi nel mese di agosto di ogni anno, da concordare preventivamente con la madre entro il 30 giugno di ogni anno;
- i genitori concorderanno volta per volta le modalità di accompagnamento dei figli presso il padre o la madre;
- il padre avrà, in ogni caso, diritto di vedere e/o tenere con sé i figli ogni volta che lo vorrà, per ciò accordandosi con la madre la quale si impegnerà a facilitare gli incontri dei minori con il padre e a non porre alcun ostacolo;
quanto sopra sempre, ed in ogni caso, tenendo conto delle primarie esigenze degli stessi figli e con preavviso di giorni 5.
La madre li terrà con sè:
- l'intera giornata della festa della mamma, il giorno 7 agosto di ogni anno (festa patronale a
Guardiagrele) e, ad anni alterni, il giorno del suo compleanno (13 dicembre).
4. I genitori saranno liberi di concordare, volta per volta, tempi e modalità di permanenza diverse da quelle sopra enunciate a condizione che tengano sempre =ed in ogni caso= conto del preminente interesse dei figli.
5. I figli manterranno rapporti equilibrati e continuativi con i nonni di ciascun ramo genitoriale, che sarà cura di ciascun genitore assicurare nel periodo di rispettiva permanenza.
6. Il padre si obbliga a corrispondere, a decorrere dal corrente mese di gennaio 2025, assegno periodico mensile di € 350,00 (che sarà rivalutato ogni anno secondo gli indici ISTAT), entro il giorno 25 di ogni mese, in favore dei figli minorenni (€ 175,00 a figlio), mediante accredito sulla
Poste-Pay Evalution IBAN n. [...] intestata a . Si Parte_2 conviene che detto assegno di mantenimento sarà automaticamente aggiornato ad € 400,00 mensili
(€ 200,00 a figlio) alla scadenza del finanziamento di cui appresso si dirà al punto n.11.1.
7. I genitori contribuiranno (nella misura del 50% cadauno) a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli e, in particolare, ma solo a mero titolo esemplificativo, a quelle mediche, ludiche, sportive, scolastiche. Al fine di scongiurare eventuali-futuri dissidi e controversie in materia, i coniugi dichiarano di regolamentare preventivamente la ripartizione di dette spese mediante la sottoscrizione di apposita scrittura che, allegata al presente ricorso (doc.n.9), ne forma parte integrale e sostanziale.
8. L'Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli sarà percepito e riscosso dalla madre, la quale usufruirà della relativa-totale detrazione fiscale.
9. Entrambi i genitori danno l'assenso al rilascio del passaporto o di ogni altro documento valido solo per il loro relativo espatrio.
10. Nulla a provvedere in ordine all'assegno divorziale in favore della , avendo i Parte_2 coniugi già regolato in precedenza tutti i loro rapporti patrimoniali ed essendo la medesima Pt_2 titolare di adeguato reddito mensile.
11. I coniugi convengono di sciogliere la comunione legale relativa ai beni ancora in comproprietà procedendo a reciproche assegnazioni, in proprietà esclusiva, come appresso:
11.1 Il signor assegna in piena proprietà alla moglie l'auto marca Parte_1 Parte_2
Fiat 500 targata DS471GA, attualmente cointestata ad entrambi i coniugi;
il trasferimento della proprietà avverrà entro il 30.03.2025.
Il sig. continuerà a pagare le rate del finanziamento a suo tempo contratto con la Parte_1
Società Compass Banca SpA fino alla sua naturale estinzione.
Continuerà, altresì, a pagare, fino al definitivo passaggio di proprietà, i premi di assicurazione che la sig.ra restituirà al marito a semplice sua richiesta. Pt_2
11.2. La sig.ra assegna, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà Parte_2
e del possesso al marito , che accetta, la quota di comproprietà pari a 500/1000 dei Parte_1 seguenti beni immobili: nel comune di Montaquila (IS): - terreno esteso circa 450 metri quadrati, nei confini con le particelle 686, 577, 573, 571 e 572, censito nel catasto terreni del Comune di Montaquila (IS), al foglio 22, particella 685 are 04,50 vigneto 2, r.d. euro 2,09, r.a. euro 1,98;
- terreno esteso circa 240 metri quadrati, nei confini con le particelle 387, 900, 414, 470 e 416, censito nel catasto terreni del Comune di Montaquila (IS), al foglio 23, particella 415 are 02,40, uliveto 2, r.d. euro 0,93 r.a. euro 0,43.
Nel comune di Pozzilli (IS):
- appezzamento di terreno agricolo esteso circa are ventiquattro e centiare trentadue, nei confini con proprietà demaniale, in due lati e particelle 137 e 87, censito nel catasto terreni del Comune di
Pozzilli (IS), al foglio 38, particelle:
138 are 13,92, uliveto 1, r.d. euro 8,99 r.a. euro 3,95;
139 are 10,40, uliveto 1, r.d. euro 6,71 r.a. euro 2,95.
A)-Ai fini della provenienza i coniugi dichiarano che quanto trasferito è pervenuto al sig. Pt_1
in forza dell'atto di compravendita del 27.12.2018 a rogito Notaio dott.
[...] Persona_1
(all.doc.n.10), repertorio n.81314, raccolta n.25773, registrato presso l'Ufficio del Registro di
Isernia in data 31.12.2018 al n.2699 Serie 1T e trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Isernia in data 2.01.2019 ai numeri 2 del Reg. Gen. e 1 del Reg. Part. Poiché l'acquisto venne effettuato dal sig. in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale dei beni, Pt_1 la moglie risulta intestataria per la quota pari a 500/1000. Parte_2
B)-I terreni oggetto di questo atto risultano urbanisticamente qualificati in conformità del "certificato di destinazione urbanistica" di cui al comma 2°, articolo 18, legge n.47 del 28 febbraio 1985, così come integrato e modificato dall'articolo 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, rilasciato dal
Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Montaquila in data 16.01.2025 (all.doc.n.11), e dal Responsabile del Settore Urbanistica del in data 23.01.2025 (all.doc.n.12). Parte_3
C)-L'assegnazione in proprietà comprende ogni diritto accessorio, accessione, adiacenza, dipendenza, pertinenza e servitù attiva e passiva, nulla escluso ed eccettuato.
D)-La sig.ra garantisce ed assicura che la sua quota di comproprietà non è Parte_2 gravata da oneri reali e non reali, trascrizioni pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie e da qualsiasi tipo di privilegio speciale, anche fiscale, fatta eccezione delle servitù di gasdotto come riportate all'art.6 dell'atto notarile dott. del 27.12.2018. Persona_1
E)-Entrambe le parti dichiarano che ai sensi della legge quadro in materia di incendi boschivi, 21 novembre 2000, n.353, i terreni oggetto della presente convenzione non sono stati percorsi dal fuoco.
F)-Tutte le eventuali spese relative e consequenziali al trasferimento della proprietà saranno a carico del sig. . Parte_1 12. Ordinare che la emananda sentenza, una volta passata in giudicato, sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del comune di Venafro (IS) per le annotazioni di cui all'art.10 L.898/70 ed agli artt.49, lett.g), e 69, lett.d), D.P.R. 03.11.2000 n.396, nonché per le ulteriori incombenze di legge.”
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara, ai su esposti patti e condizioni, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 19.05.2012 tra i coniugi suddetti, trascritto nel registro dei matrimoni del Comune di
Venafro, anno 2012, al n. 11, Parte 2, Serie A, ed ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto
Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza ai sensi di legge. Spese compensate.
Manda alla locale Cancelleria per ogni adempimento conseguenziale.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 16.07.2025
IL PRESIDENTE est.
Dott. Michele Caroppoli
N. 138/2025 R.G.V.G.
N._________CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ISERNIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Caroppoli Presidente rel.
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, codice fiscale , nato il [...], a [...], Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'Avv. ALDO MOSCARDINO, codice fiscale C.F._2
e
, codice fiscale , nata il [...], a [...]_2 C.F._3
(IS), assistita e difesa dall'Avv. ANTONIO CARANCI, codice fiscale C.F._4
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, compreso il PM, hanno concluso per l'accoglimento della domanda di divorzio congiunto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.01.2025, premessa l'avvenuta separazione coniugale di cui al provvedimento del 15.04.2021 e l'impossibilità di ricostruire la convivenza coniugale, veniva richiesta la presente pronuncia.
All'udienza davanti al Presidente relatore del 30.05.2025, esclusa la possibilità di riconciliazione, i coniugi hanno confermato la domanda congiunta di divorzio, avendo il P.M. in data 14.02.2025 espresso parere favorevole al suo accoglimento.
Ritiene il Collegio, sentito il Presidente relatore che ne ha riferito nell'odierna camera di consiglio da remoto, che la richiesta vada accolta, compensandosi le spese processuali.
Dai documenti prodotti si rileva, infatti, che i suddetti, dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale, alla quale gli stessi avevano rinunciato, ai sensi dell'art. 23, co. 6 DL n. 137/2020, sostituendola con il deposito di note scritte, ai fini della separazione, non hanno più ripreso coniugale convivenza, come da dichiarazioni concordemente rese dagli interessati anche nel presente procedimento. Devono pertanto ritenersi sussistenti tutte le condizioni di legge (art. 3 della L.
898/1970 e succ. mod.), attesa anche la circostanza che il ricorso introduttivo della presente domanda
è stato proposto quando era trascorso il termine prescritto dalla legge di ininterrotta separazione, a far tempo dalla data innanzi indicata;
e tale circostanza rende evidente che tra gli interessati è ormai venuto a cessare qualsiasi elemento, anche affettivo, che possa ragionevolmente far ritenere la ripresa della futura convivenza.
In particolare, il Tribunale dà atto della conformità alla legge dei patti e delle condizioni concordati dai coniugi, come indicati nel ricorso introduttivo del presente procedimento e confermati nel verbale della predetta udienza di comparizione davanti al Presidente relatore, patti e condizioni che vengono di seguito riportati:
“1. Per i figli minorenni i genitori concordano per l'affido condiviso con domicilio prevalente presso la madre nell'abitazione sita alla località Comino n.165 di Guardiagrele (CH).
2. I genitori eserciteranno congiuntamente la potestà parentale, consultandosi e accordandosi per le scelte di educazione e d'istruzione nonché per ogni altra questione essenziale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
si impegnano a cooperare per la loro equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Quanto ai tempi ed alle modalità di permanenza dei figli presso ciascun genitore si concorda quanto segue:
Il padre li terrà con sè:
- dalle ore 15,30 del sabato alle ore 20,00 della domenica e, durante le vacanze estive dalle ore 9,30 del sabato alle ore 21,30 della domenica, a settimane alterne;
l'ultimo fine settimana di ogni mese, i figli saranno accompagnati dalla madre presso il padre, a Venafro, e con lui resteranno dalle ore
17,00 del sabato alle ore 18,00 della domenica, sempre facendo salve le esigenze lavorative della madre;
- l'intera giornata del 19 marzo e, ad anni alterni, del 13 dicembre (giorno del suo compleanno) di ogni anno, nonché i giorni 16, 17 e 18 giugno di ogni anno (festa patronale a Venafro) dalle ore 9,30 fino alle ore 10,00 del giorno successivo;
tanto a prescindere dal giorno in cui ricadono tali festività
e da chi spetti il diritto di visita;
- ad anni alterni, le festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto e 8 dicembre;
- ad anni alterni, la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo (dalle ore 9,30 alle ore 20,30);
- sempre ad anni alterni sette giorni consecutivi dal 23 al 29 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- quindici giorni non consecutivi nel mese di luglio e quindici giorni non consecutivi nel mese di agosto di ogni anno, da concordare preventivamente con la madre entro il 30 giugno di ogni anno;
- i genitori concorderanno volta per volta le modalità di accompagnamento dei figli presso il padre o la madre;
- il padre avrà, in ogni caso, diritto di vedere e/o tenere con sé i figli ogni volta che lo vorrà, per ciò accordandosi con la madre la quale si impegnerà a facilitare gli incontri dei minori con il padre e a non porre alcun ostacolo;
quanto sopra sempre, ed in ogni caso, tenendo conto delle primarie esigenze degli stessi figli e con preavviso di giorni 5.
La madre li terrà con sè:
- l'intera giornata della festa della mamma, il giorno 7 agosto di ogni anno (festa patronale a
Guardiagrele) e, ad anni alterni, il giorno del suo compleanno (13 dicembre).
4. I genitori saranno liberi di concordare, volta per volta, tempi e modalità di permanenza diverse da quelle sopra enunciate a condizione che tengano sempre =ed in ogni caso= conto del preminente interesse dei figli.
5. I figli manterranno rapporti equilibrati e continuativi con i nonni di ciascun ramo genitoriale, che sarà cura di ciascun genitore assicurare nel periodo di rispettiva permanenza.
6. Il padre si obbliga a corrispondere, a decorrere dal corrente mese di gennaio 2025, assegno periodico mensile di € 350,00 (che sarà rivalutato ogni anno secondo gli indici ISTAT), entro il giorno 25 di ogni mese, in favore dei figli minorenni (€ 175,00 a figlio), mediante accredito sulla
Poste-Pay Evalution IBAN n. [...] intestata a . Si Parte_2 conviene che detto assegno di mantenimento sarà automaticamente aggiornato ad € 400,00 mensili
(€ 200,00 a figlio) alla scadenza del finanziamento di cui appresso si dirà al punto n.11.1.
7. I genitori contribuiranno (nella misura del 50% cadauno) a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli e, in particolare, ma solo a mero titolo esemplificativo, a quelle mediche, ludiche, sportive, scolastiche. Al fine di scongiurare eventuali-futuri dissidi e controversie in materia, i coniugi dichiarano di regolamentare preventivamente la ripartizione di dette spese mediante la sottoscrizione di apposita scrittura che, allegata al presente ricorso (doc.n.9), ne forma parte integrale e sostanziale.
8. L'Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli sarà percepito e riscosso dalla madre, la quale usufruirà della relativa-totale detrazione fiscale.
9. Entrambi i genitori danno l'assenso al rilascio del passaporto o di ogni altro documento valido solo per il loro relativo espatrio.
10. Nulla a provvedere in ordine all'assegno divorziale in favore della , avendo i Parte_2 coniugi già regolato in precedenza tutti i loro rapporti patrimoniali ed essendo la medesima Pt_2 titolare di adeguato reddito mensile.
11. I coniugi convengono di sciogliere la comunione legale relativa ai beni ancora in comproprietà procedendo a reciproche assegnazioni, in proprietà esclusiva, come appresso:
11.1 Il signor assegna in piena proprietà alla moglie l'auto marca Parte_1 Parte_2
Fiat 500 targata DS471GA, attualmente cointestata ad entrambi i coniugi;
il trasferimento della proprietà avverrà entro il 30.03.2025.
Il sig. continuerà a pagare le rate del finanziamento a suo tempo contratto con la Parte_1
Società Compass Banca SpA fino alla sua naturale estinzione.
Continuerà, altresì, a pagare, fino al definitivo passaggio di proprietà, i premi di assicurazione che la sig.ra restituirà al marito a semplice sua richiesta. Pt_2
11.2. La sig.ra assegna, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà Parte_2
e del possesso al marito , che accetta, la quota di comproprietà pari a 500/1000 dei Parte_1 seguenti beni immobili: nel comune di Montaquila (IS): - terreno esteso circa 450 metri quadrati, nei confini con le particelle 686, 577, 573, 571 e 572, censito nel catasto terreni del Comune di Montaquila (IS), al foglio 22, particella 685 are 04,50 vigneto 2, r.d. euro 2,09, r.a. euro 1,98;
- terreno esteso circa 240 metri quadrati, nei confini con le particelle 387, 900, 414, 470 e 416, censito nel catasto terreni del Comune di Montaquila (IS), al foglio 23, particella 415 are 02,40, uliveto 2, r.d. euro 0,93 r.a. euro 0,43.
Nel comune di Pozzilli (IS):
- appezzamento di terreno agricolo esteso circa are ventiquattro e centiare trentadue, nei confini con proprietà demaniale, in due lati e particelle 137 e 87, censito nel catasto terreni del Comune di
Pozzilli (IS), al foglio 38, particelle:
138 are 13,92, uliveto 1, r.d. euro 8,99 r.a. euro 3,95;
139 are 10,40, uliveto 1, r.d. euro 6,71 r.a. euro 2,95.
A)-Ai fini della provenienza i coniugi dichiarano che quanto trasferito è pervenuto al sig. Pt_1
in forza dell'atto di compravendita del 27.12.2018 a rogito Notaio dott.
[...] Persona_1
(all.doc.n.10), repertorio n.81314, raccolta n.25773, registrato presso l'Ufficio del Registro di
Isernia in data 31.12.2018 al n.2699 Serie 1T e trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Isernia in data 2.01.2019 ai numeri 2 del Reg. Gen. e 1 del Reg. Part. Poiché l'acquisto venne effettuato dal sig. in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale dei beni, Pt_1 la moglie risulta intestataria per la quota pari a 500/1000. Parte_2
B)-I terreni oggetto di questo atto risultano urbanisticamente qualificati in conformità del "certificato di destinazione urbanistica" di cui al comma 2°, articolo 18, legge n.47 del 28 febbraio 1985, così come integrato e modificato dall'articolo 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, rilasciato dal
Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Montaquila in data 16.01.2025 (all.doc.n.11), e dal Responsabile del Settore Urbanistica del in data 23.01.2025 (all.doc.n.12). Parte_3
C)-L'assegnazione in proprietà comprende ogni diritto accessorio, accessione, adiacenza, dipendenza, pertinenza e servitù attiva e passiva, nulla escluso ed eccettuato.
D)-La sig.ra garantisce ed assicura che la sua quota di comproprietà non è Parte_2 gravata da oneri reali e non reali, trascrizioni pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie e da qualsiasi tipo di privilegio speciale, anche fiscale, fatta eccezione delle servitù di gasdotto come riportate all'art.6 dell'atto notarile dott. del 27.12.2018. Persona_1
E)-Entrambe le parti dichiarano che ai sensi della legge quadro in materia di incendi boschivi, 21 novembre 2000, n.353, i terreni oggetto della presente convenzione non sono stati percorsi dal fuoco.
F)-Tutte le eventuali spese relative e consequenziali al trasferimento della proprietà saranno a carico del sig. . Parte_1 12. Ordinare che la emananda sentenza, una volta passata in giudicato, sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del comune di Venafro (IS) per le annotazioni di cui all'art.10 L.898/70 ed agli artt.49, lett.g), e 69, lett.d), D.P.R. 03.11.2000 n.396, nonché per le ulteriori incombenze di legge.”
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara, ai su esposti patti e condizioni, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 19.05.2012 tra i coniugi suddetti, trascritto nel registro dei matrimoni del Comune di
Venafro, anno 2012, al n. 11, Parte 2, Serie A, ed ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto
Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza ai sensi di legge. Spese compensate.
Manda alla locale Cancelleria per ogni adempimento conseguenziale.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 16.07.2025
IL PRESIDENTE est.
Dott. Michele Caroppoli