Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/03/2025, n. 2664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2664 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel dott. Susanna Terni Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 10887/2021 R.G. promossa da:
( ) nata a [...] il [...] , con il CP_1 CodiceFiscale_1
patrocinio dell'avv PRADELLA BARBARA ( ) VIA BERNA N. 11/A 20100 C.F._2
MILANO;
RICORRENTE
contro
:
) nato a [...] il [...] con il Controparte_2 CodiceFiscale_3
patrocinio dell' avv. INTRA MARTINA , con elezione di domicilio in VIA DELLE FORZE
ARMATE, 13 20147 MILANO, presso e nello studio dell'avv. INTRA MARTINA;
RESISTENTE
L'avv.to LAURA MARIA PIETRASANTA IN QUALITA' DI CURATORE SPECIALE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di NO
pagina 1 di 8
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 26.3.2025
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Affido condiviso della minore Per_1
sarà collocata anche ai fini della residenza anagrafica presso la madre in NO Via Largo Per_1
Scalabrini 2 presso l'abitazione in locazione che la IG.ra ha già affittata. Si precisa che anche CP_1
maggiorenne andrà a vivere con la madre come da suo desiderio;
Per_2
Il IG. verserà alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento di e CP_2 CP_1 Per_1 Per_2 la somma mensile di € 300,00 ( 150 per ogni figlia) omnicomprensivo importo da rimettersi in via anticipata entro il 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo istat dal marzo 2026 ( base di calcolo marzo 2025). L'assegno Unico delle figlie sarà percepito al 100% della IG. CP_1
Spese di lite compensate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che :
1. e hanno contratto matrimonio concordatario in CP_1 Controparte_2
COLOGNO MONZESE -MI- il 07/07/2002 – atto trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di COLOGNO MONZESE -MI- nell'anno 2002 al n. 68, P. 2, S. A;
2. dal matrimonio sono nate tre figlie: il 27.4.2003, il 2.11.2006 e il Per_3 Per_2 Per_1
3.9.2008 ( oggi unica figlia minorenne) ;
3. all'esito dell'udienza presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, sentite liberamente le parti, veniva pronunciata l'ordinanza presidenziale con la quale il Presidente recepiva l'accordo raggiunto dalle parti in ordine all'affido condiviso delle figlie minori, sulla collocazione prevalente delle figlie presso la madre e sul contributo paterno al mantenimento delle tre figlie pagina 2 di 8 per complessivi € 700,00 mensili oltre al 100% delle spese straordinarie, e incaricava i Servizi
sociali del Comune di Cologno Monzese e di NO di proseguire il già disposto monitoraggio del nucleo, il percorso di sostegno alla genitorialità della coppia, e quello di sostegno educativo e psicologico per la minore Per_1
4. il Presidente nominava giudice istruttore sé stesso e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il 6.10.2022
5. l'ordinanza presidenziale veniva vistata senza osservazioni dal PM in data 15.4.2022;
6. all'udienza di prima comparizione le parti si accordavano per la riduzione dell'assegno a carico del padre in complessivi € 600,00 e per una rateizzazione del debito accumulato dal IG.
[...]
; all'udienza del 22.2.2023, fissata per l'ascolto delle due figlie minori e CP_2 Per_2 Per_1
le parti chiedevano la pronuncia di sentenza parziale sullo status con successiva concessione dei termini ex art. 183 co.6 c.p.c. ed il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status.;
7. con sentenza n. 2153/2023 del 1.3.29023 il Collegio dichiara la separazione giudiziale tra i coniugi e con successiva ordinanza, resa in pari data, la causa veniva rimessa sul ruolo e, viste le relazioni dei Servizi sociali del Comune di Cologno Monzese, pervenute rispettivamente il 16
gennaio 2023 e il 23.1.2023 che dipingevano un quadro decisamente allarmante delle condizioni psico-fisiche delle due minori - 16 anni, e , 14- disponeva l'affidamento delle Per_2 Per_1
minori domiciliate in Cologno Monzese, al Comune di Cologno Monzese ex art. 333 c.c. Per_2
con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza delle minori, in Pt_1
favore delle minori e un curatore speciale individuato nella persona dell'avvocato Per_2 Per_1
Laura Maria PIETRASANTA del Foro di NO, con il compito di rappresentare e tutelare le pagina 3 di 8 minori , di gestire nell'interesse delle minori i rapporti con le strutture che interverranno a supporto e per tutte le decisioni che si riterranno eventualmente necessarie. L'ente affidatario -veniva incaricato di: a) valutare tempestivamente, con l'ausilio del curatore speciale nominato, una diversa collocazione delle ragazze, considerando anche la comunità ovvero, in alternativa, la soluzione della famiglia-appoggio e quella del centro diurno;
b) regolamentare i rapporti delle due ragazze con il genitore (o i genitori) non collocatari;
c) avviare al più presto un percorso psicologico individuale per ciascuna minore;
d) avviare al più presto, in collaborazione con i Servizi sociali del Comune di
NO (luogo di residenza del padre) un percorso di sostegno alla genitorialità che possa supportare i genitori a migliorare il dialogo nell'interesse delle minori e a meglio comprendere le loro sofferenze e i loro disagi;
e) avviare al più presto, in collaborazione con i Servizi sociali del
Comune di NO (luogo di residenza del padre) un percorso psicologico individuale in favore di entrambi i genitori.
8. Il curatore speciale si costituiva in giudizio con memoria depositata il 20.4.2023
9. Venivano quindi depositate relazioni da parte dei servizi sociali incaricati in data 26.4.2023,
19.6.2023 e 23.6.2023 in esito alla quale con ordinanza del 29.6.2023 il GI disponeva che disponeva che l'Ente affidatario ( nel frattempo divenuto il ) proseguisse Controparte_3
negli incarichi demandati con ordinanza collegiale del 15.3.2023 e in particolare: a) valutasse ,
con l'ausilio del curatore speciale, la collocazione delle minori in una comunità educativa adeguata ovvero, in subordine, in caso di netto rifiuto delle minori rispetto alla soluzione in parola, il loro inserimento in un centro diurno durante tutti i pomeriggi della settimana b)
regolamentasse i rapporti delle due ragazze con il genitore (o i genitori) non collocatari;
c)
avviasse al più presto un percorso psicologico individuale per ciascuna minore d) avviasse più
pagina 4 di 8 presto un percorso di sostegno alla genitorialità e un percorso psicologico individuale in favore di entrambi i genitori;
10. All'udienza del 9.4.2024 Il Curatore Sociale dava atto che “ il percorso al consultorio dei genitori si era concluso dopo un solo incontro, per non avere gli stessi proseguito. Per quanto riguarda le ragazze c'era un'adesione solo formale ma non era possibile di fatto agganciarle.
Precisava di avere incontrato l'assistente sociale nei giorni scorsi, la quale le ha riferito che dovrebbe essere ancora collocata dalla nonna paterna con il padre ed ha ripreso la Per_2
frequentazione della scuola, mentre dovrebbe ancora vivere con la sorella maggiorenne, Per_1
presso la famiglia del fidanzato, insieme alla sorella ed al fidanzato di quest'ultima. Per_3
Non sembra abbia ripreso ad andare a scuola”. All'esito di quella udienza “ i procuratori delle parti ed il curatore speciale chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni definitive e, stante anche le risultanze dei servizi, che hanno sostanzialmente dichiarato di avere abdicato ad ogni incarico, stante la posizione presa dalle ragazze, chiedevano che venisse
Par revocato l'affidamento all' e ” Il GI con decreto dell'11.7.2024 Parte_2 Per_1
fissava nuova udienza per sentire le parti in ordine all'attuale collocamento delle figlie minori e
– di conseguenza – sulle concordi determinazioni raggiunte in punto economico e chiedeva al curatore speciale di far pervenire una memoria di aggiornamento in ordine alla situazione del nucleo, al collocamento delle minori e a ogni altro elemento ritenuto utile per le determinazioni da assumere rispetto al regime di affidamento in atto.
11. Il Curatore speciale depositava la richiesta memoria in data 27.9.2024
12. All'esito dell'udienza del 23.10.2024 sentite le dichiarazioni rese dalla IG.ra , Il CP_1
Curatore Speciale chiedeva che venissero nuovamente sentite le minori e Per_2 Per_1
incombente a cui si procedeva in data 4.2.2025 pagina 5 di 8 13. All'udienza del 21.3.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e rassegnavano le precisazioni delle conclusioni congiunte- condivide anche dal Curatore Secabile- trascritte in epigrafe e, rinunziando all'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, chiedevano che la causa venisse rimessa al collegio per la decisione
14. In tale udienza la causa veniva rimessa al Collegio per la decisone e decisa nella camera di conIGlio del 26.30225
RITENUTO che :
all'esito di un complicato e controverso iter processuale, la presente vicenda giunge oggi alla decisione definitiva del Collegio. In corso di giudizio anche ( nata il [...]) è divenuta Per_2
maggiorenne e quindi oggi i profili della responsabilità genitoriale afferiscono solo alla minore
( nata il [...]). Quanto agli assetti abitativi di e si rileva che la prima vive Per_1 Per_2 Per_1
con il padre presso la nonna materna ( dove sta vivendo anche il IG. ), sta studiando con un CP_2
buon rendimento ed è intenzionata ad andare a vivere con la madre. che in più dichiarazioni Per_1
aveva manifestato la sua volontà di non proseguire negli studi, sta lavorando in pasticceria e vive con la madre.
Anche la relazione dei Servizi Sociali del Comune di Cologno Monzese da ultimo pervenuta
(24.2.2025) ribadisce quanto già evidenziato nelle ultime relazioni ossia la circostanza che, malgrado una rilevante quantità di progetti e di supporti posti in essere, di fatto sia i genitori sia le figlie hanno manifestato una sistematica refrattarietà agli interventi proposti in loro favore ai quali hanno inteso aderire in maniera solo “ formale” senza peraltro mai investire in quella necessaria progettualità che avrebbe potuto migliorare una qualità delle relazioni. Risulta peraltro che la dinamica relazionale dei genitori, da sempre disfunzionale e ed altalenante ( con momenti di alta conflittualità e pagina 6 di 8 rappacificazione) , risultati sostanzialmente inscalfibile con la conseguenza che l'affidamento all'Ente
di fatto disposta, risulta essere un simulacro vuoto e di fatto ingestibile.
Nel descritto contesto, quindi, ritiene il Collegio di poter aderire alle conclusioni assunte dalle parti- e anche dal Curatore Speciale- che rappresentano il miglior assetto possibile sia sotto il profilo dell'affidamento sia per quanto concerne gli assetti economici. verrà affidata in maniera Per_1
condivisa ad entrambi i genitori e sarà collocata presso la madre nell'immobile di NO che la IG.
ha preso in locazione ( immobile dove si trasferirà a vivere anche che ha manifestato CP_1 Per_2
tale intendimento). potrà frequentate liberamente il secondo accordi che verranno presi Per_1
direttamente tra la stessa e il padre.
Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento di e CP_2 CP_1 Per_1 Per_2
la somma mensile di € 300,00 ( 150,00 per ogni figlia) omnicomprensivo importo da rimettersi in via anticipata entro il 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo istat dal marzo 2026 ( base di calcolo marzo 2025). L'Assegno Unico delle figlie sarà percepito al 100% della IG. . CP_1
Atteso l'esito del giudizio, e visto gli accordi intervenuti tra le parti le spese di lite debbono essere integralmente compensate tra le stesse .
Le spese del Curatore Speciale, nella misura che sarà liquidata con separato decreto a seguito di sua specifica richiesta, sono poste a carico dell'Erario
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 10887/2021, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
pagina 7 di 8 1) AFFIDA la minore ( nata il [...]) ad entrambi i genitori in maniera Per_1
condivisa;
2) DISPONE che sia collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la Per_1
madre in NO Via Largo Scalabrini 2 presso l'abitazione in locazione che la IG.ra
. Prende atto che anche maggiorenne andrà a vivere con la madre come CP_1 Per_2
da suo desiderio;
3) DISPONE che versi a a titolo di contributo al Parte_3 CP_1
mantenimento di e la somma mensile di € 300,00 ( 150,00 per ogni figlia) Per_1 Per_2
omnicomprensivo importo da rimettersi in via anticipata entro il 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo istat dal marzo 2026 ( base di calcolo marzo 2025).
4) DISPONE che l'Assegno Unico delle figlie sia percepito al 100% della IG. CP_1
5) COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione IX civile del TRIBUNALE ORDINARIO di
NO il 26.3.2025
Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento
• Alle parti costituite
• Ai servizi sociali del Comune di MILANO
• Ai servizi sociali del Comune di COLOGNO MONZESE
IL PRESIDENTE EST
Dott. Laura Maria Cosmai
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