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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/05/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 855/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda civile – composta dai SInori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente rel.
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Dott. Giovanni Surdo - Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 855/2022 del Ruolo Generale, promossa da
(C.F. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
Direttore generale pro tempore, con sede in alla via Miglietta n. 5, ed Pt_1
elettivamente domiciliata in Parabita alla via Fratelli de Jatta n. 24, presso lo studio dell'Avv. Paolo Vinci
APPELLANTE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), in proprio e nella qualità di eredi di C.F._2 Persona_1
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Lorenzo Rizzello e Giovanni Pagliarulo, elettivamente domiciliati in Nardò presso lo studio dell'Avv.to Lorenzo Rizzello alla via Raho n. 5
APPELLATI
e
(C.F ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_3 C.F._3
Massimo Manganaro APPELLATO nonché contro
, in Controparte_4
persona del liquidatore/legale rappresentante pro tempore,
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
4.3.2025, che vengono qui integralmente richiamate.
*******
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 23.6.2008 e , in Controparte_1 CP_2
proprio e nella loro qualità di eredi (in quanto moglie e figlio) del defunto , Persona_1
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce, Sezione Distaccata di Nardò,
l , in persona del Direttore generale, chiedendone la Parte_1
condanna al pagamento del complessivo importo di € 607.174,31, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento di tutti i danni biologici, morali,
esistenziali e patrimoniali patiti in conseguenza del decesso del congiunto occorso in
Nardò in data 02.01.2005.
Gli attori deducevano che in data 02.01.2005, intorno alle ore 11:00, , di Persona_1
anni 54, in modo inatteso, accusava una forte sensazione dolorosa fra lo sterno e la gola che si propagava, poi, alla corrispondente zona posteriore del corpo, accompagnata da una copiosa sudorazione, persistente tremolio agli arti inferiori e conati di vomito.
Informata tempestivamente del malessere la moglie , quest'ultima Controparte_1
senza indugio provvedeva a contattare telefonicamente la Guardia Medica.
Il medico di guardia, Dott. messo in stato di allerta, si recava a domicilio circa CP_3 A circa 15 minuti da una seconda telefonata, il Dott. giungeva presso la casa CP_3
della sig.ra e, per il persistere del dolore toracico, formulava una sospetta analisi CP_1
di angina pectoris da patologia coronarica acuta in presenza di valori pressori elevati,
forniva spray lenitivo e asseriva che tale farmaco avrebbe consentito di capire se si trattasse di esofagite o di un problema alle coronarie.
A quel punto il Dott. rassicurava il paziente che solo la pressione arteriosa si CP_3
attestava su di un valore lievemente sopra la norma;
perciò, esortava ad effettuare dei controlli di routine nell'arco delle successive due settimane, lasciando quindi il domicilio senza fornire ulteriori indicazioni.
Dato il continuo peggioramento della situazione del la moglie ed il figlio Per_1
decidevano di recarsi presso la Guardia Medica di Nardò, su consiglio del Dott. CP_3
il quale, frattanto rientrato in servizio, provvedeva ad apporre il timbro alla ricetta da lui redatta anteriormente e invitava la sig.ra ad accompagnare con la sua CP_1
autovettura il marito all'ospedale di Copertino, dotato di reparto di cardiologia.
Tuttavia, il decedeva lungo il percorso risultando vane le prove di rianimazione Per_1
operate dalla moglie, da un cardiologo intervenuto dopo la richiesta di soccorso ai passanti e dagli operatori del servizio del 118 intervenuti su richiesta della moglie: la causa della morte era da rinvenirsi in un arresto del battito cardiaco seguito verosimilmente ad aritmia maligna insorta come aggravamento precoce di una sindrome coronarica acuta.
Successivamente, la moglie del defunto sporgeva querela contro il Dott. (per i CP_3
reati di cui agli artt. 589 c.p. e 476 c.p., per aver anche falsificato quanto scritto sul registro della Guardia Medica) ed il procedimento penale terminava con una sentenza di patteggiamento.
Sostenevano gli attori che nella fattispecie era configurabile l'imperizia del Dott.
nel non saper riconoscere e diagnosticare tempestivamente la sintomatologia CP_3
coronarica acuta che aveva determinato il precipitare degli accadimenti, nel non aver disposto l'immediato trasporto del paziente in ambito ospedaliero, richiedendo l'intervento dell'ambulanza, ed invitando invece il a recarsi in ospedale con Per_1
mezzi propri, nell'aver ritardato i tempi di ricovero per motivi meramente burocratici ed nell'aver alterato la relazione di intervento stilata sul registro della Guardia Medica.
Rilevavano che un rapido intervento di defibrillazione elettrica avrebbe potuto appianare l'aritmia ventricolare.
Costituitasi in giudizio, l contestava integralmente il Parte_1
contenuto dell'atto di citazione, sostenendo in particolare la propria carenza di legittimazione passiva in quanto, in forza dell'Accordo Collettivo, la stessa espletava attività rilevanti unicamente in campo organizzativo-amministrativo senza possibilità di ingerenza sui medici convenzionati in termini di vigilanza, controllo e direzione con riferimento alla tipologia di interventi sanitari. Stante la carenza di un rapporto di immedesimazione organica e/o di ausiliarietà fra l'azienda sanitaria e il medico
Parte convenzionato, neppure poteva invocarsi la responsabilità dell ai sensi e per gli effetti degli artt. 1228 e 2049 c.c.
Interveniva in giudizio aderendo Controparte_5
Parte alle argomentazioni svolte dall
Parte Costituitosi in giudizio a seguito di chiamata in causa da parte dell e di
[...]
il Dott. sosteneva la carenza di Controparte_5 CP_3
legittimazione attiva della nella chiamata in causa, l'improponibilità CP_6
Parte dell'azione di regresso dell e/o di quella di rivalsa, atteso che alcuna somma era stata pagata per i danni lamentati dagli originari attori, richiamando inoltre i principi di
Parte responsabilità dell per inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario che assuma la veste di aiutante necessario del debitore,
sussistente a prescindere dall'esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, nonché la polizza di responsabilità civile derivante al contraente per Pt_2 danni commessi anche da medici non in rapporto di dipendenza con lo stipulante per l'attività prestata presso il medesimo.
Con Nel merito, il micis respingeva gli addebiti mossi alla propria condotta, a suo dire improntata alla massima professionalità e diligenza, non peggiorativa dello stato di salute di , attesa l'evoluzione rapidissima dell'infarto in atto, tale da Persona_1
escludere ogni possibilità di sopravvivenza.
A seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa della il Controparte_4
giudizio veniva dichiarato interrotto e quindi riassunto dagli attori, con successiva dichiarazione di contumacia della Controparte_4
amministrativa.
Con sentenza parziale n. 3319/2013 del 28.10.2013 il Tribunale dichiarava la
Parte legittimazione passiva dell
La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale di , prove Controparte_1
testimoniali e l'espletamento di due consulenze tecniche, la prima volta ad accertare se gli attori soffrissero di una patologia psichiatrica connessa al fatto per cui è causa e la seconda disposta al fine di comprendere di quale malattia fosse affetto al Persona_1
momento della visita domiciliare, anche al fine di individuare le cure più indicate da prestare nell'occasione nonché stabilire l'incidenza della condotta del sul CP_3
decorso causale che aveva portato alla morte del . Per_1
Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 2717/2022, così statuiva:
“1) condanna , in solido tra loro, a corrispondere ad Parte_3
la somma di 294.201,00, maggiorata di interessi legali sulla somma Controparte_1
anno per anno devalutata a ritroso sino alla data dell'evento e con interessi legali dalla
sentenza al saldo;
Con 2) condanna e , in solido tra loro, a corrispondere a Parte_3 Controparte_3 [...]
la somma di 294.201,00, maggiorata di interessi legali sulla somma anno CP_2 per anno devalutata a ritroso sino alla data dell'evento e con interessi legali dalla
sentenza al saldo;
Parte 3) condanna l' e il dott. in solido tra loro, a corrispondere alle parti attrici CP_3
spese e competenze legali, liquidate in € 1.150,00 per spese ed € 27.804,00 per
compensi, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge, con distrazione in
favore degli avv.ti Giovanni Pagliarulo e Lorenzo Rizzello;
4) pone le spese delle consulenze tecniche, già liquidate in via provvisoria, a carico di
Parte_3
5) accertata la responsabilità per colpa grave di , lo condanna, in via Controparte_3
di regresso, a rifondere ad le somme che la stessa corrisponderà agli attori Parte_3
in adempimento dei quattro punti precedenti;
6) condanna in via di manleva, a rifondere Parte_4
a gli importi di cui ai punti che precedono;
Controparte_3
7) compensa tra le altre parti le spese di lite.”
In particolare, il giudice di prime cure riteneva provata la responsabilità del Dott.
in ordine alla causazione della more di . CP_3 Persona_1
Segnatamente, dopo aver ricordato che al tempo della commissione del fatto pregiudizievole la giurisprudenza riconduceva la responsabilità del medico alla teoria del c.d. contatto sociale qualificato, con conseguente applicabilità della clausola generale dell'art. 1218 c.c. come interpretata dalla storica sentenza delle Sezioni Unite della
Suprema Corte n. 13533/2001 – che onera il paziente-creditore di provare il contratto e allegare l'inadempimento del sanitario, restando a carico del medico-debitore l'onere di provare l'esatto adempimento – sottolineava il primo giudice che, sebbene il suddetto onere della prova fosse stato normativamente invertito in seguito alla novella (L. n. 24
del 2017, c.d. Legge Gelli-Bianco) che aveva espressamente ricondotto la fattispecie nell'alveo dell'art. 2043 c.c., nella fattispecie gli attori avevano in ogni caso adempiuto all'onere probatorio sugli stessi gravante. Invero, secondo il Tribunale gli attori avevano validamente provato la sussistenza del nesso causale tra la condotta del Dott. e la verificazione dell'evento nefasto, il CP_3
quale rappresenta la concretizzazione del rischio assunto con una precisa condotta omissiva e/o commissiva;
evidenzia, inoltre, il primo giudice che, per consolidata giurisprudenza, la dimostrazione della sussistenza del nesso di causalità può avvenire solo in termini probabilistici mediante una riformulazione ipotetica della vicenda causale.
Rammentava inoltre che la giurisprudenza, ormai pacifica sul punto, ritiene configurabile una responsabilità del medico anche per colpa lieve laddove il sanitario abbia tenuto una condotta imperita o negligente nell'applicazione di regole cautelari di fronte ad un caso concreto che sia comune e abituale, cioè tipico in quanto conosciuto dalla scienza e nell'esperienza medica;
per converso, una responsabilità del medico potrebbe configurarsi solo per dolo o colpa grave – intesa quale grossolanità dell'errore in cui incorre il sanitario – qualora lo stesso si trovi a confrontarsi con problemi di speciale difficoltà, cioè qualora il caso concreto sia straordinario ed eccezionale, sì da essere non adeguatamente studiato nella scienza medica e testato nella pratica (se non addirittura ignoto) ovvero quando nella scienza medica siano suggeriti e dibattuti diversi e incompatibili tra loro sistemi diagnostici, terapeutici e di tecnica chirurgica tra i quali il medico operi la sua scelta.
Secondo il giudice di prime cure, quindi, doveva ritenersi provata la negligenza,
imprudenza e imperizia nella condotta del Dott. nonché la sussistenza del CP_3
nesso eziologico tra la stessa e l'evento letale occorso al il quale, come Per_1
affermato dal c.t.u., avrebbe avuto maggiori chance di sopravvivenza qualora fosse stato richiesto il tempestivo intervento del 118 per il trasporto in condizioni di sicurezza presso il più vicino ospedale al fine di ricevere le opportune prestazioni terapeutiche.
La colpa del Dott. era suffragata dalla circostanza che lo stesso, ascoltato dai CP_3
Carabinieri, ebbe a dichiarare di aver somministrato al della nitroglicerina in Per_1
spray (Natispray) allo scopo di stabilire se i sintomi accusati dal paziente fossero riconducibili ad una gastroesofagite o ad uno spasmo delle coronarie;
nonostante l'incertezza, tuttavia, il dott. escludeva – colposamente – la necessità di un CP_3
immediato intervento del 118 con successivo ricovero, condotta alternativa che invece avrebbe dovuto essere tenuta dal sanitario.
Il profilo della colpa risultava, inoltre, avvalorato dalla circostanza – giudizialmente accertata dal Tribunale penale di Lecce – che il Dott. aveva intenzionalmente CP_3
alterato il contenuto della relazione di intervento dallo stesso preparata e sottoscritta,
con una vistosa cancellatura con inchiostro nero, prodotta dallo stesso , per CP_3
correggere, a suo dire “in buona fede”, l'espressione “dolore simil anginoso” in “dolore intermittente”.
Parte Il giudice di prime cure ha inoltre ritenuto la sussistenza della responsabilità dell per il fatto commesso dal Dott. considerando applicabile al caso di specie la CP_3
regola generale di cui all'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che, nell'adempimento dell'obbligazione, si giova dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi e colposi di costoro, con il consequenziale sorgere di una responsabilità di tipo contrattuale verso coloro che possano aver subito un danno dall'opera dei medici convenzionati, fondata sul rischio dell'utilizzazione di terzi nell'adempimento delle obbligazioni;
richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto – segnatamente, le pronunce delle Suprema
Parte Corte n. 6243 e 6436 del 2015 – il Tribunale ha evidenziato come l sia responsabile ai sensi dell'art. 1228 c.c. (del fatto illecito commesso dal medico di base con essa convenzionato, nell'esecuzione di prestazioni curative che siano comprese tra quelle assicurate e garantite dal S.S.N. in base ai livelli stabiliti dalla legge, ritenendo dunque
Parte fondata nel merito la domanda attorea con riferimento alla responsabilità dell
Il primo giudice ha inoltre ritenuta raggiunta la prova del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale subito dagli attori.
Nello specifico, dall'istruttoria era emerso un intenso patema d'animo subito dalla SI.ra per la perdita improvvisa del marito, che aveva fatto venir meno l'armonia e la CP_1 serenità familiare nonché lo stesso legame matrimoniale, circostanze che avevano inciso in modo negativo sullo sviluppo pieno e completo della sua personalità, costringendola ad assumere farmaci antidepressivi.
Anche il figlio, , aveva accusato pesantemente il verificarsi dell'evento CP_2
infausto; la perdita del padre lo aveva indotto a chiudersi in sé stesso e ad evitare ogni contatto con la realtà esterna e con le persone che lo circondavano, con ricadute anche sul suo percorso scolastico, avendo lo stesso subito due bocciature consecutive.
In punto di quantificazione del danno non patrimoniale, dopo aver ricordato l'unitarietà
che lo caratterizza sin dalle note sentenze di San Martino del 2008, il giudice di prime cure ha ritenuto applicabili al caso di specie le Tabelle elaborate dal Tribunale di Roma
che, basandosi sul sistema del punto variabile, risultavano maggiormente idonee a consentire una più adeguata valutazione del caso concreto. In applicazione di tali parametri, in conclusione, il giudice di prime cure ha ritenuto di dover determinare l'importo spettante a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla moglie e del figlio in € 294.201,00 cadauno.
Parte Da ultimo, il Tribunale ha accolto la domanda di regresso proposta dalla nei confronti del Dott. – la condotta del quale, avendo agito con colpa grave, aveva CP_3
legittimato l'operatività del secondo comma dell'art. 2055 c.c. – nonché la domanda di manleva proposta dal medico nei confronti di in forza della copertura CP_7
assicurativa anche sull'operato dei singoli medici espressamente prevista nel contratto di assicurazione.
Con atto notificato il 28.10.2022 ha proposto appello avverso la sentenza l , Parte_5
nella persona del Direttore generale pro tempore, deducendo i motivi che saranno illustrati in prosieguo.
Con comparsa depositata il 30.01.2023 si sono costituiti e Controparte_1 CP_2
contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo rigettare l'appello in quanto
[...]
infondato. e Controparte_3 Controparte_4
sono rimasti contumaci.
[...]
Disposta la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza appellata, all'udienza del 25.06.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Rimessa sul ruolo a seguito del collocamento a riposo nelle more di uno dei componenti del Collegio, la causa, sulle note di trattazione scritta depositate dalle parti, è stata riservata per la decisione all'udienza del 4.3.2025, senza la concessione dei termini ex
art. 190 c.p.c., in quanto già assegnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l deduce l'insufficienza, Parte_1
contraddittorietà ed erroneità della motivazione in ordine alla prova del nesso di causalità tra la condotta del sanitario e l'evento occorso a , in quanto il Persona_1
Tribunale avrebbe omesso di considerare compiutamente le evidenze probatorie in atti,
nello specifico le risultanze della CTU.
Secondo l'appellante, infatti, il Tribunale avrebbe errato nel non considerare che dalla
CTU era emerso che la condotta negligente e imperita del medico sarebbe stata non tanto la causa della morte del quanto, piuttosto, la causa della perdita di una Per_1
chance di sopravvivenza;
il primo giudice, dunque, non avrebbe considerato gli ulteriori fattori che avrebbero causato la morte.
Ed infatti, dalla lettura dell'elaborato peritale emergeva che il giorno del decesso il
[...]
era stato colto da sindrome coronarica acuta, “insistente su di una pregressa e Per_1
preesistente patologia coronarica aterosclerotica con placche substenosanti”: su un quadro diagnostico già estremamente grave sarebbe quindi intervenuta la complicanza di arresto cardiocircolatorio da fibrillazione ventricolare.
È solo su quest'ultimo segmento causale che si sarebbe inserita la condotta imperita del
Dott. non potendo di contro il medico essere ritenuto responsabile della CP_3 patologia pregressa del defunto né, tanto meno, dell'insorgenza di sindrome coronarica acuta.
Trattasi di fattori che non sono stati considerati dal Tribunale, il quale avrebbe individuato nella condotta del Dott. la causa esclusiva del decesso del CP_3 [...]
. Per_1
Tale assunto, secondo l'appellante, trova conferma nelle risultanze della CTU – come pure nella perizia svolta in sede penale - da cui è emerso che la condotta imputata al
Dott. avrebbe soltanto ridotto le chance di sopravvivenza del . CP_3 Per_1
Il Tribunale, infatti, aveva omesso di valutare fattori ulteriori e diversi emersi dalla CTU
rispetto alla condotta del sanitario, idonei ad intervenire sul decorso causale e a determinare l'evento letale.
Parte Il Tribunale – ad avviso dell - avrebbe dunque fondato il proprio convincimento considerando la responsabilità del alla stessa stregua di quella di un medico CP_3
presente in una struttura ospedaliera, che abbia a disposizione le strumentazioni, i consulti specialistici e quanto necessario ad intervenire su di un paziente ricoverato per una patologia grave ed acuta quale quella del , non considerando però le Per_1
peculiarità del caso concreto: il Dott. infatti, si trovava solo presso CP_3
l'ambulatorio, veniva a conoscenza dei sintomi del paziente non direttamente da questi ma da una telefonata della di lui moglie, poteva accertarne la sussistenza ed entità solo dopo aver concluso la visita già in corso ed essersi recato presso il domicilio del paziente,
non poteva contare su alcuna strumentazione, tanto meno sul defibrillatore. Il CP_3
era infatti munito unicamente fonendoscopio e misuratore di pressione. A ciò si aggiunga che i sintomi lamentati dal paziente (e riportati dalla di lui moglie), erano comunque compatibili con disturbi gastrici, erano assenti indicatori certi che fosse in corso un episodio acuto riconducibile alla patologia cardiaca e detta patologia non era nota nemmeno al stesso. Per_1 Tutti questi fattori, secondo l'appellante, avrebbero dovuto condurre il Tribunale a ritenere non raggiunta la prova del nesso causale tra la condotta del medico e l'evento infausto occorso al . Per_1
Parte Deduce inoltre l che la responsabilità professionale per inadempimento, dovendosi far riferimento ad una c.d. obbligazione di mezzi, non può desumersi da un risultano mancato come desunto dai congiunti del;
essa, diversamente, deve essere Per_1
valutata considerando il rispetto del dovere di diligenza qualificata, adeguata alla natura dell'attività esercitata. In altri termini, non è possibile imputare al medico di non aver guarito, di non aver diagnosticato, di aver cagionato un aggravamento, quanto invece di non aver fatto, nei limiti delle conoscenze che era legittimo aspettarsi in relazione alla professione esercitata, quanto era necessario per guarire. Ne discende, dunque,
che essendo, nel caso di specie, un'obbligazione di mezzi il criterio per l'individuazione della responsabilità è costituito dalla condotta del debitore ex. art. 1176 c.c.; sostiene dunque l'appellante che il nesso causale che lega la condotta e l'evento non può essere automaticamente fatto discendere dalla mera verificazione di quest'ultimo, né tanto meno la responsabilità può fondarsi su elementi opinabili o sulla mera probabilità di un esito maggiormente favorevole, derivante da una immediata supposta diversa condotta.
2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'insufficienza, contraddittorietà ed erroneità della motivazione in punto di qualificazione e quantificazione del danno non patrimoniale;
omessa ed erronea qualificazione delle voci di danno risarcibili;
erronea individuazione dei criteri di calcolo delle voci di danno risarcibili.
Premesso che la censura è strettamente collegata al precedente motivo di gravame in quanto muove proprio dall'erronea individuazione da parte del primo giudice del nesso di causa, ribadisce l'appellante che il Tribunale aveva errato nel liquidare un danno da perdita del rapporto parentale non suffragato da un rigoroso accertamento della sussistenza del nesso causale, essendo stati acquisiti al processo elementi atti a dimostrare come il comportamento del Dott. considerando la multifattorialità CP_3 nella causazione dell'evento letale, avrebbe potuto unicamente rilevare in termini di riduzione della concreta possibilità di un risultato soltanto sperato, concretizzando, così,
un danno da perdita di chance.
Non avendo tuttavia gli attori formulato domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, neppure in via subordinata, alcun risarcimento poteva quindi essere riconosciuto ai congiunti del . Per_1
L'appellante sottolinea che ai fini dell'accoglimento della domanda si richiede un elevato grado di probabilità razionale che l'evento pregiudizievole non si sarebbe verificato se i sanitari avessero adottato le condotte asseritamente omesse;
un tale giudizio controfattuale impone al giudice di valutare, in una prospettiva ex ante, se sussista la possibilità di collegare l'evento alla condotta omissiva tenuta nel caso specifico, nel senso di arrivare ad escludere od affermare che l'evento si sarebbe o meno verificato nel caso in cui il soggetto avesse effettivamente tenuto la condotta impostagli. Nel caso di specie, dunque, proprio detto esame controfattuale escluderebbe la responsabilità
del D'Amicis, in quanto non potrebbe ritenersi sussistente la certezza né l'alta probabilità
razionale che una sua diversa condotta avrebbe determinato una prognosi o un'evoluzione della vicenda diversa da quella accaduta.
In ogni caso, il giudice di prime cure avrebbe errato nel qualificare e quantificare le sofferenze patite dai familiari del SI. . Per_1
Sostiene l'appellante che, anche qualora dovesse ritenersi ravvisabile il nesso di causa richiesto per la liquidazione dei danni lamentati dai congiunti del defunto, il Tribunale
avrebbe comunque errato nella liquidazione poiché non avrebbe considerato lo stato patologico anteriore e indipendente dalla condotta del sanitario, così non applicando correttamente l'art. 1223 c.c., il quale impone di tenere conto degli stati anteriori e concomitanti per l'individuazione delle poste di danno risarcibili e nella determinazione del relativo quantum e nell'ottica dell'accertamento della c.d. causalità giuridica, che collega l'evento lesivo alle conseguenze pregiudizievoli prodottesi nella sfera del danneggiato.
3. I due motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
3.1. Preliminarmente è opportuno ricordare che nel sistema della responsabilità civile la causalità svolge una duplice funzione, l'una rivolta ad ascrivere l'evento dannoso all'agente, esprimendo la relazione tra condotta ed evento – c.d. causalità materiale –,
l'altra tesa a delimitare le conseguenze dannose risarcibili - c.d. causalità giuridica –
descrivendo la correlazione tra evento e danno;
si tratta quindi di due giudizi distinti,
l'uno attinente all'an debeatur, l'altro, successivo, attinente invece al quantum
debeatur, oggetto dell'obbligazione risarcitoria (cfr., ex multis, Cass.n. 581 del 2008).
Nel codice civile manca tuttavia una definizione legislativa di nesso causale: in relazione all'accertamento della causalità materiale, dunque, vengono mutuati gli artt. 40 e 41
c.p., accogliendo la c.d. teoria condizionalistica, secondo la quale una condotta può
ritenersi causa dell'evento quando, a seguito di un giudizio controfattuale di tipo ipotetico da effettuarsi ex post, si assume che, ferme restando le altre condizioni, senza di essa l'evento dannoso non si sarebbe verificato (c.d. causalità naturale), tutto ciò al netto di quei fattori sopravvenuti che, ai sensi dell'art. 41 co. 2 c.p., sono da soli sufficienti a produrre l'evento, come il caso fortuito, il fatto del terzo (salvo che in capo a quest'ultimo vi sia un obbligo giuridico di impedirlo) o della vittima dell'illecito.
Onde evitare il rischio del c.d. regresso all'infinito del giudizio causale insito nella teoria condizionalistica sic et simpliciter applicata, dottrina e giurisprudenza hanno individuato dei correttivi alla stessa, quali la teoria della causalità adeguata (che considera una condotta causa di un evento dannoso solo quando quest'ultimo, sulla base di un giudizio effettuato ex ante, come conseguenza normale e prevedibile della stessa, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit), della causalità umana (che considera causa solo quegli eventi dannosi che rientrano nella sfera di dominio dell'uomo, sia esso effettivo o potenziale), sino alla teoria del c.d. aumento del rischio di verificazione dell'evento lesivo (secondo la quale il soggetto è responsabile quando la sua condotta abbia in concretò aumentato la probabilità di verificazione dell'evento lesivo ovvero, in riferimento alle condotte omissive, quando il soggetto, ad onta della sua posizione di garanzia, non abbia diminuito o evitato il rischio della sua verificazione, con ciò tuttavia sovrapponendo il piano dell'accertamento del nesso causale con quello della violazione della regola cautelare, confondendo la causalità della condotta con la c.d. causalità della colpa, seppur nella sua dimensione oggettiva).
A dirimere il contrasto sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte con la storica sentenza Franzese – n. 30328 dell'11/09/2002 – le quali, proprio occupandosi della causalità omissiva in campo medico, si sono pronunciate nel senso di richiede nell'accertamento del nesso eziologico la sussistenza di un alto grado di probabilità
logica o di credibilità razionale, articolando il giudizio causale in un procedimento bifasico: un primo accertamento di tipo astratto-probabilistico in cui, data la clausola
ceteris paribus, viene individuata la correlazione tra la condotta e l'evento nelle sue caratteristiche tipiche e ripetibili;
un secondo accertamento, successivo, di carattere logico-concreto, in cui, sulla base delle risultanze probatorie disponibili, può dirsi raggiunta la certezza processuale in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la condotta e l'evento realizzatosi in concreto hic et nunc, con l'esclusione dei decorsi causali alternativi.
Tuttavia, la giurisprudenza civile, prendendo le mosse dalla diversità di funzione tra la responsabilità civile (a carattere ripristinatorio dello status quo ante) e la responsabilità
penale (che ha invece una funzione rieducativa-sanzionatoria), ha sottolineato che l'atipicità intrinseca del sistema della responsabilità civile – che si basa sulla clausola generale della ingiustizia del danno – comporta la inutilizzabilità della medesima regola probatoria vigente in ambito penalistico – cioè della certezza oltre ogni ragionevole dubbio – dovendosi invece far riferimento alla logica del “più probabile che non” o della preponderanza probatoria. Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, il giudice deve applicare i criteri della
"probabilità prevalente" e del "più probabile che non" per accertare se un evento è da considerarsi causato da un altro e se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Pertanto, è necessario eliminare le ipotesi meno probabili, analizzare le rimanenti ipotesi più probabili e scegliere quella che abbia ricevuto il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto. Inoltre, perché rilevi il nesso causale deve ricorrere,
secondo la combinazione dei principi della "condicio sine qua non" e della causalità
efficiente, la duplice condizione che si tratti di una condotta antecedente necessaria dell'evento e che la stessa non sia poi neutralizzata dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento stesso» (Cass. n. 18584 del 2021).
Più nello specifico, la Corte ha sottolineato che in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della
"probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è
tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili
(senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili,
attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente (Cass. n. 25884 del 2022).
Si è in oltre precisato che, in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità sanitaria, il giudizio controfattuale va compiuto ponendo in relazione la condotta alternativa lecita con l'evento concretamente verificatosi, e di cui si duole il danneggiato, ossia chiedendosi se tale specifico danno era evitabile sostituendo la condotta posta in essere con quella alternativa (Cass. n. 25825 del 2024).
3.2. Alla stregua di tali coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che nessuna valida censura possa essere mossa alle motivazioni addotte dal giudice di primo grado a sostegno dell'accertamento del nesso causale tra la condotta del Dott. e CP_3
l'evento dannoso consistito nel decesso di . Persona_1
Infatti, risultano prive di fondamento le doglianze avanzate dall'appellante in ordine alla sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe omesso di considerare l'esatta portata degli elaborati peritali posti a fondamento della decisione.
Ed invero, nell'indagine medico legale espletata nell'ambito del procedimento penale, i periti dottori e hanno osservato che “Il sanitario di guardia medica Per_2 Per_3
quindi agì, nel contempo, con imprudenza ed imperizia in quanto, pur avendo ipotizzato
[…] la possibilità che si trattasse di un evento coronario acuto, non dispose il tempestivo trasporto del paziente in ambito ospedaliero [..] il comportamento del medico fu contrario alle regulae artis”. Nel lasso di tempo occorso per prestare i soccorsi al paziente questi “sarebbe potuto giungere in un reparto cardiologico Persona_1
(anche quello di Copertino consigliato – per quanto si apprende – dallo stesso medico di guardia) ovvero trovarsi all'interno di un centro mobile di rianimazione attrezzato,
ovvero all'interno del pronto soccorso ospedaliero più vicino. In tutte queste strutture certamente l'emergenza avrebbe potuto essere affrontata in maniera conveniente [..].”.
I periti hanno quindi concluso nel senso che il ritardo era da scriversi “alla complessiva gestione del caso, per non aver richiesto direttamente l'intervento dell'ambulanza del servizio “118” o, comunque, non aver indirizzato tempestivamente il paziente presso una struttura ospedaliera.”
Nel primo grado del giudizio, il c.t.u. dott.sa ha individuato nella condotta Persona_4
tenuta dal Dott. una omissione colposa sia nella fase antecedente alla visita CP_3
domiciliare sia nella fase successiva. Ha evidenziato il consulente che sin dalla prima telefonata ricevuta, in ragione dei sintomi comunicati dalla moglie, essendo impossibilitato ad intervenire a domicilio nell'immediatezza, il medico avrebbe dovuto allertare il 118, consentendo così al di usufruire dei servizi specializzati in Per_1
urgenze (ambulanza munita di attrezzatura specializzata, pronto soccorso, reparto ospedaliero di cardiologia).
Inoltre, il c.t.u., in piena sintonia con le risultanze dell'indagine peritale espletata in sede penale, ha rilevato che nel corso della visita domiciliare il Dott. “avendo CP_3
riscontrato la persistenza del malore con dolore toracico e dei valori elevati di pressione arteriosa nonostante la terapia d'emergenza approntata (nitroglicerina), avrebbe dovuto […] allertare il servizio del 118, richiedendo un'ambulanza possibilmente medicalizzata e attendere l'arrivo degli operatori e del medico affidandogli il paziente”.
A maggior ragione, l'intervento del 118 avrebbe dovuto essere sollecitato dal Dott.
allorquando i familiari del , dopo la visita domiciliare, si recarono CP_3 Per_1
presso la Guardia Medica di Nardò, ricevendo invece dal sanitario l'indicazione di recarsi autonomamente presso l'ospedale di Copertino.
La condotta omissiva imprudente e imperita tenuta dal suffragata dalle CP_3
risultanze delle indagini tecniche svolte sia in sede penale che nel giudizio civile, è
dunque consistita nel non aver richiesto - quanto meno dopo la visita domiciliare -
l'intervento immediato dell'ambulanza del servizio 118, impedendo così al di Per_1
usufruire dei servizi specializzati in urgenze (ambulanza munita di attrezzatura specializzata, pronto soccorso, reparto ospedaliero di cardiologia).
Tale condotta, in base ai criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non", si pone in rapporto di causalità con il decesso del . Per_1
Va anzitutto escluso che la patologia (sindrome coronarica acuta) da cui era affetto il abbia assunto una incidenza esclusiva nel determinismo causale tale da Per_1
escludere la rilevanza di qualsivoglia successivo intervento da parte dei sanitari, non essendo tale circostanza supportata da alcuna evidenza probatoria;
di contro, le indagini peritali svolte sia nel procedimento penale che nel giudizio di primo grado hanno evidenziato il colpevole ritardo del Dott. nell'attivare il servizio del 118 e CP_3 indirizzare quindi il paziente presso una struttura ospedaliera dove avrebbe potuto affrontare l'emergenza in maniera conveniente. Tale ritardo si è sostanziato in una sequenza di eventi, ognuno caratterizzato da un maggior grado di intensità della colpa,
in ragione degli ulteriori elementi via via acquisiti dal medico, tutti univocamente convergenti nel senso della gravità del quadro clinico presentato dal paziente: dapprima la telefonata (poi reiterata) con la quale la moglie del informava il Per_1 CP_3
del malessere accusato dal marito;
successivamente la visita domiciliare effettuata dal medico, dalla quale emerse una situazione di incertezza circa la riconducibilità dei sintomi ad una gastroesofagite o ad uno spasmo delle coronarie;
infine la condotta assunta dal Dott. in seguito alla visita ricevuta dal e dai suoi familiari CP_3 Per_1
presso la Guardia Medica.
Giova inoltre osservare che il fatto che il Dott. non disponesse presso la Guardia CP_3
Medica di strumentazione adeguata rispetto al quadro clinico presentato dal paziente,
in particolare di un defibrillatore, costituisce circostanza che – a maggior ragione -
avrebbe dovuto indurre il medico a chiedere l'intervento del 118 e l'ospedalizzazione del paziente.
In conclusione, contrariamente all'assunto dell'appellante, può ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra la condotta del medico e la verificazione dell'evento dannoso;
dall'analisi delle risultanze probatorie risulta che, qualora il sanitario avesse adottato la condotta alternativa doverosa – nella specie, avesse attivato il servizio del
118 e indirizzato quindi il paziente presso una struttura ospedaliera – è più probabile che non che il si sarebbe salvato. Il giudizio controfattuale - che comporta Per_1
l'eliminazione mentale, in una prospettiva ex ante, della condotta omissiva del Dott.
sostituendola con la condotta alternativa doverosa, conduce infatti a ritenere CP_3
altamente probabile che il , ricevendo nell'immediatezza le cure del personale Per_1
dell'ambulanza e quindi, in stretta sequenza, quelle praticabili presso il pronto soccorso e il più vicino reparto di cardiologia non sarebbe deceduto. Va poi chiarito che il reiterato riferimento operato nella CTU redatta dalla dott.ssa Per_4
a “chance di sopravvivenza” – su cui insiste l'appellante – non può essere inteso in senso tecnico-giuridico, risolvendosi all'evidenza– come si evince dal complessivo esame dell'elaborato peritale –in una valutazione inerente il grado di probabilità di sopravvivenza che la condotta doverosa del medico, ove posta in essere, avrebbe consentito al . Per_1
Un conto è, infatti, accertare che sussista un nesso di causalità tra la condotta del medico e la concretizzazione di un evento dannoso;
altro è, invece, affermare che detto evento dannoso si concretizzi nella perdita di una chance di conseguimento di un risultato migliore che, per ormai pacifica giurisprudenza ed in accoglimento della c.d.
teoria ontologica della chance, assurge ad autonomo bene della vita, la cui lesione può
essere fonte di illecito civile e conseguente diritto al risarcimento del danno ingiusto.
Non bisogna infatti confondere il criterio di accertamento del nesso causale, sia che si riferisca alla causalità materiale, che giuridica, in ambito civilistico, fondato sul principio del “più probabile che non”, con la prova del danno in relazione alla quale può essere adottato il criterio risarcitorio della “perdita di chance”, operando su piani differenti, il primo con riferimento al nesso causale e il secondo con riferimento al danno e alla
chance del suo verificarsi.
Gli attori hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale, senza mai evocare il danno per perdita di chance.
3.3. Come rilevato dallo stesso appellante, il secondo motivo di gravame è strettamente collegato al primo, in quanto incentrato sulla dedotta erronea individuazione da parte del Tribunale del nesso di causalità nonché sulla asserita configurabilità nella fattispecie di un danno da perdita di chance. Tali assunti risultano tuttavia smentiti alla stregua delle argomentazioni sin qui espresse, sicché la censura sul punto rimane destituita di fondamento. Per il resto si osserva che – per quanto innanzi precisato - nessuna autonoma incidenza causale, neppure ai fini della riduzione del danno risarcibile, può essere riconosciuta allo stato patologico pregresso del mentre le censure attinenti alla pretesa Per_1
erronea qualificazione delle voci di danno risarcibili e alla erronea individuazione dei relativi criteri di calcolo si palesano del tutto generiche, a fronte delle ampie argomentazioni sul punto articolate dal primo giudice, che il Collegio richiama e fa proprie.
4. Sulla base delle considerazioni svolte l'appello deve essere rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nulla per le spese riguardo alle parti rimaste contumaci.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato il 28.10.2022 dall , in persona del Direttore Parte_1
generale pro tempore, nei confronti di e nonché di Controparte_1 CP_2
e Controparte_3 Controparte_4
, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2717/2022,
[...]
pubblicata il 30.9.2022, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio in favore di
[...]
e , che liquida in € 20.000,00 per compensi, oltre rimborso CP_1 CP_2
forfetario, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Lorenzo
Rizzello e Giovanni Pagliarulo, antistatari;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 17.4.2025.
Il Presidente est.
dott. Antonio Francesco Esposito 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
45 minuti dopo la prima chiamata in quanto impegnato in altre visite domiciliari.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda civile – composta dai SInori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente rel.
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Dott. Giovanni Surdo - Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 855/2022 del Ruolo Generale, promossa da
(C.F. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
Direttore generale pro tempore, con sede in alla via Miglietta n. 5, ed Pt_1
elettivamente domiciliata in Parabita alla via Fratelli de Jatta n. 24, presso lo studio dell'Avv. Paolo Vinci
APPELLANTE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), in proprio e nella qualità di eredi di C.F._2 Persona_1
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Lorenzo Rizzello e Giovanni Pagliarulo, elettivamente domiciliati in Nardò presso lo studio dell'Avv.to Lorenzo Rizzello alla via Raho n. 5
APPELLATI
e
(C.F ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_3 C.F._3
Massimo Manganaro APPELLATO nonché contro
, in Controparte_4
persona del liquidatore/legale rappresentante pro tempore,
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
4.3.2025, che vengono qui integralmente richiamate.
*******
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 23.6.2008 e , in Controparte_1 CP_2
proprio e nella loro qualità di eredi (in quanto moglie e figlio) del defunto , Persona_1
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce, Sezione Distaccata di Nardò,
l , in persona del Direttore generale, chiedendone la Parte_1
condanna al pagamento del complessivo importo di € 607.174,31, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento di tutti i danni biologici, morali,
esistenziali e patrimoniali patiti in conseguenza del decesso del congiunto occorso in
Nardò in data 02.01.2005.
Gli attori deducevano che in data 02.01.2005, intorno alle ore 11:00, , di Persona_1
anni 54, in modo inatteso, accusava una forte sensazione dolorosa fra lo sterno e la gola che si propagava, poi, alla corrispondente zona posteriore del corpo, accompagnata da una copiosa sudorazione, persistente tremolio agli arti inferiori e conati di vomito.
Informata tempestivamente del malessere la moglie , quest'ultima Controparte_1
senza indugio provvedeva a contattare telefonicamente la Guardia Medica.
Il medico di guardia, Dott. messo in stato di allerta, si recava a domicilio circa CP_3 A circa 15 minuti da una seconda telefonata, il Dott. giungeva presso la casa CP_3
della sig.ra e, per il persistere del dolore toracico, formulava una sospetta analisi CP_1
di angina pectoris da patologia coronarica acuta in presenza di valori pressori elevati,
forniva spray lenitivo e asseriva che tale farmaco avrebbe consentito di capire se si trattasse di esofagite o di un problema alle coronarie.
A quel punto il Dott. rassicurava il paziente che solo la pressione arteriosa si CP_3
attestava su di un valore lievemente sopra la norma;
perciò, esortava ad effettuare dei controlli di routine nell'arco delle successive due settimane, lasciando quindi il domicilio senza fornire ulteriori indicazioni.
Dato il continuo peggioramento della situazione del la moglie ed il figlio Per_1
decidevano di recarsi presso la Guardia Medica di Nardò, su consiglio del Dott. CP_3
il quale, frattanto rientrato in servizio, provvedeva ad apporre il timbro alla ricetta da lui redatta anteriormente e invitava la sig.ra ad accompagnare con la sua CP_1
autovettura il marito all'ospedale di Copertino, dotato di reparto di cardiologia.
Tuttavia, il decedeva lungo il percorso risultando vane le prove di rianimazione Per_1
operate dalla moglie, da un cardiologo intervenuto dopo la richiesta di soccorso ai passanti e dagli operatori del servizio del 118 intervenuti su richiesta della moglie: la causa della morte era da rinvenirsi in un arresto del battito cardiaco seguito verosimilmente ad aritmia maligna insorta come aggravamento precoce di una sindrome coronarica acuta.
Successivamente, la moglie del defunto sporgeva querela contro il Dott. (per i CP_3
reati di cui agli artt. 589 c.p. e 476 c.p., per aver anche falsificato quanto scritto sul registro della Guardia Medica) ed il procedimento penale terminava con una sentenza di patteggiamento.
Sostenevano gli attori che nella fattispecie era configurabile l'imperizia del Dott.
nel non saper riconoscere e diagnosticare tempestivamente la sintomatologia CP_3
coronarica acuta che aveva determinato il precipitare degli accadimenti, nel non aver disposto l'immediato trasporto del paziente in ambito ospedaliero, richiedendo l'intervento dell'ambulanza, ed invitando invece il a recarsi in ospedale con Per_1
mezzi propri, nell'aver ritardato i tempi di ricovero per motivi meramente burocratici ed nell'aver alterato la relazione di intervento stilata sul registro della Guardia Medica.
Rilevavano che un rapido intervento di defibrillazione elettrica avrebbe potuto appianare l'aritmia ventricolare.
Costituitasi in giudizio, l contestava integralmente il Parte_1
contenuto dell'atto di citazione, sostenendo in particolare la propria carenza di legittimazione passiva in quanto, in forza dell'Accordo Collettivo, la stessa espletava attività rilevanti unicamente in campo organizzativo-amministrativo senza possibilità di ingerenza sui medici convenzionati in termini di vigilanza, controllo e direzione con riferimento alla tipologia di interventi sanitari. Stante la carenza di un rapporto di immedesimazione organica e/o di ausiliarietà fra l'azienda sanitaria e il medico
Parte convenzionato, neppure poteva invocarsi la responsabilità dell ai sensi e per gli effetti degli artt. 1228 e 2049 c.c.
Interveniva in giudizio aderendo Controparte_5
Parte alle argomentazioni svolte dall
Parte Costituitosi in giudizio a seguito di chiamata in causa da parte dell e di
[...]
il Dott. sosteneva la carenza di Controparte_5 CP_3
legittimazione attiva della nella chiamata in causa, l'improponibilità CP_6
Parte dell'azione di regresso dell e/o di quella di rivalsa, atteso che alcuna somma era stata pagata per i danni lamentati dagli originari attori, richiamando inoltre i principi di
Parte responsabilità dell per inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario che assuma la veste di aiutante necessario del debitore,
sussistente a prescindere dall'esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, nonché la polizza di responsabilità civile derivante al contraente per Pt_2 danni commessi anche da medici non in rapporto di dipendenza con lo stipulante per l'attività prestata presso il medesimo.
Con Nel merito, il micis respingeva gli addebiti mossi alla propria condotta, a suo dire improntata alla massima professionalità e diligenza, non peggiorativa dello stato di salute di , attesa l'evoluzione rapidissima dell'infarto in atto, tale da Persona_1
escludere ogni possibilità di sopravvivenza.
A seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa della il Controparte_4
giudizio veniva dichiarato interrotto e quindi riassunto dagli attori, con successiva dichiarazione di contumacia della Controparte_4
amministrativa.
Con sentenza parziale n. 3319/2013 del 28.10.2013 il Tribunale dichiarava la
Parte legittimazione passiva dell
La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale di , prove Controparte_1
testimoniali e l'espletamento di due consulenze tecniche, la prima volta ad accertare se gli attori soffrissero di una patologia psichiatrica connessa al fatto per cui è causa e la seconda disposta al fine di comprendere di quale malattia fosse affetto al Persona_1
momento della visita domiciliare, anche al fine di individuare le cure più indicate da prestare nell'occasione nonché stabilire l'incidenza della condotta del sul CP_3
decorso causale che aveva portato alla morte del . Per_1
Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 2717/2022, così statuiva:
“1) condanna , in solido tra loro, a corrispondere ad Parte_3
la somma di 294.201,00, maggiorata di interessi legali sulla somma Controparte_1
anno per anno devalutata a ritroso sino alla data dell'evento e con interessi legali dalla
sentenza al saldo;
Con 2) condanna e , in solido tra loro, a corrispondere a Parte_3 Controparte_3 [...]
la somma di 294.201,00, maggiorata di interessi legali sulla somma anno CP_2 per anno devalutata a ritroso sino alla data dell'evento e con interessi legali dalla
sentenza al saldo;
Parte 3) condanna l' e il dott. in solido tra loro, a corrispondere alle parti attrici CP_3
spese e competenze legali, liquidate in € 1.150,00 per spese ed € 27.804,00 per
compensi, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge, con distrazione in
favore degli avv.ti Giovanni Pagliarulo e Lorenzo Rizzello;
4) pone le spese delle consulenze tecniche, già liquidate in via provvisoria, a carico di
Parte_3
5) accertata la responsabilità per colpa grave di , lo condanna, in via Controparte_3
di regresso, a rifondere ad le somme che la stessa corrisponderà agli attori Parte_3
in adempimento dei quattro punti precedenti;
6) condanna in via di manleva, a rifondere Parte_4
a gli importi di cui ai punti che precedono;
Controparte_3
7) compensa tra le altre parti le spese di lite.”
In particolare, il giudice di prime cure riteneva provata la responsabilità del Dott.
in ordine alla causazione della more di . CP_3 Persona_1
Segnatamente, dopo aver ricordato che al tempo della commissione del fatto pregiudizievole la giurisprudenza riconduceva la responsabilità del medico alla teoria del c.d. contatto sociale qualificato, con conseguente applicabilità della clausola generale dell'art. 1218 c.c. come interpretata dalla storica sentenza delle Sezioni Unite della
Suprema Corte n. 13533/2001 – che onera il paziente-creditore di provare il contratto e allegare l'inadempimento del sanitario, restando a carico del medico-debitore l'onere di provare l'esatto adempimento – sottolineava il primo giudice che, sebbene il suddetto onere della prova fosse stato normativamente invertito in seguito alla novella (L. n. 24
del 2017, c.d. Legge Gelli-Bianco) che aveva espressamente ricondotto la fattispecie nell'alveo dell'art. 2043 c.c., nella fattispecie gli attori avevano in ogni caso adempiuto all'onere probatorio sugli stessi gravante. Invero, secondo il Tribunale gli attori avevano validamente provato la sussistenza del nesso causale tra la condotta del Dott. e la verificazione dell'evento nefasto, il CP_3
quale rappresenta la concretizzazione del rischio assunto con una precisa condotta omissiva e/o commissiva;
evidenzia, inoltre, il primo giudice che, per consolidata giurisprudenza, la dimostrazione della sussistenza del nesso di causalità può avvenire solo in termini probabilistici mediante una riformulazione ipotetica della vicenda causale.
Rammentava inoltre che la giurisprudenza, ormai pacifica sul punto, ritiene configurabile una responsabilità del medico anche per colpa lieve laddove il sanitario abbia tenuto una condotta imperita o negligente nell'applicazione di regole cautelari di fronte ad un caso concreto che sia comune e abituale, cioè tipico in quanto conosciuto dalla scienza e nell'esperienza medica;
per converso, una responsabilità del medico potrebbe configurarsi solo per dolo o colpa grave – intesa quale grossolanità dell'errore in cui incorre il sanitario – qualora lo stesso si trovi a confrontarsi con problemi di speciale difficoltà, cioè qualora il caso concreto sia straordinario ed eccezionale, sì da essere non adeguatamente studiato nella scienza medica e testato nella pratica (se non addirittura ignoto) ovvero quando nella scienza medica siano suggeriti e dibattuti diversi e incompatibili tra loro sistemi diagnostici, terapeutici e di tecnica chirurgica tra i quali il medico operi la sua scelta.
Secondo il giudice di prime cure, quindi, doveva ritenersi provata la negligenza,
imprudenza e imperizia nella condotta del Dott. nonché la sussistenza del CP_3
nesso eziologico tra la stessa e l'evento letale occorso al il quale, come Per_1
affermato dal c.t.u., avrebbe avuto maggiori chance di sopravvivenza qualora fosse stato richiesto il tempestivo intervento del 118 per il trasporto in condizioni di sicurezza presso il più vicino ospedale al fine di ricevere le opportune prestazioni terapeutiche.
La colpa del Dott. era suffragata dalla circostanza che lo stesso, ascoltato dai CP_3
Carabinieri, ebbe a dichiarare di aver somministrato al della nitroglicerina in Per_1
spray (Natispray) allo scopo di stabilire se i sintomi accusati dal paziente fossero riconducibili ad una gastroesofagite o ad uno spasmo delle coronarie;
nonostante l'incertezza, tuttavia, il dott. escludeva – colposamente – la necessità di un CP_3
immediato intervento del 118 con successivo ricovero, condotta alternativa che invece avrebbe dovuto essere tenuta dal sanitario.
Il profilo della colpa risultava, inoltre, avvalorato dalla circostanza – giudizialmente accertata dal Tribunale penale di Lecce – che il Dott. aveva intenzionalmente CP_3
alterato il contenuto della relazione di intervento dallo stesso preparata e sottoscritta,
con una vistosa cancellatura con inchiostro nero, prodotta dallo stesso , per CP_3
correggere, a suo dire “in buona fede”, l'espressione “dolore simil anginoso” in “dolore intermittente”.
Parte Il giudice di prime cure ha inoltre ritenuto la sussistenza della responsabilità dell per il fatto commesso dal Dott. considerando applicabile al caso di specie la CP_3
regola generale di cui all'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che, nell'adempimento dell'obbligazione, si giova dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi e colposi di costoro, con il consequenziale sorgere di una responsabilità di tipo contrattuale verso coloro che possano aver subito un danno dall'opera dei medici convenzionati, fondata sul rischio dell'utilizzazione di terzi nell'adempimento delle obbligazioni;
richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto – segnatamente, le pronunce delle Suprema
Parte Corte n. 6243 e 6436 del 2015 – il Tribunale ha evidenziato come l sia responsabile ai sensi dell'art. 1228 c.c. (del fatto illecito commesso dal medico di base con essa convenzionato, nell'esecuzione di prestazioni curative che siano comprese tra quelle assicurate e garantite dal S.S.N. in base ai livelli stabiliti dalla legge, ritenendo dunque
Parte fondata nel merito la domanda attorea con riferimento alla responsabilità dell
Il primo giudice ha inoltre ritenuta raggiunta la prova del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale subito dagli attori.
Nello specifico, dall'istruttoria era emerso un intenso patema d'animo subito dalla SI.ra per la perdita improvvisa del marito, che aveva fatto venir meno l'armonia e la CP_1 serenità familiare nonché lo stesso legame matrimoniale, circostanze che avevano inciso in modo negativo sullo sviluppo pieno e completo della sua personalità, costringendola ad assumere farmaci antidepressivi.
Anche il figlio, , aveva accusato pesantemente il verificarsi dell'evento CP_2
infausto; la perdita del padre lo aveva indotto a chiudersi in sé stesso e ad evitare ogni contatto con la realtà esterna e con le persone che lo circondavano, con ricadute anche sul suo percorso scolastico, avendo lo stesso subito due bocciature consecutive.
In punto di quantificazione del danno non patrimoniale, dopo aver ricordato l'unitarietà
che lo caratterizza sin dalle note sentenze di San Martino del 2008, il giudice di prime cure ha ritenuto applicabili al caso di specie le Tabelle elaborate dal Tribunale di Roma
che, basandosi sul sistema del punto variabile, risultavano maggiormente idonee a consentire una più adeguata valutazione del caso concreto. In applicazione di tali parametri, in conclusione, il giudice di prime cure ha ritenuto di dover determinare l'importo spettante a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla moglie e del figlio in € 294.201,00 cadauno.
Parte Da ultimo, il Tribunale ha accolto la domanda di regresso proposta dalla nei confronti del Dott. – la condotta del quale, avendo agito con colpa grave, aveva CP_3
legittimato l'operatività del secondo comma dell'art. 2055 c.c. – nonché la domanda di manleva proposta dal medico nei confronti di in forza della copertura CP_7
assicurativa anche sull'operato dei singoli medici espressamente prevista nel contratto di assicurazione.
Con atto notificato il 28.10.2022 ha proposto appello avverso la sentenza l , Parte_5
nella persona del Direttore generale pro tempore, deducendo i motivi che saranno illustrati in prosieguo.
Con comparsa depositata il 30.01.2023 si sono costituiti e Controparte_1 CP_2
contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo rigettare l'appello in quanto
[...]
infondato. e Controparte_3 Controparte_4
sono rimasti contumaci.
[...]
Disposta la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza appellata, all'udienza del 25.06.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Rimessa sul ruolo a seguito del collocamento a riposo nelle more di uno dei componenti del Collegio, la causa, sulle note di trattazione scritta depositate dalle parti, è stata riservata per la decisione all'udienza del 4.3.2025, senza la concessione dei termini ex
art. 190 c.p.c., in quanto già assegnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l deduce l'insufficienza, Parte_1
contraddittorietà ed erroneità della motivazione in ordine alla prova del nesso di causalità tra la condotta del sanitario e l'evento occorso a , in quanto il Persona_1
Tribunale avrebbe omesso di considerare compiutamente le evidenze probatorie in atti,
nello specifico le risultanze della CTU.
Secondo l'appellante, infatti, il Tribunale avrebbe errato nel non considerare che dalla
CTU era emerso che la condotta negligente e imperita del medico sarebbe stata non tanto la causa della morte del quanto, piuttosto, la causa della perdita di una Per_1
chance di sopravvivenza;
il primo giudice, dunque, non avrebbe considerato gli ulteriori fattori che avrebbero causato la morte.
Ed infatti, dalla lettura dell'elaborato peritale emergeva che il giorno del decesso il
[...]
era stato colto da sindrome coronarica acuta, “insistente su di una pregressa e Per_1
preesistente patologia coronarica aterosclerotica con placche substenosanti”: su un quadro diagnostico già estremamente grave sarebbe quindi intervenuta la complicanza di arresto cardiocircolatorio da fibrillazione ventricolare.
È solo su quest'ultimo segmento causale che si sarebbe inserita la condotta imperita del
Dott. non potendo di contro il medico essere ritenuto responsabile della CP_3 patologia pregressa del defunto né, tanto meno, dell'insorgenza di sindrome coronarica acuta.
Trattasi di fattori che non sono stati considerati dal Tribunale, il quale avrebbe individuato nella condotta del Dott. la causa esclusiva del decesso del CP_3 [...]
. Per_1
Tale assunto, secondo l'appellante, trova conferma nelle risultanze della CTU – come pure nella perizia svolta in sede penale - da cui è emerso che la condotta imputata al
Dott. avrebbe soltanto ridotto le chance di sopravvivenza del . CP_3 Per_1
Il Tribunale, infatti, aveva omesso di valutare fattori ulteriori e diversi emersi dalla CTU
rispetto alla condotta del sanitario, idonei ad intervenire sul decorso causale e a determinare l'evento letale.
Parte Il Tribunale – ad avviso dell - avrebbe dunque fondato il proprio convincimento considerando la responsabilità del alla stessa stregua di quella di un medico CP_3
presente in una struttura ospedaliera, che abbia a disposizione le strumentazioni, i consulti specialistici e quanto necessario ad intervenire su di un paziente ricoverato per una patologia grave ed acuta quale quella del , non considerando però le Per_1
peculiarità del caso concreto: il Dott. infatti, si trovava solo presso CP_3
l'ambulatorio, veniva a conoscenza dei sintomi del paziente non direttamente da questi ma da una telefonata della di lui moglie, poteva accertarne la sussistenza ed entità solo dopo aver concluso la visita già in corso ed essersi recato presso il domicilio del paziente,
non poteva contare su alcuna strumentazione, tanto meno sul defibrillatore. Il CP_3
era infatti munito unicamente fonendoscopio e misuratore di pressione. A ciò si aggiunga che i sintomi lamentati dal paziente (e riportati dalla di lui moglie), erano comunque compatibili con disturbi gastrici, erano assenti indicatori certi che fosse in corso un episodio acuto riconducibile alla patologia cardiaca e detta patologia non era nota nemmeno al stesso. Per_1 Tutti questi fattori, secondo l'appellante, avrebbero dovuto condurre il Tribunale a ritenere non raggiunta la prova del nesso causale tra la condotta del medico e l'evento infausto occorso al . Per_1
Parte Deduce inoltre l che la responsabilità professionale per inadempimento, dovendosi far riferimento ad una c.d. obbligazione di mezzi, non può desumersi da un risultano mancato come desunto dai congiunti del;
essa, diversamente, deve essere Per_1
valutata considerando il rispetto del dovere di diligenza qualificata, adeguata alla natura dell'attività esercitata. In altri termini, non è possibile imputare al medico di non aver guarito, di non aver diagnosticato, di aver cagionato un aggravamento, quanto invece di non aver fatto, nei limiti delle conoscenze che era legittimo aspettarsi in relazione alla professione esercitata, quanto era necessario per guarire. Ne discende, dunque,
che essendo, nel caso di specie, un'obbligazione di mezzi il criterio per l'individuazione della responsabilità è costituito dalla condotta del debitore ex. art. 1176 c.c.; sostiene dunque l'appellante che il nesso causale che lega la condotta e l'evento non può essere automaticamente fatto discendere dalla mera verificazione di quest'ultimo, né tanto meno la responsabilità può fondarsi su elementi opinabili o sulla mera probabilità di un esito maggiormente favorevole, derivante da una immediata supposta diversa condotta.
2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'insufficienza, contraddittorietà ed erroneità della motivazione in punto di qualificazione e quantificazione del danno non patrimoniale;
omessa ed erronea qualificazione delle voci di danno risarcibili;
erronea individuazione dei criteri di calcolo delle voci di danno risarcibili.
Premesso che la censura è strettamente collegata al precedente motivo di gravame in quanto muove proprio dall'erronea individuazione da parte del primo giudice del nesso di causa, ribadisce l'appellante che il Tribunale aveva errato nel liquidare un danno da perdita del rapporto parentale non suffragato da un rigoroso accertamento della sussistenza del nesso causale, essendo stati acquisiti al processo elementi atti a dimostrare come il comportamento del Dott. considerando la multifattorialità CP_3 nella causazione dell'evento letale, avrebbe potuto unicamente rilevare in termini di riduzione della concreta possibilità di un risultato soltanto sperato, concretizzando, così,
un danno da perdita di chance.
Non avendo tuttavia gli attori formulato domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, neppure in via subordinata, alcun risarcimento poteva quindi essere riconosciuto ai congiunti del . Per_1
L'appellante sottolinea che ai fini dell'accoglimento della domanda si richiede un elevato grado di probabilità razionale che l'evento pregiudizievole non si sarebbe verificato se i sanitari avessero adottato le condotte asseritamente omesse;
un tale giudizio controfattuale impone al giudice di valutare, in una prospettiva ex ante, se sussista la possibilità di collegare l'evento alla condotta omissiva tenuta nel caso specifico, nel senso di arrivare ad escludere od affermare che l'evento si sarebbe o meno verificato nel caso in cui il soggetto avesse effettivamente tenuto la condotta impostagli. Nel caso di specie, dunque, proprio detto esame controfattuale escluderebbe la responsabilità
del D'Amicis, in quanto non potrebbe ritenersi sussistente la certezza né l'alta probabilità
razionale che una sua diversa condotta avrebbe determinato una prognosi o un'evoluzione della vicenda diversa da quella accaduta.
In ogni caso, il giudice di prime cure avrebbe errato nel qualificare e quantificare le sofferenze patite dai familiari del SI. . Per_1
Sostiene l'appellante che, anche qualora dovesse ritenersi ravvisabile il nesso di causa richiesto per la liquidazione dei danni lamentati dai congiunti del defunto, il Tribunale
avrebbe comunque errato nella liquidazione poiché non avrebbe considerato lo stato patologico anteriore e indipendente dalla condotta del sanitario, così non applicando correttamente l'art. 1223 c.c., il quale impone di tenere conto degli stati anteriori e concomitanti per l'individuazione delle poste di danno risarcibili e nella determinazione del relativo quantum e nell'ottica dell'accertamento della c.d. causalità giuridica, che collega l'evento lesivo alle conseguenze pregiudizievoli prodottesi nella sfera del danneggiato.
3. I due motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
3.1. Preliminarmente è opportuno ricordare che nel sistema della responsabilità civile la causalità svolge una duplice funzione, l'una rivolta ad ascrivere l'evento dannoso all'agente, esprimendo la relazione tra condotta ed evento – c.d. causalità materiale –,
l'altra tesa a delimitare le conseguenze dannose risarcibili - c.d. causalità giuridica –
descrivendo la correlazione tra evento e danno;
si tratta quindi di due giudizi distinti,
l'uno attinente all'an debeatur, l'altro, successivo, attinente invece al quantum
debeatur, oggetto dell'obbligazione risarcitoria (cfr., ex multis, Cass.n. 581 del 2008).
Nel codice civile manca tuttavia una definizione legislativa di nesso causale: in relazione all'accertamento della causalità materiale, dunque, vengono mutuati gli artt. 40 e 41
c.p., accogliendo la c.d. teoria condizionalistica, secondo la quale una condotta può
ritenersi causa dell'evento quando, a seguito di un giudizio controfattuale di tipo ipotetico da effettuarsi ex post, si assume che, ferme restando le altre condizioni, senza di essa l'evento dannoso non si sarebbe verificato (c.d. causalità naturale), tutto ciò al netto di quei fattori sopravvenuti che, ai sensi dell'art. 41 co. 2 c.p., sono da soli sufficienti a produrre l'evento, come il caso fortuito, il fatto del terzo (salvo che in capo a quest'ultimo vi sia un obbligo giuridico di impedirlo) o della vittima dell'illecito.
Onde evitare il rischio del c.d. regresso all'infinito del giudizio causale insito nella teoria condizionalistica sic et simpliciter applicata, dottrina e giurisprudenza hanno individuato dei correttivi alla stessa, quali la teoria della causalità adeguata (che considera una condotta causa di un evento dannoso solo quando quest'ultimo, sulla base di un giudizio effettuato ex ante, come conseguenza normale e prevedibile della stessa, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit), della causalità umana (che considera causa solo quegli eventi dannosi che rientrano nella sfera di dominio dell'uomo, sia esso effettivo o potenziale), sino alla teoria del c.d. aumento del rischio di verificazione dell'evento lesivo (secondo la quale il soggetto è responsabile quando la sua condotta abbia in concretò aumentato la probabilità di verificazione dell'evento lesivo ovvero, in riferimento alle condotte omissive, quando il soggetto, ad onta della sua posizione di garanzia, non abbia diminuito o evitato il rischio della sua verificazione, con ciò tuttavia sovrapponendo il piano dell'accertamento del nesso causale con quello della violazione della regola cautelare, confondendo la causalità della condotta con la c.d. causalità della colpa, seppur nella sua dimensione oggettiva).
A dirimere il contrasto sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte con la storica sentenza Franzese – n. 30328 dell'11/09/2002 – le quali, proprio occupandosi della causalità omissiva in campo medico, si sono pronunciate nel senso di richiede nell'accertamento del nesso eziologico la sussistenza di un alto grado di probabilità
logica o di credibilità razionale, articolando il giudizio causale in un procedimento bifasico: un primo accertamento di tipo astratto-probabilistico in cui, data la clausola
ceteris paribus, viene individuata la correlazione tra la condotta e l'evento nelle sue caratteristiche tipiche e ripetibili;
un secondo accertamento, successivo, di carattere logico-concreto, in cui, sulla base delle risultanze probatorie disponibili, può dirsi raggiunta la certezza processuale in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la condotta e l'evento realizzatosi in concreto hic et nunc, con l'esclusione dei decorsi causali alternativi.
Tuttavia, la giurisprudenza civile, prendendo le mosse dalla diversità di funzione tra la responsabilità civile (a carattere ripristinatorio dello status quo ante) e la responsabilità
penale (che ha invece una funzione rieducativa-sanzionatoria), ha sottolineato che l'atipicità intrinseca del sistema della responsabilità civile – che si basa sulla clausola generale della ingiustizia del danno – comporta la inutilizzabilità della medesima regola probatoria vigente in ambito penalistico – cioè della certezza oltre ogni ragionevole dubbio – dovendosi invece far riferimento alla logica del “più probabile che non” o della preponderanza probatoria. Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, il giudice deve applicare i criteri della
"probabilità prevalente" e del "più probabile che non" per accertare se un evento è da considerarsi causato da un altro e se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Pertanto, è necessario eliminare le ipotesi meno probabili, analizzare le rimanenti ipotesi più probabili e scegliere quella che abbia ricevuto il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto. Inoltre, perché rilevi il nesso causale deve ricorrere,
secondo la combinazione dei principi della "condicio sine qua non" e della causalità
efficiente, la duplice condizione che si tratti di una condotta antecedente necessaria dell'evento e che la stessa non sia poi neutralizzata dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento stesso» (Cass. n. 18584 del 2021).
Più nello specifico, la Corte ha sottolineato che in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della
"probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è
tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili
(senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili,
attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente (Cass. n. 25884 del 2022).
Si è in oltre precisato che, in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità sanitaria, il giudizio controfattuale va compiuto ponendo in relazione la condotta alternativa lecita con l'evento concretamente verificatosi, e di cui si duole il danneggiato, ossia chiedendosi se tale specifico danno era evitabile sostituendo la condotta posta in essere con quella alternativa (Cass. n. 25825 del 2024).
3.2. Alla stregua di tali coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che nessuna valida censura possa essere mossa alle motivazioni addotte dal giudice di primo grado a sostegno dell'accertamento del nesso causale tra la condotta del Dott. e CP_3
l'evento dannoso consistito nel decesso di . Persona_1
Infatti, risultano prive di fondamento le doglianze avanzate dall'appellante in ordine alla sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe omesso di considerare l'esatta portata degli elaborati peritali posti a fondamento della decisione.
Ed invero, nell'indagine medico legale espletata nell'ambito del procedimento penale, i periti dottori e hanno osservato che “Il sanitario di guardia medica Per_2 Per_3
quindi agì, nel contempo, con imprudenza ed imperizia in quanto, pur avendo ipotizzato
[…] la possibilità che si trattasse di un evento coronario acuto, non dispose il tempestivo trasporto del paziente in ambito ospedaliero [..] il comportamento del medico fu contrario alle regulae artis”. Nel lasso di tempo occorso per prestare i soccorsi al paziente questi “sarebbe potuto giungere in un reparto cardiologico Persona_1
(anche quello di Copertino consigliato – per quanto si apprende – dallo stesso medico di guardia) ovvero trovarsi all'interno di un centro mobile di rianimazione attrezzato,
ovvero all'interno del pronto soccorso ospedaliero più vicino. In tutte queste strutture certamente l'emergenza avrebbe potuto essere affrontata in maniera conveniente [..].”.
I periti hanno quindi concluso nel senso che il ritardo era da scriversi “alla complessiva gestione del caso, per non aver richiesto direttamente l'intervento dell'ambulanza del servizio “118” o, comunque, non aver indirizzato tempestivamente il paziente presso una struttura ospedaliera.”
Nel primo grado del giudizio, il c.t.u. dott.sa ha individuato nella condotta Persona_4
tenuta dal Dott. una omissione colposa sia nella fase antecedente alla visita CP_3
domiciliare sia nella fase successiva. Ha evidenziato il consulente che sin dalla prima telefonata ricevuta, in ragione dei sintomi comunicati dalla moglie, essendo impossibilitato ad intervenire a domicilio nell'immediatezza, il medico avrebbe dovuto allertare il 118, consentendo così al di usufruire dei servizi specializzati in Per_1
urgenze (ambulanza munita di attrezzatura specializzata, pronto soccorso, reparto ospedaliero di cardiologia).
Inoltre, il c.t.u., in piena sintonia con le risultanze dell'indagine peritale espletata in sede penale, ha rilevato che nel corso della visita domiciliare il Dott. “avendo CP_3
riscontrato la persistenza del malore con dolore toracico e dei valori elevati di pressione arteriosa nonostante la terapia d'emergenza approntata (nitroglicerina), avrebbe dovuto […] allertare il servizio del 118, richiedendo un'ambulanza possibilmente medicalizzata e attendere l'arrivo degli operatori e del medico affidandogli il paziente”.
A maggior ragione, l'intervento del 118 avrebbe dovuto essere sollecitato dal Dott.
allorquando i familiari del , dopo la visita domiciliare, si recarono CP_3 Per_1
presso la Guardia Medica di Nardò, ricevendo invece dal sanitario l'indicazione di recarsi autonomamente presso l'ospedale di Copertino.
La condotta omissiva imprudente e imperita tenuta dal suffragata dalle CP_3
risultanze delle indagini tecniche svolte sia in sede penale che nel giudizio civile, è
dunque consistita nel non aver richiesto - quanto meno dopo la visita domiciliare -
l'intervento immediato dell'ambulanza del servizio 118, impedendo così al di Per_1
usufruire dei servizi specializzati in urgenze (ambulanza munita di attrezzatura specializzata, pronto soccorso, reparto ospedaliero di cardiologia).
Tale condotta, in base ai criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non", si pone in rapporto di causalità con il decesso del . Per_1
Va anzitutto escluso che la patologia (sindrome coronarica acuta) da cui era affetto il abbia assunto una incidenza esclusiva nel determinismo causale tale da Per_1
escludere la rilevanza di qualsivoglia successivo intervento da parte dei sanitari, non essendo tale circostanza supportata da alcuna evidenza probatoria;
di contro, le indagini peritali svolte sia nel procedimento penale che nel giudizio di primo grado hanno evidenziato il colpevole ritardo del Dott. nell'attivare il servizio del 118 e CP_3 indirizzare quindi il paziente presso una struttura ospedaliera dove avrebbe potuto affrontare l'emergenza in maniera conveniente. Tale ritardo si è sostanziato in una sequenza di eventi, ognuno caratterizzato da un maggior grado di intensità della colpa,
in ragione degli ulteriori elementi via via acquisiti dal medico, tutti univocamente convergenti nel senso della gravità del quadro clinico presentato dal paziente: dapprima la telefonata (poi reiterata) con la quale la moglie del informava il Per_1 CP_3
del malessere accusato dal marito;
successivamente la visita domiciliare effettuata dal medico, dalla quale emerse una situazione di incertezza circa la riconducibilità dei sintomi ad una gastroesofagite o ad uno spasmo delle coronarie;
infine la condotta assunta dal Dott. in seguito alla visita ricevuta dal e dai suoi familiari CP_3 Per_1
presso la Guardia Medica.
Giova inoltre osservare che il fatto che il Dott. non disponesse presso la Guardia CP_3
Medica di strumentazione adeguata rispetto al quadro clinico presentato dal paziente,
in particolare di un defibrillatore, costituisce circostanza che – a maggior ragione -
avrebbe dovuto indurre il medico a chiedere l'intervento del 118 e l'ospedalizzazione del paziente.
In conclusione, contrariamente all'assunto dell'appellante, può ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra la condotta del medico e la verificazione dell'evento dannoso;
dall'analisi delle risultanze probatorie risulta che, qualora il sanitario avesse adottato la condotta alternativa doverosa – nella specie, avesse attivato il servizio del
118 e indirizzato quindi il paziente presso una struttura ospedaliera – è più probabile che non che il si sarebbe salvato. Il giudizio controfattuale - che comporta Per_1
l'eliminazione mentale, in una prospettiva ex ante, della condotta omissiva del Dott.
sostituendola con la condotta alternativa doverosa, conduce infatti a ritenere CP_3
altamente probabile che il , ricevendo nell'immediatezza le cure del personale Per_1
dell'ambulanza e quindi, in stretta sequenza, quelle praticabili presso il pronto soccorso e il più vicino reparto di cardiologia non sarebbe deceduto. Va poi chiarito che il reiterato riferimento operato nella CTU redatta dalla dott.ssa Per_4
a “chance di sopravvivenza” – su cui insiste l'appellante – non può essere inteso in senso tecnico-giuridico, risolvendosi all'evidenza– come si evince dal complessivo esame dell'elaborato peritale –in una valutazione inerente il grado di probabilità di sopravvivenza che la condotta doverosa del medico, ove posta in essere, avrebbe consentito al . Per_1
Un conto è, infatti, accertare che sussista un nesso di causalità tra la condotta del medico e la concretizzazione di un evento dannoso;
altro è, invece, affermare che detto evento dannoso si concretizzi nella perdita di una chance di conseguimento di un risultato migliore che, per ormai pacifica giurisprudenza ed in accoglimento della c.d.
teoria ontologica della chance, assurge ad autonomo bene della vita, la cui lesione può
essere fonte di illecito civile e conseguente diritto al risarcimento del danno ingiusto.
Non bisogna infatti confondere il criterio di accertamento del nesso causale, sia che si riferisca alla causalità materiale, che giuridica, in ambito civilistico, fondato sul principio del “più probabile che non”, con la prova del danno in relazione alla quale può essere adottato il criterio risarcitorio della “perdita di chance”, operando su piani differenti, il primo con riferimento al nesso causale e il secondo con riferimento al danno e alla
chance del suo verificarsi.
Gli attori hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale, senza mai evocare il danno per perdita di chance.
3.3. Come rilevato dallo stesso appellante, il secondo motivo di gravame è strettamente collegato al primo, in quanto incentrato sulla dedotta erronea individuazione da parte del Tribunale del nesso di causalità nonché sulla asserita configurabilità nella fattispecie di un danno da perdita di chance. Tali assunti risultano tuttavia smentiti alla stregua delle argomentazioni sin qui espresse, sicché la censura sul punto rimane destituita di fondamento. Per il resto si osserva che – per quanto innanzi precisato - nessuna autonoma incidenza causale, neppure ai fini della riduzione del danno risarcibile, può essere riconosciuta allo stato patologico pregresso del mentre le censure attinenti alla pretesa Per_1
erronea qualificazione delle voci di danno risarcibili e alla erronea individuazione dei relativi criteri di calcolo si palesano del tutto generiche, a fronte delle ampie argomentazioni sul punto articolate dal primo giudice, che il Collegio richiama e fa proprie.
4. Sulla base delle considerazioni svolte l'appello deve essere rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nulla per le spese riguardo alle parti rimaste contumaci.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato il 28.10.2022 dall , in persona del Direttore Parte_1
generale pro tempore, nei confronti di e nonché di Controparte_1 CP_2
e Controparte_3 Controparte_4
, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2717/2022,
[...]
pubblicata il 30.9.2022, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio in favore di
[...]
e , che liquida in € 20.000,00 per compensi, oltre rimborso CP_1 CP_2
forfetario, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Lorenzo
Rizzello e Giovanni Pagliarulo, antistatari;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 17.4.2025.
Il Presidente est.
dott. Antonio Francesco Esposito 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
45 minuti dopo la prima chiamata in quanto impegnato in altre visite domiciliari.